Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.2 informazione, educazione e rappresentanza dei consumatori |
Data: | 20/03/2006 |
Numero: | 510 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione |
Art. 2. Denominazione d’origine e indicazione geografica |
Art. 3. Genericità, conflitti con i nomi di varietà vegetali, di razze animali, degli omonimi e dei marchi |
Art. 4. Disciplinare |
Art. 5. Domanda di registrazione |
Art. 6. Esame da parte della Commissione |
Art. 7. Opposizione e decisione sulla registrazione |
Art. 8. Denominazioni, diciture e simboli |
Art. 9. Approvazione di una modifica del disciplinare |
Art. 10. Controlli ufficiali |
Art. 11. Verifica del rispetto del disciplinare |
Art. 12. Cancellazione |
Art. 13. Protezione |
Art. 14. Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche |
Art. 15. Procedura di comitato |
Art. 16. Modalità d’applicazione |
Art. 17. Disposizioni transitorie |
Art. 18. Tasse |
Art. 19. Abrogazione |
Art. 20. Entrata in vigore |
§ 7.2.141 - Regolamento 20 marzo 2006, n. 510. [1]
Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
(G.U.U.E. 31 marzo 2006, n. L 93).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) La produzione, la fabbricazione e la distribuzione dei prodotti agricoli e alimentari svolge un ruolo rilevante nell'economia della Comunità.
(2) È opportuno favorire la diversificazione della produzione agricola al fine di ottenere un migliore equilibrio fra l’offerta e la domanda sui mercati. La promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può essere un notevole vantaggio per l'economia rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, sia per l'accrescimento del reddito degli agricoltori, sia per l'effetto di mantenimento della popolazione rurale in tali zone.
(3) Un numero sempre crescente di consumatori annette maggiore importanza alla qualità anziché alla quantità nell’alimentazione. Questa ricerca di prodotti specifici genera una domanda di prodotti agricoli o alimentari aventi un'origine geografica identificabile.
(4) Di fronte alla grande varietà di prodotti commercializzati e alla moltitudine di informazioni al loro riguardo il consumatore dovrebbe disporre di un’informazione chiara e succinta sull'origine del prodotto, in modo da potersi meglio orientare nella scelta.
(5) L'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari è soggetta alle norme generali fissate nella
(6) È opportuno prevedere un approccio comunitario per le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche. Un quadro normativo comunitario che contempli un regime di protezione consente di sviluppare le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine poiché garantisce, tramite un approccio più uniforme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, migliorando la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori.
(7) È opportuno che le norme previste siano applicate nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa ai vini e alle bevande spiritose.
(8) Il campo d'applicazione del presente regolamento dovrebbe limitarsi ai prodotti agricoli e alimentari per i quali esiste un legame fra le caratteristiche del prodotto o dell'alimento e la sua origine geografica. Tuttavia, detto campo d'applicazione potrebbe essere esteso ad altri prodotti agricoli o alimentari.
(9) Tenuto conto delle prassi esistenti, è opportuno definire due diversi tipi di riferimento geografico, ossia le indicazioni geografiche protette e le denominazioni di origine protette.
(10) Un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di uno dei tipi di riferimento summenzionati dovrebbe soddisfare determinate condizioni elencate in un disciplinare.
(11) Per usufruire della protezione negli Stati membri, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine dovrebbero essere registrate a livello comunitario. L'iscrizione in un registro fornirebbe altresì l'informazione degli operatori del settore e dei consumatori. Per garantire che le denominazioni comunitarie registrate soddisfino le condizioni stabilite nel presente regolamento è opportuno che le domande siano esaminate dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato, nel rispetto di disposizioni comuni minime comprensive di una procedura nazionale di opposizione. La Commissione successivamente dovrebbe partecipare ad un esame volto a verificare il rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento e a garantire l’uniformità di approccio fra gli Stati membri.
(12) L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS 1994, che figura all’allegato 1C dell'accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio), comprende disposizioni specifiche relative all’esistenza, all’acquisizione, alla portata, al mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale nonché ai mezzi per farli rispettare.
(13) La protezione mediante registrazione, prevista nel presente regolamento, dovrebbe essere aperta alle indicazioni geografiche dei paesi terzi che siano già protette nel loro paese d’origine.
(14) La procedura di registrazione dovrebbe permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, in uno Stato membro o in un paese terzo, di fare valere i suoi diritti notificando la propria opposizione.
(15) È opportuno disporre di procedure che, successivamente alla registrazione, consentano di adeguare il disciplinare, a richiesta di gruppi che abbiano un interesse legittimo, sulla scorta dell'evoluzione delle conoscenze tecnologiche e di cancellare l'indicazione geografica o la denominazione d'origine relativa a un prodotto agricolo o alimentare che non sia più conforme al disciplinare in virtù del quale aveva potuto beneficiare segnatamente dell'indicazione geografica o della denominazione d'origine.
(16) Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche protette sul territorio comunitario dovrebbero essere oggetto di un sistema di monitoraggio costituito di controlli ufficiali, fondato su un sistema di controlli in linea con il
(17) Occorre autorizzare gli Stati membri ad imporre una tassa a copertura delle spese sostenute.
(18) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento andrebbero adottate a norma della
(19) Le denominazioni già registrate ai sensi del
(20) A fini di maggiore chiarezza e trasparenza è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2081/92 e sostituirlo con il presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato I del trattato e dei prodotti alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento, nonché dei prodotti agricoli elencati nell'allegato II del presente regolamento.
Il presente regolamento non si applica tuttavia ai prodotti del settore vitivinicolo, ad eccezione degli aceti di vino, né alle bevande spiritose. Il presente paragrafo non pregiudica l'applicazione del
Gli allegati I e II del presente regolamento possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
2. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie particolari.
3. La direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche non si applica né alle denominazioni d'origine né alle indicazioni geografiche oggetto del presente regolamento.
Art. 2. Denominazione d’origine e indicazione geografica
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «denominazione d'origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:
— originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese,
— la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e
— la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata;
b) «indicazione geografica», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:
— come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
— del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e
— la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.
2. Sono altresì considerate come denominazioni d'origine o indicazioni geografiche le denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare e che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), sono equiparate a denominazioni d'origine talune designazioni geografiche qualora le materie prime dei prodotti da esse designati provengano da una zona geografica più ampia della zona di trasformazione, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la zona di produzione delle materie prime sia delimitata;
b) sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime;
c) esista un regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni di cui alla lettera b).
Le designazioni suddette devono essere state riconosciute come denominazioni d’origine nel paese d’origine anteriormente al 1° maggio 2004.
Art. 3. Genericità, conflitti con i nomi di varietà vegetali, di razze animali, degli omonimi e dei marchi
1. Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate.
Ai fini del presente regolamento, si intende per «denominazione divenuta generica» il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente prodotto o commercializzato, è divenuto il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare nella Comunità.
Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:
a) della situazione esistente negli Stati membri e nelle zone di consumo;
b) delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie.
2. Un nome non può essere registrato come denominazione d'origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
3. La registrazione di una denominazione omonima o parzialmente omonima di una denominazione già registrata ai sensi del presente regolamento, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione. In particolare:
a) una denominazione omonima che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti sono originari di un altro territorio non è registrata, benché sia esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o alla località di cui sono originari i prodotti agricoli o alimentari;
b) l'impiego di una denominazione omonima registrata è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che la denominazione omonima registrata successivamente sia sufficientemente differenziata da quella registrata in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore il consumatore.
4. Una denominazione d'origine o un'indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.
Art. 4. Disciplinare
1. Per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare.
2. Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:
a) il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione d'origine o l'indicazione geografica;
b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;
c) la delimitazione della zona geografica e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3;
d) gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della zona geografica delimitata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi;
e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti, nonché gli elementi relativi al condizionamento, quando l'associazione richiedente, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, stabilisce e motiva che il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o garantire l’origine o assicurare il controllo;
f) gli elementi che giustificano:
i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto agricolo o alimentare e l’ambiente geografico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o, a seconda dei casi,
ii) il legame fra una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto agricolo o alimentare e l’origine geografica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);
g) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e i relativi compiti specifici;
h) qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto agricolo o alimentare in questione;
i) gli eventuali requisiti da rispettare in virtù di disposizioni comunitarie o nazionali.
Art. 5. Domanda di registrazione
1. La domanda di registrazione può essere presentata esclusivamente da un’associazione.
Ai fini del presente regolamento si intende per «associazione» qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o il medesimo prodotto alimentare. Altre parti interessate possono far parte dell'associazione. Una persona fisica o giuridica può essere equiparata ad una associazione conformemente alle norme particolareggiate di cui all’articolo 16, lettera c).
Nel caso di una denominazione che designi una zona geografica transfrontaliera o una denominazione tradizionale connessa ad una zona geografica transfrontaliera, diverse associazioni possono presentare una domanda comune, conformemente alle norme particolareggiate di cui all’articolo 16, lettera d).
2. Un’associazione può presentare domanda di registrazione esclusivamente per i prodotti agricoli o alimentari che essa stessa produce o elabora.
3. La domanda di registrazione comprende almeno:
a) il nome e l'indirizzo dell’associazione richiedente,
b) il disciplinare di cui all’articolo 4;
c) un documento unico limitato agli elementi seguenti:
i) gli elementi principali del disciplinare: la denominazione, la descrizione del prodotto, incluse eventualmente le norme specifiche applicabili al suo condizionamento e alla sua etichettatura, e la descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;
ii) la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi, inclusi, eventualmente, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di ottenimento che giustifica il legame.
4. La domanda di registrazione è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata la zona geografica.
Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento.
5. Nel corso dell'esame di cui al paragrafo 4, secondo comma, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisca l'adeguata pubblicazione della domanda e preveda un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda.
Lo Stato membro esamina la ricevibilità delle dichiarazioni di opposizione ricevute in base ai criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma.
Qualora lo Stato membro ritenga che i requisiti del presente regolamento sono soddisfatti, esso adotta una decisione favorevole e trasmette alla Commissione la documentazione di cui al paragrafo 7 per la decisione definitiva. In caso contrario, esso decide di rigettare la domanda.
Lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo disponga di mezzi di ricorso.
Lo Stato membro assicura che la versione del disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicata e assicura l’accesso per via elettronica al disciplinare.
6. A decorrere dalla data della presentazione della domanda alla Commissione il medesimo Stato membro può accordare solo in via transitoria alla denominazione una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale, nonché, se del caso, un periodo di adattamento.
Il periodo di adattamento di cui al primo comma può essere previsto solo a condizione che le imprese interessate abbiano legalmente commercializzato i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni almeno per i cinque anni precedenti e abbiano sollevato questo problema nel corso della procedura nazionale di opposizione di cui al paragrafo 5, primo comma.
La protezione nazionale transitoria cessa a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla registrazione in virtù del presente regolamento.
Le conseguenze della protezione nazionale transitoria, nel caso in cui la denominazione non venga registrata ai sensi del presente regolamento, sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.
Le misure adottate dagli Stati membri in virtù del primo comma hanno efficacia solo a livello nazionale e non devono ostacolare gli scambi intracomunitari o internazionali.
7. Per ogni decisione favorevole di cui al paragrafo 5, terzo comma, adottata dallo Stato membro, quest’ultimo fa pervenire alla Commissione:
a) il nome e l'indirizzo dell’associazione richiedente;
b) il documento unico di cui al paragrafo 3, lettera c);
c) una dichiarazione dello Stato membro che la domanda presentata dall’associazione e che beneficia della decisione favorevole soddisfa, a suo giudizio, le condizioni del presente regolamento e le relative disposizioni di applicazione;
d) il riferimento della pubblicazione del disciplinare, di cui al paragrafo 5, quinto comma.
8. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'osservanza dei paragrafi da 4 a 7 entro il 31 marzo 2007.
9. La domanda di registrazione che riguarda una zona geografica situata in un paese terzo è composta dagli elementi previsti al paragrafo 3, nonché dagli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.
La domanda è trasmessa alla Commissione direttamente oppure per il tramite delle autorità del paese terzo interessato.
10. I documenti di cui al presente articolo sono trasmessi alla Commissione, redatti in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea o accompagnati da una traduzione certificata in una di tali lingue.
Art. 6. Esame da parte della Commissione
1. La Commissione esamina con i mezzi appropriati la domanda presentata ai sensi dell'articolo 5 per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento. Detto esame dovrebbe essere effettuato entro il termine di 12 mesi.
La Commissione rende pubblico ogni mese l’elenco delle denominazioni oggetto di una domanda di registrazione, nonché la data di presentazione alla Commissione.
2. Quando, in base all'esame effettuato ai sensi del paragrafo 1, primo comma, ritiene soddisfatte le condizioni del presente regolamento, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare, di cui all'articolo 5, paragrafo 5, quinto comma.
In caso contrario, la Commissione decide di respingere la domanda secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2.
Art. 7. Opposizione e decisione sulla registrazione
1. Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo può opporsi alla registrazione proposta, presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata.
2. Anche ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata chiesta la registrazione oppure in un paese terzo, può opporsi alla registrazione proposta mediante presentazione di una dichiarazione debitamente motivata.
Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in uno Stato membro, tale dichiarazione è presentata allo Stato membro in questione entro un termine che permetta l'opposizione di cui al paragrafo 1.
Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un paese terzo, la dichiarazione è presentata alla Commissione, o direttamente, o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine fissato al paragrafo 1.
3. Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 1, le quali:
a) dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 2; oppure
b) dimostrano che la registrazione della denominazione proposta sarebbe contraria all’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4; oppure
c) dimostrano che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2; oppure
d) precisano gli elementi sulla cui base si può concludere che la denominazione di cui si chiede la registrazione è generica, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1.
La Commissione esamina la ricevibilità delle opposizioni.
I criteri di cui al primo comma, lettere b), c) e d), sono valutati con riferimento al territorio della Comunità, che per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati.
4. Se non riceve opposizioni ricevibili ai sensi del paragrafo 3, la Commissione procede alla registrazione della denominazione.
La registrazione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5. Se l'opposizione è ricevibile ai sensi del paragrafo 3, la Commissione invita gli interessati ad avviare idonee consultazioni.
Se giungono ad un accordo entro sei mesi, gli interessati comunicano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso di raggiungere tale accordo, compreso il parere del richiedente e dell'opponente. Se gli elementi pubblicati a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, non hanno subito modifiche o hanno subito soltanto modifiche minori, da definire secondo l’articolo 16, lettera h), la Commissione procede a norma del paragrafo 4 del presente articolo. Negli altri casi essa ripete l'esame previsto all'articolo 6, paragrafo 1.
Qualora non si raggiunga un accordo, la Commissione prende una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, tenendo conto degli usi leali e tradizionali e degli effettivi rischi di confusione.
La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
6. La Commissione tiene un registro aggiornato delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
7. I documenti di cui al presente articolo sono trasmessi alla Commissione redatti in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea o accompagnati da una traduzione certificata in una di tali lingue.
Art. 8. Denominazioni, diciture e simboli
1. Una denominazione registrata secondo il presente regolamento può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli o alimentari conformi al disciplinare corrispondente.
2. Le diciture «denominazione d’origine protetta» e «indicazione geografica protetta» o i simboli comunitari ad esse associati devono figurare sull’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, originari della Comunità, che sono commercializzati con una denominazione registrata conformemente al presente regolamento.
3. Le diciture di cui al paragrafo 2 e i simboli comunitari ad esse associati possono anche figurare sull’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, originari dei paesi terzi, che sono commercializzati con una denominazione registrata conformemente al presente regolamento.
Art. 9. Approvazione di una modifica del disciplinare
1. Un’associazione legittimamente interessata che soddisfa le condizioni previste dall’articolo 5, paragrafi 1 e 2, può chiedere l’approvazione di una modifica di un disciplinare, in particolare per tener conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c).
La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni.
2. Quando la modifica comporta una o più modifiche del documento unico, la domanda di approvazione di una modifica è sottoposta alla procedura prevista dagli articoli 5, 6 e 7. Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, la Commissione decide in merito all’approvazione senza ricorrere alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7 e, in caso di approvazione, procede alla pubblicazione degli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
3. Quando la modifica non comporta alcuna modifica del documento unico, si applicano le seguenti regole:
i) se la zona geografica è situata in uno Stato membro, quest’ultimo si pronuncia sull’approvazione della modifica e, in caso di parere positivo, pubblica il disciplinare modificato e informa la Commissione delle modifiche approvate e delle relative motivazioni;
ii) se la zona geografica è situata in un paese terzo, la Commissione si pronuncia sull’approvazione della modifica proposta.
4. Quando la modifica riguarda una modifica temporanea del disciplinare a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche, si applicano le procedure di cui al paragrafo 3.
Art. 10. Controlli ufficiali
1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti dal presente regolamento a norma del
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento siano coperti da un sistema di controlli ufficiali.
3. La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 1 o all'articolo 11 e ne aggiorna periodicamente l'elenco.
Art. 11. Verifica del rispetto del disciplinare
1. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine relative a zone geografiche all'interno della Comunità, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato da:
— una o più delle autorità competenti di cui all'articolo 10, e/o
— uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2 del
I costi di tale verifica del rispetto del disciplinare sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo.
2. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine relative a zone geografiche di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato da:
— una o più autorità pubbliche designata/e dal paese terzo, e/o
— uno o più organismi di certificazione dei prodotti.
3. Gli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1° maggio 2010, sono accreditati in conformità delle stesse.
4. Qualora le autorità di cui ai paragrafi 1 e 2, abbiano deciso di verificare il rispetto del disciplinare, esse devono offrire adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.
Art. 12. Cancellazione
1. Quando, conformemente alle norme particolareggiate di cui all'articolo 16, lettera k), ritiene che il rispetto delle condizioni del disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una denominazione protetta non sia più garantito, la Commissione procede alla cancellazione della registrazione, secondo la procedura dell’articolo 15, paragrafo 2, e ne fa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo può chiedere la cancellazione della registrazione, motivando la richiesta.
La procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 si applica mutatis mutandis.
Art. 13. Protezione
1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro:
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;
d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti.
Se una denominazione registrata contiene il nome di un prodotto agricolo o alimentare che è considerato generico, l'uso di questo nome generico sui corrispondenti prodotti agricoli o alimentari non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b).
2. Le denominazioni protette non possono diventare generiche.
3. Per quanto riguarda le denominazioni la cui registrazione è richiesta ai sensi dell'articolo 5, può essere previsto un periodo transitorio non superiore a cinque anni, a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, solo nel caso in cui un'opposizione sia stata dichiarata ricevibile in quanto la registrazione del nome proposto danneggerebbe l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
Può inoltre essere stabilito un periodo transitorio per imprese stabilite nello Stato membro o nel paese terzo dove si trova la zona geografica, a condizione che dette imprese abbiano legalmente commercializzato i prodotti di cui trattasi utilizzando in modo continuativo tali denominazioni per almeno i cinque anni che precedono la data di pubblicazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e che il problema sia stato sollevato nel corso della procedura nazionale di opposizione di cui all’articolo 5, paragrafo 5, primo e secondo comma, o della procedura comunitaria di opposizione di cui all’articolo 7, paragrafo 2. In totale, il cumulo del periodo transitorio di cui al presente comma e del periodo di adattamento di cui all’articolo 5, paragrafo 6, non può superare cinque anni. Qualora il periodo di adattamento di cui all'articolo 5, paragrafo 6, superi cinque anni, non può essere concesso alcun periodo transitorio.
4. Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di far coesistere una denominazione registrata e una denominazione non registrata che designa un luogo di uno Stato membro o di un paese terzo, qualora questa denominazione sia identica alla denominazione registrata, purché tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:
a) la denominazione identica non registrata sia stata legalmente utilizzata durante almeno i venticinque anni precedenti il 24 luglio 1993, in base ad usi leali e costanti;
b) sia provato che tale uso non abbia inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione della denominazione registrata e che non abbia indotto né abbia potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;
c) il problema relativo alla denominazione identica sia stato sollevato prima della registrazione della denominazione.
La coesistenza della denominazione registrata e della denominazione identica non registrata può durare al massimo per un periodo di quindici anni, trascorso il quale la denominazione non registrata non può più essere utilizzata.
L'impiego della denominazione geografica non registrata è autorizzato solamente se lo Stato di origine è chiaramente e visibilmente indicato sull'etichetta.
Art. 14. Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche
1. Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione.
I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.
2. Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica nel paese d’origine, o precedentemente al 1° gennaio 1996, può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla prima
Art. 15. Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine protette.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 16. Modalità d’applicazione
Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, sono adottate modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare: a) un elenco delle materie prime di cui all'articolo 2, paragrafo 3;
b) modalità relative agli elementi costitutivi del disciplinare, di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
c) le condizioni alle quali una persona fisica o giuridica può essere equiparata ad una associazione;
d) modalità relative alla presentazione di una domanda di registrazione di una denominazione che designa una zona geografica transfrontaliera, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma;
e) modalità relative al contenuto e alla trasmissione alla Commissione dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafi 7 e 9;
f) modalità relative alle opposizioni, di cui all'articolo 7, comprese le modalità relative alle idonee consultazioni tra le parti interessate;
g) modalità relative alle diciture e ai simboli, di cui all'articolo 8;
h) modalità relative alle modifiche minori di cui all’articolo 7, paragrafo 5, secondo comma e all’articolo 9, paragrafo 2, tenendo presente che una modifica minore non può riguardare né le caratteristiche essenziali del prodotto né alterare il legame;
i) modalità relative al registro delle denominazioni d’origine e indicazioni geografiche, di cui all’articolo 7, paragrafo 6;
j) modalità relative alle condizioni di controllo del rispetto del disciplinare;
k) modalità relative alle condizioni di cancellazione della registrazione.
Art. 17. Disposizioni transitorie
1. Le denominazioni che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione sono automaticamente iscritte nel registro di cui all’articolo 7, paragrafo 6, del presente regolamento. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all’articolo 4, paragrafo 1. Restano d'applicazione le disposizioni transitorie specifiche associate a tali registrazioni.
2. Per quanto concerne le domande, le dichiarazioni e le richieste pendenti presentate alla Commissione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) non si applicano le procedure di cui all'articolo 5 senza pregiudizio dell'articolo 13, paragrafo 3; e
b) la scheda riepilogativa del disciplinare elaborata in conformità del
3. La Commissione può adottare, se necessario, altre disposizioni transitorie secondo le procedure previste all'articolo 15, paragrafo 2.
Art. 18. Tasse
Gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute in occasione dell’esame delle domande di registrazione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del presente regolamento.
Art. 19. Abrogazione
Il regolamento (CEE) n. 2081/92 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.
Art. 20. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1° maggio 2009, ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato prima di tale data.
ALLEGATO I
Prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1
— birre,
— bevande a base di estratti di piante,
— prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria,
— gomme e resine naturali,
— pasta di mostarda,
— paste alimentari.
ALLEGATO II
Prodotti agricoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1
— fieno,
— oli essenziali,
— sughero,
— cocciniglia (prodotto grezzo di origine animale),
— fiori e piante ornamentali,
— lana,
— vimini,
— lino stigliato.
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CEE) n. 2081/92 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
— |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo2 |
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 2, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 2, paragrafo 5 |
— |
Articolo 2 paragrafo 6, |
Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 2, paragrafo 7 |
— |
Articolo 3, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma |
Articolo 3, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma |
Articolo 3, paragrafo 1, quarto comma |
— |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
— |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 5, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 5, paragrafo 5, primo comma |
Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma |
— |
Articolo 5, paragrafo 5 |
Articolo 5, paragrafo 5, secondo comma |
Articolo 5, paragrafo 6, primo comma |
— |
Articolo 5, paragrafo 6, secondo comma |
Articolo 5, paragrafo 5, terzo comma |
Articolo 5, paragrafo 6, terzo comma |
Articolo 5, paragrafo 5, quarto e quinto comma |
Articolo 5, paragrafo 6, quarto e quinto comma |
Articolo 5, paragrafo 5, sesto, settimo e ottavo comma |
— |
— |
Articolo 5, paragrafo 7 |
Articolo 5, paragrafo 6 |
Articolo 5, paragrafo 8 |
— |
Articolo 5, paragrafi 9 e 10 |
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma |
— |
Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 6, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 6, paragrafo 5, primo comma |
Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 6, paragrafo 5, secondo comma |
— |
Articolo 6, paragrafo 6, primo comma |
— |
Articolo 6, paragrafo 6, secondo comma |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
— |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 2, primo comma |
— |
Articolo 7, paragrafo 2, secondo e terzo comma |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 5 |
Articolo 7, paragrafo 5 |
— |
Articolo 7, paragrafi 6 e 7 |
— |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 8 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
— |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 9, primo comma |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 9, secondo e terzo comma |
Articolo 9, paragrafo 2 |
— |
Articolo 9, paragrafi 3 e 4 |
— |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
— |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
— |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 11, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 10, paragrafo 4 |
— |
Articolo 10, paragrafo 5 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 6 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 7 |
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 11, paragrafi 1-3 |
— |
Articolo 11, paragrafo 4 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 11 bis, lettera a) |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 11 bis, lettera b) |
— |
Articoli da 12 a 12 quinquies |
— |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 3, primo comma |
— |
Articolo 13, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 13, paragrafo 5 |
Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 14, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 14, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 15 |
Articolo 15 |
Articolo 16 |
Articolo 16 |
— |
Articoli da 17 a 19 |
Articolo 18 |
Articolo 20 |
Allegato I |
Allegato I |
Allegato II |
Allegato II |
[1] Abrogato dall'art. 58 del