Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 82. Pubblici registri |
Capitolo: | 82.1 catasto e registri immobiliari |
Data: | 14/03/1988 |
Numero: | 70 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 10 bis. |
Art. 11. |
Art. 11 bis. |
Art. 12. |
Art. 12 bis. |
Art. 13. |
Art. 14. |
§ 82.1.30 – D.L. 14 marzo 1988, n. 70. [1]
Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.
(G.U. 14 marzo 1988, n. 61).
1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, è elevato a partire dall'anno 1988 a lire 228 mila; conseguentemente, nel comma 2 dell'articolo 13 dello stesso testo unico le parole «lire 156 mila» sono sostituite dalle parole: (omissis). Per l'anno 1988 i sostituti di imposta procedono all'applicazione della disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato prevista nel n. 1) del primo comma dell'articolo 15 del
2. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 così come stabilito alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
3. Il limite di reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
a) al comma 2 dell'articolo 49 è aggiunta la seguente lettera: (omissis);
b) al comma 8 dell'articolo 50 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (omissis);
2. Al secondo comma dell'articolo 5 del
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dal 1° gennaio 1973, e, ai fini delle imposte sui redditi dal periodo di imposta iniziato successivamente al 31 dicembre 1987. Si applica l'articolo 36 del
3 bis. All'articolo 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
3 ter. All'articolo 17, comma 1, del suddetto testo unico, le parole da: «Per la indennità» fino a: «versato al Fondo predetto» sono sostituite dalle seguenti: (omissis) [4].
3 quater. All'articolo 17, comma 2, del suddetto testo unico, con effetto dal 17 luglio 1986, dopo le parole: «agli effetti del comma 1», sono aggiunte le seguenti: (omissis) [5].
1. La disposizione relativa all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto afferente le linee di trasporto di cui al n. 22 della tabella A, parte seconda, allegata al
2. Tra le prestazioni di cui al n. 36 della parte II della allegata al tabella A
2 bis. Nel n. 21 della parte II della tabella A allegata al
3. Agli effetti dell'articolo 74 ter del
4. [8].
4 bis. Il n. 28 della tabella B allegata al
4 ter. Agli effetti dell'articolo 38 bis del
4 quater. Il rimborso di cui all'ultimo comma dell'articolo 30 del
4 quinquies. Con effetto dal 1° gennaio 1988 non è detraibile, da parte delle suddette cooperative, l'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi relativi alle prestazioni rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile [12].
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del
2. Gli esercenti imprese commerciali che non hanno optato per il regime ordinario ai sensi dei commi 16 e 19 dell'articolo 2 del
3. I contribuenti nei cui confronti continuano ad applicarsi per l'anno 1988 le disposizioni richiamate nel comma 1 possono optare, con effetto per lo stesso anno, per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attività esercitate, nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attività di cui agli articoli 34, 74, e 74 ter del
4. Le disposizioni dell'articolo 2 del
1. Nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1988 da parte dei contribuenti esclusi dall'applicazione dei regimi forfettari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 5 ovvero che optano per il regime ordinario ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 5, l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in più di tre anni, risultanti da fatture registrate in tale anno, è ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati o spediti nell'anno 1987; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno 1988 è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nell'anno 1987.
2. Per i soggetti indicati nel comma 9 dell'articolo 2 del
3. Per gli esercenti arti e professioni che ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 hanno optato per il regime ordinario, i compensi la cui registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, avviene nel corso del 1988 concorrono a formare il reddito di tale anno ancorché siano stati percepiti nel corso del triennio 1985-1987. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986 e 1987 dei compensi e delle spese i cui termini di registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, venivano a scadenza entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni.
4. Limitatamente al primo semestre 1988 per gli esercenti imprese commerciali esclusi dall'applicazione dei regimi forfettari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 5, ovvero che optano per il regime ordinario, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è elevato a novanta giorni. Il prospetto delle attività e passività esistenti al 1° gennaio 1988 deve essere compilato e vidimato entro il 15 aprile dello stesso anno; per gli esercenti professioni che optano per il regime ordinario il termine per l'annotazione nel repertorio annuale della clientela è elevato a novanta giorni per le prestazioni iniziate nel primo semestre dell'anno 1988 ed è fissato al 31 marzo 1988 per quelle in corso all'inizio di tale anno.
5. La dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 5 marzo 1988.
6. Fino alla data del 31 dicembre 1988:
a) ai fini dell'applicazione rispettivamente dei commi 9 e 10 dell'articolo 2 del
b) per la determinazione dei compensi di lavoro dipendente e degli altri componenti ammessi in diminuzione a norma dei commi 9 e 10 dell'articolo 2 del
c) ai fini delle plusvalenze da computare in aumento a norma del secondo periodo del comma 9 dell'articolo 2 del predetto
d) continuano ad applicarsi per gli enti non commerciali le disposizioni degli articoli 72 e 72 bis del citato decreto n. 597 del 1973.
7. Fino alla stessa data del 3 dicembre 1988 è sospesa l'applicazione degli artt. 50, comma 7, 79 e 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
1. La facoltà di optare per il regime ordinario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, del reddito di impresa e di lavoro autonomo per il triennio 1985-87, prevista nel comma 16 dell'art. 2 del
2. Nel comma 9 dell'art. 3 del
3. Le scritture contabili previste dal
1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui al
1 bis. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte degli enti percettori di proventi da canoni di locazione e di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a norma dell'art. 25 della
1. La tabella allegata alla
(Omissis) [17].
1 bis. [18].
2. Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti «pronti contro termine» si intendono quei contratti che configurano un'operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli o divise estere e per pari importo nominale [19].
2 bis. Le aliquote stabilite dall'art. 18,
2 ter. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 15 marzo 1988 [21].
1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi dei foglietti bollati e delle marche per i contratti di borsa.
2. L'importo massimo della tassa, da corrispondere con l'impiego di valori bollati, per un singolo contratto non può superare l'importo di L. 800.000; la differenza d'imposta, totale o parziale, è riscossa mediante visto per bollo dell'ufficio del registro. Gli estremi della bolletta dovranno essere riportati su ogni parte o sezione del foglietto.
1. Il classamento delle unità immobiliari urbane per le quali la dichiarazione di cui all'articolo 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, è stata redatta su scheda conforme a modello approvato anteriormente alla data di entrata in vigore del
2. Il classamento delle unità immobiliari urbane site in zone censuarie o in comuni nei quali il quadro di tariffa alla data del classamento stesso non è stato integrato a norma dell'articolo 64 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, può essere effettuato anche per comparazione con il quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o di altro comune della medesima provincia che abbia analoghe caratteristiche socio-economiche e di tipologia edilizia; negli atti deve essere annotato che il classamento è stato effettuato per comparazione, con l'indicazione della zona censuaria o del comune di riferimento.
3. Gli uffici tecnici erariali, avvalendosi eventualmente dei propri sistemi di elaborazione dati, possono provvedere alle notificazioni anche a mezzo del servizio postale. La notificazione è eseguita con raccomandata, con avviso di ricevimento, con tassa di spedizione a carico, nel luogo ove il destinatario ha il domicilio fiscale o la residenza; si applicano le disposizioni degli articoli 4, commi terzo e quarto, 7, 8 e 12, ultimo comma, della
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, saranno approvati i modelli da adottare per le notificazioni a mezzo del servizio postale di cui al comma 3.
1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. L'articolo 50 del
(Omissis).
1. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 52 del
2. Gli uffici tecnici erariali, entro dieci mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda di voltura, sono tenuti ad inviare all'ufficio del registro, presso il quale ha avuto luogo la registrazione, un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita.
2 bis. Per le unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1 quinquies ed 1-septies, del
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione e alle successioni aperte da tale data.
3 bis. Agli effetti dell'INVIM non è sottoposto a rettifiche il valore iniziale degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, se dichiarato in misura non superiore, per i terreni, a 60 volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 80 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte sul reddito per l'anno di riferimento del valore iniziale, nè è sottoposto a rettifica il valore della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non superiore a quella determinata sulla suddetta base agli effetti dell'imposta di registro e dell'imposta di successione. La disposizione si applica anche con riferimento ai presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del
3 ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della
(Omissis) [28].
3 quater. La disposizione del comma 3 ter è applicabile sempreché l'accertamento non sia divenuto definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [29].
1. Il Ministro delle finanze promuove le opportune intese con la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidenza del Senato della Repubblica per realizzare il collegamento al sistema informativo dell'anagrafe tributaria degli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in modo da consentire l'accesso tramite terminale alle informazioni di carattere statistico contenute negli archivi del sistema informativo, nel pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, sulla base delle intese di cui al comma 1, sono adottate le disposizioni per definire le modalità e i termini del collegamento di cui al medesimo comma, le aggregazioni dei dati disponibili e la periodicità di aggiornamento, tenuto conto dei piani di sviluppo del sistema informativo dell'anagrafe tributaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in lire 1.100 miliardi per l'anno 1988, in lire 740 miliardi per l'anno 1989 e in lire 885 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Detrazioni IRPEF».
2. All'onere di cui all'articolo 4, commi 3 ter e 3 quater, valutato in lire 50 miliardi annui per gli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Esenzione di imposta sugli accantonamenti bancari per rischi verso Paesi in via di sviluppo». I relativi rimborsi sono effettuati a decorrere dal 1° gennaio 1989.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dalla
[3] Comma aggiunto dalla
[4] Comma aggiunto dalla
[5] Comma aggiunto dalla
[6] Comma così sostituito dalla
[7] Comma aggiunto dalla
[8] Comma abrogato dall'art. 36 del
[9] Comma aggiunto dalla
[10] Comma aggiunto dalla
[11] Comma aggiunto dalla
[12] Comma aggiunto dalla
[13] Comma così modificato dalla
[14] Comma così modificato dalla
[15] Comma così modificato dalla
[16] Comma aggiunto dalla
[17] Comma modificato dalla
[18] Comma inserito dall’art. 9 del
[19] Comma modificato dalla
[20] Comma aggiunto dalla
[21] Comma aggiunto dalla
[22] Articolo aggiunto dalla
[23] Articolo aggiunto dalla
[24] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[25] Comma così modificato dalla
[26] Comma aggiunto dall'art. 10 del
[27] Comma aggiunto dalla
[28] Comma aggiunto dalla
[29] Comma aggiunto dalla
[30] Articolo aggiunto dalla
[31] Articolo così sostituito dalla