§ 45.1.1040 - L. 29 aprile 2024, n. 56.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:29/04/2024
Numero:56

§ 45.1.1040 - L. 29 aprile 2024, n. 56.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

(G.U. 30 aprile 2024, n. 100 - S.O. n. 19)

 

     1. Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2024, N. 19

 

     Al titolo I, le parole: «Capo I - Misure per l'attuazione del PNRR» sono soppresse.

     All'articolo 1:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «dallo stesso previsti» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dallo stesso Piano»;

     al comma 3:

     al secondo periodo, le parole: «delle relative informativa» sono sostituite dalle seguenti: «delle relative informative»;

     al quarto periodo, le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione,», le parole: «comma 7, lettere h) e i)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8, lettere h) e i),» e le parole: «comma 7, lettera f)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8, lettera f)»;

     al quinto periodo, le parole: «di decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei decreti»;

     dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Sugli schemi dei decreti di cui al presente comma è acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ovvero di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 ovvero dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, qualora prevedano il definanziamento di interventi cui sono destinate risorse assegnate mediante provvedimenti sottoposti a intesa ai sensi delle predette disposizioni»;

     al comma 4, secondo periodo, le parole: «, le risorse di cui al primo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse di cui al primo periodo» e dopo le parole: «sono versate» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 5:

     all'alinea, dopo le parole: «in tutto o in parte» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «2024, di» sono sostituite dalle seguenti: «2024, a», le parole: «2025, di» sono sostituite dalle seguenti: «2025, a», le parole: «2026, di» sono sostituite dalle seguenti: «2026, a», le parole: «2027, di» sono sostituite dalle seguenti: «2027, a» e le parole: «2028 e di» sono sostituite dalle seguenti: «2028 e a»;

     alla lettera c), dopo le parole: «per l'anno 2029» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, alla cui realizzazione si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5»;

     alla lettera d), le parole: «per l'anno 2026,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026 e»;

     alla lettera e), dopo le parole: «per l'anno 2029» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     alla lettera f), dopo le parole: «per l'anno 2029» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     «7-bis. Le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte", unità di voto 1.4, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2026»;

     al comma 8:

     all'alinea, le parole: «commi 1, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 6, 7 e 7-bis» e le parole: «3.440,221 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026»;

     alla lettera a):

     l'alinea è sostituito dal seguente:

     «a) quanto a 1.900,45 milioni di euro per l'anno 2024, 1.438,53 milioni di euro per l'anno 2025 e 404,53 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nelle seguenti misure:»;

     al numero 7), dopo le parole: «250 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «e 160» sono inserite le seguenti: «milioni di euro»;

     il numero 8) è soppresso;

     al numero 20), le parole: «numero. 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1»;

     alla lettera f), le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto» e dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019,» sono inserite le seguenti: «recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e»;

     alla lettera g), alinea, dopo le parole: «a 50.000.000» è inserita la seguente: «di»;

     alla lettera i), dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     alla lettera m), le parole: «per ciascuno degli anni 2027 e 2028» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028»;

     alla lettera p), le parole: «all'articolo 20, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20 della legge»;

     alla lettera r), le parole: «convertito con modificazioni in legge» e le parole: «convertito con modificazioni nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge»;

     la lettera s) è sostituita dalla seguente:

     «s) quanto a euro 55.000.000 per l'anno 2024, euro 15.000.000 per l'anno 2025, euro 30.373.000 per l'anno 2026 ed euro 30.000.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156»;

     alla lettera u), le parole: «di bilancio» sono soppresse;

     dopo il comma 10 è inserito il seguente:

     «10-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria entro i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse del fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 30 milioni di euro per l'anno 2027 e di 35 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020, nel rispetto del vincolo territoriale di cui al citato articolo 1, comma 178, alinea, della legge n. 178 del 2020»;

     al comma 11:

     al primo periodo, dopo le parole: «e gli interventi» è inserita la seguente: «del» e le parole: «e 7, lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «e 8, lettere a) e c)»;

     al terzo periodo, le parole: «dello stesso intervento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'intervento al quale sono assegnate»;

     al comma 13:

     al primo periodo, le parole: «numero 2)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2»;

     al secondo periodo, la parola: «Conseguentemente» è sostituita dalle seguenti: «Per il fine di cui al primo periodo» e le parole: «all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,»;

     al terzo periodo, le parole: «realizzazione dell'investimento» sono sostituite dalle seguenti: «realizzazione degli investimenti», le parole: «di cui alla Componente 1, del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui alla Missione 6, Componente 1, del PNRR,» e le parole: «di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR,»;

     al quarto periodo, dopo le parole: «al Ministero della salute» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

     All'articolo 2:

     al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto», dopo le parole: «di ciascun programma e intervento» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e dopo le parole: «stato di avanzamento» sono inserite le seguenti: «e dei pagamenti»;

     al secondo periodo, le parole: «assicurino il conseguimento» sono sostituite dalle seguenti: «contengono tutte le informazioni concernenti lo stato di attuazione degli interventi e che tale stato di attuazione assicura il raggiungimento» e dopo le parole: «degli obiettivi» sono inserite le seguenti: «nei tempi»;

     al comma 2:

     al secondo periodo, le parole da: «rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nelle attestazioni di cui al comma 1 rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma reso disponibile ai sensi del medesimo comma 1, la Struttura di missione PNRR provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale titolare della misura e, ove necessario, al soggetto attuatore, assegnando un termine non superiore a venti giorni, prorogabile una sola volta e per non più di dieci giorni»;

     il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo ovvero qualora, anche all'esito dei chiarimenti forniti, permangano disallineamenti o incoerenze, la Cabina di regia per il PNRR, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge»;

     al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dei soggetti attuatori inadempienti» sono inserite le seguenti: «e responsabili dell'omesso ovvero dell'incompleto conseguimento dei predetti obiettivi finali»;

     al comma 4, la parola: «trasmessi» è sostituita dalle seguenti: «resi disponibili».

     All'articolo 3:

     al comma 1, le parole: «alle frodi e agli altri illeciti» sono sostituite dalle seguenti: «delle frodi e degli altri illeciti», le parole: «previste dall'articolo 3, comma 1, del» sono sostituite dalle seguenti: «attribuite dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al», le parole: «n. 91 in capo al» sono sostituite dalle seguenti: «n. 91, al» e dopo le parole: «dell'Unione europea» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 2:

     all'alinea, le parole: «il Comitato, provvede» sono sostituite dalle seguenti: «il Comitato provvede»;

     alla lettera d), la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «esposti»;

     al comma 3:

     all'alinea, dopo le parole: «dall'articolo 3, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

     al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «dell'Unione europea» e dopo le parole: «n. 234 del 2012» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 8, le parole: «, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» e dopo le parole: «del 27 aprile 2016, e al» sono inserite le seguenti: «codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al»;

     al comma 9, alinea, le parole: «, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente comma»;

     al comma 10, dopo le parole: «lettera a), del» sono inserite le seguenti: «codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al».

     All'articolo 4:

     al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: «del 2021, presso» sono sostituite dalle seguenti: «del 2021 presso»;

     al comma 2, lettera a), le parole: «del decreto-legge n. 77 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108».

     All'articolo 5:

     al comma 1, secondo periodo, le parole: «la modalità previste» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità previsti»;

     al comma 2:

     al secondo periodo, dopo le parole: «e di enti territoriali,» è inserita la seguente: «individuati»;

     al nono periodo, dopo le parole: «della finanza pubblica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «delle amministrazioni locali e degli» è inserita la seguente: «altri»;

     al decimo periodo, la parola: «nominati» è sostituita dalle seguenti: «da esso nominati»;

     all'undicesimo periodo, dopo le parole: «con il decreto» sono inserite le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei ministri»;

     al comma 3, le parole: «secondo periodo del» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo, del», dopo le parole: «dal comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «e in euro» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro».

     All'articolo 6:

     al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «a rischio esclusione» sono sostituite dalle seguenti: «esposte al rischio di emarginazione»;

     al secondo periodo, le parole: «la modalità previste» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità previsti»;

     al comma 2:

     al secondo periodo, dopo le parole: «e di enti territoriali,» è inserita la seguente: «individuati»;

     al nono periodo, dopo le parole: «delle amministrazioni locali e degli» è inserita la seguente: «altri»;

     al decimo periodo, la parola: «nominati» è sostituita dalle seguenti: «da esso nominati»;

     all'undicesimo periodo, dopo le parole: «con il decreto» sono inserite le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei ministri»;

     al comma 3, le parole: «secondo periodo del» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo, del» e dopo le parole: «dal comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

     All'articolo 7:

     al comma 1:

     al secondo periodo, le parole: «la modalità previste» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità previsti»;

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle sue funzioni, assicura il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle istituzioni locali e dei soggetti del Terzo settore»;

     al comma 2:

     al primo periodo, le parole: «per fino» sono sostituite dalla seguente: «fino»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «e di enti territoriali,» è inserita la seguente: «individuati»;

     al nono periodo, dopo le parole: «della finanza pubblica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «delle amministrazioni locali e degli» è inserita la seguente: «altri»;

     al decimo periodo, la parola: «nominati» è sostituita dalle seguenti: «da esso nominati»;

     all'undicesimo periodo, dopo le parole: «con il decreto» sono inserite le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei ministri»;

     al comma 3, dopo le parole: «dal comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

     All'articolo 8:

     al comma 2, alla lettera a) è premessa la seguente:

     «0a) all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei contratti di collaborazione stipulati con professionisti ed esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del presente decreto per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 'Assistenza tecnica a livello centrale e locale', i quali possono essere soggetti a ulteriori rinnovi o proroghe nel rispetto del termine di attuazione del progetto e nel limite delle risorse assegnate"»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Al fine di garantire l'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR e per non disperdere le professionalità acquisite, all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025";

     b) le parole: "nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024"»;

     al comma 3, lettera b), dopo le parole: «comma 6-ter» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 7, capoverso 2-bis, lettera b), le parole: «convertito, con modificazioni, con legge» sono sostituite dalle seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge»;

     dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     «7-bis. Limitatamente all'anno 2024, per gli incarichi a contratto previsti dall'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per l'attuazione delle iniziative finanziate in tutto o in parte tramite i fondi del PNRR, i requisiti inerenti all'anzianità di servizio necessari per la qualifica da ricoprire sono definiti nell'avviso di selezione pubblica, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, fermi restando il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie connesse all'oggetto dell'incarico nonchè i limiti di legge in materia di incompatibilità e inconferibilità»;

     al comma 8, le parole: «di analisi, di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «di analisi e valutazione» e dopo le parole: «di livello generale,» è inserita la seguente: «conferibile»;

     al comma 11, secondo periodo, le parole: «presente comma, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo si provvede» e le parole: «l'accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «l'accantonamento relativo al Ministero»;

     al comma 12, secondo periodo, le parole: «agli inquadramenti nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 82 del 2021, del personale che abbia superato le prove selettive» sono sostituite dalle seguenti: «all'inquadramento del personale che abbia superato le prove selettive nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 82 del 2021»;

     al comma 13, le parole: «, è ridotto» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto»;

     al comma 14, primo periodo, le parole: «, è incrementato» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata»;

     al comma 15:

     al primo periodo, le parole: «in materia di analisi, valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di analisi e valutazione», dopo le parole: «dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro» sono inserite le seguenti: «, conferibile anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» e le parole: «nell'ambito di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dell'analisi e della valutazione delle politiche pubbliche e della revisione»;

     al secondo periodo, le parole: «in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione»;

     dopo il comma 15 è inserito il seguente:

     «15-bis. Al fine di garantire le capacità tecnico-amministrative dell'Agenzia industrie difesa, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione e di valorizzazione delle competenze previsti nel PNRR, fino al 31 dicembre 2026 la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è elevata al 20 per cento per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti nella dotazione organica della stessa Agenzia industrie difesa, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali della medesima disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni del primo periodo non si applicano per il conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale al personale militare»;

     dopo il comma 17 è inserito il seguente:

     «17-bis. Alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, in materia di disciplina della professione di guida turistica, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, il comma 4 è abrogato;

     b) all'articolo 4:

     1) al comma 1, le parole: "delle competenze linguistiche" sono sostituite dalle seguenti: "della conoscenza di almeno una lingua straniera" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente";

     2) al comma 2:

     2.1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     "f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento";

     2.2) la lettera g) è abrogata;

     c) all'articolo 5:

     1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "delle specializzazioni acquisite" sono inserite le seguenti: ", dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento, con indicazione dell'ultima data," e le parole: ", di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g)," sono soppresse;

     2) al comma 3, dopo le parole: "le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento" sono inserite le seguenti: ", la data dell'ultimo adempimento dell'obbligo di aggiornamento";

     d) all'articolo 6:

     1) al comma 1, lettera b), dopo la parola: "previa" è inserita la seguente: "eventuale" e dopo la parola: "consistente" sono inserite le seguenti: ", a scelta del richiedente,";

     2) al comma 2, dopo le parole: "della durata" è inserita la seguente: "massima";

     3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali e le competenze linguistiche possedute dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1";

     4) i commi 5 e 6 sono abrogati;

     5) al comma 7, lettera a), dopo le parole: "una dichiarazione preventiva dell'interessato," sono inserite le seguenti: "efficace per dodici mesi," e le parole: "di volta in volta" sono sostituite dalle seguenti: "all'atto della prima prestazione";

     e) all'articolo 7, comma 4, le parole: ", nonchè le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3" sono soppresse;

     f) all'articolo 12, comma 3:

     1) al primo periodo, dopo la parola: "intermediario" sono inserite le seguenti: "di servizi turistici";

     2) al secondo periodo, dopo le parole: "A tal fine," sono inserite le seguenti: "alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici"»;

     al comma 18, primo periodo, le parole: «obiettivi PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «obiettivi del PNRR» e la parola: «, nonchè» è sostituita dalle seguenti: «; al medesimo fine»;

     dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:

     «18-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 18, il Ministero dell'interno può stipulare con il Ministero della giustizia e con la società di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una o più convenzioni in base alle quali, previo svolgimento di una fase di sperimentazione volta a verificarne la piena sostenibilità amministrativa e finanziaria, la società stipulante provvede all'attività di gestione dei crediti riguardanti le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità prefettizia, individuate, di volta in volta, dalle medesime convenzioni. Le convenzioni stabiliscono, altresì, le modalità di remunerazione della gestione del servizio da parte della società stipulante senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 367 e 370 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007.

     18-ter. Al fine di assicurare la piena attuazione del progetto "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, anche mediante il rafforzamento della capacità amministrativa del relativo soggetto attuatore, all'articolo 38, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: "identificazione degli interessati," sono inserite le seguenti: "ivi compresa l'attestazione della corrispondenza tra l'immagine fotografica e la persona dell'interessato con gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,". L'articolo 38, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal primo periodo del presente comma, si applica altresì alle procedure amministrative definite dalle convenzioni di cui all'articolo 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

     al comma 22:

     all'alinea, dopo le parole: «dall'anno 2024» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     alla lettera b), la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti»;

     al comma 23, le parole: «economico finanziario» sono sostituite dalla seguente: «economico-finanziario»;

     alla rubrica, le parole: «misure PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «misure del PNRR».

     All'articolo 9:

     al comma 1:

     al secondo periodo, le parole: «interventi PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «interventi previsti dal PNRR»;

     al terzo periodo, dopo le parole: «a partecipare anche» sono inserite le seguenti: «i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonchè»;

     al quinto periodo, le parole: «e il Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Dipartimento»;

     al comma 4, primo periodo, le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;

     al comma 5, terzo periodo, le parole: «riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191»;

     dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     «5-bis. Il contributo forfetario previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, può essere assegnato anche all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e all'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta».

     All'articolo 10:

     al comma 2:

     all'alinea, la parola: «implementazione» è sostituita dalla seguente: «attuazione»;

     alla lettera a), dopo le parole: «all'articolo 8-bis,» sono inserite le seguenti: «comma 1,»;

     alla lettera b), le parole: «del terzo settore (ETS)» sono sostituite dalle seguenti: «del Terzo settore» e le parole: «contratti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «contratti pubblici,»;

     al comma 3:

     all'alinea, le parole: «in risorse umane e tecnologiche dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse umane e tecnologiche destinate alla gestione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro»;

     alla lettera a), le parole: «della economia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia», le parole: «unità di dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «unità dirigenziale» e le parole: «e comunque» sono sostituite dalla seguente: «comunque»;

     alla lettera c), capoverso f-septies), la parola: «Consiglio» è sostituita dalle seguenti: «il Consiglio»;

     al comma 5, primo periodo, le parole: «della economia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia».

     All'articolo 11:

     al comma 1, la parola: «decisone» è sostituita dalla seguente: «decisione» e dopo le parole: «la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato» sono inserite le seguenti: «, da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta»;

     al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dell'8 dicembre 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «e a versarle, tempestivamente,» sono sostituite dalle seguenti: «e al loro tempestivo versamento».

     All'articolo 12:

     al comma 1, secondo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè alle procedure di affidamento di servizi e forniture»;

     al comma 5, primo periodo, le parole: «per l'incremento prezzi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'incremento dei prezzi»;

     al comma 6, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     «b-bis) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     "b-bis) in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale"»;

     al comma 7, le parole: «da espletarsi, secondo» sono sostituite dalle seguenti: «da espletare secondo», le parole: «legge n. 108 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «legge 29 luglio 2021, n. 108» e le parole: «dal PNRR, e» sono sostituite dalle seguenti: «dal PNRR e»;

     al comma 8:

     al primo periodo, dopo le parole: «si applicano» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «al capo I del titolo VI della parte II del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «e dall'articolo 46 del» sono inserite le seguenti: «codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al»;

     al comma 9:

     al primo periodo, le parole: «del 2021, adottano» sono sostituite dalle seguenti: «del 2021 adottano»;

     al secondo periodo, le parole: «ferma restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando»;

     al comma 12:

     alla lettera a), capoverso Art. 4-bis:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «alle allegate tabelle B.I e B.II, che formano parte integrante del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «alle tabelle B.I e B.II allegate al presente decreto»;

     al comma 3, le parole: «Le amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le pubbliche amministrazioni» e le parole: «pubblicandole sul proprio sito istituzionale.» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimenti pubblicati nei propri siti internet istituzionali»;

     alla lettera c), le parole: «, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

     al comma 14, le parole: «ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione» sono sostituite dalle seguenti: «e l'autorità competente procede all'archiviazione»;

     dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

     «14-bis. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-bis.1 è inserito il seguente:

     "4-bis.2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento autorizzatorio stesso tenendo conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. Decorso il termine di efficacia temporale indicato nel provvedimento autorizzatorio senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di autorizzazione deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga".

     14-ter. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per tali attività, l'autorità competente può avvalersi dell'ISPRA, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, sono determinate le risorse da riassegnare annualmente all'ISPRA per le attività di monitoraggio svolte ai sensi del precedente periodo. L'autorità competente può altresì avvalersi degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanità, per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica"»;

     al comma 15, primo periodo, le parole: «Fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi», dopo le parole: «finalizzati all'attuazione del PNRR» sono inserite le seguenti: «e del PNC» e la parola: «attributi» è sostituita dalla seguente: «attribuiti»;

     dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:

     «16-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti relativamente alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 "Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica", del PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per i soli progetti ammessi al finanziamento con le risorse del medesimo Piano, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e per la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e delle relative opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente proprietario della strada. Resta salva la facoltà dell'ente proprietario della strada di imporre prescrizioni successivamente alla scadenza del termine previsto dal primo periodo nonchè di assumere determinazioni in via di autotutela nei casi di cui all'articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il soggetto richiedente ha facoltà di comunicare all'amministrazione procedente, entro dieci giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la volontà di avvalersi della disciplina stabilita dal presente comma.

     16-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo il comma 9-quater è inserito il seguente:

     "9-quater.1. Fino al 31 dicembre 2026, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale realizza le opere necessarie per la connessione di cabine primarie, per le quali è stata concessa l'autorizzazione ai gestori della rete elettrica di distribuzione e che sono state ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1 'Rafforzamento Smart Grid', del PNRR, mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, a condizione che tali opere di connessione abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kW e una lunghezza non superiore a un chilometro oppure, qualora non siano interessate aree sottoposte a vincoli di natura ambientale, paesaggistica o archeologica, una lunghezza non superiore a tre chilometri".

     16-quater. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, l'Agenzia per l'Italia digitale è autorizzata a rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base delle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la conformità delle medesime piattaforme ai requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023»;

     alla rubrica, le parole: «dei contratti pubblici PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «dei contratti pubblici relativi a interventi previsti dal PNRR o non più finanziati con risorse del medesimo».

     Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 12-bis (Modalità semplificate per la verifica preventiva dell'interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR). - 1. L'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e l'articolo 41, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non si applicano:

     a) agli interventi qualificabili come interventi di lieve entità sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR, fatto salvo quanto previsto al comma 6;

     b) agli interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o dalle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè agli interventi urgenti necessari al ripristino dell'erogazione del servizio pubblico.

     2. In deroga al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli interventi sulle infrastrutture di rete qualificabili come interventi di media entità sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo si applicano le seguenti modalità semplificate:

     a) il soggetto richiedente trasmette in via telematica al soprintendente territorialmente competente esclusivamente una copia del progetto dell'intervento o di uno stralcio di esso;

     b) il soprintendente territorialmente competente, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, può, con congrua motivazione, richiedere la sottoposizione dell'intervento alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

     3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, lettera a), e 2:

     a) per "interventi di lieve entità" si intendono quelli che comportano uno scavo inferiore a 500 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri ovvero la posa di manufatti prefabbricati connessi alla rete che comportano uno scavo avente una profondità massima di 60 centimetri;

     b) per "interventi di media entità" si intendono quelli che comportano uno scavo compreso tra 500 e 1.000 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri ovvero l'infissione di sostegni nel numero massimo di cinque unità e che comportano uno scavo massimo di 1,5 metri.

     4. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture di rete, in alternativa alle procedure di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è sempre prevista la facoltà di richiedere al soprintendente territorialmente competente la sorveglianza archeologica in corso d'opera.

     5. Resta fermo che, per gli interventi che non comportino nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle già utilizzate da manufatti esistenti, non è richiesta la trasmissione di alcuna documentazione ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

     6. La sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è attestata da un tecnico abilitato, anche interno al soggetto richiedente, nel progetto o nello stralcio dello stesso, che è trasmesso per via telematica alla soprintendenza territorialmente competente prima dell'avvio dei lavori.

     7. Resta ferma la disciplina relativa alle scoperte fortuite e agli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico di cui, rispettivamente, agli articoli 90 e 28, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

     Art. 12-ter (Disposizioni in materia di usi civici). - 1. Fermo restando il rispetto del vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere pubbliche o di pubblica utilità comprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, oppure afferenti agli investimenti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione o un comune dalla stessa delegato si esprime in merito alla compatibilità delle opere con gli usi civici nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14 o 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorso inutilmente il termine per la valutazione di compatibilità ai sensi del primo periodo del presente comma, si applica il comma 4 del citato articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990. Nel caso in cui nell'ambito della conferenza di servizi sia rilevata l'incompatibilità di un'opera con l'esercizio dell'uso civico, la stazione appaltante può procedere alla sistemazione delle terre gravate dal medesimo uso civico, adottando i provvedimenti necessari, nel limite delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento».

     All'articolo 14:

     al comma 1:

     alla lettera c), le parole: «di cui al all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;

     dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     «c-bis) all'articolo 18-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. I riferimenti temporali contenuti nei citati commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023 sono annualmente aggiornati all'anno scolastico di riferimento"»;

     al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     «b-bis) i commi da 18-novies a 18-undecies sono abrogati»;

     al comma 4, dopo le parole: «del PNRR» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo»;

     al comma 6, dopo le parole: «oggetto di rilevazione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 7, le parole: «del target finale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'obiettivo finale»;

     al comma 8, capoverso 1-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 110.622 per l'anno 2024, a euro 158.031 per l'anno 2025 e a euro 94.819 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

     al comma 10, la parola: «scolastico.» è sostituita dalla seguente: «scolastico»;

     dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

     «10-bis. Al fine di garantire l'attuazione della Riforma 1.3 "Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico" della Missione 4, Componente 1, del PNRR, all'articolo 1, comma 83-quater, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "16,57 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21,407 milioni di euro annui".

     10-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 10-bis, pari a 2,09 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7,587 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito»;

     al comma 11:

     alla lettera a), le parole: «e non oltre» sono soppresse;

     alla lettera b):

     al capoverso 1-bis, le parole: «in spesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla spesa» e dopo le parole: «del Ministero» sono inserite le seguenti: «dell'istruzione e del merito»;

     al capoverso 1-quater, dopo le parole: «linee di investimento» è inserita la seguente: «del» e le parole: «sono accantonate e rese indisponibili» sono sostituite dalle seguenti: «è accantonata e resa indisponibile»;

     al capoverso 1-quinques, le parole: «1-quinques.» sono sostituite dalle seguenti: «1-quinquies.» e dopo le parole: «linee di investimento» è inserita la seguente: «del».

     All'articolo 15:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «dei target» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi»;

     alla lettera b), capoverso 3, la parola: «trasparenza» è sostituita dalla seguente: «evidenza», la parola: «spendibilità» è sostituita dalla seguente: «utilizzabilità» e la parola: «e/o» è sostituita dalla seguente: «o».

     Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

     «Art. 15-bis (Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia). - 1. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, per l'immissione in servizio a tempo determinato nonchè per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento».

     All'articolo 16:

     al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «dalla seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dal seguente» e la parola: «È» è sostituita dalla seguente: «È»;

     al comma 3, le parole: «quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo».

     All'articolo 17:

     al comma 1:

     alla lettera a):

     al numero 2), le parole: «n. 36-,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 36,»;

     al numero 3), le parole: «, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» e le parole: «condizionata al rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «volta ad assicurare il rispetto»;

     al numero 4), la parola: «così» è soppressa;

     alla lettera c), capoverso Art. 1-quater:

     al comma 1, le parole: «previste dalle previsioni degli» sono sostituite dalle seguenti: «previste dagli»;

     al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se implicano modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; ove richiesta nei casi previsti dall'articolo 146 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e dall'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza, la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate, per cui è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

     al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «immobili, nonchè» sono sostituite dalle seguenti: «immobili nonchè»;

     al comma 7, primo periodo, le parole: «della formazione» sono sostituite dalle seguenti: «di formazione»;

     alla lettera d), capoverso Art. 2-bis, rubrica, le parole: «Disposizioni sulle» sono sostituite dalle seguenti: «Impignorabilità e insequestrabilità delle» e le parole: «per gli alloggi» sono sostituite dalle seguenti: «per alloggi»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

     "3-quater. Al fine di accelerare le procedure di erogazione dei finanziamenti in favore dei beneficiari, le attività di verifica e controllo sull'attuazione e sulla rendicontazione degli interventi proposti e finanziati nell'ambito delle procedure amministrative di cui all'articolo 1, comma 4-ter, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono svolte con il supporto della società Cassa depositi e prestiti Spa e di società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate. Alla società Cassa depositi e prestiti Spa è altresì affidata la gestione dei fondi statali oggetto delle procedure amministrative di cui al primo periodo, ferma restando l'applicazione delle regole e delle procedure proprie del Piano nazionale di ripresa e resilienza agli immobili eventualmente ritenuti ammissibili ai fini del conseguimento dell'obiettivo M4C1-30 della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del medesimo Piano, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma 3 del presente articolo. I rapporti tra il Ministero dell'università e della ricerca e la società Cassa depositi e prestiti Spa sono regolati da apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione delle attività svolte, con oneri a valere sui fondi di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2041"»;

     al comma 2:

     alla lettera b), capoverso 2-bis, le parole: «interessati, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «interessati ovvero» e dopo le parole: «di cui al comma 106» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 1»;

     alla lettera c), le parole: «attuatori, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «attuatori ovvero».

     All'articolo 18:

     al comma 2, lettera c), capoverso 2-bis, le parole: «1-bis, e» sono sostituite dalle seguenti: «1-bis e»;

     al comma 3:

     al primo periodo, le parole: «ai ricercatori, ai primi ricercatori e ai dirigenti di ricerca assunti tramite le procedure selettive di cui all'articolo 11, comma 3-ter del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è riconosciuto, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento, il periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali» sono sostituite dalle seguenti: «il periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza dai ricercatori, dai primi ricercatori e dai dirigenti di ricerca assunti tramite le procedure selettive di cui all'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento, a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali»;

     al secondo periodo, le parole: «ai professori di prima e di seconda fascia chiamati entro il 31 dicembre 2026 tramite le procedure di cui all'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è assicurato, ai fini dell'inquadramento, il periodo di servizio maturato presso l'ente di appartenenza a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali» sono sostituite dalle seguenti: «il periodo di servizio maturato presso l'ente di appartenenza dai professori di prima e di seconda fascia chiamati entro il 31 dicembre 2026 tramite le procedure di cui all'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è riconosciuto ai fini dell'inquadramento, a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali»;

     dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi di cui all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè i candidati dei Paesi terzi residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025.

     3-ter. Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "trenta"».

     All'articolo 19:

     al comma 1:

     al primo periodo, dopo le parole: «"Sport e inclusione sociale"» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «fondi PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «fondi del PNRR»;

     al secondo periodo, le parole: «delle opere indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «di opere indifferibili,»;

     al comma 2, le parole: «destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali» sono sostituite dalle seguenti: «, destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali».

     All'articolo 20:

     al comma 1:

     alla lettera c):

     al numero 1), capoverso 2-quater, le parole: «con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;

     al numero 2), le parole: «opportunamente integrati» sono sostituite dalle seguenti: «, integrati» e le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3,»;

     alla lettera d), capoverso Articolo 64-ter:

     al comma 1, le parole: «in ANPR», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANPR» e le parole: «identificazione informatica, a» sono sostituite dalle seguenti: «l'identificazione informatica a»;

     al comma 2, al primo periodo, le parole: «La presentazione della delega avviene» sono sostituite dalle seguenti: «Il cittadino presenta la delega di cui al comma 1» e, al terzo periodo, le parole: «al comma 5, dell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5 dell'esercizio»;

     al comma 3, le parole: «alla piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «nella piattaforma»;

     al comma 4, le parole: «in capo» sono sostituite dalla seguente: «conferite»;

     al comma 7, dopo le parole: «Componente 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     alla lettera e), capoverso Articolo 64-quater:

     al comma 3:

     all'alinea, al primo periodo, le parole: «di AgID» sono sostituite dalle seguenti: «dell'AgID» e, al secondo periodo, dopo le parole: «della presente disposizione» è inserita la seguente: «e»;

     alla lettera c), dopo le parole: «relative a prerogative,» è inserita la seguente: «deleghe,»;

     alla lettera d), le parole: «garantire interoperabilità» sono sostituite dalle seguenti: «garantire l'interoperabilità»;

     al comma 4:

     al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «IT Wallet» sono sostituite dalla seguente: «IT-Wallet»;

     al secondo periodo, le parole: «è affidata» sono sostituite dalle seguenti: «, sono affidate», le parole: «di rilascio, la certificazione» sono sostituite dalle seguenti: «di rilascio nonchè la certificazione», dopo le parole: «relative a prerogative,» è inserita la seguente: «deleghe,» e le parole: «nonchè dei registri» sono sostituite dalle seguenti: «e dei registri»;

     al terzo periodo, le parole: «di cui secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo periodo»;

     al comma 5, lettera b), dopo le parole: «i dati e i documenti relativi a prerogative,» è inserita la seguente: «deleghe,» e dopo le parole: «di cui al capo V del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al»;

     al comma 6, dopo le parole: «si provvede» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», dopo le parole: «69 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro,», le parole: «del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «, del PNRR e», dopo le parole: «33 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro,», le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge» e le parole: «convertito con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, convertito, con modificazioni,»;

     al comma 7:

     al primo periodo, le parole: «IT Wallet» sono sostituite dalla seguente: «IT-Wallet»;

     al quarto periodo, le parole: «versioni digitali, della» sono sostituite dalle seguenti: «versioni digitali della», le parole: «di previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «della previdenza sociale» e le parole: «di cui al citato articolo 50-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 50-ter del presente codice»;

     al quinto periodo, le parole: «dalla TS/TEAM» sono sostituite dalle seguenti: «della TS/TEAM»;

     al sesto periodo, dopo le parole: «dell'articolo 118-bis del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»;

     al settimo periodo e all'ottavo periodo, le parole: «decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «codice di cui al decreto legislativo»;

     al comma 2, le parole: «Al fine di popolare l'Anagrafe» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'inserimento nell'Anagrafe»;

     al comma 3:

     al primo periodo, le parole: «e di valorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «, della valorizzazione», le parole: «del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonchè di razionalizzazione e di» sono sostituite dalle seguenti: «del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonchè della razionalizzazione e del»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «da uno o più soggetti» è inserita la seguente: «dotati»;

     al quarto periodo, la parola: «fondo» è sostituita dalla seguente: «Fondo»;

     dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. In caso di acquisto sulla base dell'opzione di cui al comma 3, il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, non può stipulare i patti parasociali di cui all'articolo 2341-bis, lettera c), del codice civile. Resta fermo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di operazioni di concentrazione.

     3-ter. La società PagoPA S.p.A. adegua il proprio statuto mediante il recepimento delle seguenti prescrizioni:

     a) l'amministratore unico o l'organo delegato è designato dal socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale;

     b) in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, la maggioranza dei suoi membri è designata dal socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale e le proposte di deliberazione in materia di servizi prestati tramite le piattaforme di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonchè di nomina e revoca dei dirigenti con responsabilità strategica sono riservate all'organo delegato.

     3-quater. Al fine della tutela dei principi di non discriminazione, neutralità e imparzialità, la società PagoPA S.p.A. garantisce la parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento aderenti alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e adotta gli opportuni presidi gestionali e organizzativi funzionali anche a evitare lo sfruttamento di informazioni commercialmente sensibili relative ai servizi prestati dalla medesima società. Entro il 30 giugno di ogni anno, la società PagoPA S.p.A. trasmette all'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti in ottemperanza a quanto disposto dal presente comma e provvede alla sua pubblicazione nel proprio sito internet»;

     dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     «5-bis. Al fine di ridurre il divario digitale del Paese attraverso la creazione di reti ultraveloci e di garantire la tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti previsti dal Piano "Italia a 1 Giga", inserito nella Missione 1, Componente 2, Investimento 3 "Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)", del PNRR, tenuto conto dell'esito delle verifiche propedeutiche all'esecuzione dei lavori e allo scopo di realizzare la copertura di aree omogenee in ciascun lotto, i beneficiari dei contributi pubblici adempiono gli obblighi previsti dalle convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A. collegando anche i numeri civici posti in prossimità e aventi le medesime caratteristiche di quelli da collegare sulla base delle medesime convenzioni, individuati all'esito delle suddette verifiche, fermi restando il termine finale dell'esecuzione dell'opera, il numero complessivo di numeri civici da collegare, ivi compreso il numero di quelli situati nelle aree remote previsto dal citato Investimento 3 del PNRR, e l'onere complessivo dell'investimento assunto dai beneficiari all'esito della procedura di gara. I numeri civici collegati ai sensi del primo periodo sono computati ai fini del raggiungimento del numero complessivo dei collegamenti da effettuare in base alle convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A. Per le finalità di cui al secondo periodo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede, mediante la sottoscrizione di atti aggiuntivi alle citate convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A., alla definizione delle modalità di individuazione, per ciascun lotto, dei numeri civici posti in prossimità e aventi le medesime caratteristiche di quelli da collegare sulla base delle predette convenzioni nonchè del termine per l'individuazione di tali numeri civici di prossimità, che, in ogni caso, non deve superare trenta giorni dalla data di sottoscrizione dei citati atti aggiuntivi. In caso di mancato rispetto del termine indicato negli atti aggiuntivi, la Cabina di regia per il PNRR, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, previa istruttoria della Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, propone l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, per assicurare la celere attuazione degli investimenti previsti dal citato Piano "Italia a 1 Giga". Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

     Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

     «Art. 20-bis (Disposizioni urgenti per la digitalizzazione dei servizi di trasporto di merci). - 1. Al fine di incrementare la capacità logistica nazionale, attraverso la semplificazione di procedure, processi e controlli finalizzati alla dematerializzazione documentale e allo scambio informatico di dati e informazioni, in coerenza con la Riforma 2.2 "Interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PLN) per la rete dei porti, al fine di introdurre la digitalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri e merci" della Missione 3, Componente 2, del PNRR, le Autorità di sistema portuale, entro il 30 giugno 2024, garantiscono l'interoperabilità tra i sistemi Port Community System delle medesime Autorità e la piattaforma logistica nazionale per la rete dei porti, mediante la realizzazione di un sistema digitale che consenta lo scambio di dati tra le amministrazioni pubbliche, a esclusione di quelli contenuti nelle banche di dati a uso della Polizia di Stato, e i soggetti privati operanti nel settore del trasporto di merci e della logistica. Il sistema di cui al primo periodo è dotato di servizi standard relativi ai sistemi Port Community System interoperabili con le pubbliche amministrazioni e compatibili con le disposizioni del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale nonchè dall'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

     2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

     All'articolo 21:

     al comma 1, la parola: «assicurato» è soppressa;

     al comma 2, dopo le parole: «con modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «servizi digitali e cittadinanza digitale» sono sostituite dalle seguenti: «"Servizi digitali e cittadinanza digitale"»;

     al comma 3, le parole: «anche in relazione al relativo gruppo societario» sono sostituite dalle seguenti: «anche nell'ambito del relativo gruppo societario», le parole: «nazionale, e di» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale e di», le parole: «informatica, che siano» sono sostituite dalle seguenti: «informatica e che siano» e le parole: «Identity Provider e abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «gestori di identità digitale in possesso della qualificazione quali prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso l'Agenzia».

     All'articolo 22:

     al comma 1:

     alla lettera a), numero 2.3), capoverso d-bis), le parole: «amministrazioni dello Stato.".» sono sostituite dalle seguenti: «amministrazioni dello Stato";»;

     alla lettera c):

     all'alinea, le parole: «dopo l'articolo 16, è» sono sostituite dalle seguenti: «dopo l'articolo 16 è»;

     al capoverso Art. 16-bis, comma 1, le parole: «primo periodo e» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo, e»;

     al comma 7, le parole: «con legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge».

     All'articolo 23:

     al comma 2, le parole: «Ministero della Giustizia», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della giustizia»;

     al comma 4, le parole: «Ministero della Giustizia», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della giustizia».

     Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

     «Art. 23-bis (Applicazione straordinaria di magistrati per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazione di magistrati al di fuori del distretto in cui prestano servizio, diretto ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze previsti dal PNRR. A tal fine il Consiglio, con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede all'individuazione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado destinatari delle applicazioni straordinarie, delle macromaterie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di 60 unità, e bandisce la procedura di interpello.

     2. Gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni straordinarie sono individuati, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico, dal Consiglio superiore della magistratura, in collaborazione con il Ministero della giustizia, tra quelli in cui la percentuale di riduzione dei procedimenti civili rispetto agli obiettivi del PNRR è inferiore al valore medio nazionale.

     3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 1 i magistrati che, congiuntamente:

     a) prestano servizio negli uffici in cui il numero e il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR sono inferiori ai rispettivi valori medi nazionali e in cui l'applicazione non determina una scopertura superiore al 20 per cento;

     b) svolgono funzioni giudicanti civili o le hanno svolte per almeno due anni negli ultimi dieci anni.

     4. L'applicazione straordinaria ha durata sino al 30 giugno 2026 e non è rinnovabile nè prorogabile.

     5. Entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni straordinarie individua i procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR maturi per la decisione e predispone un programma di definizione ai fini dell'assegnazione dei suddetti procedimenti ai magistrati applicati sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, con provvedimento immediatamente esecutivo.

     6. I magistrati applicati sono destinati in via esclusiva alla definizione dei procedimenti di cui al comma 5.

     7. In deroga all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 189 e 281-sexies del codice di procedura civile, nel testo modificato dallo stesso decreto legislativo n. 149 del 2022, si applicano anche ai procedimenti di cui al comma 5 del presente articolo. Il magistrato applicato fissa, con decreto, la data dell'udienza di discussione orale o di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini previsti; con lo stesso decreto può formulare una proposta transattiva o conciliativa. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, non può far parte del collegio più di un magistrato applicato.

     8. Il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni straordinarie vigila sull'andamento del programma di definizione e trasmette semestralmente apposita relazione al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia.

     9. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento all'interpello di cui al comma 1 ha diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello occupato in precedenza, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni nonchè, durante l'applicazione, a un'indennità in misura corrispondente a quella di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, per il periodo di effettivo servizio in applicazione straordinaria. L'effettivo servizio non comprende i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. L'indennità non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97.

     10. Per l'attuazione del comma 9, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 "Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi", del PNRR, nel limite di euro 2.467.735 per l'anno 2024, di euro 3.398.205 per l'anno 2025 e di euro 1.699.103 per l'anno 2026, è versata, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia».

     All'articolo 24:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «dopo il comma 10, sono» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 10 sono»;

     al capoverso 10-bis, settimo periodo, le parole: «sul sito del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale del Ministero»;

     al capoverso 10-ter, primo periodo, le parole: «di cui al comma 10-bis, consiste» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 10-bis consiste»;

     dopo il capoverso 10-ter è aggiunto il seguente:

     «10-quater. I magistrati tributari risultati vincitori all'esito del concorso di cui al comma 10-bis che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sono giudici tributari inseriti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, o magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari in servizio non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio formativo di cui all'articolo 4-quinquies del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545»;

     al comma 2, le parole: «di cui al all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4-quinquies, comma 1:

     1) al primo periodo, le parole: "di almeno sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "articolato in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna";

     2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nella seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell'ipotesi di cui al comma 2, al magistrato tributario in tirocinio è assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria";

     b) all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o da altri enti pubblici";

     c) all'articolo 6, comma 2:

     1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti per i magistrati e i giudici tributari";

     2) il secondo periodo è soppresso;

     d) all'articolo 24, comma 1:

     1) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

     "g-bis) stabilisce annualmente i carichi esigibili, distintamente, per i magistrati tributari e per i giudici tributari";

     2) alla lettera m-bis), le parole: "di componenti" sono sostituite dalle seguenti: "di magistrati e di giudici tributari"»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Norme in materia di giustizia tributaria».

     All'articolo 25:

     al comma 1, lettera b), alinea, le parole: «dopo l'articolo 551, è» sono sostituite dalle seguenti: «dopo l'articolo 551 è»;

     al comma 2:

     alla lettera b), le parole: «dopo la parola: "mobiliare", sono» sono sostituite dalle seguenti: «, dopo la parola: "mobiliare" sono»;

     alla lettera c), capoverso Art. 169-septies, le parole: «Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati» sono sostituite dalle seguenti: «(Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati)»;

     al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dal comma 1, lettera b),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo,»;

     al comma 4, primo periodo, le parole: «introdotto dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «introdotto dal comma 1, lettera c), numero 1), del presente articolo».

     Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

     «Art. 25-bis (Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati). - 1. Al fine di semplificare il procedimento di notificazione e favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza del sistema giudiziario, funzionali all'attuazione del PNRR, all'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. È consentita la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici. A tal fine, nella relazione di notificazione il notificante dà atto delle modalità di invio e indica il nome, il cognome, la residenza o dimora o domicilio del destinatario, nonchè il domicilio del notificante, il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8 e gli elementi previsti dal comma 2 del presente articolo. L'atto è sottoscritto digitalmente dal notificante nel rispetto della normativa processuale, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'ufficiale postale appone la propria firma digitale o un sigillo elettronico qualificato sul documento informatico, stampa la copia da notificare e l'avviso di ricevimento e confeziona il piego raccomandato, riportando su ciascuna pagina della copia da notificare il numero identificativo dell'invio postale e attestando la conformità della copia al documento informatico trasmesso. Nell'avviso di ricevimento sono contenute le indicazioni di cui al comma 2"».

     All'articolo 26:

     al comma 1:

     alla lettera a):

     al numero 1), capoverso a), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 60 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;

     al numero 2), le parole: «e d) le parole» sono sostituite dalle seguenti: «e d), le parole:» e le parole: «la base dati ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «la base di dati ai sensi dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto»;

     al numero 6), capoverso q-bis), dopo le parole: «di cui all'articolo 50-ter del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;

     la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) all'articolo 28:

     1) al comma 6, lettera b), dopo le parole: "nelle more" sono inserite le seguenti: "dell'accreditamento alla PDND,";

     2) al comma 7, le parole: "Nei certificati" sono sostituite dalle seguenti: "Fuori dei casi di cui al comma 7-bis, nei certificati";

     3) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

     "7-bis. Per le richieste relative a procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, il certificato generale riporta, oltre a tutte le iscrizioni di cui al comma 3, anche le condanne di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alle contravvenzioni punibili con la sola ammenda. Per le richieste relative ai procedimenti amministrativi riguardanti autorizzazioni in materia di armi, munizioni ed esplosivi il certificato generale contiene tutte le iscrizioni a carico di un determinato soggetto, comprese quelle indicate al comma 7"»;

     alla lettera e), alinea, le parole: «dopo l'articolo 42, è» sono sostituite dalle seguenti: «dopo l'articolo 42 è».

     All'articolo 27:

     al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «31 dicembre 2023".» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023";».

     All'articolo 28:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «con Rete ferroviaria» sono sostituite dalle seguenti: «con la società Rete ferroviaria» e le parole: «del Consiglio dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio ECOFIN».

     All'articolo 29:

     al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto"»;

     al comma 3, le parole: «il numero 1), è» sono sostituite dalle seguenti: «il numero 1) è»;

     al comma 4:

     all'alinea, le parole: «All'articolo 18, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 18 del» e dopo le parole: «n. 276» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     alla lettera d):

     all'alinea, le parole: «dopo il comma 5-bis, sono» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 5-bis sono»;

     al numero 1), le parole: «1) "5-ter.» sono sostituite dalle seguenti: «"5-ter.» e la parola: «somministrazione.";» è sostituita dalla seguente: «somministrazione.»;

     al numero 2), le parole: « 2) "5-quater.» sono sostituite dalle seguenti: «5-quater.» e la parola: «illeciti.";» è sostituita dalla seguente: «illeciti.»;

     il numero 3) è sostituito dal seguente:

     «5-quinquies. L'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal presente articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 nè superiore a euro 50.000»;

     al numero 4), le parole: «4) "5-sexies.» sono sostituite dalle seguenti: «5-sexies.» e le parole: «comma 445.";» sono sostituite dalle seguenti: «comma 445".»;

     al comma 5, le parole: «n. 81 è» sono sostituite dalle seguenti: «n. 81, è»;

     al comma 7, al primo periodo, le parole: «sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «sito internet istituzionale» e, al secondo periodo, dopo le parole: «2016/679» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,»;

     al comma 8, dopo le parole: «dalla data di iscrizione» sono inserite le seguenti: «nella Lista di conformità INL»;

     al comma 15, le parole: «e a favorire» sono sostituite dalle seguenti: «e di favorire»;

     al comma 16, dopo le parole: «dell'articolo 6 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

     al comma 17, le parole: «all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, terzo comma, numeri da 1) a 5)»;

     al comma 19:

     all'alinea, le parole: «di lavoro al» sono sostituite dalle seguenti:«di lavoro, al»;

     la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

     "Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

     a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

     c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

     d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

     e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

     f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

     2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

     3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonchè i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

     4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

     5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonchè le modalità di recupero dei crediti decurtati.

     6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

     7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.

     8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14.

     9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

     10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.

     11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, nonchè l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.

     12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8 del presente decreto.

     13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.

     14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

     15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023"»;

     alla lettera b), numero 1), capoverso b-bis), dopo le parole: «verifica il possesso della patente» sono inserite le seguenti: «o del documento equivalente», le parole: «del comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 15» e le parole: «dell'attestato di qualificazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attestazione di qualificazione»;

     dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     «c-bis) dopo l'allegato I è inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato 2-bis annesso al presente decreto»;

     al comma 20, al primo periodo, le parole: «a partire» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere» e, al secondo periodo, le parole: «A partire» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere».

     All'articolo 30:

     al comma 1:

     alla lettera b), capoverso b), le parole: «le disposizioni dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell'articolo»;

     alla lettera c), capoverso b-bis), le parole: «Enti impositori» sono sostituite dalle seguenti: «enti impositori», le parole: «le disposizioni dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell'articolo» e le parole: «con modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni,»;

     al comma 6, primo periodo, la parola: «indicate» è sostituita dalla seguente: «indicati»;

     al comma 7, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come modificato dal comma 1 del presente articolo»;

     al comma 8:

     al secondo periodo, le parole: «le disposizioni dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell'articolo»;

     al terzo periodo, le parole: «si applica la misura di cui all'articolo 116, comma 8, primo periodo delle lettere a) e b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le misure di cui alle lettere a), prima e terza parte, e b), primo periodo, del comma 8 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dal comma 1 del presente articolo»;

     al comma 9:

     all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come modificato dal comma 1 del presente articolo»;

     alla lettera a), le parole: «nelle ipotesi relative alla» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di»;

     alla lettera b), le parole: «nelle ipotesi relative alla» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di»;

     al comma 10, primo periodo, le parole: «comunque denominate,» sono sostituite dalle seguenti: «comunque denominati,»;

     al comma 13:

     al secondo periodo, le parole: «comma 8, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8, lettera b-bis), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal comma 1 del presente articolo»;

     al terzo periodo, le parole: «dell'articolo 30, del» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 30 del».

     All'articolo 31:

     al comma 4:

     all'alinea, le parole: «ed euro 1.500.000 a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 1.500.000 annui a decorrere»;

     alla lettera a), la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti»;

     alla lettera b), la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti»;

     alla lettera c), le parole: «quanto 6.077.968 annui» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 6.077.968 euro annui»;

     al comma 9, le parole: «di cui al comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7» e dopo le parole: «euro 35.000» è inserita la seguente: «annui»;

     al comma 10, dopo le parole: «nel limite di 20 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;

     al comma 11:

     all'alinea, le parole: «legge, 21 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «legge 21 febbraio»;

     al capoverso d), ultimo periodo, le parole: «del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 20 per cento»;

     al comma 12:

     al secondo periodo, le parole: «30 marzo 2001 n. 165 e al Decreto» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165, e al decreto» e le parole: «sono eliminate le parole» sono sostituite dalle seguenti: «sono soppresse le parole:»;

     al quarto periodo, le parole: «data entrata» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata»;

     al quinto periodo, le parole: «dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata».

     Nel capo IX del titolo II, all'articolo 32 è premesso il seguente:

     «Art. 31-bis (Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti del PNRR per lo sviluppo del biometano). - 1. Ai titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, per la realizzazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 "Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare" del PNRR, nell'ambito della procedura abilitativa semplificata è consentito ottenere, ove previsto, il rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi degli articoli 29-bis e 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in seguito al perfezionamento della procedura di ammissione al beneficio, fermo restando che le medesime autorizzazioni devono in ogni caso essere ottenute prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dei suddetti impianti».

     All'articolo 32:

     al comma 1:

     alla lettera b), capoverso 139-ter, primo periodo, le parole: «annualità 2024 e 2025,» sono sostituite dalle seguenti: «annualità 2024 e 2025»;

     alla lettera f), numero 1), le parole: «ovunque ricorrano» sono sostituite dalle seguenti: «ovunque ricorrono»;

     alla lettera g):

     al numero 2), dopo le parole: «dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «di cui al comma 146, sono» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 146 sono» e dopo le parole: «all'articolo 158 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al»;

     alla lettera h), numero 1), le parole: «e le somme recuperate» sono sostituite dalle seguenti: «, e le somme recuperate»;

     alla lettera i), capoverso 146, le parole: «così come previsto» sono sostituite dalle seguenti: «come previsto»;

     alla lettera m), le parole: «convertito con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni,»;

     al comma 2:

     alla lettera b):

     al numero 1), le parole: «con le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti»;

     al numero 2), le parole: «sostituire le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole» e le parole: «con le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti»;

     al numero 4), le parole: «con le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti», dopo le parole: «10.000.000 di euro» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «15.800.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «15.800.000 euro,» e le parole: «n. 190 e quanto a 47.680.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «n. 190, e, quanto a 47.680.000 euro,»;

     al numero 5.1, le parole: «sostitute con le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «sostituite dalle seguenti»;

     al numero 5.2, le parole: «1.270.0000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.270.000 euro».

     Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

     «Art. 32-bis (Disposizioni concernenti la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino). - 1. Il termine per la comunicazione del cronoprogramma concernente gli interventi per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, recante la nomina del Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato "Linea 2 della metropolitana della città di Torino", è prorogato di centottanta giorni. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 33, comma 5-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di rimodulazione degli interventi di cui al primo periodo al fine di garantirne la realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a legislazione vigente. A tal fine, in deroga a quanto previsto dal quarto periodo del citato comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2024, di cui euro 100.000 per il compenso del Commissario ed euro 50.000 per le spese concernenti l'eventuale supporto tecnico, ferma restando la possibilità di avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture di cui al quinto periodo del medesimo comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 150.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

     All'articolo 33:

     al comma 1:

     alla lettera b), le parole: «, sono aggiunte» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte»;

     alla lettera c), capoverso 31-bis, le parole: «comma 35,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 35»;

     alla lettera f), capoverso 33:

     al primo periodo, le parole: «e per il 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e per il restante 50 per cento» e dopo le parole: «previa trasmissione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al secondo periodo, le parole: «di cui comma 35, nonchè,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 35, nonchè» e le parole: «al comma 35, del» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 35 del»;

     al terzo periodo, le parole: «regolare esecuzione i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «regolare esecuzione, i comuni»;

     al quinto periodo, le parole: «di cui al comma 35, sono» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 35 sono»;

     al sesto periodo, le parole: «di cui all'articolo 158 del» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 158 del testo unico di cui al»;

     alla lettera g), capoverso 34, primo periodo, dopo le parole: «annualità dal 2020 al 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     alla lettera h), le parole: «voce Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «voce 'Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020'».

     Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

     «Art. 33-bis (Modifiche al comma 1009 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente il nuovo centro merci di Alessandria Smistamento). - 1. Al comma 1009 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la parola: "progettazione" sono inserite le seguenti: "e alla realizzazione dei lavori" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La fase di realizzazione dell'opera può essere finanziata nell'ambito dell'aggiornamento, successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del contratto di programma, parte investimenti, stipulato con la società Rete ferroviaria italiana Spa, a valere sulle risorse stanziate dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213"».

     All'articolo 34:

     al comma 1, lettera a), le parole: «325,12 milioni di euro per l'anno 2025 e 200,73» sono sostituite dalle seguenti: «di 325,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200,73»;

     al comma 2, le parole: «del decreto-legge n. 152 del 2021 come modificato dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo».

     All'articolo 36:

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 ottobre 2025"»;

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

     "8-bis. Ai fini del presente articolo e per la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore edile, il Commissario straordinario adotta specifiche misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri, comprese forme di monitoraggio dei flussi della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico delle imprese di cui al comma 3. Tali misure possono prevedere la comunicazione e lo scambio di informazioni con autorità, enti pubblici, parti sociali e datori di lavoro. Il Commissario straordinario adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, mediante i quali sono definiti anche i tipi di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o alla comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei flussi di manodopera sono messi a disposizione della Struttura di cui all'articolo 30 e delle prefetture - uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso previsto dall'articolo 93 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dell'Ispettorato nazionale del lavoro, secondo modalità stabilite mediante accordi con il Commissario straordinario".

     2-ter. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2-quater. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Della facoltà di cui al primo periodo possono avvalersi anche le amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009 e del 2016. Gli incarichi attribuiti ai sensi del terzo periodo, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) nelle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016, possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalità tecnico-amministrative nel campo della programmazione, della gestione, del monitoraggio e del controllo dei fondi pubblici nonchè dello svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento, anche prescindendo dalla formazione di livello universitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26"»;

     alla rubrica, le parole: «e del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del 2016, del 2022 e del 2023».

     Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

     «Art. 36-bis (Modifica all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole e agroindustriali per la ricostruzione). - 1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».

     Dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

     «Art. 37-bis (Rafforzamento dell'attuazione delle misure del PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy). - 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "con una dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione complessiva di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026".

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 1.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

     3. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR e rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti attuatori e dell'Unità di missione PNRR del Ministero delle imprese e del made in Italy, fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco, presso il predetto Ministero, di personale non dirigenziale appartenente al Comparto funzioni centrali non si applica il limite di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

     All'articolo 38:

     al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «il progetto di innovazione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 5:

     alla lettera a), le parole: «c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181» sono sostituite dalle seguenti: «c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11», le parole: «di cui alle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle citate lettere b) e c)» e dopo le parole: «dalle lettere a, b) e c)» sono inserite le seguenti: «del comma 1»;

     alla lettera b), le parole: «e comma 5, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «e alla lettera a) del presente comma» e le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto»;

     al comma 6:

     all'alinea, le parole: «regolamento (UE) n. 852/2020» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2020/852»;

     alla lettera d), dopo le parole: «del 18 dicembre 2014» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «fino a 10 milioni di euro» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 8, lettera b), le parole: «beni al comma» sono sostituite dalle seguenti: «beni di cui al comma»;

     al comma 10, al primo periodo, dopo le parole: «al comma 11» sono inserite le seguenti: «, lettera a),» e, al secondo periodo, le parole: «Il soggetto gestore» sono sostituite dalle seguenti: «Il GSE»;

     al comma 11:

     all'alinea, le parole: «degli investimenti,» sono sostituite dalle seguenti: «degli investimenti»;

     alla lettera b), le parole da: «Con decreto di cui al comma 17» fino alla fine della lettera sono soppresse;

     dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

     «11-bis. Con il decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:

     a) gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;

     b) le società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

     11-ter. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, alinea, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi»;

     al comma 13, primo periodo, le parole: «da parte di GSE» sono sostituite dalle seguenti: «da parte del GSE» e le parole: «delle entrate pena il» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate, a pena di»;

     al comma 16:

     al secondo periodo, le parole: «i controlli di cui al primo periodo nonchè le verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dei controlli di cui al primo periodo nonchè delle verifiche» e le parole: «all'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,»;

     al terzo periodo, le parole: «è litis consorte necessario ai sensi dell'articolo 14,» sono sostituite dalle seguenti: «è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14»;

     al comma 17:

     all'alinea, la parola: «adottato» è soppressa, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e le parole: «e sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «, sono stabilite»;

     alla lettera b), le parole: «comma 9;» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9,»;

     dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     «b-bis) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5»;

     alla lettera e), le parole: «professionalità, dei» sono sostituite dalle seguenti: «professionalità dei»;

     alla lettera g), le parole: «regolamento (UE) 241/2021» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/241»;

     al comma 18:

     al primo periodo, le parole: «all'articolo 16, del» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 16 del»;

     al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del 12 febbraio 2021»;

     al comma 19, secondo periodo, le parole: «nonchè alle gestione e monitoraggio» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè alla gestione e al monitoraggio»;

     al comma 20, le parole: «comma 11 lett. b)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 11, lettera b),» e dopo le parole: «Ministero delle imprese» sono inserite le seguenti: «e del made in Italy».

     Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

     «Art. 39-bis (Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). - 1. All'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, l'ultimo periodo è soppresso».

     All'articolo 40:

     al comma 2, le parole: «All'articolo 44, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 44 del»;

     al comma 5:

     al primo periodo, le parole: «degli interventi, di cui al comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi di cui al comma 4» e le parole: «di cui articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;

     al terzo periodo, le parole: «ed altri emolumenti» sono sostituite dalle seguenti: «o altri emolumenti»;

     al comma 6:

     all'alinea, primo periodo, le parole: «n. 64 superiore» sono sostituite dalle seguenti: «n. 64, superiore»;

     alla lettera b), le parole: «dedicata, preposta al pagamento nei termini di legge dei debiti commerciali,» sono sostituite dalle seguenti: «preposta al pagamento dei debiti commerciali, nei termini di legge, e dedicata»;

     al comma 7:

     dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Tale comunicazione è data altresì nei casi in cui risulti che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al comma 6 sia condizionato dal ritardo dei trasferimenti da parte di amministrazioni dello Stato o delle regioni»;

     al quinto periodo, le parole: «Cabina di Regia» sono sostituite dalle seguenti: «Cabina di regia»;

     al comma 8, terzo periodo, le parole: «ed altri emolumenti» sono sostituite dalle seguenti: «o altri emolumenti».

     All'articolo 41:

     al comma 1:

     al primo periodo, dopo le parole: «12 febbraio 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», dopo le parole: «Missione 2» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «è pubblicato sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «è pubblicato nel sito internet»;

     al terzo periodo, le parole: «ENEA esegue» sono sostituite dalle seguenti: «L'ENEA esegue».

     Nel capo IX del titolo II, dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente:

     «Art. 41-bis (Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in materia di energia da fonti rinnovabili). - 1. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, la parola: "coltivatore" è sostituita dalla seguente: "conduttore"».

     All'articolo 42:

     al secondo dei commi numerati con il numero 1, le parole: «1. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivano» sono sostituite dalle seguenti: «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare».

     L'articolo 43 è sostituito dal seguente:

     «Art. 43 (Modalità tecnologiche per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati sanitari). - 1. Al fine di assicurare l'aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico in attuazione dei progetti previsti dalla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione", del PNRR, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali, in conformità alle specifiche tecniche europee e internazionali.

     2. Per assicurare l'individuazione e lo sviluppo di modalità tecnologiche idonee alla gestione di certificazioni sanitarie digitali, quali quelle di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A. A decorrere dall'anno 2025, è autorizzata la spesa di euro 1.850.000 annui, da gestire nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo. A tal fine le risorse di cui al presente comma sono iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione.

     3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 3.850.000 per l'anno 2024 e a euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a euro 3.850.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, quanto a euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

     All'articolo 44:

     al comma 1:

     all'alinea, dopo le parole: «2-sexies del» sono inserite le seguenti: «codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al»;

     alla lettera a), capoverso 1-bis, la parola: «pseudonomizzati» è sostituita dalla seguente: «pseudonimizzati»;

     alla lettera b), capoverso 1-ter, la parola: «pseudonomizzati» è sostituita dalla seguente: «pseudonimizzati» e le parole: «del Codice» sono sostituite dalle seguenti: «del codice»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. All'articolo 110, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: "e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: ". Nei casi di cui al presente comma, il Garante individua le garanzie da osservare ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera d), del presente codice"».

     Nel capo X del titolo II, dopo l'articolo 44 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 44-bis (Misure in materia di efficienza dei policlinici universitari). - 1. Al fine di migliorare l'efficienza dei policlinici universitari e di assicurare il rispetto delle scadenze relative ai progetti compresi nella Missione 6 del PNRR, all'articolo 5, comma 15, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: "nel limite del 2 per cento dell'organico" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa per il personale";

     b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), anche se costituite in via definitiva nella forma ivi prevista dopo il periodo di sperimentazione, il personale medico, veterinario e sanitario già assunto con le modalità stabilite per la dirigenza medica e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza dell'area sanità (ex area IV del Servizio sanitario nazionale)".

 

     Art. 44-ter (Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al settimo periodo, dopo le parole: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano" sono inserite le seguenti: "agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale";

     b) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: "Per ciascun anno del triennio 2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo non può essere superiore al doppio di quella sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il limite di cui al presente comma opera a livello regionale; conseguentemente le regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del rispettivo servizio sanitario regionale in conformità a quanto previsto dal presente comma, fermo restando quanto disposto per ciascuno di essi dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60".

 

     Art. 44-quater (Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi, nonchè all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, in materia di incarichi libero-professionali dei medici in formazione specialistica). - 1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, dopo le parole: "possono procedere" sono inserite le seguenti: ", fino al 31 dicembre 2026,";

     b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto, ma alla rete formativa di un'altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368";

     c) dopo il settimo periodo è inserito il seguente: "È sospesa la certificazione delle attività formative da parte del consiglio della scuola di specializzazione, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa";

     d) al decimo periodo, le parole: "di cui all'ottavo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al nono periodo";

     e) al dodicesimo periodo:

     1) dopo le parole: "purchè accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999" sono inserite le seguenti: "alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma";

     2) dopo le parole: "ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico" sono aggiunte le seguenti: "che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed è valida ai fini del rilascio del diploma".

     2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: "di emergenza-urgenza ospedalieri" sono sostituite dalla seguente: "sanitari".

 

     Art. 44-quinquies (Norme in materia di servizi consultoriali). - 1. Le regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del PNRR e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità».

     Al titolo III, le parole: «Capo I - Disposizioni finali» sono soppresse.

     Nel titolo III, all'articolo 45 è premesso il seguente:

     «Art. 44-sexies (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

     2. Le risorse eventualmente già assegnate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali dei rispettivi territori per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, rimangono assegnate ai suddetti enti territoriali anche se finanziate con risorse statali, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 5».

     All'allegato 1, voce Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste:

     nella colonna: Stato di previsione della spesa, dopo le parole: «dell'Agricoltura» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     nella colonna: Autorizzazione di spesa:

     alla voce: «LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto C ter decies», nella colonna relativa all'anno 2026, la cifra: «1.842.000» è sostituita dalla seguente: «12.075.000» e, nella colonna relativa all'anno 2027, la cifra: «3.409.000» è sostituita dalla seguente: «12.651.000»;

     la voce: «LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto B quater» è soppressa.

     All'allegato 2:

     alla tabella B.I:

     alla voce n. 2 - Allestitore di stands, la sigla: «n.c.a» è sostituita dalla seguente: «n.c.a.»;

     alla voce n. 6 - Graphic designer, le parole: «Graphic designer» sono sostituite dalle seguenti: «Disegnatore grafico (Graphic designer)»;

     alla voce n. 7 - Imbianchino/Tinteggiatore/Pittore edile/Intonacatore/decoratore, le parole: «Attività di: di» sono sostituite dalle seguenti: «Attività di:» e le parole: «installazione di caminetti; costruzione di sottofondi per pavimenti;» sono soppresse;

     alla voce n. 8 - Organizzatore di corsi professionali, le parole: «responsabile servizio prevenzione» sono sostituite dalle seguenti: «responsabile del servizio di prevenzione»;

     alla voce n. 11 - Prestatore di servizi informatici multimediali, la parola: «computer:» è sostituita dalla seguente: «computer» e la sigla: «n.c.a» è sostituita dalla seguente: «n.c.a.»;

     alla voce n. 13 - Sarto/Modista/Modellista, le parole: «attacco bottoni, taglio fili» sono sostituite dalle seguenti: «attacco di bottoni, taglio di fili»;

     alla voce n. 14 - Spazzacamino, le parole: «video ispezione» sono sostituite dalla seguente: «video-ispezione»;

     alla voce n. 16 - Vetrinista/Visual merchandiser, le parole: «punto vendita» sono sostituite dalle seguenti: «punto di vendita»;

     alla tabella B-II:

     alla voce n. 23 - Creatore di articoli di bigiotteria, le parole: «di cui all'art. 127 R.D. n. 773/1931» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;

     alle voci n. 26 - Gastronomo/Rosticciere/Friggitore, n. 27 - Gelatiere, n. 36 - Pasticciere e n. 37 - Pizzaiolo, le parole: «d.lgs. n. 222/2016» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222»;

     alla voce n. 36 - Pasticciere, le parole: «e pasticcerie,» sono sostituite dalle seguenti: «e pasticcerie»;

     alla voce n. 37 - Pizzaiolo, le parole: «cibi da asporto,» sono sostituite dalle seguenti: «cibi da asporto»;

     alla voce n. 39 - Rilegatore/Legatore di libri, le parole: «adattamento copertine» sono sostituite dalle seguenti: «adattamento di copertine»;

     alla nota 1, la parola: «AUA» è sostituita dalle seguenti: «autorizzazione unica ambientale (AUA)», la sigla: «c.d.» è sostituita dalla parola: «cosiddetta», le parole: «all'emissioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle emissioni», le parole: «ricorrenza di adempimenti» sono sostituite dalle seguenti: «ricorrenza dell'obbligo di adempimenti», le parole: «L. 447/1995 e D.P.R. 227/2011» sono sostituite dalle seguenti: «legge 26 ottobre 1995, n. 447, e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227», dopo le parole: «Allegato I al», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al», le parole: «prevenzione incendi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione degli incendi» e le parole: «regolamento n. 852/2004/CE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 852/2004».

     Dopo l'allegato 2 è inserito il seguente:

 

     «Allegato 2-bis

     (Articolo 29, comma 19, lettera c-bis))

 

     "Allegato I-bis

     (Articolo 27, comma 6)

     Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27

 

»

 

     All'allegato 3:

     nell'intestazione, le parole: «convertito dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge».