Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.3 disciplina generale |
Data: | 27/03/2004 |
Numero: | 77 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato [...] |
§ 2.3.289 - L. 27 marzo 2004, n. 77.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca.
(G.U. 27 marzo 2004, n. 73)
1. Il
2. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della
Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto del passaggio per qualsiasi causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2004, 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All'articolo 4 della
a) al comma 3, dopo le parole: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato", sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,";
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali e nei limiti delle unità di personale corrispondenti ad una spesa massima, a decorrere dall'anno 2004, di 9 milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. I criteri per disciplinare i trasferimenti di cui al presente comma sono determinati con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2004, N. 16
All'articolo 1:
al comma 1, capoverso 7, primo periodo, le parole: "deve essere" sono sostituite dalla seguente: "è"; il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato
All'articolo 2:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "dei relativi importi,", sono inserite le seguenti: "comprensivi degli interessi legali maturati,"; al secondo periodo, le parole: "6 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "7 milioni";
al comma 2, le parole: "6 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "7 milioni";
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Per favorire un più elevato livello di efficienza ed efficacia, su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
2-ter. Per la copertura dei posti derivanti dall'incremento di organico di cui al comma 2-bis, l'Ispettorato centrale repressione frodi è autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga all'articolo 39 della
All'articolo 3:
al comma 3, dopo le parole: "in applicazione", sono inserite le seguenti: "dell'articolo 22" e le parole: "regolamento (CE) n. 2371/02" sono sostituite dalle seguenti: "
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del citato
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: "del
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che hanno ceduto ad imprese di cui alla
2-ter. Le banche che concedono i finanziamenti di cui al comma 1 possono avanzare, in via anticipata, istanza di rimborso al Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al
2-quater. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al
al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui al comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 2-bis, nonchè dalle imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, comma 1,"; al secondo periodo, le parole: "1,05 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1,327 milioni"; al terzo periodo, le parole: "1,05 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1,327 milioni" e al medesimo periodo le parole: "l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali" sono sostituite dalle seguenti: ", quanto a 1,05 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,277 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze";
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. I pagamenti effettuati agli imprenditori di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del
All'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: "imprese di autotrasporto", sono inserite le seguenti: ", alle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996," e dopo le parole: "
al comma 2, dopo le parole: "dalle imprese di autotrasporto", sono inserite le seguenti: "e dalle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996,"; le parole: "del fondo di garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "dei fondi di garanzia" e le parole: "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b)".