Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.1 credito agrario e peschereccio |
Data: | 20/05/1993 |
Numero: | 149 |
Sommario |
Art. 1. Interventi nel settore dell'irrigazione e della cooperazione agricola. |
Art. 2. Interventi per le medie e piccole imprese. |
Art. 3. Fondo per il credito agevolato al commercio. |
Art. 4. Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio. |
Art. 5. Interventi GEPI. |
Art. 5 bis. Rifinanziamento di interventi in campo economico. |
Art. 6. Interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica. |
Art. 7. Piano per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali. |
Art. 8. Proroghe di termini. |
Art. 9. Emissione di titoli del debito pubblico in valuta estera. |
Art. 10. Centro italiano di ricerche aerospaziali. |
Art. 11. Industria cantieristica ed armatoriale e contributi per le società di navigazione. |
Art. 12. Pacchetti turistici per stranieri. |
Art. 12 bis. Provvedimenti urgenti per la promozione degli investimenti nel settore del turismo. |
Art. 13. Entrata in vigore. |
§ 30.1.39 – D.L. 20 maggio 1993, n. 149. [1]
Interventi urgenti in favore dell'economia.
(G.U. 20 maggio 1993, n. 116).
Art. 1. Interventi nel settore dell'irrigazione e della cooperazione agricola.
1. Negli articoli 1 e 2 della
1 bis. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato. A tal fine è stanziata la somma di lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993 per un periodo di dieci anni. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1993, 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno [2].
1 ter. Per il consolidamento delle passività onerose delle cooperative e dei loro consorzi operanti nel settore agricolo, derivanti da operazioni creditizie poste in essere al 31 dicembre 1992, può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, su mutui ad ammortamento quindicennale. I mutui agevolati di cui al presente comma sono considerati a tutti gli effetti operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della
2. Per la prosecuzione del programma di opere individuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede, quanto a lire 47 miliardi per il 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.
Art. 2. Interventi per le medie e piccole imprese.
1. All'art. 2, primo comma, lettera a), della
2. All'art. 2 della
(Omissis) [4].
3. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della
4. Il Fondo di cui al comma 3 è altresì incrementato di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
5. Il secondo comma dell'art. 29 della
(Omissis) [6].
6. Il Fondo di cui all'art. 14 della
6 bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 della
6 ter. Per il medesimo anno 1993 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede ad assegnare le risorse in base alle esigenze di finanziamento [8].
7. All'art. 44, primo comma, lettera i), della
8. Dopo il comma 6 dell'art. 1 della
(Omissis).
8 bis. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, di cui agli articoli 29 e 30 della
8 ter. L'iscrizione nella sezione di cui al comma 8-bis non abilita ad effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari [10].
9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovrà essere adeguata alla disciplina comunitaria la normativa in vigore relativa agli aiuti alla piccola e media impresa.
10. La dotazione del Fondo contributi di cui al primo comma dell'art. 3 della
11. [11].
11 bis. Le proposte di cui al comma 11 devono essere inviate alla regione territorialmente competente la quale, in applicazione dei princìpi di cui alla
11 ter. Entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 11-bis, e comunque entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 11, la regione, tenendo conto delle osservazioni pervenute, esprime il proprio parere vincolante; trascorsi tali termini senza che la regione si sia espressa, le proposte si intendono accolte [13].
12. [14].
13. L'art. 7 della
(Omissis).
14. L'art. 8 della
(Omissis) [15].
15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14, le somme iscritte al capitolo 7557 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi 1993-1995 devono essere attribuite alla Regione Veneto. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
16. L'art. 9 della
17. Ai fini dell'attuazione del comma 13, le somme di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 8 miliardi per l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'art. 2 della
17 bis. Alle aziende agricole colpite da calamità naturali, per almeno tre annate agrarie, nel periodo 1980-1992, sono erogate le provvidenze di cui al
Art. 3. Fondo per il credito agevolato al commercio.
1. Il Fondo per il credito agevolato al commercio, di cui all'art. 6 della
1 bis. Le disposizioni previste dai commi nono e decimo dell'art. 9 del
Art. 4. Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio.
1. Il Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio, di cui all'art. 3-octies del
Art. 5. Interventi GEPI.
1. In attesa di un provvedimento organico di riordinamento e di definizione dell'assetto azionario della GEPI S.p.a., cui il Governo deve provvedere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per consentire l'immediata attuazione di interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del
2. Per l'urgente avvio degli interventi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla GEPI S.p.a. anticipazioni in relazione alle somme derivanti dai mutui di cui al comma 1.
3. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al comma 1 e gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al comma 2 sono posti a carico del bilancio dello Stato. L'importo dei predetti oneri è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere corrisposto direttamente agli istituti ed aziende di credito concedenti. Per tali finalità è autorizzato il limite di impegno di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.
4. Fino al riordino delle partecipazioni statali di cui all'art. 15 del
5. I criteri e le modalità per l'utilizzazione dei fondi di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative dell'occupazione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, e sono comunicati alla Commissione CEE nonché alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari prima della loro applicazione [19].
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993, a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e a lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di limiti di impegno, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi di cui all'art. 4 del
Art. 5 bis. Rifinanziamento di interventi in campo economico. [20]
1. Per le finalità previste dal
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
3. Al Fondo speciale di reindustrializzazione di cui all'art. 7 del
4. Le disponibilità di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento delle iniziative relative al programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.) di cui all'art. 5 del
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6. Per consentire il proseguimento del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
Art. 6. Interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica.
1. E' autorizzato l'avvio di un programma di interventi per l'ammodernamento delle Forze armate, con priorità per l'immediata acquisizione di quattro unità navali classe Lupo, incluso il relativo supporto logistico, munizionamento ed elicotteri, da adottare nel secondo semestre dell'anno 1993.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione della difesa può assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1993, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti dai fornitori, correlati a limiti di impegno decennali di lire 100 miliardi con decorrenza 1993 e di lire 150 miliardi con decorrenza 1994.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993 e a lire 250 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa (limiti d'impegno).
4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 3 della
5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano i criteri, le procedure e le modalità già stabiliti con i provvedimenti previsti dall'art. 4 della
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 50 miliardi per il 1993 e lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (limiti di impegno).
7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni maggiormente interessate e avvalendosi anche dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, istituito dall'art. 8 della
8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce modalità e criteri per l'attuazione del comma 7, con riferimento anche alla concessione di contributi e alla restituzione allo Stato, a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti interessati, dei contributi medesimi [22].
8 bis. Per accedere ai contributi di cui al comma 8 possono essere conclusi accordi di programma tra soggetti pubblici e privati operanti nelle aree individuate ai sensi del comma 7 e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che dovranno tra l'altro prevedere:
a) l'utilizzo coordinato delle risorse finanziarie pubbliche e private nonchè di quelle eventualmente provenienti dalla Comunità economica europea;
b) l'individuazione, ai sensi dell'art. 6 della
c) i tempi di attuazione degli interventi previsti;
d) le modalità di controllo e di verifica dell'attuazione dell'accordo. [23]
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7 per il triennio 1993-1995, pari a lire 80 miliardi per il 1993, a lire 90 miliardi per il 1994 e a lire 100 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
10. A valere sulle somme versate al bilancio dello Stato nell'anno 1995 ai sensi dell'art. 2 del
Art. 7. Piano per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali.
1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte degli organi centrali e periferici, coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici. Ai fini della formazione del piano possono essere presentati progetti ai sensi dell'art. 1, comma 5, della
2. I fondi necessari per effettuare le spese previste nel piano, da parte degli organi periferici e degli istituti centrali, sono messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento emessi soltanto sulla base del piano e in deroga al limite di cui all'art. 56 del
3. I progetti per la realizzazione degli interventi sui beni statali e sui beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, sono predisposti, con l'indicazione dei tempi di esecuzione, dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali. In caso di motivata impossibilità la predisposizione dei progetti può essere affidata, con apposita convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura o a professionisti esterni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano di spesa. I progetti degli interventi e i preventivi delle spese di cui al comma 1, nonchè quelli gravanti sui fondi relativi ad esercizi precedenti il 1993 sono approvati dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali fino ad un importo complessivo di lire 1.000 milioni e dal direttore generale del competente Ufficio centrale per importi superiori, in deroga ai limiti di spesa previsti dalle vigenti norme. Il predetto limite può essere modificato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. I provvedimenti di approvazione dei progetti, adottati dagli organi periferici e dai direttori generali relativamente agli interventi eseguiti dai funzionari delegati, sono sottoposti al solo controllo successivo in sede di rendiconto.
4. I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali informano il competente ufficio centrale, facendo pervenire, entro trenta giorni dalla data di formazione, copia degli atti adottati per la realizzazione degli interventi e ogni sei mesi dall'inizio dei lavori, nonchè non oltre un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente l'esecuzione del progetto. L'omesso invio degli atti e delle relazioni, accertato, previa controdeduzione scritta dell'interessato, dal competente dirigente generale, costituisce inosservanza delle direttive generali ai sensi dell'art. 20, comma 4, del
5. Le procedure previste dal regolamento approvato con
Art. 8. Proroghe di termini.
1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, e dell'art. 5, commi 6 e 7, del
1 bis. E' abrogata la lettera b) del comma 4 dell'art. 5 del
1 ter. Sono soppressi l'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 5 e l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 8 del
Art. 9. Emissione di titoli del debito pubblico in valuta estera.
1. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, denominazione, durata, prezzi, tassi d'interesse ed ogni altra caratteristica e clausola accessoria dei titoli da emettere in lire, ECU o in altre valute nonchè le condizioni e ogni altra modalità relativamente all'emissione e al collocamento dei titoli medesimi. Con propri decreti il Ministro del tesoro fissa altresì le caratteristiche relative all'accensione di prestiti, nonchè il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento.
2. Il Ministro del tesoro può procedere con propri decreti al rimborso anticipato dei titoli, nonchè ad eventuali operazioni di concambio fra titoli emessi e da emettere.
3. Ai fini della dismissione di azioni di proprietà del tesoro, il Ministro ha facoltà di stabilire con propri decreti quali titoli di Stato poliennali di nuova emissione o già emessi, purchè con durata residua non inferiore a cinque anni, possono essere accettati in pagamento, anche al prezzo di emissione.
Art. 10. Centro italiano di ricerche aerospaziali.
1. Nell'art. 11 del
Art. 11. Industria cantieristica ed armatoriale e contributi per le società di navigazione.
1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati alla costruzione ed alla trasformazione di navi ai sensi dell'art. 2 della
2. Per consentire ulteriori interventi a favore delle imprese armatoriali ai sensi degli articoli 9, 10 e11 della citata
3. Per il completamento delle procedure per i saldi relativi alle determinazioni definitive dell'ammontare dei contributi già concessi in qualità di benefici di credito navale ai sensi della
4. Per consentire l'accoglimento delle istanze per iniziative assunte entro il 31 dicembre 1990 ai sensi dell'art. 27 della
5. Per le aree particolarmente in crisi della Campania e della Toscana, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della
6. All'onere derivante dall'applicazione di quanto previsto nei commi da 1 a 4, pari a lire 70.000 milioni per l'anno 1993 ed a lire 110.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della marina mercantile.
7. Entro novanta giorni dall'approvazione del programma di riordino della Società di navigazione del gruppo Finmare, da presentare entro il 31 luglio 1993, i Ministri della marina mercantile e del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, procederanno alla revisione del programma di ristrutturazione dei servizi stabiliti, ai sensi dell'art. 1 della
8. In attesa della revisione di cui al comma 7, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di conferire certezza ai rapporti in corso, la corresponsione del contributo di cui all'art. 2 della
9. Il disposto di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art. 3 del
Art. 12. Pacchetti turistici per stranieri. [30]
Art. 12 bis. Provvedimenti urgenti per la promozione degli investimenti nel settore del turismo. [31]
1. Il Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi dell'art. 7 della
2. I finanziamenti di progetti a carattere nazionale disposti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 4 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 1989, ai sensi degli articoli 1 e 2 del
3. Le disponibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e sono destinate alla concessione del contributo in conto capitale, di cui all'art. 1, comma 5, lettera a), del
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati, ai sensi del comma 3, ripresentano domanda di ammissione al finanziamento. La domanda è accompagnata da una relazione illustrativa degli aggiornamenti e delle modifiche eventualmente apportati rispetto al progetto originale, che non debbono comportare sostanziali modificazioni della progettazione delle caratteristiche degli interventi stessi, e dalla struttura dei costi.
5. Non sono ammessi al finanziamento i progetti che alla data di ripresentazione della domanda siano già stati realizzati per una quota superiore al 30 per cento dei costi.
6. L'ammissione al finanziamento è disposta, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri in base alle priorità ed ai criteri previsti dalla normativa di cui al comma 7 del presente articolo, tenuto conto dell'interesse sociale alla realizzazione dell'opera anche in relazione alle aree di cui all'art. 1, comma 1, del
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del
Art. 13. Entrata in vigore.
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma inserito dalla
[3] Comma inserito dalla
[4] Comma modificato dalla
[5] Comma così modificato dalla
[6] Comma modificato dalla
[7] Comma inserito dalla
[8] Comma inserito dalla
[9] Comma inserito dalla
[10] Comma inserito dalla
[11] Comma sostituito dalla
[12] Comma inserito dalla
[13] Comma inserito dalla
[14] Comma sostituito dalla
[15] Comma sostituito della
[16] Comma aggiunto della
[17] Comma aggiunto dalla
[18] Comma così modificato dalla
[19] Comma così modificato dalla
[20] Articolo inserito dalla
[21] Comma così sostituito dalla
[22] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 55 della
[23] Comma inserito dalla
[24] Comma così modificato dall'art. 3 del
[25] Comma così modificato dalla
[26] Comma aggiunto dalla
[27] Comma aggiunto dalla
[28] Comma così modificato dalla
[29] Comma così modificato dalla
[30] Articolo sostituito dalla
[31] Articolo inserito dalla