§ 95.21.2a - D.L. 27 aprile 1990, n. 90.
Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:27/04/1990
Numero:90


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 


§ 95.21.2a - D.L. 27 aprile 1990, n. 90. [1]

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti

(G.U. 30 aprile 1990, n. 99)

 

     Art. 1.

     1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1, lettera b), dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;";

     b) nel comma 1, lettera c), dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;";

     c) il comma 4 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

     "4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo.";

     d) nell'articolo 25 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     "4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.";

     e) il comma 4 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:"4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis dell'articolo 25.";

     f) nel comma 1 dell'articolo 39, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;";

     g) all'articolo 50, nel primo periodo del comma 2, dopo le parole: "Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione" sono aggiunte le seguenti: "esclusi gli immobili"; i periodi quarto e quinto dello stesso comma sono sostituiti dai seguenti: "Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ovvero utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria è ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano"; [2]

     h) nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 50 le parole "o del canone di locazione, anche finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "anche se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di locazione,";

     i) nel comma 3 dell'articolo 67, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti; nella ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.";

     l) nel comma 8 dell'articolo 67 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della metà, la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.".

     l-bis) nel comma 5 dell'articolo 76, le parole: "che controllano direttamente o indirettamente l'impresa o che sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa" sono sostituite dalle seguenti: "che - direttamente od indirettamente - controllano l'impresa o ne sono controllate"; [3]

     l-ter) nell'articolo 53, comma 2, e nell'articolo 54, comma 1, lettera d), le parole: "o assegnati ai soci" sono sostituite dalle seguenti: "assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa" [4] .

     2. Il comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è sostituito dal seguente:"1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le variazioni di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario dei terreni è determinato applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.".

     3. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere allegata una copia della denuncia delle variazioni della qualità di coltura. In caso di mancata allegazione della denuncia delle variazioni si applica la sanzione prevista dal secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le variazioni in aumento delle qualità di coltura dei terreni verificatesi nei periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1988, possono essere denunciate ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza applicazione di sanzioni, nè recupero delle maggiori imposte.

     4. I termini per la denuncia delle variazioni della qualità di coltura di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da presentarsi negli anni 1989 e 1990, sono differiti al 31 maggio 1990.

     5. Le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terreni come rurali, destinate invece ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso da quello indicato nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera f) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto [5] .

     6. [6].

     7. Al fine di accelerare il completamento delle procedure di aggiornamento del catasto, l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a stipulare convenzioni con i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, architetti, dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici, geometri e periti edili, per l'esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano e ad affidare a trattativa privata in appalto a consorzi e ditte specializzate anche in deroga agli articoli da 3 a45678 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, nonché alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, la definizione delle volture costituenti arretrato del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano. La spesa complessiva per tali lavori non può comunque essere superiore a 90 miliardi di lire da ripartire in lire 30 miliardi annui per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. All'onere derivante dalla attuazione delle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Aggiornamento del catasto anche ai fini informativi dei comuni". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. Al testo unico sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 2 dell'articolo 51 è aggiunta la seguente lettera: "c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87.";

     b) nel comma 2 dell'articolo 78 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c).";

     c) nel comma 1 dell'articolo 95 le parole "da 52 a 78" sono sostituite dalle seguenti: "da 52 a 77";

     d) nell'articolo 40, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo quanto disposto nell'articolo 77, comma 1";

     e) nell'articolo 77, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli immobili di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 40 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati nell'articolo 79, nel registro dei beni ammortizzabili".

     2. Le disposizioni introdotte nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per effetto delle lettere d) ed e) del comma 1, si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 1987.

     3. Gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indicati nell'inventario redatto o vidimato ai sensi dell'articolo 2217 del codice civile, relativo al periodo di imposta in corso nell'anno 1988 si considerano, per detto periodo di imposta, relativi all'impresa purché indicati nell'inventario relativo al periodo di imposta in corso nell'anno 1989 o, per i soggetti indicati nell'articolo 79 dello stesso testo unico, nel registro dei beni ammortizzabili; non si fa luogo a rimborso delle imposte dovute in conseguenza della diversa qualificazione degli immobili per il periodo di imposta 1988.

     4. I soggetti indicati nell'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono attività di allevamento, sono obbligati a tenere anche le scritture contabili previste dall'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     5. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per l'anno 1990, la determinazione dei redditi dei fabbricati è effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989 con il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1988.

     6. Ai conferimenti di aziende agricole in società costituite o da costituire, eseguiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1991, si applicano, agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

     6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi che le spese ed i componenti negativi sono imputati al conto dei profitti e delle perdite se e nella misura in cui siano stati annotati nelle scritture contabili ed abbiano concorso alla determinazione del risultato netto del conto dei profitti e delle perdite, indipendentemente dalla specifica evidenza in tale documento, fermo restando il disposto degli articoli 3, secondo comma, penultimo periodo, e 5, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Salvo che il fatto non costituisca violazione punita in misura più grave, per il compenso di partite effettuato in violazione al codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica la pena pecuniaria prevista dall'articolo 48, secondo comma, del predetto decreto, aumentata della metà. [7]

 

          Art. 3.

     1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al secondo comma, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:"d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;d-ter) per le assegnazioni in godimento di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà indivisa, alla data della delibera di assegnazione definitiva.";

     b) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei casi previsti alle lettere d-bis) e d-ter) del secondo comma.".

     2. [Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi, adibiti ad abitazione principale, costruiti su aree in proprietà, di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, da parte di cooperative e loro consorzi, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 70 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente il costo stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale non opera la riduzione della base imponibile] [8] .

     3. [Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi, adibiti ad abitazione principale, costruiti su aree in diritto di superficie di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 50 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente non opera la riduzione della base imponibile] [9] .

     4. La base imponibile, determinata ai sensi dei commi 2 e 3, è ridotta delle somme versate dai soci alle cooperative sino alla data del 31 dicembre 1989.

     5. L'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi effettuati da cooperative a proprietà indivisa per le prestazioni rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile è detraibile ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 1980.

     6. La disposizione di cui all'articolo 10, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se il trasporto è effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore.

     7. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonché le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi.

     8. Le agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992. [10]

     9. La disposizione prevista dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per le cessioni di supporti integrativi di giornali quotidiani e di periodici, si applica anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 1990. Non si dà luogo a rimborsi, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

     10. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la diminuzione a titolo di forfetizzazione della resa deve intendersi applicabile anche sui corrispettivi relativi alle copie consegnate o spedite in abbonamento e si considerano supporti integrativi i nastri, i dischi, le videocassette ed altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, per un prezzo indistinto ed in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, libri e periodici, a condizione che il costo del supporto non sia superiore ai tre quarti del predetto prezzo di vendita al pubblico.

     11. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 8, primo comma, numeri 2), 4) e 5), del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell'ambito urbano; la medesima aliquota deve intendersi applicabile agli interventi di recupero di cui al numero 6) dell'articolo 8 del predetto decreto-legge n. 693 del 1980, effettuati sulle stesse opere. Non si fa luogo a rimborso delle imposte pagate.

     12. Il quarto comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:"La pena pecuniaria non può essere irrogata qualora nel termine di trenta giorni dalla data del verbale di constatazione della violazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena; la pena pecuniaria irrogata contestualmente alla constatazione della violazione effettuata presso l'ufficio sarà considerata priva di effetto se il pagamento avviene nei termini e con le modalità sopra citate.".

     13. Tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'articolo 9, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi altresì, purché resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui al numero 5) dello stesso articolo, prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni.

     13 bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli oggetti d'arte, da arredo o di carattere ornamentale fabbricati esclusivamente con prodotti lapidei sono soggetti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'aliquota ordinaria. Non si dà luogo a rimborsi qualora sia stata applicata, nel passato, l'aliquota sopra citata. [11]

     13 ter. [12].

     13 quater. [13]

     13 quinquies. [14]

 

          Art. 4.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il primo periodo del terzo comma dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: "Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume di affari dell'anno stesso, arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.";

     b) il secondo e il terzo comma dell'articolo 30 sono sostituiti dai seguenti:

     "Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al numero 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato nell'articolo 25, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:

     a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

     b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

     c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi o ricerche;

     d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'articolo 7;

     e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 17.

     Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.

     Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.

     Agli effetti della norma di cui all'articolo 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti.";

     c) il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 38-bis sono sostituiti dai seguenti:

     "I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 30.

     Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all' articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

     Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.".

 

          Art. 5.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 19, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

     "Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire; un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è altresì riservata comunque alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica.";

     b) nell'articolo 22, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

     "L'atto di appello proposto dall'ufficio tributario, se l'ammontare dei tributi, dei maggiori tributi, delle soprattasse e delle pene pecuniarie non supera complessivamente lire cinque milioni, deve recare, a pena di inammissibilità, il visto dell'ispettorato compartimentale territorialmente competente. La disposizione non si applica quando l'atto di appello è proposto dall'intendente di finanza.";

     c) nell'articolo 27, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 19.";

     c-bis) all'articolo 19, primo comma, ed all'articolo 27, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ove non constati la tardività del ricorso o la cessazione della materia del contendere. In tali casi il presidente della commissione od il presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso, provvede a dichiarare estinto il processo con ordinanza comunicata alle parti a mezzo di raccomandata a cura della segreteria. L'estinzione diviene definitiva ove, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione, non venga da una delle parti avanzato ricorso al collegio con formale istanza notificata alla controparte."; [15]

     c-ter) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "La sezione cui il ricorso è assegnato, può rimetterne, con ordinanza, la decisione alle sezioni unite oltre che nell'ipotesi del comma precedente, quando può verificarsi contrasto giurisprudenziale o se si tratta di questioni di massima di particolare importanza. Le sezioni unite, costituite dal presidente della commissione e dai presidenti delle sezioni, decidono a maggioranza dei componenti. In caso di assenza o impedimento i presidenti di sezione sono sostituiti dal componente anziano. Le sezioni unite, cui il ricorso è stato rimesso, debbono deciderlo senza riesame sui presupposti della remissione". [16]

     2. [17].

     3. [18].

     4. Le controversie indicate nel comma 2 pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, il cui importo complessivo non risulti superiore a lire dieci milioni, possono essere definite fino a quando non sia intervenuta le decisione della commissione tributaria di secondo grado con il pagamento di una somma pari al 90 per cento dei tributi ancora controversi e delle residue somme per soprattasse e per sanzioni pecuniarie. Dell'avvenuto pagamento viene data comunicazione al presidente della commissione, che, con propria ordinanza, dichiara cessata la materia del contendere.

     5. Ai fini della definizione delle pendenze e delle controversie di cui ai commi 2 e 4, gli interessi sono versati contestualmente alle somme dovute ai sensi dei predetti commi e vanno calcolati decorso un semestre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, per ogni semestre intero successivo fino alla data del pagamento, nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     6. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti di cui ai commi 2 e 4.

     7. La misura delle imposte o delle maggiori imposte prevista dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è rispettivamente elevata a due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quella corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile determinato dalla commissione tributaria di secondo grado. La misura dell'imposta o della maggiore imposta sul valore aggiunto prevista dai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è rispettivamente elevata alla metà dell'ammontare accertato dall'ufficio, a due terzi dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quello accertato dalla commissione tributaria di secondo grado.

     8. Se alcuni elementi del maggior imponibile e della maggior imposta accertati ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto non sono oggetto di ricorso da parte del contribuente, la riscossione provvisoria, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed il pagamento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono essere effettuati computando per il loro intero ammontare i suddetti elementi.

     9. Oltre le somme indicate nell'articolo 15, primo comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nell'articolo 60, secondo comma, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono essere iscritti a ruolo e pagati anche i relativi interessi.

     10. Le soprattasse relative alle imposte sui redditi ed all'imposta sul valore aggiunto devono essere iscritte a ruolo e pagate, in via provvisoria, dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado assoggettata ad ulteriore gravame nelle stesse misure previste per i tributi cui si riferiscono.

     11. [19]

 

          Art. 6.

     1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in locali aperti al pubblico o esercitata in forma stabile in aree mercantili attrezzate" [20] ;

     b) nel comma 9 dell'articolo 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Resta salvo quanto disposto dall'articolo 4 in materia di accertamento con esclusione in ogni caso del potere per il comune di accertare il reddito di impresa, di arti e professioni.".

     2. Nella tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, la denominazione del settore di attività II è così modificata: "Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo; di affittacamere".

     3. Per l'anno 1990, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

     4. Il diritto annuale in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 1988, n. 340, è aumentato per l'anno 1990 nella misura del 60 per cento.

     5. Il 98 per cento delle somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'anno 1990 in sostituzione dei tributi soppressi, è ripartito per metà in quote uguali per ciascuna camera di commercio, e per metà in proporzione alle entrate sostitutive spettanti per l'anno 1989 al netto della quota fissa attribuita per lo stesso anno 1989. Il restante 2 per cento è ripartito interamente tra le camere di commercio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in modo da assicurare a ciascuna camera di commercio, per le medesime voci di entrata, una base di finanziamento almeno corrispondente a quella risultante dall'accertamento per il 1989 delle entrate derivanti dalle somme corrisposte in sostituzione dei tributi soppressi e dal diritto annuale.

     6. Per l'anno 1990, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera b) del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge. Il relativo onere, stimato in lire 350 miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

     6-bis. L'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è sostituito dal seguente:

     "Art. 69. (Riscossione di altre entrate). 1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento.

     2. Provvede altresì, su richiesta e d'accordo con gli enti interessati, alla riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate patrimoniali ed assimilate nonché dei contributi di spettanza dei comuni, delle province anche autonome, dei consorzi di enti locali, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende municipalizzate, delle aziende consortili, delle società di gestione di servizi comunali e di altri enti locali. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, per la riscossione delle entrate di cui al comma 3 l'accordo fisserà in favore del concessionario un compenso percentuale in rapporto al volume delle entrate, da determinarsi in relazione ai costi di gestione della riscossione affidata ed in misura che assicuri una adeguata remunerazione.

     3. Qualora la riscossione delle entrate patrimoniali, assimilate e dei contributi non venisse affidata al competente concessionario è fatto divieto agli enti locali di avvalersi, per la riscossione di dette entrate, di enti, organismi e società, comunque strutturati e denominati, diversi dal proprio tesoriere. Il divieto si applica anche agli eventuali contratti in corso che vengono risolti di diritto al 31 dicembre 1990" [21] .

     7. Il termine del 31 dicembre 1989, previsto dal comma 6 dell'articolo 22 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 31 dicembre 1990.

 

          Art. 7.

     1. Con effetto dall'anno 1990, le aliquote di importo fisso dei tributi e i tributi in misura fissa i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre 1989 possono essere adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure vigenti dei predetti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989.

     2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, le aliquote di importo fisso dei tributi, i tributi in misura fissa, le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al numero 7 del titolo II dell'indicata tabella, nonché le pene pecuniarie in misura fissa, possono, tenuto conto degli obiettivi programmatici di politica economica, essere adeguati ogni due anni nei limiti delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre del secondo anno antecedente quello in cui il decreto viene emanato rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre dell'anno in corso alla data del medesimo decreto. Salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, i decreti possono prevedere che l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti ivi indicati siano adeguate entro i limiti quantitativi idonei a far variare i prezzi al consumo dei prodotti stessi in misura corrispondente alle predette variazioni degli indici.

     3. I decreti previsti dai commi 1 e 2 accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data da cui essi sono applicati.

     4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i tributi che, in ragione della loro oggettiva importanza e della complessità che la loro gestione comporta, sono indicativi ai fini della valutazione del recupero dell'evasione fiscale. Nello stesso decreto sono fissati i criteri in base ai quali si procede alla stima delle correlative entrate, tenendo conto della evoluzione economica, dell'andamento dell'inflazione, delle variazioni normative e degli altri elementi che incidono sulle previsioni di gettito. A decorrere dall'anno 1990, l'eccedenza netta delle entrate, rilevata a consuntivo con i predetti criteri, sulla base dei dati relativi all'anno precedente e tenuto conto del quadro economico effettivamente verificatosi, è determinata entro il 30 settembre di ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Il primo decreto è emanato entro il 30 settembre 1990. Nella legge finanziaria relativa all'anno successivo gli importi come sopra determinati sono attribuiti alla riduzione del carico tributario relativo alle imposte sui redditi [22].

 

          Art. 8.

     1. Nel primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine predetto è anticipato al giorno 20 di ciascun mese per il contribuente che esegue il versamento a soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43." [23].

     1-bis. Le sanzioni e le pene pecuniarie previste nel titolo VI, capo I del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, non si applicano per le infrazioni relative ai versamenti commesse dai concessionari del Servizio di riscossione dei tributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 1990, semprechè le relative regolarizzazioni siano state effettuate entro il 15 maggio 1990. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 14 per cento annuo. [24]

     2. All'articolo 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, il comma 1, è sostituito dai seguenti:

     "1. Se i termini di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cadono in giorno festivo o comunque non lavorativo per le aziende di credito e per le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38 dello stesso decreto, nonché per i soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 27 del predetto decreto n. 633 del 1972, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente.

     1-bis. Le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale." [25].

     3. Le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattica e culturale a carattere nazionale e internazionale svolte dai colleghi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, sono da ritenersi attività non commerciali a tutti gli effetti tributari. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.

     4. [Gli enti che effettuano operazioni di credito indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono presentare, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto, in luogo della dichiarazione ivi prevista, due dichiarazioni di cui la prima relativa alle operazioni effettuate nel primo semestre dell'esercizio e la seconda, relativa alle operazioni effettuate nel secondo periodo dell'esercizio stesso. Le dichiarazioni devono essere presentate, rispettivamente, entro tre mesi dalla scadenza del primo semestre o dalla chiusura dell'esercizio. L'ufficio annota su un esemplare di ciascuna delle dichiarazioni l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e lo restituisce all'ente che deve effettuare il relativo pagamento entro trenta giorni. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni recate dal presente comma, nonché le modalità per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni, avvalendosi anche di sistemi meccanografici] [26].

     5. Le ritenute alla fonte da versarsi al concessionario della riscossione, il cui ammontare non è superiore al limite minimo della commissione spettante al concessionario stesso, devono essere versate cumulativamente e in unica soluzione nei primi venti giorni del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state operate.

     6. L'effetto delle disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, previsto per il periodo di imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1989 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 267, è differito al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1993 [27] .

     6-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi quarto e quinto:

     "I contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire sono soggetti a regime di contabilità ordinaria per il periodo di imposta successivo e devono tenere:

     a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all'esercizio dell'arte o professione nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;

     b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

     c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all'articolo 16, primo comma, secondo e terzo comma;

     d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell'esercente l'arte o la professione, attività lavorativa non di lavoro dipendente.

     Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro" [28] .

     6-ter. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:"b-bis) I soggetti indicati nell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire, possono optare per il regime di contabilità ordinaria di cui al comma quarto dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". [29]

     6-quater. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a partire dal 1° gennaio 1991. Tuttavia gli esercenti arti o professioni che nell'anno 1989 hanno conseguito compensi per un ammontare, ragguagliato ad anno, non superiore a 360 milioni di lire, possono optare per il regime contabile ordinario, con effetto dall'anno 1990, dandone comunicazione all'ufficio delle imposte del proprio domicilio fiscale mediante raccomandata da inviare entro il 30 settembre 1990. A partire dalla stessa data nei registri di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere annotate le movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione. Le scritture relative alle lettere c) e d) del quarto comma del predetto articolo, introdotto dal comma 6-bis del presente articolo, devono essere compilate entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1990 [30] .

     6-quinquies. Per il periodo di imposta 1989, nei confronti degli esercenti arti e professioni che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire, i coefficienti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, possono essere utilizzati ai soli fini della programmazione dell'attività di controllo di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto stesso. [31]

     6-sexies. Nell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le parole: "di lire 360 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 360 milioni e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità" [32] .

     7. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, non si applicano agli atti di trasferimento a favore delle regioni, delle province e dei comuni, conseguenti a decreti di esproprio.

     8. Gli oneri indicati alle lettere b), c), d), i) e m) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili all'anno 1989, possono, se sostenuti nel periodo dal 1° al 10 gennaio 1990, essere dedotti ai sensi del predetto articolo dal reddito complessivo dell'anno 1989 ovvero, ricorrendone le condizioni, dai singoli redditi che concorrono a formarlo. La disposizione si applica altresì agli oneri di cui alla lettera d) per i quali compete la detrazione di imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

     9. Il termine di cui all'articolo 124, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è prorogato al 31 maggio 1990.

     9-bis. All'articolo 1, comma 1, capoverso, della legge 2 febbraio 1990, n. 18, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Le scadenze delle rate dei ruoli devono essere stabilite evitando che, nei confronti dei contribuenti indicati nel comma precedente, le scadenze relative al periodo di imposta 1985 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1984 e le scadenze relative al primo semestre del periodo di imposta 1986 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1985" [33] .

     10. Il termine del 30 giugno 1990 , stabilito dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1988, n. 275, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 31 dicembre 1991 per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale entrerà in funzione, entro la medesima data, un centro di servizi delle imposte dirette; al 30 giugno 1992 per i residui uffici [34].

 

          Art. 9.

     1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonché sul prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), F), punto 1), e H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della tabella B allegata al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, come sostituita dalla tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo della variazione dei prezzi internazionali che può determinare una corrispondente modifica dei prezzi al consumo dei suddetti prodotti, in applicazione dei criteri di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi adottati con il provvedimento del CIP n. 20 del 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 1991. Per il "Jet Fuel JP/4" gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma. I decreti devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione [35] .

     2. Sono abrogate le disposizioni della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e della legge 4 marzo 1989, n. 76.

     3. Le lettere G), H) e M) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

     "G) Oli da gas e oli combustibili speciali:

     1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

     aliquota per cento kg .............................5.500 (1)

     2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

     aliquota per cento kg ............................5.500 (1)

     3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

     aliquota per cento kg........................... 100 (2)

     4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 gradi C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:

     aliquota per cento kg........................... 5.500 (1);

     H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:

     1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

 

aliquote per cento Kg:

 

a) densi

5.500

b) semifluidi

18.644

c) fluidi

21.272

d) fluidissimi

55.446

e) densi con tenore di zolfo inferiore all'uno per cento

2.000

 

     2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

     aliquota per cento kg ...................................5.500

     3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

     aliquota per cento Kg ................................5.500

     4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

     aliquota per cento Kg 100

     5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

     aliquota per cento Kg ...............................5.500

     6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi;

     aliquota per cento Kg............................. 9.000

     7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria:

     aliquota per cento Kg ...........................9.000

     8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa diversa, limitatamente agli oli combustibili densi:

     aliquota per cento Kg............................ 100

     9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi;

     M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:

     1) impiegati nella preparazione di “fanghi" per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:

     aliquota per cento Kg ..................5.500 (1);

     (1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 4.620 per ettolitro.

     (2) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 84 per ettolitro.".

     4. L'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di lire 5 al kg. disposto, limitatamente agli oli combustibili densi con tenore di zolfo superiore all'uno per cento, dell'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 228, convertito dalla legge 28 luglio 1989, n. 277, è soppresso.

     5. Il termine previsto dall'articolo 35, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, relativo alla applicazione delle disposizioni dell'articolo 1-ter del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 12 marzo 1981, n. 61, concernenti l'impiego dell'alcole etilico denaturato da usare in esenzione dall'imposta di fabbricazione e dai diritti erariali normali in miscela con la benzina in prove sperimentali come carburante per autotrazione, è prorogato fino al 31 dicembre 1992.

 

          Art. 10.

     1. E' istituita un'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni.

     2. Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonché la misura dell'aliquota sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. L'imposta erariale non può superare in ogni caso il 20 per cento dei diritti suddetti, deve essere commisurata alla rumorosità degli aeromobili graduata con attribuzioni di incrementi o riduzioni di aliquota secondo le norme internazionali di certificazione del rumore.

     4. Una quota pari al 40 per cento dei versamenti risultanti in sede consuntiva è assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al disinquinamento acustico, con preferenza per le zone aeroportuali, mentre una quota del 25 per cento è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di controllo dello stato dell'ambiente.

 

          Art. 11.

     1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, è sostituito dal seguente:

     "1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica sono dovute le seguenti addizionali erariali:

     a) per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case: 7 lire;

     b) per qualsiasi uso nelle seconde case: 10,5 lire;

     c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;

     d) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3.000 kW: 10,5 lire;

     e) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 3.000 kW e per l'energia autoconsumata dalle imprese di autoproduzione: 4 lire.".

     2. Le nuove misure delle aliquote di cui alle lettere b), d) ed e), stabilite dal primo capoverso del comma 1, si applicano a partire dalle fatture emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di fatture comprendenti consumi relativi a periodi antecedenti, ai consumi stessi verranno applicate le aliquote vigenti nel periodo a cui i consumi si riferiscono.

 

          Art. 12.

     1. Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sul fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito dalla legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, e quelle esistenti sul fondo di cui all'articolo 52 della legge 7 agosto 1982, n. 526, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1990. Dalla stessa data è disposta la cessazione di ogni attività connessa con l'istituzione dei predetti fondi e le ulteriori disponibilità che dovessero eventualmente affluire ai fondi stessi saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.

     2. Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sui fondi di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, all'articolo 77, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, sono rispettivamente ridotte di 200 miliardi, 300 miliardi e 450 miliardi e possono essere reiscritte nella competenza degli esercizi successivi in relazione alle esigenze connesse con le liquidazioni da effettuare. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1990.

     3. Con decreto del Ministro del tesoro può essere disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle residue disponibilità esistenti sui conti correnti di tesoreria non più operativi per il venir meno delle relative finalità.

     4. I limiti di valore previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, sono elevati, rispettivamente, a 900 e a 15 milioni di lire. Con decreti del Ministro delle finanze i predetti limiti possono essere adeguati ogni tre anni in misura non superiore alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il triennio precedente; i decreti sono emanati nel mese di gennaio del quarto anno successivo ed hanno effetto per un triennio dall'anno in corso alla data della loro emanazione. Il primo decreto sarà emanato nel mese di gennaio dell'anno 1993 in misura non superiore alla variazione percentuale del predetto indice, accertata al 31 dicembre 1992, intervenuta dalla data di entrata in vigore del presente decreto [36] .

     5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro 70 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile ed indisponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti dall'applicazione di tariffe o misure stabilite in virtù di leggi o regolamenti anteriori al 1° gennaio 1982 o da atti o situazioni di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero al fine di aumentarli fino al quadruplo se riferiti a date successive. Gli aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le concessioni di attingimento di acque pubbliche per uso potabile o di irrigazione agricola, di attraversamenti demaniali con palorci o teleferiche non motorizzate o altri impianti a fune per uso agricolo nè ai canoni per immobili concessi o locati ad uso alloggio e determinati sulla base della legge 27 luglio 1978, n. 392, o dell'articolo 16 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692 [37] .

     6. [38].

 

          Art. 13.

     1. Per il biennio 1990-1991 è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi annui al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi del trasporto, la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, della imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile [39] .

     2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, è stabilito, sulla base delle autorizzazioni al trasporto merci per conto terzi in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, l'ammontare di credito attribuibile per ciascun autoveicolo. Il credito di imposta non compete agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. Per l'anno 1990 il decreto deve essere emanato con effetto dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinata ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° giugno 1990. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro per le conseguenti contabilizzazioni.

     4. Gli importi di lire 15 mila e di lire 30 mila previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente a lire 22.500 ed a lire 45 mila e si applicano anche ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, se anch'essi effettuano personalmente trasporti. La detrazione compete anche in caso di opzione per la contabilità ordinaria.

     5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari ad annue lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, ed alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4, valutate in annue lire 30 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati entro il 28 febbraio 1990 ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione e all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti, in deroga al disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della suddetta legge.

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 14.

     1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), si applicano agli interessi per prestiti e mutui agrari contratti dopo il 31 dicembre 1989.

     2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettere f), i), l-bis), l-ter), si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; per il periodo d'imposta precedente a quello in corso alla predetta data, per il quale la dichiarazione dei redditi è presentata dopo il 31 dicembre 1989, ferma la misura della elevazione prevista dalla predetta lettera i), nella ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta presso l'ultimo utilizzatore e nei due successivi, a condizione che detto ammortamento anticipato non sia già stato fiscalmente dedotto per tre periodi d'imposta da parte dei precedenti possessori, ovvero per i residui periodi d'imposta, nel caso in cui i precedenti possessori abbiano dedotto l'ammortamento anticipato per uno o due periodi d'imposta. Le modificazioni recate dalle lettere g) ed h) del comma 1 dell'articolo 1 si applicano agli immobili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dal 15 giugno 1990 [40] .

     3. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, lettere a), c), d) ed e), 2 e 3, primo periodo, si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi che deve essere presentata dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni dell'articolo 2, commi 1, lettere a), b) e c), e 4, si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. Le disposizioni dell'articolo 4, nella parte in cui sostituiscono i commi secondo e terzo dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano dalla dichiarazione da presentare nell'anno 1990; nella parte in cui aggiungono il quarto comma al predetto articolo 30 si applicano dalla dichiarazione da presentare per l'anno 1991; nella parte in cui sostituiscono il quarto comma dell'articolo 38-bis del citato decreto n. 633 del 1972 si applicano ai rimborsi dovuti dall'anno 1989.

     5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, si applicano anche agli avvisi di accertamento ed ai provvedimenti che irrogano le sanzioni per i quali il termine per l'impugnazione è pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tali casi il versamento della somma dovuta può essere effettuato anche successivamente alla presentazione del ricorso, ma non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, si applicano anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, nella parte in cui modificano gli articoli 19 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, si applicano relativamente alle udienze fissate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre, nella parte in cui modificano l'articolo 22 del citato decreto n. 636 del 1972, si applicano alle decisioni che, alla predetta data, non sono state ancora notificate o comunicate ad entrambe le parti.

     5-bis. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 9 si applicano sino al 22 maggio 1990 [41] .

 

          Art. 15.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 26 giugno 1990, n. 165.

[2] Lettera così sostituita dalla legge di conversione.

[3] Lettera aggiunta dalla legge di conversione.

[4] Lettera aggiunta dalla legge di conversione.

[5] Comma sostituito dalla legge di conversione e così modificato dall'art. 70 della L. 30 dicembre 1991, n. 413. Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi, da ultimo, l'art. 64 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[6] Comma soppresso dalla legge di conversione.

[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[8] Comma già modificato dalla legge di conversione, ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 e abrogato dall'art. 4 ter del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[9] Comma già modificato dalla legge di conversione, ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 e abrogato dall'art. 4 ter del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[10] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[11] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[12] Comma aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 23 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

[13] Comma aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 23 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

[14] Comma aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 23 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

[15] Lettera aggiunta dalla legge di conversione.

[16] Lettera aggiunta dalla legge di conversione.

[17] Comma abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

[18] Comma abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

[19] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

[20] Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[21] Comma inserito dalla legge di conversione.

[22] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350.

[23] Comma modificato dalla legge di conversione.

[24] Comma inserito dalla legge di conversione. Per la proroga dei termini di cui al presente comma, vedi l’art. 12 della L. 8 agosto 1995, n. 349.

[25] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[26] Comma abrogato dall'art. 7 quater del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, con la decorrenza ivi prevista.

[27] Comma così modificato dall'art. 9 della L. 29 dicembre 1990, n. 408.

[28] Comma inserito dalla legge di conversione.

[29] Comma inserito dalla legge di conversione.

[30] Comma inserito dalla legge di conversione.

[31] Comma inserito dalla legge di conversione.

[32] Comma inserito dalla legge di conversione.

[33] Comma inserito dalla legge di conversione.

[34] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1996 dall'art. 1 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

[35] Comma così modificato dall'art. 23 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

[36] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[37] Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 21 della L. 8 maggio 1998, n. 146.

[38] Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 10 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

[39] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[40] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[41] Comma aggiunto dalla legge di conversione.