§ 38.10.436 - L. 22 dicembre 2008, n. 201.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.10 lavori pubblici
Data:22/12/2008
Numero:201


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, [...]


§ 38.10.436 - L. 22 dicembre 2008, n. 201.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonchè di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

(G.U. 22 dicembre 2008, n. 298)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonchè di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162

 

 

All'articolo 1:

 

al comma 1, le parole: «su base annuale» sono sostituite dalle seguenti: «su base semestrale»;

 

il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

«3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni»;

 

il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

«5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento»;

 

il comma 7 è sostituito dal seguente:

 

«7. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;

 

al comma 10, dopo le parole: «300 milioni di euro,» sono inserite le seguenti: «che costituisce tetto massimo di spesa,»;

 

dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

 

«10-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 10, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite misure volte a compensare gli effetti derivanti dalla riduzione dei prezzi dei materiali da costruzione provenienti dal riciclo del legno e della plastica.

 

10-ter. Ai fini della applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture.

 

10-quater. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di incentivare la progettualità delle amministrazioni aggiudicatrici:

 

a) all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quarto periodo è sostituito dal seguente: “La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie”;

 

b) il comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

 

10-quinquies. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di semplificare le procedure d'appalto per i lavori sotto soglia, all'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

 

“7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero”»;

 

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

«11-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6, da 8 a 10 e 11 si applicano anche ai contratti di lavori affidati nei settori speciali di cui alla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione degli affidamenti per i quali sia già previsto contrattualmente un meccanismo di adeguamento dei prezzi. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, resta fermo quanto contrattualmente previsto».

 

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

 

«Art. 1-bis. - (Esigenze indifferibili). - 1. All'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola: “destina” è inserita la seguente: “prioritariamente” e dopo la parola: “concessionari” sono inserite le seguenti: “fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie,”.

 

Art. 1-ter. - (Disposizioni in materia di arbitrati). - 1. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, già differiti dall'articolo 4-bis, comma 12, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, fino al 31 dicembre 2008, sono ulteriormente differiti al 30 marzo 2009».

 

All'articolo 2:

 

al comma 1, capoverso, primo periodo, le parole da: «di natura patrimoniale» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «al credito e agli investimenti nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui al primo periodo, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede, nel limite di 230 milioni di euro, con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, giacenti fuori della Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere versate, nell'anno 2009, entro il 15 gennaio, all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'importo di 200 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati al completamento degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, e utilizzate entro il 31 marzo 2009»;

 

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

 

«2-bis. Per le inderogabili esigenze conseguenti all'attuazione del comma 1, nonché al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere, in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per un numero complessivo massimo fino a 68 unità, nei limiti di un importo massimo fino a 100.000 euro per l'anno 2008 e di un importo massimo a regime di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

2-ter. Al fine di rafforzare la tutela e la competitività dei prodotti a denominazione protetta per fronteggiare la grave crisi del settore agricolo, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per la fissazione dell'importo del contributo di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria dei “produttori ed utilizzatori”, al momento della loro immissione nel sistema di controllo, sono tenuti a versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni DOP e IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni.

 

2-quater. Al fine di fronteggiare la crisi del settore agricolo, all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1 è premesso il seguente:

 

“01. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concedibili su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli”;

 

b) al comma 1, le parole: “al familiare” sono soppresse;

 

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

“2-bis. Le società subentranti devono essere amministrate da un giovane imprenditore agricolo e devono essere prevalentemente composte da soggetti di età compresa tra i 18 e i 39 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione”».

 

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

 

«Art. 2-bis. - (Disposizioni relative al trasporto e alla circolazione di veicoli). - 1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 57, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio”;

 

b) all'articolo 59:

 

1) al comma 1, le parole: “negli articoli dal 52 al 58” sono sostituite dalle seguenti: “nel presente capo”;

 

2) al comma 2, lettera a), le parole: “nei suddetti articoli” sono sostituite dalle seguenti: “nel presente capo”;

 

c) all'articolo 98, il comma 4-bis è abrogato.

 

2. All'articolo 99 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

 

“1.bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalità.

 

1-ter. E' consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalità”.

 

Art. 2-ter. - (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario in concessione). - 1. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione del servizio pubblico di trasporto esercitato in regime di concessione, nell'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni abrogate ex articolo 24”, il numero 2071, relativo alla legge 3 febbraio 1965, n. 14, è abrogato.

 

Art. 2-quater. - (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284). - 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 6, la lettera h) del comma 1 e il comma 12 sono abrogati;

 

b) all'articolo 7, comma 2, nel primo periodo, le parole: “e per le sezioni regionali, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento con i Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 11” e l'ultimo periodo sono soppressi;

 

c) all'articolo 9, comma 2, la lettera b) è abrogata;

 

d) l'articolo 11 è abrogato;

 

e) all'articolo 12, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso.

 

Art. 2-quinquies. - (Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112). - 1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

“4. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, anche in attuazione di accordi volontari di settore stipulati nel rispetto della disciplina comunitaria della concorrenza, prezzi e condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti. Il contratto scritto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura”;

 

b) al comma 8, le parole: “Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile” sono soppresse;

 

c) al comma 10, primo periodo, le parole: “l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per l'incremento dei costi del carburante sostenuto dal vettore è calcolato” sono sostituite dalle seguenti: “l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per la variazione dei costi del carburante è calcolato”;

 

d) al comma 11, le parole: “agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a decorrere dal 1° luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento effettuato” sono sostituite dalle seguenti: “alle variazioni intervenute nel costo del gasolio a decorrere dal 1° gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato a partire da tale data”;

 

e) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico”;

 

f) il comma 24 è abrogato.

 

2. Il decreto previsto dal comma 15 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1, lettera e), del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

3. A valere sulle risorse di cui al comma 29 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rese disponibili a seguito dell'abrogazione del comma 24 del medesimo articolo, è autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008 per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni».

 

All'articolo 3:

 

al comma 1, lettera a), le parole: «24 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «23 aprile»;

 

al comma 1, lettera c), le parole: «nella Gazzetta Ufficiale n. 123» sono sostituite dalle seguenti: «nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 111»;

 

al comma 2:

 

al primo periodo, le parole: «gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2009»;

 

al secondo periodo, dopo le parole: «pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008» sono inserite le seguenti: «e a 10 milioni di euro per l'anno 2009» e dopo le parole: «per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008» sono inserite le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2009»;

 

al terzo periodo, le parole da: «15 milioni» fino a: «e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «8,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 18,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3,3 milioni di euro per l'anno 2011»;

 

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai soggetti privati e, in deroga all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, limitatamente ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai soggetti pubblici che hanno usufruito della sospensione prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997, e successive proroghe e integrazioni. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010».

 

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

 

«Art. 3-bis. - (Interpretazione autentica). - 1. Il secondo periodo dell'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, si interpreta nel senso che le forniture di energia elettrica ivi previste sono erogate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, in misura decrescente nei sei anni successivi secondo decrementi annuali calcolati in progressione aritmetica».