Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.7 previdenza integrativa |
Data: | 03/08/2022 |
Numero: | 114 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Individuazione delle autorità nazionali competenti |
Art. 3. Registrazione dei PEPP |
Art. 4. Distribuzione dei PEPP |
Art. 5. Altri poteri e funzioni delle autorità nazionali competenti |
Art. 6. Pubblicazione delle disposizioni nazionali |
Art. 7. Coordinamento tra le autorità nazionali |
Art. 8. Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2019/1238 |
Art. 9. Informazioni aggiuntive |
Art. 10. Condizioni relative alla fase di accumulo |
Art. 11. Segregazione di attività e passività e tutela dei clienti |
Art. 12. Richiesta di trasferimento rivolta a un fornitore di PEPP avente sede legale in Italia |
Art. 13. Condizioni relative alla fase di decumulo prima dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP |
Art. 14. Regime tributario dei rendimenti |
Art. 15. Condizioni relative alla fase di decumulo al momento dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP |
Art. 16. Norme di coordinamento fiscale |
Art. 17. Risoluzione stragiudiziale delle controversie |
Art. 18. Disposizioni finali |
§ 77.7.80 - D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 114.
Attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).
(G.U. 8 agosto 2022, n. 184)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il
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Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP»: un prodotto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), del
b) «fornitore di PEPP»: l'impresa finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 15), del
c) «distributore di PEPP»: un soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 16), del
d) «depositario»: il soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 26), del
e) «Stato membro ospitante del fornitore di PEPP»: uno Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 21), del
f) «EIOPA»: l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita dal
g) «Consob»: la Commissione nazionale per le società e la borsa;
h) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
i) «IVASS»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
l) «contratto PEPP»: il contratto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), del
m) «conto PEPP»: il conto pensionistico individuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5), del
n) «sottoconto»: la sezione nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 23), del
o) «sottoconto italiano»: il sottoconto conforme ai requisiti e alle condizioni stabilite dal presente decreto legislativo;
p) «risparmiatore in PEPP»: la persona fisica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del
q) «beneficiario di PEPP»: la persona fisica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 6), del
r) «cliente PEPP»: il soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 7), del
s) «prestazioni pensionistiche PEPP»: le prestazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 9) del
t) «rendita»: la somma di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 13) del
u) «prelievo»: l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14) del
v) «capitale»: il montante finale accumulato nel sottoconto italiano al raggiungimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla prestazione pensionistica PEPP.
z) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con
Art. 2. Individuazione delle autorità nazionali competenti
1. Secondo quanto previsto dal presente decreto legislativo, la COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), del
2. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto legislativo, la COVIP è l'autorità nazionale competente a vigilare sul rispetto di tutti gli obblighi che il
3. Le attribuzioni previste dal presente decreto legislativo in capo alle altre autorità nazionali competenti di cui al comma 1 sono esercitate:
a) dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dell'articolo 5, comma 2, del
b) dalla Consob ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del
c) dall'IVASS ai sensi dell'articolo 3 del
4. Restano in ogni caso ferme le competenze della Banca d'Italia e dell'IVASS, in materia di sana e prudente gestione dei soggetti dalle stesse vigilati, di contenimento del rischio e di stabilità, previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal
Art. 3. Registrazione dei PEPP
1. La COVIP è l'autorità nazionale competente a ricevere le domande di registrazione dei PEPP presentate dai fornitori di PEPP aventi sede legale in Italia.
2. La decisione di registrazione dei PEPP è assunta dalla COVIP sentite le seguenti autorità:
a) la Banca d'Italia, con riferimento ai fornitori di PEPP di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), d), e) ed f), del
b) l'IVASS, con riferimento ai fornitori di PEPP di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del
3. La COVIP è l'autorità nazionale competente a adottare una decisione di annullamento della registrazione del PEPP ai sensi dell'articolo 8 del
Art. 4. Distribuzione dei PEPP
1. Ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 22, 23, 24, 25, paragrafo 1 comma 6, 26, paragrafo 8, 33, paragrafi 1 e 2, 34 e 50 del
a) la COVIP è l'autorità nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del
b) la Consob è l'autorità nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), d), e) ed f), e alle imprese di investimento autorizzate di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del
c) l'IVASS è l'autorità nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e agli intermediari assicurativi di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del
2. La COVIP è l'autorità nazionale competente a vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 29 del
Art. 5. Altri poteri e funzioni delle autorità nazionali competenti
1. La COVIP è l'autorità nazionale competente:
a) a esercitare i poteri previsti dall'articolo 16 del
b) fermo restando quanto previsto dalle normative settoriali richiamate dall'articolo 14 del
c) a esercitare i poteri di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del
1) la Banca d'Italia per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dell'articolo 5, comma 2, del
2) la Consob per le finalità di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, del
3) l'IVASS per le finalità di cui all'articolo 3 del
d) responsabile delle comunicazioni e dello scambio di informazioni previste dal
2. I compiti previsti dall'articolo 15 del
3. La COVIP è l'autorità nazionale competente a ricevere le segnalazioni ai fini di vigilanza previste dall'articolo 40 del
4. Ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 41 del
a) la COVIP è l'autorità nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed f);
b) l'IVASS è l'autorità nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del
5. La COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS, sono le autorità nazionali competenti in relazione all'articolo 50, paragrafo 6, del
Art. 6. Pubblicazione delle disposizioni nazionali
1. La COVIP pubblica e aggiorna, costantemente, su una sezione del proprio sito internet, i testi delle disposizioni nazionali di cui all'articolo 12 del
2. La Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS garantiscono che sul proprio sito internet vi sia un collegamento alla sezione del sito della COVIP di cui al comma 1.
Art. 7. Coordinamento tra le autorità nazionali
1. La COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo, anche attraverso protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati.
2. La COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS collaborano tra loro, anche ai sensi dell'articolo 21 della
Art. 8. Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni previste dal
1. La violazione da parte dei fornitori di PEPP e dei distributori di PEPP delle disposizioni di cui al Capo II, articoli 6, paragrafo 2, 7, paragrafo 3, 9 e 10, Capo III, articoli 15, 18, 19, 20, 21, al Capo IV, al Capo V, al Capo VI, articoli 48 e 50, e al Capo VII del
2. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento fino a euro settecentomila.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata al comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela dei risparmiatori in PEPP o per la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento del mercato.
4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.
5. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, può applicarsi, nei riguardi dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, una delle seguenti misure amministrative:
a) un ordine che impone di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
b) una dichiarazione pubblica indicante l'identità del soggetto e la natura della violazione.
6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo del fornitore di PEPP o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni di gestione nelle imprese di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del
7. L'importo e la tipologia delle sanzioni amministrative sono determinati in base ai criteri indicati dall'articolo 68, paragrafo 2, del
8. Le sanzioni e le misure amministrative previste dal presente articolo si applicano anche al depositario nominato dal fornitore di PEPP ai sensi dell'articolo 48 del
9. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate, secondo le rispettive procedure sanzionatorie, dalla COVIP, dall'IVASS, dalla Banca d'Italia e dalla Consob, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo le rispettive attribuzioni di competenze specificate agli articoli 2, 3, 4 e 5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della
10. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto legislativo, dopo la comunicazione al destinatario, è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet dell'autorità che lo ha adottato in conformità all'articolo 69 del
11. La COVIP provvede ad effettuare le comunicazioni all'EIOPA di cui all'articolo 70, paragrafi 2, 3 e 4 del
Art. 9. Informazioni aggiuntive
1. I fornitori di PEPP sono tenuti a fornire ai risparmiatori in PEPP proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal
Art. 10. Condizioni relative alla fase di accumulo
1. Il finanziamento dei sottoconti italiani di PEPP può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del risparmiatore in PEPP, del datore di lavoro o del committente. Il finanziamento da parte del datore di lavoro o del committente è consentito solo su base volontaria. Nel caso di soggetti fiscalmente a carico, il finanziamento dei sottoconti italiani PEPP può essere attuato dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.
2. I contributi di cui al comma 1 sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto delle contribuzioni effettuate a forme pensionistiche complementari di cui al
3. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 2.
4. Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di apertura del sottoconto italiano, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di apertura del sottoconto italiano, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di apertura del sottoconto italiano e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. Ai fini del calcolo dei predetti limiti concorrono le deduzioni fruite con riferimento alla contribuzione alle forme pensionistiche complementari di cui al
5. La contribuzione al PEPP può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza del risparmiatore in PEPP, a condizione che alla data del pensionamento risulti effettuata la contribuzione per almeno un anno al sottoconto italiano. È fatta salva la facoltà del risparmiatore in PEPP di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche PEPP.
Art. 11. Segregazione di attività e passività e tutela dei clienti
1. Le attività e passività corrispondenti all'attività di fornitura di PEPP sono separate, senza la possibilità di trasferirle ad altre attività del fornitore di PEPP.
2. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari del sottoconto italiano di un fornitore di PEPP depositate a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi.
Art. 12. Richiesta di trasferimento rivolta a un fornitore di PEPP avente sede legale in Italia
1. Il risparmiatore in PEPP che, ai sensi dell'articolo 52 del
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, paragrafo 3, del
3. Le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 52 del
Art. 13. Condizioni relative alla fase di decumulo prima dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP
1. Fermo restando quanto previsto dal
2. I risparmiatori in PEPP possono, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 57, paragrafo 2, del
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, della posizione maturata nel sottoconto italiano, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sè, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno dall'apertura del sottoconto italiano, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione al sottoconto italiano, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata nel sottoconto italiano, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al
c) decorsi otto anni di iscrizione al sottoconto italiano, per un importo non superiore al 30 per cento della posizione maturata nel sottoconto italiano, per ulteriori esigenze dei risparmiatori in PEPP. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.
3. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate nel sottoconto italiano. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta del risparmiatore in PEPP, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
4. Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni PEPP del sottoconto italiano possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta del risparmiatore in PEPP, in forma di rendita temporanea, denominata «Rendita integrativa temporanea anticipata» (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato nel sottoconto italiano richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.
5. La rendita anticipata di cui al comma 4 è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.
6. La parte imponibile della rendita anticipata è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di maturazione della posizione pensionistica individuale nel sottoconto italiano con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.
7. Il risparmiatore in PEPP, anche prima del periodo minimo di permanenza di cui all'articolo 52, paragrafo 3, del
a) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata nel sottoconto italiano, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
b) riscattare l'intera posizione individuale maturata nel sottoconto italiano in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi.
8. In caso di morte del risparmiatore in PEPP prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
9. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste dal comma 7, lettere a) e b), e dal comma 8, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di maturazione della posizione pensionistica individuale nel sottoconto italiano con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
10. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle altre prestazioni previste dal presente articolo, sono considerati utili tutti i periodi di adesione al sottoconto italiano del PEPP per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Qualora nella posizione individuale maturata sia stato trasferito quanto maturato in altri sottoconti italiani, ai fini dell'anzianità si prendono a riferimento anche i diversi periodi di adesione maturati nel sottoconto italiano oggetto del trasferimento.
11. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso un sottoconto italiano nella fase di accumulo, le anticipazioni di cui al comma 2, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del
12. Al fine dell'applicazione delle ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 6 e 7.
Art. 14. Regime tributario dei rendimenti
1. I sottoconti italiani sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'articolo 17, comma 1, del
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è versata dai fornitori di PEPP entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del Capo III del
3. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata dai fornitori di PEPP con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi.
4. I fornitori di PEPP che operano in regime di libera prestazione di servizi applicano l'imposta sostitutiva direttamente ovvero mediante un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del
5. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite misure applicative del presente articolo.
Art. 15. Condizioni relative alla fase di decumulo al momento dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP
1. Il diritto alla prestazione pensionistica PEPP maturata nel sottoconto italiano si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza del risparmiatore in PEPP, trascorsi almeno cinque anni dall'apertura del sottoconto italiano. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
2. I fornitori di PEPP possono offrire ai risparmiatori in PEPP una o più delle seguenti modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP:
a) rendita;
b) capitale erogato in un'unica soluzione;
c) prelievo;
d) una combinazione delle predette forme.
3. Le prestazioni pensionistiche PEPP previste dal presente articolo, erogate in forma di capitale o di prelievo, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita sono soggette ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di maturazione della posizione individuale nel sottoconto italiano con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale o in forma di prelievi sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Lo stesso regime si applica alle prestazioni pensionistiche PEPP erogate in forma di capitale o di prelievi qualora la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della
4. Le prestazioni pensionistiche PEPP previste dal presente articolo, erogate in capitale e quelle erogate in forma di prelievi superiori al 50 per cento del montante finale accumulato sono soggette per il loro intero ammontare ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 23 per cento.
5. Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4, le prestazioni pensionistiche PEPP erogate in forma di capitale o di prelievi sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche PEPP erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quinquies), del TUIR, se determinabili.
6. Le ritenute di cui al presente articolo sono applicate:
a) dal fornitore del PEPP a cui risulta iscritto il risparmiatore in PEPP, nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale o di prelievi;
b) dai soggetti eroganti, nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita.
7. Il fornitore di PEPP comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili. Qualora il soggetto tenuto all'applicazione delle ritenute sulle prestazioni pensionistiche sia residente all'estero e non disponga di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la ritenuta è applicata direttamente dal soggetto operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un suo rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del
8. I contratti PEPP possono prevedere in caso di morte del beneficiario di PEPP la restituzione ai soggetti dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale.
9. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche PEPP previste dal presente articolo, si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 10.
10. Le prestazioni pensionistiche PEPP sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio
Art. 16. Norme di coordinamento fiscale
1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al
a) all'articolo 10, comma 1, la lettera e-bis), è sostituita dalla seguente: «e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al
b) all'articolo 50, comma 1, la lettera h-bis) è sostituita dalla seguente: «h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al
c) all'articolo 52, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del
2. All'articolo 27, comma 3, del
a) al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al
b) al terzo periodo, le parole «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «e, dai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al secondo periodo».
3. All'articolo 7 del
a) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole «
b) al comma 3, dopo le parole «fondi pensione» sono inserite le seguenti: «, da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238».
4. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del
5. All'articolo 32, comma 3, lettera c), del
6. All'articolo 1, comma 134, quinto periodo, della
7. All'articolo 10, primo comma 1, del decreto del Presidenza della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «di cui al
8. All'articolo 13, comma 2-ter, secondo periodo, della Tariffa, Parte prima, allegata al
9. All'articolo 1, comma 494, lettera c), della
10. All'articolo 1 della
11. All'articolo 1, comma 184-bis, della
12. All'articolo 78, comma 25, della
Art. 17. Risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Fermo restando, con riferimento alla distribuzione di PEPP, quanto previsto dall'articolo 32-ter del
2. Ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui al comma 1 possono aderire anche i soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la propria attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del
3. La COVIP determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis, del
4. Per le controversie disciplinate dal regolamento di cui al comma 3, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui ai commi 1 e 2 è alternativo all'esperimento della procedura prevista dall'articolo 5, comma 1, del
Art. 18. Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. In merito alle contribuzioni versate annualmente ai PEPP italiani e ai sottoconti italiani dei PEPP esteri, è dovuto alla COVIP da parte dei fornitori di PEPP il contributo previsto dall'articolo 13, comma 3 della