Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 27/02/2014 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1 . |
§ 80.3.73 - L. 27 febbraio 2014, n. 15.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(G.U. 28 febbraio 2014, n. 49)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 3, dopo le parole: «presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,» sono inserite le seguenti: «nonchè, in attesa del completamento del piano di rientro dalla situazione di esubero, del personale non dirigenziale impiegato presso l'INPS,»;
al comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) al comma 4-bis, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015"»;
al comma 6:
il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «All'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, del
il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I nuovi assetti organizzativi, fermo restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle strutture, non devono in ogni caso, nel loro complesso, determinare maggiori oneri o minori risparmi rispetto a quanto prescritto dall'articolo 2 del
il comma 7 è soppresso;
il comma 8 è soppresso;
al comma 11:
alle lettere a) e b), la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2018»;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) alla nota [5] della tabella 1, la parola: "2015" è sostituita dalla seguente: "2016"»;
al comma 13, la parola: «prorogata» è sostituita dalla seguente: «differita»;
al comma 14:
al primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, purchè le medesime procedure siano indette entro il 30 giugno 2014»;
l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more, ferma restando la possibilità di prorogare o modificare gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del
All'articolo 2, il comma 2 è soppresso.
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2 bis. (Proroga di termini in materia di magistratura onoraria). - 1. All'articolo 1, comma 290, della
a) dopo le parole: "il cui mandato scade il 31 dicembre 2013" sono inserite le seguenti: "o il 31 dicembre 2014";
b) le parole: "nonchè i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015";
c) le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015".
2. All'articolo 245, comma 1, del
All'articolo 3:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del
il comma 4 è soppresso.
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3 bis. (Proroga di termini in materia di giustizia). - 1. A causa delle perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2015, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».
All'articolo 4:
al comma 1, capoverso 3-quinquies, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;
al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2014»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. All'articolo 33-quinquies, comma 1, del
al comma 7, le parole: «non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a dodici mesi, compresi gli impianti inattivi da non più di sei mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 8:
al primo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della
al secondo periodo, le parole: «1,7 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,4 milioni di euro»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del
8-ter. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del
8-quater. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della
8-quinquies. All'onere derivante dal comma 8-ter si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e, quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere derivante dal comma 8-quater si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2014 e a 800.000 euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2014»;
al comma 2, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014» e le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
All'articolo 6:
al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015»;
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. La validità delle idoneità conseguite ai sensi della
All'articolo 7:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 15, comma 2, del
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della
All'articolo 8, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della
2-ter. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;
il comma 9 è soppresso;
il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. All'articolo 4 del
"4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del
il comma 15 è soppresso;
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), all'articolo 15, comma 4, del
15-ter. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al
15-quater. All'articolo 1, comma 1324, della
a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015".
15-quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15-quater, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri».
All'articolo 10:
al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 11 del
3-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del
3-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11. (Proroga di termini in materia di turismo). - 1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».
All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «al fine di garantire la continuità del servizio, laddove» sono inserite le seguenti: «l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto,» e dopo le parole: «abbia già avviato le procedure di affidamento» sono inserite le seguenti: «pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo».