Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.4 disciplina generale |
Data: | 01/10/2007 |
Numero: | 159 |
Sommario |
Art. 1. Destinazione maggiori entrate |
Art. 2. Imprese pubbliche |
Art. 3. Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007 |
Art. 3 bis. Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP |
Art. 4. Commissari ad acta per le regioni inadempienti |
Art. 5. Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico |
Art. 5 bis. Disposizioni concernenti il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco |
Art. 6. Destinazione della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria |
Art. 7. Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città |
Art. 7 bis. Patto di stabilità interno 2007 per le regioni |
Art. 8. Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina. |
Art. 9. Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A. |
Art. 10. Disposizioni concernenti l'editoria |
Art. 10 bis. Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva |
Art. 11. Estinzioni anticipate di prestiti |
Art. 12. Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione |
Art. 13. Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione |
Art. 13 bis. Risorse per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE |
Art. 14. Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali |
Art. 14 bis. Debiti contributivi |
Art. 15. Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa |
Art. 16. Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre |
Art. 17. Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale |
Art. 18. Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali |
Art. 19. Misure in materia di pagamenti della P.A. |
Art. 20. 5 per mille |
Art. 20 bis. Fondo rotativo per infrastrutture strategiche |
Art. 21. Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici. |
Art. 21 bis. Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano «Contratti di quartiere II» |
Art. 22. Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE |
Art. 23. Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione Liguria |
Art. 24. Sostegno straordinario ai comuni in dissesto |
Art. 25. Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia. Prosecuzione dell'operatività del Fondo regionale di protezione civile. |
Art. 25 bis. Interventi per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nella regione Abruzzo |
Art. 26. Disposizioni in materia di ambiente |
Art. 26 bis. Variazioni colturali |
Art. 26 ter. Disposizioni in materia di servizi idrici |
Art. 27. Modifiche all'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - LSU Calabria |
Art. 27 bis. Stabilizzazione del personale operante negli enti Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga e della Maiella. |
Art. 28. Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva e sull'Agenzia nazionale per i giovani |
Art. 29. Contributi alla Fondazione ONAOSI |
Art. 30. Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano |
Art. 31. Contributi ad enti e associazioni |
Art. 32. Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA |
Art. 33. Disposizioni a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni infette |
Art. 34. Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della [...] |
Art. 35. Fondo per le zone di confine |
Art. 36. Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità nazionale |
Art. 37. Investimenti degli enti previdenziali pubblici |
Art. 38. Potenziamento ed interconnessione del Registro generale del casellario giudiziale |
Art. 39. Disposizioni in materia di accertamento e riscossione |
Art. 39 bis. Diritti aeroportuali di imbarco |
Art. 39 ter. Misure per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e autoambulanze. |
Art. 39 quater. Modifiche all'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento. |
Art. 39 quinquies. Disposizioni in materia di determinazione del tasso di cambio ai fini fiscali per i residenti a Campione d'Italia |
Art. 40. Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali |
Art. 41. Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa |
Art. 42. Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarietà nazionale. Disposizioni concernenti il risarcimento dei danni derivanti da sinistri che coinvolgono [...] |
Art. 42 bis. Fabbricati rurali |
Art. 42 ter. Modifica dell'articolo 1193 del codice della navigazione |
Art. 43. Lavori socialmente utili |
Art. 44. Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito |
Art. 45. Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali |
Art. 46. (Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto). |
Art. 46 bis. Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas |
Art. 46 ter. Sostegno all'imprenditoria femminile |
Art. 46 quater. Pesca e vittime del mare |
Art. 46 quinquies. Disposizioni per favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili |
Art. 47. Copertura finanziaria |
Art. 48. Entrata in vigore |
§ 27.4.162 - D.L. 1 ottobre 2007, n. 159. [1]
Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.
(G.U. 2 ottobre 2007, n. 229)
Art. 1. Destinazione maggiori entrate
1. Le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 per l'anno 2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori rispetto a quelle incluse nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della
2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della
Art. 2. Imprese pubbliche
1. Per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, previste dal contratto di programma 2007-2011 parte investimenti stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., è autorizzato un contributo di 800 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Per assicurare, per il periodo di vigenza del contratto di cui al comma 1, la continuità nell'attività di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, come indicato nella
3. E' autorizzata la spesa di 215 milioni di euro da utilizzare nel 2007 per i progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato al Contratto di programma 2007 stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e da ANAS S.p.A.
Art. 3. Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007
1. All'articolo 1 della
a) al comma 758, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nel predetto elenco 1, è consentito, per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all'ottanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1. Per gli anni 2008 e 2009 è consentito l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari al settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1»;
b) al comma 759 è soppressa la parola: «trimestralmente»;
c) al comma 762 le parole: «per gli importi accertati ai sensi del comma 759» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dai commi 758 e 759».
2. Il comma 2 dell'articolo 13 del
«2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulla quota delle somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio indicata all'articolo 1, comma 758, secondo periodo, della
Art. 3 bis. Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP [2]
1. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla gestione credito INPDAP l'iscrizione decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
Art. 4. Commissari ad acta per le regioni inadempienti [3]
1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalità previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro. Al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, può nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più subcomissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. I subcommissari svolgono attività a supporto dell'azione del commissario, essendo il loro mandato vincolato alla realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati al commissario con il mandato commissariale. Il commissario può avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti attuatori e può motivatamente disporre, nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario. Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione interessata, che mette altresì a disposizione del commissario e dei subcommissari il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono determinati i compensi degli organi della gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'incarico di commissario ad acta e di subcommissario è valutabile quale esperienza dirigenziale ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del
2-bis. I crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari di cui all'articolo 1, comma 180, della
Art. 5. Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico
1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione è annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre. Entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, come definita dal presente comma, per singola specialità medicinale, relativi al mese precedente, secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, concernente l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Le regioni, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera. Il rispetto da parte delle regioni di quanto disposto dal presente comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more della concreta e completa attivazione del flusso informativo della distribuzione diretta, alle regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della determinazione del tetto e della definizione dei budget di cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40 per cento della spesa complessiva per l'assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso informativo del nuovo sistema informativo sanitario [7].
2. A decorrere dall'anno 2008 è avviato il nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, che è così disciplinato:
a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 1, è basato sulla attribuzione da parte dell'AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il 15 gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal calcolo di cui al precedente periodo viene detratto, ai fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle somme restituite al Servizio sanitario nazionale per effetto dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della
b) la somma dei budget di ciascuna Azienda, incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi di cui alla lettera a), nonchè dell'ulteriore quota del 20 per cento prevista dalla stessa lettera a), deve risultare uguale all'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come determinato al comma 1 [9];
c) in fase di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) e nelle more della concreta e completa attivazione dei flussi informativi, l'AIFA, partendo dai prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 796, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio sulla base delle regole di attribuzione del budget definite dalla stessa lettera a). Il budget definitivo viene attribuito a ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei dati sulla distribuzione diretta forniti dalle regioni ai sensi del citato decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007. In assenza di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni [10];
d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, disciplinato dall'articolo 68 della
e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla lettera b), si dà luogo al ripiano dello sforamento determinato nel predetto arco temporale, secondo le regole definite al comma 3. Qualora i valori di spesa verificati al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla predetta lettera b), si dà luogo al ripiano dello sforamento stimato del periodo 1° giugno-31 dicembre, salvo conguaglio determinato sulla base della rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite al comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilità dei consumi nel corso dell'anno.
3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono così definite:
a) l'intero sforamento è ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, con l'eccezione della quota di sforamento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini, che è posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche. L'entità del ripiano è calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del budget attribuito di cui al comma 2, lettera a). Al fine di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi la quota dello sforamento imputabile al superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo di cui alla citata lettera a) del comma 2 è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto. Se il fatturato derivante dalla commercializzazione di un farmaco innovativo è superiore a 300.000.000 di euro, la quota dello sforamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui al comma 2, lettera a), resta, in misura pari al 20 per cento, a carico dell'azienda titolare di AIC relativa al medesimo farmaco, e il restante 80 per cento è ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto. A decorrere dal 2016, la quota di sforamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui al periodo precedente, è rispettivamente imputata in misura pari al 50 per cento a carico dell'azienda titolare di AIC relativa al medesimo farmaco, e il restante 50 tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperto da brevetto [12];
b) la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31 maggio, è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 30 settembre è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;
c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della
d) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto dovuto nei termini perentori previsti, comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto, in misura tale da coprire l'importo corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi.
4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la stima della spesa farmaceutica, così come definita al comma 1, relativa all'anno successivo distintamente per ciascuna regione e la comunica alle medesime regioni. Le regioni che, secondo le stime comunicate dall'AIFA, superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta, per un ammontare pari almeno al 30 per cento dello sforamento; dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Le regioni utilizzano eventuali entrate da compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico [13].
5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera così come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta come definita al comma 1, non può superare a livello di ogni singola regione la misura percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale sforamento di detto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo [14].
5-bis. All'articolo 6 del
«2-bis. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui al comma 2, assunti in difformità da quanto deliberato, ai sensi del comma 1, dalla Commissione unica del farmaco o, successivamente alla istituzione dell'AIFA, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia, fatte salve eventuali ratifiche adottate dall'AIFA antecedentemente al 1° ottobre 2007» [15].
5-ter. Per la prosecuzione del progetto «Ospedale senza dolore» di cui all'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007 [16].
5-quater. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il medico indica in ricetta o il nome della specialità medicinale o il nome del generico [17].
5-quinquies. Al comma 8 dell'articolo 48 del
«c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia»[18].
5-sexies. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 16 della
Art. 5 bis. Disposizioni concernenti il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco [20]
1. Al comma 297 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «dal 1° gennaio 2006 nel numero di 190 unita» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2008 nel numero di 250 unita». L'AIFA è autorizzata ad avviare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica anche riservate al personale non di ruolo, già in servizio presso l'AIFA, in forza di contratti stipulati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48, comma 7, del
2. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro 2.467.253,87, è a carico di quota parte del fondo di cui al comma 19, lettera b), numero 4), dell'articolo 48 del citato
Art. 6. Destinazione della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria [21]
1. Ai fini della realizzazione della infrastruttura ferroviaria nazionale, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, è determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento dell'infrastruttura suddetta; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuative.
Art. 7. Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città
1. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per la prosecuzione delle spese di investimento finalizzate alla linea «C» della metropolitana della città di Roma.
2. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli.
3. Per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, da utilizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
3-bis. All'articolo 1, comma 979, terzo periodo, della
4. Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono da considerarsi in deroga al patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, a condizione che siano utilizzate entro il 31 dicembre 2007.
Art. 7 bis. Patto di stabilità interno 2007 per le regioni [24]
1. Dopo il comma 658 dell'articolo 1 della
«658-bis. Nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità, a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008».
Art. 8. Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina.
1. Al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, per la realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani e dei relativi collegamenti intermodali, per il miglioramento della sicurezza, anche tenendo conto dei dati sui sinistri ed infortuni marittimi in possesso dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e delle Capitanerie di porto, nonchè per la promozione dei servizi e la relativa informazione al pubblico è autorizzata altresì la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2007 [25].
2. Per la realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilità statale, tra i quali semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati, della Calabria e della Sicilia direttamente interessata dall'emergenza di trasferimento del traffico per effetto dei lavori sul tratto Bagnara-Reggio Calabria dell'autostrada A3 è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2007 [26].
3. Al fine del potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno-Reggio Calabria-Melito Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l'aeroporto di Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 per la realizzazione di investimenti per il materiale rotabile, la riqualificazione integrata delle stazioni e per interventi di integrazione e scambio modale [27].
4. Per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali, nonchè per la introduzione di agevolazioni tariffarie nel periodo dell'emergenza di cui al comma 2 e la istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilità nello Stretto [28].
5. Gli interventi e la ripartizione delle relative risorse di cui ai commi da 1 a 4 sono definiti con decreti del Ministro dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e sono realizzati in ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
6. Al fine dell'adeguamento e della stipula dei contratti di servizio per l'adeguamento dei collegamenti marittimi tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, è assegnato alla regione Calabria e alla regione siciliana un contributo annuo di 1 milione di euro per il 2007, da ripartirsi con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate e le competenti Commissioni parlamentari [30].
7. E' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, individuata con decreto del Ministro dei trasporti, alla quale è preposta, in deroga agli articoli 16 e 17 del codice della navigazione e all'articolo 14, comma 1-ter, della
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della
9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 245, della
Art. 9. Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.
1. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A., l'ammontare delle somme da corrispondere alla Società per gli anni 2006 e 2007 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per gli stessi anni 2006 e 2007 dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla Società Trenitalia S.p.A. le somme spettanti.
2. Nelle more della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 20, comma 7, del
2-bis. All'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria, i contratti di servizio con i quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi, nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nonchè le compensazioni spettanti alla società fornitrice.
3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2 sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione» [32].
2-ter. [All'articolo 1, comma 1, della
Art. 10. Disposizioni concernenti l'editoria
1. Per i contributi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, previsti dall'articolo 3, comma 2-ter, e dall'articolo 4 della
2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454 dell'articolo 1 della
3. La trasmissione dell'intera documentazione necessaria per la valutazione del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e la sua erogazione, entro il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi all'anno 2007 e di cui ai commi 454 dell'articolo 1 della
4. La regolarità contributiva previdenziale, relativa all'anno di riferimento dei contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere conseguita entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.
5. [A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della compensazione dovuta alla società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal
6. [La Società Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad applicare la riduzione dell'agevolazione tariffaria di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate] [36].
7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi del
8. [A decorrere dal 1° gennaio 2008, il possesso del requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
9. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla
10. L'articolo 4 della
Art. 10 bis. Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva [38]
1. All'articolo 3 della
«2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e ciò in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:
a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;
b) devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del
c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive.».
Art. 11. Estinzioni anticipate di prestiti
1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del
Art. 12. Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione
1. Ai fini di supportare l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della
2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera b), della
Art. 13. Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione
1. All'articolo 1, comma 873, della
2. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «a far tempo dal 15 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585».
Art. 13 bis. Risorse per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE [40]
1. Ai fini del funzionamento di base del centro di ricerca CEINGE - Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l di Napoli, ente senza fini di lucro, dotato di personalità giuridica di diritto privato, interamente partecipato da amministrazioni ed enti pubblici, locali e non, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2007, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare secondo criteri e modalità individuati dal Ministro dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 14. Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali [41]
[1. Al fine di assicurare efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, nel rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario, tenendo conto della specificità delle prestazioni richieste nonchè delle esperienze e dei titoli professionali occorrenti, è disciplinata l'organizzazione dei servizi aggiuntivi sulla base dei principi di cui al presente articolo, tra l'altro prevedendo che, in prima applicazione, l'affidamento integrato dei servizi avvenga, se necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso [43].
3. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina sull'affidamento integrato dei servizi aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza, ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30 aprile 2008 [44].]
Art. 14 bis. Debiti contributivi [45]
1. Per le imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi attestato dalle competenti direzioni provinciali del lavoro, l'accantonamento di cui all'articolo 2, quarto comma, della
Art. 15. Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa
1. Per fare fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per i quali gli atti negoziali indicati nei commi 2, 3 e 4 hanno previsto decorrenze successive al 1° febbraio 2007 [46].
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione per il personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1° dicembre 2007.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì al personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007.
4. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale, entro il 1° dicembre 2007, siano stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007.
5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008.
Art. 16. Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull'imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm 24 x 10 con la scritta: «questo televisore non è abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale». Per gli apparecchi già distribuiti ai rivenditori l'obbligo grava su questi ultimi.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
4. All'articolo 2-bis, comma 5, del
4-bis. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
«p); «ambito locale televisivo» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purchè con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale»;
b) all'articolo 23, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), un medesimo soggetto può detenere, anche tramite società controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività televisiva in ambito locale. In caso di diffusioni interconnesse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29» [47].
Art. 17. Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale
1. All'articolo 1, comma 868, della
«delle somme da versare» e dopo le parole: «transattivi negli anni» è inserita la seguente: «2001,».
Art. 18. Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali
1. Per l'adempimento di impegni internazionali per la pace e lo sviluppo è autorizzata la spesa di 499 milioni di euro per l'anno 2007, da destinare [48]:
a) per 40 milioni di euro, alla costituzione di un Fondo italiano per attività di mantenimento della pace in Africa «Peace Facility»;
b) per 130 milioni di euro, al versamento di una ulteriore quota del contributo italiano a favore del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (Global Health Found);
c) per 100 milioni di euro, alla corresponsione di quota parte dei contributi obbligatori dovuti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le Forze di pace e per la Corte penale internazionale;
d) per 220 milioni di euro, all'erogazione di contributi volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla
e) per 4 milioni di euro, al completamento delle attività di assistenza per la distruzione delle armi chimiche in Russia, di cui alla
e-bis) per 5 milioni di euro al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) [51].
2. Per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, è autorizzata la spesa di 389 milioni di euro, per l'anno 2007, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri [52].
2-bis. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della
Art. 19. Misure in materia di pagamenti della P.A.
1. All'articolo 48-bis del
a) al comma 1, le parole: «Le amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche» [55];
b) (Omissis) [56];
c) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito».
1. Lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base 4.1.5.21 (5 per mille IRE volontariato e ricerca) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 è integrato di 150 milioni di euro per il medesimo anno.
2. A modifica dell'articolo 1, comma 337, della
Art. 20 bis. Fondo rotativo per infrastrutture strategiche [58]
1. All'articolo 1 della
a) nel comma 355, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla
b) nel comma 357, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il decreto di cui al presente comma, relativamente agli interventi di cui al comma 355, lettera c-bis), è emanato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
Art. 21. Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici.
1. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della
2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e al Ministero della solidarietà sociale gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di cui comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
4. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 è destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali, nonchè al fine di monitorare il fenomeno dell'occupazione senza titolo degli alloggi di proprietà dell'ex IACP o dei comuni. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tenuto conto della concertazione istituzionale di cui al comma 1 dell'articolo 4 della
4-bis. Tutti i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica hanno l'obbligo, nel rispetto dei principi di efficienza, flessibilità e trasparenza, di assicurare, attraverso un sistema di banche dati consultabile via internet, tutte le informazioni necessarie al pubblico, permettendo al contempo un controllo incrociato dei dati nell'ambito di un sistema integrato gestito dall'amministrazione finanziaria competente. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [62].
4-ter. Per l'anno 2007 è stanziata la somma di 50 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della
Art. 21 bis. Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano «Contratti di quartiere II» [64]
1. Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, di cui all'articolo 4, comma 150, della
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, primo periodo, nonchè la quota di cofinanziamento regionale e le modalità di individuazione delle proposte da ammettere a finanziamento.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse di cui al comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse finanziarie depositate sui conti correnti di tesoreria n. 20126 e n. 20127 intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1.
4. Le regioni che hanno finanziato con propri fondi tutte le proposte di «Contratti di quartiere II» già ritenute idonee in attuazione dei richiamati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per finanziare nuovi programmi aventi caratteristiche analoghe a quelle dei «Contratti di quartiere II» che saranno individuati con il decreto di cui al comma 2.
Art. 22. Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE
1. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alla
2. Per il proseguimento della realizzazione del sistema MOSE è autorizzata la spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2007.
Art. 23. Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione Liguria
1. Per le opere di insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia, da realizzarsi nell'area di Erzelli nel comune di Genova, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 [66].
2. All'articolo 1, comma 1302, ultimo periodo, della
a) le parole: «ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011» sono soppresse;
b) le parole da: «e della successiva riassegnazione» fino al termine del periodo sono soppresse.
Art. 24. Sostegno straordinario ai comuni in dissesto
1. Al fine di accelerare i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006, per i comuni che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, viene trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per l'effettuazione di pagamenti entro il 31 dicembre 2007. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente e per i soli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002, è trasferita una somma pari a 5 milioni di euro per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008. Dette somme saranno ripartite nei limiti della massa passiva accertata, al netto di altri eventuali contributi statali e regionali previsti da precedenti disposizioni, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006. Per ciascun comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati delle rispettive gestioni commissariali [67].
2. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2007 dagli enti che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, ed entro il termine del 31 dicembre 2008 dagli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002, sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata [68].
3. Nel caso di adozione, da parte della Giunta municipale, della modalità semplificata, ai sensi dell'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
4. Con le eventuali risorse residuali, l'ente procede, fermo restando quanto previsto al comma 2, al pagamento dei residui passivi, così come definiti dall'articolo 255, comma 10, del citato
5. In caso di mancata adozione della modalità semplificata, al fine di rispettare il principio della par condicio creditorum, le risorse potranno essere utilizzate dall'ente e dall'Organo straordinario di liquidazione, ciascuno per le rispettive competenze. Le risorse devono essere utilizzate per il pagamento di quanto già previsto nel comma 4 e per il pagamento, in via transattiva, secondo l'ordine di priorità di seguito indicato, di una quota, comunque non superiore al 60 per cento del debito accertato, afferente:
a) alle spese per le quali sussiste già un titolo esecutivo;
b) alle procedure esecutive estinte [70].
Art. 25. Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia. Prosecuzione dell'operatività del Fondo regionale di protezione civile.
1. E' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 65 milioni di euro, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, finalizzata al collegamento stradale veloce tra l'Autostrada A4 e l'area della zona produttiva nel comune di Manzano.
2. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 per fare fronte agli interventi di riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale conseguenti all'evento calamitoso del 27 maggio 2007 di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3610 del 30 agosto 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2007.
2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della
Art. 25 bis. Interventi per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nella regione Abruzzo [72]
1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica ed ambientale determinatasi nell'area delle province di Chieti e di Pescara, a valere sull'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 9 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006, e successive integrazioni, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007.
Art. 26. Disposizioni in materia di ambiente
1. Per l'anno 2007 è concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare nonchè per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le aree di intervento e sono definite le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate [73].
1-bis. Per l'anno 2007 è concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento agli interventi di protezione degli ecosistemi e della biodiversità terrestre e marina più compromessi, di difesa e gestione del suolo nelle aree a rischio idrogeologico e a rischio desertificazione, di gestione delle risorse idriche, ripristino delle aree costiere e delle zone umide, con priorità per gli interventi nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate, assicurando il coordinamento con le istituzioni e le regioni interessate [74].
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici devono essere accompagnati da una certificazione attestante il contributo ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra nonchè da una certificazione energetica che attesti la realizzazione degli interventi secondo standard di efficienza energetica conformi alle migliori tecniche disponibili e l'utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricità prodotti da fonti rinnovabili. Le procedure e le modalità di certificazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri interessati sulla base delle tipologie di intervento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente comma [75].
3. [Il Governo inserisce annualmente nel DPEF un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, anche in relazione al piano di azione nazionale di cui all'articolo 2 della legge 1° giugno 2002, n. 120] [76].
4. Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di esercitare in maniera più efficace le proprie competenze, all'articolo 1, comma 8-bis, del
4-bis. Al fine di sviluppare l'offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili, all'articolo 1 della
«382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del
382-bis. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (Mw), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi i più favorevoli diritti acquisiti ai sensi del comma 382-quinquies. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del
382-ter. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-bis e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del
382-quater. A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del
382-quinquies. Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382, l'elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi eventualmente acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del
382-sexies. In caso di sostituzione del combustibile di origine agricola di cui al comma 382, in data successiva all'autorizzazione, con altre biomasse agricole, viene acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di incentivazione eventualmente previste per tali combustibili in sostituzione di quelle previste dai commi 382-ter e 382-quater. In caso di sostituzione con altri combustibili non di origine agricola, tale quota di energia non avrà diritto all'emissione di certificati verdi.
382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies» [78].
4-ter. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
a) nel comma 1:
1) dopo le parole: «250.000 tonnellate,» sono inserite le seguenti: «al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione,»;
2) le parole: «in autotrazione» sono sostituite dalle seguenti:
«tal quale o»;
3) le parole: «di cui all'allegato I.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato I; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, è contabilizzato, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3.»;
4) dopo le parole: «da contratti quadro» sono inserite le seguenti: «, le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale»;
5) le parole: «sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo» sono sostituite dalle seguenti: «sui quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo»;
6) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno»;
b) nel comma 2, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1, la parte del contingente di cui al medesimo comma 1 che residua dopo l'assegnazione di cui al comma 2 è assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e alle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. In considerazione della pendente valutazione della Commissione europea in merito alla compatibilità del programma pluriennale di cui al comma 1 con il quadro normativo comunitario, l'assegnazione di cui al presente comma è effettuata subordinatamente alla prestazione, da parte degli operatori, della garanzia relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati; nel caso in cui le autorità comunitarie, nell'ambito della loro competenza esclusiva in materia, non ritengano di autorizzare il programma di cui al comma 1, i soggetti assegnatari di quantitativi di biodiesel ai sensi del presente comma sono tenuti al pagamento della maggiore accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e immesso in consumo.
2-ter. Per ogni anno del programma l'eventuale mancata realizzazione delle produzioni dei singoli operatori previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera, nonchè dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi»;
d) con effetto dal 1° gennaio 2008, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:
«5-quater. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5-bis trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del presente testo unico nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006» [79].
4-quater. Per i quantitativi del contingente di biodiesel del programma pluriennale di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al
4-quinquies. Alla
4-sexies. Gli imprenditori agricoli che producono oli vegetali non modificati chimicamente e li impiegano per autoconsumo, quale carburante, nel parco macchine aziendale, fino ad un quantitativo annuo di 5 tonnellate non sono soggetti al regime di deposito fiscale relativo alla produzione, trasformazione e cessione dei prodotti soggetti ad accisa [82].
4-septies. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i seguenti parchi nazionali: Parco delle Egadi e del litorale trapanese, Parco delle Eolie, Parco dell'Isola di Pantelleria e Parco degli Iblei. L'istituzione ed il primo avviamento dei detti parchi nazionali sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro per ciascun parco nazionale per l'anno 2007 a valere sul contributo straordinario previsto dal comma 1 [83].
Art. 26 bis. Variazioni colturali [84]
1. All'articolo 2, comma 33, del
a) al primo periodo, le parole: «dal
b) al terzo periodo, le parole: «All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle comunicazioni finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale costituito a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. All'atto della accettazione delle suddette dichiarazioni»;
c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia del territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali»;
d) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della
e) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del
f) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i soggetti interessati non forniscano le informazioni previste ai sensi del comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500; all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle comunicazioni effettuate dall'AGEA».
Art. 26 ter. Disposizioni in materia di servizi idrici [85]
1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e la solidarietà nell'uso delle acque, fino all'emanazione delle disposizioni adottate in attuazione della
2. Nell'ambito delle procedure di affidamento di cui al comma 1 sono ricomprese anche le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le concessioni già affidate.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti circa il rispetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio idrico e in particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, alla politica del risparmio idrico e dell'eliminazione delle dispersioni, alla priorità nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano.
Art. 27. Modifiche all'articolo 1, comma 1156, della
1. All'articolo 1, comma 1156, della
«f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della
Art. 27 bis. Stabilizzazione del personale operante negli enti Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga e della Maiella. [87]
1. Nei limiti dell'importo stanziato dall'articolo 1, comma 940, della
Art. 28. Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva e sull'Agenzia nazionale per i giovani [88].
1. L'ente pubblico «Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi» (SPORTASS), riconosciuto ente morale con
2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile separata, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici, e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze della SPORTASS è provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3. Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere. Il trasferimento del personale di cui al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'istituto previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre 2007 le convenzioni assicurative stipulate dall'ente sono risolte di diritto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di consulenza in essere sono risolti di diritto [89].
3. Con successivi decreti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti destinatari, e, limitatamente al trasferimento del personale, sentite anche le organizzazioni sindacali, sono definite, le modalità attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili all'INPS e all'INAIL, nonchè ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dell'ente e alla successione da parte dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici. A tale fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre l'esposizione debitoria della SPORTASS sono assegnati, altresì, all'Istituto per il credito sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, a valere sulle risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1291, della
4. Per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare il programma straordinario previsto dall'articolo 11 del
4-bis. Al fine di garantire l'attuazione della decisione della Commissione europea n. C(2007)1828 del 30 aprile 2007 e il pieno utilizzo delle risorse del programma comunitario «Gioventù in azione», la dotazione organica del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani, di cui all'articolo 5 del
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [92].
4-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 282 dell'articolo 1 della
Art. 29. Contributi alla Fondazione ONAOSI
1. Nelle more della riforma della fondazione ONAOSI finalizzata a rendere omogenea la sua disciplina a quella degli enti assistenziali e previdenziali concernenti le libere professioni, al fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale, il contributo obbligatorio dovuto alla Fondazione ONAOSI da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri, dei veterinari, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal
2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti dai sanitari ivi indicati, per il periodo compreso dal giorno successivo alla data del 20 giugno 2007 di pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a quella di entrata in vigore del presente decreto [94].
2-bis. La riforma di cui al comma 1 assicura la continuità delle prestazioni in essere, l'individuazione di ulteriori prestazioni assistenziali a favore dei contribuenti in condizioni di vulnerabilità, la separazione tra le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza, nonchè la democraticità della vita associativa, prevedendo la partecipazione al voto di tutti i contribuenti [95].
Art. 30. Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, dispone entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, di seguito denominata FOM, con sede a Torino, nominando il commissario cui sono attribuite la rappresentanza anche giudiziale nonchè l'attività di gestione e liquidazione, nel rispetto dei valori storico-culturali e secondo le norme del
2. L'attività di gestione e liquidazione è controllata da un comitato di vigilanza composto da cinque membri, nominati: uno, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, uno dalla regione Piemonte e tre tra i creditori. La FOM preventivamente all'attività del comitato di liquidazione deve presentare una relazione tecnica patrimoniale, che dovrà allegare al suo bilancio annuale, contenente elementi idonei a valutare la consistenza complessiva dei debiti da liquidare, a fronte del valore stimato di massima della consistenza patrimoniale e delle passività in atto. Il comitato autorizza gli atti di valore pari o superiore ad un milione di euro ed il presidente del comitato medesimo presiede l'assemblea dei creditori competente ad approvare il piano di soddisfazione [96].
3. Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato
4-bis. I compensi spettanti al commissario e ai componenti del comitato di vigilanza per le procedure di cui ai commi 1 e 4 non producono effetti a carico della finanza pubblica. Il compenso spettante al commissario è determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570. Ai componenti del comitato di vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente il rimborso delle spese, è corrisposto un compenso non superiore al dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle spese [98].
5. Il piano di soddisfazione, predisposto dal commissario, è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il piano è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Il piano può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del
6. L'atto di approvazione è trasmesso al Tribunale di Torino, che, verificatane la correttezza formale, pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della FOM, con liberazione di essa dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto è disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della FOM. Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Torino, in composizione collegiale, funzionalmente competente, che decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale provvedimento può essere proposto soltanto ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimità.
7. Gli atti di costituzione di pegno o ipoteca iscritti su beni della FOM, successivi al 23 settembre 2003, non possono essere opposti al commissario e sono inefficaci. Sono altresì inefficaci i pagamenti eseguiti dopo tale data dalla FOM, con esclusione di quelli di carattere retributivo per prestazioni di lavoro o per spese correnti. Il commissario cura la ripetizione delle somme eventualmente corrisposte. La richiesta di restituzione di somme, approvata dal comitato di vigilanza, costituisce titolo esecutivo.
8. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del
Art. 31. Contributi ad enti e associazioni [101]
1. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 36 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova [102].
2. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi.
3. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
3-bis. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) [103].
3-ter. Al fine di favorire l'attività di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di università estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, e della
3-quater. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) da ripartire, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai loro iscritti. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero [105].
3-quinquies. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore della «Lega del filo d'oro». [106]
Art. 32. Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA
1. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle imprese beneficiarie dei contributi di cui alla
2. I pagamenti di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ENEA stabilito ai sensi dell'articolo 1, commi 638 e 639, della
Art. 33. Disposizioni a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni infette [107]
1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2007 [108].
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al
3. L'ulteriore indennizzo previsto dall'articolo 4 del
4. L'assegno una tantum aggiuntivo previsto dall'articolo 4 della
5. Ai soggetti già deceduti alla data di entrata in vigore della
Art. 34. Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla
1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della
2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di «vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro [112].
2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis è conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno [113].
2-quater. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo [114].
2-quinquies. L'onorificenza è conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado [115].
2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto [116].
2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis;
b) le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza;
il possesso delle predette condizioni è provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco [117].
3. Alla
a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico»;
b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del
3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della
3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis è valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 [120].
3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla
Art. 35. Fondo per le zone di confine
1. All'articolo 6 del
«7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalità di erogazione del predetto fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento per gli affari regionali provvede a finanziare, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto del Presidente del Consiglio e sentite le regioni interessate, specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. Tra i criteri di valutazione dovrà avere particolare importanza la caratteristica sovracomunale dei progetti» [122].
1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. [123]
Art. 36. Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità nazionale
1. Al fine di realizzare il programma di interventi e di iniziative, dotate di particolare coerenza culturale e simbolica con gli ideali unitari risorgimentali, funzionali alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, il Comitato dei Ministri denominato: «150 anni dell'Unità d'Italia» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007, in raccordo con gli enti territoriali interessati, definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le attività di cui al citato decreto 24 aprile 2007, ed in particolare:
a) la realizzazione e il completamento di un programma di qualificati interventi ed opere, anche infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico, nonchè di un quadro significativo di iniziative allocate su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle città di preminente rilievo per il processo di Unità della Nazione, tali da assicurare la compiuta diffusione e testimonianza del messaggio di identità ed Unità nazionale proprio delle celebrazioni;
b) la messa a punto dei piani economici degli interventi, sia attraverso strumenti di co-finanziamento provenienti dalle realtà pubbliche e private del territorio e, in primo luogo, dai comuni e dalle regioni, che mediante il ricorso ad impegni di spesa ed obbligazioni pluriennali [124].
2. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia è autorizzata la spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2007 [125].
3. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento proprie del Comitato dei Ministri denominato «150 anni dell'Unità d'Italia», il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce il Comitato dei garanti, formato da personalità qualificate che garantiscano un orientamento politico e culturale pluralistico, cui è demandato il compito di verifica e monitoraggio del programma e delle iniziative legate alle celebrazioni dell'Unità nazionale, anche attraverso la condivisione della relazione quadrimestrale che il Presidente del Comitato dei Ministri rende al Consiglio dei Ministri alla stregua delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 e della relazione annuale da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno al Parlamento. [126]
Art. 37. Investimenti degli enti previdenziali pubblici
1. Fermi restando i vincoli di cui all'articolo 1, comma 5, della
Art. 38. Potenziamento ed interconnessione del Registro generale del casellario giudiziale
1. Al fine di potenziare gli strumenti di conoscenza dei precedenti giudiziari individuali, il Ministero della giustizia provvede alla realizzazione della banca dati delle misure cautelari di cui all'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 20 milioni di euro.
Art. 39. Disposizioni in materia di accertamento e riscossione
1. All'articolo 1 della
2. All'articolo 2752, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche», sono inserite le seguenti: «, per l'imposta regionale sulle attività produttive».
3. Per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
4. All'articolo 1 della
a) al comma 56, dopo le parole: «alla condivisione» sono inserite le seguenti: «, al costante scambio»;
b) al comma 57, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56».
4-bis. All'articolo 3 del regolamento di cui al
a) al comma 3-ter:
1) nel primo periodo, le parole: «di euro 0,52» sono sostituite dalle seguenti: «di 1 euro»;
2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del compenso può essere adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento»;
b) al comma 11:
1) nel secondo periodo, le parole: «la misura del compenso spettante e» sono soppresse;
2) l'ultimo periodo è soppresso [130].
4-ter. [La misura del compenso spettante alle banche convenzionate e alle Poste italiane S.p.a. per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del citato
4-quater. [La misura del compenso spettante agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del citato
4-quinquies. [La misura del compenso di cui ai commi 4-ter e 4-quater può essere adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento] [133].
5. All'articolo 3 del
«7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. può attribuire ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari».
6. All'articolo 3, comma 12, del
«30 settembre 2007» e le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2010».
7. Ai fini di cui agli articoli 19, comma 2, lettera b), e 53, comma 1, del
8. Al
a) all'articolo 26:
1) al comma 1, le parole da: «provvede» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'agente della riscossione anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:
a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;
b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese» [135];
b) all'articolo 48, comma 1, le parole: «il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 26, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui all'articolo 26, comma 1-bis».
8-bis. All'articolo 2-bis del
a) nel comma 1, lettera a), dopo le parole: «regolamento di cui al
b) il comma 2 è abrogato [136].
8-ter. Il comma 43 dell'articolo 37 del
«43. Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le indennità di fine rapporto, per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, nonchè per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della
8-quater. L'articolo 24 della
«Art. 24. - 1. Nelle conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato.
2. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per il pubblico è limitato fino alle ore 11». [138]
Art. 39 bis. Diritti aeroportuali di imbarco [139]
1. Le disposizioni in materia di tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al
Art. 39 ter. Misure per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e autoambulanze. [140]
1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
a) alla tabella A, nel punto 12:
1) la voce: «benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo» è sostituita dalla seguente: «benzina: euro 359,00 per 1.000 litri»;
2) nella voce «gasolio» le parole: «40 per cento aliquota normale» sono sostituite dalle seguenti: «euro 302,00 per 1.000 litri»;
b) alla tabella A, nel punto 13:
1) la voce: «benzina: 40 per cento aliquota normale;» è soppressa;
2) la voce: «benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;» è sostituita dalla seguente: «benzina: 359,00 euro per 1.000 litri»;
3) nella voce «gasolio» le parole: «40 per cento aliquota normale» sono sostituite dalle seguenti: «euro 302,00 per 1.000 litri».
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 24.300.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti effettuato dagli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui al punto 13 della tabella A allegata al testo unico di cui al
4. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 200.000 per l'anno 2007 e ad euro 28.300.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede:
a) per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) a decorrere dal 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b).
Art. 39 quater. Modifiche all'articolo 1, comma 188, della
1. All'articolo 1 della
«musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del
Art. 39 quinquies. Disposizioni in materia di determinazione del tasso di cambio ai fini fiscali per i residenti a Campione d'Italia [142]
1. Il comma 28 dell'articolo 2 del
Art. 40. Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali
1. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonchè la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, considerato che l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della
2. Per la gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è istituita, a decorrere dal 1° marzo 2008, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una Agenzia fiscale, alla quale sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitati secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia stessa.
3. In fase di prima applicazione il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, sentite le organizzazioni rappresentative dei dipendenti dell'Amministrazione e le associazioni di categoria dei soggetti titolari di concessione alla rivendita di generi di monopolio, con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia [144].
4. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono nominati il direttore e il comitato direttivo dell'Agenzia. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo statuto provvisorio e le disposizioni necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce la data a decorrere dalla quale le funzioni svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato secondo l'ordinamento vigente sono esercitate dall'Agenzia. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che è soppressa. Con il regolamento previsto dal comma 15 dell'articolo 1 del
5-bis. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze previsti ai commi 3, 4 e 5 sono adottati sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro invia periodicamente una relazione al Parlamento sul processo di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato [146].
6. Si applica l'articolo 73, commi 2, 5 e 6, del
6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, definisce, relativamente al gioco a distanza:
a) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio è affidato in concessione a più concessionari, i requisiti minimi richiesti ai soggetti affidatari di concessioni per l'esercizio dei giochi e per la raccolta dei giochi stessi;
b) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio è affidato in concessione a un solo concessionario, i requisiti minimi richiesti ai soggetti abilitati alla loro raccolta;
c) le modalità per la partecipazione al gioco da parte dei consumatori [147].
6-ter. I provvedimenti di cui al comma 6-bis sono definiti in conformità ai seguenti principi e criteri:
a) tutela del consumatore;
b) tutela della concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea, nel rispetto della tutela del consumatore e della difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, perseguite in ossequio ai principi di necessità, di proporzionalità e di non discriminazione tra soggetti italiani ed esteri;
c) rispetto dei diritti di esercizio e di raccolta di giochi, concorsi e scommesse determinati dalle concessioni in essere;
d) esplicita abrogazione delle disposizioni, concernenti la regolazione dei requisiti minimi per l'esercizio e per la raccolta del gioco a distanza nonchè delle relative modalità di partecipazione, in contrasto con quelle definite dai provvedimenti di cui al comma 6-bis;
e) pluralità dei soggetti raccoglitori del gioco, anche relativamente ai giochi il cui esercizio è affidato in concessione ad un unico soggetto;
f) obbligo della nominatività del gioco a distanza;
g) esercizio della promozione e della pubblicità dei prodotti di gioco, nel rispetto dei principi di tutela dei minori, dell'ordine pubblico e del gioco responsabile [148].
6-quater. I requisiti minimi richiesti ai concessionari unici affidatari dell'esercizio dei giochi, concorsi e scommesse sono definiti dalle specifiche convenzioni di concessione [149].
6-quinquies. La regolazione dei singoli giochi esercitati a distanza è definita con specifici decreti direttoriali [150].
6-sexies. All'articolo 1, comma 287, lettera i), della
7. All'articolo 1 del
«Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento».
8. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale».
Art. 41. Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa
1. Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarietà sociale, costituisce, tramite l'Agenzia del demanio, una apposita società di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 100 milioni di euro. [152]
Art. 42. Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarietà nazionale. Disposizioni concernenti il risarcimento dei danni derivanti da sinistri che coinvolgono macchine agricole.
1. All'articolo 1, comma 1050, della
2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata ad attivare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del
2-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del
2-ter. La disciplina del risarcimento diretto, prevista dal regolamento di cui al
Art. 42 bis. Fabbricati rurali [156]
1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della
a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
«a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della
b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
c) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
«3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del
l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A».
Art. 42 ter. Modifica dell'articolo 1193 del codice della navigazione [157]
1. All'articolo 1193 del codice della navigazione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«La sanzione di cui al primo comma è ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione di cui al primo comma».
Art. 43. Lavori socialmente utili
1. Le assunzioni dei soggetti collocati in attività socialmente utili disciplinate dall'articolo 1, comma 1156, lettere f) e f-bis), della
Art. 44. Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito
1. In attesa dell'introduzione di una disciplina organica delle misure fiscali volte ad assicurare il riconoscimento di un'imposta negativa in favore dei contribuenti a basso reddito, ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, è attribuita, per l'anno 2007, una detrazione fiscale pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario. Fermo quanto previsto al comma 2, la misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che, nell'anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti [158].
2. Ai soggetti indicati al comma 1 è, inoltre, attribuita un'ulteriore detrazione fiscale pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di più soggetti la detrazione fiscale è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari [159].
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.
4. Nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2 nonchè le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007 [160].
4-bis. La misura di sostegno di cui ai commi 1 e 2 non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro [161].
4-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
Art. 45. Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1259, della
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della
Art. 46. (Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto). [164]
1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento della capacità dei terminali esistenti. L'intesa con la regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio della autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento unico di cui al comma 1 considera contestualmente il progetto di variante del piano regolatore portuale e il progetto di terminale di rigassificazione e il relativo complessivo provvedimento è reso anche in mancanza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 5, comma 3, della
Art. 46 bis. Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas [165]
1. Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, individuano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del
2. I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.
3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [166].
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i comuni interessati dalle nuove gare di cui al comma 3 possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni, destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti [167].
4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del
Art. 46 ter. Sostegno all'imprenditoria femminile [169]
1. Al comma 848 dell'articolo 1 della
Art. 46 quater. Pesca e vittime del mare [170]
1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del
2. A carico del fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del
Art. 46 quinquies. Disposizioni per favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili [171]
1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l'utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore, quest'ultimo è tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per l'utilizzo dell'infrastruttura medesima.
Art. 47. Copertura finanziaria
1. Agli oneri netti derivanti dal presente decreto, determinati in 8.407 milioni di euro per l'anno 2007, 9,02 milioni di euro per l'anno 2008 e 16,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede [172]:
a) per l'anno 2007, quanto a 5.978 milioni di euro con le maggiori entrate di cui all'articolo 1, quanto a 1.320 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del
b) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
b-bis) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2007, euro 3,62 milioni per l'anno 2008 ed euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca e per l'anno 2009, quanto a euro 3,6 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca e, quanto a euro 2 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale [174];
b-ter) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 9 della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 48. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni che, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica definiti con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 e relativa nota di aggiornamento, avviino un processo di restituzione del maggior gettito fiscale, rispetto alle previsioni, dando priorità ai soggetti incapienti ed intervenendo a sostegno della realizzazione di infrastrutture ed investimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Destinazione maggiori entrate
1. Le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 per l'anno 2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori rispetto a quelle incluse nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della
2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della
Art. 2. Imprese pubbliche
1. Per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, previste dal contratto di programma 2007-2011 parte investimenti stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., è autorizzato un contributo di 800 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Per assicurare, per il periodo di vigenza del contratto di cui al comma 1, la continuità nell'attività di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, come indicato nella
3. E' autorizzata la spesa di 215 milioni di euro da utilizzare nel 2007 per i progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato al Contratto di programma 2007 stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e da ANAS S.p.A.
Art. 3. Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007
1. All'articolo 1 della
a) al comma 758, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nel predetto elenco 1, è consentito, per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all'ottanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1. Per gli anni 2008 e 2009 è consentito l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari al settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.";
b) al comma 759 è soppressa la parola: "trimestralmente";
c) al comma 762 le parole: "per gli importi accertati ai sensi del comma 759" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto dai commi 758 e 759".
2. Il comma 2 dell'articolo 13 del
Art. 4. Commissariamento di regioni inadempienti
1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalità previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico della regione interessata.
Art. 5. Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico
1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, comprensivo delle risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione è annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, come definita dal presente comma, per singola specialità medicinale, relativi al mese precedente, secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007, concernente l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Il rispetto da parte delle regioni di quanto disposto dal presente comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more della concreta e completa attivazione del flusso informativo della distribuzione diretta, alle regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della determinazione del tetto e della definizione dei budget di cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40 per cento della spesa complessiva per l'assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso informativo del nuovo sistema informativo sanitario.
2. A decorrere dall'anno 2008 è avviato il nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, che è così disciplinato:
a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 1, è basato sulla attribuzione da parte dell'AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il 15 gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal calcolo di cui al precedente periodo viene detratto, ai fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle somme restituite al Servizio sanitario nazionale per effetto dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della
b) la somma dei budget di ciascuna Azienda, incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi di cui alla lettera a), nonchè dell'ulteriore quota del 20 per cento prevista dallo stesso comma, deve risultare uguale all'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come determinato al comma 1;
c) in fase di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) e nelle more della concreta e completa attivazione dei flussi informativi, l'AIFA, partendo dai prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 796, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio sulla base delle regole di attribuzione del budget definite dalla stessa lettera a). Il budget definitivo viene attribuito a ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei dati sulla distribuzione diretta forniti dalle regioni ai sensi del citato decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007. In assenza di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004;
d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale dell'impiego dei medicinali, disciplinato dall'articolo 68 della
e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla lettera b), si dà luogo al ripiano dello sforamento determinato nel predetto arco temporale, secondo le regole definite al comma 3. Qualora i valori di spesa verificati al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla predetta lettera b), si dà luogo al ripiano dello sforamento stimato del periodo 1° giugno-31 dicembre, salvo conguaglio determinato sulla base della rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite al comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilità dei consumi nel corso dell'anno.
3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono così definite:
a) l'intero sforamento è ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, tenendo conto dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva. L'entità del ripiano è calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del budget attribuito di cui al comma 2, lettera b). Al fine di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi la quota dello sforamento imputabile al superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo di cui alla citata lettera b) del comma 2 è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
b) la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31 maggio, è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 30 settembre è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;
c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della
d) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto dovuto nei termini perentori previsti, comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto, in misura tale da coprire l'importo corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi.
4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la stima della spesa farmaceutica, così come definita al comma 1, relativa all'anno successivo distintamente per ciascuna regione e la comunica alle medesime regioni. Le regioni che, secondo le stime comunicate dall'AIFA, superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta, per un ammontare pari almeno al 30 per cento dello sforamento e dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Le regioni utilizzano eventuali entrate da compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico.
5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera così come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta come definita al comma 1, non può superare a livello di ogni singola regione la misura percentuale del 2 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale sforamento di detto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.
Art. 6. Sistema Alta Velocita/Alta Capacità Rete transeuropea di trasporto
1. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema "Alta Velocita/Alta Capacita" ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla
Art. 7. Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città
1. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per la prosecuzione delle spese di investimento finalizzate alla linea "C" della metropolitana della città di Roma.
2. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli.
3. Per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico.
4. Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono da considerarsi in deroga al patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, a condizione che siano utilizzate entro il 31 dicembre 2007.
Art. 8. Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina
1. Al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, per la realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani e i relativi collegamenti intermodali, per il miglioramento della sicurezza, nonchè per la promozione ed informazione dei servizi è autorizzata altresì la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Per la realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilità statale, tra i quali semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati, della Calabria e della Sicilia direttamente interessata dall'emergenza è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2007.
3. Al fine del potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno - Reggio Calabria - Melito Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l'aeroporto, da realizzarsi in ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del
4. Per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali, nonchè per la introduzione di agevolazioni tariffarie nel periodo dell'emergenza e la istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilità nello Stretto.
5. Gli interventi e la ripartizione delle relative risorse di cui ai commi da 1 a 4 sono definiti con decreti del Ministro dei trasporti [176].
6. Al fine dell'adeguamento e della stipula dei contratti di servizio per l'adeguamento dei collegamenti marittimi tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, è assegnato alla regione Calabria e alla Regione siciliana un contributo annuo di 1 milione di euro per il 2007, da ripartirsi con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate.
7. E' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, individuata con decreto del Ministro dei trasporti, alla quale è preposta, in deroga agli articoli 16 e 17 del codice della navigazione e all'articolo 14, comma 1-ter, della
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della
9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 245, della
Art. 9. Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.
1. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A., l'ammontare delle somme da corrispondere alla Società per gli anni 2006 e 2007 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per gli stessi anni 2006 e 2007 dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla Società Trenitalia S.p.A. le somme spettanti.
2. Nelle more della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui all'art. 20, comma 7, del
Art. 10. Disposizioni concernenti l'editoria
1. Per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della
2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454 dell'articolo 1 della
3. La trasmissione dell'intera documentazione necessaria per la valutazione del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e la sua erogazione, entro il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi all'anno 2007 e di cui ai commi 454 dell'articolo 1 della
4. La regolarità contributiva previdenziale, relativa all'anno di riferimento dei contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere conseguita entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della compensazione dovuta alla Società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal
6. La Società Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad applicare la riduzione dell'agevolazione tariffaria di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.
7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi del
8. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il possesso del requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
9. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla
10. L'articolo 4 della
Art. 11. Estinzioni anticipate di prestiti
1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del
Art. 12. Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione
1. Ai fini di supportare l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della
2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera b), della
Art. 13. Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione
1. All'articolo 1, comma 873, della
2. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "a far tempo dal 15 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585".
Art. 14. Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali
1. Al fine di assicurare efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, nel rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario, è disciplinata l'organizzazione dei servizi aggiuntivi sulla base dei principi di cui al presente articolo, tra l'altro prevedendo che, in prima applicazione, l'affidamento integrato dei servizi avvenga, se necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso.
3. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina sull'affidamento integrato dei servizi aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza, ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008.
Art. 15. Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa
1. Per fare fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per i quali gli atti negoziali indicati nei commi 2 e 3 hanno previsto decorrenze successive al 1° febbraio 2007.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione per il personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1° dicembre 2007.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì al personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007.
4. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale, entro il 1° dicembre 2007, siano stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007.
5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008.
Art. 16. Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull'imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogicauna etichetta delle dimensioni non inferiori a cm 24x10 con la scritta: "questo televisore non è abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale". Per gli apparecchi già distribuiti ai rivenditori l'obbligo grava su questi ultimi.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
4. All'articolo 2-bis, comma 5, del
Art. 17. Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale
1. All'articolo 1, comma 868, della
Art. 18. Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali
1. Per l'adempimento di impegni internazionali per la pace e lo sviluppo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2007, da destinare:
a) per 40 milioni di euro, alla costituzione di un Fondo italiano per attività di mantenimento della pace in Africa "Peace Facility";
b) per 130 milioni di euro, al versamento di una ulteriore quota del contributo italiano a favore del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (Global Health Found);
c) per 100 milioni di euro, alla corresponsione di quota parte dei contributi obbligatori dovuti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le Forze di pace e per la Corte penale internazionale;
d) per 225 milioni di euro, all'erogazione di contributi volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla
e) per 5 milioni di euro, al completamento delle attività di assistenza per la distruzione delle armi chimiche in Russia, di cui alla
2. Per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, è autorizzata la spesa di 410 milioni di euro, per l'anno 2007, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 19. Misure in materia di pagamenti della P.A.
1. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del
a) le parole: "Le amministrazioni pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche";
b) le parole: "e le società a prevalente partecipazione pubblica," sono soppresse;
c) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.".
Art. 20. 5 per mille
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della
Art. 21. Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica
1. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della
2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e al Ministero della solidarietà sociale gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di cui comma 1. Col medesimo decreto sono definite le modalità di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini. La ripartizione dei finanziamenti deve assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando che in ciascuna regione vengano localizzati finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di cui al comma 1, pari a quella stabilita dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003.
4. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 è destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di funzionamento della rete degli Osservatori e di impiego del finanziamento.
Art. 22. Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE
1. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alla
2. Per il proseguimento della realizzazione del sistema MOSE è autorizzata la spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2007.
Art. 23. Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione Liguria
1. Per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia, da realizzarsi nell'area di Erzelli nel comune di Genova, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.
2. All'articolo 1, comma 1302, ultimo periodo, della
a) le parole: "ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011"sono soppresse;
b) le parole da: "e della successiva riassegnazione" fino al termine del periodo sono soppresse.
Art. 24. Sostegno straordinario ai comuni in dissesto
1. Al fine di accelerare i pagamenti dei crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006, per i comuni che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, viene trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per l'effettuazione di pagamenti entro il 31 dicembre 2007. Detta somma sarà ripartita nei limiti della massa passiva accertata, al netto di altri eventuali contributi statali e regionali previsti da precedenti disposizioni, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006. Per ciascun comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati delle rispettive gestioni commissariali.
2. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2007 sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
3. Nel caso di adozione, da parte della Giunta municipale, della modalità semplificata, ai sensi dell'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
4. Con le eventuali risorse residuali, l'ente procede, fermo restando quanto previsto al comma 2, al pagamento dei residui passivi, così come definiti dall'articolo 255, comma 10, del citato
5. In caso di mancata adozione della modalità semplificata, al fine di rispettare il principio della par condicio creditorum, le risorse potranno essere utilizzate dall'ente e dall'Organo straordinario di liquidazione, ciascuno per le rispettive competenze. Le risorse devono essere utilizzate per il pagamento di quanto già previsto nel comma 4; e per il pagamento, in via transattiva, secondo l'ordine di priorità di seguito indicato, di una quota, comunque non superiore al 60 per cento del debito accertato, afferente:
a) alle spese per le quali sussiste già un titolo esecutivo;
b) alle procedure esecutive estinte.
Art. 25. Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia
1. E' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 65 milioni di euro, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, finalizzata al collegamento stradale veloce tra l'Autostrada A4 e l'area della zona produttiva nel comune di Manzano.
2. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 per fare fronte agli interventi di riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale conseguenti all'evento calamitoso del 27 maggio 2007 di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3610 del 30 agosto 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2007.
Art. 26. Disposizioni in materia di ambiente
1. Per l'anno 2007 è concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici, almeno nella misura del 40%, devono essere accompagnati da una certificazione relativa alla riduzione delle emissioni di gas serra, secondo procedure e modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle politiche agricole forestali e alimentari.
3. Il Governo inserisce annualmente nel DPEF un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, anche in relazione al piano di azione nazionale di cui all'articolo 2 della legge 1° giugno 2002, n. 120.
4. Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di esercitare in maniera più efficace le proprie competenze, all'articolo 1, comma 8-bis, del
Art. 27. Modifiche all'articolo 1, comma 1156 della
1. All'articolo 1, comma 1156, della
"f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della
Art. 28. Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) e disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva
1. L'ente pubblico "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi" (SPORTASS), riconosciuto ente morale con
2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile separata, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici, e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze della SPORTASS è provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3. Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere. Il trasferimento del personale di cui al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'istituto previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre 2007 le convenzioni assicurative stipulate dall'ente sono risolte di diritto.
3. Con successivi decreti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti destinatari, e, limitatamente al trasferimento del personale, sentite anche le organizzazioni sindacali, sono definite, le modalità attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili all'INPS e all'INAIL, nonchè ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dell'ente e alla successione da parte dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici. A tale fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre l'esposizione debitoria della SPORTASS sono assegnati, altresì, all'Istituto per il credito sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, a valere sulle risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1291, della
4. Per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare il programma straordinario previsto dall'articolo 11 del
Art. 29. Contributi alla Fondazione ONAOSI
1. Nelle more della riforma della fondazione ONAOSI finalizzata a rendere omogenea la sua disciplina a quella degli enti assistenziali e previdenziali concernenti le libere professioni, al fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale, il contributo obbligatorio dovuto alla Fondazione ONAOSI da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri, dei veterinari, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal
2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti dai sanitari ivi indicati, per il periodo compreso dalla data del 20 giugno 2007 di pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a quella di entrata in vigore del presente decreto [177].
Art. 30. Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, dispone entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, di seguito denominata FOM, con sede a Torino, nominando il commissario cui sono attribuite la rappresentanza anche giudiziale nonchè l'attività di gestione e liquidazione, nel rispetto dei valori storico-culturali e secondo le norme del
2. L'attività di gestione e liquidazione è controllata da un comitato di vigilanza composto da cinque membri, nominati: uno, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, uno dalla regione Piemonte e tre dai creditori. Il comitato autorizza gli atti di valore pari o superiore ad un milione di euro ed il presidente del comitato medesimo presiede l'assemblea dei creditori competente ad approvare il piano di soddisfazione.
3. Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il commissario predispone in via d'urgenza un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui all'allegato A del citato decreto n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla
5. Il piano di liquidazione è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il piano è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Il piano può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del
6. L'atto di approvazione è trasmesso al Tribunale di Torino, che, verificatane la correttezza formale, pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della FOM, con liberazione di essa dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto è disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della FOM. Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Torino, in composizione collegiale, funzionalmente competente, che decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale provvedimento può essere proposto soltanto ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimità.
7. Gli atti di costituzione di pegno o ipoteca iscritti su beni della FOM, successivi al 23 settembre 2003, non possono essere opposti al commissario e sono inefficaci. Sono altresì inefficaci i pagamenti eseguiti dopo tale data dalla FOM, con esclusione di quelli di carattere retributivo per prestazioni di lavoro o per spese correnti. Il commissario cura la ripetizione delle somme eventualmente corrisposte. La richiesta di restituzione di somme, approvata dal comitato di vigilanza, costituisce titolo esecutivo.
8. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del
Art. 31. Istituto Gaslini di Genova - Unione italiana ciechi Fondazione EBRI
1. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.
2. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi.
3. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
Art. 32. Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA
1. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle imprese beneficiarie dei contributi di cui alla
2. I pagamenti di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ENEA stabilito ai sensi dell'articolo 1, commi 638 e 639, della
Art. 33. Disposizioni a favore dei soggetti talassemici danneggiati da trasfusioni infette
1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui per l'anno 2007.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri per l'accesso alle transazioni di cui al comma 1, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per le condizioni economiche del soggetto definite mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al
3. L'ulteriore indennizzo previsto dall'articolo 4 del
4. L'assegno una tantum aggiuntivo previsto dall'articolo 4 della
5. Ai soggetti già deceduti alla data di entrata in vigore della
Art. 34. Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla
1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della
2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
3. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla
Art. 35. Fondo per le zone di confine
1. All'articolo 6 del
"7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalità di erogazione del predetto fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento per gli affari regionali provvede a finanziare, in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto ministeriale e sentite le province interessate, specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale.".
Art. 36. Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità nazionale
1. Al fine di realizzare il programma di interventi e di iniziative funzionali alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, il Comitato dei Ministri denominato: "150 anni dell'Unità d'Italia" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007, in raccordo con gli enti territoriali interessati, definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le attività di cui al citato decreto 24 aprile 2007, ed in particolare:
a) la realizzazione e il completamento di un programma di qualificati interventi ed opere, anche infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico, nonchè di un quadro significativo di iniziative allocate su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle città di preminente rilievo per il processo di Unità della Nazione, tali da assicurare la compiuta diffusione e testimonianza del messaggio di identità ed Unità nazionale proprio delle celebrazioni;
b) la messa a punto dei piani economici degli interventi, sia attraverso strumenti di co-finanziamento provenienti dalle realtà pubbliche e private del territorio e, in primo luogo, dai comuni e dalle regioni, che mediante il ricorso ad impegni di spesa ed obbligazioni pluriennali.
2. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007.
3. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento proprie del Comitato dei Ministri denominato "150 anni dell'Unità d'Italia", il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce il Comitato dei garanti, formato da personalità di qualificato e pluralistico orientamento politico e culturale, cui è demandato il compito di verifica e monitoraggio del programma e delle iniziative legate alle celebrazioni dell'Unità nazionale, anche attraverso la condivisione della relazione quadrimestrale che il Presidente del Comitato dei Ministri rende al Consiglio dei Ministri alla stregua delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 e della relazione annuale da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno al Parlamento.
Art. 37. Investimenti degli enti previdenziali pubblici
1. Fermi restando i vincoli di cui all'articolo 1, comma 5, della
Art. 38. Potenziamento ed interconnessione del Registro generale del casellario giudiziale
1. Al fine di potenziare gli strumenti di conoscenza dei precedenti giudiziari individuali, il Ministero della giustizia provvede alla realizzazione della banca dati delle misure cautelari di cui all'articolo 97 del
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 20 milioni di euro.
Art. 39. Disposizioni in materia di accertamento e riscossione
1. All'articolo 1 della
2. All'articolo 2752, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche", sono inserite le seguenti: ", per l'imposta regionale sulle attività produttive".
3. Per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
4. All'articolo 1 della
a) al comma 56, dopo le parole: "alla condivisione" sono inserite le seguenti: ", al costante scambio";
b) al comma 57, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56.".
5. All'articolo 3 del
6. All'articolo 3, comma 12, del
7. Ai fini di cui agli articoli 19, comma 2, lettera b), e 53, comma 1, del
8. Al
a) all'articolo 26:
1) al comma 1, le parole da: "provvede" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il concessionario anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:
a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;
b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese.";
b) all'articolo 48 le parole: "il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 26, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "i termini di cui all'articolo 26, comma 1-bis".
Art. 40. Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali
1. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonchè la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, considerato che l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della
2. Per la gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è istituita, a decorrere dal 1° marzo 2008, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una Agenzia fiscale, alla quale sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitati secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia stessa.
3. In fase di prima applicazione il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.
4. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono nominati il direttore e il comitato direttivo dell'Agenzia. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo statuto provvisorio e le disposizioni necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce la data a decorrere dalla quale le funzioni svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato secondo l'ordinamento vigente, sono esercitate dall'Agenzia. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che è soppressa. Con il regolamento previsto dal comma 15 dell'articolo 1 del
6. Si applica l'articolo 73, commi 2, 5 e 6, del
7. All'articolo 1 del
8. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale.".
Art. 41. Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa
1. Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarietà sociale, costituisce, tramite l'Agenzia del demanio, una apposita società di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 150 milioni di euro.
Art. 42. Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarietà nazionale
1. All'articolo 1, comma 1050, della
2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata ad attivare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del
Art. 43. Lavori socialmente utili
1. Le assunzioni dei soggetti collocati in attività socialmente utili disciplinate dall'articolo 1, comma 1156, lettere f) e f-bis), della
Art. 44. Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito
1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, è attribuita, per l'anno 2007, una somma pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario.
2. Ai soggetti indicati al comma 1 è, inoltre, attribuita un'ulteriore somma pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di più soggetti la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, nonchè le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Art. 45. Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1259, della
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della
Art. 46. Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto
1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, è rilasciata ai sensi dell'articolo 8 della
Art. 47. Copertura finanziaria
1. Agli oneri netti derivanti dal presente decreto, determinati in 8.321 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2007, quanto a 5.978 milioni di euro con le maggiori entrate di cui all'articolo 1, quanto a 1.300 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del
b) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 48. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[3] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 79 del
[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[9] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[10] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[11] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[12] Lettera già modificata dalla L. di conversione, dall'art. 22 del
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[20] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[21] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[22] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[23] Comma inserito dalla L. di conversione.
[24] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[27] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[29] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[30] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[31] Comma così modificato dalla L. di conversione. L'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina, istituita ai sensi del presente articolo, è stata soppressa dall'art. 1, comma 159, della
[32] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[33] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1, comma 682, della
[34] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 2 della
[35] Comma sostituito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 2 del
[36] Comma abrogato dall'art. 2 del
[37] Comma abrogato dall'art. 21 del
[38] Articolo inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 21 del
[39] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[40] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[41] Articolo abrogato dall'art. 8 del
[42] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[43] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[44] Comma così modificato dall'art. 5 del
[45] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[46] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[47] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[48] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[49] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[50] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[51] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[52] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[53] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[54] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[55] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[56] Lettera soppressa dalla L. di conversione.
[57] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[58] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[59] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[60] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[61] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[62] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[63] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[64] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[65] Comma così modificato dall'art. 2 della
[66] Comma così modificato dall'art. 2 della
[67] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 40 del
[68] Comma così modificato dall'art. 40 del
[69] Comma così modificato dall'art. 40 del
[70] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[71] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[72] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[73] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[74] Comma inserito dalla L. di conversione.
[75] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[76] Comma abrogato dall'art. 7 della
[77] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[78] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[79] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[80] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[81] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[82] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[83] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[84] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[85] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[86] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[87] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[88] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[89] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[90] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[91] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[92] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[93] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[94] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[95] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[96] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[97] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 16 del
[98] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 16 del
[99] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[100] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[101] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[102] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[103] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[104] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[105] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[106] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[107] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[108] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[109] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[110] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[111] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[112] Comma inserito dalla L. di conversione.
[113] Comma inserito dalla L. di conversione.
[114] Comma inserito dalla L. di conversione.
[115] Comma inserito dalla L. di conversione.
[116] Comma inserito dalla L. di conversione.
[117] Comma inserito dalla L. di conversione.
[118] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater per effetto della L. di conversione.
[119] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater per effetto della L. di conversione.
[120] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater per effetto della L. di conversione.
[121] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater per effetto della L. di conversione.
[122] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[123] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[124] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[125] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[126] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[127] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[128] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[129] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[130] Comma inserito dalla L. di conversione.
[131] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 4 della
[132] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 4 della
[133] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 4 della
[134] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[135] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[136] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[137] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[138] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[139] Articolo inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1, comma 478, della L. 28 dicembre 2015, n. 208. La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2018, n. 167, ha dichiarato l'illegittimità del suddetto comma 478. La Corte costituzionale, con sentenza 9 maggio 2024, n. 80, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, limitatamente alle parole «nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all’articolo 2, comma 11, della
[140] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[141] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[142] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[143] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[144] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[145] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[146] Comma inserito dalla L. di conversione.
[147] Comma inserito dalla L. di conversione.
[148] Comma inserito dalla L. di conversione.
[149] Comma inserito dalla L. di conversione.
[150] Comma inserito dalla L. di conversione.
[151] Comma inserito dalla L. di conversione.
[152] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[153] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[154] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[155] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[156] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[157] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[158] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[159] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[160] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[161] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[162] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[163] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[164] Articolo modificato dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 27 della
[165] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[166] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[167] Comma così modificato dall'art. 2 della
[168] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[169] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[170] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[171] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[172] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[173] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[174] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[175] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[176] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 6 ottobre 2007, n. 233.
[177] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 6 ottobre 2007, n. 233.