Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.7 previdenza integrativa |
Data: | 08/08/1995 |
Numero: | 335 |
Sommario |
Art. 1. (Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli). |
Art. 2. (Armonizzazione). |
Art. 3. (Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale). |
Art. 4. (Destinatari). |
Art. 5. (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio). |
Art. 6. (Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione). |
Art. 7. (Banca depositaria). |
Art. 8. (Finanziamento). |
Art. 9. (Fondi pensione aperti). |
Art. 10. (Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione). |
Art. 11. (Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni). |
Art. 12. (Regime tributario dei fondi pensione). |
Art. 13. (Vigilanza sui fondi pensione). |
Art. 14. (Compiti della commissione di vigilanza). |
Art. 15. (Regime transitorio). |
Art. 16. (Sanzioni). |
Art. 17. (Entrata in vigore). |
§ 77.7.3 - Legge 8 agosto 1995, n. 335.
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.
(G.U. 16 agosto 1995, n. 190, S.O.).
Art. 1. (Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli).
1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, lettera h), dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, adottato con
3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni 1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della
4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli effetti finanziari in termini di competenza di cui al comma 3, sono considerate le maggiori entrate di cui al
5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui alla allegata tabella 1, il Governo della Repubblica adotta misure di modificazione dei parametri dell'ordinamento previdenziale necessarie a ripristinare, a decorrere dall'anno di riferimento della medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi finanziari di cui alla tabella predetta. Le modifiche dei parametri devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema previdenziale non può prevedersi l'aumento delle entrate se non per il limitato periodo necessario alla produzione degli effetti derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel comparto in cui si verifica lo scostamento. A decorrere dal 1998, nel documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della
6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa nonché l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta [1].
7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.
8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive [2].
10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota è fissata al 20 per cento.
11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è rideterminato ogni tre anni il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6 [3].
12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.
13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.
14. L'importo dell'assegno di invalidità di cui alla
15. Per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della
16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.
17. Con decorrenza dal 1° gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e7, comma 3, del
18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalità di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione [4].
19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".
20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di eta.'. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una indennità una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità.
21. [Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi] [5].
22. [Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi] [6].
23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo [7].
24. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle aliquote vigenti nei diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
25. Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:
a) al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica;
b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
c) [8]
26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2.
27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche:
a) ferma restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della
b) a prescindere dall'età anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto.
28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b), il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno di età. Per il biennio 1996/1997 il predetto requisito di età anagrafica è fissato al compimento del cinquantaseiesimo anno di età.
29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità al 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni è fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza della pensione è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità contributiva.
30. All'articolo 13, comma 5, lettera c), della
31. Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento di pensione, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e il relativo trattamento economico decorre dalla stessa data, fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la domanda stessa entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. Non sono disponibili, per le operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 1995-1996, i posti del personale del comparto scuola che ha presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994. Al personale del comparto scuola si applica l'articolo 13, comma 10, della
32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilità previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i lavoratori privi di vista. Le predette disposizioni si applicano altresì:
a) per i lavoratori che fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate anteriormente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della
b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito contributivo previsto dall'articolo 18 della
33. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto il seguente periodo: "Con effetto dal 1° gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui".
34. L'articolo 3 del
"Art. 3.
1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri:
a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile;
b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile. Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica e di controllo in ordine all'espletamento, da parte dei lavoratori medesimi, delle attività particolarmente usuranti;
c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, sono individuate le mansioni particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, nell'ambito delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro.
2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.
3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico- scientifica istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce le modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del settore, consideratene le caratteristiche.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita ai sensi del comma 3, sarà riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano. Il concorso non può superare il 20 per cento del corrispondente onere ed è attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire annui a decorrere dal 1996. Le predette risorse possono essere adeguate in relazione ai dati biostatistici e di esperienza registrati. Il predetto decreto è emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1.
5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per analisi e indagini sulle attività usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale. Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari competenti".
35. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, viene, inoltre, ridotto il limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attività di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati".
36. I limiti di età anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al
37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al
38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
39. Con uno o più decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi [11]:
a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i periodi di maternità e per aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della
b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;
c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi assicurativi.
40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.
41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti [12].
42. All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi dal lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.
43. Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
44. E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa previdenziale con compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle singole gestioni, nonché compiti di propulsione e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle vicende gestionali che possono interessare l'esercizio di poteri di intervento e vigilanza;
b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti gestionali formulando, se del caso, proposte di modificazioni normative;
c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche mediante acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna delle gestioni;
d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 46 relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico;
e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione del conto della previdenza di cui all'articolo 65, comma 1, del
f) a svolgere le attività di cui ai commi 5 e 11.
45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo è preposto senza incremento della dotazione organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo può avvalersi di professionalità tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso. Per il funzionamento del Nucleo, ivi, compreso il compenso ai componenti nonchè l'effettuazione di studi e ricerche ai sensi del comma 44, lettera c), anche attraverso convenzioni e borse di studio presso il Nucleo medesimo, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 [13].
46. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, con periodicità biennale, al Parlamento sugli aspetti economico-finanziari ed attuativi inerenti alla riforma previdenziale recata dalla presente legge.
Art. 2. (Armonizzazione).
1. Con effetto dal 1° gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del
2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3 ter del
3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate alle Direzioni provinciali del tesoro le competenze attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti statali già attribuite in applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, è cosi ripartito:
a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle Amministrazioni statali di cui al comma 2;
b) quanto a lire 500 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 500 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1 [15];
b bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali [16].
A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
5. Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
6. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del titolo III del
7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le modalità per l'applicazione, nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione.
8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo 1 della
9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della
11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del
12. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
13. Con effetto dal 1° gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3 dell'articolo 15 della
14. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del
15. All'articolo 12 della
a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;
c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;
d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;
e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate;
f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista".
16. L'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 12 della
17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo comma dell'articolo 12 della
18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della
19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della
20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
21. Con effetto dal 1° gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo anno di età, possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. A decorrere dal 1 gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 2 del
22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'articolo 12 della
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'articolo 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati.
23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:
a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del
b) armonizzazione ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del
24. Il Governo, avuto riguardo alle specificità che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attività lavorative, subordinate e autonome, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificità i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 7 della
b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;
c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento dovrà essere stabilito con carattere di priorità e con un meccanismo di maggiore rapidità;
d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri settori produttivi, nella considerazione della specificità delle aziende a più alta densità occupazionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5b del
e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori produttivi;
f) considerazione della continuazione dell'attività lavorativa dopo il pensionamento ai fini della determinazione del trattamento medesimo;
g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti di disoccupazione, armonizzazione della disciplina dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attività lavorativa prestata, ai fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di anzianità;
h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, del numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione della peculiarità dell'attività del settore.
25. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi;
a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal
b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;
c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività;
d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio. [22]
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del
29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della
30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza è computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti è definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla
33. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione "Mutualità pensioni", istituita in seno all'INPS dalla
a) conferma della volontarietà dell'accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione.
Art. 3. (Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale).
1. All'articolo 20, comma 4, della
2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della
3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona handicappata introdotta dalla
b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il settore dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, come disciplinato dal
c) graduazione degli interventi in rapporto alla specificità delle differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle incompatibilità e cumulabilità delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali;
d) potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una apposita commissione tecnico- amministrativa con funzioni di coordinamento nonché adozione di misure anche organizzative e funzionali intese a rendere più incisiva ed efficace la difesa diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia di invalidità civile, pensionistica, ivi compresa quella di guerra [24].
Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunità di pervenire alla individuazione di una unica istituzione competente per l'accertamento delle condizioni di invalidità civile, di lavoro o di servizio.
4. Ai fini di cui all'articolo 9 del
5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali, il cui importo è condizionato al reddito del soggetto o del nucleo familiare cui il soggetto appartiene, sono comunicati quadrimestralmente, da parte degli organismi erogatori, all'Amministrazione finanziaria che provvederà a verifica dei redditi stessi.
6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla
8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato.
9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9 bis, comma 2, del
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del
10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al
10-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, su proposta del competente comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di cui all'articolo 1 della
12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal
13. [29]
14. Il terzo comma dell'articolo 8 della
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le anzianità contributive inferiori all'anno, non può essere inferiore a lire 6.000 mensili.
16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 è al netto delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della
17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 6, della
18. Al fine di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge enunciati nell'articolo 1, comma 1, e per approntare mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale inerenti alle prestazioni lavorative, sarà previsto, con successivo provvedimento di legge, l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro. Al medesimo fine potrà essere prevista, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze - rubrica 2 - Guardia di finanza - per l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti dagli organici.
19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui al
20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti all'attività di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave [30].
21. Nel rispetto dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio introdotto dalla presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme con cui, anche per quanto attiene alle modalità di applicazione delle disposizioni relative alla contribuzione e di erogazione, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, si stabiliscano, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di norme vigenti riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo [31].
22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono, rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al comma 27 del presente articolo, nonché per quello di cui all'articolo 2, comma 18. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno essere emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalità, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi [32].
23. Con effetto dal 1° gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della
24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori di lavoro già obbligati al contributo di cui all'articolo 22 della
25. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'articolo 18 del
26. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del
"1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del
c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare; di cui al titolo I della
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4 quinquies, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.1 bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolta dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.
2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del
2 bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.
3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 6 bis del presente decreto legislativo.
4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori , che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia, di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.
4 bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, ad almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4 quinquies e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;
b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.
4 ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati nè formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, nè possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 delle disposizioni approvate con
4 quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.
4 quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 16, sono individuati:
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.
4 sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse".
27. All'articolo 3, comma 5, del
a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad uso strumentale di ciascun ente entro cinque anni dall'emanazione delle norme delegate, procedendo in base a percentuali annue delle cessioni determinate dalle medesime norme;
b) definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio tramite alienazioni, conferimenti a società immobiliari, affidamenti a società specializzate, secondo principi di trasparenza, economicità e congruità di valutazione economica;
c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad uso strumentale - esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari, individuate in base a caratteristiche di solidità finanziaria, specializzazione e professionalità; in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali previste dalle vigenti normative;
d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessità di bilancio di ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle partecipazioni e della detenzione di quote in singole società idonee a minimizzare il rischio e ad escludere forme di gestione anche indiretta del patrimonio immobiliare;
e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento delle dismissioni e sul rispetto dei criteri per i nuovi investimenti degli enti, con comunicazione dei risultati attraverso apposita relazione da presentare ogni anno alle competenti commissioni parlamentari;
f) soppressione delle società già costituite per la gestione e l'alienazione del patrimonio immobiliare dei predetti enti.
28. A far data dal 1° gennaio 1996 saranno soggette all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) o loro reparti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 26 della
Art. 4. (Destinatari).
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del
3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del
4. Al comma 1 dell'articolo 3 del
Art. 5. (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del
Art. 6. (Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione).
1. Al comma 7 dell'articolo 4 del
Art. 7. (Banca depositaria).
1. Dopo l'articolo 6 del
"Art. 6 bis. (Banca depositaria).
1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso un banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 2 bis della
Art. 8. (Finanziamento).
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del
2. Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25 la destinazione al finanziamento dei fondi pensione dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la quota di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), del
Art. 9. (Fondi pensione aperti).
1. Al comma 2 dell'articolo 9 del
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del
Art. 10. (Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione).
1. All'articolo 10 del
"3 bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocumento agli iscritti ai fondi.
3 ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo pensione".
Art. 11. (Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni).
1. L'articolo 13 del
"Art. 13. (Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni).
1. In deroga al comma 4 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, diversi dalle quote di TFR destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione è ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo erogato.
3. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
"a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale in conformità a disposizioni di legge; i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al
";b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
"8 bis. Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 47 sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal
4. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
"e bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal
5. Con legge finanziaria possono essere annualmente adeguati gli importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
7. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
"h bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del
8. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
"7 bis. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto".
9. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b bis), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
10. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
11. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi pensione al momento della conversione in rendita del montante dei contributi versati, l'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A alla
12. Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non sono soggette all'imposta di cui alla
13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo.
14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale".
2. Agli effetti del comma 9 dell'articolo 13 del
3. All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
Art. 12. (Regime tributario dei fondi pensione).
1. L'articolo 14 del
"Art. 14. (Regime tributario dei fondi pensione).
1. I fondi pensione di cui all'articolo 1 sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo. Le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo d'imposta. Sono parimenti a titolo di imposta le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dalle imprese assicurative nella gestione, anche con garanzia assicurativa, delle risorse dei fondi pensione mediante le convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della
3. Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica, fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, nella misura dello 0,50 per cento del loro valore corrente, determinato secondo i criteri di cui alla
4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi pensione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del comma 2.5. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa di lire un milione e, ove dovute, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire un milione per ciascuna imposta".
2. Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 14 del
3. I versamenti d'acconto dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione si scomputano dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 14 del
4. Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio di destinazione, separato e autonomo, ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, l'imposta sostitutiva per il fondo di cui all'articolo 14 del
5. L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 13 del
Art. 13. (Vigilanza sui fondi pensione).
1. L'articolo 16 del
"Art. 16. (Vigilanza sui fondi pensione).
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto, con il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.
2. E' istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico.
3. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della
4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovraintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il Presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, 7° comma, del citato
5. E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere per il primo triennio le 30 unità. I requisiti di accesso e le modalità di assunzione sono determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformità ai principi fissati dal
2. [Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del
3. Il finanziamento della commissione può essere integrato, mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati [35].
Art. 14. (Compiti della commissione di vigilanza).
1. L'articolo 17 del
"Art. 17. (Compiti della commissione di vigilanza).
1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonché quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 8 bis, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del
2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione di cui all'articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:
a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;
b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto;
c) svolge l'attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2 bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3 dell'articolo 4;
d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 4 quinquies e 5 dell'articolo 6;
e) definisce, d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;
f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonché alla lettera e) del presente comma;
g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla
h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche mediante ispezioni presso gli stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;
m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;
n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la commissione può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesti;b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi.
4. La commissione può altresì:
a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione;
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno.
5. Nell'esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.
6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'articolo 6 e l'Autorità garante della concorrenza del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggiore rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni".
2. Al fine di garantire la continuità dell'attività di vigilanza, la commissione di vigilanza già istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e operante alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione prevista dall'articolo 16 del
Art. 15. (Regime transitorio).
1. All'articolo 18, comma 1, del
2. All'articolo 18, comma 3, lettera b), del
3. All'articolo 18, comma 3, del
4. All'articolo 18, comma 7, del
a) nell'ultimo periodo le parole: "commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell'articolo 13".
5. All'articolo 18, del
8 quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento".
6. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 8 bis, del
7. I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal 1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare dei contributi versati per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del
8. I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a fondi costituiti ai sensi del
Art. 16. (Sanzioni).
Dopo l'articolo 18 del
2. Salvo che il fatto costituisce più grave reato, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione di cui all'articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.
3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621 del codice civile.
4. I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della commissione di cui all'articolo 17, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".
Art. 17. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
TABELLA 1 (v. articolo 1, comma 3).
Quadro riassuntivo
Effetti sul fabbisogno derivanti dalle modifiche alla normativa in materia previdenziale (1) |
||||||||||
(Tra parentesi i riflessi in termini di competenza sul bilancio dello Stato) |
||||||||||
|
|
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
||||
A) |
1. Retribuzione intera vita lavorativa |
Art. 1, c. 17 e 18 |
80 (0) |
82 (0) |
85 (0) |
87 (0) |
||||
|
2. Indennità «una tantum» |
Art. 1, c. 20 |
|
|
|
|
||||
|
3. Pensioni d'anzianità di cui: |
Art. 1, c. da 25 a 32 |
3.578 (241) |
2.254 (332) |
3.045 (388) |
4.085 (424) |
||||
|
a) dipendenti |
|
2.200 |
1.132 |
1.778 |
2.280 |
||||
|
a1) di cui privati |
|
1.656 |
427 |
917 |
1.306 |
||||
|
b) autonomi |
|
1.358 |
1.122 |
1.267 |
1.805 |
||||
|
4. Modifiche trattamento pensioni di reversibilità |
Art. 1, c. 41 |
286 (85) |
673 (192) |
1.037 (290) |
1.368 (377) |
||||
|
5. Cumulo trattamenti invalidità con redditi |
Art. 1, c. 42 |
13 (0) |
32 (0) |
51 (0) |
70 (0) |
||||
|
6. Cumulo trattamenti invalidità con redditi INAIL |
Art. 1, c. 43 |
49 (0) |
134 (0) |
216 (0) |
296 (0) |
||||
|
7. TFR nuovi assunti pubblico impiego |
Art. 2, c. 5 |
|
-(45) |
-(93) |
-(143) |
||||
|
8. Ampliamento base pensionabile pubblico |
Art. 2, c. 9, 10 e 11 |
615 (0) |
635 (0) |
651 (0) |
667 (0) |
||||
|
9. Invalidità settore pubblico |
Art. 2, c. 12 |
-15 -(9) |
-46 -(28) |
-77 -(46) |
-109 -(65) |
||||
|
10. Introduzione integrazione al minimo nel settore pubblico |
Art. 2, c. 13 |
-5 -(3) |
-15 -(9) |
-26 -(16) |
-36 -(22) |
||||
|
11. integrazioni al minimo |
Art. 2, c. 14 |
-55 (0) |
-55 (0) |
-76 (0) |
-78 (0) |
||||
|
12. Ridefinizione base imponibile INPS |
Art. 2, c. 15, 16 e 17 |
-50 (0) |
-52 (0) |
-53 (0) |
-55 (0) |
||||
|
13. Retribuzione imponibile - tetto contributivo |
Art. 2 c. 18 |
-32 (0) |
-33 (0) |
-34 (0) |
-35 |
||||
|
14. lavoro parasubordinato |
Art. 2, c. da 26 a 32 |
2.604 (0) |
2.733 (0) |
2.815 (0) |
2.900 (0) |
||||
|
15. Perequazione «quota parte» pensioni al costo vita + 1% (trasferimento per anno 1996 pari a 23.000 mld). A decorrere 1998 quantificazione ulteriori maggiori oneri in L.F |
Art. 3, c. 2 |
0 -(56) |
0 -(287) |
0 -(287) |
0 -(287) |
||||
|
16. Assegno sociale |
Art. 3, c. 6 e 7 |
7 (7) |
14 (14) |
21 (21) |
29 (29) |
||||
|
18. Pensione regime internazionale |
Art. 3, c. da 14 a 17 |
28 (0) |
57 (0) |
83 (0) |
105 (0) |
||||
|
20. Costo previdenza complementare |
|
-204 -(98) _____ |
-483 -(228) _______ |
-849 -(397) _______ |
-1.317 -(611) _______ |
||||
|
Totali a) |
|
8.629 –(37) |
6.816 –(1.526) |
8.2241 –(1.227) |
9.233 –(1.539) |
||||
B) |
Pensioni d'anzianità (Disposizioni «collegato» finanziaria) |
|
4.808 (258) |
5.117 (354) |
4.931 (375) |
- |
||||
|
Differenza A) e B) |
|
3.821 -(295) |
1.699 -(1.880) |
3.293 -(1.602) |
- |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
A) |
1. Retribuzione intera vita lavorativa |
Art. 1, c. 17 e 18 |
90 (0) |
93 (0) |
96 (0) |
98 (0) |
||||
|
2. Indennità «una tantum» |
Art. 1, c. 20 |
-18 (0) |
-36 (0) |
-37 (0) |
-38 (0) |
||||
|
3. Pensioni d'anzianità di cui: |
Art. 1, c. da 25 a 32 |
5.273 (519) |
6.456 (655) |
7.225 (875) |
8.049 (1.069) |
||||
|
a) dipendenti |
|
3.192 |
4.319 |
5.046 |
5.841 |
||||
|
a1) di cui privati |
|
1.936 |
2.408 |
2.471 |
2.839 |
||||
|
b) autonomi |
|
2.081 |
2.137 |
2.179 |
2.208 |
||||
|
4. Modifiche trattamento pensioni di reversibilità |
Art. 1, c. 41 |
1.663 (451) |
1.922 (511) |
2.141 (558) |
2.321 (592) |
||||
|
5. Cumulo trattamenti invalidità con redditi |
Art. 1, c. 42 |
89 (0) |
108 (0) |
127 (0) |
146 (0) |
||||
|
6. Cumulo trattamenti invalidità con redditi INAIL |
Art. 1, c. 43 |
375 (0) |
452 (0) |
527 (0) |
601 (0) |
||||
|
7. TFR nuovi assunti pubblico impiego |
Art. 2, c. 5 |
-(197) |
-(253) |
-(313) |
-(376) |
||||
|
8. Ampliamento base pensionabile pubblico |
Art. 2, c. 9, 10 e 11 |
684 (0) |
701 (0) |
718 (0) |
736 (0) |
||||
|
9. Invalidità settore pubblico |
Art. 2, c. 12 |
-141 -(85) |
-174 -(104) |
-208 -(125) |
-242 -(145) |
||||
|
10. Introduzione integrazione al minimo nel settore pubblico |
Art. 2, c. 13 |
-47 -(28) |
-58 -(35) |
-69 -(41) |
-81 -(49) |
||||
|
11. integrazioni al minimo |
Art. 2, c. 14 |
-81 (0) |
-83 (0) |
-86 (0) |
-88 (0) |
||||
|
12. Ridefinizione base imponibile INPS |
Art. 2, c. 15, 16 e 17 |
-56 (0) |
-58 (0) |
-60 (0) |
-61 (0) |
||||
|
13. Retribuzione imponibile - tetto contributivo |
Art. 2 c. 18 |
-36 (0) |
-36 (0) |
-37 (0) |
-38 (0) |
||||
|
14. Lavoro parasubordinato |
Art. 2, c. da 26 a 32 |
2.987 (0) |
3.162 (0) |
3.257 (0) |
3.355 (0) |
||||
|
15. Perequazione «quota parte» pensioni al costo vita + 1% (trasferimento per anno 1996 pari a 23.000 mld). A decorrere 1998 quantificazione ulteriori maggiori oneri in L.F. |
Art. 3, c. 2 |
0 -(287) |
0 -(287) |
0 -(287) |
0 -(287) |
||||
|
16. Assegno sociale |
Art. 3, c. 6 e 7 |
36 (36) |
44 (44) |
52 (52) |
60 (60) |
||||
|
17. Riduzione periodo prescrizione contributi |
Art. 3, c. 9 e 10 |
-56 (0) |
-58 (0) |
-60 (0) |
-61 (0) |
||||
|
18. Pensione regime internazionale |
Art. 3, c. da 14 a 17 |
124 (0) |
140 (0) |
153 (0) |
164 (0) |
||||
|
19. Contributo 0,35% a carico lavoratore + 0,35% a carico datore di lavoro |
Art. 3, c. 24 |
2.627 |
2.788 |
2.871 |
2.957 |
||||
|
20. Costo previdenza complementare |
|
-1.824 -(831) |
-2.403 -(1.087) |
-2.814 -(1.253) |
-3.270 -(1.440) |
||||
|
Minore gettito IRPEF |
|
-1.371 -(1.371) ______ |
-1.487 -(1.487) ______ |
-1.587 -(1.587) ______ |
-1.676 -(1.676) _______ |
||||
|
Totali a) |
|
10.319 -(1.792) |
11.472 -(2.044) |
12.210 -(2.122) |
12.932 -(2.252) |
||||
B) |
Pensioni d'anzianità (Disposizioni «collegato» finanziaria) |
|
- |
- |
- |
- |
||||
|
Differenza A) e B) |
|
- |
- |
- |
- |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
||||
A) |
1. Retribuzione intera vita lavorativa |
Art. 1, c. 17 e 18 |
90 (0) |
93 (0) |
96 (0) |
98 (0) |
||||
|
2. Indennità «una tantum» |
Art. 1, c. 20 |
-18 (0) |
-36 (0) |
-37 (0) |
-38 (0) |
||||
|
3. Pensioni d'anzianità di cui: |
Art. 1, c. da 25 a 32 |
5.273 (519) |
6.456 (655) |
7.225 (875) |
8.049 (1.069) |
||||
|
a) dipendenti |
|
3.192 |
4.319 |
5.046 |
5.841 |
||||
|
a1) di cui privati |
|
1.936 |
2.408 |
2.471 |
2.839 |
||||
|
b) autonomi |
|
2.081 |
2.137 |
2.179 |
2.208 |
||||
|
4. Modifiche trattamento pensioni di reversibilità |
Art. 1, c. 41 |
1.663 (451) |
1.922 (511) |
2.141 (558) |
2.321 (592) |
||||
|
5. Cumulo trattamenti invalidità con redditi |
Art. 1, c. 42 |
89 (0) |
108 (0) |
127 (0) |
146 (0) |
||||
|
6. Cumulo trattamenti invalidità con redditi INAIL |
Art. 1, c. 43 |
375 (0) |
452 (0) |
527 (0) |
601 (0) |
||||
|
7. TFR nuovi assunti pubblico impiego |
Art. 2, c. 5 |
-(197) |
-(253) |
-(313) |
-(376) |
||||
|
8. Ampliamento base pensionabile pubblico |
Art. 2, c. 9, 10 e 11 |
684 (0) |
701 (0) |
718 (0) |
736 (0) |
||||
|
9. Invalidità settore pubblico |
Art. 2, c. 12 |
-141 -(85) |
-174 -(104) |
-208 -(125) |
-242 -(145) |
||||
|
10. Introduzione integrazione al minimo nel settore pubblico |
Art. 2, c. 13 |
-47 -(28) |
-58 -(35) |
-69 -(41) |
-81 -(49) |
||||
|
11. integrazioni al minimo |
Art. 2, c. 14 |
-81 (0) |
-83 (0) |
-86 (0) |
-88 (0) |
||||
|
12. Ridefinizione base imponibile INPS |
Art. 2, c. 15, 16 e 17 |
-56 (0) |
-58 (0) |
-60 (0) |
-61 (0) |
||||
|
13. Retribuzione imponibile - tetto contributivo |
Art. 2, c. 18 |
-36 (0) |
-36 (0) |
-37 (0) |
-38 (0) |
||||
|
14. Lavoro parasubordinato |
Art. 2, c. da 26 a 32 |
2.987 (0) |
3.162 (0) |
3.257 (0) |
3.355 (0) |
||||
|
15. Perequazione «quota parte» pensioni al costo vita + 1% (trasferimento per anno 1996 pari a 23.000 mld). A decorrere 1998 quantificazione ulteriori maggiori oneri in L.F. |
Art. 3, c. 2 |
0 -(287) |
0 -(287) |
0 -(287) |
0 -(287) |
||||
|
16. Assegno sociale |
Art. 3, c. 6 e 7 |
36 (36) |
44 (44) |
52 (52) |
60 (60) |
||||
|
17. Riduzione periodo prescrizione contributi |
Art. 3, c. 9 e 10 |
-56 (0) |
-58 (0) |
-60 (0) |
-61 (0) |
||||
|
18. Pensione regime internazionale |
Art. 3, c. da 14 a 17 |
124 (0) |
140 (0) |
153 (0) |
164 (0) |
||||
|
19. Contributo 0,35% a carico lavoratore + 0,35% a carico datore di lavoro |
Art. 3, c. 24 |
2.627 |
2.788 |
2.871 |
2.957 |
||||
|
20. Costo previdenza complementare |
|
-1.824 -(831) |
-2.403 -(1.087) |
-2.814 -(1.253) |
-3.270 -(1.440) |
||||
|
Minore gettito IRPEF |
|
-1.371 -(1.371) ______ |
-1.487 -(1.487) _______ |
-1.587 -(1.587) _______ |
-1.676 -(1.676) _______ |
||||
|
Totali a) |
|
10.319 -(1.792) |
11.472 -(2.044) |
12.210 -(2.122) |
12.932 -(2.252) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
B) |
Pensioni d'anzianità (Disposizioni «collegato» finanziaria) |
|
- |
- |
- |
- |
||||
|
Differenza A) e B) |
|
- |
- |
- |
- |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
2004 |
2005 |
TOTALI |
|||||
A) |
1. Retribuzione intera vita lavorativa |
Art. 1, c. 17 e 18 |
101 (0) |
104 (0) |
917 (0) |
|||||
|
2. Indennità «una tantum» |
Art. 1, c. 20 |
-39 (0) |
-41 (0) |
-209 (0) |
|||||
|
3. Pensioni d'anzianità di cui: |
Art. 1, c. da 25 a 32 |
8.681 (1.441) |
10.512 (1.466) |
59.159 (7.411) |
|||||
|
a) dipendenti |
|
6.459 |
8.282 |
40.550 |
|||||
|
a1) di cui privati |
|
2.869 |
4.491 |
21.320 |
|||||
|
b) autonomi |
|
2.222 |
2.230 |
18.609 |
|||||
|
4. Modifiche trattamento pensioni di reversibilità |
Art. 1, c. 41 |
2.460 (610) |
2.553 (613) |
16.424 (4.279) |
|||||
|
5. Cumulo trattamenti invalidità con redditi. |
Art. 1, c. 42 |
89 (0) |
108 (0) |
127 (0) |
|||||
|
6. Cumulo trattamenti invalidità con redditi INAIL |
Art. 1, c. 43 |
674 (0) |
756 (0) |
4.080 (0) |
|||||
|
7. TFR nuovi assunti pubblico impiego |
Art. 2, c. 5 |
-(443) |
-(513) |
-(2.376) |
|||||
|
8. Ampliamento base pensionabile pubblico |
Art. 2, c. 9, 10 e 11 |
755 (0) |
774 (0) |
6.936 (0) |
|||||
|
9. Invalidità settore pubblico |
Art. 2, c. 12 |
-278 -(167) |
-319 -(192) |
-1.609 -(966) |
|||||
|
10. Introduzione integrazione al minimo nel settore pubblico |
Art. 2, c. 13 |
-93 -(56) |
-107 -(64) |
-537 -(322) |
|||||
|
11. integrazioni al minimo |
Art. 2, c. 14 |
-91 (0) |
-93 (0) |
-786 (0) |
|||||
|
12. Ridefinizione base inmponibile INPS |
Art. 2, c. 15, 16 e 17 |
-63 (0) |
-65 (0) |
-573 (0) |
|||||
|
13. Retribuzione imponibile - tetto contributivo |
Art. 2, c. 18 |
-38 (0) |
-38 (0) |
-357 (0) |
|||||
|
14. lavoro parasubordinato |
Art. 2, c. da 26 a 32 |
3.455 (0) |
3.559 (0) |
30.827 (0) |
|||||
|
15. Perequazione «quota parte» pensioni al costo vita + 1% (trasferimento per anno 1996 pari a 23.000 mld). A decorrere 1998 quantificazione ulteriori maggiori oneri in L.F. |
Art. 3, c. 2 |
0 -(287) |
0 -(287) |
0 -(2.639) |
|||||
|
16. Assegno sociale |
Art. 3, c. 6 e 7 |
68 (68) |
77 (77) |
409 (409) |
|||||
|
17. Riduzione periodo prescrizione contributi |
Art. 3, c. 9 e 10 |
-63 (0) |
-65 (0) |
-573 (0) |
|||||
|
18. Pensione regime internazionale |
Art. 3, c. da 14 a 17 |
171 (0) |
177 (0) |
1.202 (0) |
|||||
|
19. Contributo 0,35% a carico lavoratore + 0,35% a carico datore di lavoro |
Art. 3, c. 24 |
3.046 |
3.137 |
26.843 |
|||||
|
20. Costo previdenza complementare |
|
-3.571 -(1.628) |
-4.281 -(1.836) |
-21.196 -(9.409) |
|||||
|
Minore gettito IRPEF |
|
-1.709 -(1.709) _______ |
-1.806 -(1.806) _______ |
-13.639 -(13.639) ________ |
|||||
|
Totali a) |
|
13.451 -(2.171) |
15.020 -(2.542) |
108.305 -(17.252) |
|||||
B) |
Pensioni d'anzianità (Disposizioni «collegato» finanziaria) |
|
- |
- |
- |
|||||
|
Differenza A) e B) |
|
- |
- |
- |
|||||
(1) Sono esclusi gli effetti delle disposizioni per i quali è prevista una specifica copertura a fronte di autorizzazione di spesa (art.1, c. 38; art.1, c. 45; art.13) |
||||||||||
TABELLA A [36]
(v. articolo 1, comma 6)
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
Età |
Divisori |
Valori |
57 |
23,892 |
4,186% |
58 |
23,314 |
4,289% |
59 |
22,734 |
4,399% |
60 |
22,149 |
4,515% |
61 |
21,558 |
4,639% |
62 |
20,965 |
4,770% |
63 |
20,366 |
4,910% |
64 |
19,763 |
5,060% |
65 |
19,157 |
5,220% |
66 |
18,549 |
5,391% |
67 |
17,938 |
5,575% |
68 |
17,324 |
5,772% |
69 |
16,707 |
5,985% |
70 |
16,090 |
6,215% |
71 |
15,465 |
6,466% |
tasso di sconto = 1,5%
TABELLA B (v. articolo 1, comma 26)
Anno |
colonna 1 |
colonna 2 |
|
Età anagrafica |
Anzianità contributiva |
1996 |
52 |
36 |
1997 |
52 |
36 |
1998 |
53 |
36 |
1999 |
53 |
37 |
2000 |
54 |
37 |
2001 |
54 |
37 |
2002 |
55 |
37 |
2003 |
55 |
37 |
2004 |
56 |
38 |
2005 |
56 |
38 |
2006 |
57 |
39 |
2007 |
57 |
39 |
2008 in poi |
57 |
40 |
TABELLA C (v. articolo 1, comma 27)
Anzianità al 31 dicembre 1995 |
Anzianità necessaria al pensionamento |
da 19 a 21 |
32 |
da 22 a 25 |
31 |
da 26 a 29 |
30 |
TABELLA D (v. articolo 1, comma 27)
Riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici
Anni mancanti a 37 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Penalizzazioni |
1% |
3% |
5% |
7% |
9% |
11% |
13% |
TABELLA E (v. articolo 1, comma 29)
Data entro la quale si matura il requisito contributivo |
Data di decorrenza del trattamento |
Lavoratori dipendenti pubblici e privati |
|
31 dicembre 1994 |
1° gennaio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. 1° aprile 1996 per i rimanenti soggetti |
31 dicembre 1995 |
1° luglio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni 1° ottobre 1996 per i rimanenti soggetti |
30 giugno 1996 |
1° ottobre 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni |
31 dicembre 1996 |
1° gennaio 1997 per i rimanenti soggetti |
30 giugno 1997 |
1° luglio 1997 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni |
31 dicembre 1997 |
1° gennaio 1998 per i rimanenti soggetti |
Lavoratori autonomi iscritti all'INPS |
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31 dicembre 1994 |
1° gennaio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni 1° aprile 1996 per i rimanenti soggetti |
31 dicembre 1995 |
1° luglio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni 1° ottobre 1996 per i soggetti che hanno più di 55 anni 1° gennaio 1997 per i rimanenti soggetti |
31 dicembre 1996 |
1° gennaio 1997 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni 1° luglio 1997 per i rimanenti soggetti |
TABELLA F (v. articolo 1, comma 41)
Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. |
Percentuale di cumulabilità: 75 per cento del trattamento di reversibilità. |
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Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. |
Percentuale di cumulabilità: 60 per cento del trattamento di reversibilità. |
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Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. |
Percentuale di cumulabilità: 50 per cento del trattamento di reversibilità. |
TABELLA G (v. articolo 1, comma 42)
Tabella relativa ai cumuli tra assegno di invalidità e redditi da lavoro
Redditi |
Percentuale di riduzione |
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. |
25 per cento dell'importo dell'assegno. |
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari al 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio |
50 per cento dell'importo dell'assegno. |
[1] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, con decorrenza 1° gennaio 1998.
[2] Comma così modificato dall'art. 5 del
[3] Comma così modificato dall'art. 1 della
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2018, n. 173, ha dichiarato l'illegittimità dell’art. 5, comma 1, della
[5] Comma abrogato dall'art. 19 del
[6] Comma abrogato dall'art. 19 del
[7] Comma così modificato dall'art. 24 del
[8] Lettera abrogata dall'art. 1 della
[9] Lettera così sostituita dall'art. 1 del
[10] Lettera così modificata dall'art. 2 del
[11] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 aprile 1997 dall' art. 1 della
[12] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, comma 774, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. La Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 2022, n. 162, ha dichiarato l'illegittimità del del combinato disposto del terzo e quarto periodo del presente comma e della connessa Tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.
[13] Comma già modificato dall'art. 9 del
[14] Comma già modificato dall'art. 3 della
[15] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[16] Lettera aggiunta dall'art. 3 della
[17] Comma così modificato dall'art. 74 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1 gennaio 2001.
[18] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, comma 280, della
[19] Comma così modificato dall'art. 59 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, con decorrenza 1 gennaio 1998.
[20] Comma così modificato dall'art. 22 ter del
[21] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 18 del
[22] Il termine di cui al presente comma è stato differito, da ultimo, al 31 marzo 1996 dall'art. 5 del
[23] Comma così modificato dall'art. 1, comma 745, della
[24] Lettera così modificata dall'art. 9 del
[25] Il termine di prescrizione di cui alla presente lettera è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007 dall'art. 36 bis del
[26] Comma inserito dall'art. 19 del
[27] Comma inserito dall'art. 9 del
[28] Comma già modificato dall'art. 1, comma 763, della
[29] Comma abrogato dall'art. 47 del
[30] Comma così modificato dall'art. 3 del
[31] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 31 marzo 2000 dall'art. 1 della
[32] Il presente termine è stato prorogato al 30 giugno 1998 dall'art. 37 della
[33] Comma così modificato dall'art. 1 del
[34] Comma abrogato dall'art. 13, comma 40, del
[35] Comma così modificato dall'art. 1, comma 68, della
[36] Per la rideterminazione della presente Tabella, vedi, da ultimo, il D.Dirig. 1 dicembre 2022 (Comunicato pubblicato nella G.U. 17 dicembre 2022, n. 294).