Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.1 autoservizi |
Data: | 28/12/1998 |
Numero: | 451 |
Sommario |
Art. 1. Allineamento aliquote contributive per le aziende di trasporto |
Art. 2. Oneri indiretti in materia di autotrasporto |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 93.1.39 - D.L. 28 dicembre 1998, n. 451 [1] .
Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto.
(G.U. 29 dicembre 1998, n. 302)
Art. 1. Allineamento aliquote contributive per le aziende di trasporto
1. Per l'anno 1998, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al
2. Alle minori entrate per l'INPS derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede: quanto a lire 73 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui dell'unità previsionale di base 4.1.2.5 ''Pensionamenti anticipati”, capitolo 3662, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il prepensionamento di cui all'articolo 4, comma 7, del
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2. Oneri indiretti in materia di autotrasporto
1. Gli importi di cui all'articolo 3, comma 2, del
1-bis Gli importi di cui al comma 1 sono fissati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, tenendo conto anche dell'adeguamento dei predetti importi alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno precedente. [5]
2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999 nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999, dietro presentazione di apposita rendicontazione [6] .
3. Per l'anno 1998 è assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre 1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, emana con apposita direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia [7].
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a lire 140 miliardi per l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno 1999, si provvede, quanto a lire 140 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 81 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del trasporti e della navigazione.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Comma inserito dall'art. 61 della
[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.