Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.4 disciplina generale |
Data: | 24/04/2014 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. 1. Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati |
Art. 2. Disposizioni in materia di IRAP |
Art. 3. Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria |
Art. 4. Disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, e all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 |
Art. 5 bis. Modifiche al regime di entrate riscosse per atti di competenza del Ministero degli affari esteri |
Art. 6. Strategie di contrasto all'evasione fiscale |
Art. 7. Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale |
Art. 8. Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi |
Art. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento |
Art. 10. Attività di vigilanza |
Art. 11. Riduzione dei costi di riscossione fiscale |
Art. 11 bis. Norme in materia di rateazione |
Art. 12. Remunerazione conti di tesoreria e provvigioni di collocamento dei titoli |
Art. 12 bis. Canoni delle concessioni demaniali marittime |
Art. 13. Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate |
Art. 14. Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa |
Art. 15. Spesa per autovetture |
Art. 16. Riorganizzazione dei Ministeri e interventi in agricoltura |
Art. 16 bis. Norme in materia di personale del Ministero degli affari esteri |
Art. 17. Concorso degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale alla riduzione della spesa pubblica |
Art. 18. Abolizione di agevolazioni postali |
Art. 19. Riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane |
Art. 19 bis. Riduzione delle spese per il Consiglio generale degli italiani all'estero |
Art. 20. Società partecipate |
Art. 20 bis. Disposizioni in materia di cessioni di partecipazioni |
Art. 21. Disposizioni concernenti RAI S.p.A. |
Art. 22. Riduzione delle spese fiscali |
Art. 22 bis. Risorse destinate alle zone franche urbane |
Art. 23. Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali |
Art. 24. Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni |
Art. 25. Anticipazione obbligo fattura elettronica |
Art. 26. Pubblicazione telematica di avvisi e bandi |
Art. 27. Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni |
Art. 28. Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni |
Art. 29. Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli entilocali |
Art. 30. Debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale |
Art. 31. Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate |
Art. 32. Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili |
Art. 33. Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario |
Art. 34. Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari |
Art. 35. Disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari |
Art. 36. Debiti dei Ministeri |
Art. 37. Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati |
Art. 38. Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica |
Art. 38 bis. Semplificazione fiscale della cessione dei crediti |
Art. 39. Crediti compensabili |
Art. 40. Termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati |
Art. 41. Attestazione dei tempi di pagamento |
Art. 41 bis. Misure per l'accelerazione dei pagamenti a favore delle imprese |
Art. 42. Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni |
Art. 43. Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali |
Art. 44. Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni |
Art. 45. Ristrutturazione del debito delle Regioni |
Art. 45 bis. Anticipazione di liquidità in favore di EUR Spa |
Art. 46. (Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica) |
Art. 47. Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica |
Art. 48. Edilizia scolastica |
Art. 49. Riaccertamento straordinario residui |
Art. 50. Disposizioni finanziarie |
Art. 50 bis. Clausola di salvaguardia |
Art. 51. (Entrata in vigore) |
§ 27.4.236 - D.L. 24 aprile 2014, n. 66. [1]
Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.
(G.U. 24 aprile 2014, n. 95)
TITOLO I
Riduzioni di imposte e norme fiscali
Capo I
RILANCIO DELL'ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE
Art. 1. Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati
1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015, nel quale saranno prioritariamente previsti interventi di natura fiscale che privilegino, con misure appropriate, il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico, e mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
«1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:
1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.» [2].
2. Il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo d'imposta 2014.
4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
6. (Omissis) [5].
7. In relazione alla effettiva modalità di fruizione del credito di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la spesa, al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.
Art. 2. Disposizioni in materia di IRAP
1. [A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, al
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «l'aliquota del 3,9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,50 per cento»;
b) all'articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole «l'aliquota del 4,20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,80 per cento»;
2) alla lettera b), le parole «l'aliquota del 4,65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 4,20 per cento»;
3) alla lettera c), le parole «l'aliquota del 5,90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 5,30 per cento»;
c) all'articolo 45, comma 1, le parole «nella misura dell'1,9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 1,70 per cento»] [6].
2. Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del
3. All'articolo 16, comma 3, del
4. [Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del
Capo II
TRATTAMENTO FISCALE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA E ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI
Art. 3. Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria
1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del
b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati;
c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4, del
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del
4. All'articolo 27, comma 3, ultimo periodo, del
5. Al
a) all'articolo 5, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del
b) all'articolo 6, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del
c) all'articolo 7, comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del
6. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del predetto testo unico realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014.
7. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica:
a) ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati, percepiti dalla data indicata al comma 6;
b) agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, nonchè da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie di cui all'articolo 26 del
8. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati a decorrere dal 1º luglio 2014.
9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8, per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui all'articolo 3 del citato decreto alla data del 30 giugno 2014, per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 30 giugno 2014, ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 30 giugno 2014.
10. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica, relativamente ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
11. Per i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 30 giugno 2014, la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica sulla parte dei suddetti redditi maturati a decorrere dal 1 luglio 2014.
12. Per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
13. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;
b) per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal 1º gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del medesimo testo unico e 6, comma 5, del
14. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica sui risultati maturati a decorrere dal 1 luglio 2014. Dai risultati di gestione maturati a decorrere dal 1 luglio 2014 sono portati in deduzione i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare, e quelli rilevati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato alla data del 30 giugno 2014 è versata nel termine ordinario di cui al comma 11 dell'articolo 7 del
15. A decorrere dal 1 luglio 2014, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze relative ai predetti titoli, strumenti finanziari, rapporti e crediti, escluse quelle derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del citato testo unico;
b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta nella misura del 20 per cento, secondo i criteri stabiliti nel comma 16.
16. Nel caso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui al comma 15 si estende a tutti i titoli e strumenti finanziari detenuti alla data del 30 giugno 2014, tenendo conto delle minusvalenze realizzate e non ancora compensate a tale data; l'imposta sostitutiva dovuta è corrisposta entro il 16 novembre 2014. L'ammontare del versamento e le compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate entro il 30 giugno 2014 vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014. Nel caso di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, l'opzione è resa mediante apposita comunicazione all'intermediario entro il 30 settembre 2014 e si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione, posseduti alla data del 30 giugno 2014 nonchè alla data di esercizio dell'opzione; l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, ricevendone provvista dal contribuente.
17. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
18. Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 17 non si applicano per i titoli indicati nel comma 2, lettere a) e b).
Art. 4. Disposizioni di coordinamento e modifiche alla
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 2014. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 3, rilevano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011, emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 13, lettera b), 23, 26 e 34 del
2. È abrogato il comma 2 dell'articolo 4 del
3. Sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 4 dell'articolo 13 del
4. All'articolo 26-quinquies del
5. All'articolo 10-ter della
6. All'articolo 2, comma 1, del
6-bis. In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al
6-ter. Per l'anno 2014 l'aliquota prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è elevata all'11,50 per cento. Una quota delle maggiori entrate di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
7. All'articolo 26, comma 3-bis, del
8. All'articolo 26-quinquies, comma 3, del
9. All'articolo 10-ter, comma 2-bis, della
10. All'articolo 2, comma 23, del
11. Il comma 145 dell'articolo 1 della
«145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d'imposta, la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo d'imposta e la terza entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo d'imposta. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.» [10].
12. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente: «148. Ai maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, per effetto dell'articolo 6, comma 6, del
12-bis. All'articolo 18 del
«2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1 gennaio 2014. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione» [12].
12-ter. All'articolo 3, comma 1, della
12-quater. Al comma 688 dell'articolo 1 della
Art. 5. Modifiche all'articolo 14 del
1. Al comma 3 dell'articolo 14 del
1-bis. All'articolo 10, comma 4, del
Art. 5 bis. Modifiche al regime di entrate riscosse per atti di competenza del Ministero degli affari esteri [17]
1. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al
«Art. 7-bis. - Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne: euro 300,00».
2. L'articolo 18 della
«Art. 18. - 1. Per il rilascio del passaporto ordinario è dovuto un contributo amministrativo di euro 73,50, oltre al costo del libretto.
2. Il contributo amministrativo è dovuto in occasione del rilascio del libretto e va corrisposto non oltre la consegna di esso all'interessato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono determinati il costo del libretto e l'aggiornamento, con cadenza biennale, del contributo di cui al comma 1.
4. All'estero la riscossione avviene in valuta locale, secondo le norme dell'ordinamento consolare, con facoltà per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento».
3. Sono abrogati:
a) il comma 6 dell'articolo 55 della
b) l'articolo 1 della tariffa annessa al
Capo III
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE
Art. 6. Strategie di contrasto all'evasione fiscale
1. Nelle more dell'attuazione degli obiettivi di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e di rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo di cui agli articoli 3 e 9 della
2. Anche sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi al fine di implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione e di contrasto all'evasione fiscale allo scopo di conseguire nell'anno 2015 un incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2013.
Art. 7. Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del
1-bis. All'articolo 1 della
a) al comma 431, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni scritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni»;
b) al comma 435, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e il 2015» [20].
TITOLO II
Risparmi ed efficienza della spesa pubblica
Capo I
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA PER BENI E SERVIZI
Art. 8. Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi
1. Al
a) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonchè i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità»;
b) all'articolo 29, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata»;
c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti". A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti". Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata» [21].
2. (Omissis) [22].
3. All'articolo 14 della
3-bis. In sede di prima applicazione, i decreti di cui al comma 1, lettere b) e c), e al comma 3, sono adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [24].
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del
a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle province e città metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei comuni;
c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del
Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c) si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50 [25].
5. Gli obiettivi di riduzione di spesa per ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 4, lettera c), sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in modo da determinare minori riduzioni per gli enti che acquistano ai prezzi più prossimi a quelli di riferimento ove esistenti; registrano minori tempi di pagamento dei fornitori; fanno più ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza. In caso di mancata adozione del decreto nel termine dei 30 giorni, o di sua inefficacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 50. In pendenza del predetto termine le risorse finanziarie corrispondenti agli importi indicati al comma 4, lettera c), sono rese indisponibili.
6. La determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per le regioni e le province autonome è effettuata con le modalità di cui all'articolo 46.
7. La determinazione degli obiettivi di spesa per le province, i comuni e le città metropolitane è effettuata con le modalità di cui all'articolo 47.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del
a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del
b) (Omissis) [28].
9. (Omissis) [29].
10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 4.
10-bis. Ai fini della necessaria prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive, i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di cui alla vigente normativa in materia di lavoro e difesa dell'ambiente della regione Sardegna, che costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali di prevenzione danni in attuazione di competenze e di politiche regionali, hanno carattere temporaneo e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo triennio, non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del
11. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da conseguire una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014 che concorrono alla determinazione della riduzione di cui al comma 4, lettera c), per il medesimo anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro dello sviluppo economico, e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati sono rideterminate in maniera tale da assicurare una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al primo periodo. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati al primo periodo, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di cui all'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
Art. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento
1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del
2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del
2-bis. Nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni [33].
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449, 450 e 455, della
3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG) [35].
4. [Il comma 3-bis dell'articolo 33 del
«3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del
4-bis. [Al comma 1, lettera n), dell'articolo 83 del codice di cui al
5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.
6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la facoltà per le regioni di costituire centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 455, della
7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del
8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.
8-bis. Nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del
9. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo [41].
10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'articolo 1, comma 358, della
Art. 10. Attività di vigilanza [43]
1. I compiti di vigilanza sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi sono attribuiti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che li esercita secondo quanto previsto dal
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità:
a) può avvalersi del supporto della Guardia di finanza, della Ragioneria Generale dello Stato, delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, sulla base di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi per la copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di supporto;
b) riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati e i documenti di cui al comma 4, lettere a) e b);
c) trasmette alle strutture, agli uffici e agli organi preposti alle funzioni di controllo delle amministrazioni pubbliche dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 cui è stato possibile ricorrere tra il 1º gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del presente decreto. Entro 10 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente il Ministero pubblica sul proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate.
4. Entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del
a) i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, in essere alla data del 30 settembre 2014;
b) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli articoli 56 o 57 del
5. Con deliberazione dell'Autorità sono stabilite le modalità di attuazione del comma 4 e individuati, in particolare, i dati oggetto della trasmissione.
Art. 11. Riduzione dei costi di riscossione fiscale
1. L'Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del
2. A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni [46];
b) [esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo] [47];
c) [esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro] [48].
3. (Omissis) [49].
Art. 11 bis. Norme in materia di rateazione [50]
1. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del
a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2014;
b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2015.
2. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1 non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del
3. Il comma 13-ter dell'articolo 10 del
Art. 12. Remunerazione conti di tesoreria e provvigioni di collocamento dei titoli
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adegua l'articolo 6 del proprio decreto 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, al fine di allineare la rilevazione dei tassi di interesse corrisposti sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di tesoreria al momento della loro effettiva maturazione [51].
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle prerogative previste dall'articolo 3 del
Art. 12 bis. Canoni delle concessioni demaniali marittime [52]
1. I canoni delle concessioni demaniali marittime, ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del
2. All'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «15 maggio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2014».
Capo II
AMMINISTRAZIONE SOBRIA
Art. 13. Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate
1. A decorrere dal 1 maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del
2. All'articolo 1 della
a) al comma 471, dopo le parole «autorità amministrative indipendenti» sono inserite le seguenti: «, con gli enti pubblici economici»;
b) al comma 472, dopo le parole «direzione e controllo» sono inserite le seguenti: «delle autorità amministrative indipendenti e»;
c) al comma 473, le parole «fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali» sono sostituite dalle seguenti «ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni»;
3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della
4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1º maggio 2014.
5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.
5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
Art. 14. Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del
2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del
3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.
4. Gli incarichi e i contratti in corso possono essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2 [57].
4-bis. All'articolo 118, comma 14, della
4-ter. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province e alle città metropolitane e ai comuni, è comunque concessa, in coerenza e secondo le modalità previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo [59].
Art. 15. Spesa per autovetture
1. Il comma 2 dell'articolo 5 del
«2. A decorrere dal 1º maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del
2-bis. La regione Lombardia può derogare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8 dell'articolo 6 del
Art. 16. Riorganizzazione dei Ministeri e interventi in agricoltura
1. I Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri sono tenuti ad assicurare un obiettivo di risparmio di spesa complessivo pari a 240 milioni di euro per l'anno 2014. Gli importi sono determinati secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 428, della
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i Ministri competenti, previa verifica da parte del Ministro dell'economia e delle finanze degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, sono individuate le voci di spesa da ridurre per la realizzazione dell'obiettivo di risparmio di spesa disposto dal comma 1.
3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme corrispondenti agli importi di cui al comma 1.
4. Al solo fine di realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 ottobre 2014, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del
6. Nelle more di un'organica revisione della disciplina degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del
6-bis. Le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'articolo 43, comma 4, della
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46-bis del
8. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 53, della
9. Nell'ambito delle economie utilizzabili ai sensi dell'articolo 16-bis del
Art. 16 bis. Norme in materia di personale del Ministero degli affari esteri [66]
1. A decorrere dal 1 gennaio 2015, al
a) all'articolo 30-bis, comma 4, il terzo periodo è soppresso;
b) dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:
«Art. 53 bis. (Attività per la promozione dell'Italia). - 1. Gli uffici all'estero svolgono attività per la promozione dell'Italia, mirate a stabilire ed intrattenere relazioni con le autorità, il corpo diplomatico e gli ambienti locali, a sviluppare iniziative e contatti di natura politica, economico-commerciale e culturale nell'interesse del sistema Paese, ad accedere a fonti di informazione e a tutelare le collettività italiane all'estero.
2. Per le attività di cui al comma 1 è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da ripartire tra gli uffici all'estero con uno o più decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonchè alla Corte dei conti.
3. La dotazione del fondo è determinata sulla base degli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, quali il ricevimento annuale per la festa della Repubblica, i ricevimenti in onore di autorità del Paese di accreditamento o di personalità in visita ufficiale, il complesso di manifestazioni o di iniziative volte a consolidare i rapporti, anche in base alle consuetudini del luogo, con gli esponenti più rilevanti della società locale e con il corpo diplomatico accreditato nella sede, nonchè tenendo conto del trattamento economico per il personale di servizio necessario al funzionamento delle residenze ufficiali.
4. Le spese per l'attuazione del presente articolo, se sostenute direttamente dal capo dell'ufficio all'estero o, su sua indicazione, da personale dipendente, sono rimborsate ai predetti, anche sulla base di costi medi forfettari determinati per ogni Paese dal Ministero degli affari esteri su proposta del capo della rappresentanza diplomatica competente»;
c) all'articolo 185:
1) al comma 2, le parole: «un assegno per oneri di rappresentanza dello stesso ammontare di quello previsto per il titolare dell'ufficio, in sostituzione di quello di cui eventualmente già goda, nonchè» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «oltre all'assegno di rappresentanza calcolato secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 ed» sono soppresse;
3) al comma 5, le parole: «e dell'assegno per oneri di rappresentanza stabiliti per il posto assunto in reggenza» sono soppresse;
d) all'articolo 204, primo comma, le parole: «ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'articolo 171-bis» sono soppresse;
e) l'articolo 171-bis, l'articolo 185, comma 1, e l'articolo 188 sono abrogati.
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 53-bis del
3. Il contingente di cui all'articolo 152 del
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 17. Concorso degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale alla riduzione della spesa pubblica
1. Per l'anno 2014, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa autonomamente deliberate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, sono versati, nella misura complessiva di 50 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato.
2. Per l'anno 2014, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono ridotti, complessivamente, di euro 5.305.000 [67].
2-bis. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra i vari soggetti in misura proporzionale al rispettivo onere a carico della finanza pubblica per l'anno 2013 [68].
3. Le somme versate dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'anno 2014, relative all'avanzo di gestione dell'anno 2012 per l'importo di euro 4.532.000, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Per il medesimo anno 2014, il CNEL provvede entro il 15 luglio 2014 a versare all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori risorse finanziarie pari a 18.249.842 euro, anche al fine di conseguire, per l'importo di 195.000 euro, risparmi sulla gestione corrente.
Art. 18. Abolizione di agevolazioni postali
1. A decorrere dal 1º giugno 2014, le tariffe postali agevolate di cui agli articoli 17 e 20 della
Art. 19. Riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane
01. All'articolo 1 della
a) il comma 13 è abrogato;
b) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico»;
c) al comma 24 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico»;
d) al comma 136 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico» [69].
1. All'articolo 1 della
«150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente.
150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis.».
1-bis. Al testo unico di cui al
a) all'articolo 235, comma 1, le parole: «sono rieleggibili per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale»;
b) all'articolo 235, comma 3, lettera b), dopo la parola: «volontarie» sono aggiunte le seguenti: «da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente»;
c) all'articolo 241, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi» [70].
Art. 19 bis. Riduzione delle spese per il Consiglio generale degli italiani all'estero [71]
1. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «novantaquattro», «sessantacinque» e «ventinove» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «sessantatre», «quarantatre» e «venti»;
2) al comma 2, la parola: «sessantacinque» è soppressa;
3) al comma 5, la parola: «ventinove» è soppressa e le parole: «dieci», «sette» e «nove» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «sette», «quattro» e «sei»;
b) all'articolo 8, comma 1, le parole: «due volte» sono sostituite dalle seguenti: «una volta»;
c) all'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: «continentali e» le parole: «due volte» sono soppresse;
d) all'articolo 9:
1) al comma 1, la parola: «ventinove» è soppressa e le parole: «due membri eletti» e «tre membri» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «un membro eletto» e «un membro»;
2) al comma 2, le parole: «sei nomi» e «quattro nomi» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «due nomi» e «due nomi»;
3) al comma 3, le parole: «due volte» sono sostituite dalle seguenti: «una volta»;
e) all'articolo 12, comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nè ai membri di cui all'articolo 4, comma 5»;
f) all'articolo 15:
1) al comma 1, la parola: «sessantacinque» è soppressa;
2) al comma 3, la parola: «ventinove» è soppressa;
g) all'articolo 17, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ripartendo i membri di cui all'articolo 4, comma 2, tra i Paesi in cui sono presenti le maggiori collettività italiane, in proporzione al numero di cittadini italiani residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
Art. 20. Società partecipate
1. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza e del contenimento della spesa pubblica, le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato e le società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, 1º comma, n. 1), del codice civile, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. Ai fini della quantificazione del risparmio di cui al comma 1, si fa riferimento alle voci di conto economico ed ai relativi valori risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013.
3. Entro il 30 settembre di ciascun esercizio le società di cui al comma 1 provvedono a distribuire agli azionisti riserve disponibili, ove presenti, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi di spesa conseguiti in attuazione di quanto previsto al medesimo comma 1. In sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015 le stesse società provvedono a distribuire agli azionisti un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale acconto erogato.
4. Le società a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato provvedono per ciascuno degli esercizi considerati a versare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato gli importi percepiti dalle proprie controllate ai sensi del presente articolo.
5. Per il biennio 2014-2015, i compensi variabili degli amministratori delegati e dei dirigenti per i quali è contrattualmente prevista una componente variabile della retribuzione, sono collegati in misura non inferiore al 30 per cento ad obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento di cui ai precedenti commi.
6. Il Collegio sindacale verifica il corretto adempimento dei commi precedenti dandone evidenza nella propria relazione al bilancio d'esercizio, con descrizione delle misure di contenimento adottate.
7. Il presente articolo non si applica alle società per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capitale e alle loro controllate, nonchè a Consip S.p.A. e agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9. Alle finalità di cui al presente articolo, la RAI S.p.A. concorre secondo quanto stabilito dall'articolo 21 [72].
7-bis. Ferme restando le modalità di determinazione dell'importo da distribuire e di versamento dello stesso previste ai commi 3 e 4, in caso di incremento del valore della produzione almeno pari al 10 per cento rispetto all'anno 2013, le società di cui al comma 1 possono realizzare gli obiettivi del presente articolo con modalità alternative, purchè tali da determinare un miglioramento del risultato operativo [73].
7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le società controllate da Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. concorrono, nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015. Il termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato è fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015 [74].
Art. 20 bis. Disposizioni in materia di cessioni di partecipazioni [75]
1. All'articolo 3, comma 29, della
Art. 21. Disposizioni concernenti RAI S.p.A.
1. All'articolo 17 della
a) al comma 2, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
«p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);» [76];
b) il comma 3 è soppresso;
b-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.
3-ter. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, dei costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina è data rappresentazione in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria. Le spese per la sede di Bolzano sono assunte dalla provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di cui all'articolo 18. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano avviene mediante le risorse individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al
2. Fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale da parte di RAI S.p.a., le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società continuano ad operare in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
3. Ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla RAI S.p.A., la Società può procedere alla cessione sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, di quote di Rai Way, garantendo la continuità del servizio erogato. Le modalità di alienazione sono individuate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico [78].
4. Le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della
4-bis. All'articolo 45, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al
Capo III
TRASFERIMENTI E SUSSIDI
Art. 22. Riduzione delle spese fiscali
1. [All'articolo 1, comma 423, della
1-bis. Limitatamente agli anni 2014 e 2015, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonchè di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della
2. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del
2-bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma 5-bis, primo e ultimo periodo, del
Art. 22 bis. Risorse destinate alle zone franche urbane [85]
1. Per gli interventi in favore delle zone franche urbane di cui all'articolo 37, comma 1, del
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della
3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del citato
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della
Capo IV
AZIENDE MUNICIPALIZZATE
Art. 23. Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali [86]
[1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29, della
a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;
b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale;
c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.
1-bis. Il programma di cui al comma 1 è reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di legge di stabilità per il 2015 [88].]
Capo V
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 24. Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 2, comma 222, della
2. All'articolo 2 della
a) al comma 222-bis, dopo l'ottavo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di inadempimento dei predetti obblighi, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza.»;
b) dopo il comma 222-ter è inserito il seguente:
«222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprietà degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali di pubblica sicurezza e quelli destinati al soccorso pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di razionalizzazione nazionali sono trasmessi all'Agenzia del demanio per la verifica della compatibilità degli stessi con gli obiettivi fissati dal presente comma. Entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano, l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati della verifica. In caso tale verifica risulti positiva, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano. Nel caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi individuati nei piani di razionalizzazione positivamente verificati, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei predetti piani, da parte delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio.» [89].
2-bis. L'articolo 2-bis del
«Art. 2-bis. - (Facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione). - 1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano» [90].
2-ter. All'articolo 1, comma 389, della
3. All'articolo 12 del
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime Amministrazioni comunicano inoltre semestralmente, al di fuori dei casi per i quali sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa ai sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonchè l'ammontare dei relativi oneri.»;
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il piano generale può essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano, ove non risultino già affidati ad uno degli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5.»;
c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi dalla stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma 6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri».
4. All'articolo 3 del
a) al comma 4 le parole «1º gennaio 2015» sono sostituite con le parole «1 luglio 2014»;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
5. Al fine della riduzione della spesa per il deposito legale di stampati e documenti:
a) agli istituti depositari previsti dal regolamento attuativo dell'articolo 5, comma 1, della
b) per l'archivio nazionale della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale le ristampe inalterate di tutti i documenti stampati in Italia.
Capo VI
DIGITALIZZAZIONE
Art. 25. Anticipazione obbligo fattura elettronica
1. Nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del
2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla
b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della
2-bis. I codici di cui al comma 2 sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola prevista all'articolo 3, comma 8, della
3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2.
Art. 26. Pubblicazione telematica di avvisi e bandi
1. Al
a) all'articolo 66, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
«7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.»;
b) all'articolo 122, il comma 5, è sostituito dai seguenti:
«5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.».
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017 [96].
1-ter. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [97].
TITOLO III
Pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni
Capo I
MONITORAGGIO DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI RELATIVI TEMPI DI PAGAMENTI
Art. 27. Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni
1. Dopo l'articolo 7 del
«Art. 7 bis. (Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni)
1. Allo scopo di assicurare la trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
2. A decorrere dal 1 luglio 2014, utilizzando la medesima piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali. Le medesime amministrazioni comunicano altresì, mediante la piattaforma elettronica, le informazioni sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre 2014, che saranno trasmesse in modalità aggregata.
3. Nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, i dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio e ricezione, di cui ai commi 1 e 2, sono acquisiti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni in modalità automatica.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del
5. Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa.
6. I dati acquisiti dalla piattaforma elettronica ai sensi del presente articolo sono conformi ai formati previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Includono, altresì, le informazioni relative alla natura, corrente o capitale, dei debiti nonchè il codice identificativo di gara (CIG), ove previsto.
7. Le informazioni di cui al presente articolo sono accessibili alle amministrazioni pubbliche e ai titolari dei crediti registrati sulla piattaforma elettronica, anche ai fini della certificazione dei crediti e del loro utilizzo, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4-bis, nonchè utilizzabili per la tenuta del registro delle fatture da parte delle amministrazioni pubbliche.
8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del
9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014.» [98].
2. All'articolo 9, comma 3-bis, del
a) al primo periodo, le parole: «le regioni e gli enti locali nonchè gli enti del servizio sanitario nazionale», sono sostituite dalle seguenti: «le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al
c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi, il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del
d) alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: «La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell'amministrazione utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del citato
Art. 28. Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni
1. All'articolo 2, del
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b) del presente comma, il quarto e il quinto periodo del comma 6 sono soppressi [100];
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Capo II
STRUMENTI PER FAVORIRE L'ESTINZIONE DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 29. Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli entilocali
1. Al comma 9 dell'articolo 13 del
Art. 30. Debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale [101]
(Omissis).
Art. 31. Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate
1. Al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle società ed enti partecipati da enti locali, la dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 1, comma 10, del
2. L'incremento di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate. Il pagamento concerne:
a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del
4. Le società partecipate dagli enti locali, destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al presente articolo e all'articolo 32, destinano prioritariamente le risorse ottenute all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Le società partecipate comunicano agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del citato
5. I collegi sindacali delle società partecipate dagli enti locali verificano le comunicazioni di cui al comma 4, dandone atto nei propri verbali e nella relazione al bilancio di esercizio.
Art. 32. Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili
1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 luglio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 1 tra le Sezioni del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del
3. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 determina anche l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2 del
4. Sono ammesse alle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti del settore sanitario di cui al presente articolo le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180 delle
5. Per le attività gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del presente articolo, nonchè dell'articolo 31, è autorizzata la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per l'anno 2014.
Art. 33. Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario
1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1º ottobre 2009 e sino alla data di entrata in vigore della
2. L'anticipazione di cui al comma 1, è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.
3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulla dotazione per l'anno 2014, del fondo di rotazione dì cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al
4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse.
5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sul versamento in entrata di cui al comma 6, pur erogate nel 2014, la cui restituzione dovrà avvenire a partire dal 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
6. Alla copertura degli oneri di cui ai comma 1, si provvede quanto a 100 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del
7. Il comma 17-sexies dell'articolo 1 del
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del
Art. 34. Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari
1. Per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 del
Art. 35. Disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari
1. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, del
2. Qualora le Regioni di cui al comma 1 non provvedano a quanto indicato al medesimo comma sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti necessari per trasferire tempestivamente agli enti del Servizio sanitario regionale gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b) del
3. In caso di inadempienza circa l'attuazione di quanto indicato al comma 2, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il Presidente della regione, o un altro soggetto, commissario ad acta. Il commissario adotta tutte le misure necessarie per acquisire le anticipazioni di liquidità disponibili.
4. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, del
5. Qualora le Regioni di cui al comma 4 non provvedano a quanto indicato al medesimo comma 4 sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti necessari per acquisire le citate anticipazioni di liquidità fino a concorrenza degli importi richiamati. In caso di inadempienza trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.
6. Allo scopo di verificare che tutte le amministrazioni pubbliche rispettino i tempi di pagamento stabiliti dalla legislazione vigente, le Regioni che, con riferimento agli enti del Servizio sanitario regionale, non hanno partecipato alle verifiche di cui all'articolo 3 del
7. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 6, le disponibilità del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014 è incrementata di 770 milioni di euro.
8. All'articolo 1 del
a) al comma 5 le parole: «unità sanitarie locali» sono sostituite dalle seguenti: «aziende sanitarie locali e ospedaliere»; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno.».
Art. 36. Debiti dei Ministeri
1. Al fine di consentire il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili del Ministero dell'Interno nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 3 del
2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 300 milioni per l'anno 2014, destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto. Entro il 30 giugno 2014, le amministrazioni possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'elenco dei debiti di cui al presente comma, al fine della attribuzione delle relative risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 luglio 2014, si provvede alla ripartizione delle risorse tra le amministrazioni richiedenti, sulla base di apposita istruttoria sulle partite debitorie al fine della verifica della sussistenza della neutralità in termini di indebitamento netto. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, il predetto fondo è ripartito in proporzione ai debiti assentibili per ciascuna amministrazione.
Art. 37. Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati
1. Al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
a) i soggetti creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente entro il 31 ottobre 2014, utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del predetto
b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici. La certificazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Il diniego, anche parziale, della certificazione, sempre entro il suddetto termine, deve essere puntualmente motivato. Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del predetto
2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al comma 1 non rilevano ai fini dei vincoli e degli obiettivi del patto di stabilità interno.
3. I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori alla misura massima determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta la cessione del credito, la pubblica amministrazione debitrice diversa dallo Stato può chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidità, una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell'operazione, delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente il debito, alle condizioni pattuite nell'ambito delle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito di cui al presente comma al ripristino della normale gestione della liquidità. L'operazione di ridefinizione, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, può essere richiesta dalla pubblica amministrazione debitrice alla banca o all'intermediario finanziario cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro intermediario finanziario qualora il cessionario non consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in tal caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito certificato è ceduto di diritto alla predetta banca o intermediario finanziario. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del
4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite risorse pari a euro 150 milioni. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della
5. In caso di escussione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino a concorrenza della somme escusse e degli interessi maturati alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato. Con il decreto di cui al comma 4 sono disciplinate le modalità per l'esercizio del diritto di rivalsa di cui al presente comma, anche al fine di garantire il recupero delle somme in caso di incapienza delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato.
6. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito, un fondo con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per le finalità del presente comma è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio [110].
7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies e 12-septies dell'articolo 11, del
7-bis. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del
7-ter. Le verifiche di cui all'articolo 48-bis del
7-quater. L'articolo 8 e il comma 2-bis dell'articolo 9 del
7-quinquies. La regolarità contributiva del cedente dei crediti di cui al comma 7-bis del presente articolo è definitivamente attestata dal documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al
Art. 38. Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica [116]
(Omissis).
Art. 38 bis. Semplificazione fiscale della cessione dei crediti [117]
1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 maggio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della
Art. 39. Crediti compensabili
1. All'articolo 28-quinquies del
1-bis. Agli articoli 28-quater, comma 1, e 28-quinquies, comma 1, del
Art. 40. Termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati
1. All'articolo 9, comma 02, del
Capo III
STRUMENTI PER PREVENIRE IL FORMARSI DI RITARDI DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 41. Attestazione dei tempi di pagamento
1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del
3. La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1 della
4. Le regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione contenente le informazioni di cui al comma 1 e le iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. La trasmissione della relazione e l'adozione da parte degli enti delle misure idonee e congrue eventualmente necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo del rispetto della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sui tempi di pagamenti costituisce adempimento regionale, ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della
Art. 41 bis. Misure per l'accelerazione dei pagamenti a favore delle imprese [122]
1. Per consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte per gli interventi di cui alle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, ed agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2018, l'utilizzo delle risorse già disponibili sulle rispettive contabilità speciali, come individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013 [123].
2. Le somme rimaste inutilizzate a seguito degli interventi di cui al comma 1 costituiscono economia di spesa e sono versate al pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base della disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del
Art. 42. Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni
1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1 luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
a) il codice progressivo di registrazione;
b) il numero di protocollo di entrata;
c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
f) l'oggetto della fornitura;
g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
h) la scadenza della fattura;
i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della
o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.
Art. 43. Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali
1. L'articolo 161 del
«Art. 161. - (Certificazioni di bilancio). - 1. I comuni, le province, le città metropolitane, le unioni di comuni e le comunità montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed a trasmetterli al Ministero dell'interno. Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario.
2. Le modalità per la struttura, la redazione, nonchè la data di scadenza per la trasmissione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Anci e dell'Upi, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. La mancata trasmissione del certificato, da parte dei comuni e delle province, comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.
4. I dati delle certificazioni sono resi noti sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della
5. I certificati al rendiconto della gestione degli enti locali dell'esercizio finanziario 2014 e degli esercizi seguenti sono trasmessi al Ministero dell'interno entro il 31 maggio dell'esercizio successivo, mentre la data di scadenza per la trasmissione dei certificati al bilancio di previsione resta fissata con il decreto ministeriale di cui al comma 2.» [124].
Art. 44. Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni [125]
1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al
Art. 45. Ristrutturazione del debito delle Regioni
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della
2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale [126].
3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
4. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del
5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2013, presentino le seguenti caratteristiche:
a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro. Per i titoli in valuta rileva il cambio fissato negli swap di copertura insistenti sulle singole emissioni [127].
6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato
7. Le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 20 giugno 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5 [128].
8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato delle singole regioni.
9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni regione si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 18 luglio 2014, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito. In caso di estinzione anticipata del mutuo, gli importi pagati dalle regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato [129].
12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, la regione provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte della regione per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per la regione, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal
15. La valutazione dei derivati è di competenza delle regioni che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II.
16. Le regioni assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal
Art. 45 bis. Anticipazione di liquidità in favore di EUR Spa [130]
1. All'articolo 1 della
«332. La società EUR Spa può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro il 15 luglio 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, nel limite massimo di 100 milioni di euro, finalizzata al pagamento di debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013. L'anticipazione di liquidità di cui al presente comma è concessa a valere sulla dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari", di cui all'articolo 1, comma 10, del
333. All'erogazione della somma di cui al comma 332 si provvede a seguito:
a) della presentazione da parte della società EUR Spa di un piano di rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi, in cui sono individuate anche idonee e congrue garanzie, verificato da un esperto indipendente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze con onere a carico della società;
b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la società EUR Spa, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora la società non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della società è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione».
2. All'articolo 6, comma 6, della
TITOLO IV
Norme finanziarie ed entrata in vigore
Art. 46. (Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica)
1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dal presente decreto, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a quanto previsto nei commi 2 e 3 .
2. Al comma 454 dell'articolo 1 della
a) la tabella indicata alla lettera d) è sostituita dalla seguente:
Regione o Provincia autonoma |
Importo (in milioni di euro) |
|
|
Anno 2014 |
Anno 2015-2017 |
|
|
|
Trentino-Alto Adige |
3 |
5 |
Provincia autonoma Bolzano/Bozen |
43 |
61 |
Provincia autonoma Trento |
42 |
59 |
Friuli-Venezia Giulia |
93 |
131 |
Valle d'Aosta |
12 |
16 |
Sicilia |
222 |
311 |
Sardegna |
85 |
120 |
Totale RSS |
500 |
703 |
b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno 2014 la proposta di Accordo di cui al periodo precedente è trasmessa entro il 30 giugno 2014.".
3. Il comma 526 dell'articolo 1 della
"526. Con le procedure previste dall'articolo 27 della
Regione a statuto speciale |
Accantonamento (in migliaia di euro) |
|
|
Anno 2014 |
Anno 2015-2017 |
|
|
|
Valle d'Aosta |
10.157 |
6.925 |
Provincia autonoma Bolzano |
41.833 |
28.523 |
Provincia autonoma Trento |
36.507 |
24.891 |
Friuli-Venezia Giulia |
81.483 |
55.556 |
Sicilia |
194.628 |
132.701 |
Sardegna |
75.392 |
51.404 |
Totale |
440.000 |
300.000 |
4. Gli importi delle tabelle di cui ai commi 2 e 3 possono essere modificati, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo tra le regioni e province autonome interessate da sancire entro il 30 giugno 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il predetto accordo può tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente interessato.
5. Il comma 527 dell'articolo 1 della
6. Le regioni a statuto ordinario, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni medesime, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singoli regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Per gli anni 2015-2020 il contributo delle regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, è incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale [131].
7. [Il complesso delle spese finali espresse in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario, di cui al comma 449-bis dell'articolo 1 della
7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto stabilito dall'intesa sancita, ai sensi del comma 6, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 29 maggio 2014, sono tenute per l'anno 2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, come modificati dal comma 7-quater, le spese nei confronti dei beneficiari, a valere sulle seguenti autorizzazioni di spesa:
a) articolo 1, comma 260, della
b) articolo 2 del
c) articolo 1 del
d) articolo 9, comma 4-bis, del
e) articolo 23, comma 5, del
f) articolo 1, comma 83, della
7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese di cui al comma 7-bis, nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 461, della
7-quater. Per l'anno 2014, non si applicano le esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 260, della
b) articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del
c) articolo 1, comma 83, della
Conseguentemente, per l'anno 2014, non si applica il comma 7 del presente articolo [135].
Art. 47. Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica
1. Le province e le città metropolitane, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al comma 2 e all'articolo 19, nonchè in considerazione delle misure recate dalla
2. Per le finalità di cui al comma 1, ciascuna provincia e città metropolitana consegue i risparmi da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014, e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:
a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 340 milioni di euro per il 2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto [137];
b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 0,7 milioni di euro, per l'anno 2014, e di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture di ciascuna provincia e città metropolitana comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica [138];
c) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 14, relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione è operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica [139].
3. Gli importi e i criteri di cui al comma 2 possono essere modificati per ciascuna provincia e città metropolitana, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e dall'UPI e recepiti con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2; con riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base agli importi di cui al comma 2 [140].
4. In caso di mancato versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3, entro il 10 ottobre, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del
5. Le province e le città metropolitane possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 2.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 92 dell'articolo 1 della
7. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai commi 2 e 5 siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della
8. I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. A tal fine, il fondo di solidarietà comunale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter della
9. Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni di cui al comma 8 per ciascun comune sono determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:
a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto. A decorrere dall'anno 2018, qualora la spesa relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A sia stata sostenuta da comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata per conto dei comuni facenti parte della stessa gestione associata, le riduzioni di cui alla presente lettera sono applicate a tutti i comuni compresi nella gestione associata, proporzionalmente alla quota di spesa ad essi riferibile. A tal fine, la regione acquisisce dal comune capofila idonea certificazione della quota di spesa riferibile ai comuni facenti parte della gestione associata e la trasmette, entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno, che ne tengono conto in sede di predisposizione del decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione del Fondo di solidarietà comunale. In caso di mancata comunicazione da parte della regione entro il predetto termine del 30 aprile, il riparto non tiene conto della ripartizione proporzionale tra i comuni compresi nella gestione associata; restano in tal caso confermate le modalità di riparto di cui al presente articolo. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal
b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 1,6 milioni di euro, per l'anno 2014, e di 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture possedute da ciascun comune comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
c) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 14 relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 14 milioni di euro, per l'anno 2014 e di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione è operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica [144].
10. Gli importi e i criteri di cui al comma 9 possono essere modificati per ciascun comune, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 9; con riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 9 [145].
11. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
12. I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 9.
13. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai precedenti commi siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della
Art. 48. Edilizia scolastica
1. All'articolo 31 della
«14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.» [146].
2. Per le finalità e gli interventi di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
Art. 49. Riaccertamento straordinario residui
1. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi nonchè riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di cui all'articolo 275, secondo comma, del
2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si provvede:
a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla eliminazione degli stessi mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi è fissata su base pluriennale, in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte è destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le amministrazioni interessate individuano i residui non più esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a).
c) per i residui passivi perenti, connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso, con le medesime modalità di comunicazione di cui alla lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la tesoreria statale;
d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di cui al presente articolo vengono operate con il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati.
Art. 50. Disposizioni finanziarie
1. In relazione a quanto disposto dagli articoli da 8 a 10, le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono ridotte di 200 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2015, secondo quanto indicato nell'allegato C al presente decreto e secondo un criterio di riparto relativo al tasso di adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme di cui al periodo precedente. Le amministrazioni possono proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, nell'ambito degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti. Le riduzioni previste dal presente comma sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dalle disposizioni specifiche volte al contenimento della spesa di cui agli articoli 14, 15, e 26 del presente decreto.
2. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di razionalizzare la gestione delle risorse in relazione alle disposizioni recate dal presente articolo ed evitare la formazione di debiti fuori bilancio, nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del
4. Gli enti e organismi di cui al comma 3 possono effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti di cui all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del
5. All'articolo 1, comma 417, della
6. Al fine di rendere permanente gli sgravi previsti dall'articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo denominato «Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti», con una dotazione di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
7. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui al titolo III del presente decreto, nonchè in considerazione del livello del fabbisogno del settore statale definito dal Documento di economia e finanza 2014 approvato con Risoluzione del Parlamento, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40.000 milioni di euro per l'anno 2014. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio.
8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal titolo III del presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 9, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.
9. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della
"Allegato 1 (Articolo 1, comma 1).
In milioni di euro
Descrizione risultato differenziale |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
|
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 5.710 milioni di euro per il 2014, a 3.150 milioni di euro per il 2015 e a 3.150 milioni di euro per il 2016), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge |
-59.100 |
-18.200 |
-1.200 |
|
|
|
|
|Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) |
320.000 |
285.000 |
250.000 |
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2014, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione."
9-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), ultimo periodo, della
9-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro dell'interno, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli 1316 e 1317 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai fini dell'attuazione delle norme sul federalismo fiscale [150].
10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, comma 11, 5, 9, comma 9, 16, commi 6 e 7, 27, comma 1, 31, 32, 35, 36, 45, 48, comma 1, e dal comma 6 del presente articolo, ad esclusione degli oneri cui si provvede ai sensi del comma 9 del presente articolo, pari a 6.563,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.184,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 7.062,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 6.214 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.069 a decorrere dall'anno 2018, che aumentano a 7.600,839 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.229,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 6.236 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.138,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e dalle minori spese derivanti dal presente provvedimento [151].
10-bis. Per l'anno 2015 il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
11. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle maggiori entrate per imposta sul·valore aggiunto derivanti dalle misure previste dal titolo III del presente decreto. Qualora dal monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a 650 milioni di euro per l'anno 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2014, stabilisce l'aumento delle accise di cui alla
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
12-bis. Per l'anno 2014, le modalità di riparto del fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del
Art. 50 bis. Clausola di salvaguardia [154]
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Art. 51. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella 1 (articolo 25, comma 2) [155]
Casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla
Art. 19, comma 1, lettera a), del
Art. 19, comma 1, lettera c), del
Art. 19, comma 1, lettera d), del
Art. 19, comma 1, lettera e), del
Art. 19, comma 2, del
Art. 25 del
Sponsorizzazione pura, ovvero ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto del soggetto erogante
Prestazioni socio-sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara
Scelta del socio privato in società miste il cui apporto è limitato al solo finanziamento
Tabella A [156]
(articolo 47)
S1201 Carta, cancelleria e stampati
S1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti
S1203 Materiale informatico
S1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici
S1205 Pubblicazioni, giornali e riviste
S1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico
S1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza
S1208 Equipaggiamenti e vestiario
S1209 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali
S1210 Altri materiali di consumo
S1211 Acquisto di derrate alimentari
S1212 Materiali e strumenti per manutenzione
S1213 Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali
S1304 Contratti di servizio per riscossione tributi
S1305 Lavoro interinale
S1306 Altri contratti di servizio
S1308 Organizzazione manifestazioni e convegni
S1309 Corsi di formazione per il proprio personale
S1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
S1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
S1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia
S1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
S1316 Utenze e canoni per energia elettrica
S1317 Utenze e canoni per acqua
S1318 Utenze e canoni per riscaldamento
S1319 Utenze e canoni per altri servizi
S1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali
S1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
S1322 Spese postali
S1323 Assicurazioni
S1324 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza
S1327 Buoni pasto
S1329 Assistenza informatica e manutenzione software
S1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
S1331 Spese per liti (patrocinio legale)
S1332 Altre spese per servizi
S1333 Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi
S1334 Mense scolastiche
S1335 Servizi scolastici
S1336 Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente
S1337 Spese per pubblicità
S1338 Global service
Tabella B (articolo 47)
S1201 Carta, cancelleria e stampati
S1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti
S1203 Materiale informatico
S1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici
S1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico
S1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza
S1208 Equipaggiamenti e vestiario
S1209 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali
S1210 Altri materiali di consumo
S1211 Acquisto di derrate alimentari
S1212 Materiali e strumenti per manutenzione
S1308 Organizzazione manifestazioni e convegni
S1309 Corsi di formazione per il proprio personale
S1310 Altri corsi di formazione
S1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
S1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia
S1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
S1316 Utenze e canoni per energia elettrica
S1318 Utenze e canoni per riscaldamento
S1327 Buoni pasto
S1329 Assistenza informatica e manutenzione software
S1338 Global service
S1401 Noleggi
S1404 Licenze software
Allegato C (articolo 50, comma 1)
Riduzione degli acquisiti di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato, a esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
(Importi in milioni di euro)
AMMINISTRAZIONE |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
|
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
41,9 |
62,8 |
62,8 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
1,6 |
2,4 |
2,4 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
0,9 |
1,3 |
1,3 |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
12,0 |
18,0 |
18,0 |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
5,1 |
7,6 |
7,6 |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA |
6,3 |
9,4 |
9,4 |
MINISTERO DELL'INTERNO |
35,1 |
52,7 |
52,7 |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
1,3 |
1,9 |
1,9 |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
5,6 |
8,4 |
8,4 |
MINISTERO DELLA DIFESA |
75,3 |
112,8 |
112,8 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
3,4 |
5,1 |
5,1 |
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO |
5,9 |
8,9 |
8,9 |
MINISTERO DELLA SALUTE |
5,8 |
8,7 |
8,7 |
TOTALE |
200,0 |
300,0 |
300,0 |
Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia fiscale anche al fine di assicurare il rilancio dell'economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di revisione della spesa pubblica, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini, nonchè per assicurare la stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dell'organizzazione degli apparati politico istituzionali e delle autonomie locali;
Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
TITOLO I
Riduzioni di imposte e norme fiscali
CAPO I
Rilancio dell'economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale
Art. 1. (Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati)
1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015 e mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
"1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:
1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.".
2. Il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo d'imposta 2014.
4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
6. L'INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.
7. In relazione alla effettiva modalità di fruizione del credito di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la spesa, al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.
Art. 2. (Disposizioni in materia di IRAP)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, al
a) all'articolo 16, comma 1, le parole "l'aliquota del 3,9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,50 per cento";
b) all'articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole "l'aliquota del 4,20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,80 per cento";
2) alla lettera b), le parole "l'aliquota del 4,65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 4,20 per cento";
3) alla lettera c), le parole "l'aliquota del 5,90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 5,30 per cento";
c) all'articolo 45, comma 1, le parole "nella misura dell'1,9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 1,70 per cento".
2. Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del
3. All'articolo 16, comma 3, del
4. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del
CAPO II
Trattamento fiscale dei redditi di natura finanziaria e altre disposizioni fiscali
Art. 3. (Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria)
1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del
b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati;
c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4, del
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del
4. All'articolo 27, comma 3, ultimo periodo, del
5. Al
a) all'articolo 5, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del
b) all'articolo 6, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del
c) all'articolo 7, comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del
6. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del predetto testo unico realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014.
7. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica:
a) ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati, percepiti dalla data indicata al comma 6;
b) agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, nonchè da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie di cui all'articolo 26 del
8. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati a decorrere dal 1° luglio 2014.
9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8, per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui all'articolo 3 del citato decreto alla data del 30 giugno 2014, per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 30 giugno 2014, ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 30 giugno 2014.
10. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica, relativamente ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
11. Per i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 30 giugno 2014, la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica sulla parte dei suddetti redditi maturati a decorrere dal 1 luglio 2014.
12. Per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
13. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;
b) per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del medesimo testo unico e 6, comma 5, del
14. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica sui risultati maturati a decorrere dal 1° luglio 2014. Dai risultati di gestione maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 sono portati in deduzione i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare, e quelli rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato alla data del 30 giugno 2014 è versata nel termine ordinario di cui al comma 11 dell'articolo 7 del
15. A decorrere dal 1° luglio 2014, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze relative ai predetti titoli, strumenti finanziari, rapporti e crediti, escluse quelle derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del citato testo unico;
b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta nella misura del 20 per cento, secondo i criteri stabiliti nel comma 16.
16. Nel caso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui al comma 15 si estende a tutti i titoli e strumenti finanziari detenuti alla data del 30 giugno 2014, tenendo conto delle minusvalenze realizzate e non ancora compensate a tale data; l'imposta sostitutiva dovuta è corrisposta entro il 16 novembre 2014. L'ammontare del versamento e le compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate entro il 30 giugno 2014 vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014. Nel caso di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, l'opzione è resa mediante apposita comunicazione all'intermediario entro il 30 settembre 2014 e si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione, posseduti alla data del 30 giugno 2014 nonchè alla data di esercizio dell'opzione; l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, ricevendone provvista dal contribuente.
17. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
18. Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 17 non si applicano per i titoli indicati nel comma 2, lettere a) e b).
Art. 4. (Disposizioni di coordinamento e modifiche alla
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2014. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 3, rilevano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011, emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 13, lettera b), 23, 26 e 34 del
2. È abrogato il comma 2 dell'articolo 4 del
3. Sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 4 dell'articolo 13 del
4. All'articolo 26-quinquies del
5. All'articolo 10-ter della
6. All'articolo 2, comma 1, del
7. All'articolo 26, comma 3-bis, del
8. All'articolo 26-quinquies, comma 3, del
9. All'articolo 10-ter, comma 2-bis, della
10. All'articolo 2, comma 23, del
11. Il comma 145 dell'articolo 1 della
12. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente: "148. Ai maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, per effetto dell'articolo 6, comma 6, del
Art. 5. (Modifiche all'articolo 14 del
1. Al comma 3 dell'articolo 14 del
CAPO III
Contrasto all'evasione fiscale
Art. 6. (Strategie di contrasto all'evasione fiscale)
1. Nelle more dell'attuazione degli obiettivi di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e di rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo di cui agli articoli 3 e 9 della
2. Anche sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi al fine di implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione e di contrasto all'evasione fiscale allo scopo di conseguire nell'anno 2015 un incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2013.
Art. 7. (Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del
TITOLO II
Risparmi ed efficienza della spesa pubblica
CAPO I
Razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi
Art. 8. (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 11 del
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce, per le pubbliche amministrazioni interessate, obbligo di trasparenza la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 46 del medesimo
3. All'articolo 14 della
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di:
a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle province e città metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei comuni;
c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1.
Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c) si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50
5. Gli obiettivi di riduzione di spesa per ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 4, lettera c), sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in modo da determinare minori riduzioni per gli enti che acquistano ai prezzi più prossimi a quelli di riferimento ove esistenti; registrano minori tempi di pagamento dei fornitori; fanno più ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza. In caso di mancata adozione del decreto nel termine dei 30 giorni, o di sua inefficacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 50. In pendenza del predetto termine le risorse finanziarie corrispondenti agli importi indicati al comma 4, lettera c), sono rese indisponibili.
6. La determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per le regioni e le province autonome è effettuata con le modalità di cui all'articolo 46.
7. La determinazione degli obiettivi di spesa per le province, i comuni e le città metropolitane è effettuata con le modalità di cui all'articolo 47.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:
a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. È fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le Amministrazioni di cui al comma 1, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;
b) tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui alla lettera a), e comunque non siano superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A, ai sensi dell'articolo 26 della
9. Gli atti e i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 8, lettera b), sono nulli e sono rilevanti ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li ha sottoscritti.
10 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 4.
11. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da conseguire una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014 che concorrono alla determinazione della riduzione di cui al comma 4, lettera c), per il medesimo anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro dello sviluppo economico, e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati sono rideterminate in maniera tale da assicurare una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al primo periodo. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati al primo periodo, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di cui all'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
Art. 9. (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)
1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del
2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 455, della
4. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del
"3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del
5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.
6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la facoltà per le regioni di costituire centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 455, della
7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del
8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.
9. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui al comma 1 del presente articolo, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo.
10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'articolo 1, comma 358, della
Art. 10. (Attività di controllo)
1. I compiti di controllo sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi sono attribuiti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che li esercita secondo quanto previsto dal
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità:
a) può avvalersi del supporto della Guardia di finanza, della Ragioneria Generale dello Stato, delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, sulla base di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi per la copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di supporto;
b) riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati e i documenti di cui al comma 4, lettere a) e b);
c) trasmette alle strutture, agli uffici e agli organi preposti alle funzioni di controllo delle amministrazioni pubbliche dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 cui è stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del presente decreto. Entro 10 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente il Ministero pubblica sul proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate.
4. Entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del
a) i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, in essere alla data del 30 settembre 2014;
b) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli articoli 56 o 57 del
5. Con deliberazione dell'Autorità sono stabilite le modalità di attuazione del comma 4 e individuati, in particolare, i dati oggetto della trasmissione.
Art. 11. (Riduzione dei costi di riscossione fiscale)
1. L'Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del
2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
3. L'utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate può inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio all'intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell'intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni effetto.
Art. 12. (Remunerazione conti di tesoreria e provvigioni di collocamento dei titoli)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adegua l'articolo 6 del proprio decreto ministeriale del 5 dicembre 2003 al fine di allineare la rilevazione dei tassi di interesse corrisposti sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di tesoreria al momento della loro effettiva maturazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle prerogative previste dall'articolo 3 del
CAPO II
Amministrazione sobria
Art. 13. (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate)
1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del
2. All'articolo 1 della
a) al comma 471, dopo le parole "autorità amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ", con gli enti pubblici economici";
b) al comma 472, dopo le parole "direzione e controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorità amministrative indipendenti e";
c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite dalle seguenti "ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni";
3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della
4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.
5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.
Art. 14. (Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)
1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del
2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del
3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.
4. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.
Art. 15. (Spesa per autovetture)
1. Il comma 2 dell'articolo 5 del
"2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del
Art. 16. (Riorganizzazione dei Ministeri e interventi in agricoltura)
1. I Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri sono tenuti ad assicurare un obiettivo di risparmio di spesa complessivo pari a 240 milioni di euro per l'anno 2014. Gli importi sono determinati secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 428, della
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i Ministri competenti, previa verifica da parte del Ministro dell'economia e delle finanze degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, sono individuate le voci di spesa da ridurre per la realizzazione dell'obiettivo di risparmio di spesa disposto dal comma 1.
3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme corrispondenti agli importi di cui al comma 1.
4. Al solo fine di realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2014, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del
6. Nelle more di un'organica revisione della disciplina degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46-bis del
8. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 53, della
9. Nell'ambito delle economie utilizzabili ai sensi dell'articolo 16-bis del
Art. 17. (Concorso degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale alla riduzione della spesa pubblica)
1. Per l'anno 2014, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa autonomamente deliberate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, sono versati, nella misura complessiva di 50 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato.
2. Per l'anno 2014 gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile sono ridotti, complessivamente, di 5,5 milioni di euro.
3. Le somme versate dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'anno 2014, relative all'avanzo di gestione dell'anno 2012 per l'importo di euro 4.532.000, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 18. (Abolizione di agevolazioni postali)
1. A decorrere dal 1° giugno 2014, le tariffe postali agevolate di cui agli articoli 17 e 20 della
Art. 19. (Riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane)
1. All'articolo 1 della
"150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente.
150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis.".
Art. 20. (Società partecipate)
1. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza e del contenimento della spesa pubblica, le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato e le società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, 1° comma, n. 1), del codice civile, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. Ai fini della quantificazione del risparmio di cui al comma 1, si fa riferimento alle voci di conto economico ed ai relativi valori risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013.
3. Entro il 30 settembre di ciascun esercizio le società di cui al comma 1 provvedono a distribuire agli azionisti riserve disponibili, ove presenti, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi di spesa conseguiti in attuazione di quanto previsto al medesimo comma 1. In sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015 le stesse società provvedono a distribuire agli azionisti un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale acconto erogato.
4. Le società a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato provvedono per ciascuno degli esercizi considerati a versare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato gli importi percepiti dalle proprie controllate ai sensi del presente articolo.
5. Per il biennio 2014-2015, i compensi variabili degli amministratori delegati e dei dirigenti per i quali è contrattualmente prevista una componente variabile della retribuzione, sono collegati in misura non inferiore al 30 per cento ad obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento di cui ai precedenti commi.
6. Il Collegio sindacale verifica il corretto adempimento dei commi precedenti dandone evidenza nella propria relazione al bilancio d'esercizio, con descrizione delle misure di contenimento adottate.
7. La presente disposizione non si applica alle società per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capitale.
Art. 21. (Disposizioni concernenti RAI S.p.A.)
1. All'articolo 17 della
a) al comma 2, la lettera p) è sostituita dalla seguente: "p) l'informazione pubblica a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);";
b) il comma 3 è soppresso.
2. Fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale da parte di RAI S.p.a., le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società continuano ad operare in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
3. Ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla RAI S.p.A., la Società può cedere sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, quote di società partecipate, garantendo la continuità del servizio erogato. In caso di cessione di partecipazioni strategiche che determini la perdita del controllo, le modalità di alienazione sono individuate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.
4. Le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della
CAPO III
Trasferimenti e sussidi
Art. 22. (Riduzione delle spese fiscali)
1. All'articolo 1, comma 423, della
2. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del
CAPO IV
Aziende municipalizzate
Art. 23. (Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29, della
a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;
b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale;
c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.
CAPO V
Razionalizzazione degli spazi della pubblica amministrazione
Art. 24. (Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 2, comma 222, della
2. All'articolo 2 della
a) al comma 222-bis, dopo l'ottavo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di inadempimento dei predetti obblighi, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza.";
b) dopo il comma 222-ter è inserito il seguente:
"222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprietà degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali di pubblica sicurezza e gli edifici penitenziari. I piani di razionalizzazione nazionali sono trasmessi all'Agenzia del demanio per la verifica della compatibilità degli stessi con gli obiettivi fissati dal presente comma. Entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano, l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati della verifica. In caso tale verifica risulti positiva, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano. Nel caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi individuati nei piani di razionalizzazione positivamente verificati, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei predetti piani, da parte delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio."
3. All'articolo 12 del
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime Amministrazioni comunicano inoltre semestralmente, al di fuori dei casi per i quali sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa ai sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonchè l'ammontare dei relativi oneri.";
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il piano generale può essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano, ove non risultino già affidati ad uno degli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5.";
c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi dalla stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma 6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri".
4. All'articolo 3 del
a) al comma 4 le parole "1° gennaio 2015" sono sostituite con le parole "1° luglio 2014";
b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
5. Al fine della riduzione della spesa per il deposito legale di stampati e documenti:
a) agli istituti depositari previsti dal regolamento attuativo dell'articolo 5, comma 1, della
b) per l'archivio nazionale della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale le ristampe inalterate di tutti i documenti stampati in Italia.
CAPO VI
Digitalizzazione
Art. 25. (Anticipazione obbligo fattura elettronica)
1. Nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", è anticipato al 31 marzo 2015. Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
1) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla
2) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della
3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2.
Art. 26. (Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)
1. Al
a) all'articolo 66, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
"7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.";
b) all'articolo 122, il comma 5, è sostituito dai seguenti:
"5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.".
TITOLO III
Pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni
CAPO I
Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamenti
Art. 27. (Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)
1. Dopo l'articolo 7 del
"Art. 7 bis. (Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni)
1. Allo scopo di assicurare la trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
2. Utilizzando la medesima piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, emesse a partire dal 1° gennaio 2014.
3. Nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, i dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio e ricezione, di cui ai commi 1 e 2, sono acquisiti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni in modalità automatica.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del
5. Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa.
6. I dati acquisiti dalla piattaforma elettronica ai sensi del presente articolo sono conformi ai formati previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Includono, altresì, le informazioni relative alla natura, corrente o capitale, dei debiti nonchè il codice identificativo di gara (CIG), ove previsto.
7. Le informazioni di cui al presente articolo sono accessibili alle amministrazioni pubbliche e ai titolari dei crediti accreditati sulla piattaforma elettronica, anche ai fini della certificazione dei crediti e del loro utilizzo, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4-bis, nonchè utilizzabili per la tenuta del registro delle fatture da parte delle amministrazioni pubbliche.
8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure.
9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014.".
2. All'articolo 9, comma 3-bis, del
a) al primo periodo, le parole: "le regioni e gli enti locali nonchè gli enti del servizio sanitario nazionale", sono sostituite dalle seguenti: "le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300; dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle altre amministrazioni.";
c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi, il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del
d) alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: "La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell'amministrazione con l'apposizione della data prevista per il pagamento.".
Art. 28. (Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni)
1. All'articolo 2, del
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b), il quarto e il quinto periodo del comma 6 sono soppressi;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
CAPO II
Strumenti per favorire l'estinzione dei debiti delle pubbliche amministrazioni
Art. 29. (Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali)
1. Al comma 9 dell'articolo 13 del
Art. 30. (Debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale)
1. All'articolo 1 comma 10-bis del
Art. 31. (Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate)
1. Al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle società partecipate da enti locali, la dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui all'articolo 1, comma 10, del
2. L'incremento di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate. Il pagamento concerne:
a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del
4. Le società partecipate dagli enti locali, destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al presente articolo e all'articolo 32, destinano prioritariamente le risorse ottenute all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Le società partecipate comunicano agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del citato
5. I collegi sindacali delle società partecipate dagli enti locali verificano le comunicazioni di cui al comma 4, dandone atto nei propri verbali e nella relazione al bilancio di esercizio.
Art. 32. (Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili)
1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 luglio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 1 tra le Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del
3. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 determina anche l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2 del
4. Sono ammesse alle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti del settore sanitario di cui al presente articolo le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180 delle
5. Per le attività gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del presente articolo, nonchè dell'articolo 31, è autorizzata la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per l'anno 2014.
Art. 33. (Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario)
1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1°ottobre 2009 e sino alla data di entrata in vigore della
2. L'anticipazione di cui al comma 1, è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.
3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulla dotazione per l'anno 2014, del fondo di rotazione dì cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al
4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse.
5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sul versamento in entrata di cui al comma 6, pur erogate nel 2014, la cui restituzione dovrà avvenire a partire dal 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
6. Alla copertura degli oneri di cui ai comma 1, si provvede quanto a 100 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del
7. Il comma 17-sexies dell'articolo 1 del
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del
Art. 34. (Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari)
1. Per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 del
Art. 35. (Disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari)
1. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, del
2. Qualora le Regioni di cui al comma 1 non provvedano a quanto indicato al medesimo comma sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti necessari per trasferire tempestivamente agli enti del Servizio sanitario regionale gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b) del
3. In caso di inadempienza circa l'attuazione di quanto indicato al comma 2, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il Presidente della regione, o un altro soggetto, commissario ad acta. Il commissario adotta tutte le misure necessarie per acquisire le anticipazioni di liquidità disponibili.
4. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, del
5. Qualora le Regioni di cui al comma 4 non provvedano a quanto indicato al medesimo comma 4 sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti necessari per acquisire le citate anticipazioni di liquidità fino a concorrenza degli importi richiamati. In caso di inadempienza trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.
6. Allo scopo di verificare che tutte le amministrazioni pubbliche rispettino i tempi di pagamento stabiliti dalla legislazione vigente, le Regioni che, con riferimento agli enti del Servizio sanitario regionale, non hanno partecipato alle verifiche di cui all'articolo 3 del
7. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 6, le disponibilità del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014 è incrementata di 770 milioni di euro.
8. All'articolo 1 del
a) al comma 5 le parole: "unità sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e ospedaliere"; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.";
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno.".
Art. 36. (Debiti dei Ministeri)
1. Al fine di consentire il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili del Ministero dell'Interno nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 3 del
2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 300 milioni per l'anno 2014, destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto. Entro il 30 giugno 2014, le amministrazioni possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'elenco dei debiti di cui al presente comma, al fine della attribuzione delle relative risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 luglio 2014, si provvede alla ripartizione delle risorse tra le amministrazioni richiedenti, sulla base di apposita istruttoria sulle partite debitorie al fine della verifica della sussistenza della neutralità in termini di indebitamento netto. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, il predetto fondo è ripartito in proporzione ai debiti assentibili per ciascuna amministrazione.
Art. 37. (Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati)
1. Al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
a) i soggetti creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del predetto
b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici. La certificazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Il diniego, anche parziale, della certificazione, sempre entro il suddetto termine, deve essere puntualmente motivato. Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del predetto
2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al comma 1 non rilevano ai fini dei vincoli e degli obiettivi del patto di stabilità interno.
3. I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori alla misura massima determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta la cessione del credito, la pubblica amministrazione debitrice diversa dallo Stato può chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidità, una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell'operazione, delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente il debito, alle condizioni pattuite nell'ambito delle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito di cui al presente comma al ripristino della normale gestione della liquidità. L'operazione di ridefinizione, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, può essere richiesta dalla pubblica amministrazione debitrice alla banca o all'intermediario finanziario cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro intermediario finanziario qualora il cessionario non consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in tal caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito certificato è ceduto di diritto alla predetta banca o intermediario finanziario. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del
4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite risorse pari a euro 150 milioni. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della
5. In caso di escussione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino a concorrenza della somme escusse e degli interessi maturati alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato. Con il decreto di cui al comma 4 sono disciplinate le modalità per l'esercizio del diritto di rivalsa di cui al presente comma, anche al fine di garantire il recupero delle somme in caso di incapienza delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato.
6. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito, un fondo con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-sexies e 12-septies dell'articolo 11, del
Art. 38. (Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica)
1. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del
2. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 8 e 2-bis dell'articolo 9 del
Art. 39. (Crediti compensabili)
1. All'articolo 28-quinquies del
Art. 40. (Termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati)
1. All'articolo 9, comma 02, del
CAPO III
Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Art. 41. (Attestazione dei tempi di pagamento)
1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del
3. La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1 della
4. Le regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione contenente le informazioni di cui al comma 1 e le iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. La trasmissione della relazione e l'adozione da parte degli enti delle misure idonee e congrue eventualmente necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo del rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamenti costituisce adempimento regionale, ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della
Art. 42. (Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni)
1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
a) il codice progressivo di registrazione;
b) il numero di protocollo di entrata;
c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
f) l'oggetto della fornitura;
g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
h) la scadenza della fattura;
i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della
o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.
Art. 43. (Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali)
1. L'articolo 161 del
"1. I comuni, le province, le unioni di comuni e le comunità montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed a trasmetterli al Ministero dell'interno. Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario.
2. Le modalità per la struttura, la redazione, nonchè la data di scadenza per la trasmissione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Anci e dell'Upi, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. La mancata trasmissione del certificato, da parte dei comuni e delle province, comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.
4. I dati delle certificazioni sono resi noti sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della
5. I certificati al rendiconto della gestione degli enti locali dell'esercizio finanziario 2014 e degli esercizi seguenti sono trasmessi al Ministero dell'interno entro il 31 maggio dell'esercizio successivo, mentre la data di scadenza per la trasmissione dei certificati al bilancio di previsione resta fissata con il decreto ministeriale di cui al comma 2.".
Art. 44. (Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni)
1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al
Art. 45. (Ristrutturazione del debito delle Regioni)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del
2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato
3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
4. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del
5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31dicembre 2013, presentino le seguenti caratteristiche:
a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione superiore a 250 milioni di euro. Per i titoli in valuta rileva il cambio fissato negli swap di copertura insistenti sulle singole emissioni.
6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato
7. Le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 1, trasmettendo entro il 20 giugno 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5, lettera a).
8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato delle singole regioni.
9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni regione si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 18 luglio 2014, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, la regione provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte della regione per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per la regione, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal
15. La valutazione dei derivati è di competenza delle regioni che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II.
16. Le regioni assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal
TITOLO IV
Norme finanziarie ed entrata in vigore
Art. 46. (Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica)
1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dal presente decreto, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a quanto previsto nei commi 2 e 3 .
2. Al comma 454 dell'articolo 1 della
a) la tabella indicata alla lettera d) è sostituita dalla seguente:
Regione o Provincia autonoma |
Importo (in milioni di euro) |
|
|
Anno 2014 |
Anno 2015-2017 |
|
|
|
Trentino-Alto Adige |
3 |
5 |
Provincia autonoma Bolzano/Bozen |
43 |
61 |
Provincia autonoma Trento |
42 |
59 |
Friuli-Venezia Giulia |
93 |
131 |
Valle d'Aosta |
12 |
16 |
Sicilia |
222 |
311 |
Sardegna |
85 |
120 |
Totale RSS |
500 |
703 |
b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno 2014 la proposta di Accordo di cui al periodo precedente è trasmessa entro il 30 giugno 2014.".
3. Il comma 526 dell'articolo 1 della
"526. Con le procedure previste dall'articolo 27 della
Regione a statuto speciale |
Accantonamento (in migliaia di euro) |
|
|
Anno 2014 |
Anno 2015-2017 |
|
|
|
Valle d'Aosta |
10.157 |
6.925 |
Provincia autonoma Bolzano |
41.833 |
28.523 |
Provincia autonoma Trento |
36.507 |
24.891 |
Friuli-Venezia Giulia |
81.483 |
55.556 |
Sicilia |
194.628 |
132.701 |
Sardegna |
75.392 |
51.404 |
Totale |
440.000 |
300.000 |
4. Gli importi delle tabelle di cui ai commi 2 e 3 possono essere modificati, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo tra le regioni e province autonome interessate da sancire entro il 30 giugno 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il predetto accordo può tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente interessato.
5. Il comma 527 dell'articolo 1 della
6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonchè dell'incidenza degli acquisti centralizzati, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 31 ottobre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singoli regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e sono eventualmente rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.
7. Il complesso delle spese finali espresse in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario, di cui al comma 449-bis della legge 24 dicembre 2012, n.228, è ridotto per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, tenendo conto degli importi determinati ai sensi del comma 6.
Art. 47. (Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica)
1. Le province e le città metropolitane, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al comma 2 e all'articolo 19, nonchè in considerazione delle misure recate dalla
2. Per le finalità di cui al comma 1, ciascuna provincia e città metropolitana consegue i risparmi da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014, e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:
a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 340 milioni di euro per il 2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal
b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 0,7 milioni di euro, per l'anno 2014, e di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture di ciascuna provincia e città metropolitana comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
c) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 14 , relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
3. Gli importi e i criteri di cui al comma 2 possono essere modificati per ciascuna provincia e città metropolitana, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall' ANCI e dall'UPI e recepiti con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2; con riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base agli importi di cui al comma 2.
4. In caso di mancato versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3, entro il mese di luglio, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del
5. Le province e le città metropolitane possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 2.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 92 dell'articolo 1 della
7. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai commi 2 e 5 siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della
8. I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine, il fondo di solidarietà comunale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter della
9. Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni di cui al comma 8 per ciascun comune sono determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:
a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal
b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 1,6 milioni di euro, per l'anno 2014, e di 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture possedute da ciascun comune comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
c) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 14 relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 14 milioni di euro, per l'anno 2014 e di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
10. Gli importi e i criteri di cui al comma 9 possono essere modificati per ciascun comune, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 9; con riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 9.
11. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
12. I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 9.
13. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai precedenti commi siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della
Art. 48. (Edilizia scolastica)
1. All'articolo 31 della
"14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.".
2. Per le finalità e gli interventi di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto legge. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
Art. 49. (Riaccertamento straordinario residui)
1. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi nonchè riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di cui all'articolo 275, secondo comma, del
2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si provvede:
a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla eliminazione degli stessi mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi è fissata su base pluriennale, in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte è destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le amministrazioni interessate individuano i residui non più esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a).
c) per i residui passivi perenti, connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso, con le medesime modalità di comunicazione di cui alla lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la tesoreria statale;
d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di cui al presente articolo vengono operate con il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati.
Art. 50. (Disposizioni finanziarie)
1. In relazione a quanto disposto dagli articoli da 8 a 10, le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono ridotte di 200 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2015, secondo quanto indicato nell'allegato C al presente decreto e secondo un criterio di riparto relativo al tasso di adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme di cui al periodo precedente. Le amministrazioni possono proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, nell'ambito degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti. Le riduzioni previste dal presente comma sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dalle disposizioni specifiche volte al contenimento della spesa di cui agli articoli 14, 15, e 26 del presente decreto.
2. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di razionalizzare la gestione delle risorse in relazione alle disposizioni recate dal presente articolo ed evitare la formazione di debiti fuori bilancio, nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del
4. Gli enti e organismi di cui al comma 3 possono effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti di cui all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del
5. All'articolo 1, comma 417, della
6. Al fine di rendere permanente gli sgravi previsti dall'articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo denominato "Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti", con una dotazione di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
7. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui al titolo III del presente decreto, nonchè in considerazione del livello del fabbisogno del settore statale definito dal Documento di economia e finanza 2014 approvato con Risoluzione del Parlamento, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40.000 milioni di euro per l'anno 2014. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio.
8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal titolo III del presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 9, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.
9. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della
"Allegato 1 (Articolo 1, comma 1).
In milioni di euro
Descrizione risultato differenziale |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
|
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 5.710 milioni di euro per il 2014, a 3.150 milioni di euro per il 2015 e a 3.150 milioni di euro per il 2016), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge |
-59.100 |
-18.200 |
-1.200 |
|
|
|
|
|Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) |
320.000 |
285.000 |
250.000 |
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2014, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione."
10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, comma 11, 5, 9, comma 9, 16, commi 6 e 7, 27, comma 1, 31, 32, 35, 36, 45, 48, comma 1, e dal comma 8 del presente articolo, ad esclusione degli oneri cui si provvede ai sensi del comma 9 del presente articolo, pari a 6.563,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.184,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 7.062,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 6.214 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.069 a decorrere dall'anno 2018, che aumentano a 7.600,839 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.229,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 6.236 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.138,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e dalle minori spese derivanti dal presente provvedimento.
11. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dal titolo III del presente decreto. Qualora dal monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a 650 milioni di euro per l'anno 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2014, stabilisce l'aumento delle accise di cui alla
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
Art. 51. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella A (articolo 47)
S1201 Carta, cancelleria e stampati
S1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti
S1203 Materiale informatico
S1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici
S1205 Pubblicazioni, giornali e riviste
S1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico
S1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza
S1208 Equipaggiamenti e vestiario
S1209 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali
S1210 Altri materiali di consumo
S1211 Acquisto di derrate alimentari
S1212 Materiali e strumenti per manutenzione
S1213 Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali
S1302 Contratti di servizio per trasporto
S1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti
S1304 Contratti di servizio per riscossione tributi
S1305 Lavoro interinale
S1306 Altri contratti di servizio
S1308 Organizzazione manifestazioni e convegni
S1309 Corsi di formazione per il proprio personale
S1310 Altri corsi di formazione
S1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
S1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
S1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia
S1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
S1316 Utenze e canoni per energia elettrica
S1317 Utenze e canoni per acqua
S1318 Utenze e canoni per riscaldamento
S1319 Utenze e canoni per altri servizi
S1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali
S1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
S1322 Spese postali
S1323 Assicurazioni
S1324 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza
S1327 Buoni pasto
S1329 Assistenza informatica e manutenzione software
S1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
S1331 Spese per liti (patrocinio legale)
S1332 Altre spese per servizi
S1333 Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi
S1334 Mense scolastiche
S1335 Servizi scolastici
S1336 Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente
S1337 Spese per pubblicità
S1338 Global service
Tabella B (articolo 47)
S1201 Carta, cancelleria e stampati
S1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti
S1203 Materiale informatico
S1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici
S1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico
S1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza
S1208 Equipaggiamenti e vestiario
S1209 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali
S1210 Altri materiali di consumo
S1211 Acquisto di derrate alimentari
S1212 Materiali e strumenti per manutenzione
S1308 Organizzazione manifestazioni e convegni
S1309 Corsi di formazione per il proprio personale
S1310 Altri corsi di formazione
S1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
S1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia
S1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
S1316 Utenze e canoni per energia elettrica
S1318 Utenze e canoni per riscaldamento
S1327 Buoni pasto
S1329 Assistenza informatica e manutenzione software
S1338 Global service
S1401 Noleggi
S1404 Licenze software
Allegato C (articolo 50, comma 1)
Riduzione degli acquisiti di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato, a esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
(Importi in milioni di euro)
AMMINISTRAZIONE |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
|
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
41,9 |
62,8 |
62,8 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
1,6 |
2,4 |
2,4 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
0,9 |
1,3 |
1,3 |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
12,0 |
18,0 |
18,0 |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
5,1 |
7,6 |
7,6 |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA |
6,3 |
9,4 |
9,4 |
MINISTERO DELL'INTERNO |
35,1 |
52,7 |
52,7 |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
1,3 |
1,9 |
1,9 |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
5,6 |
8,4 |
8,4 |
MINISTERO DELLA DIFESA |
75,3 |
112,8 |
112,8 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
3,4 |
5,1 |
5,1 |
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO |
5,9 |
8,9 |
8,9 |
MINISTERO DELLA SALUTE |
5,8 |
8,7 |
8,7 |
TOTALE |
200,0 |
300,0 |
300,0 |
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[6] Comma abrogato dall'art. 1, comma 22, della
[7] Comma abrogato dall'art. 1, comma 22, della
[8] Comma inserito dalla L. di conversione.
[9] Comma inserito dalla L. di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 2015, n. 176, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana.
[10] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[15] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[17] Articolo aggiunto dalla L. di conversione.
[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[19] La Corte costituzionale, con sentenza 17 febbraio 2016, n. 31, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana.
[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 17 febbraio 2016, n. 31, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana.
[21] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[22] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[24] Comma inserito dalla L. di conversione.
[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[26] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[27] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[28] Lettera soppresas dalla L. di conversione.
[29] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[30] Comma inserito dalla L. di conversione. La disposizione di cui al presente comma, già prorogata al 31 dicembre 2019 dall'art. 10 bis del
[31] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[32] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 499, della
[33] Comma inserito dall'art. 1, comma 420, della
[34] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 39 del
[35] Comma inserito dall'art. 1, comma 421, della
[36] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 217 del
[37] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 217 del
[38] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[39] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 509, della
[40] Comma inserito dalla L. di conversione.
[41] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 422, della
[42] Comma così modificato dall'art. 10 del
[43] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[44] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[45] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[46] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 95, della
[47] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 95, della
[48] Lettera abrogata dall'art. 7 quater del
[49] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[50] Articolo inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 10 del
[51] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[52] Articolo aggiunto dalla L. di conversione.
[53] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[54] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[55] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2016, n. 43, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica «a decorrere dall’anno 2014», anziché «negli anni 2014, 2015 e 2016».
[56] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2016, n. 43, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica «a decorrere dall’anno 2014», anziché «negli anni 2014, 2015 e 2016».
[57] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[58] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[59] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[60] Comma così modificato dalla L. di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2016, n. 43, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica alle Regioni.
[61] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[62] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[63] Comma così modificato dall'art. 2 del
[64] Comma inserito dalla L. di conversione.
[65] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[66] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[67] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[68] Comma inserito dalla L. di conversione.
[69] Comma premesso dalla L. di conversione.
[70] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[71] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[72] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[73] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[74] Comma aggiunto dall'art. 10 del
[75] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[76] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[77] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[78] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[79] Comma così modificato dall'art. 1, comma 292, della
[80] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[81] Comma già modificato dalla L. di conversione, ulteriormente modificato dall'art. 12 del
[82] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 12 del
[83] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[84] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[85] Articolo aggiunto dalla L. di conversione.
[86] Articolo abrogato dall'art. 28 del
[87] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[88] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[89] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[90] Comma inserito dalla L. di conversione.
[91] Comma inserito dalla L. di conversione.
[92] La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 2016, n. 64, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non prevede che le misure di cui ai commi 4, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 6 dell’art. 3 del
[93] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[94] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[95] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[96] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 7 del
[97] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[98] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[99] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[100] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[101] Articolo soppresso dalla L. di conversione.
[102] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[103] Comma così modificato dall'art. 43 del
[104] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[105] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[106] Lettera così modificata dall'art. 22 del
[107] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[108] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[109] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[110] Comma così modificato dall'art. 1, comma 396, della
[111] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[112] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 22 del
[113] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[114] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[115] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 18, della
[116] Articolo soppresso dalla L. di conversione.
[117] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[118] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[119] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[120] Comma così modificato dall'art. 4 del
[121] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[122] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[123] Comma già modificato dall'art. 4 del
[124] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[125] Articolo così modificato dall'art. 40 del
[126] Comma già modificato dall'art. 1, comma 700, della
[127] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[128] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[129] Comma così modificato dall'art. 39 del
[130] Articolo aggiunto dalla L. di conversione.
[131] Comma già modificato dall'art. 42 del
[132] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1, comma 399, della
[133] Comma aggiunto dall'art. 42 del
[134] Comma aggiunto dall'art. 42 del
[135] Comma aggiunto dall'art. 42 del
[136] Comma così modificato dall'art. 1, comma 451, della
[137] Lettera già modificata dalla L. di conversione e così ulteriormente modificata dall'art. 1, comma 451, della
[138] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 451, della
[139] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 451, della
[140] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[141] Comma così modificato dall'art. 23 quater del
[142] Comma così modificato dall'art. 1, comma 451, della
[143] Lettera già modificata dalla L. di conversione e così ulteriormente modificata dall'art. 1, comma 459, della
[144] Comma così modificato dall'art. 1, comma 451, della
[145] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[146] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[147] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 6 del
[148] La Corte costituzionale, con sentenza 14 ottobre 2022, n. 210, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
[149] Comma inserito dalla L. di conversione.
[150] Comma inserito dalla L. di conversione.
[151] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[152] Comma inserito dalla L. di conversione.
[153] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[154] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[155] Tabella premessa dalla L. di conversione.
[156] Tabella così modificata dalla L. di conversione.