Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.9 credito sportivo |
Data: | 24/12/1957 |
Numero: | 1295 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. [2] |
Art. 3. [7]. |
Art. 4. [14] |
Art. 5. [15] |
Art. 6. [17] |
Art. 7. [18] |
Art. 8. [19] |
Art. 9. [20] |
Art. 10. [21] |
Art. 11. [22] |
Art. 12. [23] |
Art. 13. [24] |
Art. 14. [25] |
Art. 15. [26] |
§ 30.9.1 - Legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma.
(G.U. 13 gennaio 1958, n. 9).
(Omissis) [3].
(Omissis) [4].
(Omissis) [5].
[Costituisce altresì elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del C.O.N.I. dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del
(Omissis) [8].
(Omissis) [9].
(Omissis) [10].
(Omissis) [11].
(Omissis) [12].
(Omissis) [13].
Gli onorari notarili riguardanti gli atti e i contratti relativi ai mutui di cui al presente articolo sono ridotti della metà.
L'Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di cui al primo comma del presente articolo la relativa rata di ammortamento verrà ridotta di un ammontare pari all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi può essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento.
[1] Articolo abrogato dall'art. 161 del
[2] Articolo sostituito dall'art. 1 della
[3] Comma abrogato dall'art. 161 del
[4] Comma abrogato dall'art. 161 del
[5] Comma abrogato dall'art. 161 del
[6] Comma abrogato dall'art. 4 della
[7] Articolo sostituito dall'art. 2 della
[8] Comma modificato dall'art. 34 del
[9] Comma abrogato dall'art. 161 del
[10] Comma sostituito dall'art. 34 del
[11] Comma abrogato dall'art. 161 del
[12] Comma abrogato dall'art. 161 del
[13] Comma abrogato dall'art. 161 del
[14] Articolo modificato dall'art. unico della
[15] Articolo così sostituito dall'art. 4 della
[16] Comma modificato dall'art. 1 del
[17] Articolo sostituito dall'art. 5 della
[18] Articolo sostituito dall'art. 6 della
[19] Articolo sostituito dall'art. 7 della
[20] Articolo sostituito dall'art. 8 della
[21] Articolo abrogato dall'art. 161 del
[22] Articolo abrogato dall'art. 161 del
[23] Articolo abrogato dall'art. 161 del
[24] Articolo abrogato dall'art. 161 del
[25] Articolo abrogato dall'art. 161 del
[26] Articolo abrogato dall'art. 161 del