Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 88. Spettacolo |
Capitolo: | 88.3 circo |
Data: | 30/04/1985 |
Numero: | 163 |
Sommario |
Art. 1. Fondo unico per lo spettacolo |
Art. 2. Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo |
Art. 3. Consiglio nazionale dello spettacolo |
Art. 4. Attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo |
Art. 5. Osservatorio dello spettacolo |
Art. 6. Controllo del Parlamento |
Art. 7. Agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico |
Art. 8. Agevolazioni per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante |
Art. 9. Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione di film per la televisione |
Art. 10. Sanzioni |
Art. 11. Temporaneità delle agevolazioni fiscali e relative modalità di applicazione |
Art. 12. Oneri deducibili ai fini fiscali |
Art. 13. Norme transitorie |
Art. 14. Ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico |
Art. 15. Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e norma di copertura |
Art. 16. Entrata in vigore |
§ 88.3.5 - Legge 30 aprile 1985, n. 163.
Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.
(G.U. 4 maggio 1985, n. 104)
Titolo I
FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI ALLO SPETTACOLO
Art. 1. Fondo unico per lo spettacolo [1]
Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonchè per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo.
Art. 2. Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo
Il Fondo unico per lo spettacolo è ripartito annualmente tra i diversi settori, fatto salvo quanto previsto all'art. 13 ed in rapporto alle leggi di riforma, in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante.
La residua quota del Fondo è riservata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge, nonchè per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori.
Il Ministro del turismo e dello spettacolo, in base alle proposte formulate dal Consiglio nazionale dello spettacolo, comunica, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, il piano di riparto della quota di cui al primo comma del presente articolo al Ministro del tesoro, che provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Analogamente si procede nel corso dell'esercizio finanziario alla ripartizione della residua quota di cui al secondo comma.
Art. 3. Consiglio nazionale dello spettacolo [2]
Art. 4. Attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo
Il Consiglio nazionale dello spettacolo elabora le proposte per la formulazione del programma triennale di sostegno e incentivazione finanziaria per le attività dello spettacolo. Nelle proposte sono indicate la previsione del fabbisogno, per il triennio ed in relazione alle disponibilità del Fondo unico di cui all'art. 1, dei diversi settori dello spettacolo, nonchè le forme di sostegno e incentivazione più idonee alla diffusione e allo sviluppo dei singoli settori.
A tal fine, entro il semestre antecedente la scadenza di ciascun triennio, il Consiglio nazionale dello spettacolo è convocato dal Ministro del turismo e dello spettacolo per la verifica del programma relativo al triennio in scadenza e per l'impostazione del programma del triennio successivo.
Sulla base di detto programma triennale, il Consiglio nazionale dello spettacolo propone al Ministro del turismo e dello spettacolo il piano annuale di riparto del Fondo di cui all'art. 2 della presente legge.
Il Consiglio nazionale dello spettacolo può altresì essere convocato dal Ministro autonomamente o quando la convocazione sia richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti per esprimere pareri su questioni attinenti la situazione complessiva dello spettacolo o su questioni particolari insorte in tema di sostegno e incentivazione dello spettacolo.
Entro tre mesi dalla costituzione del Consiglio nazionale dello spettacolo e su conforme parere dello stesso, il Ministro del turismo e dello spettacolo emana le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'organo collegiale, i cui oneri fanno carico al Fondo di cui all'art. 1 della presente legge.
Art. 5. Osservatorio dello spettacolo
E' istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'osservatorio dello spettacolo con i compiti di:
a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero;
b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;
c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.
A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro del turismo e dello spettacolo può avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati.
Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell'osservatorio dello spettacolo, nonchè per le collaborazioni di cui al comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all'art. 1 della presente legge.
Art. 6. Controllo del Parlamento
Il Ministro del turismo e dello spettacolo presenta al Parlamento ogni anno una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo, nonchè sull'andamento complessivo dello spettacolo.
Titolo II
AGEVOLAZIONI FISCALI
Art. 7. Agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico
La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive, dalle industrie tecniche cinematografiche e dalle imprese di esercizio cinematografico, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, impiegata rispettivamente nella produzione di nuovi film dichiarati nazionali ai sensi delle leggi vigenti o di coproduzione maggioritaria italiana, in attività e opere dell'industria tecnica cinematografica nazionale, in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle sale di pubblico esercizio cinematografico non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR.
L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo dei film e delle opere previsti nel precedente comma.
L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede dei dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere, nonchè i relativi piani di finanziamento.
Per ottenere i benefici di cui al primo comma i film e le opere devono essere iniziati entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e conclusi entro due anni dalla data di inizio.
Le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella produzione e nella esecuzione di essi devono essere comprovate mediante idonea documentazione.
Art. 8. Agevolazioni per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante
Non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati:
a) dalle imprese di produzione musicale, di danza, teatrale di prosa, circense e di spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del
b) delle imprese d'esercizio teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del
L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo degli spettacoli e delle opere previsti nel precedente comma.
L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle attività, nonchè i relativi piani di finanziamento.
Ai fini dell'agevolazione di cui al primo comma:
1) i reinvestimenti devono essere operati entro il periodo di imposta successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi;
2) la prima rappresentazione pubblica dello spettacolo deve aver luogo entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi;
3) le opere di cui alla lettera b) del primo comma debbono essere iniziate entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e ultimate entro due anni dalla data di inizio.
Le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere nonchè, l'ammontare delle somme impiegate devono essere comprovate mediante idonea documentazione.
Art. 9. Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione di film per la televisione
Le agevolazioni fiscali di cui al primo comma dell'art. 7 della presente legge sono estese ai reinvestimenti nella produzione, da parte delle imprese italiane, di film realizzati, su qualsiasi supporto e di qualsiasi durata, destinati esclusivamente alla diffusione televisiva.
Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, si applicano, per quanto riguarda le modalità e i termini da osservare, le disposizioni contenute nell'art. 7 della presente legge.
Art. 10. Sanzioni
In caso di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti nell'ultimo comma degli articoli 7, 8 e 9 della presente legge, l'amministrazione finanziaria proceda al recupero dell'imposta non pagata ed applica una soprattassa annua pari al 50 per cento dell'imposta non pagata.
Art. 11. Temporaneità delle agevolazioni fiscali e relative modalità di applicazione
Le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 delle presente legge si applicano per il periodo di cinque anni successivi alla data di entrata in vigore delle legge stessa.
Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal titolo II della presente legge sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto dovrà altresì essere stabilito che le imprese abbiano nel territorio dello Stato la sede legale e l'oggetto principale dell'attività e disposto il divieto di usufruire dei benefici fiscali da parte di imprese operanti in settori diversi da quelli dello spettacolo mediante operazioni societarie quali fusioni ed incorporazioni.
Art. 12. Oneri deducibili ai fini fiscali
Nel secondo comma dell'art. 10 del
"3) Le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito dichiarato al netto degli altri oneri deducibili, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonchè per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalità di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare".
Nel secondo comma dell'art. 6 del
"3) Le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonchè per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalità di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare".
Titolo III
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 13. Norme transitorie
Fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema, della prosa, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi ed a tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove già costituito, e le competenti commissioni consultive previste dalle relative leggi, ripartisce annualmente il Fondo, comprensivo di quanto previsto al quinto comma dell'art. 15, tra i settori di attività ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo, in ragione del 42 per cento a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, del 13 per cento per le attività musicali di cui al titolo III della
Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente:
a) il 4 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali è annualmente riservato al sostegno delle iniziative musicali all'estero;
b) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è portato annualmente in aumento del Fondo di sostegno istituito dalla
c) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è annualmente portato in aumento del Fondo di intervento di cui all'art. 2 della
d) il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dall'art. 2, quarto comma, della
e) [il 10 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 10 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono utilizzati per la istituzione presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo stabilisce con proprio decreto le modalità di utilizzazione e di gestione del Fondo nonchè le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti] [4];
f) la quota dell'1,5 per cento destinata alle attività circensi ed allo spettacolo viaggiante è ripartita annualmente in ragione del 60 per cento a favore delle attività circensi, di cui il 50 per cento finalizzato alla concessione di contributi per iniziative promozionali e di spettacolo secondo le modalità fissate dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, ed in ragione del 40 per cento a favore dello spettacolo viaggiante [5] .
Gli stanziamenti non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario sono portati in aumento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per l'esercizio finanziario successivo.
Art. 14. Ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico
Le imprese di produzione e distribuzione cinematografiche usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 7 della presente legge, relativamente alla parte di utili investita nella produzione o distribuzione del film nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, primo comma, della
Del medesimo beneficio usufruisce altresì l'esercente di sale cinematografiche che nel periodo d'imposta considerato abbia osservato quanto previsto dall'art. 5, commi 2, 3, 4 e 5, della
Art. 15. Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e norma di copertura
Al Fondo unico per lo spettacolo di cui al precedente art. 1 è assegnata per il triennio dal 1985 al 1987 la complessiva somma di lire 2.050 miliardi, in ragione di lire 600 miliardi per il 1985, lire 700 miliardi per il 1986 e lire 750 miliardi per il 1987.
Al rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, per i successivi trienni si provvede in sede di legge finanziaria dello Stato.
Confluiscono inoltre nel Fondo unico per lo spettacolo le somme stanziate o da stanziare nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo in applicazione delle seguenti disposizioni legislative:
a) regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, e regio
b) articoli 7, 9, 11, 27 e 45 della
c) primo comma, lettera a), dell'art. 2 della
d) art. 3 della
e) primo comma, quarto alinea, dell'art. 1 della
f)
g) art. 1 della
h) art. 21 della convenzione, approvata con
i)
l) sesto e quattordicesimo comma dell'art. 1 della
m) terzo, settimo, undicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 1; secondo comma, lettere a) e b), dell'art. 2; diciottesimo comma dell'art. 3 della
Per le somme di cui alla lettera h) del precedente comma resta fermo l'obbligo del versamento in entrata del bilancio dello Stato.
Per l'anno 1985, le somme di cui al precedente terzo comma, ovvero le eventuali residue disponibilità sulle stesse esistenti, in caso di avvenuti utilizzi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono portate in aumento del Fondo unico per lo spettacolo mediante storno dai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 600 miliardi per l'anno 1985, lire 700 miliardi per l'anno 1986, lire 750 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio del triennio 1985-87, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, da ripartire ai sensi dell'art. 2 della presente legge, è ridotta della somma necessaria per il versamento allo stato di previsione dell'entrata del bilancio delle somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali derivanti dal titolo II della presente legge, il cui onere per l'anno 1985 è valutato in lire tredici miliardi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16. Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
[1] Il Fondo di cui al presente articolo ha assunto la denominazione di Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per effetto dell'art. 1, comma 631, della
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[3] Le aliquote previste nel presente comma sono state soppresse dall'art. 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 555, a decorrere dal 1° gennaio 1989.
[4] Lettera abrogata dall'art. 9 del
[5] Le aliquote previste nel presente comma sono state soppresse dall'art. 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 555, a decorrere dal 1° gennaio 1989.