§ 98.1.27131 - Legge 25 novembre 1997, n. 403.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:25/11/1997
Numero:403


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione, è convertito in legge con le modificazioni [...]


§ 98.1.27131 - Legge 25 novembre 1997, n. 403.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione

(G.U. 26 novembre 1997, n. 276)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     Allegato - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 1997, N. 324.

     All'articolo 1:

     al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     " a) fino a lire un milione per consumi compresi tra 7 e 9 litri;

     b) fino a lire unmilioneduecentocinquantamila per consumi inferiori a 7 litri";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. A decorrere dal 1° ottobre 1997, il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto, per gli autoveicoli con trazione elettrica, fino all'importo massimo di lire 3.500.000. Nei limiti di importo di lire 30 miliardi a valere sulle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni a partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL). Tale decreto dovrà determinare altresì agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL effettuata entro l'anno successivo alla data di immatricolazione dell'autoveicolo purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997".