Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 24/02/2012 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge |
§ 80.3.65 - L. 24 febbraio 2012, n. 14.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.
(G.U. 27 febbraio 2012, n. 48 - S.O. n. 36)
1. Il
2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della
3. All'articolo 1 della
«5-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti è differito di tre anni».
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2011, N. 216
All'articolo 1:
al comma 4, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 31 dicembre 2012. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente»;
al comma 5, le parole: «e successive modificazioni» sono soppresse;
il comma 6 è soppresso;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del
6-ter. Con riferimento al personale soprannumerario, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, deve procedere al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del
6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis del
6-quinquies. Al fine di prorogare gli interventi di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «commissario. straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «commissario straordinario».
Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre). - 1. Dal 1º luglio 2012, con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012-2013, la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre svolge necessariamente le funzioni e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 23 del
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: «
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Proroga dei termini per rimborsi elettorali). - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della
All'articolo 6:
al comma 2, la parola: «DPCM» è sostituita dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» e dopo le parole: «25 marzo 2011,» sono inserite le seguenti: «recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. La scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del
2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del
2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del
2-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del
2-sexies. Fino al 31 maggio 2012, in parziale deroga all'articolo 29, comma 1, lettera c), del
2-septies. All'articolo 24 del
a) al comma 14, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al
b) al comma 15, primo periodo, le parole: "in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014," sono sostituite dalle seguenti: "in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014,".
2-octies. Agli oneri derivanti dal comma 2-septies, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2-novies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-decies. All'articolo 2, comma 16-ter, del
2-undecies. All'articolo 7-ter del
"14-bis. Gli effetti della disposizione di cui al comma 14, primo periodo, sono prorogati con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data. I benefici in questione decadono, con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 602.000 euro per gli anni 2012 e 2013, 322.000 euro per l'anno 2014, 42.000 euro per gli anni dal 2015 al 2020 e 42.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Clausola di salvaguardia). - 1. Qualora, in seguito all'inclusione dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio, risultasse sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 24, comma 15, secondo periodo, del
All'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 14 del
All'articolo 8:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto»;
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all'articolo 1476, commi 2 e 3, le parole: "ufficiali, sottufficiali e volontari", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti";
01a) all'articolo 1477, comma 3, le parole: "immediatamente rieleggibili una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "rieleggibili due sole volte"»;
alla lettera c), le parole: «dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2015»;
dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) all'articolo 2257, comma 1, le parole: "30 luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2012";
c-ter) all'articolo 2257, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. I procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza devono concludersi entro il 15 luglio 2012"»;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a carico della finanza pubblica».
All'articolo 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. In esecuzione del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura di cui al comma 1, nonchè al fine di favorire le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali e per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa dell'Unione europea, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012 per il completamento delle iniziative attuate dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Modifiche all'articolo 18 della
2. Al comma 11 dell'articolo 18 della
All'articolo 10:
al comma 2:
dopo le parole: «
le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute,»;
le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
al comma 3:
le parole: «libero professionale» sono sostituite dalle seguenti: «libero-professionale»;
le parole: «ai sensi dell'articolo 1 del» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 15-duodecies del
le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
al comma 4, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute,»;
al comma 5, le parole: «La disposizione di cui all'articolo 64» sono sostituite dalle seguenti: «L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della
dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Al fine di completare il processo di riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e conseguire l'adeguamento strutturale per l'ottimizzazione delle funzioni registrative, ispettive e di farmacovigilanza, nonchè per l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee, le procedure concorsuali autorizzate all'AIFA, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 6, del
5-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del
5-quater. All'onere derivante dal comma 5-ter, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
b) quanto a 2 milioni di euro, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
All'articolo 11:
al comma 1:
la lettera a) è soppressa;
alla lettera b), le parole: «dalla seguenti parole» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti:»;
al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine del 30 giugno 2012, di cui all'articolo 3, comma 2, del
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio» e dopo le parole: «
il secondo periodo è soppresso;
al comma 6, dopo le parole: «al comma 5» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «Entro la data del 31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Entro la data del 31 luglio 2012»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Il decreto di cui all'articolo 23, comma 7, quarto periodo, del codice della strada, di cui al
6-ter. All'articolo 58, comma 4, della
6-quater. All'articolo 26, comma 1, del
6-quinquies. Al comma 7 dell'articolo 41 della
6-sexies. L'articolo 16, comma 8, del
6-septies. All'articolo 22, comma 9-bis, del
6-octies. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del
Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Proroga in materia di impianti funiviari). - 1. All'articolo 145, comma 46, della
2. Alla tabella 1 allegata al
3. Per gli impianti che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle disposizioni previgenti, e non ancora scadute, le società esercenti possono richiedere un'ulteriore concessione di proroga nel limite massimo di quattro anni in relazione a quanto disposto dal comma 1».
All'articolo 13:
al comma 1, la parola: «Presidenti» è sostituita dalla seguente: «presidenti»;
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del
al comma 2, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
al comma 3, le parole: «2 aprile 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI. A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. All'articolo 11 del
a) al comma 2-ter, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";
b) al comma 5-bis, le parole: "Per gli anni 2010 e 2011", le parole: "30 settembre 2011" e le parole: "per gli anni 2010 e 2011"» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011 e 2012", "30 settembre 2012" e "per gli anni 2010, 2011 e 2012";
c) al comma 5-ter, le parole: "Per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011 e 2012";
d) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:
«5-quater. Fino al 31 dicembre 2012, nella regione Campania, le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno continuare ad avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del
al comma 6, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
al comma 7, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale). - 1. Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012, sono prorogate fino a tale data, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, del
All'articolo 14:
al comma 1, primo periodo, le parole: «convertito, con modificazioni, dalla
al comma 2, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. E' differita al 1º gennaio 2013 l'applicazione dell'articolo 6 del
2-ter. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della
2-quater. I beneficiari dei diritti previsti dalla
2-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della
2-sexies. Il termine per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Proroga degli interventi in favore del comune di Pietrelcina). - 1. Il termine di cui al comma 5-bis dell'articolo 7 del
2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 500.000 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma l, del
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 15:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «euro 10.311.907» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2012»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. E' prorogato al 31 dicembre 2013 il termine della validità della graduatoria adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 526, secondo periodo, della
al comma 3, le parole: «Sono prorogate, per l'anno 2012, le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «E' prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 5-bis, comma 4, del
3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 250.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro il 31 dicembre 2012, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
al comma 4, le parole: «regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al regio decreto» e dopo le parole: «n. 773,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al comma 5, le parole: «è prorogato» sono sostituite dalle seguenti: «è ulteriormente prorogato»;
al comma 7, le parole: «stabilito dall'articolo 23» sono sostituite dalle seguenti: «indicato nell'articolo 23», dopo le parole: «25 marzo 2011,» sono inserite le seguenti: «recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,» e le parole: «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «di due anni»;
al comma 8, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013» e le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto»;
dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 16-quater, del
All'articolo 16:
al comma 1, le parole: «sulla base verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di verifiche».
All'articolo 17:
al comma 1, dopo le parole: «
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «
Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. - (Funzionalità degli organi degli enti previdenziali soppressi). - 1. All'articolo 21 del
"4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del
All'articolo 19:
al comma 1:
alla lettera b), le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera c), le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera d), le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera e), dopo le parole: «all'articolo 12,» sono inserite le seguenti: «comma 1,» e le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera f), le parole: «dalla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dall'entrata in vigore»;
alla lettera g), le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera h), le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera i), le parole: «il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
alla lettera l), le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 6, comma 2, primo periodo, del
All'articolo 20:
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il termine per l'utilizzo delle risorse già destinate all'Agenzia del demanio, quale conduttore unico ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della
1-ter. Il termine di impegnabilità delle risorse iscritte nel capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'anno 2011 per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della
1-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a 62,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Conservazione di somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 per mille del gettito dell'IRPEF, nonchè conservazione di somme iscritte nel conto della competenza per l'anno 2011 per canoni di locazione e per la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività».
All'articolo 21:
al comma 1, dopo le parole: «
al comma 2, le parole: «dell'articolo 2 decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2 del decreto-legge»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, le tariffe per la spedizione postale individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, si applicano anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) individuate dall'articolo 1, comma 3, del
All'articolo 22:
al comma 1, dopo le parole: «
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il comma 9-ter dell'articolo 40 del
"9-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della
1-ter. Al fine di prorogare a tutto il 2012 l'Accordo per il credito alle piccole e medie imprese sottoscritto dalle parti il 16 febbraio 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avvia un tavolo di consultazione tra il Governo, l'Associazione bancaria italiana (ABI) e le organizzazioni imprenditoriali firmatarie».
Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:
«Art. 22-bis. - (Protezione accordata al diritto d'autore). - 1. All'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al
All'articolo 23:
al comma 1, dopo le parole: «
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 23-bis del
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio 2012";
b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione"»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Modifiche all'articolo 23-bis del
All'articolo 24:
al comma 1, dopo le parole: «
All'articolo 25:
al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «Fondo per interventi urgenti ed indifferibili» sono aggiunte le seguenti: «, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della
Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:
«Art. 25-bis. - (Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della
a) dopo il numero 1) è inserito il seguente:
"1-bis) 7,5 per mille per l'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011";
b) al numero 2), la parola: "2011" è sostituita dalla seguente: "2012".
2. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società dovuto per l'anno 2012 si tiene conto della disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), numero 1-bis), della
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 26:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «
Dopo l'articolo 26, è inserito il seguente:
«Art. 26-bis. - (Proroga delle disposizioni in favore della SVIMEZ). - 1. Per l'anno 2012, per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonchè di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse, il contributo dello Stato all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui all'articolo 51 della
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
All'articolo 27:
al comma 1, le parole: «Conferenza Stato-Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» e la parola: «efficientamento» è sostituita dalle seguenti: «incremento dell'efficienza».
Dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:
«Art. 27-bis. - (Consorzio laghi prealpini). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, di cui all'articolo 21, comma 12, del
All'articolo 28:
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Fondo per interventi urgenti ed indifferibili» sono aggiunte le seguenti: «, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nel limite delle risorse finanziarie di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'articolo 33, comma l, della
Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:
«Art. 28-bis. - (Proroga delle disposizioni per l'incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies, del
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
All'articolo 29:
al comma 2, lettera b), dopo le parole: «
al comma 3, le parole: «decreto legge» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. L'abrogazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 1, comma 1324, della
a) le parole: "e 2011" sono sostituite dalle seguenti: ", 2011 e 2012";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2013".
6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
al comma 8, le parole: «31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del
8-ter. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area previsto dall'articolo 1, comma 474, della
al comma 9, dopo le parole: «
al comma 11, le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi»;
dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del
11-ter. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del
al comma 12, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011,» sono inserite le seguenti: «recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze,»;
dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-bis. A decorrere dal 1º marzo 2012, il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito al 20 dicembre dello stesso anno e al 31 gennaio dell'anno successivo, con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per il periodo da settembre a novembre e per il mese di dicembre, nonchè al 31 agosto e al 30 novembre con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per i periodi da gennaio ad aprile e da maggio ad agosto dello stesso anno. All'onere derivante dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
al comma 14 sono premesse le seguenti parole: «In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della
al comma 15, primo periodo, dopo la parola: «Genova» sono inserite le seguenti: «e di quella di Livorno, nonchè nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera»;
dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 15 e con i medesimi termini e modalità, è altresì disposta, nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, la sospensione fino al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonchè dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012»;
dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
«16-bis. Al comma 12 dell'articolo 39 del
a) all'alinea, le parole: "1º maggio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";
b) alla lettera a), le parole: "30 novembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012".
16-ter. Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai termini di cui all'articolo 24, comma 1, del
16-quater. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012.
16-quinquies. All'articolo 1, comma 2, della
16-sexies. Il comma 204 dell'articolo 1 della
"204. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo:
a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l'importo eccedente 8.000 euro;
b) per l'anno 2012, per l'importo eccedente 6.700 euro. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui al presente comma".
16-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-sexies, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:
a) quanto a 14 milioni di euro, mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della
c) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440, e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla Tabella C allegata alla
16-octies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16-novies. Al fine di consentire la predisposizione dei bilanci tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, del
16-decies. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del
16-undecies. A decorrere dal 1º gennaio 2012, la percentuale di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della
16-duodecies. All'articolo 2 del
a) al comma 4, la parola: "2012" è sostituita dalla seguente: "2013";
b) al comma 5, è abrogata la lettera a); nel medesimo comma, alla lettera b), le parole: "nel 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2013".
16-terdecies. La possibilità per le imprese assicurative di valutare i titoli emessi da Stati dell'Unione europea al valore di iscrizione in bilancio, anche ai fini del calcolo della solvibilità, è prorogata fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della
a) al comma 13, dopo le parole: "i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali," sono inserite le seguenti: "diversi dalle imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
b) i commi 14, 15, 15-bis e 15-ter sono abrogati a far data dall'esercizio 2012;
c) dopo il comma 15-ter, sono inseriti i seguenti:
"15-quater. Considerata l'eccezionale e prolungata situazione di turbolenza nei mercati finanziari, le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
15-quinquies. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
15-sexies. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies, le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
15-septies. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
15-octies. L'ISVAP disciplina con regolamento modalità e condizioni di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-septies. Fermi restando gli effetti conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 15-quater e 15-sexies, l'ISVAP, ove ravvisi un possibile pregiudizio per la solvibilità dell'impresa che si avvale delle citate opzioni avuto riguardo alle caratteristiche specifiche degli impegni del portafoglio assicurativo dell'impresa stessa oppure alla struttura dei flussi di cassa attesi, può comunque attivare gli strumenti di vigilanza di cui ai titoli XIV, XV e XVI del citato codice di cui al
Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:
«Art. 29-bis. - (Liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania). - 1. All'articolo 21, comma 11, del
a) al primo periodo, le parole: "180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 settembre 2012";
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Fino al decorso del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI";
b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi"».
Art. 29-ter. - (Proroga del Commissario straordinario per l'assegnazione delle quote latte ai sensi del
Art. 29-quater. - (Dirigenti AGEA) - 1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per l'assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del
[1] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 settembre 2012 dall'art. 1 della