Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.5 interventi specifici |
Data: | 23/02/1999 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. (Elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive). |
Art. 2. (Limitazione temporale e territoriale). |
Art. 3. (Elargizione alle vittime di richieste estorsive). |
Art. 4. (Condizioni dell'elargizione). |
Art. 5. (Elargizione nel caso di acquiescenza alle richieste estorsive). |
Art. 6. (Elargizione agli appartenenti ad associazioni di solidarietà). |
Art. 7. (Elargizione ad altri soggetti). |
Art. 8. (Elargizione ai superstiti). |
Art. 9. (Ammontare dell'elargizione). |
Art. 10. (Criteri di liquidazione). |
Art. 11. (Limiti all'elargizione nel caso di lesioni personali o di morte). |
Art. 12. (Copertura assicurativa e casi di esclusione). |
Art. 13. (Modalità e termini per la domanda). |
Art. 14. (Concessione dell'elargizione). |
Art. 15. (Corresponsione e destinazione dell'elargizione). |
Art. 16. (Revoca dell'elargizione). |
Art. 17. (Provvisionale). |
Art. 18. (Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive). |
Art. 18 bis. (Diritto di surroga). |
Art. 18 ter. (Sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi). |
Art. 19. (Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura). |
Art. 20. (Sospensione di termini). |
Art. 21. (Regolamento di attuazione). |
Art. 22. (Modifica all'articolo 14 della legge n. 108 del 1996). |
Art. 23. (Modifica all'articolo 6 della legge n. 302 del 1990). |
Art. 24. (Disposizioni transitorie). |
Art. 25. (Abrogazioni). |
§ 10.5.89 - L. 23 febbraio 1999, n. 44.
Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.
(G.U. 3 marzo 1999, n. 51).
Art. 1. (Elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive).
1. Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge.
Art. 2. (Limitazione temporale e territoriale).
1. L'elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.
Art. 3. (Elargizione alle vittime di richieste estorsive).
1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata [1].
1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, l'elargizione è consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del
1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare nè alle attività sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui all'articolo 15. Il ricavato netto è per la metà acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua metà deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento [3].
2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalità del fatto, sono riconducibili a finalità estorsive, purché non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, l'elargizione è concessa sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo all'elargizione prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.
Art. 4. (Condizioni dell'elargizione).
1. L'elargizione è concessa a condizione che:
a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive; tale condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 13;
b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10 quater, secondo comma, della medesima
d) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.
2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera c) del comma 1 se la vittima fornisce all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.
Art. 5. (Elargizione nel caso di acquiescenza alle richieste estorsive).
1. Se vi è stata acquiescenza alle richieste estorsive, l'elargizione può essere concessa anche in relazione ai danni a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia.
Art. 6. (Elargizione agli appartenenti ad associazioni di solidarietà).
1. L'elargizione, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 4, è concessa anche agli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, i quali:
a) subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi al fine di costringerli a recedere dall'associazione o dall'organizzazione o a cessare l'attività svolta nell'ambito delle medesime, ovvero per ritorsione a tale attività;
b) subiscono quali esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, un danno, sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza dei delitti di cui alla lettera a) ovvero di situazioni di intimidazione anche ambientale determinate dalla perdurante appartenenza all'associazione o all'organizzazione.
Art. 7. (Elargizione ad altri soggetti).
1. L'elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati negli articoli 3 e 6, che, in conseguenza dei delitti previsti nei medesimi articoli, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento.
2. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per l'esercente l'attività.
3. Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali.
Art. 8. (Elargizione ai superstiti).
1. Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione è concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza:
a) coniuge e figli;
b) genitori;
c) fratelli e sorelle;
d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona.
2. Fermo restando l'ordine indicato nel comma 1, nell'ambito delle categorie previste dalle lettere a), b) e c), l'elargizione è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
3. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.
Art. 9. (Ammontare dell'elargizione).
1. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 18, in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore a lire 3.000 milioni. Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo dell'elargizione non può superare nel triennio la somma di lire 6.000 milioni.
2. L'elargizione è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre, per l'elargizione, l'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Art. 10. (Criteri di liquidazione).
1. L'ammontare del danno è determinato:
a) nel caso di danno a beni mobili o immobili, comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3;
b) nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, ovvero a intimidazione anche ambientale, sulla base del mancato guadagno inerente all'attività esercitata dalla vittima.
2. Il mancato guadagno, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze, tenendo conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale.
Art. 11. (Limiti all'elargizione nel caso di lesioni personali o di morte).
1. Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede l'ammontare degli emolumenti ricevuti dall'interessato, per lo stesso evento lesivo, in applicazione della
Art. 12. (Copertura assicurativa e casi di esclusione). [4]
1. Se il danno è coperto, anche indirettamente, da contratto di assicurazione, l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata dall'assicuratore.
1 bis L'elargizione non è ammessa per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche. [5]
Art. 13. (Modalità e termini per la domanda).
1. L'elargizione è concessa a domanda.
2. La domanda può essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La domanda può essere altresì presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità per la relativa tenuta.
2-bis. Non possono far parte dell'elenco di cui al comma 2 associazioni ed organizzazioni che, al momento dell'accettazione della domanda di iscrizione, non siano in regola con la documentazione antimafia di cui al libro II, capi dal I al IV, del
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità indicate negli articoli precedenti [7].
4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia.
5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla data in cui il decreto adottato dal pubblico ministero è revocato o perde comunque efficacia. Quando è adottato dal pubblico ministero decreto motivato per le finalità suindicate è omessa la menzione delle generalità del denunciante nella documentazione da acquisire ai fascicoli formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma 2, del codice di procedura penale, fino al provvedimento che dispone il giudizio o che definisce il procedimento.
Art. 14. (Concessione dell'elargizione).
1. La concessione dell'elargizione è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato di cui all'articolo 19. La deliberazione deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalità, dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge e dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della
1-bis. Qualora dalla disponibilità dell'intera somma dipenda la possibilità di riattivare in maniera efficiente l'attività imprenditoriale, previa concessione di provvisionale, ovvero di altre misure cautelari, da parte del giudice nel corso del giudizio relativo all'evento delittuoso posto a base dell'istanza, possono essere erogate somme di denaro a titolo di anticipo dell'elargizione, sino a concorrenza dell'intero ammontare [8].
2. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione, il Ministro dell'interno può promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione stessa da parte del Comitato.
Art. 15. (Corresponsione e destinazione dell'elargizione).
1. L'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può essere corrisposta in una o più soluzioni.
2. Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto dalla produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme già corrisposte sono state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale.
3. La prova di cui al comma 2 deve essere altresì fornita entro i dodici mesi successivi alla corresponsione del contributo in unica soluzione o dell'ultimo rateo.
Art. 16. (Revoca dell'elargizione).
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della
a) se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte;
b) se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima;
c) se la condizione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a), non permane anche nel triennio successivo al decreto di concessione.
2. Alle elargizioni concesse in favore dei soggetti indicati all'articolo 7 non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo e di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15.
2 bis. L'elargizione è revocata in tutto o in parte se, dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche. [9]
Art. 17. (Provvisionale).
1. Prima della definizione del procedimento per la concessione dell'elargizione può essere disposta, a domanda, la corresponsione, in una o più soluzioni, di una provvisionale fino al settanta per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 21.
2. Agli effetti di quanto previsto nel comma 1, il Comitato di cui all'articolo 19 acquisisce, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni dell'elargizione. L'esito dell'istanza deve essere definito in ogni caso, dandone comunicazione all'interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
3. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e delle condizioni dell'elargizione, il prefetto e il Comitato di cui all'articolo 19 possono ottenere dall'autorità giudiziaria competente copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha causato il danno. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d'ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza.
4. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, la provvisionale è concessa, sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo alla concessione della provvisionale prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.
5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 3, e 16.
Art. 18. (Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive).
1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive. Il Fondo è alimentato da:
a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990;
b) un contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate dalla legge, nel limite massimo di lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione dell'entrata, unità previsionale di base 1.1.11.1, del bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;
c) una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della
2. La misura percentuale prevista dall'articolo 6, comma 2, del
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera a).
Art. 18 bis. (Diritto di surroga). [10]
1. Il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 è unificato al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della
2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 è esercitato dal concessionario di cui all'articolo 19, comma 4.
3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.
Art. 18 ter. (Sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi). [11]
1. Al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli enti locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati ai fini del patto di stabilità interno, a carico dei propri bilanci.
Art. 19. (Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime. Il Comitato è composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
b-bis) da un rappresentante del Ministero della giustizia [12];
c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su indicazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate;
d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi. Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, determina con proprio decreto i criteri per l'individuazione della maggiore rappresentatività. I membri di cui alla presente lettera devono astenersi dal prendere parte all'attività del Comitato, incluse eventuali votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su richiedenti l'accesso al fondo di cui all'articolo 18 i quali siano, ovvero siano stati nei dieci anni precedenti, membri delle loro associazioni ovvero abbiano ricevuto supporto in sede di giudizio dalle medesime associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto dal precedente periodo è da considerarsi nulla [13];
e) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.
1-bis. In un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina dei componenti di cui al comma 1, lettera d) [14].
2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.
3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i compiti attribuiti al Comitato istituito dall'articolo 5 del
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21, la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, istituito dall'articolo 18 della presente legge, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, istituito dall'articolo 14, comma 1, della
5. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi di cui al comma 4 e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi sono altresì tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel CNEL, nonché con le associazioni o con le organizzazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione.
6. La concessione del mutuo di cui al comma 6 dell'articolo 14 della
Art. 20. (Sospensione di termini).
1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati [15].
2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.
3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.
4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della
7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente [16].
7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto [17].
7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo [18].
Art. 21. (Regolamento di attuazione).
1. Con regolamento emanato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
a) razionalizzare ed armonizzare le procedure relative alla concessione dell'elargizione a favore delle vittime dell'estorsione e alla concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della
b) stabilire i princìpi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP;
c) snellire e semplificare le procedure di cui alla lettera a), con particolare riguardo agli adempimenti istruttori da attribuire al prefetto competente per territorio, al fine di assicurare alle procedure stesse maggiore celerità e speditezza, secondo criteri idonei ad assicurare la tutela della riservatezza degli interessati, in particolare in caso di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria;
d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'articolo 19;
e) individuare, nei casi in cui l'elargizione a carico del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura sia stata richiesta per il ristoro di un danno conseguente a lesioni personali, le relative modalità di accertamento medico;
f) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo di cui all'articolo 18, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.
Art. 22. (Modifica all'articolo 14 della
1. All'articolo 14, comma 2, della
2. Gli oneri finanziari derivanti dall'esenzione prevista dall'articolo 14, comma 2, della
Art. 23. (Modifica all'articolo 6 della
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della
"1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza".
Art. 24. (Disposizioni transitorie).
1. La domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'articolo 2, può essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. [19]
2. Se per gli eventi indicati nel comma 1 è stata presentata domanda e sulla stessa non è stata ancora adottata una decisione, il Comitato di cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie.
3. Se sulla domanda di cui al comma 2 è già stata adottata una decisione, la domanda stessa può essere ripresentata. Il Comitato di cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie. [20]
3 bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21, e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato ai sensi dell'articolo 19, opera con i poteri e secondo le modalità previste dalla
Art. 25. (Abrogazioni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il capo I del
b) il
2. Al comma 31 dell'articolo 24 della
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ed al comma 2 del presente articolo. [23]
[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[2] Comma inserito dall'art. 2 della
[3] Comma inserito dall'art. 2 della
[4] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del
[5] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[6] Comma inserito dall'art. 38 bis del
[7] Comma già modificato dall'art. 38 bis del
[8] Comma inserito dall'art. 38 bis del
[9] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[10] Articolo inserito dall'art. 51 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, con decorrenza 1 gennaio 2002.
[11] Articolo inserito dall'art. 2 della
[12] Lettera inserita dall'art. 15 della
[13] Lettera già sostituita dall'art. 1 del
[14] Comma inserito dall'art. 38 bis del
[15] Comma così modificato dall'art. 38 bis del
[16] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[17] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[18] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[19] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[20] Comma così modificato dall'art. 1 del
[21] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[22] Comma così modificato dall'art. 1 del
[23] Comma così modificato dall'art. 1 del