§ 58.5.12 - D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81.
Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.5 contratti di solidarietà
Data:28/02/2000
Numero:81


Sommario
Art. 1.  Enti utilizzatori.
Art. 2.  Definizione dei soggetti utilizzati.
Art. 3.  Attività socialmente utili.
Art. 4.  Disciplina della prestazione in attività socialmente utili.
Art. 5.  Procedure di decisione, di comunicazione di trasformazione.
Art. 6.  Misure volte alla creazione di opportunità occupazionali.
Art. 7.  Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.
Art. 8.  Fondo per l'occupazione.
Art. 9.  Disciplina sanzionatoria.
Art. 10.  Disposizioni transitorie e finali.


§ 58.5.12 - D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81.

Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144

(G.U. 7 aprile 2000, n. 82)

 

 

     Art. 1. Enti utilizzatori.

     1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, di seguito denominati enti utilizzatori, che, alla data del 31 dicembre 1999 hanno in corso attività progettuali con oneri a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, possono continuare ad utilizzare i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, anche attraverso il trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra enti interessati e secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, gli enti utilizzatori, secondo le procedure di cui all'articolo 5, possono ricorrere all'utilizzo dei predetti soggetti anche per attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purché rientranti nell'elenco delle attività di cui all'articolo 3.

     2. In caso di progetti originariamente promossi in concorso tra più enti in base alla vigente normativa, la possibilità di continuare l'utilizzazione permane in capo agli enti cui istituzionalmente l'attività è collegata ovvero a quelli presso i quali viene effettivamente svolta l'attività.

 

          Art. 2. Definizione dei soggetti utilizzati.

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.

     2. Non rientrano tra i soggetti di cui il comma 1:

     a) i soggetti in possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti richiesti per fruire dei contributi previsti dall'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

     b) i soggetti fruitori del trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;

     c) i soggetti che abbiano conseguito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la ricollocazione lavorativa ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, e del decreto interministeriale del 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1998, n. 141;

     d) i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati dichiarati decaduti o cancellati ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

     e) i soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'articolo 11, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

     f) i soggetti che non abbiano prodotto la dichiarazione di cui al comma 3.

     3. I soggetti di cui al comma 1, per continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili, devono produrre una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, all'ente utilizzatore attestante l'indicazione dei progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità in cui sono stati impegnati, dell'ente attuatore responsabile del relativo progetto, nonché dei periodi di effettivo impegno in ciascun progetto, qualora promossi da enti diversi dall'attuale ente utilizzatore.

 

          Art. 3. Attività socialmente utili.

     1. Le attività in cui sono impegnati i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono:

     a) quelle definite dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

     b) i servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione;

     c) i trasporti e la connessa logistica.

     Le predette attività, già oggetto di progetti da parte degli enti utilizzatori, costituiscono l'elenco generale. Gli enti utilizzatori comunicano, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai servizi per l'impiego competenti, l'elenco delle attività in cui sono impegnati i soggetti utilizzati.

     2. Le regioni possono individuare attività aggiuntive a quelle previste al comma 1 funzionali allo sbocco occupazionale territoriale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in iniziative che comportano trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero siano finanziate da fondi strutturali europei ovvero siano oggetto di programmazione negoziata. A tal fine istituiscono ed aggiornano l'elenco regionale delle predette attività.

     3. Le province, nell'ambito di propria competenza, possono specificare ed integrare l'elenco delle attività di cui al comma 2 in rapporto alle esigenze del locale mercato del lavoro.

 

          Art. 4. Disciplina della prestazione in attività socialmente utili.

     1. L'utilizzo nelle attività di cui all'articolo 3 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Per lo svolgimento di dette attività compete ai soggetti utilizzati, per un impegno settimanale di venti ore e per non più di otto ore giornaliere, un importo mensile di L. 850.000, denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili.

     2. La durata della prestazione, a decorrere dal 1° maggio 2000, non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi. In caso di rinnovo e limitatamente a detto periodo, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ed il restante 50 per cento è corrisposto dall'ente utilizzatore.

 

          Art. 5. Procedure di decisione, di comunicazione di trasformazione.

     1. Al fine di proseguire le attività, secondo le modalità di cui all'articolo 4, gli organi competenti degli enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti impegnati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, deliberano:

     a) l'elenco nominativo dei soggetti impegnati;

     b) le attività espletate dall'ente utilizzatore nell'ambito di quelle indicate nell'articolo 3;

     c) le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e l'attività da svolgere;

     d) la località e la sede di svolgimento delle attività;

     e) la durata dell'attività così come disciplinata dall'articolo 4 del presente decreto;

     f) le modalità organizzative delle attività;

     g) l'eventuale quantità di ore aggiuntive e il corrispettivo ammontare del trattamento economico;

     h) le forme assicurative attivate;

     i) il nome del dirigente responsabile della gestione della disciplina delle attività svolte dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma;

     l) l'indicazione espressa dello sbocco occupazionale nelle forme previste agli articoli 6 e 7;

     m) l'impegno alla comunicazione delle variazioni relative all'elenco dei soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

     2. La delibera di cui al comma 1 deve essere resa esecutiva dall'ente utilizzatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e copia della stessa deve essere inviata, entro il predetto termine, al servizio per l'impiego, alla direzione provinciale del lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) territorialmente competenti, ed agli altri organismi competenti al sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

     3. In caso di mutamento di attività ovvero di convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, l'ente utilizzatore adotta specifica delibera da inviare entro il secondo giorno successivo alla commissione tripartita o all'organo competente diversamente individuato dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. I predetti organi sono tenuti a pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della delibera. In caso di decorrenza del predetto termine la delibera acquista esecutività.

     4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a fronte dell'attività comunque svolta, l'I.N.P.S., nei limiti delle risorse disponibili a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, corrisponde, a seguito di dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ai soggetti medesimi, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno. Il predetto Istituto corrisponde il restante ammontare al momento della comunicazione della delibera da parte dell'ente utilizzatore.

     5. Possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo: gli enti utilizzatori; altri enti individuati dalle regioni; le province nell'ambito di propria competenza.

 

          Art. 6. Misure volte alla creazione di opportunità occupazionali.

     1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2002. [1]

     2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio l993, n. 29, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al comma 3 dell'articolo 10, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista.

     3. Per agevolare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni, le province e i comuni, singolarmente ovvero in cooperazione con altri comuni, possono utilizzare risorse proprie.

     4. Le disposizioni dell'articolo 8 del citato decreto interministeriale 21 maggio 1998 sono estese anche ai committenti privati che utilizzano finanziamenti pubblici. Le predette disposizioni trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001. La riserva ivi prevista potrà esplicitarsi attraverso opzioni premiali ai fini dell'aggiudicazione delle relative gare di appalto.

 

          Art. 7. Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.

     1. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto un contributo pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti delle cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori .

     2. Nel caso di assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore a 30 ore settimanali medie calcolate anche su base annuale, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore.

     3. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, siano assunti con contratto a tempo determinato, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Nelle ipotesi di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato è, altresì, riconosciuto il contributo di cui al comma 1 che può essere concesso, a richiesta del datore di lavoro, a conguaglio degli oneri contributivi dovuti anche per il periodo antecedente alla predetta trasformazione.

     4. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione nelle ipotesi di contratti di fornitura di lavoro temporaneo. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il contributo di cui al comma 1 spetta all'impresa utilizzatrice ed è riconosciuto alla società fornitrice di lavoro temporaneo un incentivo di lire 3 milioni.

     5. Il contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili con altri benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove assunzioni, nel limite consentito dalla normativa comunitaria.

     6. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva. La corresponsione del predetto contributo comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal presente decreto legislativo a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1.

     7. Nei casi di assunzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, trova applicazione l'articolo 20, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991.

     8. Costituiscono condizioni per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'avvenuta cancellazione dei soggetti interessati dagli elenchi delle attività socialmente utili, nonché la regolarità dei datori di lavoro nei confronti degli obblighi contributivi. Nei casi di contratto di lavoro a tempo determinato o di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la cancellazione dagli elenchi delle attività socialmente utili non ha luogo nelle ipotesi in cui i contratti stessi, abbiano complessivamente durata inferiore a dodici mesi.

     9. Per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 9 bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, i datori di lavoro comunicano all'I.N.P.S. e ai competenti servizi per l'impiego il nominativo dei soggetti interessati, nonché la sussistenza delle condizioni di cui al comma 8. L'I.N.P.S. provvede all'erogazione del contributo previa verifica delle predette condizioni.

     10. Gli oneri relativi alla erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1. Le somme sono rimborsate, annualmente, all'I.N.P.S. sulla base di apposita rendicontazione semestrale.

     11. Fino al 31 dicembre 2000, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere riconosciuti contributi per spese notarili relative alla costituzione di imprese o di cooperative fino al limite massimo di lire 20 milioni per ciascun atto costitutivo delle predette società.

     12. Per eventuali esigenze formative funzionali all'inserimento in attività lavorative dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, può essere, per un periodo non superiore a sei mesi, corrisposto l'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, nei casi:

     a) di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di datori di lavoro privati che abbiano stipulato apposite convenzioni con l'ente utilizzatore. Tali convenzioni sono comunicate ai servizi per l'impiego e all'I.N.P.S. territorialmente competenti;

     b) stages formativi seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

     13. Alle agenzie di promozione e di lavoro di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, riconosciute alla data del 31 dicembre 1999, può essere concesso, nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ripartite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, un contributo di lire 3 milioni per ogni soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

     14. Alle società miste, alle cooperative e loro consorzi, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, può essere concesso nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, preordinate allo scopo, un contributo straordinario di lire 5 milioni per ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato da parte delle stesse società miste ovvero delle cooperative o consorzi di cooperative. Il predetto incentivo è incompatibile con il contributo di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4.

 

          Art. 8. Fondo per l'occupazione.

     1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, destinate alle attività di lavori socialmente utili, per l'anno 2000, sono ripartite tra le singole regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle somme erogate dall'I.N.P.S. nel corso dell'anno 1999 per assegni e sussidi a carico del predetto fondo ai soggetti impegnati nelle attività progettuali locali e interregionali di competenza regionale. Le predette risorse, per l'anno 2000, sulla base di apposite convenzioni da sottoscrivere entro il 31 luglio 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni interessate, sentiti gli enti locali nelle sedi previste, di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, possono essere impiegate per lo svolgimento di misure politiche attive per l'impiego e per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.

     2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e gli enti utilizzatori interessati da situazioni straordinarie tali da non poter garantire un programma definitivo di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nell'ambito di quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 1, possono definire accordi che prevedano misure particolari con oneri a carico di tutti i sottoscrittori. Alla copertura degli oneri relativi alla quota parte degli oneri a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si provvede nell'ambito delle risorse impegnate nelle convenzioni di cui al comma 1, ove dovessero rendersi disponibili in sede di attuazione delle convenzioni medesime. Gli enti utilizzatori potranno accedere a questa procedura a condizione di aver già deliberato i piani di stabilizzazione occupazionale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l).

     3. Le risorse del fondo di cui al comma 1, qualora impegnate per attività socialmente utili, sono destinate al pagamento del 100 per cento degli assegni e dei sussidi per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 ottobre 2000 e per l'ammontare del 50 per cento degli assegni e dei sussidi per i periodi dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2001. [2]

 

          Art. 9. Disciplina sanzionatoria.

     1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ivi compresi quelli che usufruiscono dei trattamenti previdenziali, vengono cancellati dagli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, decadono dai benefici previsti dal presente decreto legislativo e cessano di trovare applicazione nei loro confronti le disposizioni vigenti in materia di attività socialmente utili qualora:

     a) rifiutino l'assunzione, in luogo distante fino a 50 chilometri da quello di residenza, di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 6;

     b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione di cui all'articolo 7, comma 12, lettera a);

     c) rifiutino l'avviamento a selezione effettuato dai servizi per l'impiego competenti o da agenzie private convenzionate con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o con le regioni o con le province, su richiesta dei datori di lavoro.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione nelle ipotesi di contratto a tempo determinato, di fornitura di lavoro temporaneo e di incarico di collaborazione coordinata e continuativa di durata inferiore a tre mesi.

     3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, i responsabili dell'attività di formazione ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S. e al servizio per l'impiego territorialmente competente i nominativi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno rifiutato l'offerta di lavoro o che non si siano presentati ai colloqui di selezione o alle attività formative. A seguito di detta comunicazione l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, dandone comunicazione agli interessati.

     4. Avverso gli atti relativi ai benefici e all'assegno di cui al presente decreto legislativo è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego e all'I.N.P.S.

 

          Art. 10. Disposizioni transitorie e finali.

     1. Ai soggetti in possesso alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, e che abbiano presentato o presentino la relativa domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è riconosciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianità contributiva posseduta al momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo scopo dal decreto interministeriale del 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1998, n. 141. Tale indennità non potrà comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, spettante alla data della relativa domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modificazioni. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data del 19 giugno 1998, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima [3].

     2. Con appositi decreti interministerali, possono essere individuate misure, nell'ambito di quelle previste dall'articolo 6, che prevedano l'utilizzo di risorse, ove previste dalla normativa vigente, delle amministrazioni statali di volta in volta interessate, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, i quali hanno svolto attività di lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997.

     3. Restano confermate le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modifiche, e al decreto interministeriale 21 maggio 1998 in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo. In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 468/1997:

     a) articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), comma 3, comma 4 e comma 6;

     b) articolo 2, commi 2, 4, 6, 7 e 8;

     c) articolo 3, commi 2 e 3;

     d) articolo 4;

     e) articolo 5;

     f) articolo 6;

     g) articolo 9;

     h) articolo 11.


[1] Comma così modificato dall'art. 52 della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 giugno 2001 dall'art. 78 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[3] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 aprile 2001, dall'art. 78 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.