§ 76.4.44 - Legge 12 agosto 1974, n. 370.
Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:12/08/1974
Numero:370


Sommario
Art. 1.  Attribuzioni degli agenti dell'esercizio telefonico.
Art. 2.  Reperibilità.
Art. 3.  Modifiche alla legge 12 marzo 1968, n. 325.
Art. 4.  Rappresentanza del personale nel comitato tecnico amministrativo.
Art. 5.  Ruoli organici delle Aziende e conferimento di posti.
Art. 6.  Disposizioni in materia di orario d'obbligo per il personale applicato ai lavori a cottimo.
Art. 7.  Concorsi alla carriera direttiva tecnica delle telecomunicazioni.
Art. 8.  Conferimento delle mansioni di operatore al personale ausiliario degli uffici locali.
Art. 9.  Modalità per l'assunzione delle categorie riservatarie.
Art. 10.  Adeguamento degli organici di alcune tabelle del personale postelegrafonico.
Art. 11.  Concorsi ad operatore di esercizio ULA.
Art. 12.  Compenso ai prestatori d'opera autonomi.
Art. 13.  Collaudi degli ascensori e montacarichi.
Art. 14.  Dirigenti tecnici delle costruzioni e dei trasporti.
Art. 15.  (Anticipazioni di fondi).
Art. 16.  (Servizio pagamento pensioni INPS).
Art. 17.  (Modificazione all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1973, n. 3).
Art. 18.  (Conferimento di posti ad idonei).
Art. 19.      Ferme restando le disposizioni dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 19070, n. 1077, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di conferire, [...]
Art. 20.  (Applicazione dei primi ufficiali promossi alla qualifica superiore).
Art. 21.  (Indennità per i servizi viaggianti).
Art. 22.  (Riserva di posti).
Art. 23.  (Indennità di automezzo e di motomezzo).
Art. 24.  (Onere finanziario e copertura).


§ 76.4.44 - Legge 12 agosto 1974, n. 370.

Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS.

(G.U. 24 agosto 1974, n. 221).

 

     Art. 1. Attribuzioni degli agenti dell'esercizio telefonico.

     Il primo comma dell'art. 22 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, è sostituito dal seguente:

     "Gli impiegati dell'esercizio telefonico di cui alla tabella P dell'allegato I alla presente legge sono addetti a lavori di costruzione e manutenzione degli impianti di telecomunicazione, giunzione dei cavi e sorveglianza dei tracciati, svolgendo tali compiti anche con la conduzione di automezzi, ed eseguendo inoltre elementari misurazioni elettriche e contabilità in relazione ai servizi tecnici loro attribuiti. Sono altresì addetti a lavori di manutenzione di automezzi e svolgono mansioni di pulizia di locali e degli impianti delle stazioni telefoniche, di custodia di queste ultime, di carico, di scarico, trasporto e montaggio di materiali e apparecchiature, nonchè ogni altro incarico di carattere materiale inerente al servizio".

 

          Art. 2. Reperibilità.

     Il personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, addetto all'esercizio e manutenzione degli impianti della rete telefonica, degli impianti telegrafici e radioelettrici e dei cavi terrestri e sottomarini, può essere incluso in appositi turni di reperibilità per soddisfare le urgenti esigenze connesse con l'insorgere di eventi eccezionali o con il verificarsi di prolungate interruzioni di servizio.

     Le condizioni, le modalità ed i criteri per l'inclusione del personale in detti turni di reperibilità, saranno stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione.

     Al personale incluso ai sensi del presente articolo nei turni di reperibilità, che non potranno superare, in ogni caso, per ciascun impiegato il numero di dieci al mese, compete, per ogni giornata di turno, il compenso di lire mille.

     Tale compenso, nonchè quelli previsti dagli articoli 19, 26, 35, 39 e 52 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, non vanno considerati ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728.

     L'indennità prevista dal predetto art. 26 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, deve tuttavia essere ridotta nel caso in cui il trattamento economico complessivo del reggente superi quello iniziale di un direttore del gruppo cui appartiene l'ufficio e fino alla concorrenza dell'eventuale eccedenza.

     Le disposizioni di cui ai primi tre commi del presente articolo si applicano sino al 31 dicembre 1979.

 

          Art. 3. Modifiche alla legge 12 marzo 1968, n. 325.

     La legge 12 marzo 1968, n. 325, è modificata come segue:

     a) le commissioni consultive provinciali di cui all'art. 17 durano in carica tre anni;

     b) nel primo comma dell'art. 19 è soppressa la lettera e);

     c) è elevata dal 10 al 15% l'aliquota stabilita nel primo comma dell'articolo 31 per la fornitura e l'acquisto diretti, nei casi di urgenza, di registri, carte, e moduli e stampati.

 

          Art. 4. Rappresentanza del personale nel comitato tecnico amministrativo.

     La rappresentatività di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325, è desunta dal risultato delle ultime elezioni per i rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione, sulla base dei voti riportati nell'ambito compartimentale.

 

          Art. 5. Ruoli organici delle Aziende e conferimento di posti.

     La validità delle disposizioni contenute nell'art. 46 della legge 12 marzo 1968, n. 325, è prorogata fino al 31 dicembre 1975.

     Entro la stessa data possono essere operati, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro e sentito il consiglio di amministrazione, trasferimenti di posti dalla qualifica iniziale delle tabelle XV e XVI alla qualifica iniziale delle tabelle XII e XIII di cui all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, fermo restando il limite complessivo della relativa spesa.

     I posti recati in aumento nelle tabelle XII e XIII per effetto del trasferimento previsto dal presente articolo non possono essere conferiti fino a quando nelle tabelle XV e XVI non sarà stato riassorbito il soprannumero eventualmente derivante dall'applicazione del precedente comma.

     Le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 29 novembre 1973, n. 809, si applicano anche alla tabella XIII di cui all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, nei confronti degli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 1° marzo 1965, n. 1544, per l'accesso alla qualifica iniziale della tabella predetta, e dei concorsi da bandire con successivi decreti.

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, i posti disponibili nella tabella XIV di cui all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono essere conferiti, dopo esaurita la graduatoria degli idonei del concorso a 300 posti di operatore di esercizio (ex tabella M) bandito con decreto ministeriale 3 marzo 1965, n. 1542, agli idonei del concorso a 362 posti di operatore ULA bandito con decreto ministeriale 19 aprile 1971, n. ULA/A/118.

 

          Art. 6. Disposizioni in materia di orario d'obbligo per il personale applicato ai lavori a cottimo.

     E' abrogato il quarto comma dell'art. 14 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29

 

          Art. 7. Concorsi alla carriera direttiva tecnica delle telecomunicazioni.

     Sono ammessi a partecipare ai concorsi alla carriera direttiva tecnica di cui alla tabella V dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1970, n. 1077, anche i laureati in discipline nautiche presso l'Istituto universitario navale di Napoli.

     Nel bando di concorso sarà determinato il numero dei posti da riservare ai laureati di cui al precedente comma, nonchè il relativo programma di esame.

 

          Art. 8. Conferimento delle mansioni di operatore al personale ausiliario degli uffici locali.

     Al primo comma dell'art. 27 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     c) al personale ausiliario degli uffici locali l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale degli operatori di esercizio degli uffici stessi, sentita la commissione centrale per gli uffici locali.

 

          Art. 9. Modalità per l'assunzione delle categorie riservatarie.

     Le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, concernenti l'assunzione obbligatoria delle categorie riservatarie contemplate nella stessa legge, si applicano, per l'accesso ai ruoli del personale dell'esercizio di cui agli articoli 115 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con l'osservanza delle modalità contenute nell'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1967, n. 1417.

 

          Art. 10. Adeguamento degli organici di alcune tabelle del personale postelegrafonico.

     Fino al 31 dicembre 1976 possono essere apportate variazioni, in aumento o in diminuzione, alle consistenze organiche delle tabelle XIV, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI di cui all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e delle tabelle XIV e XV di cui all'art. 125 dello stesso decreto. Tali variazioni, da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, potranno essere effettuate in due fasi e non dovranno globalmente superare il 15 per cento della consistenza organica esistente, per ciascuna delle predette tabelle, alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le variazioni di cui al precedente comma, per ciascuna delle aziende postelegrafoniche, saranno operate sulla base di indici parametrici uniformi per l'intero territorio nazionale, che saranno fissati per stabilire il rendimento orario del personale nei settori del movimento postale, dei servizi di banco-posta, del servizio telegrafico e radioelettrico, del servizio di commutazione dell'esercizio telefonico. Le variazioni terranno altresì conto delle esigenze organizzative degli uffici, che saranno valutate previe consultazioni, a livelli compartimentali e zonali, con le organizzazioni sindacali e con gli enti locali interessati.

     L'entità delle variazioni di organico stabilite dal presente articolo, ed i relativi oneri di bilancio, saranno comunicati al Parlamento in appositi allegati agli stati di previsione della spesa delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     Sono abrogate le norme contenute nell'art. 3, punto 1), della legge 28 gennaio 1970, n. 10, nonchè i provvedimenti emessi per la loro attuazione.

 

          Art. 11. Concorsi ad operatore di esercizio ULA.

     I commi quinto, sesto e settimo dell'art. 59 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sono abrogati. I commi decimo, undicesimo e dodicesimo sono sostituiti dai seguenti:

     "Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti anche ad esami orali per l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere specificate nel bando di concorso.

     Per determinare il numero di posti da mettere a concorso per la nomina ad operatore d'esercizio in prova negli uffici locali potrà tenersi conto anche dei posti che si renderanno vacanti per collocamento a riposo, entro un anno dalla data di emissione del decreto che indice il concorso, nelle tabelle XXII e XXIII previste dall'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     Ai candidati dichiarati idonei nei concorsi potranno essere conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si renderanno disponibili a qualsiasi titolo entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria, tranne quelli vacanti per collocamento a riposo che l'Amministrazione riterrà di mettere a concorso.

     Ove nello stesso triennio siano stati definiti più concorsi, gli idonei del concorso definito prima hanno la precedenza rispetto a quelli inclusi nella graduatoria approvata successivamente.

     Gli idonei dei concorsi, effettuati limitatamente ad uffici aventi sede in determinati compartimenti o gruppi di compartimenti o province, hanno, rispetto agli idonei dei concorsi a carattere nazionale, la precedenza nelle assunzioni che l'Amministrazione riterrà necessario disporre presso gli uffici suddetti, dopo l'approvazione delle relative graduatorie e sempre entro un triennio dalla data di approvazione stessa".

 

          Art. 12. Compenso ai prestatori d'opera autonomi.

     L'art. 136 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

     "Laddove non sia possibile effettuare il recapito dei telegrammi ed espressi con un fattorino, l'Amministrazione provvede con prestatori d'opera autonomi incaricati di volta in volta e pagati ad opera nella misura e con le modalità da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro".

 

          Art. 13. Collaudi degli ascensori e montacarichi.

     Per i collaudi di primo impianto e per le ispezioni da eseguire agli ascensori ed ai montacarichi installati negli edifici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il Ministero stesso è autorizzato ad avvalersi dell'opera dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, che opererà nei termini e nei modi previsti dalla legge 24 ottobre 1942, n. 1415 e dal regolamento per l'esecuzione della stessa legge.

 

          Art. 14. Dirigenti tecnici delle costruzioni e dei trasporti.

     I quadri D ed E della tabella XIII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

     Quadro D. - Dirigenti tecnici delle costruzioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

D

Dirigente superiore

6

Vice direttore centrale

1

 

 

 

Ispettore generale per i compartimenti e consigliere ministeriale aggiunto

5

E

Primo dirigente

21

Vice consigliere ministeriale

1

 

 

 

Direttore di divisione

4

 

 

 

Direttore di ufficio compartimentale

16

 

 

27

 

 

Quadro E. - Dirigenti tecnici dei trasporti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

D

Dirigente superiore

3

Vice direttore centrale

1

 

 

 

Ispettore generale per i compartimenti e consigliere ministeriale aggiunto

2

E

Primo dirigente

21

Vice consigliere ministeriale

1

 

 

 

Direttore di divisione

3

 

 

 

Direttore di ufficio presso l'Istituto superiore poste e telecomunicazioni

1

 

 

 

Direttore di ufficio compartimentale

16

 

 

24

 

 

     Le dotazioni organiche della qualifica di primo dirigente dei quadri B e C della tabella XIII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, saranno rispettivamente ridotte di 5 posti in concomitanza con la cessazione dal servizio di altrettanti primi dirigenti, escluse le cessazioni disposte in applicazione di norme di carattere transitorio speciale.

     Le dotazioni uniche delle qualifiche iniziali dei ruoli organiche delle carriere direttive di cui alle tabelle IV, V, VI, VII dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubbliche 28 dicembre 1970, n. 1077, rideterminate ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giungo 1972, n. 748, sono complessivamente ridotte di un numero di posti tale da mantenere immutata l'attuale spesa globale, tenuto conto della variazioni di organico di cui ai precedenti commi.

     La determinazione delle tabelle in cui deve essere apportata la riduzione e del numero dei posti da ridurre è effettuata, entro 60 giorni della data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 15. (Anticipazioni di fondi).

     IL Ministro per le poste e le telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad utilizzare, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio anche dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, fondi della Cassa vaglia nei limiti delle integrazioni di fondi preventivamente assentite dal Ministero del tesoro a favore di capitoli di spese di personale che saranno annualmente determinati con la legge di bilancio.

 

          Art. 16. (Servizio pagamento pensioni INPS).

     Per il servizio relativo ai pagamenti, da parte dell'Amministrazione postale, delle pensioni a carico delle varie forme di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quest'ultimo è tenuto a precostituire in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, almeno 5 giorni prima della scadenza dei pagamenti, il fondo occorrente ai pagamenti.

     Per la precostituzione del fondo di cui al precedente comma, l'istituto, in caso di disavanzo delle gestioni relative all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i supestiti, si avvale temporaneamente delle disponibilità delle gestioni attive da esso amministrate.

     In difetto delle disponibilità di cui al secondo comma sono autorizzate per il pagamento delle pensioni anticipazioni di tesoreria senza oneri di interessi nei limiti delle somme dovute dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Senza gli interessi previsti dall'articolo 53 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, saranno per contro regolati i debiti contributivi dello Stato verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Qualora si manifestino esigenze finanziarie di carattere eccezionale, il Ministro per il tesoro può disporre che siano superati i limiti di cui al precedente comma. in tal caso, sulla parte eccedente siffatti limiti, è dovuto da parte dell'istituto un interesse in misura non inferiore a quello corrisposto dal Tesoro alla Banca di emissione.

     Con decreto del Ministro per il tesoro sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

 

          Art. 17. (Modificazione all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1973, n. 3).

     Mantengono l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti coloro i quali erano già iscritti nell'elenco stesso alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1973, n.3

 

          Art. 18. (Conferimento di posti ad idonei).

     L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, è sostituito dal seguente:

     “Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di conferire fino al 31 dicembre 1974 agli idonei del concorso di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1970, n. 10 (ex sostituti portalettere), che non abbiano potuto conseguire l'assunzione in base allo stesso articolo 5, non oltre la metà dei posti disponibili al 30 giugno 1974, nella tabella XIX di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 190, n. 1077”.

 

          Art. 19.

     Ferme restando le disposizioni dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 19070, n. 1077, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di conferire, mediante concorso per esame e per titoli, il quaranta per cento dei posti che si renderann9o vacanti, dalla data di attuazione del primo provvedimento di adeguamento dell'organico di cui al precedente articolo 10 fino al 31dicembre 1976, nella qualifica iniziale della tabella XIV di cui all'articolo 115 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 190, n. 1077, al personale appartenente alla tabella X dell'articolo 114 ed alle tabelle XIX, XX e XXI dell'articolo 115 dello stesso decreto presidenziale.

     E' ammesso al concorso il personale delle predette tabelle che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, sia fornito di diploma di istruzione secondaria di primo grado, sia in possesso di un'anzianità di servizio di ruolo non inferiore a cinque anni e abbia frequentato appositi corsi organizzati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in sede provinciale superando la prova finale, consistente nella predisposizione di una relazione scritta su uno dei servizi di istituto.

     Ai fini dell'ammissione al concorso stesso si prescinde dal limite massimo di età.

     L'esame è costituito da un colloquio vertente su materie relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e non s'intende superato se il candidato non abbia conseguito la votazione di almeno sette decimo.

     Il concorso potrà essere bandito, senza determinazione di posti, anche prima della data di attuazione del primo provvedimento di adeguamento dell'organico, di cui al precedente articolo 10, salvo l'obbligo di disporre con decorrenza successiva le nomine degli idonei, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei poti di cui al primo comma del presente articolo

     Il personale che ottenga la nomina di cui al precedente comma è esonerato dal periodo di prova.

 

          Art. 20. (Applicazione dei primi ufficiali promossi alla qualifica superiore).

     Gli ex primi ufficiali degli uffici locali, di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ancorché pervenuti a tale qualifica in base all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1970, n. 1077, che vengono promossi alla qualifica immediatamente superiore possono continuare a prestare servizio, a domanda, negli uffici di applicazione.

     Nei periodi di reggenza viene ad essi corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

 

          Art. 21. (Indennità per i servizi viaggianti).

     Con effetto dal 1° aprile 1973 per il personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti o in servizio viaggiante di messaggere che, nel periodo trascorso fuori residenza, non friuisca di alloggi o mense messi a disposizione dall'Amministrazione o dall'Istituto postelegrafonici e ad essi facenti residenza di cui al primo comma, punto 1), dell'articolo 23 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, è maggiorata del venticinque per cento.

     L'indennità di cui all'articolo 23 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, nb. 29, sia nelle misure previste dalla norma stessa che in quelle maggiorate ai sensi del precedente comma, è soggetta alle ritenute erariali e assistenziali stabilite dalle vigenti disposizioni per il trattamento economico di missione dei dipendenti statali.

 

          Art. 22. (Riserva di posti).

     Fino al 31 dicembre 1976 è riservata, nei concorsi pubblici di accesso alle qualifiche iniziali delle tabelle XIV, XIX e XXI di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, una aliquota dei posti messi a concorso, pari al 5 per cento per la tabella XIV e al 10 per cento per le tabelle XIX e XXI, al personale delle agenzie di recapito in loco nonché al personale dei servizi in appalto di trasporto, di recapito e di scambio, in possesso dei necessari requisiti al 31 gennaio 1974, ad eccezione di quello dell'età, che comunque non dovrà essere superiore ai 40 anni fatte salve le elezioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

 

          Art. 23. (Indennità di automezzo e di motomezzo).

     La misura delle indennità di cui agli articolo 1 e 2 della legge 21 dicembre 1972, n. 819, è rideterminata annualmente, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per le tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base delle esigenze di servizio.

 

          Art. 24. (Onere finanziario e copertura).

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in lire 402 milioni per il 1973 e in lire 1.503 milioni per il 1974 e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici in lire 133 milioni per il 1974, si farà fronte:

     quanto a complessive lire 1.905 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 276 della stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974;

     quanto a lire 133 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, mediante corrispettivo prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad approvare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.