§ 98.1.27109 - Legge 28 maggio 1997, n. 140.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/05/1997
Numero:140


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in [...]


§ 98.1.27109 - Legge 28 maggio 1997, n. 140.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica.

(G.U. 29 maggio 1997, n. 123)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     ALLEGATO - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 1997, N. 79

     All'articolo 2:

     al comma 1, capoverso 211, è aggiunta la seguente lettera:

     "b-bis) non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996 relativi ai dieci dipendenti di più recente assunzione";

     al comma 1, dopo il capoverso 211, sono insenti i seguenti:

     "211-bis. Il versamento previsto dal comma 211 non è dovuto per tutti i dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che determinino incremento del numero degli addetti delle singole aziende.

     211-ter. Sono parimenti escluse dal versamento le quote di accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto comunque imputabili alle fomme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni";

     al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: ", da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     All'articolo 3:

     al comma 3, le parole: "entro il 30 giugno 1997" sono sostituite dalle seguenti: "dal 29 marzo al 30 giugno 1997";

     al comma 5, dopo le parole: "limiti di età" sono inserite le seguenti: "o di servizio"; dopo la parola. "appartenenza" sono inserite le seguenti: ", per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione"; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei predetti casi l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi".

     Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

     "Art. 3-bis. - (Modifche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662) - 1. Il comma 181 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante norme di razionalizzazione della finanza pubblica, è sostituito dal seguente:

     "181. Per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese fra il 1996 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima annualità, sarà versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualità, gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici; l'importo di ciascuna annualità sarà determinato in relazione all'ammontare del ricavo netto delle emissioni versato agli enti previdenziali".

     2. Il quarto periodo del comma 182 dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996 è sostituito dai seguenti: "Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualità sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1 gennaio 1996 alla data di pagamento".

     3. L'ultimo periodo del comma 182 dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996 è abrogato".

     All'articolo 4:

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     "4-bis. Le obbligazioni sorte a titolo di somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative per obblighi contributivi nel settore agricolo relative ai periodi di cui al comma 4, soddisfatte entro la data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinte e non si dà luogo alla riscossione dei corrispondenti importi.";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "6-bis. Nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono essere adottate dagli enti privatizzati di cui al medesimo decreto legislativo deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo".

     All'articolo 5:

     al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29," sono inserite le seguenti: "ed agli enti pubblici economici" e sono aggiunte, in fine, le parole: "e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea";

     al comma 2, alla tabella B allegata, la voce: "Risorse agricole" è soppressa; alla medesima tabella B, alla voce: "Tesoro - Cap. 4633 Contratti di servizio e di programma FFSS" la cifra: "227" è sostituita dalla seguente: "267"; al totale della voce "Tesoro" la cifra: "827" è sostituita dalla seguente: "867";

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. In sede di prima applicazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di determinazioné delle tariffe deì servizi postali, l'Ente poste italiane è utorizzato a rideterminare in aumento le tariffe dei servizi postali entro il limite massimo del 10 per cento dei proventi, a compensazione dei minori introiti eventualmente derivanti dalla modifica dei rapporti intrattenuti con il Ministero del tesoro e con la Cassa depositi e prestiti".

     All'articolo 6:

     al comma 1, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1996, n. 662," sono inserite le seguenti: "ovvero senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza,";

     al comma 2, capoverso 56-bis, teno periodo, le parole: "dall'amministrazione di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione";

     al comma 3, all'alinea, le parole: "è inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti "sono inseriti i seguenti";

     al comma 3, capoverso 58-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza";

     al comma, 3, dopo il capoverso 58-bis, è aggiunto il seguente:

     "58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità".

     All'articolo 7:

     al comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: "degli eventuali conduttori" sono inserite le seguenti: "secondo i criteri di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, ed all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"; e la parola: "prestiti" è sostituita dalle seguenti: "mutui ipotecari";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2-bis. Entro il 31 dicembre 1997 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione sul programma straordinario di dismissione di cui al presente articolo indicando per ciascun ente previdenziale l'elenco dei beni già alienati e di quelli da alienare, i criteri utilizzati per la stima del valore commerciale, le entrate già realizzate e quelle attese e la tipologia degli acquirenti".

     All'articolo 8:

     al comma 1, dopo le parole: "possono procedere" sono inserite le seguenti: ", al fine di realizzare celermente i relativi incassi,"; le parole da: "relativi crediti" fino a: "Il prezzo della cessione" sono sostituite dalle seguenti: "relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara. Ai fini della gara, il prezzo base della cessione";

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Il Ministro del tesoro, entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della procedura di cessione dei crediti di cui al presente articolo, indicando in particolare, per ogni singola amministrazione, l'entità complessiva delle cessioni dei crediti e il prezzo medio delle cessioni medesime".

     Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

     "Art. 9-bis. - (Norme in materia di entrata). - 1. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di pensione di fonte estera percepiti in periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora intervenuti avvisi di accertamento definitivi, possono versare le relative imposte nella misura del 25 per cento di quanto complessivamente dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, in un'unica soluzione entro il 1 dicembre 1997, ovvero in due rate di uguale importo scadenti, rispettivamente, il 1 dicembre 1997 e il 15 marzo 1998.

     2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 75 è inserito il seguente:

     "75-bis. Le società di fatto esercenti le attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile e le comunioni tacite familiari di cui all'articolo 230-bis, ultimo comma, del codice civile, esistenti alla data del 1 gennaio 1997, possono essere modificate, entro il 1 dicembre 1997, in imprese agricole individuali. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della modificazione, ad esclusione dei trasferimenti dei beni immobili, sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi e diritti, ad una imposta sostitutiva di lire 500.000. La modificazione costituisce titolo, senza ulteriori oneri, per la variazione dell'intestazione, a favore dell'impresa individuale, di tutti gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione intestati alla società di fatto o comunione preesistente, compresa l'iscrizione al registro delle imprese".

     3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati gli anni di riferimento per gli adempimenti di cui al comma 121 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     4. I soggetti indicati nell'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che, relativamente al periodo di imposta 1992, hanno dichiarato il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o arti o professioni in misura inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo previsto dallo stesso articolo 11-bis, possono regolarizzare la loro posizione effettuando il versamento delle maggiori somme dovute a titolo di imposta e di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, risultanti dall'adeguamento del reddito al citato contributo diretto lavorativo, mediante l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, commi 209 e 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

     5. Alla liquidazione ed alla riscossione delle maggiori imposte e contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti dai contribuenti che hanno dichiarato un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, tenuto conto anche delle imposte versate a norma del comma 4, provvedono, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, gli uffici finanziari competenti ad effettuare la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate.

     6. Le liti fiscali, pendenti alla data del 1 aprile 1996 dinanzi alle Commissioni tributarie in ogni stato e grado di giudizio, possono essere definite, mediante oblazione, a domanda del ricorrente:

     a) con il pagamento di una somma di lire 500.000, se la lite è d'importo fino a lire 5 milioni;

     b) con il pagamento di una somma pari al 20 per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a lire 5 milioni e fino a lire 30 milioni.

     7. Restano, comunque, dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

     8. Il pagamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 6 deve essere effettuato entro il 31 luglio 1997. I pagamenti sono effettuati con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

     9. Ai fini dei commi 6 e 7 si intende:

     a) per lite fiscale, la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato, considerando comunque lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

     b) per valore della lite, l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato. In caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. Il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dall'imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta sentenza di Commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato.

     10. Il pagamento delle somme di cui al comma 6 estingue automaticamente il giudizio per cessazione della materia del contendere. In relazione alla natura oblativa la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il contribuente dà comunicazione dell'avvenuto pagamento entro quindici giorni mediante plico, senza busta, raccomandato, senza avviso di ricevimento, contenente la fotocopia dell'attestazione di versamento, al competente ufficio il quale informa la Commissione tributaria della regolarità dell'oblazione, secondo le forme processuali previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La Commissione tributaria, accertata la regolarità formale del procedimento, ne dichiara l'estinzione.

     11. In caso di errore scusabile, il giudice tributario, con le forme provvedimentali di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, fissa un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale il contribuente deve integrare il versamento delle somme negli ammontari di cui al comma 6 maggiorato degli interessi al saggio legale per conseguire gli effetti dell'oblazione; entro quindici giorni il contribuente dà comunicazione al giudice tributario dell'avvenuto versamento integrativo mediante deposito, presso la segreteria della Commissione tributaria, di fotocopia dell'attestato di versamento. La Commissione tributaria dichiara l'estinzione del procedimento.

     12. Il termine del 15 dicembre 1995, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 luglio 1997. I soggetti che si avvalgono della proroga di cui al presente comma, ai quali si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 3, debbono effettuare i versamento entro tale ultimo termine, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995. Qualora gli importi da versare complessivamente eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate di pari importo, entro il 15 dicembre 1997 ed entro il 28 febbraio 1998, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.

     13. Sono considerati validi, ai fini della definizione dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi, i versamenti effettuati dopo il 15 dicembre 1995; agli stessi fini possono essere effettuati, entro il 31 luglio 1997, versamenti integrativi delle somme dovute e non integralmente versate alla data del 15 dicembre 1995. Sono dovuti gli interessi legali dal 15 dicembre 1995 fino alla data dell'effettivo versamento, se il versamento da effettuare a tale titolo è superiore a lire 20 mila.

     14. Sulle somme non versate ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, non è dovuta la soprattassa prevista al comma 2-nonies dell'articolo 3 dello stesso decreto-legge se le predette somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalle relative scadenze, sono versate entro il termine del 31 luglio 1997.

     15. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare per lo stesso periodo d'imposta l'accertamento di cui all'articolo 38, commi dal quarto al settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni e integrazioni.

     16. La definizione non può essere effettuata se, entro il 30 aprile 1997, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 31 luglio 1997 le somme derivanti dall'accertamento parziale.

     17. Sono fatti salvi gli effetti delle definizioni perfezionate alla data del 15 dicembre 1995.

     18. L'intervenuta definizione da parte delle società od associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del titolare di azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini previsti dall'articolo 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni.

     19. Il termine del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 6-bis del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è prorogato al 31 luglio 1997.

     20. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

     "Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo considerato dalle disposizioni previste dall'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concementi l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

     Se per il bene pignorato non si rende possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del primo comma ovvero trattasi di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell'ufficio tecnico erariale. Le spese di perizia sono recuperate dal concessionario unitamente al credito di imposta".

     21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano anche alle procedure di espropriazione dei beni immobili per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è in corso di espletamento la perizia dell'ufficio tecnico erariale, fermo restando l'obbligo del concessionario di dimostrare di aver proceduto alla relativa espropriazione entro il dodicesimo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     22. Il termine previsto dall'articolo 2-nonies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 luglio 1997.

     23. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto- legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, concernente i termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, è prorogato al 28 febbraio 1998".

     All'articolo 11:

     al comma 1, dopo la leffera e), è aggiunta la seguente:

     "e-bis) nell'articolo 56, riguardante la determinazione dell'imposta sulle donazioni, al comma 5, le parole: "e le detrazioni previste nell'articolo 26" sono sostituite dalle seguenti: ", e si detrae l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili liquidata a seguito di donazione, per ciascun immobile donato, fino a concorrenza della parte dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso"";

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera e-bis) del comma 1 si applicano a decorrere dal 29 marzo 1997".

     All'articolo 13:

     al comma 1, la parola: "innovazione" è sostituita dalle seguenti: "attività di ricerca industriale e di sviluppo, ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia";

     al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Previa ripartizione dello stanziamento di cui al comma 6 su base regionale secondo i criteri previsti con deliberazione del CIPE per l'anno 1997 per l'erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, l'agevolazione è riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista dal presente comma e non è cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attività con norme dello Stato o delle regioni. Le somme non impegnate per mancanza di richieste valide delle singole regioni sono revocate e ripartite tra le rimanenti regioni con le modalità di cui alla predetta deliberazione del CIPE"; al secondo periodo, le parole: "al quale sono allegati" sono sostituite dalle seguenti: "alla quale sono allegati" e le parole: "o in quello dei ragionieri e periti commercialisti" sono sostituite dalle seguenti: ", in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro";

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 5 e 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate come credito di imposta nonché dei relativi interessi e sanzioni";

     al comma 5 è premesso il seguente periodo: "Per le finalità di cui al presente articolo, al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è conferita, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la somma di lire 350 miliardi".

     Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

     "Art. 13-bis - (Norme in materia di variazioni dell'imponibile e dell'imposta in materia di IVA) - 1. Nell'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: "dell'avvio", introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a tutte le procedure in corso e a quelle avviate a decorrere dalla data del 2 marzo 1997". - All'articolo 14, al comma 1, dopò la parola: "entrate" è inserita la seguente: "tributarie"