§ 46.4.41 - L. 6 febbraio 2004, n. 36.
Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.4 corpo forestale dello Stato
Data:06/02/2004
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Natura giuridica e compiti istituzionali).
Art. 2.  (Funzioni del Corpo forestale dello Stato).
Art. 3.  (Organizzazione del Corpo forestale dello Stato).
Art. 4.  (Rapporti con le regioni e con gli enti locali).
Art. 5.  (Disposizioni finali).


§ 46.4.41 - L. 6 febbraio 2004, n. 36.

Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.

(G.U. 14 febbraio 2004, n. 37)

 

Art. 1. (Natura giuridica e compiti istituzionali).

     1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonchè nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane.

     2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonchè la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. E' altresì struttura operativa nazionale di protezione civile.

 

     Art. 2. (Funzioni del Corpo forestale dello Stato).

     1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di rilievo nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti, e in particolare ha competenza in materia di:

     a) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane;

     b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonchè collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa comunitaria;

     d) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;

     e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispettodella normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;

     f) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;

     g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonchè degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

     h) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonchè repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;

     i) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonchè collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;

     l) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attività consultive e statistiche connesse;

     m) attività di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

     n) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

     o) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale; approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle attività istituzionali ed educazione ambientale;

     p) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

 

     Art. 3. (Organizzazione del Corpo forestale dello Stato).

     1. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione e organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per le questioni inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione civile.

     2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), nonchè per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle alterazioni all'ambiente commesse in violazione della relativa normativa.

     3. All'unità dirigenziale di livello generale, individuata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, che ne stabilisce altresì le funzioni, è preposto un dirigente generale che assume la qualifica di capo del Corpo forestale dello Stato.

     4. Il capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     5. L'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti è disposta con i decreti ministeriali di natura non regolamentare previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni.

     6. L'organizzazione, l'attività di servizio e il regolamento di disciplina del Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un'equilibrata distribuzione territoriale del personale.

     7. La Scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale del Corpo, nonchè, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei servizi tecnici forestali regionali e di altri operatori dell'ambiente. Gli oneri relativi alla formazione da espletare nei confronti degli operatori dell'ambiente non appartenenti alla pubblica amministrazione sono a carico degli operatori medesimi.

     8. Il personale del Corpo forestale dello Stato con qualifiche permanenti di polizia è autorizzato a portare armi, è esente dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione e ha diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.

 

     Art. 4. (Rapporti con le regioni e con gli enti locali).

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministro delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente legge, ha facoltà di stipulare con le regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     2. E' istituito il Comitato di coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale dello Stato e da sei membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'interno, e quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del Comitato non compete alcuna indennità o compenso nè rimborso spese.

     3. Ferme restando le esigenze operative, strumentali e istituzionali delle strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per l'esercizio delle funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un piano di trasferimento predisposto dai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio che accerti la perdita delle qualità, interesse e importanza nazionale di flora, fauna, ecosistemi, diversità biologiche presenti nelle riserve naturali indicate all'articolo 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali, nonchè tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato [1].

     4. Lo schema di decreto di cui al comma 3, corredato di idonea relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione del decreto sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero quello prorogato ai sensi del periodo precedente, senza che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto può comunque essere adottato. Il decreto deve conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui esse formulano identiche condizioni.

     5. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi nazionali, è affidata agli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato.

     6. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è trasferito alle regioni, senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il personale necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonchè il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto oltre centocinquanta giornate lavorative.

     7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali e nei limiti delle unità di personale corrispondenti ad una spesa massima, a decorrere dall'anno 2004, di 9 milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. I criteri per disciplinare i trasferimenti di cui al presente comma sono determinati con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si provvede nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma e comunque entro il limite di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede, quanto a 5,76 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e, quanto a 3,24 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [2].

     8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 3 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al personale trasferito in attuazione dei commi 6 e 7, è effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

     9. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il solo anno 2003, verifica, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, le risorse finanziarie da trasferire alle singole regioni in relazione all'attuazione della presente legge.

     10. Restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo forestale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

 

     Art. 5. (Disposizioni finali).

     1. Per consentire il supporto alle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile 1985, n. 124, limitatamente alle unità di personale non trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della presente legge.

     2. E' abrogato il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ad eccezione dell'articolo 30, primo comma.

     3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: "ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato,".

     4. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

     5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale deve essere compensato con una corrispondente diminuzione del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzionari, con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio, equivalente sul piano finanziario al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato.

     6. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, le parole: "dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "e del Corpo forestale dello Stato".

     7. All'articolo 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo le parole: "centri operativi antincendi boschivi" sono inserite le seguenti: "articolabili in unità operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale".

     8. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e ovunque ricorrano nel medesimo decreto legislativo, le parole: "commissario superiore forestale" sono sostituite dalle seguenti: "vice questore aggiunto forestale".


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 27 marzo 2004, n. 77.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 27 marzo 2004, n. 77.