Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.4 disciplina generale |
Data: | 23/12/1998 |
Numero: | 448 |
Sommario |
Art. 1. (Restituzione del contributo straordinario per l'Europa) |
Art. 2. (Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed al decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78) |
Art. 3. (Incentivi per le imprese) |
Art. 4. (Incentivi per le piccole e medie imprese) |
Art. 5. (Incentivi per le aree depresse) |
Art. 6. (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive) |
Art. 7. (Disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali) |
Art. 8. (Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative) |
Art. 9. (Proroga di termini) |
Art. 10. (Persone fisiche residenti in territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato) |
Art. 11. (Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese) |
Art. 12. (Differimento di termini per regolarizzazione di omessi versamenti) |
Art. 13. (Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS) |
Art. 14. (Regolamentazione rateale di debiti per contributi ed accessori) |
Art. 15. (Società per la cartolarizzazione) |
Art. 16. (Rimborsi automatizzati) |
Art. 17. (Abrogazione del decreto-legge n. 378 del 1998 e norma di sanatoria) |
Art. 18. (Ulteriori disposizioni concernenti rimborsi) |
Art. 19. (Beni immobili statali) |
Art. 20. (Servizi pubblici e servizi a rete) |
Art. 21. (Disposizioni varie in materia fiscale) |
Art. 22. (Assunzioni di personale) |
Art. 23. (Riduzioni degli stanziamenti per straordinari) |
Art. 24. (Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato) |
Art. 25. (Criteri di utilizzo di somme corrisposte dai cantoni svizzeri a favore dei comuni italiani di confine) |
Art. 26. (Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto) |
Art. 27. (Fornitura gratuita dei libri di testo) |
Art. 28. (Patto di stabilità interno) |
Art. 29. (Monitoraggio dei flussi di cassa per l'istruzione pubblica e l'università) |
Art. 30. (Revisione delle procedure per investimenti) |
Art. 31. (Norme particolari per gli enti locali) |
Art. 32. (Alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dei comuni e delle province) |
Art. 33. (Beni immobili notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909 e della legge n. 778 del 1922) |
Art. 34. (Trattamenti pensionistici e di disoccupazione) |
Art. 35. (Anticipazioni all'INPS e all'INPDAP) |
Art. 36. (Disposizioni modificative ed interpretative dell'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) |
Art. 37. (Verifiche in materia di invalidità civile) |
Art. 38. (Pensioni di guerra) |
Art. 39. (Autocertificazione dei soggetti portatori di handicap) |
Art. 40. (Interventi nel settore postale) |
Art. 41. (Tariffe postali agevolate) |
Art. 42. (Canone di concessione dovuto dalla RAI) |
Art. 43. (Ferrovie dello Stato Spa) |
Art. 44. (Dismissione di immobili del Ministero della difesa) |
Art. 45. (Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione) |
Art. 46. (Personale del Servizio soccorso stradale ACI) |
Art. 47. (Destinazione del fondo di cui all'articolo 54, comma 3, della legge n. 449 del 1997) |
Art. 48. (Stabilimenti di macellazione di carni fresche e macelli pubblici) |
Art. 49. (Programmi di tutela ambientale) |
Art. 50. (Rifinanziamento dei programmi di investimento) |
Art. 51. (Provvedimenti a favore delle cooperative sociali) |
Art. 52. (Fondo unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni concernenti le grandi imprese in stato di insolvenza) |
Art. 53. (Incentivi fiscali per acquisto di programmi informatici) |
Art. 54. (Interventi per il settore del commercio) |
Art. 55. (Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 149 del 1993) |
Art. 56. (Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 364 del 1997 e all'articolo 1 del decreto-legge n. 67 del 1997) |
Art. 57. (Disposizioni per le zone terremotate) |
Art. 58. (Obbligazioni delle società cooperative) |
Art. 59. (Prestiti da soci per le cooperative) |
Art. 60. (Modifiche all'articolo 10 della legge n. 447 del 1995) |
Art. 61. (Programmi di recupero urbano) |
Art. 62. (Disposizioni per i lavoratori in mobilità) |
Art. 63. (Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale) |
Art. 64. (Disposizioni sulla Carbosulcis Spa) |
Art. 65. (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori) |
Art. 66. (Assegno di maternità) |
Art. 67. (Incremento delle pensioni sociali) |
Art. 68. (Riduzione dei ticket e norme in materia di assistenza farmaceutica) |
Art. 69. (Disposizioni in materia di farmaci) |
Art. 70. (Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica) |
Art. 71. (Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani) |
Art. 72. (Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria) |
Art. 73. (Trattamenti previdenziali e assistenziali obbligatori) |
Art. 74. (Estensione degli incentivi pubblici alle imprese sociali) |
Art. 75. (Modifiche alle disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo) |
Art. 76. (Regolarizzazione contributiva in agricoltura) |
Art. 77. (Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro) |
Art. 78. (Misure organizzative a favore dei processi di emersione) |
Art. 79. (Misure organizzative intese alla repressione del lavoro non regolare e sommerso) |
Art. 80. (Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro, di contenzioso previdenziale nel settore agricolo e di formazione professionale) |
Art. 81. (Modifiche all'articolo 1 septies del decreto-legge n. 78 del 1998 e altri interventi in materia occupazionale e previdenziale) |
Art. 82. (Applicazione della legge) |
Art. 83. (Entrata in vigore) |
§ 27.4.56 - L. 23 dicembre 1998, n. 448.
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
(G.U. 29 dicembre 1998, n. 302 - S.O.).
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Art. 1. (Restituzione del contributo straordinario per l'Europa)
1. A ciascun contribuente è restituito un importo pari al 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente trattenuto o versato.
2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, la restituzione è effettuata mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1999.
3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto d'imposta che ha trattenuto il contributo straordinario per l'Europa, l'importo spettante, tenendo conto anche dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale, è riconosciuto dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1998 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovute. L'importo rimborsato e l'eventuale eccedenza ancora da rimborsare devono essere indicati nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da consegnare ai percipienti. Eventuali differenze sono regolate dagli interessati con la dichiarazione dei redditi del 1998, ovvero per il tramite del medesimo sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto un'apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.
4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli di cui al comma 3 l'importo è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998, ovvero per il tramite del sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto una apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.
5. Per tutti gli altri contribuenti l'importo di cui al comma 1 è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998.
6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei commi precedenti possono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette competente sulla base del loro domicilio fiscale apposita istanza di rimborso. Il Centro di servizio provvede tramite la tesoreria provinciale ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze.
Art. 2. (Modifiche alla
1. All'articolo 59, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "31 marzo 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2000". All'articolo 1, comma 2 bis, del
Art. 3. (Incentivi per le imprese)
1. In attesa del generale riordino degli ordinamenti relativi alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della
a) il contributo destinato al finanziamento degli asili-nido, di cui all'articolo 8 della
b) i contributi destinati alle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui all'articolo 28 della
c) il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di cui all'articolo 28 della
2. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, del
3. Nei confronti dei settori per i quali altre aliquote contributive di finanziamento della gestione di cui al comma 1 risultano inferiori rispetto a quelle a carico del settore industria la soppressione delle aliquote di cui al medesimo comma 1 ha effetto dall'anno 2000.
4. All'articolo 4 della
a) al comma 17, le parole: "fino al 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2001";
b) al comma 18, le parole: "lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "lire 1.400.000 fino al 31 dicembre 1999, lire 1.150.000 fino al 31 dicembre 2000, lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 2001".
5. Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti. Nelle regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999. Le agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili, in capo al medesimo lavoratore, con quella di cui all'articolo 4, comma 1, della
6. Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che:
a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti al 30 novembre 1998[2];
b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;
c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;
d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente;
e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui al comma 5;
f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;
g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;
h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal
i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.
7. L'efficacia delle misure di cui ai commi 4 e 5 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea.
8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
9. I soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette. All'articolo 4, comma 16, della
10. Gli stanziamenti nell'ambito del bilancio dello Stato relativi alle amministrazioni ed agli enti pubblici beneficiari della soppressione dei contributi di cui al comma 1 sono ridotti in proporzione agli effetti derivanti dalla soppressione medesima.
11. I commi da 210 a 213 dell'articolo 2 della
12. All'articolo 64, comma 2, della
13. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 1.419 miliardi per l'anno 1999, in lire 2.410 miliardi per l'anno 2000, in lire 2.706 miliardi per l'anno 2001, in lire 1.464 miliardi per l'anno 2002 e in lire 1.327 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, quanto a lire 1.319 miliardi per l'anno 1999, a lire 1.590 miliardi per l'anno 2000, a lire 1.986 miliardi per l'anno 2001, a lire 1.434 miliardi per l'anno 2002 ed a lire 1.327 miliardi a decorrere dall'anno 2003, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 8.
14. Le prestazioni relative alla tutela di cui al comma 1, lettera c), restano confermate e sono poste a carico dello Stato.
Art. 4. (Incentivi per le piccole e medie imprese)
1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, che dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti, è concesso, in conformità alla disciplina comunitaria, un credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di lire annue per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo di lire 60 milioni annue in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla prima assunzione. Si applicano le condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 3[5].
2. Il credito di imposta è pari a tre milioni di lire annue per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato che abbia un'invalidità superiore al 65 per cento.
3. Le unità produttive delle imprese devono essere ubicate nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 1998, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del
4. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto, anche in compensazione ai sensi del
5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'ultimo periodo del comma 3, valutati in lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del
7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.
Art. 5. (Incentivi per le aree depresse)
1. L'articolo 7 della
"Art. 7. - (Incentivi territoriali) - 1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa partecipanti ai contratti d'area, ai patti territoriali e ai contratti di programma che siano stipulati nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del
Art. 6. (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)
1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della
a) le parole: "potere di maggiorare l'aliquota" sono sostituite dalle seguenti: "potere di variare l'aliquota";
b) le parole da: "nella misura vigente per i contributi dovuti per il Servizio sanitario nazionale" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "in misura tale da garantire il medesimo gettito derivante dai contributi per il Servizio sanitario nazionale".
2. All'articolo 3, comma 147, della
a) alla lettera b), le parole: "di maggiorare l'aliquota" sono sostituite dalle seguenti: "di variare l'aliquota";
b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e bis) il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive ai fini della determinazione del fondo sanitario di cui alla lettera d) e delle eccedenze di cui alla lettera e) viene ricalcolato considerando l'aliquota base di cui al comma 144, lettera e)".
3. Resta fermo quanto disposto dal comma 152 dell'articolo 3 della
4. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della
5. È data facoltà ai comuni di applicare le disposizioni previste dal comma 9 dell'articolo 9 del
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE
Art. 7. (Disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali)
1. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del
3. All'articolo 13 bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998, anche con riferimento a contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993.
5. All'articolo 3, comma 134, della
"g) utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare e di unificare, anche previa definizione di un codice unico identificativo, tutte le operazioni di competenza in materia immobiliare, nonché le modalità di pagamento; armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri tributi e diritti collegati; determinazione dell'imponibile degli immobili su base catastale dopo la definizione delle nuove rendite, ad eccezione dei terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria e dei fabbricati non ultimati; revisione della disciplina dei procedimenti tributari riguardanti le materie sopra indicate al fine del loro migliore coordinamento con le innovazioni introdotte;".
6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 152, della
7. L'organizzazione e la disciplina degli uffici della amministrazione finanziaria, conseguenti alla attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 5, sono determinate con regolamenti o con decreti ministeriali di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della
8. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
a) all'articolo 13, al comma 1, dopo la parola: "richiesta", sono inserite le seguenti: ", salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3 bis,"; al comma 2 sono aggiunte, in fine, le parole: ", salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3 bis.";
b) all'articolo 17, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3 bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione può essere assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalità e il domicilio nonché il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.";
c) all'articolo 5 della tariffa, parte I, dopo la nota II, è aggiunta la seguente:
"II bis). Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'articolo 17, comma 3 bis, l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000".
9. Ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'articolo 2 del
10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e non danno luogo a rimborso. [6]
Art. 8. (Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative)
1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1°-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in conformità alle disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalità di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative e in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5 successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le finalità di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione europea.
4. [La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico approvato con
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonché quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali nonché dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonché il contenimento dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno del 10 e in non più del 30 per cento della predetta differenza.
7. [A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento] [8].
8. [L'imposta è versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi] [9].
9. [In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;
b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'articolo 8 del
c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al
2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto
d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e le modalità di accesso all'agevolazione;
e) [a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione] [12];
f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale [13].
11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, può deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate, fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo sviluppo di tecnologie innovative per la protezione ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.
12. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sulla benzina senza piombo è stabilita nella misura di lire 1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a compensare gli oneri connessi alle riduzioni di cui al comma 10, lettera c), ferma restando la destinazione disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO
Art. 9. (Proroga di termini)
1. I termini per il controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono fissati al 31 dicembre 2000. Entro la stessa data devono essere resi esecutivi i relativi ruoli.
2. I termini per il controllo delle dichiarazioni, per la liquidazione e per l'accertamento dei tributi, per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nonché quelli per le relative iscrizioni nei ruoli, che scadono il 31 dicembre 1998, sono prorogati al 30 giugno 1999.
Art. 10. (Persone fisiche residenti in territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato)
1. All'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
"2 bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".
2. All'articolo 58 del
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
Art. 11. (Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese)
1. [L'articolo 61, comma 1, del
a) per le società per azioni e in accomandita per azioni, lire settecentocinquantamila;
b) per le società a responsabilità limitata, lire quattrocentomila;
c) per le società di altro tipo, lire novantamila] [15].
2. Le società che negli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992 hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del
3. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'art. 1 della
4. Nel corso del 1999 il Ministero delle finanze esamina le istanze di rimborso a suo tempo presentate e controlla la validità e la tempestività delle stesse; a partire dal secondo semestre dello stesso anno sono avviate le procedure di rimborso, che sono eseguite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e a partire da quelle di minore importo.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della
6. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal Ministero delle finanze sono emessi, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia; tali vaglia sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale vigente degli aventi diritto, ove gli stessi non abbiano provveduto all'indicazione di uno specifico domicilio eletto.
Art. 12. (Differimento di termini per regolarizzazione di omessi versamenti)
1. Il termine del 28 febbraio 1998 previsto ai commi 204, 208 e 209 dell'articolo 3 della
2. Entro il termine di cui al comma 1 possono essere regolarizzati anche gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche relative al 1996 e gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonché dei contributi dovuti risultanti dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 1° gennaio-31 dicembre 1996.
3. Ferme restando le misure della soprattassa prevista per gli anni 1995 e precedenti, gli ammontari dovuti per il 1996 sono maggiorati di un importo a titolo di soprattassa pari al 10 per cento.
Art. 13. (Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del
2. Le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, nonché le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi del comma 5 e le modalità di gestione della società ivi indicata, sono determinati con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. I titoli e i prestiti di cui sopra potranno beneficiare in tutto o in parte della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato, ove accordata, sarà concessa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che stabilirà i limiti e le condizioni della stessa. Per tipologie diverse da quelle individuate dai decreti di cui al primo periodo del presente comma si applicano i commi 18 e 18 bis. I valori dei crediti ceduti nel 1999 saranno tali da determinare entrate di cassa nello stesso anno non inferiori a quelle previste nella quantificazione degli effetti finanziari del presente articolo. [20]
3. Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applica l' art. 5 della
4. I crediti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ceduti ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione di tali crediti. I crediti ceduti, nonché tutti gli altri diritti acquisiti dalla citata società nei confronti dell'INPS o di terzi a tutela dei portatori dei titoli emessi, ovvero dei finanziamenti contratti dalla società stessa ai sensi del comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori. La società indicata nel presente comma potrà essere costituita con atto unilaterale dall'INPS ovvero da terzi per conto o anche solo nell'interesse dell'INPS. [22]
5. Alla società per azioni di cui al comma 4 si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. La società per azioni di cui al comma 4 finanzierà le operazioni di acquisto dei crediti mediante emissione di titoli ovvero contrazione di prestiti. I decreti di cui al comma 2 definiranno i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte della società per azioni di cui al comma 4. Ai titoli emessi si applicano gli articoli 129 e 143 del citato testo unico emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; all'emissione dei predetti titoli non si applica l'articolo 11 del medesimo testo unico. Ai fini delle imposte sui redditi, i titoli di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina prevista per i titoli obbligazionari e similari emessi da società quotate nei mercati regolamentati , fatta eccezione per l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del
6. L'INPS iscrive a ruolo i crediti oggetto della cessione, secondo le modalità previste dall'articolo 24 del
7. I concessionari provvedono alla riscossione coattiva dei ruoli ai sensi del
8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa, fermo restando che l'INPS non può in ogni caso essere estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del
9. I rapporti tra il cessionario e i concessionari della riscossione sono regolati contrattualmente, con convenzione tipo approvata dall'INPS. Con tale convenzione sono determinati i compensi da corrispondere al concessionario e stabilite idonee forme di controllo sull'efficienza dei concessionari. Il cessionario si obbliga nei confronti dell'INPS a stipulare con i concessionari convenzioni conformi alla convenzione tipo. Ai concessionari spettano i compensi ed i rimborsi spese definiti ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della
10. Il concessionario e il cessionario comunicano all'INPS, in via telematica, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, i dati relativi all'andamento delle riscossioni. L'INPS comunica periodicamente al cessionario gli esiti dei giudizi di cui al comma 8.
11. Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla concorrenza della somma corrisposta all'INPS quale prezzo iniziale a titolo definitivo, nonché degli oneri per interessi ed altri accessori connessi al finanziamento delle operazioni di acquisto dei crediti, per la riscossione dei crediti e per i costi connessi alla cartolarizzazione dei crediti. Le somme riscosse a fronte dei crediti ceduti sono destinate in via prioritaria dal cessionario al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi o dei prestiti contratti dallo stesso ai sensi del comma 5, nonché al pagamento degli altri oneri e costi connessi all'operazione di cartolarizzazione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel periodo precedente vengono riversate all'INPS secondo le norme stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1. L'INPS potrà assumere, ai fini della cessione e cartolarizzazione dei crediti, tutti gli impegni accessori che siano richiesti per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione e che saranno indicati nei decreti di cui al comma 2. [25]
12. I concessionari rendono all'INPS il conto della gestione ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del
13. L'amministrazione finanziaria effettua nei confronti del concessionario controlli a campione sull'efficienza della riscossione.
14. [26]
15. A seguito della costituzione della società di cui all'articolo 15, avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi dei crediti di imposta e contributivi, la gestione dei crediti ceduti viene trasferita a tale società secondo termini e modalità da definirsi nei decreti di cui al comma 2. [27]
16. Le cessioni di cui ai commi precedenti, nonché tutti gli altri atti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta. [28]
17. Con i regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della
18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi, può procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso delibere del proprio consiglio di amministrazione, alla cessione dei crediti di cui al comma 2, quarto periodo. La cessione, al momento del trasferimento del credito, produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e non può essere effettuata per una entità complessiva inferiore all'ammontare dei contributi. [29]
18 bis Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la
19. [31].
Art. 14. (Regolamentazione rateale di debiti per contributi ed accessori)
1. Ferme restando le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione rateale dei debiti contributivi previdenziali ed assistenziali e di sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento degli stessi, con effetto dal 1° gennaio 1999, per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del
Art. 15. (Società per la cartolarizzazione) [32]
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una società a responsabilità limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi ovvero di altri crediti dello Stato e di altri enti pubblici. Ai crediti futuri sono assimilati altri proventi di natura non tributaria appartenenti allo Stato. La società può essere costituita anche con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Delle obbligazioni risponde, nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 3, nonché di ogni altro creditore, nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti di cui al comma 4 [33].
2. Le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e, se l'operazione di cartolarizzazione riguarda crediti di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro vigilante. All'atto di ogni operazione di cartolarizzazione è nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione.
3. La società di cui al comma 1 finanzia le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di finanziamenti.
4. I crediti e gli altri proventi ceduti di cui al comma 1, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito delle singole operazioni di cartolarizzazione dalla società ivi indicata nei confronti dello Stato, di enti pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società stessa e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti di cui al comma 3.
5. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa, secondo modalità da definirsi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti assunti dalla società di cui al comma 1 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.
7. Alla società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, o 3, lettere b) e c), e 4, e dell'articolo 107, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico.
8. I titoli emessi dalla società di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del
9. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non è soggetto alle imposte sui redditi, né all'imposta regionale sulle attività produttive. Le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del
10. Alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di imposta e contributivi o comunque crediti in relazione ai quali sia prevista l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 24 del
11. Si applicano le disposizioni della
Art. 16. (Rimborsi automatizzati)
1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
2. Sino alla data di attuazione di nuove modalità per l'erogazione dei rimborsi d'imposta fino a lire 20.000 e di quelli di importo superiore per i quali sono maturati interessi fino a lire 20.000, da effettuare da parte dei competenti uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, sono istituite apposite contabilità speciali intestate ai direttori degli uffici medesimi, alimentate con gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base 4.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte" (capitolo 3521) e 4.1.4.1 "Interessi di mora" (capitolo 3500) dello stato di previsione del Ministero delle finanze, e nelle corrispondenti unità previste per gli esercizi successivi[35].
3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze, emanato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei rimborsi d'imposta di cui al comma 2 ed il pagamento dei relativi interessi.
Art. 17. (Abrogazione del
1. Il
Art. 18. (Ulteriori disposizioni concernenti rimborsi)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, i fondi occorrenti all'erogazione dei rimborsi previsti dagli articoli 18 e 19 del
2. Le somme accreditate nelle contabilità speciali e non utilizzate entro il 31 dicembre sono riversate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'unità previsionale di base 4.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte" dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1999 e corrispondenti unità per gli esercizi successivi.
3. Per l'effettuazione dei controlli sull'utilizzazione delle somme erogate per l'esecuzione dei rimborsi, entro il 31 gennaio di ogni anno i concessionari presentano la rendicontazione delle operazioni effettuate alle ragionerie provinciali dello Stato.
4. Le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, ivi comprese quelle relative all'acquisizione dei dati sui fondi messi a disposizione dei concessionari della riscossione, nonché sui rimborsi erogati dagli stessi, sono disciplinate con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, emanato di concerto con il ragioniere generale dello Stato.
CAPO V
ALTRE ENTRATE
Art. 19. (Beni immobili statali)
01. Le amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti pubblici o privati possono proporre al Ministero delle finanze e all'Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività della stessa, determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del
1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché, relativamente agli immobili soggetti a tutela ambientale, con il Ministro dell'ambiente, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi relativamente alle operazioni di conferimento o di vendita per le quali abbiano prestato attività di consulenza. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge. [37]
1 bis. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 99, ultimo periodo, della
1 ter. All'atto della costituzione dell'apposita società ai sensi del comma 1 la partecipazione azionaria è attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni, se il progetto di valorizzazione e gestione dei beni è presentato dagli stessi comuni. Il capitale iniziale delle società è rappresentato dal valore dei beni conferiti. La partecipazione di altri soci pubblici o privati avviene mediante aumento di capitale riservato ai soci stessi, da sottoscrivere esclusivamente in danaro. Se il progetto è presentato da una amministrazione dello Stato ovvero da altri soggetti pubblici o privati, si applica l'articolo 3, comma 95, lettera b), della
1 quater. Fino alla data di piena operatività dell'Agenzia del demanio, determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del
2. [41]
3. Le società cui sono conferiti beni che non possono essere alienati ne curano la gestione e la valorizzazione e corrispondono un compenso annuo allo Stato a titolo di corrispettivo per la loro utilizzazione. [42]
4. Il capitale delle società di cui al comma 1 ter, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, può essere ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati [43]
5. È soppresso il termine di cui all'articolo 3, comma 88, della
6. Possono essere affidati in concessione o con contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche, che promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto, l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili non più utilizzati dall'amministrazione statale e dagli enti locali, per la loro proficua utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un prezzo all'amministrazione statale ed agli enti locali fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del bene. La revoca della concessione o la risoluzione del contratto possono essere disposte, in accordo con il terzo finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni assunte con il terzo finanziatore.
6 bis. Nei casi in cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o utilizzo dei beni o complessi immobiliari presentato ai sensi del comma 01 richieda, per la sua attuazione, decisioni rimesse alle competenze di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, può essere nominato un commissario straordinario del Governo, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, che promuove e cura il coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14 quater della
6 ter. Per particolari esigenze, connesse alla localizzazione e concentrazione degli immobili o complessi immobiliari per i quali siano stati proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di cui al comma 01, può essere nominato, in luogo del commissario straordinario previsto dal comma 6 bis, un commissario straordinario del Governo con competenza estesa al territorio regionale, con i compiti di cui al predetto comma 6 bis. [45]
6 quater. . La conferenza di servizi, per quanto non previsto dalla presente legge, opera secondo le modalità e con gli effetti di cui agli articoli da 14 a 14 quater della
6 quinquies. I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai sensi del comma 01, non adibiti ad uso governativo ma compresi in piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni, province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi sulla base di apposita convenzione che determina le condizioni e le modalità del trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o dismissione dei beni, nonché l'eventuale retrocessione dei beni stessi allo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine stabilito nella convenzione. Si applicano le modalità di seguito indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza di servizi, istruita da un commissario straordinario, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, nominato ai sensi dell'articolo 11 della
7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo, salvo quanto diversamente previstosi provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro delle finanze e degli altri Ministri competenti. [48]
8. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 114, della
8 bis. Il commissario straordinario, ove verifichi, in sede di conferenza di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o l'emergere di valutazioni contrastanti tra le stesse, può chiedere che sia attivata la procedura di cui alla lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 5 della
9. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della
9 bis. Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad oggetto immobili appartenenti al demanio storico-artistico, si applicano le disposizioni dell'articolo 32, nonché del regolamento dallo stesso articolo previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 del
10. Sulla attuazione delle disposizioni del presente articolo, sulla entità e qualità della valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze presentano una relazione annuale al Parlamento. [51]
10 bis. I beni immobili per i quali non sussiste possibilità di utilizzazione nei modi previsti dai commi da 01 a 10 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti interessati da parte del Ministro delle finanze;
b) utilizzazione dei beni ai fini di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale;
c) individuazione della tipologia dei beni per i quali è necessaria l'autorizzazione;
d) revoca della concessione o risoluzione del contratto di locazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. [52]
10 ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 10 bis sono abrogate le norme, anche di legge, incompatibili. [53]
10 quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'articolo 3, commi da 99 a 105, della
Art. 20. (Servizi pubblici e servizi a rete)
1. Per gli anni 1999 e 2000 tutti i corrispettivi a qualsiasi titolo dovuti in misura fissa dalle imprese per l'esercizio di servizi pubblici, ovvero di servizi a rete in base a concessione, autorizzazione, licenza o altro atto di consenso da parte dello Stato, con esclusione di quelli di cui al comma 2, continuano ad essere corrisposti nella misura prevista per il 1998, aumentata di una percentuale pari al tasso programmato di inflazione per gli anni medesimi.
2. È istituito un contributo sulle attività di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali; il contributo è dovuto dai titolari di concessioni di servizi di telecomunicazioni pubbliche, ovvero di licenze per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, per servizi al pubblico di telefonia vocale o di comunicazioni mobili e personali. Tale contributo è determinato per il 1999 nella misura del 3 per cento, per il 2000 nella misura del 2,7 per cento, per il 2001 nella misura del 2,5 per cento, per il 2002 nella misura del 2 per cento e per il 2003 nella misura dell'1,5 per cento, calcolata sul fatturato relativo a tutti i servizi e prestazioni di telecomunicazioni dell'anno precedente. Per i soggetti con fatturato inferiore a 200 miliardi di lire nell'anno di riferimento per il computo del contributo, le predette aliquote sono fissate al 2 per cento fino al 2002 ed all'1,5 per cento nel 2003. Per questi ultimi il contributo non è dovuto in caso di perdite di esercizio. Il contributo è versato entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio a cui il fatturato si riferisce. Entro il 15 dicembre di ciascun anno è versato un acconto sul contributo dovuto per l'anno successivo pari per il 1999 al 70 per cento, per il 2000 all'85 per cento e per il 2001 e gli anni successivi al 95 per cento del contributo dovuto per l'anno precedente. Per il 1999 l'acconto è determinato in relazione alle previsioni di fatturato per lo stesso anno, in misura, comunque, non inferiore al fatturato 1998. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni.
3. Dal 1° gennaio 1999 agli esercenti dei servizi pubblici di telecomunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
4. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 21 del
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono fissati i contributi inerenti alle attività di telecomunicazioni ad uso privato sulla base dei criteri stabiliti nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del
7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 si applicano le disposizioni del citato testo unico approvato con
8. I contributi per l'attività ad uso privato svolta dalle società costituite ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della
Art. 21. (Disposizioni varie in materia fiscale)
1. Per la ristrutturazione delle reti distributive il reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi [55].
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998 e per i due periodi di imposta successivi.
3. All'articolo 3, comma 134, lettera d), della
4. Il comma 9 dell'articolo 10 della
"9. Con i regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della
5. A valere dall'anno 1999 il diritto annuale di licenza per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici, previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera e), del testo unico approvato con
6. All'articolo 28, comma 1, del
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) sigari e sigaretti... 23 per cento";
b) la lettera c) è abrogata.
7. Alle minori entrate derivanti dai commi 5 e 6 si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento della componente specifica dell'imposta di consumo sulle sigarette, in applicazione dell'articolo 6 della
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 22. (Assunzioni di personale)
1. All'articolo 39 della
a) l'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dai seguenti: "Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997.";
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2001, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale, ivi comprese quelle relative al personale già in servizio con diversa qualifica o livello presso la medesima o altra amministrazione pubblica. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.";
d) il comma 18 è sostituito dal seguente:
"18. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 57, della
2. L'articolo 4 del
3. All'articolo 1, comma 3, della
4. Il termine del 31 dicembre 1998, di cui al comma 18 dell'articolo 1 della
5. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad assumere, al di fuori della previsione di fabbisogno di cui all'articolo 39 della
6. Le assunzioni di personale non vedente, quale centralinista telefonico, massofisioterapista ed insegnante, non possono subire alcun blocco o limitazione sia nelle pubbliche amministrazioni sia nelle aziende private.
7. Le disposizioni della
8. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare obbligatorio, o che siano trattenuti in servizio per ulteriori dodici mesi oltre la ferma di leva, il limite massimo di età, di cui alla lettera d) della voce "Requisiti di stato civile" dell'allegato 2 del
9. All'articolo 39, comma 24, della
Art. 23. (Riduzioni degli stanziamenti per straordinari)
1. Per il triennio 1999-2001 gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, di cui all'articolo 19 della
2. Per l'anno 2001 gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia sono incrementati della somma di lire 8.200 milioni.
Art. 24. (Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il meccanismo di adeguamento retributivo di cui al comma 1 si applica anche ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e del personale con qualifica corrispondente dei Corpi di polizia civili e militari [57].
2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.
3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno 1999 si provvederà all'eventuale conguaglio tra gli incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell'articolo 2 della
5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'adeguamento retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all'articolo 24 del
Art. 25. (Criteri di utilizzo di somme corrisposte dai cantoni svizzeri a favore dei comuni italiani di confine)
1. All'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 8 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1997, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento".
Art. 26. (Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto)
1. Il quinto comma dell'articolo 36 del
2. Il terzo comma dell'articolo 37 del
3. L'articolo 1 del
4. Le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della
5. Fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte in difformità da quanto disposto dal comma 4 sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici e pensionistici in essere e recuperate con i futuri miglioramenti comunque spettanti sui trattamenti stessi. [59]
6. Al comma 6 dell'articolo 24 del
7. Ai compensi per le prestazioni di cui all'articolo 66 del
8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a centocinquanta unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici, nel limite massimo di centocinquanta unità di personale, presso: a) enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
9. A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati modalità e tempi per sostituire le assegnazioni con contributi nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse. Sull'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 8 e al presente comma il Ministro della pubblica istruzione presenta annualmente una relazione al Parlamento.
10. Possono essere disposti comandi di durata annuale del personale di cui al comma 8 presso università degli studi e altri istituti di istruzione superiore, associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti, istituzioni o amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, su loro richiesta e con oneri interamente a loro carico. I comandi che hanno complessivamente durata superiore ad un quinquennio comportano la perdita della sede di titolarità. in tal caso il personale, alla cessazione del comando, è assegnato con priorità ad una sede disponibile di sua scelta. A tal fine i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 e in posizione di comando ai sensi del presente comma si sommano se fra gli stessi non vi sia soluzione di continuità. [61]
11. Sono abrogati i commi 3 e 9, con eccezione degli ultimi due periodi, dell'articolo 453 del testo unico approvato con
“2. Per la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico".
12. Il Ministro della pubblica istruzione provvede con proprio decreto a ridefinire i criteri e le modalità di costituzione delle classi che accolgono alunni in situazioni di handicap, ferme restando le dotazioni organiche complessive del personale stabilite ai sensi dell'articolo 40 della
13. Le economie di spesa derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8 e 11, stimate in lire 25 miliardi in ragione d'anno, sono utilizzate nel limite del 60 per cento, quantificato in lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 1999, per elevare il limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni per i compensi dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Nel limite di spesa complessiva è altresì attribuito un compenso per i componenti dei consigli di classe presso cui si svolgono gli esami preliminari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della
14. I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali.
15. All'articolo 205 del testo unico approvato con
“2–bis. Per ottimizzare le risorse disponibili nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa integrata fra istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 138 del
16. All'articolo 40 della
17. Al comma 1 dell'articolo 294 del testo unico approvato con
18. La somma da destinare effettivamente ai fondi gestori di previdenza complementare, ai sensi dell'articolo 59, comma 56, della
19. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, della
20. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal
21. L'abrogazione dell'articolo 10 del
22. I commi 5 e 6 dell'articolo 193 bis del testo unico approvato con
“5. Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed educativi integrativi, sono svolte dai docenti degli istituti e rientrano tra le attività aggiuntive di cui all'articolo 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995.
6. I finanziamenti per le attività previste dal comma 5, di cui al
23. Le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 3, della
Art. 27. (Fornitura gratuita dei libri di testo)
1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al
2. Le regioni, nel quadro dei princìpi dettati dal comma 1, disciplinano le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i comuni con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nonché per l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi per l'anno 1999.
CAPO II
FEDERALISMO FISCALE E PATTO DI STABILITA' INTERNO
Art. 28. (Patto di stabilità interno)
1. Nel quadro del federalismo fiscale, che sarà disciplinato da apposita legge sulla base dei princìpi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001, le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo. Il disavanzo è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi, effettivamente pagate. Tra le entrate non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno, nonché quelle derivanti dai proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari. Tra le spese non devono essere considerate quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono essere considerate quelle che per loro natura rivestono il carattere dell'eccezionalità. Agli enti partecipanti al patto di stabilità interno è consentito calcolare il disavanzo anche per l'anno 1999 sulla base dei criteri indicati nel presente comma. Gli stessi enti hanno facoltà di valutare la propria conformità al patto di stabilità interno sulla base del disavanzo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000; in tale caso la riduzione programmata del disavanzo, o l'aumento dell'avanzo, dovranno essere computati in corrispondenza ad un valore di riduzione del disavanzo aggregato pari allo 0,2 per cento del PIL per il 1999. Si terrà conto altresì delle variazioni del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle addizionali al gettito dei tributi erariali. [62]
2. La riduzione del disavanzo annuo risultante dalla legislazione vigente dovrà essere pari nel 1999 ad almeno 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) come previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; nei due anni successivi la percentuale sul PIL del disavanzo annuo dovrà restare costante. Il disavanzo delle regioni e delle province autonome sarà computato considerando le devoluzioni di tributi erariali e le compartecipazioni come entrate proprie. La riduzione sarà ottenuta attraverso le seguenti azioni:
a) perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza;
b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori degli anni precedenti;
c) potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri ai fini di aumentare la base imponibile;
d) aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale;
e) dismissione di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento della attività istituzionale.
2 bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 gli enti, nella loro autonomia, possono provvedere in particolare a:
a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, commi 19 e 20 bis, della
b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione organica ed alle consulenze esterne, laddove tali iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti, e procedere alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della
c) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;
d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a società controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di un'apposita gara di evidenza pubblica;
e) sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma UNI 10685, rispondente al principio di efficienza ed economicità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della
f) procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici, rimuovendo gli ostacoli all'accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati;
g) utilizzare a fini di reinvestimento le somme accantonate per ammortamento di beni, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, del
3. La riduzione del rapporto tra l'ammontare di debito e il PIL sarà sostenuta, oltre che dalla progressiva riduzione del disavanzo annuo, anche dalla destinazione a riduzione del debito dei proventi derivanti dalla dismissione di partecipazioni mobiliari. [Agli enti che presentano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento del tesoro, che si avvale della Cassa depositi e prestiti per lo svolgimento di tale attività, piani finanziari di progressiva e continuativa riduzione del rapporto tra il proprio ammontare di debito e il PIL, proiettati su un orizzonte temporale di almeno cinque anni, sarà consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti senza oneri aggiuntivi oltre a quelli del rimborso del residuo debito; la mancata realizzazione degli obiettivi del piano comporterà il pagamento della penale calcolata in base alle vigenti disposizioni, da effettuare in tre anni, anche mediante riduzione dei trasferimenti erariali [64]].
4. Gli obiettivi della riduzione del disavanzo annuo e dell'ammontare di debito si applicano distintamente a regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, province autonome e province e comuni. Per le regioni gli obiettivi si applicano al complesso dell'attività regionale inclusiva di entrate e spese per l'assistenza sanitaria.
5. Ai fini della verifica della realizzazione degli obiettivi in corso d'anno si farà riferimento ai valori di spesa e disavanzo rilevati nei dodici mesi precedenti, confrontati con l'analogo periodo dell'anno precedente. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica effettua il monitoraggio mensile con riferimento alle regioni, alle province autonome, alle province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali, le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il monitoraggio mensile delle spese deve anche verificare la coerenza con le indicazioni finanziarie del Piano sanitario nazionale; il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero della sanità, individua le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati.
6. Agli enti che presentano scostamenti dagli obiettivi di cui ai precedenti commi alla fine di ciascun semestre la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, indicano le misure che gli enti stessi sono tenuti ad attivare per il raggiungimento degli obiettivi.
7. Nella riduzione del disavanzo annuo deve essere mantenuta la corrispondenza tra funzioni e risorse, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa. Le regioni, le province autonome, le province e i comuni verificano tale corrispondenza attraverso le procedure del controllo economico di gestione.
8. Qualora venga comminata la sanzione prevista dalla normativa europea per l'accertamento di deficit eccessivo, la sanzione stessa verrà posta a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota ad essi imputabile, secondo modalità da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
9. Al fine di pervenire al definitivo accertamento dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale presentati dalle regioni per gli esercizi finanziari anteriori al 31 dicembre 1997, ogni regione e provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità, entro il 20 febbraio 1999, sulla scorta di una metodologia concertata entro il 20 gennaio 1999 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la relazione sullo stato di attuazione dei provvedimenti per il ripiano della maggiore spesa sanitaria di competenza regionale sino al 31 dicembre 1994, nonché i riepilogativi regionali dei consuntivi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 1995-1997, accompagnata dall'illustrazione dell'andamento della spesa, con particolare riferimento a quella per personale, beni e servizi, assistenza farmaceutica e assistenza convenzionata. Su proposta del Ministro della sanità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individua, entro il 31 marzo 1999, per ciascuna regione, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la quota di maggiore spesa per il 1997 attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale e quella attribuibile a provvedimenti regionali.
10. Al fine di verificare i livelli di assistenza assicurati in ciascuna regione e provincia autonoma, valutare i risultati economico-gestionali e individuare le cause degli eventuali disavanzi, distinguendo la quota di questi ultimi derivante da provvedimenti assunti a livello statale da quella riconducibile alle responsabilità regionali, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, entro il 28 febbraio 1999, gli indicatori e i parametri concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi dei sistemi sanitari regionali e i livelli di spesa, con particolare riferimento allo stato di attuazione del
11. Entro il 30 giugno 1999 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettua su proposta del Ministro della sanità, il quale si avvale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, la valutazione della situazione delle singole regioni, individua le regioni deficitarie e definisce le linee generali degli interventi di rientro e di ripiano. Il Ministro della sanità, sentita la predetta Conferenza, presenta una relazione al Parlamento in ordine ai dati ed alle informazioni desumibili dagli atti e dalle attività di cui ai commi precedenti, agli esiti della concertazione al riguardo intervenuta con le regioni, alle indicazioni per le azioni di rientro per le situazioni deficitarie, nonché al Piano di monitoraggio per il perseguimento dei livelli di assistenza e per il governo della spesa.
12. Entro il 30 settembre 1999 il Ministro della sanità, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e le singole regioni stipulano appositi accordi che individuano gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico-gestionale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, tenuto conto di quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000 e dalla normativa vigente. Per le regioni che presentano una situazione deficitaria gli accordi prevedono inoltre un programma di interventi per il rientro dai disavanzi e le relative modalità di attuazione, distinguendo la quota attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale da quella attribuibile a provvedimenti regionali. Le regioni per il ripiano del disavanzo a carico dei propri bilanci possono alienare parte del patrimonio delle aziende sanitarie non destinato ad attività assistenziali. Il Ministro della sanità, al fine di assicurare il rientro dal deficit del settore sanitario, adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, apposite linee di indirizzo per le regioni assicurando, nel rispetto dell'autonomia regionale, adeguati interventi di supporto tecnico.
13. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche della collaborazione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, adegua il sistema informativo sanitario, in coerenza con le previsioni del Piano sanitario nazionale 1998-2000, per garantire un efficace monitoraggio del grado di perseguimento dei livelli di assistenza da parte di tutti i soggetti del servizio sanitario, dell'andamento della spesa, dell'attuazione degli accordi di cui al comma 12.
14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce, entro il 31 gennaio 1999, le disponibilità finanziarie per l'anno 1999. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali rispetto all'attuazione degli accordi e/o del permanere di una situazione deficitaria, il Governo adotta le penalizzazioni e le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente[65].
15. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della
16. Nella determinazione delle spettanze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 1999 si tiene conto del minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 1, in relazione agli statuti di autonomia e alle rispettive norme di attuazione.
17. Alla definizione dei rapporti finanziari pregressi tra Stato e Regione siciliana e alla verifica delle proposte conclusive di quantificazione delle partite di credito e debito intercorrenti fino al 1996 elaborate dal gruppo di lavoro istituito dal Ministro per gli affari regionali si provvede entro il 30 settembre 1999, sentita la commissione paritetica Stato-Regione di cui all'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, con apposito provvedimento legislativo su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.
18. Al fine di consentire un tempestivo monitoraggio dei conti pubblici, nonché l'elaborazione dei conti delle pubbliche amministrazioni in tempi compatibili con il calendario degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, gli enti del settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1998 entro il 20 gennaio 1999.
Art. 29. (Monitoraggio dei flussi di cassa per l'istruzione pubblica e l'università)
1. Al fine di garantire che la spesa statale per l'istruzione cresca nel triennio 1999-2001 secondo i tassi di crescita programmati, il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede al monitoraggio delle spese sostenute dagli istituti e scuole di ogni ordine e grado ed al controllo dei relativi flussi di cassa. L'attività di monitoraggio è altresì estesa all'applicazione dei decreti ministeriali attuativi delle norme relative al controllo del numero dei dipendenti del comparto scuola, anche sotto l'aspetto finanziario.
2. Nel triennio 1999-2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni educative, sono disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno 1999 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a quelli rilevati dal conto consuntivo 1997, incrementati del 6 per cento. Per gli anni 2000 e 2001 i predetti pagamenti non dovranno superare l'obiettivo definito per l'anno precedente, incrementato di un punto in più del tasso di inflazione programmato. Analogamente si procede per i conservatori, le Accademie di belle arti e le Accademie nazionali di danza e di arte drammatica. Sono esclusi dai vincoli di cui al presente comma gli effetti di cassa derivanti da contributi e finanziamenti non provenienti dal bilancio dello Stato.
3. I criteri e le modalità per le erogazioni di cassa di cui al comma 2, le modalità attuative del monitoraggio, la determinazione della base di riferimento delle medesime erogazioni ed il controllo dei relativi flussi di cassa, sono definiti con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, emanati sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenendo conto delle specifiche esigenze e degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse tra le istituzioni scolastiche.
4. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche il pieno espletamento delle loro funzioni in relazione all'attribuzione dell'autonomia scolastica, a decorrere dall'anno 2002 con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
5. Al fine di sperimentare per uno o più provveditorati agli studi e per alcune istituzioni scolastiche una più ampia autonomia nell'utilizzo delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 1999, i trasferimenti effettuati dal Ministero della pubblica istruzione per le supplenze brevi, gli interventi didattici ed educativi, il miglioramento dell'offerta formativa, i compensi per le ore eccedenti, l'aggiornamento, il funzionamento amministrativo e didattico, nonché le ulteriori risorse a qualsiasi titolo concesse per il funzionamento, costituiscono la dotazione finanziaria di istituto, che può essere utilizzata senza alcun vincolo di destinazione, anche in deroga alle norme di contabilità, garantendo comunque il livello minimo di spesa previsto per la contrattazione integrativa. Con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, emanati sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati i provveditorati agli studi e le istituzioni scolastiche coinvolti nella sperimentazione, nonché le modalità attuative della stessa.
6. Le somme disponibili nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria a favore dei singoli provveditorati agli studi, non erogate al 31 dicembre di ciascun anno alle istituzioni scolastiche, sono utilizzate nell'esercizio finanziario successivo nei limiti degli impegni assunti nei confronti delle istituzioni medesime.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano in ragione dei rispettivi ordinamenti di autonomia e dell'autofinanziamento del settore scolastico.
8. All'articolo 47, comma 10, della
9. A decorrere dal 1° gennaio 1999 i trasferimenti statali alle università continuano ad essere versati nelle rispettive contabilità speciali infruttifere ad esse intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate diverse dai trasferimenti statali non sono riversate nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti.
10. [A decorrere dal 1° luglio 1999 tutte le entrate dei dipartimenti e degli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università non sono versate nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti di tali enti. Le contabilità speciali ad essi intestate sono progressivamente chiuse al momento dell'esaurimento delle disponibilità esistenti al 30 giugno 1999] [66].
11. I tesorieri degli enti di cui al comma 10 sono direttamente responsabili dei pagamenti eseguiti in difformità di quanto disposto dal presente articolo. In caso di inadempienza si applica la penalità di cui all'articolo 7, comma 4, del
12. Sino al 31 dicembre 2000 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47, comma 1, della
Art. 30. (Revisione delle procedure per investimenti)
1. In deroga alle vigenti disposizioni, i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del
Art. 31. (Norme particolari per gli enti locali)
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è prorogato al 31 gennaio 1999. È altresì differito al 31 gennaio 1999 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del
2. In relazione alle competenze attribuite alle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del
3. Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili, a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, è assegnato un contributo da parte dello Stato commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota al 4 per mille e quello dell'anno 1998 anch'esso calcolato con l'aliquota al 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), del
4. Il contributo di cui all'articolo 3 del
5. Il comma 1 dell'articolo 117 del
“1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dall'anno 2000. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri di cui all'articolo 71: a) per il 2000 il 6 per cento del valore; b) per il 2001 il 12 per cento del valore; c) per il 2002 il 18 per cento del valore; d) per il 2003 il 24 per cento del valore".
6. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 1999 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:
a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;
b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995;
c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1996.
7. Per l'anno 1999 continuano ad essere applicabili i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nell'anno 1998. I comuni possono adottare sperimentalmente il pagamento del servizio con la tariffa. I relativi regolamenti non sono soggetti al controllo del Ministero delle finanze.
8. Il
9. Al comma 1 dell'articolo 61 del
10. Il Fondo stanziato sull'unità previsionale di base 3.1.2.3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno - capitolo 1610 - relativo alle nuove province, definito dalla legge finanziaria per effetto dell'articolo 63 della
11. I trasferimenti per il 1999 di ogni singolo ente locale restano determinati nella medesima misura stabilita per il 1998, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della
12. A valere sulle risorse aggiuntive createsi ai sensi dell'articolo 49, comma 6, della
13. I contributi attribuiti a comuni e province negli anni 1996, 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del
14. Il numero 2) della lettera e) del comma 143 dell'articolo 3 della
15. Fino al 31 dicembre 1999 le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione, i relativi controlli e l'applicazione delle sanzioni sono affidati al competente ufficio del pubblico registro automobilistico.
16. Il termine fissato al 1° gennaio 1999 dall'articolo 60, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativamente alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 60, è differito al 1° gennaio 2000.
17. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 208 del
18. Tutti i riferimenti temporali previsti all'articolo 61, comma 1, del
19. All'articolo 12, quarto comma, del
20. Il comma 1 dell'articolo 63 del
“1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del
21. In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari.
22. La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo gratuito.
23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3 bis, del
24. All'articolo 72, comma 1, primo periodo, del
25. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 63 del
"g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale".
26. Al comma 2 dell'articolo 63 del
"g bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del
27. Per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del
28. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi degli articoli 13 e seguenti della
29. Fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della
30. All'articolo 4, quinto comma, del
31. All'articolo 14 della
“1 bis. I comuni già provvisti di impianti centralizzati di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi".
32. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 46 del
33. All'articolo 46 del
“2 bis. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa è data esecuzione dai tesorieri solo se corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo".
34. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del
35. All'articolo 38 del
a) al comma 1, le parole: "e di quelli che non hanno ricostituito i fondi vincolati utilizzati in precedenza" sono soppresse;
b) al comma 2, dopo le parole: "L'utilizzo di somme a specifica destinazione" sono inserite le seguenti: "presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 68, comma 1, e".
36. All'articolo 4 della
“I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997".
37. I proventi per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, detratte le spese di gestione ed il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia in misura non superiore a quella prevista per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 dall'articolo 49, comma 14, della
38. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può autorizzare la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. I componenti degli organi di controllo della società sono designati dagli enti locali destinatari dei proventi cui al comma 37. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno. Al capitale della società partecipano esclusivamente, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti soggetti: il comune di Campione d'Italia, la provincia di Como, la provincia di Lecco, la provincia di Varese, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco. I soggetti medesimi approvano e trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2001, l'atto costitutivo, lo statuto ed i patti parasociali della società, sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'interno provvede in via sostitutiva a mezzo di apposito commissario. L'utilizzo dello stabile della casa da gioco ed il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali che vi operano con funzioni di vigilanza e controllo alla data del 30 settembre 1998 sono regolati da apposita convenzione che verrà stipulata fra il comune di Campione d'Italia e la società di gestione della casa da gioco [70].
39. Alla nota 1 dell'articolo 6 della tariffa allegata al
40. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000; conseguentemente il termine di cui al comma 5 dell'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 settembre 1999.
41. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 39, comma 27, della
42. I soggetti autorizzati ai sensi della
43. Al comma 1 dell'articolo 1 del
44. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della
45. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della
46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della
a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione [71];
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48.
47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 [72].
48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
49. È esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 48.
49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonchè del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della
49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al
49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva [76].
50. Sono abrogati i commi 75, 76, 77, 78, 78 bis e 79 dell'articolo 3 della
Art. 32. (Alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dei comuni e delle province)
1. I beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi previste con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
a) autorizzazione della alienazione, concessione o convenzione con soggetti pubblici o privati da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, che si pronuncia entro un termine perentorio, a condizione che non siano pregiudicate la conservazione, l'integrità e la fruizione dei beni e sia garantita la compatibilità della destinazione d'uso con il loro carattere storico e artistico;
b) definizione dei criteri per la individuazione della tipologia dei beni per i quali può essere concessa l'autorizzazione;
c) criteri in ordine alle prescrizioni relative alla conservazione ed all'uso dei beni;
d) risoluzione del contratto di alienazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
e) individuazione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali in collaborazione con gli enti interessati, dei beni immobili di interesse storico e artistico delle regioni, delle province e dei comuni;
f) possibilità di prevedere il diritto di prelazione a favore di altri enti pubblici territoriali o enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del
g) abrogazione espressa delle norme, anche di legge, incompatibili.
2. Sono fatte salve le procedure di alienazione già avviate in attuazione dell'articolo 12 della
Art. 33. (Beni immobili notificati ai sensi della
1. I beni immobili notificati ai sensi della
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE
Art. 34. (Trattamenti pensionistici e di disoccupazione)
1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della
2. Per l'applicazione del comma 1 gli enti erogatori di trattamenti pensionistici, nella comunicazione da trasmettere al Casellario centrale delle pensioni entro il mese di febbraio di ciascun anno in applicazione dell'articolo 8 del
3. Per gli anni successivi al 1999, in attesa della comunicazione, da parte del Casellario, di cui al comma 2, gli enti determinano, in via provvisoria, la rivalutazione automatica da applicare sul proprio trattamento sulla base dei dati comunicati dal Casellario medesimo per l'anno precedente. A decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Casellario, gli enti provvedono a rideterminare la rivalutazione spettante dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e ad effettuare i conguagli a credito e a debito dei pensionati. In caso di rideterminazione con effetto retroattivo degli importi dei trattamenti pensionistici soggetti alla disciplina del presente articolo anche gli aumenti di rivalutazione spettanti dal 1° gennaio 1999 in poi sono rideterminati sulla base dei dati comunicati dal Casellario. A tal fine gli importi rideterminati relativi a periodi successivi al 1° gennaio 1999 devono essere segnalati al Casellario in occasione delle previste segnalazioni periodiche, mentre la effettiva rideterminazione degli aumenti di rivalutazione per gli stessi anni sarà effettuata dagli enti interessati a seguito della ricezione delle risultanze annuali da parte del Casellario.
4. Per l'anno 1999, in attesa degli adempimenti connessi alla prima applicazione della nuova disciplina, ciascun ente attribuirà in via provvisoria la rivalutazione in applicazione del comma 1 sul totale dei trattamenti dallo stesso erogati. I recuperi derivanti dalle operazioni di conguaglio vengono effettuati anche in deroga ad eventuali limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
5. La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali di cui al regio
6. L'articolo 76, terzo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 5 si intende abrogato nella parte modificata dal medesimo comma.
7. Al fine di potenziare la funzione di coordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) nella gestione degli accessi al pensionamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed il monitoraggio dei relativi flussi di pensionamento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le modalità e i criteri per la trasmissione, anche mediante adeguati supporti informatici, di idonei elementi informativi da parte delle amministrazioni interessate relativi alle domande di quiescenza.
8. Nei confronti dei titolari di pensione a carico delle gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, anche nei casi di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente, trova applicazione l'articolo 10, commi 4 e 4 bis, del
9. All'articolo 59, comma 34, della
Art. 35. (Anticipazioni all'INPS e all'INPDAP)
1. Le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'ente medesimo, nei limiti dell'importo di lire 121.630 miliardi maturato al 31 dicembre 1995, si intendono trasferimenti definitivi a titolo di finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 37 della
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, provvede alle occorrenti operazioni di sistemazione contabile derivanti dall'applicazione del presente articolo. Il complesso degli effetti contabili sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della
3. Con effetto dall'esercizio finanziario 1999 sono autorizzati trasferimenti pubblici in favore dell'INPS e dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso.
4. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPS per gli esercizi 1997 e 1998, per il tramite dell'Ente poste italiane e successivamente della società Poste italiane Spa, al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo rendiconto, come modificate, limitatamente all'anno 1997, dall'applicazione del comma 1. Tali trasferimenti, comunque a titolo anticipato, sono effettuati in favore dell'INPS con il vincolo di destinazione alla società Poste italiane Spa al fine di estinguere le partite debitorie derivanti dalle anticipazioni ricevute dalla Tesoreria dello Stato.
5. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPDAP a tutto il 1998, al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo rendiconto.
6. Per le finalità di cui ai commi 3, 4 e 5, è istituita presso l'INPS e presso l'INPDAP un'apposita contabilità nella quale sono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.
7. Resta stabilito nei confronti dell'INPS e dell'INPDAP quanto disposto dall'articolo 59, comma 34, ultimo periodo, della
8. E' confermato, in ogni caso, quanto previsto dalla
9. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, ove necessario, norme di attuazione del presente articolo.
Art. 36. (Disposizioni modificative ed interpretative dell'articolo 1, commi 181 e 182, della
1. Il comma 182 dell'articolo 1 della
“182. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 è dovuta esclusivamente una somma pari al 5 per cento dell'importo maturato a tale data. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualità sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento".
2. Nell'espressione "aventi diritto" di cui al comma 181 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si intendono comunque ricompresi gli eredi, anche nei casi di decesso del relativo avente diritto avvenuto anteriormente alla data del 30 marzo 1996.
3. Le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino al 31 dicembre 1995 da parte degli eredi non aventi titolo alla pensione ai superstiti dei pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo 1996 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino al 31 dicembre 1995, presentate dagli eredi dei pensionati aventi titolo all'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, devono essere corredate di copia della denuncia di successione presentata ai competenti uffici finanziari, dalla quale risultino i nominativi di eventuali coeredi e la quota di eredità a ciascuno spettante.
5. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto le questioni di cui all'articolo 1, commi 181 e 182, della
6. Ai maggiori oneri recati dal comma 1, valutati in lire 875 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
CAPO IV
ALTRE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
Art. 37. (Verifiche in materia di invalidità civile)
1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefìci economici.
2. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità di cui al comma 1.
3. Con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 52, comma 6, della
4. Ai titolari dl patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
5. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta al Ministero medesimo.
6. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali relativi a controversie in materia di invalidità civile avverso provvedimenti emanati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i decreti ingiuntivi, le sentenze e ogni altro provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati alla predetta amministrazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato e presso le commissioni mediche di verifica competenti per territorio. A queste ultime vanno altresì notificati gli eventuali atti di precetto.
7. Il termine del 31 marzo 1999 di cui all'articolo 52, comma 1, della
8. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Art. 38. (Pensioni di guerra)
1. Il comma 263 dell'articolo 1 della
“263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo".
2. Al comma 264 dell'articolo 1 della
3. Il quinto comma dell'articolo 37 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
“Anche in mancanza di procura o di richiesta di pubblicazione di matrimonio, le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purché risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purché le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili alla volontà delle parti. Le medesime disposizioni sono altresì applicabili anche quando lo stato di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purché dall'unione sia nato un figlio riconosciuto dal militare deceduto o di cui sia stata accertata giudizialmente la paternità".
4. Ai commi primo e secondo dell'articolo 19 del testo unico approvato con
5. I grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con
6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 260, 261 e 263, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o assistenziali per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 in forza di giudicati non definitivi relativi all'applicazione della normativa di cui al
Art. 39. (Autocertificazione dei soggetti portatori di handicap)
1. I soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della
Art. 40. (Interventi nel settore postale)
1. La società Poste italiane Spa è autorizzata all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici, secondo modalità stabilite con convenzione. Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione. La società Poste italiane Spa è altresì autorizzata a effettuare incassi e pagamenti per conto delle amministrazioni pubbliche. A tal fine può eseguire operazioni di versamento e di prelevamento di fondi presso la tesoreria statale, con modalità da stabilire convenzionalmente [78].
2. Il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con
3. I conservatori dei registri immobiliari trascrivono a favore della società Poste italiane Spa la titolarità dei beni di cui risulti accertata la proprietà da parte dell'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in base all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
4. L'attività postale è uniformata alle prescrizioni della
5. All'articolo 53, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "Dalla data di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1° gennaio 1999".
6. Per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 28, della
Art. 41. (Tariffe postali agevolate)
1.[ Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 [79] le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui all'articolo 2, comma 20, della
a) libri;
b) giornali e periodici di cui al registro previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della
c) pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro] [80].
2. [Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 1° ottobre 1999 , di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i requisiti dei soggetti che possono beneficiare del contributo diretto di cui al comma 1, privilegiando le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro e l'editoria minore, le caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del beneficio, l'entità del contributo medesimo e le modalità per usufruirne. Per le imprese che editano i prodotti di cui al comma 1 ed il cui fatturato non supera i 5 miliardi di lire annui, i citati decreti dovranno prevedere le modalità per gli eventuali anticipi da richiedere fino al 50 per cento del contributo spettante per l'anno precedente. Per tali imprese l'erogazione dei restanti contributi avviene entro i tre mesi successivi alle relative richieste] [81].
3. [Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è autorizzata una spesa non superiore a lire 400 miliardi per l'anno 2000 e non superiore a lire 350 miliardi per l'anno 2001. Tali stanziamenti confluiscono in un Fondo unico per l'editoria da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, volto a riallocare gli stanziamenti vigenti a favore del settore editoriale. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000 e di lire 80 miliardi per l'anno 2001] [82].
4. [I rimborsi a favore della società Poste italiane Spa da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, previsti dai commi 26 e 28 dell'articolo 2 della
5. [Relativamente ai rimborsi per l'anno 1999 la società Poste italiane Spa fornisce, entro il 31 maggio 1999, una analitica relazione sull'ammontare dei rimborsi e sui soggetti beneficiari relativa al primo trimestre 1999. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 1° luglio 1999, invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato delle predette agevolazioni] [84].
6. All'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della
7. Al comma 15 bis dell'articolo 3 della
a) al primo periodo, dopo le parole: "è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi", sono inserite le seguenti: "2, 8,";
b) al secondo periodo, le parole: "della residua documentazione prevista" sono sostituite dalle seguenti: "della documentazione richiesta all'editore".
Art. 42. (Canone di concessione dovuto dalla RAI)
1. Il canone di concessione dovuto dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa per l'anno 1998 resta fissato nella misura di lire 40 miliardi.
2. All'onere relativo al minore introito derivante dal comma 1, valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando per detto anno:
a) quanto a lire 84.279 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) quanto a lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
c) quanto a lire 10.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;
d) quanto a lire 19.422 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;
e) quanto a lire 226 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole;
f) quanto a lire 984 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) quanto a lire 71 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero;
h) quanto a lire 18 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 31 dicembre 1998.
Art. 43. (Ferrovie dello Stato Spa)
1. L'ammontare delle somme da corrispondere, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 e n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, alla società Ferrovie dello Stato Spa negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per l'effettuazione dei servizi di trasporto viaggiatori e per gli obblighi di servizio, previsti dal contratto di servizio pubblico e dal contratto di programma, è accertato in via definitiva, senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista in via preventiva dal bilancio dello Stato per gli stessi anni e per gli stessi contratti, ed è articolato nel modo seguente:
a) 2.550, 2.757,850, 2.802,5, 2.770,541, 2.924,3 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto di servizio pubblico;
b) 3.691, 3.478,950, 3.411,450, 756,359, 3.275,7 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto di programma.
2. L'acquisizione, l'attribuzione e la devoluzione dei beni immobili che risultano iscritti nel bilancio della società Ferrovie dello Stato Spa al 31 dicembre 1997, così come certificato dalla società di revisione ed approvato dall'assemblea dei soci, si intendono avvenute a titolo di trasferimento di proprietà. [85]
2 bis. Gli uffici del territorio, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla trascrizione, intavolazione e voltura dei beni, ed eventuali accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di intavolazione e domande di voltura, redatte dalla società "Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi per azioni" e corredate da estratto notarile autentico del libro inventari della medesima società. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa. [86]
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le competenze del Comitato costituito sulla base dell'articolo 15 del
4. Le acquisizioni, l'attribuzione e la devoluzione a titolo di trasferimento di proprietà e l'accertamento sulla spettanza di beni e diritti reali in godimento gratuito di cui ai commi 2 e 3 non potranno tuttavia avere riguardo ad aree del demanio marittimo, che restano assoggettate ai poteri di pianificazione e gestione di cui agli articoli 5, comma 1, 8, comma 3, lettera h), 13, comma 1, lettera a), della
5. In attesa che vengano definiti gli assetti del settore ferroviario in attuazione del
6. La società Ferrovie dello Stato Spa, in deroga a quanto previsto al comma 4 dell'articolo 1 della
7. Al fine di favorire il processo di ristrutturazione della società Ferrovie dello Stato Spa come stabilito dall'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al 1° gennaio 2002, nei confronti dei lavoratori dipendenti in esubero, nel numero che sarà concordato con le organizzazioni sindacali di categoria, dalla società Ferrovie dello Stato Spa, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del
8. Il personale di cui al comma 7, dipendente della società Ferrovie dello Stato Spa, iscritto al fondo pensioni di cui all'articolo 209 del testo unico approvato con
9. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del
Art. 44. (Dismissione di immobili del Ministero della difesa) [88]
[1. Sulla base di una aggiornata valutazione delle esigenze strutturali e infrastrutturali derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, nonché con il Ministro per i beni e le attività culturali, relativamente agli immobili soggetti a tutela, e con il Ministro dell'ambiente, relativamente ai beni compresi in aree protette o di particolare pregio naturalistico, sono individuati, per la loro dismissione, attraverso alienazioni o permute, ovvero per essere attribuiti a terzi in gestione, anche mediante concessione, i beni immobili in relazione ai quali sia accertato il venir meno dell'interesse all'utilizzo per finalità militari, ovvero non risulti più economicamente conveniente la gestione diretta. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 3, comma 114, della
1 bis. Le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili valutati non più utili dal Ministero della difesa, anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al
2. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni contenute nelle lettere da a) a e) del comma 112 dell'articolo 3 della
3. I comuni, le province e le regioni nel cui territorio è situato l'immobile oggetto di dismissione o concessione hanno diritto di prelazione. A tale fine il Ministero della difesa è tenuto a notificare ai comuni, alle province ed alle regioni il valore dei beni determinato e approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 112, lettera c), della
4. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3, comma 112, della
5. Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 4 della
“Nei casi in cui le permute già avviate, stipulate tra l'Amministrazione della difesa e gli enti locali, di cui al presente articolo, non siano state ancora definitivamente concluse alla data del 31 dicembre 1998: a) le aree del demanio dello Stato oggetto di permuta di cui gli enti abbiano avuto la disponibilità continuata, per effetto di accordi stipulati ai sensi del presente articolo e che siano state destinate in modo irreversibile al soddisfacimento degli interessi delle comunità residenti nel relativo ambito territoriale, sono trasferite al patrimonio indisponibile dell'ente locale; b) gli alloggi di servizio, se e in quanto venuti ad esistenza nelle loro componenti essenziali, destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative del personale militare, realizzati a carico delle risorse finanziarie dell'ente locale sono considerati infrastrutture militari e sottoposti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti della presente legge. Sono fatti salvi eventuali conguagli economici derivanti da stime effettuate dai competenti uffici tecnici erariali e penali derivanti da inadempienze contrattuali".
6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 112, della
7. Il Ministro della difesa comunica semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari le dismissioni effettuate, i proventi realizzati e le relative destinazioni. Le medesime comunicazioni sono rese al Comitato misto paritetico per le servitù militari delle regioni interessate, limitatamente ai provvedimenti che le riguardano.]
Art. 45. (Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione)
1. Gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 e le relative proiezioni per gli anni 2000 e 2001 relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotti del 5 per cento.
2. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della
3. [Nell'ambito delle misure di sostegno all'emittenza previste dall'articolo 10 del
4. Nei limiti degli stanziamenti già previsti ai fini dell'articolo 11 della
5. I compensi ed i rimborsi relativi alla gestione attraverso soggetti terzi di interventi agevolativi alle imprese previsti nelle convenzioni con le amministrazioni statali cui le regioni subentrano in base a quanto previsto dal
6. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, della
7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della
8. All'atto della ripartizione delle disponibilità giacenti nel conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della
9. Per l'attuazione, nell'anno 1999, delle misure concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative, di cui al Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, adottato con decreto del Ministro per le politiche agricole 24 marzo 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla
10. Al personale della società Poste italiane Spa che, alla data del 30 settembre 1998, si trovi in servizio in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 53, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che la richiesta di comando sia stata effettivamente inoltrata entro il 28 febbraio 1998. Il personale suddetto può permanere in posizione di comando per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge [92]. Per il suddetto periodo, le unità che abbiano assunto servizio in comando presso l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998 sono detratte dalla quota di assunzioni autorizzate per l'amministrazione stessa, in applicazione delle norme di programmazione delle assunzioni previste dall'articolo 39 della
11. [Al comma 2 dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 1999"; al comma 4 dello stesso articolo le parole: "1° gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2000"] [93].
12. Al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 43 della
13. Ai fini dell'attuazione del comma 1 dell'articolo 5 della
14. Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 2003, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate [94].
15. [95]
16. [96]
17. È consentita la totale o parziale novazione, a favore dello stesso o di altro soggetto mutuatario, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19 della
18. Tra gli enti di cui all'articolo 14 bis della
19. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 30 della
20. Il comma 2 dell'articolo 6 del
“2. Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni di cui al comma 1 è concesso un ulteriore contributo pari, rispettivamente, al 30 per cento per il 1998 ed al 10 per cento per il 1999 dei contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni per l'anno 1997 e dell'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta; gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6".
21. È abrogato l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della
22. All'articolo 69 del
“3 bis. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, mediante mobilità volontaria interministeriale, a dotare le Commissioni di conciliazione territoriali degli organici indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato".
23. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del
24. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8, comma 7, della
25. Le operazioni connesse alla trasformazione in società per azioni di enti pubblici ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della
26. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del
27. Sono valide e ricevibili le decisioni di ricorsi di riesame, di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla
28. Le maggiori entrate accertate a consuntivo rispetto alle previsioni iniziali di bilancio derivanti dai dividendi e dagli utili delle società per azioni possedute direttamente dallo Stato sono destinate, per un importo pari al 20 per cento, al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
29. Al comma 1 ter dell'articolo 1 del
30. Al comma 3 dell'articolo 2 della
31. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a contrarre mutui, sulla base di valutazioni di convenienza e di opportunità economico-finanziarie ed al fine di ridurre il costo del debito, negli stessi casi in cui è ammesso il ricorso all'emissione di titoli del debito pubblico e nei limiti del saldo netto da finanziare previsto dalla legge finanziaria.
32. In deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui e per le obbligazioni da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente, sulla base delle condizioni di mercato, dal Capo della Direzione competente in materia di debito pubblico con determinazione da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile deve essere previamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate, l'eventuale maggior costo graverà sui soggetti stessi. Le operazioni finanziarie basate sulla cartolarizzazione di crediti di pubbliche amministrazioni derivanti da trasferimenti statali sono ammesse soltanto per trasferimenti previsti da norme vigenti e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dal presente comma [98].
33. All'articolo 31, comma 2, della
34. All'onere derivante dal comma 20, pari a lire 3 miliardi per l'anno 1999, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 8.
Art. 46. (Personale del Servizio soccorso stradale ACI)
1. Il personale del Servizio soccorso stradale ACI, risultante in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione, in quanto dipendente da società interamente controllata dall'Automobile club d'Italia, partecipa a domanda ad apposite selezioni di idoneità che potranno essere indette dall'Ente controllante nell'ambito delle disponibilità esistenti nella dotazione organica complessiva del personale dell'ente stesso ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale dell'ACI, nel rispetto delle professionalità acquisite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, nei limiti delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, della
Art. 47. (Destinazione del fondo di cui all'articolo 54, comma 3, della
1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 54, comma 3, della
Art. 48. (Stabilimenti di macellazione di carni fresche e macelli pubblici)
1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del
2. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del
CAPO V
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE E SOSTENERE LO SVILUPPO
Art. 49. (Programmi di tutela ambientale)
1. Per il finanziamento degli accordi di programma tra Stato e regioni di cui all'articolo 72 e dei programmi di tutela ambientale di cui all'articolo 73 del
2. All'articolo 57, comma 5, del
Art. 50. (Rifinanziamento dei programmi di investimento)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti:
a) per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 della
“1 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune nonché ai sistemi urbani di connessione quali ascensori e tapis roulant";
b) per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla
c) per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'articolo 20 della
d) per la prosecuzione del programma di interventi urgenti in favore delle zone terremotate, di cui al capo I del
e) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento tecnologico della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsto dal
f) per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della
g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale previsti dall'articolo 3, comma 1, della
h) [per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della
i) per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, della
l) per la contrazione di mutui da parte dei soggetti competenti al completamento delle opere di cui al titolo VIII della
m) per la contrazione di mutui da parte delle amministrazioni provinciali e comunali al fine di realizzare opere di edilizia scolastica è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 2000.
Art. 51. (Provvedimenti a favore delle cooperative sociali) [102]
1. Per favorire la creazione di nuova imprenditorialità sociale nonché il consolidamento e lo sviluppo delle imprese sociali già esistenti, alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
Art. 52. (Fondo unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni concernenti le grandi imprese in stato di insolvenza)
1. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 7, comma 9, del
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è disposta la ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari interventi.
3. Il decreto legislativo previsto dall'articolo 1 della
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il perseguimento delle finalità di salvaguardia delle attività produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto conto dell'interesse dei creditori, può autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore anno, oltre i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 2 del
Art. 53. (Incentivi fiscali per acquisto di programmi informatici)
1. Per favorire l'introduzione dell'EURO ed il commercio elettronico nelle piccole e medie imprese commerciali, le agevolazioni di cui all'articolo 11 della
Art. 54. (Interventi per il settore del commercio)
1. Gli interventi di cui all'articolo 2, comma 42, della
a) quanto a lire 60 miliardi, di cui 40 miliardi per il 1999 e 20 miliardi per il 2000, per le finalità di cui all'articolo 26 della
b) quanto a lire 150 miliardi, per l'anno 2000, per le agevolazioni di cui all'articolo 9 della
2. [Le agevolazioni di cui all'articolo 9 della
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del settore commerciale, al comma 4 dell'articolo 24 del
“c bis) alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore anche mediante la costituzione di società partecipate dalle società finanziarie previste dal comma 1".
4. Al comma 3 dell'articolo 23 della
5. All'articolo 11 della
a) al comma 1, dopo le parole "di vendita al dettaglio" sono inserite le seguenti: "e all'ingrosso";
b) al comma 2, dopo le parole: "al netto dell'IVA", sono soppresse le seguenti: "e comunque non superiori a 50 milioni di lire nel triennio".
Art. 55. (Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 6 del
1. La disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 6 del
Art. 56. (Modifiche all'articolo 3 del
1. All'articolo 3 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le misure dell'aiuto per le iniziative di cui al comma 1 sono quelle massime previste per gli interventi degli aiuti a finalità regionale (30 per cento ESN per le piccole e medie imprese e 25 per cento ESN per le grandi imprese)";
c) il comma 5-bis è abrogato.
2. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del
Art. 57. (Disposizioni per le zone terremotate)
1. Al comma 32 dell'articolo 24 della
2. Il comma 3 dell'articolo 3 del
“3. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti nei comuni di cui al comma 1, se già incorporati ed in servizio alla data del 31 gennaio 1999, sono, a domanda, posti in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo. I soggetti non ancora incorporati entro il 31 gennaio 1999 sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile".
3. Al fine di consentire il proseguimento degli interventi di ricostruzione di cui alla
4. Entro il 31 dicembre 1999 possono comunque essere utilizzate, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dell'edilizia privata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, le somme di cui all'articolo 17, comma 5, della
5. Al comma 3 dell'articolo 23 quater del
Art. 58. (Obbligazioni delle società cooperative) [104]
1. Le società cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e, ove ne ricorrano i presupposti, all'obbligo di certificazione secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma 2, della
Art. 59. (Prestiti da soci per le cooperative)
1. I limiti individuali del prestito da soci per le cooperative edilizie di abitazione sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli previsti per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro.
Art. 60. (Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 5 dell'articolo 10 della
Art. 61. (Programmi di recupero urbano)
1. Le risorse finanziarie iscritte nei conti fondo disponibile e fondi di terzi in amministrazione, lettera a), del bilancio consuntivo 1997 della sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, fino alla concorrenza rispettivamente di lire 180 miliardi e di lire 120 miliardi, sono destinate alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della
2. [105]
3. Su richiesta degli enti di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con
4. Alla fine del comma 1 dell'articolo 5 del
Art. 62. (Disposizioni per i lavoratori in mobilità)
1. Il termine di scadenza per l'iscrizione alle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, limitatamente a lavoratori dipendenti o già dipendenti anteriormente alla data del 31 ottobre 1998, è prorogato al 31 dicembre 2000. Il limite massimo di spesa di cui al medesimo articolo 4, comma 31, secondo periodo, è incrementato da 20 a 30 miliardi di lire. I soggetti preposti alla gestione, allestimento e costruzione degli impianti definitivi di nuova costituzione, che assumano personale ai sensi del medesimo articolo 4, comma 32, devono offrire la opportunità di assunzione anche ai lavoratori già assunti, ai sensi del medesimo comma 32, per lo svolgimento delle altre attività ivi indicate. I lavoratori di cui al citato comma 32 conservano, ove licenziati, il diritto all'iscrizione nella lista di mobilità ed alla corresponsione della relativa indennità sino al 31 dicembre 2000. Le attività ed i servizi collegati di cui al medesimo comma 32 sono quelli individuati con il
2. L'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
Art. 63. (Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale)
1. I consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della
2. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresì la facoltà di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni.
3. Nell'ipotesi di esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento.
4. Le facoltà di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.
5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi di sviluppo industriale per la realizzazione di infrastrutture industriali e per l'acquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi.
Art. 64. (Disposizioni sulla Carbosulcis Spa)
1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della
CAPO VI
MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Art. 65. (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori) [106]
[1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti dacittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonchè dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero da cittadini di Paesi terzi equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al
2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione[108].
3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire. [109]
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati [110].
5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.]
Art. 66. (Assegno di maternità) [111]
Art. 67. (Incremento delle pensioni sociali)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della
2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della
3. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti anche ai ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, in base alle regole di computo e ai requisiti di reddito personale e cumulato di cui al comma 2. Al relativo onere, valutato in lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 6, della
Art. 68. (Riduzione dei ticket e norme in materia di assistenza farmaceutica)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino all'applicazione delle norme concernenti le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni di cui all'articolo 3 del
2. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del
3. Al comma 16 dell'articolo 36 della
4. All'articolo 36 della
“16 bis. Ai fini dell'applicazione del secondo e del terzo periodo del comma 16, l'eccedenza di spesa farmaceutica registrata alla fine dell'anno, al netto dell'IVA, è calcolata sulla base dei dati che le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere, per il tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, relativi alla vendita, da parte delle farmacie aperte al pubblico, di tutti i medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, escluso l'ossigeno terapeutico. Ciascuna delle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, delle imprese distributrici e delle farmacie aperte al pubblico è tenuta al pagamento del contributo entro il 31 dicembre 1999 per l'anno 1998 e, per ciascuno degli anni 1999 e 2000, entro il 30 giugno dell'anno successivo, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il contributo è calcolato, per il 50 per cento, in ragione del fatturato di ciascuna impresa relativo ai medicinali indicati nel primo periodo del presente comma, rapportato al fatturato nazionale dell'anno in cui si è verificata l'eccedenza, e per il restante 50 per cento in ragione dell'eccedenza di spesa calcolata per classe terapeutica omogenea. Per ciascuna delle restanti due categorie il contributo è calcolato in ragione del fatturato di ciascuna impresa o farmacia rapportato al fatturato regionale per le farmacie e al fatturato nazionale per i distributori. Entro il 30 aprile di ciascun anno le associazioni di categoria presentano al Dipartimento predetto un prospetto contenente le quote di contributo spettanti ad ogni impresa o farmacia. Effettuate le opportune verifiche, il Dipartimento provvede alla pubblicazione dei prospetti di riparto nella Gazzetta Ufficiale. In caso di inadempimento da parte delle associazioni di categoria, le quote sono stabilite dal Ministero della sanità sulla base dei dati disponibili".
5. Per l'anno 1999, la Commissione prevista dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenuto conto della proiezione, sull'intero anno, dei dati relativi alla spesa farmaceutica del primo trimestre, propone al Ministro della sanità, entro il 30 aprile 1999, misure idonee ad assicurare che sia rispettato, per lo stesso anno, il limite di spesa previsto dall'articolo 36, comma 15, della stessa
6. Dal 1° gennaio 1999 i medicinali antiblastici iniettabili sono erogati a carico del Servizio sanitario nazionale esclusivamente attraverso le strutture ospedaliere o le altre strutture accreditate in regime di ricovero, day-hospital o assistenza domiciliare. Nei casi in cui l'azienda unità sanitaria locale non abbia predisposto e resa operativa l'assistenza domiciliare ai pazienti oncologici, i medicinali indicati dal presente comma sono dispensati dalle farmacie ospedaliere per il tramite delle farmacie territoriali, secondo modalità predisposte con decreto emanato dal Ministro della sanità di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni più rappresentative delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni delle imprese distributrici.
7. Presso il Ministero della sanità, nell'ambito del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali. L'Osservatorio, al quale collaborano il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, provvede a:
a) raccogliere, monitorare ed elaborare dati di consumo, di modalità di impiego e di spesa concernenti sia i medicinali erogati o direttamente impiegati dal Servizio sanitario nazionale, sia quelli i cui oneri restano a carico dell'utilizzatore;
b) svolgere, nel settore dei farmaci, i compiti già attribuiti dall'articolo 1, comma 30, della
c) redigere annualmente un rapporto al Ministro della sanità, finalizzato, in particolare, a rilevare e confrontare, anche con analisi su base regionale, l'andamento della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale relativa ai medicinali erogati attraverso le farmacie con quello della spesa dei medicinali erogati con sistemi alternativi o direttamente impiegati in ambito ospedaliero e, conseguentemente, a formulare proposte per un impiego più razionale ed appropriato delle risorse del settore.
8. L'Osservatorio di cui al comma 7 si avvale anche della commissione prevista dall'articolo 36, comma 16, della
9. Le farmacie pubbliche e private, in coerenza con quanto previsto dall'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, trasmettono, secondo procedure informatiche concordate con il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, i dati di vendita dei medicinali dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale nonché i dati presenti sulla ricetta leggibili otticamente relativi al codice del medico, al codice dell'assistito ed alla data di emissione della prescrizione. Le strutture del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o private e accreditate, sono tenute a fornire al predetto Dipartimento, su richiesta, dati in proprio possesso utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali[112].
10. Per l'espletamento dei compiti dell'Osservatorio di cui al comma 7, il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture, anche non nazionali, operanti nel settore farmaceutico.
11. Per l'attività e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 7, il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza può avvalersi, in misura non superiore a lire 10 miliardi, delle disponibilità di cui all'articolo 36, comma 14, della
Art. 69. (Disposizioni in materia di farmaci)
1. Entro il 15 gennaio 1999 la Commissione unica del farmaco adotta un provvedimento diretto ad assicurare che siano dispensati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale:
a) per i soggetti affetti da patologie neoplastiche, ulteriori farmaci, in aggiunta a quelli già disponibili, in grado di alleviare le sintomatologie dolorose;
b) per i soggetti dimessi da ospedali psichiatrici o in cura presso i servizi di salute mentale, farmaci con effetto ansiolitico.
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 36 della
“8 bis. Il Ministro della sanità può stabilire che le regioni e le province autonome possono provvedere all'acquisto all'estero, nell'ambito dell'Unione europea, anche attraverso una struttura di coordinamento nazionale, di medicinali destinati al trattamento delle malattie invalidanti o delle malattie rare di cui all'articolo 5, comma 1, del
Art. 70. (Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, nei casi in cui è ammessa la prescrizione in un'unica ricetta di più di due confezioni di farmaci fino al limite massimo di sei, la quota di partecipazione da parte dell'assistito, di lire 3.000 per la prescrizione di una confezione e di lire 6.000 per la prescrizione di più confezioni, è sostituita da una quota di partecipazione di lire 1.000 a confezione.
2. Nelle ipotesi in cui provvedimenti della Commissione unica del farmaco stabiliscano che determinati medicinali sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale alle condizioni indicate in "note" a tal fine approvate dalla stessa Commissione, i medicinali ai quali si applicano le "note" predette non sono erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale se il medico prescrittore non appone al lato del nome del farmaco prescritto l'indicazione della "nota" di riferimento. Il medico è responsabile a tutti gli effetti della annotazione di cui al periodo precedente apposta senza che ricorrano le condizioni previste dalla "nota" cui si fa riferimento. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 4, del
3. La Commissione unica del farmaco, quando sottopone a particolari condizioni o limitazioni l'erogazione di un medicinale a carico del Servizio sanitario nazionale, può prevedere, anche nel caso di prodotti disciplinati dall'articolo 8 del
4. Al fine di rendere compatibili le misure di programmazione e di contenimento della spesa farmaceutica con quelle finalizzate a consentire il progressivo adeguamento dei prezzi dei medicinali a quelli medi europei, nonché ad equilibrare gli aumenti previsti per uno sviluppo razionale del mercato, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, della
5. Per i medicinali di nuova autorizzazione, non sottoposti al regime della contrattazione, per i quali non sia possibile applicare il disposto del comma 4, perché privi di riferimenti, e per i medicinali già classificati fra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità, l'adeguamento avviene riducendo in prima applicazione il prezzo medio europeo del 15 per cento, con successivo allineamento in sei fasi con cadenza annuale di pari importo. [114]
6. All'articolo 36, comma 4, della
Art. 71. (Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani)
1. Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, da individuare, su proposta del Ministro della sanità, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
a) standard di salute, di qualità ed efficienza dei servizi indicati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000;
b) la riqualificazione, la riorganizzazione ed il miglioramento degli strumenti di coordinamento della rete dei servizi ai cittadini, anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli gestionali;
c) il potenziamento qualitativo e quantitativo delle dotazioni sanitarie strutturali e tecnologiche, con particolare riguardo alla accessibilità, alla sicurezza ed alla umanizzazione dell'assistenza;
d) la riqualificazione delle strutture sanitarie;
e) la territorializzazione dei servizi.
2. Le regioni, sentiti i comuni interessati, elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il cui finanziamento dovrà essere assicurato per non meno del 30 per cento da altre risorse pubbliche o private, entro i termini e sulla base di criteri, concernenti anche la misura del concorso possibile con le risorse di cui al comma 1, e modalità fissati con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Art. 72. (Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria)
1. Al fine di attivare idonei e sistematici strumenti di controllo dell'effettivo comportamento tenuto dagli erogatori di prestazioni sanitarie in ordine all'appropriatezza e alla qualità dell'assistenza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 948,5 miliardi per gli anni 1999-2001, di cui 189,5 miliardi per l'anno 1999, 379,5 miliardi per l'anno 2000 e 379,5 miliardi per l'anno 2001.
2. Le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34 bis, della
3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 32, comma 9, della
4. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario che, ai sensi dell'articolo 1, commi 10 e 11, della
5. In attesa della disciplina contrattuale di cui al comma 4, a decorrere dal 1° luglio 1999, nei confronti dei dirigenti che hanno optato per l'esercizio della libera attività professionale extramuraria la retribuzione variabile di posizione è comunque ridotta del 50 per cento e non si dà luogo alla retribuzione di risultato; a decorrere dalla stessa data gli incarichi dirigenziali di struttura possono essere conferiti o confermati esclusivamente ai dirigenti che abbiano optato per l'esercizio della libera attività professionale intramuraria.
6. Al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie, nell'ambito e in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, comma 12, della
7. I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 9, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza; la violazione degli obblighi connessi alla esclusività delle prestazioni, l'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto costituisca reato, comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 6 in misura non inferiore a una annualità e non superiore a cinque annualità. La violazione degli obblighi di cui al presente comma è comunicata, per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, dal direttore generale alla regione o alla provincia autonoma, all'Ordine professionale e al Ministero della sanità. Si applica l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 della
8. L'accertamento, comunque effettuato, delle violazioni delle disposizioni di cui al comma 7 comporta anche la responsabilità del direttore generale per omessa vigilanza e costituisce causa impeditiva per il rinnovo e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell'incarico di direttore generale, salvo che egli non dimostri di avere adottato le misure ispettive e di controllo idonee a prevenire e reprimere le predette violazioni. In caso di inadempienza della regione o della provincia autonoma il Ministro della sanità adotta le misure necessarie per garantire l'attuazione di quanto disposto dal presente comma.
9. Con regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
a) evitare conflitti di interesse e attività contrarie ai principi di tutela della concorrenza;
b) prevedere il divieto per i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per l'esercizio della libera professione extramuraria di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale e periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche o private accreditate.
10. L'estensione delle disposizioni del comma 4, ultimo periodo, e del comma 5 al personale di cui all'articolo 102 del
11. È confermato, per il personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per l'esercizio della libera professione extramuraria, il divieto di esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera professione intramuraria. L'inosservanza del divieto di cui al periodo precedente o la mancata assunzione da parte del direttore generale, in conformità alle disposizioni richiamate nel periodo successivo, di tutte le iniziative ivi previste per consentire al personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia manifestato la relativa opzione il pieno esercizio della libera professione intramuraria, costituiscono causa impeditiva per il rinnovo dell'incarico e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell'incarico di direttore generale. In particolare il direttore generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati e altresì ad attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attività istituzionali, sulla base di quanto previsto da un atto di indirizzo e coordinamento a tal fine adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della
12. Il 90 per cento delle complessive risorse che si renderanno disponibili per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è destinato, sulla base di criteri stabiliti dalle regioni e dalle province autonome, d'intesa con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, al finanziamento dei contratti a tempo determinato con soggetti in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria o in altra professionalità del ruolo sanitario per progetti finalizzati all'assistenza sanitaria, anche ai fini di cui all'articolo 3, comma 12, lettera a), del
13. Agli specialisti ambulatoriali convenzionati inquadrati nel primo livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 34 della
14. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le norme di cui al presente articolo, ad eccezione dei primi tre periodi del comma 13 e del comma 17, non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d'Aosta e alla regione Friuli Venezia-Giulia. Nei predetti enti i principi di cui al presente articolo sono attuati secondo quanto disposto dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
15. Al fondo di cui al comma 6 affluiscono, nella misura di lire 188 miliardi per l'anno 1999, di lire 376 miliardi per l'anno 2000 e di lire 470 miliardi per l'anno 2001, le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3, oltre a quanto disposto dal comma 12. I criteri per l'utilizzo delle risorse del fondo sono individuati con uno specifico atto di indirizzo all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), da parte del competente comitato di settore, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza del Servizio sanitario nazionale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di cui al comma 6. [116]
16. Sono fatte salve le norme della
17. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della
Art. 73. (Trattamenti previdenziali e assistenziali obbligatori)
1. Al fine di razionalizzare la funzione erogatoria dei trattamenti assistenziali e previdenziali obbligatori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le competenze di ogni ente gestore in materia di accertamento del diritto, di determinazione della misura dei trattamenti e di rapporti con i soggetti titolari dei trattamenti stessi, sono definiti i rapporti fra gli enti interessati per l'unificazione dei pagamenti delle seguenti prestazioni:
a) trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
b) trattamenti pensionistici a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi;
c) trattamenti pensionistici a carico dei regimi obbligatori di previdenza sostitutivi, esclusivi o esonerativi;
d) trattamenti a carico della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, della gestione previdenziale per i dipendenti delle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
e) trattamenti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti di cui all'articolo 130 del
f) trattamenti pensionistici di guerra liquidati ai sensi della
g) rendite per invalidità permanente o a favore dei superstiti per infortuni sul lavoro o malattie professionali attribuite dagli enti gestori delle relative forme assicurative;
h) pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva;
i) trattamenti pensionistici gestiti dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle prestazioni erogate dagli enti privati di cui al
3. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 4, del
4. L'articolo 1, comma 6, della
Art. 74. (Estensione degli incentivi pubblici alle imprese sociali)
1. Ferme restando le disposizioni del titolo II del
Art. 75. (Modifiche alle disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "per le imprese operanti nei territori individuati dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64," sono sostituite dalle seguenti: "per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia,";
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2 bis. In caso di recepimento degli accordi provinciali di riallineamento, il datore di lavoro che non abbia integralmente assolto gli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro può chiedere al competente organo di vigilanza la fissazione di un termine per la regolarizzazione. Il termine, che non può essere superiore a dodici mesi, è stabilito dall'organo di vigilanza mediante apposita prescrizione, tenendo conto dei tempi tecnicamente necessari per eliminare le violazioni e della gravità del rischio. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, l'organo di vigilanza verifica l'avvenuta regolarizzazione; dei risultati della verifica è data comunicazione all'interessato, nonché, se in relazione alla violazione degli obblighi oggetto di regolarizzazione era in corso un procedimento giudiziario o amministrativo, all'autorità che procede.
2 ter. L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui al comma 2 bis estingue i reati contravvenzionali e le sanzioni amministrative e civili connessi alla violazione degli obblighi. Dalla data della prescrizione sino a quella della verifica della regolarizzazione a norma dell'ultimo periodo del comma 2 bis non possono essere iniziati o proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a tali reati e sanzioni.
2 quater. Per quanto non espressamente stabilito dai commi 2 bis e 2 ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 20 e seguenti del
c) al comma 3, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "Qualora al momento dell'avvenuto riallineamento il numero dei lavoratori risulti inferiore a quello dichiarato nel verbale aziendale di recepimento di cui al comma 1, gli effetti della sanatoria sono subordinati al pagamento di una somma pari alla differenza fra il minimale retributivo e la retribuzione corrisposta nel corso del programma di riallineamento ai lavoratori cessati, salvo che la diminuzione sia avvenuta per riduzione dell'attività attestata dalle parti che hanno stipulato l'accordo provinciale";
d) i commi da 3 bis a 3 quinquies sono sostituiti dai seguenti:
“3 bis. Le imprese che abbiano stipulato gli accordi di cui al comma 2 sono ammesse a versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, le ritenute o le maggiori ritenute, non effettuate per i periodi interessati sino alla data della stipula degli accordi provinciali di cui al comma 1, relative ai compensi risultanti convenzionalmente dai suddetti accordi, calcolate sulla medesima quota percentuale della base imponibile contributiva di cui al comma 4, risultante dagli accordi medesimi. Le somme dovute devono essere versate negli stessi termini e con le stesse modalità stabilite dal comma 3 sexies per i versamenti da effettuare ai fini contributivi. Conseguentemente, detti soggetti sono ammessi a presentare, in relazione a ciascun periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute, apposite dichiarazioni integrative. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni integrative, nonché le modalità di pagamento delle somme dovute.
3 ter. La presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3 bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilità per i reati previsti dal
3 quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione di cui al comma 3 bis non può essere esercitata la rivalsa sui percettori dei compensi non assoggettati in precedenza a ritenuta. Relativamente agli stessi compensi, i percettori sono esonerati da qualsiasi adempimento tributario e nei loro confronti non è esercitabile l'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Le dichiarazioni non costituiscono titolo per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ogni eventuale maggior costo non assume rilevanza a tutti gli altri effetti tributari.
3 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3 bis a 3 quater e al presente comma si applicano anche se le violazioni sono già state rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla presentazione delle dichiarazioni anche a titolo di sanzioni e interessi. Le controversie pendenti e quelle che si instaurano sino al termine finale per la presentazione delle dichiarazioni, concernenti i compensi di cui al comma 3 bis, sono estinte mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione, da parte del sostituto di imposta alla segreteria dell'organo del contenzioso tributario presso il quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica, della documentazione comprovante l'intervenuta regolarizzazione.
3 sexies. In caso di recepimento dell'accordo provinciale di riallineamento, l'impresa può individuare, in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di recepimento del medesimo accordo, i lavoratori e i rispettivi periodi di attività precedenti all'accordo di recepimento per i quali richiedere, d'intesa con le parti che hanno stipulato l'accordo provinciale e previa adesione, in forma scritta, dei singoli lavoratori interessati in quel momento in forza all'azienda, l'adempimento dei relativi obblighi contributivi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. All'adempimento degli obblighi contributivi si provvede mediante opzione tra il pagamento in unica soluzione ovvero in 40 rate trimestrali, di pari importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo al contratto di recepimento, con maggiorazione degli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del
e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5 bis. I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento retributivo di cui al presente articolo sono esclusi dalle gare di appalto indette dagli enti pubblici nei territori diversi da quelli nei quali possono essere stipulati gli accordi medesimi, fino al completo riallineamento.";
f) il comma 6 bis è abrogato.
2. Il comma 3 dell'articolo 23 della
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono concessi dodici mesi di tempo per la stipula degli accordi territoriali e per quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
4. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Art. 76. (Regolarizzazione contributiva in agricoltura)
1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 1997, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 ottobre 1999, la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 maggio 2000, secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette 20 rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230 e 232 dell'articolo 1 della
2. Possono essere corrisposti, con le modalità e i termini previsti dal comma 1, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolate, in agricoltura ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo dovuto da parte dei soggetti indicati al comma 1 e rimasto insoluto alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 77. (Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro)
1. Per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste nei casi di pensioni di vecchiaia.
Art. 78. (Misure organizzative a favore dei processi di emersione)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato per l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di coordinamento delle iniziative. A tale fine il Comitato, che riceve direttive dal Presidente del Consiglio dei ministri cui risponde e riferisce:
a) attua tutte le iniziative ritenute utili a conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione tramite i mezzi di comunicazione e nelle scuole;
b) valuta periodicamente i risultati delle attività degli organismi locali di cui al comma 4;
c) esamina le proposte contrattuali di emersione istruite dalle commissioni locali per la successiva trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso.
2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono tenute a fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, le informazioni statistiche richieste in loro possesso.
3. Il Comitato è composto da dieci membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, due dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal Ministro per le politiche agricole, dal presidente dell'INPS, dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore. A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì, a verificare e valutare periodicamente l'attività svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3. Le commissioni sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della
5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mettono a disposizione una sede in modo da consentire alla commissione di espletare le sue funzioni. Presso la commissione, per assicurarne il funzionamento, può essere comandato personale della pubblica amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.
5–bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della
Art. 79. (Misure organizzative intese alla repressione del lavoro non regolare e sommerso)
1. Al fine di intensificare l'azione di controllo contro il fenomeno del lavoro non regolare, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero delle finanze, l'INPS, l'INAIL e le aziende unità sanitarie locali coordinano le loro attività in materia ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali e contributivi, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi mirati, di specifiche iniziative formative comuni del personale addetto ai predetti compiti, nonché l'istituzione di unità operative integrate. Tali attività, assunte su iniziative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sede nazionale e dalla regione, in raccordo con le direzioni regionali e provinciali del medesimo Ministero, in sede locale, si espletano, in particolare, nelle aree territoriali ovvero nei settori di attività in cui il fenomeno risulta maggiormente diffuso, anche sulla base delle attività di analisi e di coordinamento espletate dal Comitato di cui all'articolo 78, comma 1, nonché delle attività espletate dalle commissioni regionali e provinciali di cui al comma 4 del medesimo articolo. Le attività predette si raccordano, ai fini della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro, con i comitati di coordinamento istituiti dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998.
2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle Direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro è destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Il restante 50 per cento della quota predetta è destinato all'incremento del Fondo unico di amministrazione, di cui al contratto collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'incentivazione dell'attività ispettiva di controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende[122].
Art. 80. (Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro, di contenzioso previdenziale nel settore agricolo e di formazione professionale)
1. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24, comma 3, della
2. All'articolo 8, comma 1, del citato
3. Le competenze relative al contenzioso previdenziale del settore agricolo, già attribuite alla Commissione provinciale per la manodopera agricola, sono conferite alle Commissioni provinciali di cui all'articolo 14 della
4. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
Art. 81. (Modifiche all'articolo 1 septies del
1. All'articolo 1 septies, comma 1, primo periodo, del
2. Al comma 1 dell'articolo 1 del
a) le parole: "per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro";
b) le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 1999";
c) dopo le parole: "9 miliardi di lire" sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per l'anno 1999".
3. All'articolo 59, comma 59, della
4. All'articolo 1, comma 2, del
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, per la durata massima di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 500 lavoratori dipendenti da imprese interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulati entro il 31 marzo 1998, per i quali siano intervenuti accordi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dai quali risulti la possibile rioccupazione di lavoratori nelle nuove iniziative industriali previste dai programmi di reindustrializzazione. Il relativo onere, valutato in lire 12 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
7. Il relativo onere è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
8. All'articolo 15, comma 4, del
9. Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'articolo 4 del
10. L'espressione "domanda di proroga" di cui all'articolo 2, comma 4, della
Art. 82. (Applicazione della legge)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Art. 83. (Entrata in vigore)
1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 1999, salvo che sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.
Allegato 1 - (Articolo 8, comma 4)
ELENCO DEI PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2005
OLI MINERALI
Benzina: lire 1.150.248 per mille litri.
Benzina senza piombo: lire 1.150.248 per mille litri.
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 758.251 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 758.251 per mille litri.
Olio da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 905.856 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 905.856 per mille litri.
Olio combustibile usato per riscaldamento (1):
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 844.098 per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 423.049 per mille chilogrammi.
Olio combustibile per uso industriale (1):
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 249.257 per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 120.128 per mille chilogrammi.
Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:
a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri;
b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;
c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi;
d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi; [124]
Gas di petrolio liquefatti (GPL):
usati come carburante: lire 400.000 per mille chilogrammi;
usati come combustibile per riscaldamento: lire 400.000 per mille chilogrammi.
Gas metano:
per autotrazione: lire 100 per metro cubo;
per combustione per usi industriali: lire 40 per metro cubo;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 90 per metro cubo;
b) per uso di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 159 per metro cubo;
c) per altri usi civili: lire 349 per metro cubo;
per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;
b) per gli altri usi civili: lire 250 per metro cubo.
Carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 41.840 per mille chilogrammi (2).
Coke di petrolio impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 59.240 per mille chilogrammi (2).
Bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714), impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 30.830 per mille chilogrammi (2).
(1) Le aliquote si riferiscono agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V), a 50 °C, superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V), a 50 °C, superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V), a 50 ° C, da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi se hanno una viscosità (V), a 50 °C, inferiore a 21,2 centistokes.
(2) Le aliquote indicate per carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion», valgono per rapporti TEP/T, rispettivamente pari a 0,640-0,830-0,672.
Tabella A
IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE
Impieghi |
Agevolazione |
11. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica: |
|
metano |
Lire 8,7 per metro cubo |
gas di petrolio liquefatti |
Lire 13.200 per 1.000 chilogrammi |
gasolio |
Lire 32.210 per 1.000 litri |
olio combustibile e oli minerali greggi, naturali |
Lire 41.260 per 1.000 chilogrammi |
In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30 per cento quale che sia il combustibile impiegato. |
|
L'agevolazione è accordata: |
|
a) ai combustibili nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; |
|
b) ai combustibili impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore; |
|
c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni. |
|
11 bis. Produzione di energia elettrica integrata con impianti di gasificazione, assimilata alle fonti rinnovabili .... Esenzione. |
[1] Comma così modificato dall'art. 45 della
[2] Lettera così modificata dall'art. 45 della
[3] Comma già modificato dall'art. 2 del
[4] Comma così modificato dall'art. 120 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
[5] Comma così modificato dall'art. 50 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000.
[6] La Corte Costituzionale, con sentenza 11 ottobre 2000, n. 416, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma limitatamente alle parole "e non danno luogo a rimborso".
[7] Comma abrogato dall'art. 1 della
[8] Comma abrogato dall'art. 7 del
[9] Comma abrogato dall'art. 7 del
[10] Comma abrogato dall'art. 7 del
[11] Lettera modificata dall'art. 39 della
[12] Lettera sostituita dall'art. 7 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, con effetto dal 16 gennaio 1999 e abrogata dall'art. 1, comma 112, della
[13] Lettera così modificata dall'art. 60 della
[14] Comma così modificato dall'art. 39 della
[15] Comma abrogato dall'art. 3 del
[16] Comma così modificato dall'art. 3 del
[17] Comma così modificato dall'art. 3 del
[18] Comma così sostituito dall'art. 42 della
[19] Comma sostituito dall'art. 1 del
[20] Comma così modificato dall'art. 1 del
[21] . Comma così modificato dall'art. 1 del
[22] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[23] Comma così modificato dall'art. 1 del
[24] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[25] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[26] Comma abrogato dall'art. 1 del
[27] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[28] Comma così modificato dall'art. 1 del
[29] Gli originari commi 18 e 19 sono stati così sostituiti con l'attuale comma 18 per effetto dell'art. 1 del
[30] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[31] Gli originari commi 18 e 19 sono stati così sostituiti con l'attuale comma 18 per effetto dell'art. 1 del
[32] Articolo modificato dall'art. 2 del
[33] Comma così modificato dall'art. 84 della
[34] Comma così modificato dall'art. 26 del
[35] Comma così modificato dall'art. 26 della
[36] Comma inserito dall'art. 1 della
[37] Comma sostituito dall'art. 4 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1°gennaio 2000 e così modificato dall'art. 1 della
[38] Comma inserito dall'art. 1 della
[39] Comma inserito dall'art. 1 della
[40] Comma inserito dall'art. 1 della
[41] Comma abrogato dall'art. 1 della
[42] Comma così modificato dall'art. 1 della
[43] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[44] Comma inserito dall'art. 1 della
[45] Comma inserito dall'art. 1 della
[46] Comma inserito dall'art. 1 della
[47] Comma inserito dall'art. 1 della
[48] Comma così modificato dall'art. 1 della
[49] Comma inserito dall'art. 1 della
[50] Comma inserito dall'art. 1 della
[51] Comma così modificato dall'art. 1 della
[52] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[53] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[54] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[55] Le disposizioni di cui al presente comma sono state prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010 dall'art. 1 del
[56] Termine prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2002, dall'art. 34 della
[57] Comma inserito dall'art. 10 del
[58] La Corte Costituzionale, con sentenza 17 maggio 2001, n. 136, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[59] La Corte Costituzionale, con sentenza 17 maggio 2001, n. 136, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte relativa alle somme corrisposte al personale del comparto ministeri e nella parte relativa alle somme liquidate in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991.
[60] Comma già modificato dall'art. 1 del
[61] Comma così modificato dall'art. 1 del
[62] Comma così modificato dall'art. 30 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1°gennaio 2000.
[63] Comma inserito dall'art. 30 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1°gennaio 2000 e così modificato dall'art. 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
[64] Periodo soppresso dall'art. 1, comma 699, della
[65] Comma così modificato dall'art. 83 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
[66] Comma abrogato dall'art. 35 del
[67] Comma così sostituito dall'art. 12 della
[68] Comma così modificato dall'art. 39 della
[69] Comma già modificato dall'art. 55 della
[70] Comma già modificato dall'art. 40 della
[71] Lettera così sostituita dall'art. 23 ter del
[72] Comma sostituito dall'art. 22 bis del
[73] Comma sostituito dall'art. 22 bis del
[74] Comma inserito dall'art. 5 del
[75] Comma inserito dall'art. 5 del
[76] Comma inserito dall'art. 25 undecies del
[77] Comma così modificato dall'art. 1 del
[78] Comma così modificato dall'art. 1, comma 878, della
[79] Termine prorogato, da ultimo, al 1° gennaio 2003 dall'art. 4 del
[80] Comma abrogato dall'art. 4 del
[81] Comma abrogato dall'art. 4 del
[82] Comma abrogato dall'art. 4 del
[83] Comma abrogato dall'art. 4 del
[84] Comma abrogato dall'art. 4 del
[85] Comma così modificato dall'art. 5 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1°gennaio 2000.
[86] Comma inserito dall'art. 5 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1°gennaio 2000.
[87] Comma così modificato dall'art. 5 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1°gennaio 2000.
[88] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[89] Comma inserito dall'art. 43 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
[90] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000.
[91] Comma modificato dall'art. 27 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e abrogato dall'art. 1, comma 164, della
[92] Termine prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2002, dall'art. 19 della
[93] Comma abrogato dall'art. 354 del
[94] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.
[95] Comma abrogato dall'art. 9 del
[96] Comma abrogato dall'art. 9 del
[97] Il termine di cui al presente comma è prorogato di tre mesi dall'art. 5 della
[98] Comma già modificato dall'art. 1 del
[99] Lettera così modificata dall'art. 16 della
[100] Lettera così modificata dall'art. 47 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002.
[101] Lettera abrogata dall'art. 2268 del
[102] Articolo abrogato dall'art. 27 del
[103] Comma abrogato dall'art. 23 del
[104] Articolo così sostituito dall'art. 156 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo stabilito dall'art. 36 del
[105] Comma abrogato dall'art. 136 del
[106] Articolo abrogato dall'art. 10 del
[107] Comma già modificato dall'art. 13 della
[108] Comma così sostituito dall'art. 50 della
[109] Comma così sostituito dall'art. 80 della
[110] Per la rivalutazione, vedi, da ultimo, il Comunicato pubblicato nella G.U. 5 febbraio 2022, n. 30.
[111] Articolo abrogato dall'art. 86 del
[112] Comma così modificato dall'art. 85 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
[113] Comma così modificato dall'art. 1 della
[114] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 29, comma 8, della
[115] La misura dell'1 per cento di cui al presente comma è stata elevata al 2,5 percento dall'art. 28 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1°gennaio 2000.
[116] Comma così modificato dall'art. 28 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1°gennaio 2000.
[117] Comma così modificato dall'art. 58 della
[118] Comma così modificato dall'art. 1 del
[119] Comma così modificato dall'art. 116 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
[120] Comma già modificato dall'art. 63 della
[121] Comma aggiunto dall'art. 116 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
[122] Comma già sostituito dall'art. 59 della
[123] Comma così modificato dall'art. 45 della
[124] Voce inserita dall'art. 12 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000.