Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.6 disciplina generale |
Data: | 03/09/2019 |
Numero: | 101 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015 |
Art. 2. Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015 |
Art. 3. Copertura finanziaria |
Art. 3 bis. Comunicazioni obbligatorie |
Art. 4. Emergenza occupazionale ANPAL Servizi S.p.a. |
Art. 5. Misure urgenti in materia di personale INPS |
Art. 5 bis. Internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS |
Art. 5 ter. Disposizioni in materia di personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro |
Art. 6. Misure urgenti in favore dei LSU e dei LPU |
Art. 6 bis. Armonizzazione dei termini di validità di graduatorie di pubblici concorsi |
Art. 7. Disposizioni urgenti in materia di ISEE |
Art. 8. Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili |
Art. 8 bis. Modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2015 |
Art. 9. Aree di crisi industriale complessa - Regioni Sardegna e Sicilia |
Art. 9 bis. Finanziamento della proroga della CIGS |
Art. 10. Area di crisi industriale complessa Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto |
Art. 10 bis. Finanziamento del progetto stradale denominato «Mare-Monti» |
Art. 11. Esonero dal contributo addizionale |
Art. 11 bis. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga |
Art. 11 ter. Estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato l'attività commerciale |
Art. 12. Potenziamento della struttura per le crisi di impresa |
Art. 13. Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per evitare crisi occupazionali nelle aree dove è prevista la chiusura delle centrali a carbone |
Art. 13 bis. Disposizioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili |
Art. 13 ter. Incremento delle risorse per il rifinanziamento delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, al fine di sostenere la nascita di società cooperative [...] |
Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A. |
Art. 14 bis. Cessazione della qualifica di rifiuto |
Art. 15. Modifiche agli articoli 30 e 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 |
Art. 15 bis. Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano |
Art. 16. Entrata in vigore |
§ 58.6.177 - D.L. 3 settembre 2019, n. 101. [1]
Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
(G.U. 4 settembre 2019, n. 207)
Capo I
Tutela del lavoro
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «prevalentemente» e le parole: «anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» sono soppresse;
2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.»;
b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2 bis. (Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata). - 1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
2. Per i soggetti di cui al comma 1 la misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia.»;
c) dopo il Capo V è inserito il seguente:
«Capo V-bis
Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali
Art. 47 bis. (Scopo, oggetto e ambito di applicazione). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, le disposizioni del presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzate dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.
Art. 47 ter. (Forma contrattuale e informazioni). - 1. I contratti individuali di lavoro di cui all'articolo 47-bis sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza.
2. In caso di violazione di quanto previsto dal comma 1, si applica l'articolo 4 del
3. La violazione di quanto previsto dal comma 1 è valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti dal presente decreto.
Art. 47 quater. (Compenso). - 1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente.
2. In difetto della stipula dei contratti di cui al comma 1, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
3. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis deve essere garantita un'indennità integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli determinata dai contratti di cui al comma 1 o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 47 quinquies. (Divieto di discriminazione). - 1. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis si applica la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l'accesso alla piattaforma.
2. L'esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione sono vietate.
Art. 47 sexies. (Protezione dei dati personali). - 1. I dati personali dei lavoratori che svolgono la loro attività attraverso le piattaforme digitali sono trattati in conformità alle disposizioni del
Art. 47 septies. (Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. I prestatori di lavoro di cui al presente capo sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al
2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal
3. Il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del
Art. 47 octies. (Osservatorio). - 1. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del presente capo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis, designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL, gli effetti delle disposizioni del presente capo e può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.».
2. L'articolo 47-quater del
Art. 2. Modifica al
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto all'articolo 15, comma 2, lettera b), del
Art. 3. Copertura finanziaria
1. Ai maggiori oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui all'articolo 2, valutati in 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede:
a) quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della
b) quanto a 10,7 milioni di euro nel 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della
Art. 3 bis. Comunicazioni obbligatorie [3]
1. All'articolo 13 del
«4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-bis del
Art. 4. Emergenza occupazionale ANPAL Servizi S.p.a.
1. All'articolo 1, comma 258, della
2. Il comma 4 dell'articolo 12 del
2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, del
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante le risorse disponibili nel bilancio dell'ANPAL servizi Spa per le spese di personale. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 2-bis, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione prevista al comma 2.
Art. 5. Misure urgenti in materia di personale INPS
1. All'articolo 12, comma 6, del
a) dopo le parole «e nei limiti della dotazione organica dell'INPS» sono aggiunte le seguenti: «, come rideterminata ai sensi del presente comma»;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «La dotazione organica del personale di Area C dell'INPS è incrementata di n. 1003 unità.».
Art. 5 bis. Internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS [6]
1. In considerazione della necessità di internalizzare i servizi informativi e dispositivi da erogarsi in favore dell'utenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per promuovere la continuità nell'erogazione dei servizi e per tutelare la stabilità occupazionale del personale ad essi adibito, tenuto conto dell'esigenza di valorizzare le competenze dallo stesso maturate, anche in ragione dell'assenza dei relativi profili professionali nelle piante organiche dell'INPS, alla società Italia Previdenza - Società italiana di servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni (SISPI Spa), interamente partecipata dall'INPS, sono altresì affidate le attività di contact center multicanale verso l'utenza (CCM) nel rispetto delle disposizioni interne ed europee in materia di in house providing alla scadenza naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse attività.
2. La società di cui al comma 1 assume la denominazione di INPS Servizi Spa.
3. In sede di prima attuazione, il presidente dell'INPS con propria determinazione provvede alla modificazione dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo e dello statuto nel rispetto dell'articolo 5 del codice di cui al
4. Ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, è data facoltà alla società di provvedere alla selezione del proprio personale anche valorizzando le esperienze simili maturate nell'ambito dell'erogazione di servizi di CCM di analoga complessità, nel rispetto dei principi di selettività di cui all'articolo 19 del testo unico di cui al
4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, la società può provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM dagli addetti in via prevalente all'esecuzione della commessa, in servizio al 1° giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonchè le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze organizzative della società medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del
4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile [8].
4-quater. La spesa annua complessiva a carico dell'INPS per il servizio di contact center multicanale di cui al comma 1 non può eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta dall'Istituto medesimo nell'esercizio 2019 incrementata di 20 milioni di euro, ferma restando l'applicazione del limite di cui all'articolo 1, commi 591 e seguenti, della
5. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 3, gli organi sociali in carica limitano l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione a quelli aventi motivato carattere urgente e indifferibile e richiedono l'autorizzazione dell'INPS per quelli di straordinaria amministrazione.
6. La società può avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dell'INPS.
7. La società continua a svolgere le attività che già ne costituiscono l'oggetto sociale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 5 ter. Disposizioni in materia di personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro [10]
1. Al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l'attività di contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, un contingente di personale ispettivo, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, fino a 150 unità a decorrere dall'anno 2021. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità assunte e la relativa spesa annua. Ai relativi oneri, pari a euro 6.387.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della
Art. 6. Misure urgenti in favore dei LSU e dei LPU
1. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2019».
1-bis. All'articolo 1, comma 448, della
Art. 6 bis. Armonizzazione dei termini di validità di graduatorie di pubblici concorsi [12]
1. All'articolo 1 della
a) il comma 362 è sostituito dal seguente:
«362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1º gennaio 2016 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:
a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;
b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;
c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;
d) la validità delle graduatorie approvate dal 1º gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del
b) dopo il comma 362 sono inseriti i seguenti:
«362-bis. Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1º gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2015 entro e non oltre il 30 settembre 2020.
362-ter. È altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, previa frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e previo superamento da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità.».
Art. 7. Disposizioni urgenti in materia di ISEE
1. L'articolo 4-sexies del
«Art. 4 sexies. (Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica). - 1. All'articolo 10 del
"4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei casi in cui la DSU sia stata presentata a decorrere dal 1° settembre 2019 e prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, si applica la disciplina precedente."» [13].
Art. 8. Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
1. All'articolo 13 della
«4-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di cui al presente articolo è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.» [14].
Art. 8 bis. Modifiche al
1. All'articolo 21 del
«12. Avverso il provvedimento del centro per l'impiego di cui al comma 10 è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. Avverso il provvedimento emesso, ai sensi del comma 10, dalla struttura organizzativa competente della provincia autonoma di Bolzano è ammesso ricorso alla commissione provinciale di controllo sul collocamento di cui all'articolo 3 del
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo II
Crisi aziendali
Art. 9. Aree di crisi industriale complessa - Regioni Sardegna e Sicilia
1. All'articolo 1, comma 282, della
«Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la Regione Sardegna può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 3,5 milioni di euro entro l'anno 2019 per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del secondo periodo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
2. All'articolo 1 della
«282-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la Regione Siciliana può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 30 milioni di euro nell'anno 2019, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro, si provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
Art. 9 bis. Finanziamento della proroga della CIGS [16]
1. All'articolo 22-bis del
a) al comma 1, le parole «180 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «270 milioni di euro per l'anno 2019»;
b) al comma 3, le parole «a 180 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a 270 milioni di euro per l'anno 2019».
Art. 10. Area di crisi industriale complessa Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto [17]
1. Le disposizioni di cui all'articolo 53-ter del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10 bis. Finanziamento del progetto stradale denominato «Mare-Monti» [18]
1. Al fine di implementare il sistema di collegamento stradale tra le aree del cratere del sisma del 2016, l'area di crisi industriale complessa del distretto Fermano Maceratese, riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018 e oggetto degli accordi di programma in adozione del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI), di cui all'articolo 27 del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11. Esonero dal contributo addizionale
1. All'articolo 5 del
«1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della
b) quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata istituita dall'articolo 5, comma 4-bis, del
c) ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
2-bis. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, all'elenco delle attività stagionali di cui al
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato in 86.000 euro per l'anno 2020 e in 103.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [20].
3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 11 bis. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga [21]
1. All'articolo 1, della
«253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del
Art. 11 ter. Estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato l'attività commerciale [22]
1. Al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284, della
Art. 12. Potenziamento della struttura per le crisi di impresa
1. Al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, in deroga alla dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico e fino al 31 dicembre 2022, alla struttura di cui all'articolo 1, comma 852, della
1-bis. All'articolo 1, comma 852, della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180.000 euro per l'anno 2019 e a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 560.415 euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 180.000 euro per l'anno 2019 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della
Art. 13. Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per evitare crisi occupazionali nelle aree dove è prevista la chiusura delle centrali a carbone
1. All'articolo 19 del
«6-bis. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo di cui all'articolo 27, comma 2, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico. I criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" sono stabiliti con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».
2. All'articolo 27 del
«2. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica , dando priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone. Il Fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, commi 3 e 6-bis, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla
Art. 13 bis. Disposizioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili [27]
1. All'articolo 42 del
a) al comma 3, le parole: «fra il 20 e l'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 10 e il 50 per cento» e le parole: «ridotte di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «ridotte della metà»;
b) al comma 3-quater, le parole: «del 30 per cento della tariffa incentivante» sono sostituite dalle seguenti: «del 10 per cento della tariffa incentivante» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti.»;
c) al comma 4-bis, le parole: «del 20 per cento della tariffa incentivante» sono sostituite dalle seguenti: «del 10 per cento della tariffa incentivante» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti».
2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del Gestore dei servizi energetici (GSE) di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonchè di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del
Art. 13 ter. Incremento delle risorse per il rifinanziamento delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, al fine di sostenere la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi [28]
1. Al fine di sostenere sull'intero territorio nazionale la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccole e medie dimensioni costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2019, a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A. [29]
(Omissis)
Art. 14 bis. Cessazione della qualifica di rifiuto [30]
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 184-ter del
«a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici».
2. All'articolo 184-ter del
«3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
d) requisiti affinchè i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269».
3. All'articolo 184-ter del
«3-bis. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.
3-ter. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto controlla a campione, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonchè alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della
3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3-ter, e le trasmette all'autorità competente. L'autorità competente avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da parte del soggetto interessato, alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilità per l'autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.
3-quinquies. Decorsi centottanta giorni dalla comunicazione all'autorità competente, ove il procedimento di cui al comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un commissario ad acta, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al commissario non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente comma e il medesimo commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.
3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonchè gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
4. Le autorità competenti provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 184-ter, comma 3-septies, secondo periodo, del
5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del
6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del
8. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del
9. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 184-ter del
10. Dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione di quanto previsto ai commi 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 15. Modifiche agli articoli 30 e 47 del
01. Al comma 5 dell'articolo 30 del
1. All'articolo 47 del
a) al comma 1-bis, quarto periodo, le parole «di lavori» sono sostituite dalle seguenti: «, sub-fornitori, subappaltatori, sub-affidatari»;
b) al comma 1-ter, quinto periodo, le parole «del sub-appaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale» sono sostituite dalle seguenti: «dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale»;
c) al comma 1-ter sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «L'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale non è ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarità contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva-opere ed in proporzione della misura del credito certificato liquidata al richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis, del
c-bis) al comma 1-quinquies, primo periodo, dopo le parole: «entrata in vigore,» sono inserite le seguenti: «ferma restando l'applicabilità del meccanismo generale di cui al comma 1-bis,» [35].
Art. 15 bis. Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano [36]
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla
Art. 16. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per la tutela del lavoro al fine di assicurare protezione economica e normativa ad alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, i lavoratori precari, i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e i lavoratori con disabilità, nonchè disposizioni volte a consentire la piena attuazione delle procedure connesse al riconoscimento del reddito di cittadinanza;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per fare fronte a rilevanti crisi industriali in corso in diverse aree del Paese al fine di garantire i livelli occupazionali e il sostegno al reddito dei lavoratori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Tutela del lavoro
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.»;
b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2 bis. (Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata). - 1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
2. La misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia.»;
c) dopo il Capo V è aggiunto il seguente:
«Capo V-bis
Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali
Art. 47 bis. (Scopo, oggetto e ambito di applicazione). - 1. Al fine di promuovere un'occupazione sicura e dignitosa e nella prospettiva di accrescere e riordinare i livelli di tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, le disposizioni del presente Capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del
2. Ai fini del presente decreto si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.
3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere determinato in base alle consegne effettuate purchè in misura non prevalente. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi. Il corrispettivo orario è riconosciuto a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.
Art. 47 ter. (Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. I prestatori di lavoro di cui al presente Capo sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui
2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, l'impresa che si avvale della piattaforma anche digitale è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal
3. L'impresa che si avvale della piattaforma anche digitale è tenuta nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 a propria cura e spese al rispetto del
Art. 47 quater. (Osservatorio). - 1. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del presente Capo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentati dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti da INPS, INAIL e ISTAT, gli effetti delle disposizioni del presente Capo e può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.».
2. Gli articoli 47-bis e 47-ter del
Art. 2. Modifica al
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto all'articolo 15, comma 2, lettera b), del
Art. 3. Copertura finanziaria
1. Ai maggiori oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui all'articolo 2, valutati in 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede:
a) quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della
b) quanto a 10,7 milioni di euro nel 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della
Art. 4. Emergenza occupazionale ANPAL Servizi Spa
1. All'articolo 1, comma 258, della
2. Il comma 4 dell'articolo 12 del
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione prevista al comma 2.
Art. 5. Misure urgenti in materia di personale INPS
1. All'articolo 12, comma 6, del
a) dopo le parole «e nei limiti della dotazione organica dell'INPS» sono aggiunte le seguenti: «, come rideterminata ai sensi del presente comma»;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «La dotazione organica del personale di Area C dell'INPS è incrementata di n. 1003 unità.».
Art. 6. Misure urgenti in favore dei LSU e dei LPU
1. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2019».
Art. 7. Disposizioni urgenti in materia di ISEE
1. L'articolo 4-sexies del
«Art. 4 sexies. (Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica). - 1. All'articolo 10 del
"4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."».
Art. 8. Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
1. All'articolo 13 della
«4-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di cui al presente articolo è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
Capo II
Crisi aziendali
Art. 9. Aree di crisi industriale complessa Regioni Sardegna e Sicilia
1. All'articolo 1, comma 282, della
«Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la Regione Sardegna può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 3,5 milioni di euro entro l'anno 2019 per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del secondo periodo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
2. All'articolo 1 della
«282-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la Regione Siciliana può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 30 milioni di euro nell'anno 2019, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro, si provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
Art. 10. Area di crisi industriale complessa Isernia
1. Le disposizioni di cui all'articolo 53-ter del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11. Esonero dal contributo addizionale
1. All'articolo 5 del
«1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della
b) quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata istituita dall'articolo 5, comma 4-bis, del
c) ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 12. Potenziamento della struttura per le crisi di impresa
1. Al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, in deroga alla dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico e fino al 31 dicembre 2021, alla struttura di cui all'articolo 1, comma 852, della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180.000 euro per l'anno 2019 e a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede quanto a 180.000 euro per l'anno 2019 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della
Art. 13. Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per evitare crisi occupazionali nelle aree dove è prevista la chiusura delle centrali a carbone.
1. All'articolo 19 del
«6-bis. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo di cui all'articolo 27, comma 2, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico. I criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" sono stabiliti con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».
2. All'articolo 27 del
«2. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Il Fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, commi 3 e 6-bis, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla
Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.
1. All'articolo 2, comma 6, del
a) al primo periodo, le parole «dell'A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;
b) al secondo periodo, dopo le parole «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonchè esecuzione»;
c) al terzo periodo, dopo le parole «condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.»;
d) è aggiunto infine il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».
Art. 15. Modifiche all'articolo 47 del
1. All'articolo 47 del
a) al comma 1-bis, quarto periodo, le parole «di lavori» sono sostituite dalle seguenti: «, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari»;
b) al comma 1-ter, quinto periodo, le parole «del sub-appaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale» sono sostituite dalle seguenti: «dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale»;
c) al comma 1-ter sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «L'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale non è ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarità contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva-opere e del credito certificato del richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis, del
Art. 16. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[3] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[4] Comma inserito dalla L. di conversione.
[5] Comma inserito dalla L. di conversione.
[6] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[7] Comma inserito dall'art. 1, comma 728, della
[8] Comma inserito dall'art. 1, comma 728, della
[9] Comma inserito dall'art. 42 bis del
[10] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[12] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[15] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[16] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[17] Articolo così modificato dalla L. di conversione.
[18] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[19] Comma inserito dalla L. di conversione.
[20] Comma inserito dalla L. di conversione.
[21] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[22] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[23] Comma così modificato dall'art. 1, comma 856, della
[24] Comma inserito dalla L. di conversione.
[25] Comma così modificato dall'art. 1, comma 856, della
[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[27] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[28] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[29] Articolo soppresso dalla L. di conversione.
[30] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[31] Comma così modificato dall'art. 15 del
[32] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[33] Comma inserito dalla L. di conversione.
[34] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[35] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[36] Articolo inserito dalla L. di conversione.