Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/07/1994 |
Numero: | 474 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in [...] |
§ 98.1.26920 - Legge 30 luglio 1994, n. 474.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.
(G.U. 30 luglio 1994, n. 177)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 5, le parole: "Ministero del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del tesoro"; dopo la parola: "artigianato" sono inserite le seguenti: "per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro, e gli altri enti pubblici per le loro partecipazioni"; le parole: "può affidare" sono sostituite dalle seguenti: "possono affidare"; e dopo le parole: "nonché a singoli professionisti" sono inserite le seguenti: "iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla legge";
al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " I proventi delle dismissioni delle partecipazioni degli enti pubblici in società per azioni sono destinati, in via prioritaria, alla riduzione dell'indebitamento finanziario degli enti stessi";
al comma 7, le parole: "per la dismissione delle partecipazioni degli enti" sono sostituite dalle seguenti: "di carattere generale per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti"; e sono aggiunte, in fine, le parole: ", che devono essere impiegati secondo criteri di diversificazione del rischio degli investimenti";
dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. Sono abrogati l'art. 13, commi 4 e 5, e gli articoli 19, 20 e 21 del
7-ter. Il primo periodo del comma 4 dell'art. 1 della
Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis -(Regolazione delle tariffe e controllo della qualità dei servizi). -1. Le dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di cui all'art. 2 sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico".
All'articolo 2:
al comma 1, all'alinea, sono aggiunte, in fine, le parole: ", tenuto conto degli obiettivi nazionali di politica economica e industriale:";
al comma 1, lettera a), le parole: "anche per il tramite di società fiduciarie e società controllate o per interposta persona" sono sostituite dalle seguenti: "da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'art. 3 ";
al comma 1, lettera b), al primo periodo, le parole: "all'art. 7, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "all'art. 10, comma 4, della
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il contenuto della clausola che attribuisce i poteri speciali è individuato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato”
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società controllate, direttamente o indirettamente, da enti pubblici, anche territoriali ed economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri servizi pubblici e individuate con provvedimento dell'ente pubblico partecipante, al quale verranno riservati altresì i poteri previsti al comma 1 ".
All'articolo 3:
al comma 1, le parole da: "di azioni di società terze" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 10, comma 4, della
al comma 3, le parole: "dell'art. 2, e" sono soppresse; e le parole: "per l'acquisto del controllo, ai sensi dell'art. 10, commi 1, 2 e 8, della
All'articolo 4, al comma 1, primo periodo, le parole: "all'art. 2" sono sostituite dalle seguenti: "all'art. 3"; e il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "A tal fine l'assemblea dovrà essere convocata con preavviso da pubblicarsi a norma dell'art. 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'art. 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato dovrà contenere tutte le materie da trattare, che non potranno essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste potranno essere presentate dagli amministratori uscenti o da soci che rappresentino almeno l'1 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza; alle liste di minoranza dovrà essere riservato complessivamente almeno un quinto degli amministratori non nominati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche all'elezione del collegio sindacale, di cui un rappresentante è riservato alle liste di minoranza ".
All'articolo 5:
il comma 2 è soppresso;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nelle società di cui all'art. 1 e nelle società le cui azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e nel cui statuto sia introdotto un limite massimo al possesso azionario, l'assemblea straordinaria, in terza convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale in tutte le ipotesi previste dall'art. 2369-bis del codice civile ";
al comma 5, dopo le parole: "sono disciplinate" sono inserite le seguenti: ", ferme restando le condizioni stabilite nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 4,".
All'articolo 7, al comma 1, lettera b), capoverso 4, la parola: "nullità" è sostituita dalla seguente: "inefficacia".
All'articolo 8, ai commi 1, 2 e 3, le parole: "di concerto" sono sostituite dalle seguenti: "non contestualmente".
All'articolo 10, al comma 1, lettera c), le parole: "di Roma" sono sostituite dalle seguenti: "del luogo in cui ha sede la principale Borsa nazionale per volumi scambiati".
L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13 -(Copertura finanziaria). -1. Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al fondo di ammortamento di cui all'art. 2 della
2. Al capitolo dello stato di previsione dell'entrata di cui all'art. 3, comma 2, della citata
3. Ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro sono iscritte le quote dei proventi di cui al comma 2 destinate alla copertura degli ulteriori oneri relativi alle operazioni previste dal presente decreto.
4. Gli oneri relativi alle operazioni di conferimento di cui all'art. 1 fanno carico alla società conferitaria.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Ministro del tesoro trasmette al Parlamento una relazione semestrale sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, effettuate nel semestre precedente, nella quale sono espressamente indicati per ogni singola cessione:
a) i proventi lordi;
b) le forme e le modalità ammesse per il pagamento del corrispettivo dell'alienazione;
c) i compensi per gli incarichi di consulenza e di valutazione di cui all'art. 1, comma 5, del presente decreto;
d) le quote dei proventi lordi destinate alla copertura degli oneri e dei compensi connessi alle operazioni di collocamento e di cessione".