§ 69.4.15 - D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione
Data:18/12/1997
Numero:471


Sommario
Art. 1.  (Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive).
Art. 2.  Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.
Art. 3.  Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari.
Art. 4.  Disposizione transitoria.
Art. 5.  Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi.
Art. 6.  Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
Art. 7.  Violazioni relative alle esportazioni.
Art. 8.  Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni.
Art. 9.  Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità.
Art. 10.  Violazione degli obblighi degli operatori finanziari.
Art. 11.  Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.
Art. 12.  Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto.
Art. 13.  (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione).
Art. 14.  Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte.
Art. 15.  Incompletezza dei documenti di versamento.
Art. 16.  Abrogazione di norme.
Art. 17.  Entrata in vigore.


§ 69.4.15 - D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(G.U. 8 gennaio 1998, n. 5, Supplemento ordinario).

 

TITOLO I

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

 

CAPO I

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

 

Art. 1. (Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive). [1]

     1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa del centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili [2].

     1-bis. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo [3].

     2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa del settanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro 150. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte [4].

     2-bis. Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute imposte si applica la misura minima di cui al comma 2, primo periodo [5].

     3. La sanzione di cui al comma 2 è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente [6].

     4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 3, l'infedeltà è conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purchè il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. Se non vi è alcun danno per l'Erario, la sanzione è pari a euro 250.

     5. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     6. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2.

     6-bis. In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018 n. 142 da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica se, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa, indicata in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui al primo periodo ne dà apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 2 [7].

     7. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi 1 e 2.

     8. [Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi] [8].

 

     Art. 2. Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

     1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa del centoventi per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benchè non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 [9].

     1-bis. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica, sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non risultano ritenute dovute si applica la sanzione di cui al comma 1, secondo periodo [10].

     2. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa del settanta per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250 [11].

     2.1. Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione minima di cui al comma 2 [12].

     2-bis. La sanzione di cui al comma 2 è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente [13].

     2-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2-bis, la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati è inferiore al tre per cento delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro 30.000 [14].

     3. [Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. Se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500 e la sanzione del comma 4 è ridotta del cinquanta per cento] [15].

     4. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 1-bis, 2 e 2.1 si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata [16].

     4-bis. Per ritenute non versate si intende la differenza tra l'ammontare delle maggiori ritenute accertate e quelle liquidabili in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 [17].

     4-ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore normale previste per l'esercizio della ritenuta di cui all'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2 [18].

 

     Art. 3. Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari.

     1. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 [19].

 

     Art. 4. Disposizione transitoria. [20]

     [1. Le dichiarazioni incomplete, previste dall'articolo 46, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, si considerano comprese tra le dichiarazioni infedeli previste dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto.]

 

CAPO II

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

 

     Art. 5. Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi.

     1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa del centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 250. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sanzione di cui al primo periodo è commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione. Nel caso di presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata, si applica la sanzione del quarantacinque per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200. Se la dichiarazione di cui al periodo precedente è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo si applica la sanzione del venticinque per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 100 [21].

     1-bis. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione minima di cui al comma 1, primo periodo [22].

     2. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta dall'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la sanzione è riferita all'ammontare dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della dichiarazione con indicazione dell'ammontare delle operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione è commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta.

     3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La stessa sanzione si applica anche se è omessa la dichiarazione prescritta dall'articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi è debito d'imposta. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000 [23].

     4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa del settanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato, con un minimo di 150 euro [24].

     4.1 Se la violazione di cui al comma 4 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione minima di cui al comma 4 [25].

     4-bis. La sanzione di cui al comma 4 è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. La disposizione di cui al primo periodo si applica nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo se è provata la compartecipazione alla frode [26].

     4-ter. Fuori dai casi di cui al comma 4-bis, la sanzione di cui al comma 4 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata è complessivamente inferiore al tre per cento dell'imposta, dell'eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente inferiore a euro 30.000 [27].

     4-quater. Per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [28].

     5. Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con la sanzione amministrativa pari al venticinque per cento del credito rimborsato [29].

     6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio o variazione di attività, previste dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti è punito con sanzione da euro 500 a euro 2.000. È punito con la medesima sanzione chi presenta la richiesta di registrazione o le comunicazioni di cui agli articoli 74-quinquies, commi 1 e 4, e 74-sexies.1, commi 4 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con indicazioni incomplete o inesatte, anche relativamente all'indirizzo di posta elettronica e all'URL del sito web, tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività. La sanzione è ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio [30].

 

     Art. 6. Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

     1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa del settanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo [31].

     2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa del cinque per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 [32].

     2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al settanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La sanzione di cui al terzo periodo si applica anche in caso di omessa verificazione degli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 nei termini previsti [33].

     3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al settanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 [34].

     3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano non veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti del presente comma sono aumentate al 40 per cento [35].

     4. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 2-bis, primo periodo, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis la sanzione non può essere inferiore a euro 300 [36].

     5. Nel caso di violazione di più obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione è applicata una sola volta.

     6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione, o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, e salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere. Le sanzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano se la violazione ha determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 5, comma 4 [37].

     7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'operazione è stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro.

     8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, semprechè non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. È escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile [38].

     9. [Se la regolarizzazione è eseguita, un esemplare del documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del pagamento, è restituito dall'ufficio al contribuente che deve registrarlo ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633] [39].

     9-bis. È punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 10.000 euro il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Se l'operazione non risulta dalla contabilità tenuta ai sensi degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione amministrativa è elevata a una misura del cinque per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Resta ferma l'applicazione della sanzione prevista dal comma 6, primo periodo, con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o committente, salvo quando la violazione abbia determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 5, comma 4. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l'Ufficio competente nei suoi confronti, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare, provvedendo entro lo stesso periodo all'emissione di fattura ai sensi dell'articolo 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile [40].

     9-bis.1. In deroga al comma 9-bis, primo periodo, qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario o il committente è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario anzichè mediante l'inversione contabile è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole [41].

     9-bis.2. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cedente o il prestatore non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cedente o prestatore è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta mediante l'inversione contabile anzichè nel modo ordinario è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole [42].

     9-bis.3. Se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta ai sensi degli articoli 26, terzo comma, e 30-ter, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La disposizione del primo periodo si applica in tutti i casi di operazioni inesistenti, anche ove astrattamente imponibili, ma il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa del cinque per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Le disposizioni del presente comma non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione di cui al comma 6, primo periodo, con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti astrattamente imponibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole [43].

     9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, è punito, salva la responsabilità del cedente, con la sanzione amministrativa del dieci per cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente sempreché non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio competente [44].

 

     Art. 7. Violazioni relative alle esportazioni.

     1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettere b) e b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alle cessioni all'esportazione, è punito con la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto. Alla stessa sanzione è soggetto chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La sanzione di cui ai periodi precedenti non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta [45].

     2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Unione europea senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se non provvede alla regolarizzazione dell'operazione nel termine ivi previsto.

     3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è punito con la sanzione amministrativa del settanta per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa [46].

     3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonchè al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge [47].

     3-ter. È punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [48].

     4. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito. Se il superamento del limite consegue a mancata esportazione, nei casi previsti dalla legge, da parte del cessionario o del commissionario, la sanzione è ridotta alla metà e non si applica se l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura.

     4-bis. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 [49].

     4-ter. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di cui all'articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 [50].

     5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali, è punito con la sanzione amministrativa del settanta per cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni. La sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al cinque per cento [51].

 

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE IMPOSTE DIRETTE

E ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

 

     Art. 8. Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni.

     1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive o dell'imposta sul valore aggiunto non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dagli articoli 70.1, comma 2, 74-quinquies, comma 6, e 74-sexies.1, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate [52].

     2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali è prescritta la conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio [53].

     3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 4.000 quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta [54].

     3-bis. Quando l’omissione o incompletezza riguarda l’indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all’articolo 110, comma 9-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 30.000 [55].

     3-ter. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione, ai sensi degli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del medesimo testo unico, si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per cento dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di euro 30.000 [56].

     3-quater. Quando l'omissione o incompletezza riguarda la segnalazione prevista dall'articolo 167, comma 8-quater, terzo periodo, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di euro 30.000. La sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo [57].

     3-quinquies. Quando l'omissione o l'incompletezza riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 113, comma 6, 124, comma 5-bis e 132, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 30, comma 4-quater, della legge 30 dicembre 1994, n. 724 e dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica una sanzione da euro 1.500 a euro 15.000 [58].

 

     Art. 9. Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità.

     1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 [59].

     2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza.

     3. La sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreché non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. Essa è irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a euro 50.000 [60].

     4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al cinquanta per cento, dei limiti previsti per l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti minori di cui all' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, del regime speciale per l'agricoltura di cui all'articolo 34 dello stesso decreto n. 633 del 1972, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500 [61].

     5. Se la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali non è sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione amministrativa fino al trenta per cento del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di euro 250 [62].

 

     Art. 10. Violazione degli obblighi degli operatori finanziari.

     1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 15.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi [63].

     1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 [64].

     1-ter. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al primo periodo è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati, e non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 [65].

     2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle società ed enti di assicurazione e alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonché all'Ente poste italiane.

     3. [Si presume che autori della violazione siano coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della banca, società o ente] [66].

     4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta [67].

 

     Art. 11. Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.

     1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni [68]:

     a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri [69];

     b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;

     c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.

     2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione più grave, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 [70].

     2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 [71].

     2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati [72].

     2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 [73].

     2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 [74].

     3. [75].

     4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta [76].

     4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonchè delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro e un massimo di 30.000 euro [77].

     5. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma [78].

     5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, o fa uso di essi allorchè siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000 [79].

     6. Al destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire due milioni.

     7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da euro 250 a euro 2.000 [80].

     7-bis. Quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è presentata dalle società controllate o dall'ente o società controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del medesimo decreto, con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 [81].

     7-ter. Nei casi in cui il contribuente non presenti l'interpello previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 3-quinquies. La sanzione è raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo [82].

     7-quater. Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 [83].

     7-quinquies. Nei confronti del rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 35, comma 7-quater, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è irrogata la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000; non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 [84].

 

     Art. 12. Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto.

     1. Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata è superiore a euro 100.000 [85].

     1-bis. Quando è irrogata una sanzione amministrativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al comma 1 sono ridotte alla metà [86].

     2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri [87].

     2-bis. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione [88].

     2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [89].

     2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato [90].

     2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-ter dell'articolo 6 [91].

     2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinchè ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter [92].

     2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati [93].

     3. Se è accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma [94].

     4. [In caso di recidiva nelle violazioni previste dall'articolo 10, l'autore delle medesime è interdetto dalle cariche di amministratore della banca, società o ente per un periodo da tre a sei mesi] [95].

 

TITOLO II

SANZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

 

     Art. 13. (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione). [96]

     1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al venticinque per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo [97].

     2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

     4. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 [98].

     4-bis. Nel caso di utilizzo di un credito non spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quinquies), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al venticinque per cento del credito utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 4-ter [99].

     4-ter. Si applica la sanzione di duecentocinquanta euro quando il credito è utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni:

     a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza;

     b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima [100].

     5. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero 1), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica la sanzione pari al settanta per cento del credito utilizzato in compensazione [101].

     5-bis. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero 2), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la sanzione di cui al comma 5 è aumentata dalla metà al doppio [102].

     6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto è presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.

     7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

 

     Art. 14. Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte.

     1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto [103].

 

     Art. 15. Incompletezza dei documenti di versamento.

     1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 [104].

     2. Il concessionario per la riscossione è tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore.

     2-bis. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi [105].

     2-ter. [Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell'attività di controllo di cui all'articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica una sanzione pari al 5 per cento dell'importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro, per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472] [106].

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 16. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogati:

     a) gli articoli da 41 a 49, 58, 61, primo comma, primo periodo, limitatamente alle parole "o del separato avviso di cui al terzo comma dell'articolo 58", e secondo periodo, 73 bis, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [107];

     b) gli articoli da 46 a 55 e 57, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

     c) gli articoli da 92 a 96, 97, ad eccezione del sesto comma, e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

     d) l'articolo 8, commi dal quarto al nono, della legge 10 maggio 1976, n. 249, aggiunti dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71;

     e) l'articolo 2, ad eccezione dei commi settimo e ottavo, della legge 26 gennaio 1983, n. 18;

     f) l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

     g) l'articolo 54, ad eccezione del comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

     h) l'articolo 34, commi 2 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

     2. E' altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

 

     Art. 17. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° aprile 1998.


[1] Articolo sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[3] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[5] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[7] Comma inserito dall'art. 61 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.

[8] Comma abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[9] Comma già modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[10] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[11] Comma già modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[12] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[13] Comma inserito dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32 e così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[14] Comma inserito dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[15] Comma modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32 e abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[16] Comma già modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[17] Comma inserito dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[18] Comma inserito dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[19] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[20] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[21] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs 5 giugno 1998, n. 203, dall'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza ivi indicata all'art. 4, dall'art. 6 del D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42, dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32, dall'art. 4 del D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[22] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[23] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4, dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[24] I previgenti commi 4, 4 bis, 4 ter e 5 sono stati sostituiti dagli attuali commi da 4 a 5 per effetto dell'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32. Il presente comma è stato così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[25] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[26] I previgenti commi 4, 4 bis, 4 ter e 5 sono stati sostituiti dagli attuali commi da 4 a 5 per effetto dell'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32. Il presente comma è stato così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[27] I previgenti commi 4, 4 bis, 4 ter e 5 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 4 a 5 per effetto dell'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[28] I previgenti commi 4, 4 bis, 4 ter e 5 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 4 a 5 per effetto dell'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[29] I previgenti commi 4, 4 bis, 4 ter e 5 sono stati sostituiti dagli attuali commi da 4 a 5 per effetto dell'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32. Il presente comma è stato così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[30] Comma già modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42, dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32, dall'art. 7 quater del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83.

[31] Comma sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, con effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, già modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[32] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, con effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, dall'art. 1, comma 327, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[33] Comma inserito dall'art. 1, comma 1110, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 e così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[34] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32, dall'art. 1, comma 1110, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[35] Comma inserito dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[36] Comma già modificato dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32, dall'art. 1, comma 1110, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[37] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[38] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[39] Comma abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[40] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32 e così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[41] Comma aggiunto dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[42] Comma aggiunto dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[43] Comma aggiunto dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32, già modificato dall'art. 1, comma 152, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[44] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, già modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[45] Comma già modificato dall'art. 9 della L. 20 novembre 2017, n. 167 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[46] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[47] Comma inserito dall'art. 1, comma 709, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[48] Comma inserito dall'art. 1, comma 709, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[49] Comma inserito dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, già sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 e così ulteriormente sostituito dall'art. 12 septies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

[50] Comma inserito dall'art. 1, comma 709, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[51] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[52] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, dall'art. 23 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, dall'art. 6 del D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42, dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83.

[53] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[54] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[55] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 302, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, già modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32, dall'art. 1, comma 85, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[56] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, con la decorrenza ivi prevista, già modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[57] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, con la decorrenza ivi prevista e così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[58] Comma inserito dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32 e così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[59] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[60] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[61] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[62] Comma modificato dall'art. 1 del D.Lgs 5 giugno 1998, n. 203, già sostituito dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e così ulteriormente sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[63] Comma già modificato dall'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[64] Comma inserito dall'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[65] Comma inserito dall'art. 7 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito dalla L. 23 maggio 2024, n. 67.

[66] Comma modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32 e abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[67] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[68] Alinea così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[69] Lettera modificata dall'art. 1 del D.Lgs 5 giugno 1998, n. 203 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99. Per la decorrenza della modifica, vedi l'art. 4 dello stesso D.Lgs. 99/2000.

[70] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[71] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, con la decorrenza ivi prevista.

[72] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, con la decorrenza ivi prevista.

[73] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 915, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, con la decorrenza ivi prevista dal comma 916, già modificato dall'art. 1, comma 1104, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.

[74] Comma inserito dall'art. 1, comma 1111, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 e così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[75] Comma abrogato dall'art. 54 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.

[76] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[77] Comma inserito dall'art. 11 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[78] Comma già modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 1111, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[79] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1111, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[80] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[81] Comma aggiunto dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[82] Comma aggiunto dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[83] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 149, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[84] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.

[85] Comma già modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[86] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[87] Comma sostituito dall'art. 1 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, già modificato dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 1112, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[88] Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e così modificato dall'art. 37 ter del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[89] Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[90] Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e così modificato dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[91] Comma inserito dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[92] Comma inserito dall'art. 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

[93] Comma inserito dall'art. 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

[94] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1113, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[95] Comma abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[96] Articolo sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[97] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[98] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[99] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[100] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[101] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[102] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[103] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[104] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[105] Comma aggiunto dall'art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[106] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, con la decorrenza ivi prevista e abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[107] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs 5 giugno 1998, n. 203, con effetto a decorrere dal 1° aprile 1998.