Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 29/02/1980 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e le prestazioni sanitarie ed economiche dal 1° gennaio 1980, nonché la proroga dei [...] |
Art. 2. Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 7, 42 e 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scadute il 23 dicembre 1979, nonché le deleghe conferite con gli articoli 23 e 37 della legge [...] |
Art. 3. A decorrere dal 16 dicembre 1979 l'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'articolo 10 della legge 6 [...] |
Art. 4. I provvedimenti, adottati in attuazione del decreto legge 11 dicembre 1979, n. 624, conservano integralmente la loro efficacia. |
§ 27.6.12C - Legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile.
(G.U. 29 febbraio 1980, n. 59)
Il
all'articolo 1:
i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
“A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74, primo comma, della
Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonché alla prestazione ai donatori di sangue di cui alla
il quinto comma è sostituito dal seguente:
“Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'INPS è tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del datore di lavoro entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia stessa; scaduto il predetto termine, l'Istituto è tenuto a corrispondere sulla somma risultante a credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo giorno, e gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a decorrere dal centottantesimo giorno. Qualora la denuncia contributiva risulti inesatta o incompleta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui il datore di lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la denuncia stessa.";
il sesto comma è sostituito dal seguente:
“L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni.";
dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:
“Si applicano comunque le modalità disciplinate dai primi cinque commi del presente articolo, nei casi in cui esse siano previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.
Ai soci delle compagnie del ramo industriale e carenanti di Genova vengono assicurate le prestazioni di cui all'articolo 3, punto e), della
nel decimo comma, le parole: ”lire 100 mila", sono sostituite con le seguenti: “lire 50 mila";
l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
“Art. 2.
Nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante redige in duplice copia e consegna al lavoratore il certificato di diagnosi e l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia secondo gli esemplari definiti nella convenzione nazionale unica per la disciplina normativa e il trattamento economico dei medici generici e pediatri stipulata ai sensi dell'articolo 9 della
Il lavoratore è tenuto entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato e la attestazione di cui al primo comma, rispettivamente al datore di lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale o alla struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto, d'intesa con la regione.Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore, ai sensi dell'articolo 5 della
Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta, all'Istituto nazionale della previdenza sociale i certificati in suo possesso. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, sesto comma, i certificati devono essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal relativo ricevimento, unitamente ai dati salariali necessari per il pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia e di maternità.”;
all'articolo 3:
nel primo comma, dopo la lettera d), è inserita la seguente:
e) sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui all'articolo 5 della
nel secondo comma, dopo le parole: “partiti politici", sono inserite le seguenti: “ed ai sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica";
nel quarto comma le parole: “lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), c), d) ed e)";
l'ultimo comma è sostituito con i seguenti:
“A decorrere dal 1° gennaio 1980, in deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 76 della
Le amministrazioni statali di cui al comma precedente dovranno versare i contributi aggiuntivi di cui all'articolo 4 della
Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni e dei beni di cui alla
all'articolo 4:
dopo il primo comma è inserito il seguente:
Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 112 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con
il secondo comma è sostituito dal seguente:
La prestazione economico-previdenziale di cui al punto 3) dell'articolo 3 della
il terzo comma è soppresso;
all'articolo 5:
nel primo comma, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
“d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenzionati;
e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonché dalle casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.";
dopo il primo comma, è inserito il seguente:
“E' consentito inoltre il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta.";
i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:
“Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'articolo 48 della
dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti:
“Ferme restando le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria a cittadini stranieri in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, gli stranieri residenti in Italia possono, a domanda, fruire dell'assistenza di cui al primo comma.
Agli stranieri presenti nel territorio nazionale sono assicurate, nei presidi pubblici e convenzionati, le cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità.
Con il provvedimento previsto dall'articolo 63, quarto comma, della
i commi sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti:
“Fino all'emanazione della disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli articoli 23 e 37 della
Detti commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma successivo. Il finanziamento dell'attività degli enti è assicurato nelle forme e con le modalità già seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei contributi di cui all'articolo 4 della
Fino all'emanazione della disciplina legislativa di cui al richiamato articolo 37 le regioni continuano ad assicurare l'assistenza ospedaliera fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni.
Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla
Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di cui all'articolo 21 della
dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
“Art. 6 bis.
Le province autonome di Trento e Bolzano, nel riparto delle quote del fondo sanitario nazionale ad esse assegnate ai sensi degli articoli 51 e 80 della
Le somme trattenute sono amministrate secondo le norme di contabilità emanate dalla regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, n. 7, del
all'articolo 8:
il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Al fine di assicurare una disciplina uniforme del servizio di tesoreria delle unità sanitarie locali, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della
- i commi quarto, quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:
“Le regioni trasmettono alla Direzione generale del tesoro copia del provvedimento regionale previsto dal penultimo comma dell'articolo 51 della citata
L'accredito avviene ai sensi del secondo comma dell'articolo 31 della
Le regioni, all'inizio di ciascun trimestre, trasferiscono alle unità sanitarie locali il 50 per cento delle quote trimestrali alle stesse assegnate, per la spesa corrente, ai sensi del precedente comma. Il residuo è trasferito alle unità sanitarie locali in relazione alle effettive necessità di cassa. I trasferimenti per le spese in conto capitale sono effettuati in relazione alle effettive necessità.
Le regioni prelevano dal conto corrente fruttifero, di cui al terzo comma, quote non superiori a quelle da trasferire alle unità sanitarie locali a norma del precedente comma.";
il settimo, ottavo e nono comma sono soppressi;
dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:
“Art. 8 bis.
Dal 1° gennaio 1981 le Unità sanitarie locali e i rispettivi tesorieri sono tenuti ad osservare gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa con le modalità di cui all'articolo 29 della
l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
“Art. 9.
Ai sensi degli articoli 25 e 26 della
"10) l'obbligo di prevedere, nell'ordinamento contabile delle unità sanitarie locali, l'adeguamento della classificazione economica e funzionale della spesa, della denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese nonché dei relativi codici, ai criteri stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della
l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
“Art. 10. Al secondo comma dell'articolo 50 della
- l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
“Art. 11.
Fino all'istituzione dei ruoli nominativi regionali e al trasferimento negli stessi del personale degli enti locali, degli enti ospedalieri, degli enti mutualistici e delle gestioni autonome in liquidazione nonché degli altri enti soppressi, destinato ai servizi delle unità sanitarie locali, è fatto divieto agli enti medesimi di procedere ad assunzioni anche temporanee di personale amministrativo, salvo quelle conseguenti a concorsi per i quali siano già iniziate le prove d'esame alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per il restante personale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 8 del
l'articolo 12 è soppresso;
all'articolo 13:
il comma che viene aggiunto all'articolo 54 della
“Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale è vietato disporre investimenti per nuove strutture immobiliari e per nuovi impianti di presidi sanitari.";
l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
“Art. 14.
Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21, commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della
I limiti minimi di retribuzione imponibile disposti con decreti emanati per l'anno 1979, ai sensi dell'articolo 20 della
Il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'anno 1980 è calcolato moltiplicando il contributo di adeguamento dell'anno 1978, soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della
L'aumento percentuale di cui al primo comma dell'articolo 10 della
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della
Per gli addetti ai servizi domestici, le retribuzioni orarie, contemplate dall'articolo 22 della
Con effetto dal 1° gennaio 1979 gli ultimi due commi dell'articolo 19 della
"In tutti gli altri casi i trattamenti di cui al primo comma sono a carico della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota o, in caso di pari decorrenza, della gestione che eroga la pensione di importo più elevato. Qualora una delle pensioni sia a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i trattamenti predetti sono a carico della gestione che eroga il trattamento in cifra fissa. Nei casi di concorso di più pensioni a carico della stessa gestione i trattamenti di cui al primo comma spettano sulla pensione diretta.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni integrate al trattamento minimo e alle pensioni ai superstiti con più titolari".
All'articolo 16 della
"Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma non si applicano alle pensioni ai superstiti con più titolari”.”;
dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
“Art. 14 bis.
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 1° luglio 1980, gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica, di cui all'articolo 19 della
Con la stessa decorrenza, le pensioni alle quali si applica la norma di cui al terzo comma dell'articolo 10 della
Gli aumenti di pensione di cui al secondo comma del presente articolo non sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione.
Gli aumenti di cui al presente articolo sono esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 1981.";
“Art. 14 ter.
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, per l'anno 1980 e con effetto dal 1° gennaio 1980, l'importo mensile della pensione sociale di cui all'articolo 26 della
“Art. 14 quater.
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 1° maggio 1980 e limitatamente all'anno 1980, ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia è attribuita una maggiorazione a titolo di anticipazione pari a L. 10.000 mensili.
Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dalla predetta maggiorazione, sono aumentate, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato ai sensi del precedente comma.
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 1° luglio 1980 e limitatamente all'anno 1980, ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, qualora la pensione sia stata attribuita per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva non inferiore a 781, è attribuita una ulteriore maggiorazione a titolo di anticipazione pari a L. 10.000 mensili.
L'importo mensile delle pensioni attribuite ai sensi del comma precedente, nel caso in cui risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dalla predetta maggiorazione, è aumentato, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato ai sensi del precedente comma.";
“Art. 14 quinquies.
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e della parificazione dei trattamenti di pensione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali a quelli dei lavoratori dipendenti, con effetto dal 1° luglio 1980 e limitatamente all'anno 1980, l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è elevato a L. 142.950 mensili.
La norma di cui al comma precedente si applica ai titolari di pensione di vecchiaia e di anzianità, ai titolari di pensione ai superstiti nonché ai titolari di pensione di invalidità che abbiano raggiunto l'età di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Ai titolari di pensione di invalidità integrata al minimo che non abbiano raggiunto l'età di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi è attribuito un aumento mensile pari a
“Art. 14 sexies.
Agli oneri derivanti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'anno 1980 dall'applicazione degli articoli 14 bis e 14-quater del presente decreto, valutati in L. 1.517 miliardi si provvede: quanto a lire 700 miliardi elevando, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° marzo 1980 e fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1982, le aliquote contributive di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 12 della
Agli oneri derivanti alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per l'anno 1980 dall'applicazione degli articoli 14 bis e 14 quinquies del presente decreto, valutati in L. 688 miliardi, si provvede:
a) quanto a lire 120 miliardi mediante un contributo capitario aggiuntivo di L. 72.000 a carico degli iscritti alla gestione speciale degli artigiani;
b) quanto a lire 112 miliardi mediante un contributo capitario aggiuntivo di L. 72.000 a carico degli iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali;
c) quanto a lire 456 miliardi relativi alla gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni: per lire 230 miliardi mediante un contributo capitario aggiuntivo di L. 60.000 annue per gli anni 1980, 1981 e 1982 a carico dei soli iscritti nei comuni non montani, e per lire 226 miliardi con un contributo straordinario dello Stato di pari importo.
All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 14 bis e 14-ter per i titolari di pensione sociale di cui all'articolo 26 della
Al complessivo onere di lire 1.215 miliardi a carico dello Stato per l'anno 1980 di cui ai commi precedenti si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 637 miliardi l'accantonamento "Sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione" e per lire 578 miliardi l'accantonamento "Sistemazione degli squilibri dei bilanci degli enti ospedalieri pubblici”.”;
“Art. 14 septies.
Con decorrenza 1° luglio 1980 l'importo mensile della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 2 della
Le pensioni di cui al comma precedente sono erogate per intero anche ai ciechi civili, ai mutilati, agli invalidi civili e ai sordomuti ospiti di istituti o case di riposo.
I benefici di cui ai commi primo e secondo sono estesi ai ciechi titolari di pensione di cui all'articolo 1 della
Con decorrenza 1° luglio 1980 i limiti di redditi di cui agli articoli 6, 8 e 10 del
Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 3 e 17 della
ll limite di reddito di cui al comma precedente sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.
Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili.
All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 45 miliardi per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, utilizzando parzialmente l'accantonamento "Potenziamento del Corpo della guardia di finanza".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";
“Art. 14 octies.
Per assicurare la tempestiva attuazione della
“Art. 14 novies .
Nel primo comma dell'articolo unico della
all'articolo 16:
il secondo comma è sostituito dal seguente:
“La maggiorazione dell'interesse di dilazione e di differimento di cui all'articolo 23 della stessa
all'articolo 17:
il terzo comma è sostituito dal seguente:
“Per le aziende esercenti la pesca e per i piloti dei porti, limitatamente all'anno 1980, i contributi di cui al primo comma verranno determinati sulla base delle retribuzioni vigenti nel settore per l'anno 1979, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della
l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
“Art. 20.
All'articolo 65 della
Le regioni possono assegnare parte dei predetti beni in uso all'INPS, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego”.";
all'articolo 22:
nel primo comma le parole: “A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1979" sono sostituite dalle seguenti: “In attesa del riordino organico di tutta la materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1979 e fino al 31 dicembre 1980.";
dopo il primo comma è inserito il seguente:
“L'espressione "imprese manifatturiere ed estrattive" di cui all'articolo 1 del
il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Le riduzioni di cui al primo comma operano nel limite dei contributi dovuti per la parte a carico delle imprese agli enti pubblici gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Sono esclusi dal beneficio i contributi dovuti per gli apprendisti.";
l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
“Art. 23.
Con effetto dal 1° gennaio 1980 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a), del
dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:
“Art. 23 bis.
Agli istituti, enti, ospedali e presidi delle unità sanitarie locali che istituzionalmente erogano prestazioni del Servizio sanitario nazionale o di assistenza sociale, anche in regime convenzionale, si applicano le norme di cui all'articolo 7 della
“Art. 23 ter.
Le regioni, con la collaborazione delle unità sanitarie locali, verificano entro il 31 ottobre 1980 la situazione complessiva dei conti consuntivi degli enti ospedalieri e delle amministrazioni provinciali per rette dovute e non pagate e relativi interessi per ricoveri in istituti psichiatrici alla chiusura dell'esercizio 1979, attraverso una revisione straordinaria delle partite dei residui attivi e passivi ed un accertamento dell'effettiva consistenza dei debiti e dei crediti esistenti al 31 dicembre 1979.
Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, udito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabilite le modalità per l'erogazione, attraverso le regioni, delle somme necessarie alla definitiva estinzione di tutte le passività pregresse accertate con la verifica prevista dal precedente comma fino alla concorrenza dei disavanzi di amministrazione risultanti dai conti consuntivi alla data del 31 dicembre 1979.
Per l'estinzione delle suddette passività viene iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1980 la somma di lire 1500 miliardi.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento Sistemazione degli squilibri dei bilanci degli enti ospedalieri pubblici”.";
“Art. 23 quater.
I datori di lavoro che, entro il 30 giugno 1980, provvedono, secondo le modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a regolarizzare la propria posizione debitoria, relativa a periodi di paga fino al 31 dicembre 1979, con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali attualmente amministrate dallo stesso Istituto, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni amministrative e di ogni altra somma od onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del
La procedura di cui sopra trova applicazione anche in fase di contenzioso ed anche nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle rate non ancora versate.
Il beneficio di cui al presente articolo non trova applicazione per i contributi riscossi a mezzo ruoli esattoriali.";
“Art. 23 quinquies.
Gli adempimenti per l'accertamento, la riscossione ed il recupero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia e di ogni altra somma ad essi connessa relativi ai periodi fino al 31 dicembre 1979 sono affidati all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
E' abrogato il terzo comma dell'articolo 76 della
L'INPS provvede al riparto delle somme di cui al primo comma fra le gestioni interessate secondo le norme vigenti nel periodo al quale le somme stesse si riferiscono.
Per le azioni di surrogazione di cui all'articolo 1916 del codice civile, riferite agli anni 1979 e precedenti, l'INPS subentra ai disciolti enti mutualistici a decorrere dal 30 aprile 1980 dal 60° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Ai contributi di cui all'articolo 76 della
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.";
l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
“Art. 24.
Per l'attuazione dei compiti attribuiti al Ministero della sanità nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, il personale di cui all'articolo 67 della
Può essere altresì destinato al Ministero della sanità il personale di cui al terzo comma dell'articolo 67 della
In attesa che si provveda al riordinamento del Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 59 della
Gli oneri relativi al personale trasferito, valutati per il secondo semestre dell'anno 1980 in lire 3 miliardi, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. A tal fine viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto per il capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.";
- dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:
“Art. 24 bis.
In attuazione dei compiti attribuiti all'Istituto superiore di sanità dalla
E' istituito un posto di dirigente generale, con funzione di direttore dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.
I posti previsti nella tabella XIX, quadro I, allegata al
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nell'anno finanziario 1980, si provvede a carico del capitolo 4501 dello stato di previsione del Ministero della sanità, per il medesimo anno finanziario.
Il quinto comma dell'articolo 9 della
I posti portati in aumento, esclusi quelli delle carriere direttive, sono attribuiti agli idonei dei concorsi, già banditi, che saranno portati a termine entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.";
“Art. 24 ter.
I benefici previsti dal decreto delegato di cui al quinto comma, lettera c), dell'articolo 47 della
Il personale della Croce rossa italiana, comunque in servizio all'atto dell'entrata in vigore della
“Art. 24 quater.
Gli oneri relativi alle competenze spettanti al personale comandato presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 67 della
Nel termine di sei mesi dalla data del provvedimento di comando adottato dai commissari liquidatori, il personale di cui al comma precedente è trasferito all'INPS e iscritto in apposito ruolo speciale in attesa della rideterminazione delle dotazioni organiche che sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in conseguenza del trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse.";
“Art. 24 quinquies.
Il personale indicato al settimo comma dell'articolo 67 della
Con lo stesso decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, disciplinerà l'assegnazione agli enti pubblici di cui alla tabella A della
Espletate le procedure di cui al comma precedente, il personale che non avrà trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella A della
Fino alla data del definitivo inquadramento, a detto personale continua ad applicarsi il trattamento economico, normativo e di fine servizio previsto dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti di provenienza, e dal
All'istituzione dei ruoli si provvede per ogni Ministero con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro e, per le altre amministrazioni pubbliche, con atto dei competenti organi deliberanti.
Gli oneri relativi al personale trasferito alle amministrazioni statali, valutati, per il secondo semestre dell'anno 1980, in lire 5 miliardi, sono a carico della gestione di liquidazione, assunta dal Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 77 della
l'articolo 25 è soppresso:
all'articolo 26:
il primo comma è sostituito dal seguente:
“I contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della
l'ultimo comma è soppresso;
dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:
“Art. 26 bis.
La durata di esecuzione dei progetti specifici di servizi socialmente utili, predisposti dalle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, ai sensi della
“Art. 26 ter.
Entro i trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici i giovani sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per l'immissione nei ruoli delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo.
I giovani sono ammessi esclusivamente all'esame relativo alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.
L'esame si effettua per ogni progetto specifico e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante l'esecuzione del progetto, nonché in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio.
I requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità e le modalità di svolgimento dello stesso sono determinati per ciascuna amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente, con riferimento a quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego. Con lo stesso decreto è determinata, altresì, l'equiparazione di cui al secondo comma del presente articolo.
Con il decreto indicato al comma precedente, viene altresì disciplinata l'ammissione all'esame di idoneità degli impiegati di ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale è indetto l'esame, sempreché siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'esame stesso.
Gli impiegati che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti, in base al punteggio riportato, nella graduatoria prevista dall'articolo 26-quater. Fino alla data di immissione nella nuova carriera, con le procedure previste dall'articolo 26-quinquies, gli impiegati stessi conservano a tutti gli effetti la posizione di ruolo posseduta.";
“Art. 26 quater.
I giovani che hanno superato l'esame previsto nell'articolo precedente sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione e continuano a svolgere la propria attività presso la stessa amministrazione con rapporti di lavoro a tempo indeterminato fino all'immissione nei ruoli di cui all'articolo successivo..
L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico. Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per l'esecuzione dello stesso progetto specifico o di progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data. In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
Al personale di cui al primo comma del presente articolo è attribuito, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato, nonché il relativo trattamento assistenziale e previdenziale
Al personale stesso continua ad essere corrisposto il trattamento retributivo base minimo previsto per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o ad analoghe mansioni.";
“Art. 26 quinquies.
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il 50 per cento dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, che hanno realizzato progetti specifici, è riservato ai giovani iscritti nelle graduatorie previste nell'articolo precedente fino all'esaurimento delle stesse e comunque fino al termine di tutti i progetti specifici avviati presso le stesse amministrazioni.
Il 50 per cento dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che non hanno realizzato progetti specifici o hanno esaurito le graduatorie di cui all'articolo precedente è coperto attingendo dalle graduatorie delle altre amministrazioni. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri competenti e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, sono emanate le relative disposizioni di attuazione, che faranno salvo, in ogni caso, l'ordine di iscrizione dei giovani nelle graduatorie.
Le amministrazioni di cui al comma precedente, in relazione ai propri compiti istituzionali, possono richiedere ai giovani provenienti dalle altre amministrazioni la frequenza di appositi corsi di formazione.
Nel quadro delle determinazioni di indirizzo adottate dal Parlamento in ordine alla ristrutturazione delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ed in relazione alle effettive esigenze funzionali il Governo provvederà a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un disegno di legge diretto alla revisione delle dotazioni organiche delle amministrazioni stesse.";
“Art. 26 sexies.
Le disposizioni di cui agli articoli 26 e seguenti si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 27 della
“Art. 26 septies.
Le disposizioni di cui agli articoli 26-ter e seguenti del presente decreto-legge hanno valore di norme di principio e di indirizzo per le regioni che provvederanno a disciplinare, con propria legge, l'istituzione di graduatorie uniche regionali e l'ammissione dei giovani anche in enti diversi da quelli presso i quali hanno prestato attività anche nelle forme previste dall'articolo 27 della
Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, sono autorizzate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione a particolari esigenze e dove la media degli iscritti nelle liste speciali di cui alla
Le disposizioni di cui agli articoli 26 e seguenti del presente decreto-legge si applicano anche ai giovani assunti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Le relative norme di attuazione saranno adottate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso con delibera soggetta ad approvazione ai sensi dell'articolo 29 della
“Art. 26 octies.
All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 26 e seguenti, valutato in lire 140 miliardi per l'anno 1980, si provvede a carico degli stanziamenti disposti dalla
Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 7, 42 e 70 della
La delega conferita al Governo con l'articolo 24 della
A decorrere dal 16 dicembre 1979 l'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della
L'importo del trattamento di cui al comma precedente non può superare l'ammontare mensile di lire 600.000.
Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, compreso quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, detto importo massimo è aumentato in misura pari all'80 per cento dell'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturata nell'anno precedente.
I provvedimenti, adottati in attuazione del
Le istanze presentate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legge di cui al comma precedente possono essere accolte ove ne ricorrano i presupposti necessari.