Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.3 disciplina generale |
Data: | 28/02/2005 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Interventi urgenti in materia di agricoltura |
Art. 1 bis. (Misure per le imprese agricole colpite da crisi di mercato). |
Art. 1 ter. (Misure per le imprese agricole colpite da calamità naturali). |
Art. 2. Modificazioni al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. |
Art. 3. Disposizioni per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 2.3.296 - D.L. 28 febbraio 2005, n. 22. [1]
Interventi urgenti nel settore agroalimentare.
(G.U. 1 marzo 2005, n. 49)
Art. 1. Interventi urgenti in materia di agricoltura
1. All'articolo 5 della
«7-bis. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, il commissario ad acta per le attività di cui all'articolo 19, comma 4, del
1-bis. Per l'anno 2005, nelle aree per le quali, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sia stata verificata la riduzione del reddito medio delle imprese agricole per l'anno 2004 del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente, è concessa alle imprese agricole, a domanda e nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del
1-ter. Alle imprese di cui al comma 1-bis possono essere concessi, a valere sulle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del
2. Al fine di consentire il completamento ed il potenziamento infrastrutturale dei servizi istituzionali dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), è assegnato al medesimo ente un contributo di 23,79 milioni di euro per l'anno 2005 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, di cui 600.000 euro destinati, per ciascuno degli anni suddetti, a programmi di valorizzazione e tutela delle razze di cavalli autoctoni. All'onere conseguente si provvede, per gli anni 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della
3. Per il finanziamento degli interventi necessari al ripristino delle condizioni socio-economiche e ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive delle imprese agricole colpite da gravi emergenze sanitarie, nonchè degli interventi di soccorso nei territori colpiti da calamità naturali e da avversità atmosferiche, già dichiarate di carattere eccezionale ai sensi dell'articolo 2 della
3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde annualmente alla Cassa depositi e prestiti Spa la quota di finanziamento derivante dalle aperture di credito di cui al comma 3 a valere sui limiti di impegno di cui al medesimo comma 3 e in relazione alla rendicontazione che le regioni e le province autonome inviano per il tramite del Ministero delle politiche agricole e forestali. Ulteriori modalità operative di carattere amministrativo che si dovessero rendere necessarie sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, di natura non regolamentare [7].
3-ter. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da calamità naturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del
3-quater. I rischi di mercato rientrano nei rischi assicurabili previsti dal Piano assicurativo agricolo annuale, previsto dall'articolo 4 del
3-quinquies. Il Governo, d'intesa con le regioni e sentite le organizzazioni dei produttori riconosciute, procede alla stesura di un Piano ortofrutticolo nazionale per coordinare le iniziative dei produttori e rilanciarne la competitività in termini di quantità e di qualità delle produzioni [10].
3-sexies. All'articolo 13, comma 4-bis, del
3-septies. All'articolo 13, comma 4-ter, del
4. All'articolo 18 del
«1-bis. L'Agecontrol Spa, avvalendosi del supporto dei controlli istituzionali effettuati dall'Ispettorato centrale repressione frodi ed in coordinamento con quest'ultimo, effettua i controlli di qualità, sia per l'esportazione che per il mercato interno, aventi rilevanza a livello nazionale, sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente, anche utilizzando parzialmente le risorse finanziarie destinate ai controlli dell'olio di oliva.» [13].
4-bis. Allo scopo di supportare gli interventi a sostegno delle produzioni agricole colpite da crisi di mercato di cui al comma 7-bis dell'articolo 5 della
4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis è autorizzata la spesa massima complessiva di 100.000 euro per l'anno 2005 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della
4-quater. Allo scopo di dotare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di adeguate professionalità per proteggere il mercato nazionale dalle attività internazionali di contraffazione e criminalità agroalimentare, anche connesse ai flussi migratori irregolari, fatto salvo il personale da inquadrare nella famiglia professionale ad esaurimento nell'ambito dell'area Assistenti del contratto collettivo nazionale integrativo del personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che hanno qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, il personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nell'area delle Elevate professionalità e nell'area Funzionari, in servizio presso il Dipartimento dell'Ispettorato predetto, ha qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalla legge e dai regolamenti. Il restante personale inquadrato nell'area Assistenti e nell'area Operatori ha qualifica di agente di polizia giudiziaria [16].
5. All'articolo 18 del
«6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferiti all'Agecontrol S.p.a. gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a., trasferite in attuazione del presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, sono altresì trasferite all'Agecontrol S.p.a. le risorse umane e finanziarie relative allo svolgimento dei controlli di cui al comma 1-bis, precedentemente svolti dall'Istituto nazionale per il commercio estero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 25 marzo 1997, n. 68.» [17].
6. All'articolo 5 del
a) all'inizio del comma 1 sono anteposte le seguenti parole: «L'Agecontrol S.p.a. e»;
b) al comma 3, dopo le parole: «I funzionari» sono inserite le seguenti: «dell'Agecontrol S.p.a. e quelli».
Art. 1 bis. (Misure per le imprese agricole colpite da crisi di mercato). [18]
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è dichiarato lo stato di crisi di mercato per le produzioni agricole di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea per le quali si sia verificata la riduzione del reddito medio annuale delle imprese agricole addette del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente.
2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 1, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 5, comma 2, del
3. L'operatività del presente articolo è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea.
Art. 1 ter. (Misure per le imprese agricole colpite da calamità naturali). [19]
1. All'articolo 116, comma 17-bis, della
2. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "30 settembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2005".
3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del
4. Alle imprese agricole che accedono alla rateizzazione di cui al citato comma 17-bis dell'articolo 116 della
5. Le iscrizioni ipotecarie accese dai concessionari del servizio di riscossione per crediti previdenziali agricoli su beni immobili di proprietà di soggetti ammessi, ai sensi dell'articolo 4, commi da 20 a 27, della
6. La presentazione della domanda di rateizzazione di cui al citato comma 17-bis dell'articolo 116 della
Art. 2. Modificazioni al
1. Il comma 5 dell'articolo 5 del
«5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e le province autonome dispongono la revoca del riconoscimento.».
2. Il comma 4 dell'articolo 6 del
«4. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al comma 2, si applica una sanzione amministrativa commisurata all'importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro. In caso di mancato rispetto del termine del 31 maggio per l'invio della dichiarazione si applica una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.».
3. Al comma 1 dell'articolo 9 del
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) verifica se la somma a livello nazionale delle consegne rettificate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del
b) alla lettera c), le parole: «versato in eccesso» sono sostituite dalle seguenti: «imputato in eccesso».
4. Al comma 2 dell'articolo 9 del
5. All'articolo 9 del
«2-bis. Se la somma a livello nazionale delle consegne rettificate è risultata inferiore alle consegne effettive, l'AGEA verifica se l'ammontare del prelievo imputato in eccesso, decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, assume un valore negativo; in tale caso l'AGEA riduce proporzionalmente le rettifiche verso il basso in modo da fare coincidere la somma delle consegne rettificate con le consegne effettive e conseguentemente ridetermina gli esuberi individuali e il prelievo dovuto dai singoli produttori interessati.».
6. Al comma 3 dell'articolo 10 del
Art. 3. Disposizioni per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza
1. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Interventi urgenti nel settore agroalimentare.
Art. 1. Interventi urgenti in materia di agricoltura
1. All'articolo 5 della
«7-bis. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, il commissario ad acta per le attività di cui all'articolo 19, comma 4, del
2. Al fine di consentire il completamento ed il potenziamento infrastrutturale dei servizi istituzionali dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), è assegnato al medesimo ente un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2005. All'onere conseguente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della
3. Per il finanziamento degli interventi di soccorso nelle aree agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche, già dichiarate eccezionali ai sensi dell'articolo 2 della
4. All'articolo 18 del
«1-bis. L'Agecontrol S.p.a. effettua i controlli di qualità aventi rilevanza a livello nazionale sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente.».
5. All'articolo 18 del
«6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferiti all'Agecontrol S.p.a. gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a., trasferite in attuazione del presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, sono altresì trasferite all'Agecontrol S.p.a. le risorse umane e finanziarie relative allo svolgimento dei controlli di cui al comma 1-bis, precedentemente svolti dall'Istituto nazionale per il commercio estero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 25 marzo 1997, n. 68.» [21].
6. All'articolo 5 del
a) all'inizio del comma 1 sono anteposte le seguenti parole: «L'Agecontrol S.p.a. e»;
b) al comma 3, dopo le parole: «I funzionari» sono inserite le seguenti: «dell'Agecontrol S.p.a. e quelli».
Art. 2. Modificazioni al
1. Il comma 5 dell'articolo 5 del
«5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e le province autonome dispongono la revoca del riconoscimento.».
2. Il comma 4 dell'articolo 6 del
«4. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al comma 2, si applica una sanzione amministrativa commisurata all'importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro. In caso di mancato rispetto del termine del 31 maggio per l'invio della dichiarazione si applica una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.».
3. Al comma 1 dell'articolo 9 del
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) verifica se la somma a livello nazionale delle consegne rettificate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del
b) alla lettera c), le parole: «versato in eccesso» sono sostituite dalle seguenti: «imputato in eccesso».
4. Al comma 2 dell'articolo 9 del
5. All'articolo 9 del
«2-bis. Se la somma a livello nazionale delle consegne rettificate è risultata inferiore alle consegne effettive, l'AGEA verifica se l'ammontare del prelievo imputato in eccesso, decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, assume un valore negativo; in tale caso l'AGEA riduce proporzionalmente le rettifiche verso il basso in modo da fare coincidere la somma delle consegne rettificate con le consegne effettive e conseguentemente ridetermina gli esuberi individuali e il prelievo dovuto dai singoli produttori interessati.».
6. Al comma 3 dell'articolo 10 del
Art. 3. Disposizioni per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza
1. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma inserito dalla L. di conversione.
[4] Comma inserito dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Comma inserito dalla L. di conversione.
[8] Comma inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 1 del
[9] Comma inserito dalla L. di conversione.
[10] Comma inserito dalla L. di conversione.
[11] Comma inserito dalla L. di conversione.
[12] Comma inserito dalla L. di conversione.
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Comma inserito dalla L. di conversione.
[15] Comma inserito dalla L. di conversione.
[16] Comma inserito dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 5 del
[17] Comma così corretto con Errata-corrige pubblicato nella G.U. 3 marzo 2005, n. 51.
[18] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[19] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[20] Lettera così corretta con Errata-corrige pubblicato nella G.U. 3 marzo 2005, n. 51.
[21] Comma così corretto con Errata-corrige pubblicato nella G.U. 3 marzo 2005, n. 51.
[22] Lettera così corretta con Errata-corrige pubblicato nella G.U. 3 marzo 2005, n. 51.