§ 84.5.3 - Legge 7 agosto 1990, n. 250.
Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.5 sovvenzioni e agevolazioni
Data:07/08/1990
Numero:250


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 


§ 84.5.3 - Legge 7 agosto 1990, n. 250.

Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa.

(G.U. 27 agosto 1990, n. 199)

 

     Art. 1.

     1. Le imprese radiofoniche di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, qualora siano costituite in società cooperativa senza scopo di lucro, sono esentate dalla comunicazione di cui all'art. 9, comma 2, della legge medesima.

 

          Art. 2.

     1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, da parte delle imprese radiofoniche costituite in forma giuridica diversa dalla società cooperativa, che usufruiscono dei benefici di cui all'art. 11 della stessa legge, e che hanno presentato la relativa domanda, è riaperto per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     1. Per l'anno 1990 alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dal comma 6 dell'articolo 9 e dal predetto comma 2 dell'articolo 11 della medesima legge, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio [1].

     2. [A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti [2]:

     a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;

     b) editino la testata stessa da almeno tre anni;

     c) [abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;di cui viene accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei contributi] [3];

     d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;

     e) [la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per cento della diffusione complessiva è concentrata in una sola regione] [4];

     f) [le testate nazionali che usufruiscono di contributi di cui al presente articolo non siano poste in vendita congiuntamente con altre testate] [5];

     g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;

     h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo non inferiore alla media del prezzo base degli altri quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei contributi] [6].

     2-bis. [I contributi previsti dalla presente legge sono concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo] [7].

     2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, sono concessi alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non possiedano altre emittenti radiotelevisive. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 [8].

     2-quater. [Le norme previste dal presente articolo per i quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche] [9].

     2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e ciò in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:

     a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;

     b) devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;

     c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive [10].

     3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2 euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici [11]:

     a) [non abbiano acquisito, nell'anno precedente, introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio] [12];

     b) [editino periodici a contenuto prevalentemente informativo] [13];

     c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili [14] .

     3-bis. [Qualora le società di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, è sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale] [15] .

     4. [La commissione di cui all'art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3] [16].

     5. [Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, lo statuto della società che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della società stessa. Le disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che già abbiano presentato domanda per accedere ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgano pubblicità per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale] [17].

     6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in società il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la società dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la società sia posta in liquidazione, dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili.

     7. [I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per cento] [18].

     8. [I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella seguente misura:

     a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa [19];

     b) contributi variabili nelle seguenti misure:

     1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 15.000 copie;

     2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;

     3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie] [20].

     9. [L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma 8 non può comunque superare il 60 per cento dei costi come determinati dal medesimo comma 8] [21].

     10. [Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonché a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilità dello stanziamento di bilancio, è corrisposto [22] :

     a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici [23];

     b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie] [24].

     11. [A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere a) e b) del comma 10] [25].

     11-bis. [26].

     11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscano dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano [27] .

     12. [La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non può comunque superare il 70 per cento dei costi, come determinati dai medesimi commi 10 e 11] [28].

     13. I contributi di cui all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, nè direttamente nè indirettamente, di quelli di cui ai commi 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano [29].

     14. [I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico] [30].

     15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste al comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 [31] .

     15-bis. [A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e purché sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8, 10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazione nonché della documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di una società di revisione, è limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio] [32].

 

          Art. 4.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che [33]:

     a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

     b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

     c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

     2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non può comunque superare il 50 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1 [34].

     3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonchè alle agevolazioni di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.

     4. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonchè per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1987.

 

          Art. 5.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono prorogate per il quinquennio 1991-1995. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2000.

 

          Art. 6.

     1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di durata almeno ventennale per l'importo complessivo di lire 450 miliardi da destinare alla corresponsione dei contributi previsti dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67.

     2. Gli oneri per capitali ed interessi del mutuo sono a carico dello Stato fino all'ammontare di lire 52 miliardi annui. Per la copertura del relativo onere è autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per ciascuno degli anni finanziari a decorrere dal 1991.

     3. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 3 dell'art. 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è incrementata da un contributo ulteriore dello Stato di lire 50 miliardi per gli esercizi finanziari 1990-1999 in ragione di lire 5 miliardi per anno.

 

          Art. 7.

     1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è sostituito dal seguente:

     "1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:

     a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;

     b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale".

 

          Art. 8.

     1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007 [35] :

     a) [alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica] [36];

     b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale [37].

 

          Art. 9.

     1. Le imprese di radiodiffusione sonora che ottengono l'accesso ai contributi di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'art. 7 della presente legge, e all'art. 8 sono iscritte nel registro nazionale della stampa di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

 

          Art. 10.

     1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonchè degli articoli 5, 6 e 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le emittenti di radiodiffusione sonora di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'art. 7 della presente legge, sono equiparate alle imprese di giornali quotidiani.

     2. Alla lettera a) del primo comma dell'art. 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, dopo la parola: "teletrasmissione" sono aggiunte le seguenti: "e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora".

     3. Al secondo comma dell'art. 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è aggiunta la seguente lettera:

     "n) un rappresentante degli editori radiofonici".

 

          Art. 11.

     1. Ai sensi della presente legge le agenzie di stampa e di informazione radiofonica nazionale sono tali allorchè:

     a) siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari relativamente all'intero territorio nazionale;

     b) siano collegate in abbonamento a non meno di 30 emittenti radiofoniche distribuite in almeno 12 regioni;

     c) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga;

     d) emettano notiziari quotidiani, annualmente in numero non inferiore a mille.

     2. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 sono equiparate alle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e a quelle definite dal comma 3 dell'art. 16 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

     3. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette agli obblighi di cui all'art. 18 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

 

          Art. 12.

     1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1990, e in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando: quanto a lire 20 miliardi, nel 1990, l'accantonamento "Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)"; quanto a lire 20 miliardi, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento "Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, quanto a lire 30 miliardi, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".

     2. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 5, valutato in lire 20 miliardi annui, per gli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento "Fondo per lo sviluppo economico e sociale".

     3. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 6, commi 1 e 2, valutato in lire 52 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, nonchè dall'applicazione dell'art. 6, comma 3, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando, rispettivamente, le proiezioni relative agli anni 1991 e 1992 dell'accantonamento "Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)" e l'accantonamento "Rifinanziamento del fondo di cui all'art. 12, comma 3, della legge n. 67 del 1987, in materia di editoria (contributi negli interessi)".

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Comma così modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista. Il testo previgente reca: "1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.".

[2] Alinea così modificato dall'art. 21 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223.

[3] Lettera modificata dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e abrogata dall'art. 6 del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla L. 16 luglio 2012, n. 103.

[4] Lettera abrogata dall'art. 21 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223.

[5] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 456, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Comma modificato dall'art. 2 della L. 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 1 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, dall'art. 55 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, sostituito dall'art. 18 della L. 7 marzo 2001, n. 62 e abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista. La lettera h) è stata abrogata dall'art. 1, comma 456, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, con la decorrenza ivi prevista.

[7] Comma inserito dall'art. 18 della L. 7 marzo 2001, n. 62, modificato dall'art. 21 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 e abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Comma inserito dall'art. 18 della L. 7 marzo 2001, n. 62, già modificato dall'art. 1, comma 456, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, con la decorrenza ivi prevista, dall'art. 20 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, sostituito dall'art. 1, comma 717, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall'art. 21 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista. Il testo previgente reca: "2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, sono concessi alle imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dal 1º gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l’impresa".

[9] Comma inserito dall'art. 18 della L. 7 marzo 2001, n. 62, già modificato dall'art. 1, comma 456, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, con la decorrenza ivi prevista, ulteriormente modificato dall'art. 21 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 e abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista.

[10] Comma inserito dall'art. 10 bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

[11] Alinea già modificato dall'art. 1, comma 465, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[12] Lettera abrogata dall'art. 6 del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla L. 16 luglio 2012, n. 103.

[13] Lettera abrogata dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista.

[14] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 5 della L. 14 agosto 1991, n. 278.

[15] Comma inserito dall'art. 5 della L. 14 agosto 1991, n. 278 e abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista.

[16] Comma abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista.

[17] Comma abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista.

[18] Comma abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223.

[19] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, con la decorrenza ivi prevista al comma 124.

[20] Comma abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223.

[21] Comma modificato dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, con la decorrenza ivi prevista al comma 124 e abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223.

[22] Alinea già modificato dall'art. 1 della L. 14 agosto 1991, n. 278, dall'art. 29 della L. 30 dicembre 1991, n. 412, dall'art. 1 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, sostituito dall'art. 2 della L. 11 luglio 1998, n. 224 e così ulteriormente modificato dall'art. 41 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999. Vedi anche quanto disposto dall'art. 20, comma 3 ter, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[23] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, con la decorrenza ivi prevista al comma 124.

[24] Comma abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223.

[25] Comma abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223.

[26] Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545 e abrogato dall'art. 2 della L. 11 luglio 1998, n. 224.

[27] Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.

[28] Comma modificato dall'art. 2 della L. 14 agosto 1991, n. 278 e abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223.

[29] Comma così modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista. Il testo previgente reca: "13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, nè direttamente nè indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.".

[30] Comma abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista.

[31] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 15 novembre 1993, n. 466.

[32] Comma aggiunto dall'art. 53 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, modificato dall'art. 41 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223.

[33] Alinea così modificato dall'art. 2 del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla L. 16 luglio 2012, n. 103.

[34] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla L. 16 luglio 2012, n. 103.

[35] Alinea già modificato dall'art. 7 del D.L. 27 agosto 1993, n. 323 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[36] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 774, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, con la decorrenza ivi prevista.

[37] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.