Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.10 imposta di registro |
Data: | 18/12/1997 |
Numero: | 463 |
Sommario |
Art. 1. Versamenti unitari di tributi predeterminati. |
Art. 2. Riorganizzazione degli uffici del registro. |
Art. 3. Entrata in funzione del sistema di riscossione e versamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali. |
Art. 3 bis. Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione. |
Art. 3 ter. Procedure di controllo sulle autoliquidazioni. |
Art. 3 quater. Modifica alla normativa in materia di imposta di registro. |
Art. 3 quinquies. Modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo. |
Art. 3 sexies. Disposizioni di attuazione. |
§ 95.10.23 - D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463.
Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(G.U. 3 gennaio 1997, n. 2, S.O.).
Art. 1. Versamenti unitari di tributi predeterminati.
1. Gli enti impositori diversi dallo Stato comunicano al contribuente, ogni anno con un unico avviso, l'importo da versare con riferimento ai tributi dagli stessi direttamente determinati.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i tributi erariali di importo predeterminato per i quali è comunicato al contribuente, con un unico avviso, l'importo dovuto con riferimento al medesimo anno.
3. L'avviso di cui ai commi 1 e 2 contiene l'indicazione, per ciascun tributo, della base imponibile e di ogni altro elemento posto a base della determinazione dell'ammontare richiesto.
4. Con regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.
Art. 2. Riorganizzazione degli uffici del registro. [1]
Art. 3. Entrata in funzione del sistema di riscossione e versamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali.
1. La data di entrata in funzione del nuovo sistema di riscossione e versamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali è stabilita con decreto del direttore generale del dipartimento del territorio. In deroga all'articolo 1 del
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare [2].
Art. 3 bis. Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione. [3]
1. Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, è fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonché l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.
2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali è attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonché la data a decorrere dalla quale il titolo è trasmesso per via telematica.
3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.
4. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al
Art. 3 ter. Procedure di controllo sulle autoliquidazioni. [4]
1. Gli uffici controllano la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento è effettuato, da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
Art. 3 quater. Modifica alla normativa in materia di imposta di registro. [6]
1. Nell'articolo 42, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
Art. 3 quinquies. Modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo. [7]
1. Nell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1 bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile: lire 320.000.;
b) nelle note, è aggiunta, in fine, la seguente: "1 bis. L'imposta è dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica .
Art. 3 sexies. Disposizioni di attuazione. [8]
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della
a) imposta di registro, di cui al testo unico approvato con
b) imposte ipotecarie e catastali, di cui al testo unico approvato con
c) perfezionamento e revisione del sistema catastale di cui al
d) imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al
e) imposta di bollo di cui al
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, è approvato il modello unico informatico e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui all'articolo 3 bis.
[1] Articolo abrogato dall'art. 7 della
[2] Comma così rettificato con errata corrige pubblicato nella G.U. 22 gennaio 1998, n. 17.
[3] Articolo aggiunto dall'art. 1 del
[4] Articolo aggiunto dall'art. 1 del
[5] Comma così modificato dall'art. 38 del
[6] Articolo aggiunto dall'art. 1 del
[7] Articolo aggiunto dall'art. 1 del
[8] Articolo aggiunto dall'art. 1 del