Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.4 disciplina generale |
Data: | 30/12/2008 |
Numero: | 208 |
Sommario |
Art. 1. Autorità di bacino di rilievo nazionale |
Art. 2. Danno ambientale |
Art. 3. Funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Estensione delle funzioni del collegio dei revisori dell'APAT |
Art. 4. Continuità operativa della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale |
Art. 4 bis. Continuità operativa della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC |
Art. 5. Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Disposizioni in materia di adeguamento delle discariche nonchè di modello unico di dichiarazione ambientale |
Art. 6. Rifiuti ammessi in discarica |
Art. 6 bis. Disposizioni in materia di acqua potabile |
Art. 6 ter. Normale tollerabilità delle immissioni acustiche |
Art. 6 quater. Rifiuti contenenti idrocarburi |
Art. 7. Apparecchiature elettriche ed elettroniche |
Art. 7 bis. Riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni |
Art. 7 ter. Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003 |
Art. 7 quater. Progetti ed iniziative di educazione ambientale |
Art. 7 quinquies. Progetti di promozione della sensibilità ambientale nella scuola secondaria superiore e nell'università |
Art. 7 sexies. Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato |
Art. 8. Disposizioni in materia di protezione civile |
Art. 8 bis. Misure in materia di ripartizione della quota minima di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili |
Art. 8 ter. Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra |
Art. 8 quater. Accordi di programma per la gestione dei rifiuti |
Art. 8 quinquies. Modifica all'articolo 243 del decreto legislativo n. 152 del 2006 |
Art. 8 sexies. Disposizioni in materia di servizio idrico integrato |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 5.4.144 - D.L. 30 dicembre 2008, n. 208. [1]
Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
(G.U. 31 dicembre 2008, n. 304)
Art. 1. Autorità di bacino di rilievo nazionale
1. Il comma 2-bis dell'articolo 170 del
«2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 170, comma 2-bis, del
3. Fino alla data di cui al comma 2, le Autorità di bacino di rilievo nazionale restano escluse dall'applicazione dell'articolo 74 del
3-bis. L'adozione dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della
3-ter. Affinchè l'adozione e l'attuazione dei piani di gestione abbia luogo garantendo uniformità ed equità sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, linee guida che sono trasmesse ai comitati istituzionali di cui al comma 3-bis [6].
3-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1999, recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001, e all'articolo 3, comma 2, del
[1. Nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, al fine della stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese interessate, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonchè del danno ambientale di cui agli articoli 18 della
2. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma 1, gli enti ed i soggetti interessati possono fare pervenire ai partecipanti alla conferenza di cui al comma 3 note di commento sullo schema di contratto [10].
3. Previa assunzione, sullo schema di transazione, del parere dell'Avvocatura generale dello Stato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, nei successivi trenta giorni, una conferenza di servizi decisoria, fra i soggetti pubblici aventi titolo, per acquisire e comporre gli interessi di cui ciascuno risulti portatore, ai sensi dell'articolo 14-ter della
4. Acquisite le determinazioni di cui al comma 3, lo schema di contratto di transazione, sottoscritto per accettazione dalla impresa, è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare [11].
5. La stipula del contratto di transazione, non novativo, conforme allo schema autorizzato ai sensi del comma 4, comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della
5-bis. La stipula del contratto di transazione comporta altresì la facoltà di utilizzare i terreni o singoli lotti o porzioni degli stessi, in conformità alla loro destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all'esercizio di un'attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nello schema di contratto [13].
6. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai suddetti soggetti privati sono trattenute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1 [14].
7. I soli proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente articolo, introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale, affluiscono al fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del
8. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.]
Art. 3. Funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Estensione delle funzioni del collegio dei revisori dell'APAT [16]
1. L'articolo 1, comma 347, della
2. Nel limite delle disponibilità dei posti di cui al citato articolo 1, comma 347, della
3. Per fare fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, fino al 30 giugno 2009 l'ISPRA è autorizzato, con oneri a carico del relativo bilancio, ad avvalersi del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) esercita le sue funzioni anche in luogo dei corrispondenti organi già operanti in seno all'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui alla
Art. 4. Continuità operativa della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
1. Al fine di rendere disponibili sin dall'inizio di ogni esercizio finanziario le risorse occorrenti per il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS di cui all'articolo 9 del
1-bis. All'articolo 7, comma 1, del
1-ter. In relazione all'esigenza di assicurare l'efficiente svolgimento dei compiti e la pienezza delle funzioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, anche con riferimento ai suoi compiti di valutazione ambientale strategica nell'ambito della strategia energetica nazionale, all'articolo 8 del
«4. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
Art. 4 bis. Continuità operativa della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC [21]
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto si applicano anche alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC, di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al
2. Ferma restando l'invarianza del compenso complessivo spettante, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 marzo 2008, a ciascun componente della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC, ai soli fini delle modalità di corresponsione dei compensi, gli stessi sono erogati, nella misura del 50 per cento del loro importo totale, all'avvio di ciascuna istruttoria, e, nella misura del restante 50 per cento, successivamente al rilascio o al diniego di rilascio della autorizzazione ambientale integrata.
Art. 5. Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Disposizioni in materia di adeguamento delle discariche nonchè di modello unico di dichiarazione ambientale [22]
1. All'articolo 1, comma 184, della
a) alla lettera a), le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»;
b) (Omissis) [23].
1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 199 del
2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del
2-bis. All'articolo 220, comma 2, primo periodo, del
2-ter. All'articolo 221, comma 5, sesto periodo, del
2-quater. Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del
2-quinquies. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008, sarà utilizzato, con le relative istruzioni, per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2010, con riferimento all'anno 2009, da parte dei soggetti interessati. Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2003, come rettificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, con le relative istruzioni [28].
Art. 6. Rifiuti ammessi in discarica
1. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del
1-bis. Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 181-bis del
Art. 6 bis. Disposizioni in materia di acqua potabile [30]
1. Al comma 1284-bis dell'art. 1 della
Art. 6 ter. Normale tollerabilità delle immissioni acustiche [31]
1. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.
1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla
Art. 6 quater. Rifiuti contenenti idrocarburi [33]
1. La classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell'assegnazione della caratteristica di pericolo H7, «cancerogeno», si effettua conformemente a quanto indicato per gli idrocarburi totali nella Tabella A2 dell'Allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2008.
Art. 7. Apparecchiature elettriche ed elettroniche
1. All'articolo 3, comma 1, lettera m), del
«4) per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, il produttore è considerato tale ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca in qualità di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3); ».
2. All'articolo 20, comma 4, del
Art. 7 bis. Riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni [34]
1. Ai fini della diffusione presso le pubbliche amministrazioni di comportamenti, prassi, procedure, tecniche e mezzi di gestione che riducano i consumi di carta, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre ad organizzare iniziative e strumenti di monitoraggio e verifica, realizza progetti e campagne di comunicazione anche con riferimento alla riduzione dei formati di stampa ed all'uso del fronte-retro, all'utilizzo di carta con spessore ridotto o di carte generate da macero, all'utilizzo di testi in formato elettronico in alternativa alla stampa cartacea, al riutilizzo delle stampe di prova e dei vecchi documenti per funzionalità di carta per appunti.
2. Il Ministero provvede all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 7 ter. Modifica all'articolo 4 del
1. All'articolo 4 del
Art. 7 quater. Progetti ed iniziative di educazione ambientale [36]
1. Le somme di cui al comma 10 dell'articolo 12 del
2. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 2,5 milioni per l'anno 2009, euro 4,5 milioni per l'anno 2010 ed euro 2 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 7 quinquies. Progetti di promozione della sensibilità ambientale nella scuola secondaria superiore e nell'università [37]
1. Al fine della sensibilizzazione delle giovani generazioni in riferimento alla conservazione di un ambiente sano, nonchè alla promozione delle prassi e dei comportamenti ecocompatibili, sono realizzati progetti e iniziative di interesse generale nell'ambito dei sistemi di istruzione secondaria superiore e universitaria. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le relative modalità attuative, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7 sexies. Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato [38]
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare conclude con le regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
2. Sulla base di tale accordo, gli enti locali, a partire dal 2009, provvedono all'individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato.
3. Gli accordi sono aperti alla partecipazione delle associazioni professionali ed imprenditoriali interessate.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 8. Disposizioni in materia di protezione civile
1. Per fronteggiare in termini di somma urgenza le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da assegnare al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L'articolo 5, comma 5-bis, della
«5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del
5-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, è prorogato di ulteriori diciotto mesi [39].
5-ter. Gli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al
5-quater. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2009, è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere trasferite al commissario delegato nominato per il superamento dell'emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziate a carico del Fondo di protezione civile, prioritariamente per il ripristino dei fabbricati dichiarati inagibili. Al relativo onere, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
5-quinquies. Le risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale intestata al commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3294 del 19 giugno 2003 sono trasferite al Dipartimento della protezione civile per la realizzazione di attività di cooperazione con la Repubblica di Albania in ambito di protezione civile, con particolare riferimento alle iniziative previste dalla Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 7 marzo 2008 [42].
5-sexies. All'articolo 7, comma 5, della
Art. 8 bis. Misure in materia di ripartizione della quota minima di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili [44]
1. Il comma 167 dell'articolo 2 della
«167. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti per definire la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea. I decreti di cui al primo periodo sono emanati tenendo conto:
a) della definizione dei potenziali regionali tenendo conto dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;
b) dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario;
c) della determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione nei casi di inadempienza delle regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati».
Art. 8 ter. Modifiche all'articolo 186 del
1. All'articolo 186 del
«7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:
a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica.
7-ter.Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto».
Art. 8 quater. Accordi di programma per la gestione dei rifiuti [46]
1. All'articolo 206 del
«3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative».
Art. 8 quinquies. Modifica all'articolo 243 del
1. All'articolo 243 del
Art. 8 sexies. Disposizioni in materia di servizio idrico integrato [48]
1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonchè quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purchè alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.
2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito [49].
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonchè le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonchè al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta.
5. Nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese già sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 4, nonchè all'osservanza dei tempi di realizzazione previsti.
6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell'ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3, del
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di porre rimedio alla frammentarietà e alla lacunosità del quadro normativo necessario per fronteggiare le emergenze nel settore delle risorse idriche, nonchè in tema di tutela ambientale;
Considerato che occorre assicurare la continuità e la funzionalità dell'esercizio delle delicate funzioni di alcuni organismi istituzionali operanti nel sistema della tutela ambientale e della protezione civile, anche con riferimento al tempestivo svolgimento delle procedure di autorizzazione all'apertura di impianti di smaltimento e conversione energetica di rifiuti, nonchè in funzione di un più efficace contrasto dell'inquinamento delle acque;
Considerato che non risulta ulteriormente prorogabile l'attuale sospensione dell'attività delle Autorità di bacino e che va convalidata l'attività posta in essere dalle stesse e disciplinato il periodo di transizione sino all'adozione della nuova normativa prevista dal
Considerata l'urgenza di garantire la certezza del diritto in relazione al diffuso contenzioso in materia di danno ambientale, nonchè agli obiettivi di bonifica, di risanamento e di risarcimento dell'ulteriore danno ambientale provocato, con riferimento ai siti contaminati di interesse nazionale;
Ritenuto che occorre predisporre misure indilazionabili per assicurare la funzionalità di base di alcuni organismi operanti nel sistema della tutela ambientale, evitando la dispersione di professionalità adeguate e garantendo la disponibilità delle risorse finanziarie per il funzionamento;
Ritenuto necessario un differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la nuova tariffa integrata ambientale, in relazione all'imminente scadenza del precedente regime transitorio, nonchè di alcune disposizioni concernenti lo smaltimento di rifiuti non pericolosi in discarica, per consentire la gestione delle emergenze in atto in funzione della predisposizione di adeguate misure esecutive e dello sviluppo delle strutture impiantistiche necessarie;
Ritenuto infine che occorra urgentemente modificare alcune disposizioni concernenti il regime delle responsabilità e degli obblighi del produttore in relazione ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Autorità di bacino di rilievo nazionale
1. Il comma 2-bis dell'articolo 170 del
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 170, comma 2-bis, del
3. Fino alla data di cui al comma 2, le Autorità di bacino di rilievo nazionale restano escluse dall'applicazione dell'articolo 74 del
Art. 2. Danno ambientale
1. Nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, al fine della stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonchè del danno ambientale di cui agli articoli 18 della
2. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma 1, gli enti ed i soggetti interessati possono fare pervenire osservazioni sullo schema di contratto, senza obbligo di risposta.
3. Previa assunzione, sullo schema di transazione, del parere dell'Avvocatura generale dello Stato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, nei successivi trenta giorni, una conferenza di servizi decisoria, fra i soggetti pubblici aventi titolo, per acquisire e comporre gli interessi di cui ciascuno risulti portatore, ai sensi dell'articolo 14-ter della
4. Acquisite le determinazioni di cui al comma 3, lo schema di contratto di transazione, sottoscritto per accettazione dalla impresa obbligata, è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. La stipula del contratto di transazione, non novativo, conforme allo schema autorizzato ai sensi del comma 4, comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della
6. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai suddetti soggetti privati sono trattenute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1.
7. I proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le finalità previamente individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3. Funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
1. L'articolo 1, comma 347, della
2. Nel limite delle disponibilità dei posti di cui al citato articolo 1, comma 347, della
3. Per fare fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, fino al 30 giugno 2009 l'ISPRA è autorizzato, con oneri a carico del relativo bilancio, ad avvalersi del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Art. 4. Continuità operativa della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
1. Al fine di rendere disponibili sin dall'inizio di ogni esercizio finanziario le risorse occorrenti per il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS di cui all'articolo 9 del
Art. 5. Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani
1. All'articolo 1, comma 184, della
a) alla lettera a), le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»;
b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del
Art. 6. Rifiuti ammessi in discarica
1. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del
Art. 7. Apparecchiature elettriche ed elettroniche
1. All'articolo 3, comma 1, lettera m), del
2. All'articolo 20, comma 4, del
Art. 8. Disposizioni in materia di protezione civile
1. Per fronteggiare in termini di somma urgenza le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da assegnare al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L'articolo 5, comma 5-bis, della
«5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dall'art. 51 della
[4] Comma così modificato dall'art. 51 della
[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è stato differito al 28 febbraio 2010 dall'art. 8 del
[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[8] Articolo abrogato dall'art. 31 della
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[13] Comma inserito dalla L. di conversione.
[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[15] Comma modificato dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 5 bis del
[16] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dall'art. 8 del
[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[21] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[22] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[23] Lettera soppressa dalla L. di conversione.
[24] Comma inserito dalla L. di conversione.
[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[27] Comma aggiunto dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 23 del
[28] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[30] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[31] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[32] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 746, della
[33] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[34] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[35] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[36] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[37] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[38] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[39] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[40] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[41] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[42] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[43] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[44] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[45] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[46] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[47] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[48] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[49] Comma così modificato dall'art. 15 del