Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.21 imposta sul reddito |
Data: | 27/04/1990 |
Numero: | 90 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. |
§ 95.21.2a - D.L. 27 aprile 1990, n. 90. [1]
Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti
(G.U. 30 aprile 1990, n. 99)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) nel comma 1, lettera b), dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;";
b) nel comma 1, lettera c), dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;";
c) il comma 4 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo.";
d) nell'articolo 25 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.";
e) il comma 4 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:"4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis dell'articolo 25.";
f) nel comma 1 dell'articolo 39, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;";
g) all'articolo 50, nel primo periodo del comma 2, dopo le parole: "Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione" sono aggiunte le seguenti: "esclusi gli immobili"; i periodi quarto e quinto dello stesso comma sono sostituiti dai seguenti: "Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ovvero utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria è ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano"; [2]
h) nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 50 le parole "o del canone di locazione, anche finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "anche se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di locazione,";
i) nel comma 3 dell'articolo 67, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti; nella ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.";
l) nel comma 8 dell'articolo 67 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della metà, la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.".
l-bis) nel comma 5 dell'articolo 76, le parole: "che controllano direttamente o indirettamente l'impresa o che sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa" sono sostituite dalle seguenti: "che - direttamente od indirettamente - controllano l'impresa o ne sono controllate"; [3]
l-ter) nell'articolo 53, comma 2, e nell'articolo 54, comma 1, lettera d), le parole: "o assegnati ai soci" sono sostituite dalle seguenti: "assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa" [4] .
2. Il comma 1 dell'articolo 11-bis del
3. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
4. I termini per la denuncia delle variazioni della qualità di coltura di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da presentarsi negli anni 1989 e 1990, sono differiti al 31 maggio 1990.
5. Le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terreni come rurali, destinate invece ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso da quello indicato nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
6. [6].
7. Al fine di accelerare il completamento delle procedure di aggiornamento del catasto, l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a stipulare convenzioni con i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, architetti, dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici, geometri e periti edili, per l'esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano e ad affidare a trattativa privata in appalto a consorzi e ditte specializzate anche in deroga agli articoli da 3 a45678 9 del
1. Al testo unico sui redditi, approvato con
a) nel comma 2 dell'articolo 51 è aggiunta la seguente lettera: "c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87.";
b) nel comma 2 dell'articolo 78 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c).";
c) nel comma 1 dell'articolo 95 le parole "da 52 a 78" sono sostituite dalle seguenti: "da 52 a 77";
d) nell'articolo 40, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo quanto disposto nell'articolo 77, comma 1";
e) nell'articolo 77, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli immobili di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 40 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati nell'articolo 79, nel registro dei beni ammortizzabili".
2. Le disposizioni introdotte nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
3. Gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
4. I soggetti indicati nell'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
5. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per l'anno 1990, la determinazione dei redditi dei fabbricati è effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989 con il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1988.
6. Ai conferimenti di aziende agricole in società costituite o da costituire, eseguiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1991, si applicano, agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 6, settimo comma, del
6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 74 del
1. All'articolo 6 del
a) al secondo comma, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:"d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;d-ter) per le assegnazioni in godimento di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà indivisa, alla data della delibera di assegnazione definitiva.";
b) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei casi previsti alle lettere d-bis) e d-ter) del secondo comma.".
2. [Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi, adibiti ad abitazione principale, costruiti su aree in proprietà, di cui all'articolo 13 della
3. [Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi, adibiti ad abitazione principale, costruiti su aree in diritto di superficie di cui all'articolo 13 della
4. La base imponibile, determinata ai sensi dei commi 2 e 3, è ridotta delle somme versate dai soci alle cooperative sino alla data del 31 dicembre 1989.
5. L'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi effettuati da cooperative a proprietà indivisa per le prestazioni rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile è detraibile ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 1980.
6. La disposizione di cui all'articolo 10, n. 14), del
7. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonché le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi.
8. Le agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 13, comma 1, della
9. La disposizione prevista dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del
10. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del
11. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 8, primo comma, numeri 2), 4) e 5), del
12. Il quarto comma dell'articolo 58 del
13. Tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'articolo 9, n. 6), del
13 bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli oggetti d'arte, da arredo o di carattere ornamentale fabbricati esclusivamente con prodotti lapidei sono soggetti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'aliquota ordinaria. Non si dà luogo a rimborsi qualora sia stata applicata, nel passato, l'aliquota sopra citata. [11]
13 ter. [12].
13 quater. [13]
13 quinquies. [14]
1. Al
a) il primo periodo del terzo comma dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: "Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume di affari dell'anno stesso, arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.";
b) il secondo e il terzo comma dell'articolo 30 sono sostituiti dai seguenti:
"Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al numero 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato nell'articolo 25, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi o ricerche;
d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'articolo 7;
e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 17.
Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.
Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.
Agli effetti della norma di cui all'articolo 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti.";
c) il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 38-bis sono sostituiti dai seguenti:
"I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 30.
Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all' articolo 4, primo comma, n. 5), del
Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.".
1. Al
a) nell'articolo 19, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire; un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è altresì riservata comunque alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica.";
b) nell'articolo 22, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"L'atto di appello proposto dall'ufficio tributario, se l'ammontare dei tributi, dei maggiori tributi, delle soprattasse e delle pene pecuniarie non supera complessivamente lire cinque milioni, deve recare, a pena di inammissibilità, il visto dell'ispettorato compartimentale territorialmente competente. La disposizione non si applica quando l'atto di appello è proposto dall'intendente di finanza.";
c) nell'articolo 27, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 19.";
c-bis) all'articolo 19, primo comma, ed all'articolo 27, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ove non constati la tardività del ricorso o la cessazione della materia del contendere. In tali casi il presidente della commissione od il presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso, provvede a dichiarare estinto il processo con ordinanza comunicata alle parti a mezzo di raccomandata a cura della segreteria. L'estinzione diviene definitiva ove, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione, non venga da una delle parti avanzato ricorso al collegio con formale istanza notificata alla controparte."; [15]
c-ter) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La sezione cui il ricorso è assegnato, può rimetterne, con ordinanza, la decisione alle sezioni unite oltre che nell'ipotesi del comma precedente, quando può verificarsi contrasto giurisprudenziale o se si tratta di questioni di massima di particolare importanza. Le sezioni unite, costituite dal presidente della commissione e dai presidenti delle sezioni, decidono a maggioranza dei componenti. In caso di assenza o impedimento i presidenti di sezione sono sostituiti dal componente anziano. Le sezioni unite, cui il ricorso è stato rimesso, debbono deciderlo senza riesame sui presupposti della remissione". [16]
2. [17].
3. [18].
4. Le controversie indicate nel comma 2 pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, il cui importo complessivo non risulti superiore a lire dieci milioni, possono essere definite fino a quando non sia intervenuta le decisione della commissione tributaria di secondo grado con il pagamento di una somma pari al 90 per cento dei tributi ancora controversi e delle residue somme per soprattasse e per sanzioni pecuniarie. Dell'avvenuto pagamento viene data comunicazione al presidente della commissione, che, con propria ordinanza, dichiara cessata la materia del contendere.
5. Ai fini della definizione delle pendenze e delle controversie di cui ai commi 2 e 4, gli interessi sono versati contestualmente alle somme dovute ai sensi dei predetti commi e vanno calcolati decorso un semestre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, per ogni semestre intero successivo fino alla data del pagamento, nella misura prevista dall'articolo 20 del
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti di cui ai commi 2 e 4.
7. La misura delle imposte o delle maggiori imposte prevista dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è rispettivamente elevata a due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quella corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile determinato dalla commissione tributaria di secondo grado. La misura dell'imposta o della maggiore imposta sul valore aggiunto prevista dai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dell'articolo 60 del
8. Se alcuni elementi del maggior imponibile e della maggior imposta accertati ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto non sono oggetto di ricorso da parte del contribuente, la riscossione provvisoria, di cui all'articolo 15 del
9. Oltre le somme indicate nell'articolo 15, primo comma,
10. Le soprattasse relative alle imposte sui redditi ed all'imposta sul valore aggiunto devono essere iscritte a ruolo e pagate, in via provvisoria, dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado assoggettata ad ulteriore gravame nelle stesse misure previste per i tributi cui si riferiscono.
11. [19]
1. Al
a) nel comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in locali aperti al pubblico o esercitata in forma stabile in aree mercantili attrezzate" [20] ;
b) nel comma 9 dell'articolo 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Resta salvo quanto disposto dall'articolo 4 in materia di accertamento con esclusione in ogni caso del potere per il comune di accertare il reddito di impresa, di arti e professioni.".
2. Nella tabella allegata al
3. Per l'anno 1990, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del
4. Il diritto annuale in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 1988, n. 340, è aumentato per l'anno 1990 nella misura del 60 per cento.
5. Il 98 per cento delle somme di cui all'articolo 6 del
6. Per l'anno 1990, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del
6-bis. L'articolo 69 del
"Art. 69. (Riscossione di altre entrate). 1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento.
2. Provvede altresì, su richiesta e d'accordo con gli enti interessati, alla riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate patrimoniali ed assimilate nonché dei contributi di spettanza dei comuni, delle province anche autonome, dei consorzi di enti locali, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende municipalizzate, delle aziende consortili, delle società di gestione di servizi comunali e di altri enti locali. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, per la riscossione delle entrate di cui al comma 3 l'accordo fisserà in favore del concessionario un compenso percentuale in rapporto al volume delle entrate, da determinarsi in relazione ai costi di gestione della riscossione affidata ed in misura che assicuri una adeguata remunerazione.
3. Qualora la riscossione delle entrate patrimoniali, assimilate e dei contributi non venisse affidata al competente concessionario è fatto divieto agli enti locali di avvalersi, per la riscossione di dette entrate, di enti, organismi e società, comunque strutturati e denominati, diversi dal proprio tesoriere. Il divieto si applica anche agli eventuali contratti in corso che vengono risolti di diritto al 31 dicembre 1990" [21] .
7. Il termine del 31 dicembre 1989, previsto dal comma 6 dell'articolo 22 del
1. Con effetto dall'anno 1990, le aliquote di importo fisso dei tributi e i tributi in misura fissa i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre 1989 possono essere adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure vigenti dei predetti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, le aliquote di importo fisso dei tributi, i tributi in misura fissa, le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella A allegata al
3. I decreti previsti dai commi 1 e 2 accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data da cui essi sono applicati.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i tributi che, in ragione della loro oggettiva importanza e della complessità che la loro gestione comporta, sono indicativi ai fini della valutazione del recupero dell'evasione fiscale. Nello stesso decreto sono fissati i criteri in base ai quali si procede alla stima delle correlative entrate, tenendo conto della evoluzione economica, dell'andamento dell'inflazione, delle variazioni normative e degli altri elementi che incidono sulle previsioni di gettito. A decorrere dall'anno 1990, l'eccedenza netta delle entrate, rilevata a consuntivo con i predetti criteri, sulla base dei dati relativi all'anno precedente e tenuto conto del quadro economico effettivamente verificatosi, è determinata entro il 30 settembre di ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Il primo decreto è emanato entro il 30 settembre 1990. Nella legge finanziaria relativa all'anno successivo gli importi come sopra determinati sono attribuiti alla riduzione del carico tributario relativo alle imposte sui redditi [22].
1. Nel primo comma dell'articolo 27 del
1-bis. Le sanzioni e le pene pecuniarie previste nel titolo VI, capo I del
2. All'articolo 1 del
"1. Se i termini di cui all'articolo 27 del
1-bis. Le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale." [25].
3. Le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattica e culturale a carattere nazionale e internazionale svolte dai colleghi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, sono da ritenersi attività non commerciali a tutti gli effetti tributari. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.
4. [Gli enti che effettuano operazioni di credito indicate negli articoli 15 e 16 del
5. Le ritenute alla fonte da versarsi al concessionario della riscossione, il cui ammontare non è superiore al limite minimo della commissione spettante al concessionario stesso, devono essere versate cumulativamente e in unica soluzione nei primi venti giorni del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state operate.
6. L'effetto delle disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
6-bis. All'articolo 19 del
"I contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire sono soggetti a regime di contabilità ordinaria per il periodo di imposta successivo e devono tenere:
a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all'esercizio dell'arte o professione nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;
b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all'articolo 16, primo comma, secondo e terzo comma;
d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell'esercente l'arte o la professione, attività lavorativa non di lavoro dipendente.
Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro" [28] .
6-ter. All'articolo 10, comma 1, del
6-quater. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a partire dal 1° gennaio 1991. Tuttavia gli esercenti arti o professioni che nell'anno 1989 hanno conseguito compensi per un ammontare, ragguagliato ad anno, non superiore a 360 milioni di lire, possono optare per il regime contabile ordinario, con effetto dall'anno 1990, dandone comunicazione all'ufficio delle imposte del proprio domicilio fiscale mediante raccomandata da inviare entro il 30 settembre 1990. A partire dalla stessa data nei registri di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 19 del
6-quinquies. Per il periodo di imposta 1989, nei confronti degli esercenti arti e professioni che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire, i coefficienti di cui all'articolo 11 del
6-sexies. Nell'articolo 12, comma 4, del
7. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del
8. Gli oneri indicati alle lettere b), c), d), i) e m) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili all'anno 1989, possono, se sostenuti nel periodo dal 1° al 10 gennaio 1990, essere dedotti ai sensi del predetto articolo dal reddito complessivo dell'anno 1989 ovvero, ricorrendone le condizioni, dai singoli redditi che concorrono a formarlo. La disposizione si applica altresì agli oneri di cui alla lettera d) per i quali compete la detrazione di imposta di cui all'articolo 2 del
9. Il termine di cui all'articolo 124, comma 4, del
9-bis. All'articolo 1, comma 1, capoverso, della
10. Il termine del 30 giugno 1990 , stabilito dall'articolo 1 della
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonché sul prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), F), punto 1), e H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della tabella B allegata al regio
2. Sono abrogate le disposizioni della
3. Le lettere G), H) e M) della tabella B allegata alla
"G) Oli da gas e oli combustibili speciali:
1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:
aliquota per cento kg .............................5.500 (1)
2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:
aliquota per cento kg ............................5.500 (1)
3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:
aliquota per cento kg........................... 100 (2)
4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 gradi C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:
aliquota per cento kg........................... 5.500 (1);
H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:
aliquote per cento Kg: |
|
a) densi |
5.500 |
b) semifluidi |
18.644 |
c) fluidi |
21.272 |
d) fluidissimi |
55.446 |
e) densi con tenore di zolfo inferiore all'uno per cento |
2.000 |
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:
aliquota per cento kg ...................................5.500
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:
aliquota per cento Kg ................................5.500
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:
aliquota per cento Kg 100
5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:
aliquota per cento Kg ...............................5.500
6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi;
aliquota per cento Kg............................. 9.000
7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria:
aliquota per cento Kg ...........................9.000
8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa diversa, limitatamente agli oli combustibili densi:
aliquota per cento Kg............................ 100
9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi;
M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:
1) impiegati nella preparazione di “fanghi" per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:
aliquota per cento Kg ..................5.500 (1);
(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 4.620 per ettolitro.
(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 84 per ettolitro.".
4. L'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di lire 5 al kg. disposto, limitatamente agli oli combustibili densi con tenore di zolfo superiore all'uno per cento, dell'articolo 1, comma 1, lettera e), del
5. Il termine previsto dall'articolo 35, comma 1-bis, del
1. E' istituita un'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili previsti dall'articolo 2 della
2. Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonché la misura dell'aliquota sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'imposta erariale non può superare in ogni caso il 20 per cento dei diritti suddetti, deve essere commisurata alla rumorosità degli aeromobili graduata con attribuzioni di incrementi o riduzioni di aliquota secondo le norme internazionali di certificazione del rumore.
4. Una quota pari al 40 per cento dei versamenti risultanti in sede consuntiva è assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al disinquinamento acustico, con preferenza per le zone aeroportuali, mentre una quota del 25 per cento è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di controllo dello stato dell'ambiente.
1. Il comma 1 dell'articolo 4 del
"1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del
a) per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case: 7 lire;
b) per qualsiasi uso nelle seconde case: 10,5 lire;
c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;
d) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3.000 kW: 10,5 lire;
e) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 3.000 kW e per l'energia autoconsumata dalle imprese di autoproduzione: 4 lire.".
2. Le nuove misure delle aliquote di cui alle lettere b), d) ed e), stabilite dal primo capoverso del comma 1, si applicano a partire dalle fatture emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di fatture comprendenti consumi relativi a periodi antecedenti, ai consumi stessi verranno applicate le aliquote vigenti nel periodo a cui i consumi si riferiscono.
1. Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sul fondo di cui all'articolo 7 del
2. Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sui fondi di cui all'articolo 14 della
3. Con decreto del Ministro del tesoro può essere disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle residue disponibilità esistenti sui conti correnti di tesoreria non più operativi per il venir meno delle relative finalità.
4. I limiti di valore previsti dagli articoli 4 e 5 del
5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro 70 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile ed indisponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti dall'applicazione di tariffe o misure stabilite in virtù di leggi o regolamenti anteriori al 1° gennaio 1982 o da atti o situazioni di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero al fine di aumentarli fino al quadruplo se riferiti a date successive. Gli aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le concessioni di attingimento di acque pubbliche per uso potabile o di irrigazione agricola, di attraversamenti demaniali con palorci o teleferiche non motorizzate o altri impianti a fune per uso agricolo nè ai canoni per immobili concessi o locati ad uso alloggio e determinati sulla base della
6. [38].
1. Per il biennio 1990-1991 è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi annui al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi del trasporto, la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla
2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, è stabilito, sulla base delle autorizzazioni al trasporto merci per conto terzi in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, l'ammontare di credito attribuibile per ciascun autoveicolo. Il credito di imposta non compete agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. Per l'anno 1990 il decreto deve essere emanato con effetto dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinata ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° giugno 1990. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro per le conseguenti contabilizzazioni.
4. Gli importi di lire 15 mila e di lire 30 mila previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari ad annue lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, ed alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4, valutate in annue lire 30 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati entro il 28 febbraio 1990 ai sensi della
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), si applicano agli interessi per prestiti e mutui agrari contratti dopo il 31 dicembre 1989.
2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettere f), i), l-bis), l-ter), si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; per il periodo d'imposta precedente a quello in corso alla predetta data, per il quale la dichiarazione dei redditi è presentata dopo il 31 dicembre 1989, ferma la misura della elevazione prevista dalla predetta lettera i), nella ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta presso l'ultimo utilizzatore e nei due successivi, a condizione che detto ammortamento anticipato non sia già stato fiscalmente dedotto per tre periodi d'imposta da parte dei precedenti possessori, ovvero per i residui periodi d'imposta, nel caso in cui i precedenti possessori abbiano dedotto l'ammortamento anticipato per uno o due periodi d'imposta. Le modificazioni recate dalle lettere g) ed h) del comma 1 dell'articolo 1 si applicano agli immobili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dal 15 giugno 1990 [40] .
3. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, lettere a), c), d) ed e), 2 e 3, primo periodo, si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi che deve essere presentata dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni dell'articolo 2, commi 1, lettere a), b) e c), e 4, si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni dell'articolo 4, nella parte in cui sostituiscono i commi secondo e terzo dell'articolo 30 del
5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, si applicano anche agli avvisi di accertamento ed ai provvedimenti che irrogano le sanzioni per i quali il termine per l'impugnazione è pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tali casi il versamento della somma dovuta può essere effettuato anche successivamente alla presentazione del ricorso, ma non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, si applicano anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, nella parte in cui modificano gli articoli 19 e 27 del
5-bis. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 9 si applicano sino al 22 maggio 1990 [41] .
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Lettera così sostituita dalla legge di conversione.
[3] Lettera aggiunta dalla legge di conversione.
[4] Lettera aggiunta dalla legge di conversione.
[5] Comma sostituito dalla legge di conversione e così modificato dall'art. 70 della
[6] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[8] Comma già modificato dalla legge di conversione, ulteriormente modificato dall'art. 2 del
[9] Comma già modificato dalla legge di conversione, ulteriormente modificato dall'art. 2 del
[10] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[11] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[12] Comma aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 23 della
[13] Comma aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 23 della
[14] Comma aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 23 della
[15] Lettera aggiunta dalla legge di conversione.
[16] Lettera aggiunta dalla legge di conversione.
[17] Comma abrogato dall'art. 17 del
[18] Comma abrogato dall'art. 17 del
[19] Comma abrogato dall'art. 16 del
[20] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[21] Comma inserito dalla legge di conversione.
[22] Comma così modificato dall'art. 3 della
[23] Comma modificato dalla legge di conversione.
[24] Comma inserito dalla legge di conversione. Per la proroga dei termini di cui al presente comma, vedi l’art. 12 della
[25] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[26] Comma abrogato dall'art. 7 quater del
[27] Comma così modificato dall'art. 9 della
[28] Comma inserito dalla legge di conversione.
[29] Comma inserito dalla legge di conversione.
[30] Comma inserito dalla legge di conversione.
[31] Comma inserito dalla legge di conversione.
[32] Comma inserito dalla legge di conversione.
[33] Comma inserito dalla legge di conversione.
[34] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1996 dall'art. 1 del
[35] Comma così modificato dall'art. 23 della
[36] Comma così modificato dall'art. 2 della
[37] Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 21 della
[38] Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 10 del
[39] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[40] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[41] Comma aggiunto dalla legge di conversione.