Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.10 trasporto aereo |
Data: | 04/03/1989 |
Numero: | 77 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per l'anno 1989, l'ammontare del Fondo nazionale trasporti, parte esercizio, è ridotto di lire 400 miliardi, al netto delle variazioni da determinare ai sensi dell'art. 9 della legge 10 [...] |
Art. 2. |
Art. 3. 1. In caso di realizzazione di progetti adottati in attuazione dei piani regionali dei trasporti miranti al recupero di aree attraverso ristrutturazioni organizzative e tecnologiche comportanti [...] |
Art. 4. 1. Nell'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la misura del concorso statale [...] |
Art. 5. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono istituite le seguenti tasse |
Art. 6. 1. A modifica di quanto disposto dal quinto comma dell'art. 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli apporti derivanti da compensazioni per obblighi di servizio pubblico e normalizzazione dei [...] |
Art. 7. 1. Per i mutui contratti dall'Ente ferrovie dello Stato per l'anno 1989 nei limiti di lire 500 miliardi per l'approvvigionamento di materiale rotabile finalizzato con aggiornamento tecnologico [...] |
Art. 8. 1. Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo, coordinamento e gestione nel settore dei trasporti anche in attuazione delle leggi 1° dicembre 1986, n. 870, e 18 [...] |
Art. 9. 1. |
Art. 10. 1. I canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, di cui agli articoli 28 e 29 del codice della navigazione, nonché di zone del mare territoriale, sono determinati in base [...] |
Art. 11. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 93.10.32 - D.L. 4 marzo 1989, n. 77 [1].
Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime.
(G.U. 6 marzo 1989, n. 54).
Capo I
NORME IN MATERIA DI TRASPORTI LOCALI AEREI E FERROVIARI
1. Per l'anno 1989, l'ammontare del Fondo nazionale trasporti, parte esercizio, è ridotto di lire 400 miliardi, al netto delle variazioni da determinare ai sensi dell'art. 9 della
2. I contributi di esercizio di cui alla
3. Per l'anno 1989 il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 13 della
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce, entro il 30 giugno 1989, per l'anno 1990, le facilitazioni tariffarie per le quali lo Stato, le regioni ed i comuni devono contestualmente provvedere, con finanziamenti propri, alla copertura della minore entrata che risulta per le aziende interessate. Per le disposizioni e le delibere vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il ripiano delle minori entrate che risultano per le aziende interessate avviene con decorrenza 1° gennaio 1989. L'amministrazione statale, regionale o comunale provvede, entro il 31 maggio 1989, alla emanazione delle relative disposizioni e delibere [2].
4. Gli enti locali o i loro consorzi provvedono alla copertura di eventuali disavanzi di gestione delle aziende a carico dei rispettivi bilanci, senza possibilità di rimborso da parte dello Stato. Parimenti, gli eventuali disavanzi di gestione delle imprese private concessionarie del servizio di trasporto pubblico, non coperti dai contributi di esercizio nè dai ricavi del traffico, restano integralmente a carico dell'impresa, senza possibilità di rimborso da parte dello Stato.
5. Per il rapido raggiungimento delle finalità di cui all'autorizzazione di spesa indicata all'art. 13, comma 15, della
6. Ai fini anche del complessivo riordino del sistema di trasporto locale, il termine di un anno di cui al comma 18 dell'art. 13 della
7. Al fine di favorire il coordinamento funzionale ed operativo dei trasporti ferroviari della Campania, ivi compresi i rami delle ferrovie statali di interesse regionale, in attesa della loro regionalizzazione, e per avviare un processo di accorpamento globale, le gestioni governative per la ferrovia Alifana e per la ferrovia Benevento-Napoli vengono accorpate in un'unica gestione.
7 bis. Il comma 1 dell'art. 2 del
“1. Gli enti locali devono provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non ha trovato copertura con i contributi di cui all'art. 6 della
7 ter. Il Ministero dei trasporti, al fine di promuovere il riassetto e la razionalizzazione delle strutture tecnico-amministrative della gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane e di accelerare il risanamento tecnico ed economico previsto dall'art. 86 del
7 quater. Ai servizi automobilistici esercitati dalle gestioni governative su affidamento regionale o di enti locali continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alla
7 quinquies. Al fine di evitare un ulteriore indebitamento delle aziende di trasporto pubblico urbano ammesse ai benefici di cui al
1. Al fine di consentire un adeguato rinnovo del parco rotabile, lo stanziamento di lire 800 miliardi per il biennio 1989-90 in ragione di lire 400 miliardi per l'anno 1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, così come previsto dalla tabella A annessa alla
1. In caso di realizzazione di progetti adottati in attuazione dei piani regionali dei trasporti miranti al recupero di aree attraverso ristrutturazioni organizzative e tecnologiche comportanti specifiche soluzioni tecniche, per favorire anche la intermodalità tra mezzi ferroviari e mezzi stradali, utilizzando gli spazi offerti con l'abbassamento del piano del ferro e successiva copertura a livello stradale, ovvero con la creazione di piattaforme a copertura delle strutture ferroviarie, gli enti finanziatori, cui il relativo costo ha fatto carico, acquisiscono il diritto di superficie sulle aree così realizzate. Immobili, opere ed impianti di linee ferroviarie, acquisiti dall'azienda esercente a proprie spese, per qualunque ragione dismessi e non utilizzati e non più utilizzabili per l'esercizio del servizio ferroviario, restano nella piena disponibilità dell'azienda proprietaria per estinzione del vincolo di reversibilità sugli stessi.
1. Nell'art. 13, comma 13, della
1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono istituite le seguenti tasse:
a) la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;
b) la tassa di terminale per i voli nazionali, comunitari e internazionali [8].
2. La tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali, di cui al comma 1, lettera a), nonché la tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta cui sono assoggettati i voli internazionali per la parte di volo che si svolge nello spazio aereo nazionale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, sono determinate secondo i criteri di cui alla
3. La tassa di terminale per i voli nazionali ed i voli internazionali di cui al comma 1, lettera b), è determinata secondo la formula: «T=CTT * p * a», nella quale «T» è l'ammontare della tassa, «CTT» è il coefficiente unitario di tassazione di terminale, «p» è il coefficiente di peso ricavato elevando il peso massimo dell'aeromobile al decollo come definito dall'articolo 6 della
4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) è calcolato mediante il rapporto: «CTT = CT/UST», nel quale «CT» è il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale ed «UST» è il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle unità di servizio prodotte è in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. A decorrere dal 1° luglio 2012 il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti è calcolato al lordo dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità del servizio di assistenza al volo di terminale prestato dall'Aeronautica militare a favore dei voli civili, i relativi costi, non soggetti ad esenzione, sono coperti dalla corrispondente quota dei ricavi tariffari, secondo le modalità disciplinate dal Contratto di programma tra lo Stato e l'ENAV s.p.a. di cui all'articolo 9 della
5. [Per i soli voli nazionali e comunitari, la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera b), può essere applicata in misura ridotta fino al 50 per cento. La quota di riduzione è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; fino all'emanazione di tale decreto la riduzione è stabilita nella misura del 50 per cento] [11].
6. Per il pagamento delle tasse di cui al presente articolo valgono le esenzioni previste dall'articolo 4 della
7. Le tasse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabilite in modo da assicurare, per l'anno 1989, la copertura del 60 per cento del costo dei servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali e di quelli di terminale con incrementi annui pari al 10 per cento fino alla copertura, nell'anno 1993, dell'intero costo dei servizi. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalità per l'accertamento delle tasse stesse.
7-bis. I coefficienti unitari di tassazione, di cui al comma 4 del presente articolo e di cui all'articolo 3 della
8. Sono a carico dello Stato:
a) il mancato gettito di tassazione dei servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta, sia nazionale che internazionale, nonché di quelli di terminale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale agli aeromobili esonerati ai sensi del comma 6, sulla base del numero delle unità di servizio rese;
b) i mancati introiti dell'Azienda in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo [14];
c) la differenza tra le tasse applicate ed i costi sostenuti in relazione alla gradualità delle tasse stesse di cui al comma 7.
9. Il coefficiente unitario di tassazione per la tassa di terminale è determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC sentita l'Azienda [15].
10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV Spa per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997 [16].
1. A modifica di quanto disposto dal quinto comma dell'art. 17 della
2. A modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 18 della
3. L'ultimo comma dell'art. 18 della
1. Per i mutui contratti dall'Ente ferrovie dello Stato per l'anno 1989 nei limiti di lire 500 miliardi per l'approvvigionamento di materiale rotabile finalizzato con aggiornamento tecnologico al potenziamento ed alla velocizzazione del servizio viaggiatori, lo Stato si accolla l'onere del relativo ammortamento.
2. All'onere suddetto si provvede a carico del capitolo 7750 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.
1. Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo, coordinamento e gestione nel settore dei trasporti anche in attuazione delle leggi 1° dicembre 1986, n. 870, e 18 marzo 1988, n. 111, il Ministro dei trasporti è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni per il potenziamento e la gestione dei sistemi informatici del Ministero dei trasporti, in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo.
2. I contratti e le convenzioni di cui al comma 1 aventi durata non superiore a cinque anni sono stipulati, e le relative spese sono eseguite, secondo criteri da stabilire, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, all'art. 14 della
Capo II
NORME IN MATERIA DI TRASPORTI MARITTIMI
E CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME
1. [A decorrere dal 1° gennaio 1990, la sovvenzione di equilibrio è corrisposta alle linee, e relative frequenze, ritenute essenziali per assicurare i collegamenti necessari a svolgere il trasporto sia di persone anche in ordine al flusso turistico, che di merci. Linee e frequenze vengono individuate dal Ministro della marina mercantile, d'intesa con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sulla base di una proposta tecnica formulata dalle società interessate. Eventuali modifiche all'assetto hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo] [18].
2. [Per il conseguimento del fine indicato nel comma 1, le società esercenti i servizi di cui al comma 1 presentano, ogni cinque anni, al Ministro della marina mercantile, programmi che garantiscano la massima efficienza. Ciascun programma, da presentarsi non oltre il terzo trimestre dell'anno precedente l'inizio del quinquennio, è approvato con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sentite le regioni territorialmente interessate, il cui parere deve essere espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine, il Ministro della marina mercantile procede comunque alla approvazione del programma] [19].
3. [Le convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 11 della
4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto debbono essere stipulate le convenzioni di cui all'art. 11 della
5. Le tabelle di armamento e i sovrannumeri stagionali relativi alle navi che svolgono i servizi sovvenzionati di cui al comma 1 sono definiti sulla base dei medesimi criteri adottati per la definizione delle tabelle relative alle navi adibite ai servizi di linea gestiti dalle società non sovvenzionate che operano in regime di libera attività imprenditoriale, previa comparazione dell'applicazione delle norme internazionali di sicurezza e dei servizi resi e dei mezzi nautici utilizzati. Il Ministro della marina mercantile può autorizzare, su motivata richiesta delle società sovvenzionate, avanzata sulla base di situazioni specifiche o di particolare disagio, incrementi tabellari non superiori al 10 per cento rispetto alla tabella di armamento prefissata [21].
6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 12 della
7. Nei porti di arrivo, partenza e toccata delle navi, per tutti i vettori nazionali esercenti il cabotaggio, a partire dal 1° aprile 1989, fermo restando l'importo complessivo delle suindicate tariffe delle società del gruppo FINMARE, il servizio di portabagagli è facoltativo e il corrispettivo è pagato direttamente dal passeggero. La tariffa per il servizio facoltativo di portabagagli è stabilita da chi esercisce il servizio, d'intesa con l'autorità concedente. L'autorizzazione è prioritariamente concessa ai soggetti attualmente esercenti il servizio. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali di settore più rappresentative a livello nazionale, le altre parti sociali e le società interessate, il Ministro della marina mercantile emana norme per la riorganizzazione dei servizi e delle operazioni portuali, con esclusione del servizio di portabagagli di cui al presente comma, relativi ai collegamenti marittimi di cui al presente articolo, eserciti da naviglio che effettui traffico di cabotaggio, nonché per l'unificazione su scala nazionale delle tariffe concernenti i predetti servizi ed operazioni. In caso di mancato accordo tra le parti, i criteri organizzativi e le misure tariffarie unificate saranno determinati con decreto del Ministro della marina mercantile, sentite le competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica [22].
8. Il personale marittimo e amministrativo - distinto, per il personale marittimo, nelle qualifiche professionali di ufficiali di coperta (in possesso della patente di capitano di lungo corso), ufficiali di macchina (in possesso della patente di capitano di macchina), ufficiali commissari, ufficiali R.T., sottufficiali e comuni di coperta, sottufficiali e comuni di macchina, sottufficiali e comuni del settore alberghiero, e, per il personale amministrativo, in addetti agli uffici e operai - eccedente per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è posto in pensionamento anticipato secondo i requisiti previsti dall'art. 3 della
8-bis. Le convenzioni di cui ai commi precedenti tengono conto, per quanto attiene ai parametri medi obiettivi riguardanti il personale marittimo e amministrativo, della effettiva consistenza degli organici quale risulta dalla graduale riduzione degli stessi per effetto del pensionamento anticipato di cui al comma 8, nonché dei contratti collettivi di lavoro già stipulati alla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime ed approvati dal Ministero della marina mercantile e dei conseguenti accordi sindacali in essere. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della marina mercantile di cui al comma 8, cessa nei confronti del personale eccedente l'effetto della eventuale opzione già esercitata ai sensi dell'art. 6 del
9. I privati imprenditori possono sottoscrivere il capitale delle società esercenti i servizi dovuti, previsti dalle leggi 20 dicembre 1974, n. 684, 19 maggio 1975, n. 169, e 5 dicembre 1986, n. 856, nel limite massimo del 49 per cento del capitale stesso, tenuto conto della normativa vigente. Le società finanziarie regionali possono sottoscrivere il capitale delle società regionali che esercitano i collegamenti nella regione interessata fino ad un massimo del 10 per cento, facendo comunque salvo il disposto dell'art. 1, primo comma, della
10. Le economie nette derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo sono valutate, a decorrere dall'anno 1989, in lire 100 miliardi in ragione d'anno.
1. I canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, di cui agli articoli 28 e 29 del codice della navigazione, nonché di zone del mare territoriale, sono determinati in base a criteri fissati con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sono fissati i criteri per la determinazione dei canoni di cui all'art. 39 del codice della navigazione, all'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) e all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con
2. Per le nuove concessioni e le rinnovazioni assentite per utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso pubblico, il canone, per metro quadrato e per anno, risultante dalla sommatoria dei vari parametri e coefficienti non deve superare il limite di quattro volte il canone minimo normale stabilito dall'art. 15 del
3. Il provvedimento di concessione, contenente la determinazione del canone, costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva del canone stesso e di quelli determinati in virtù di successivi adeguamenti.
4. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, le amministrazioni dello Stato e gli enti gestori dei beni del demanio marittimo, si avvalgono del servizio centrale della riscossione di cui al
5. Nella prima applicazione, tali criteri, che per l'anno 1989 hanno effetto dal 1° gennaio, sono determinati con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. I canoni determinati ai sensi dei commi precedenti sono adeguati annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso programmato di inflazione.
7. Oltre a quanto previsto dal comma 1, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta della capitaneria di porto, può adottare variazioni in aumento delle misure dei canoni fino al doppio, ovvero di diminuzione fino alla metà, per determinate aree geografiche o per categorie di impianti o pertinenze, in relazione alla particolare utilizzazione degli stessi, ovvero di diminuzione fino al limite del 50 per cento di quelli normali in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino la riduzione della capacità di utilizzazione della concessione.
8. Sono abrogate le norme del codice della navigazione e del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), nonché ogni altra norma che siano in contrasto con il presente decreto.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[7] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[8] Lettera così modificata dall'art. 11 sexies del
[9] Comma così modificato dall'art. 11 sexies del
[10] Comma modificato dall'art. 11 sexies del
[11] Comma sostituito dall'art. 11 sexies del
[12] Comma così modificato dall'art. 11 sexies del
[13] Comma inserito dall'art. 11 sexies del
[14] Lettera così sostituita dall'art. 11 sexies del
[15] Comma così modificato dall'art. 11 sexies del
[16] Comma già sostituito dall'art. 4, comma 41, della
[17] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[18] Comma abrogato dall'art. 1, comma 1000, della
[19] Comma abrogato dall'art. 1, comma 1000, della
[20] Comma sostituito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 1, comma 1000, della
[21] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[22] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[23] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[24] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[25] Comma così modificato dalla legge di conversione.