Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 87. Società |
Capitolo: | 87.7 rivalutazione monetaria dei beni e del capitale |
Data: | 30/12/1991 |
Numero: | 413 |
§ 87.7.4 - Legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale
(G.U. 31 dicembre 1991, n. 305, S.O.)
Titolo I
Disposizioni per contrastare l'evasione fiscale ed allargare la base imponibile
Capo I
Dati indicativi di capacità contributiva. - Accertamenti parziali.
1. Al
a) il secondo comma dell'articolo 2 è sostituito dai seguenti:
"La dichiarazione deve inoltre contenere l'indicazione dei seguenti dati e notizie indicativi di capacità contributiva, relativi alla disponibilità, in Italia o all'estero, da parte del contribuente e delle altre persone di cui al primo comma, di:
1) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 centimetri cubi e roulottes; cavalli da equitazione o da corsa;
2) residenze principali o secondarie;
3) collaboratori familiari ed altri lavoratori addetti alla casa o alla famiglia;
4) riserve di caccia e di pesca;
5) assicurazioni di ogni tipo, limitatamente alla indicazione degli istituti o imprese di assicurazione e ai dati identificativi delle polizze, escluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore e quella sulla vita, contro gli infortuni e le malattie;
6) utenze di telefono limitatamente alla indicazione delle società ed enti erogatori e dei dati identificativi delle utenze.
Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dovranno essere modificati ed integrati i dati e le notizie di cui al comma precedente e dovranno essere altresì esclusi dall'obbligo della indicazione i dati e le notizie indicati nel presente articolo che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente.";
b) il quarto comma dell'articolo 38 è sostituito dai seguenti:
"L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti".
2. Il decreto del Ministro delle finanze previsto dal quarto comma dell'articolo 38 del
1. L'articolo 41-bis del
"Art. 41 bis.— (Accertamento parziale).
– 1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. Le disposizioni del comma 1 possono applicarsi anche all'accertamento induttivo dei ricavi e dei compensi, di cui all'articolo 12 del
2. Le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 41-bis del
1. All'articolo 54 del
"Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 57, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante.
Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12 del
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.
Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte".
2. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 54 del
Capo II
Revisione del regime dei coefficienti
1. Al
a) il primo comma dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
b) il quinto e il sesto comma dell'articolo 18 sono sostituiti dai seguenti:
"Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel primo comma non vengano superati.
Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi";
c) il settimo comma dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
"I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti indicati al primo comma, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.";
d) all'articolo 55, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
"Se i ricavi o i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'articolo 51 non siano già state constatate non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati".
2. Il comma 3 dell'articolo 10 del
"3. Se nel corso del triennio l'ammontare dei ricavi supera i limiti di cui al primo comma dell'articolo 18 del
3. Al
a) l'articolo 31 è abrogato;
b) all'articolo 48, primo comma, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente:
"Se i corrispettivi non registrati vengono specificamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi di fatturazione e di registrazione nonchè degli obblighi in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati".
4. Il comma 7 dell'articolo 50 e l'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
1. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla
3. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.
1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 del
"1. In relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attività svolta, coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi. I coefficienti sono determinati sulla base di parametri economici utilizzabili in relazione a singoli settori di attività ed al rispettivo andamento, tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo, anche con riferimento al periodo iniziale e finale dell'attività.
2. L'ammontare calcolato a norma del comma 1 è assunto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche per la determinazione del volume di affari, tenuto conto dei diversi criteri che disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni. Il volume di affari o il maggior volume di affari risultante dall'applicazione dei coefficienti, si presume, salvo prova contraria, relativo ad operazioni imponibili con l'aliquota dell'imposta di cui all'articolo 16, primo comma, del
3. Le informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di cui al comma 1 possono essere desunte, oltre che dalle dichiarazioni dei contribuenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dagli accertamenti degli uffici e dagli altri dati ed elementi in possesso dell'Amministrazione, da informazioni richieste agli enti locali, alle organizzazioni economiche di categoria nonchè ad enti ed istituti, ivi comprese società specializzate in rilevazioni economiche settoriali. Se i dati e gli elementi non vengono inviati o sono non rispondenti al vero o incompleti, si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del
4. Se l'indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al comma 1 è richiesta nel modello di dichiarazione, si applica, in caso di omessa, incompleta o infedele indicazione, la pena pecuniaria da uno a dodici milioni di lire. La stessa pena si applica in caso di omessa o errata descrizione, nel modello di dichiarazione, dell'attività esercitata.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno al quale si riferiscono, sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, con la sommaria indicazione dei criteri seguiti per la loro formulazione".
1. L'articolo 12 del
"Art. 12.— 1. Ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto degli esercenti attività d'impresa che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. In sede di accertamento effettuato in base al comma 1, non sono ammessi in deduzione spese ed altri componenti negativi diversi da quelli dichiarati e da quelli presi a base per l'applicazione dei coefficienti, né sono riconosciute le relative detrazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il disposto dell'articolo 75, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato, con
3. In caso di accertamento di cui al comma 1 effettuato con le modalità previste dall'articolo 41-bis, comma 2, del
4. Con decreti del Ministro delle finanze da emanarsi dopo il 30 settembre 1992 ed entro il 31 dicembre 1992 sono stabiliti i criteri e le condizioni per l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti, il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i principi di bilancio che attengono a una normale tenuta della contabilità, mancando i quali potrà prevedersi l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime ordinario di contabilità i coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'articolo 11 possono essere altresì utilizzati ai fini della programmazione dell'attività di controllo di cui al comma 1, anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria.
5. La determinazione dei maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, non costituisce notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale".
2. Le disposizioni dell'articolo 6 e quelle del presente articolo si applicano a partire dagli accertamenti relativi al primo periodo di imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 1991.
3. I coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del
1. All'articolo 2216 del codice civile le parole: "e deve essere annualmente vidimato dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio" sono sostituite dalle seguenti: "e il volume in corso deve essere presentato per la vidimazione all'ufficio del registro delle imprese o ad un notaio entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun anno dalla data di bollatura di cui all'articolo 2215".
2. All'articolo 2217, comma terzo, del codice civile le parole: "e presentato entro tre mesi all'ufficio del registro delle imprese o a un notaio per la vidimazione" sono sostituite dalle seguenti: "e presentato entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette all'ufficio del registro delle imprese o ad un notaio per la vidimazione".
3. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 1 del
"E' punita con l'ammenda da lire 200.000 a lire un milione l'irregolare tenuta delle scritture contabili quando la bollatura di cui all'articolo 2215 del codice civile non è stata apposta su ciascun volume ovvero la vidimazione è stata effettuata oltre i termini previsti dagli articoli 2216 e 2217 del codice civile".
4. All'articolo 15, primo comma, del
Capo III
Disposizioni per allargare la base imponibile
1. All'articolo 17 della
a) nel comma 1, all'alinea, le parole: "31 dicembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1992"; dopo le parole: "uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo," sono inserite le seguenti: "ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi,"
b) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole: "le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti" sono inserite le seguenti: "anche se riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi";
c) nel comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d bis) non costituisce comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, la non concorrenza a formare reddito delle somme vincolate alla destinazione a riserve indivisibili, da parte delle cooperative e loro consorzi disciplinati dal
d) nel comma 2, dopo le parole: "legge di delegazione" sono inserite le seguenti: "nonchè indicando quali delle agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere inserite nei decreti legislativi";
e) nel comma 2, dopo le parole: "1° gennaio 1992" sono inserite le seguenti: "ovvero dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 17 della
3. All'articolo 18, comma 1, della
"Saranno, comunque, previsti per le persone fisiche particolari trattamenti agevolativi al fine di favorire la formazione del risparmio finalizzato all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione principale, con base imponibile di tariffa d'estimo catastale non superiore a quella corrispondente alla categoria A/2 a sei vani, alla sottoscrizione di forme assicurative di previdenza e sanitarie nonchè alla sottoscrizione di azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto a condizione che esse vengano detenute per non meno di tre anni consecutivi; l'ammontare del predetto importo nonchè di quelli indicati nelle lettere d) ed m) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
4. All'articolo 18, comma 2, della
5. All'articolo 19, comma 2, della
6. All'articolo 3, comma 1, della
a) le parole: "31 dicembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 1992";
b) le parole: "sul canone annuale di concessione" sono sostituite dalle seguenti: "sul canone annuale ovvero sull'indennizzo dovuto per l'utilizzazione";
c) nella lettera b), la parola: "concessionari" è sostituita dalla seguente: "soggetti".
7. All'articolo 3, comma 2, della
a) dopo le parole: "esonerati dal pagamento" sono inserite le seguenti: "nonchè per gli utilizzatori senza titoli";
b) dopo la parola: "omessa" sono inserite le seguenti: "incompleta, infedele o tardiva".
8. Le disposizioni contenute nella presente legge che hanno ad oggetto, anche sotto forma di proroga, esenzioni, agevolazioni e regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, devono essere oggetto della revisione prevista dall'articolo 17 della
1. Al
a) all'articolo 32, primo comma, dopo le parole: "trecentosessanta milioni di lire" sono inserite le seguenti: "per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività"; e in fine, è aggiunto il seguente periodo:
"Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 18 del
b) all'articolo 33, primo comma, dopo le parole: "trecentosessanta milioni di lire", sono inserite le seguenti: "per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività".
2. Nell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
"6 bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111, che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6".
Capo IV
Adempimenti strumentali e disposizioni - per contenere l'elusione e per reprimere - il contrabbando di tabacchi
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) al comma 1 dell'articolo 10, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b bis) il 20 per cento delle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari, residenti nel territorio dello Stato o aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per l'acquisto o la vendita di fabbricati, per un importo complessivamente non superiore a lire 3 milioni";
b) al comma 1 dell'articolo 10, nel primo periodo della lettera e), le parole: "il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato" sono sostituite dalle seguenti: "il 3 per cento del reddito complessivo dichiarato fino a 30 milioni e il 10 per cento del reddito complessivo dichiarato che supera i 30 milioni";
c) al comma 1 dell'articolo 16, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
"g bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione";
d) il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
"1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi indicati alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 conseguiti in sede di liquidazione il diritto alla percezione si considera sorto nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione.";
e) all'articolo 34 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:.
"4 bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfettariamente del 10 per cento nonchè, eventualmente, fino a un ulteriore 15 per cento a titolo di spesa di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto delle predette spese. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, l'importo massimo deducibile di cui sopra è determinato nella misura forfettaria del 10 per cento ed eventualmente fino ad un ulteriore 30 per cento a titolo di spesa di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione
4 ter. Se l'ammontare delle spese effettivamente sostenute in un anno e comprovate da idonea documentazione è superiore al 15 per cento del canone relativo all'anno medesimo, l'eccedenza può essere computata, sempre in misura tale da non superare complessivamente per ciascun periodo di imposta il predetto limite percentuale, in diminuzione dei canoni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il secondo.";
f) all'articolo 81, comma 1, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.";
g) al comma 2 dell'articolo 82 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonchè dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonchè della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione.";
h) il comma 2 dell'articolo 129 è sostituito dal seguente:
"2. Per i fabbricati dati in locazione, qualora per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo, ridotto del 25 per cento, risulta inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario di cui al comma 1 dell'articolo 34, il reddito imponibile è determinato dal canone di locazione ridotto del 25 per cento. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, l'importo massimo deducibile di cui sopra è determinato nella misura forfettaria del 40 per cento".
2. [In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato] [3].
3. Nel comma 5 dell'articolo 9 della
4. Al
a) all'articolo 28, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 salvo quelli tenuti alla effettuazione della rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.";
b) all'articolo 29, sesto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Con apposito decreto emanato entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale il Ministro delle finanze può disporre, anche limitatamente a determinate categorie di contribuenti, che gli elenchi di cui al primo e terzo comma siano presentati, entro il 31 maggio dello stesso anno, al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.";
c) all'articolo 74, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio dell'attività e quelli propri, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile è costituita dal 15 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'importazione dei beni destinati alla vendita non è detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all'articolo 53, devono annotare in apposito registro, tenuto in conformità all'articolo 39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi identificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni, nonchè il prezzo di vendita degli stessi".
5. Per le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonchè di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla
6. Le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme di cui al comma 5 costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
7. Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e 6, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. E' facoltà del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto.
8. Per il versamento della ritenuta, per gli obblighi di dichiarazione e comunicazione e per l'eventuale sanzione si applicano le disposizioni previste per le ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 28 del
9. [4]
10. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabilite le modalità per gli adempimenti degli obblighi previsti dai commi da 5 a 9.
11. [5]
12. All'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
"7 bis. Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Si considera privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle predette società ad imposizione in misura inferiore alla metà di quella complessivamente applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Con decreti del Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati o i territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le società estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento di imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento".
13. [Fermo restando il potere dell'Amministrazione di controllare l'effettiva esecuzione dell'operazione, le prove di cui al comma 7-ter dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
14. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
"1 bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli utili distribuiti da società collegate residenti in Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato individuati con i decreti del Ministro delle finanze, di cui al comma 7-bis dell'articolo 76.
1 ter. Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'articolo 76, comma 7-bis, gli utili distribuiti non concorrono a formare il reddito per l'ammontare corrispondente alle spese e agli altri componenti negativi non ammessi in deduzione".
15. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 34 del
16. Le disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 14 si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta che ha inizio successivamente al 31 dicembre 1991.
17. Nell'articolo 20, secondo comma, del
18. La disposizione di cui al comma 17 ha effetto per gli utili la cui distribuzione è deliberata a partire dal 1° gennaio 1992. Per le comunicazioni di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, riguardanti utili messi in pagamento tra il 1° gennaio 1991 e la data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sessanta giorni decorre da tale data.
19. L'articolo 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
"Art. 301– (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca). – 1. Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.
2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale".
1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'art. 34, 1° comma, dal
3. Con decreti del Ministro delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta, può essere stabilito, nei confronti di determinate categorie di contribuenti o per determinate categorie di prestazioni con carattere di ripetitività e a scarsa rilevanza fiscale, l'esonero dagli obblighi di cui al comma 1, ferma restando, fino alla emanazione degli stessi, l'esclusione dall'obbligo di certificazione di cui al comma 1 dei soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della fattura a norma dell'articolo 22, secondo comma, del
4. Anche ai soggetti che, nell'adempimento dell'obbligo della certificazione dei corrispettivi previsto nel presente articolo, utilizzano apparecchi misuratori fiscali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della
5. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui al comma 1. Sono altresì determinati le caratteristiche tecniche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della
6. Con decreto del Ministro delle finanze sono coordinate le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo con quelle emanate in forza dell'articolo 8 della
7. Le disposizioni dei commi precedenti e quelle dei decreti ivi previsti si applicano a partire dal 1° gennaio 1993.
8. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti emanati ai sensi del comma 3 sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
9. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi, effettuate anche a domicilio, da esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo e da esercenti attività di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo della emissione della fattura.
10. Le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità per il rilascio relativo alle prestazioni di cui al comma 9, nonchè tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo, sono determinati con appositi decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Per la violazione prevista dal quinto comma dell'articolo 8 della
12. All'articolo 2 della
"Al destinatario dello scontrino fiscale che, a richiesta degli organi accertatori nel luogo della operazione o nelle immediate adiacenze, non è in grado di esibire lo scontrino o lo esibisce con l'indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000".
13. [9]
14. La lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 del
"b) natura, qualità e quantità specificata in cifre e in lettere, dei beni trasportati; con decreto del Ministro delle finanze, in alternativa all'obbligo di indicare anche in lettere la quantità dei beni trasportati, per i soggetti che utilizzano sistemi elettrocontabili sono disposte modalità di compilazione della bolla rispondenti alle esigenze di impiego di tali sistemi".
15. La disposizione di cui al comma 14 ha effetto a partire dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle finanze di cui alla medesima disposizione.
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella lettera a) del primo comma dell'articolo 8 del
2. I contribuenti che applicano l'imposta ai sensi dell'articolo 34 del
1. A decorrere dall'anno 1992 il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31, commi 8, 9 e 11, della
2. Ai fini della dichiarazione, dell'accertamento, della riscossione del predetto contributo e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
3. I versamenti effettuati a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nell'anno 1992 in applicazione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono computati a titolo di acconto delle somme dovute per lo stesso titolo sulla base degli imponibili dichiarati nella dichiarazione dei redditi da presentare per il medesimo anno.
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della
Titolo II
Semplificazione e - razionalizzazione delle - procedure
Capo I
Disposizioni per la semplificazione di - talune procedure di rimborso
1. All'articolo 42-bis del
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 38, quinto comma, e dall'articolo 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 36-bis del
b) nel secondo comma, primo periodo, le parole: "per ciascun comune del distretto e" sono soppresse;
c) nel terzo comma, primo periodo, la parola: "inviate" è sostituita con la seguente: "formate";
d) nel terzo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalità e il domicilio fiscale, nonchè l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso".
2. All'articolo 2-bis del
"4 bis. Ai rimborsi di cui ai commi 3 e 4, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio provvedono in sede di liquidazione dell'ultima dichiarazione presentata all'Amministrazione finanziaria, nella quale risultano dichiarate le indennità di fine rapporto e le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente. Gli interessi sono determinati in relazione alle quote di rimborso spettanti per singole annualità.
4 ter. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio, per le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente corrisposte dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti statali (ENPAS), dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), dall'Istituto postelegrafonici (IPOST) e dall'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), procedono ai rimborsi, avvalendosi dei dati trasmessi all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico, secondo le modalità e le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze".
3. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti eroganti le indennità di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3-quater dell'articolo 4 del
4. Al
a) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Esecutorietà dei ruoli). 1. L'intendente di finanza, previo accertamento della conformità dei singoli ruoli alle disposizioni di questo titolo, appone il visto di esecutorietà dei ruoli sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e ne invia copia alla competente ragioneria provinciale. Il riassunto riepilogativo è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.";
b) il sesto comma dell'articolo 97 è sostituito dal seguente:
"Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non è superiore a lire 10 milioni".
1. E' concessa la restituzione d'imposta già istituita con
Capo II
Disposizioni in materia di riscossione e definizione dei crediti dichiarati inesigibili dai cessati esattori
1. I contribuenti che, dalle domande di rimborso o di discarico presentate dagli esattori delle imposte dirette o dai concessionari per le quote ricevute in carico dagli stessi esattori, risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, debitori per tributi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1989, possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari ad un sesto dell'imposta ancora dovuta e di una somma pari al 10 per cento degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse ed altri accessori iscritti a ruolo e non ancora pagati. Il versamento deve essere effettuato, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto previsto dal comma 3, al competente concessionario del servizio di riscossione dei tributi. Non sono dovuti l'indennità di mora ed i diritti di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 novembre 1954, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 25 novembre 1954, e non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 97, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del
2. Al fine di consentire l'applicazione della disposizione del comma 1 gli uffici dell'Amministrazione finanziaria devono trasmettere al competente concessionario del servizio di riscossione dei tributi le domande di rimborso e di discarico per quote erariali, non rimborsate o non discaricate alla data di entrata in vigore della presente legge, presentate:
a) dagli esattori delle imposte dirette;
b) dai concessionari per le quote ricevute in carico dai cessati esattori ai sensi dei decreti del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989 e 26 febbraio 1990, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1990 e n. 60 del 13 marzo 1990.
3. Le domande di cui al comma 2 devono essere trasmesse entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito verbale di consegna. I concessionari, entro trenta giorni successivi alla consegna, informano i contribuenti indicati nelle domande che, entro il 31 maggio 1992, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 per estinguere il debito; l'atto deve indicare la somma risultante dall'applicazione dei criteri automatici di definizione. I concessionari devono adottare, altresì, idonee misure per la diffusione, nell'ambito della propria concessione, di quanto prescritto dalle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento ai termini, alle modalità ed agli effetti, per consentire ai contribuenti di avvalersene agevolmente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello dell'atto di definizione nonchè la distinta ed il bollettino di conto corrente postale per l'effettuazione del versamento.
4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle domande di rimborso e di discarico che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 3, il concessionario del servizio di riscossione dei tributi è autorizzato, fino al 31 dicembre 1996, a riprendere gli atti esecutivi secondo le disposizioni contenute nel titolo II del
a) il concessionario è tenuto a presentare, all'intendenza di finanza territorialmente competente, un elenco comprendente l'importo delle quote per le quali è prevista la ripresa degli atti esecutivi;
b) il concessionario, per ogni pagamento ricevuto, è tenuto al rilascio di una quietanza conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze;
c) il concessionario è tenuto a presentare il rendiconto trimestrale delle riscossioni;
d) il versamento delle somme riscosse è effettuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 72 del
e) nel caso di infruttuosa o insufficiente esecuzione non si applicano le disposizioni contenute nel titolo IV del
5. Il Ministro delle finanze emana, entro il 31 maggio 1992, apposito decreto per ottenere tutte le informazioni relative alle operazioni finanziarie compiute negli ultimi cinque anni e alla detenzione di capitali anche all'estero dai contribuenti di cui al comma 4 per il recupero delle somme ivi previsto.
6. Entro il 30 giugno 1992 i concessionari del servizio di riscossione dei tributi inviano al competente ufficio finanziario che ha trasmesso le domande di rimborso o di discarico un elenco degli atti sottoscritti dai contribuenti e dei relativi versamenti effettuati; copia dell'elenco viene inviata dalle intendenze di finanza al Servizio centrale della riscossione.
7. Per effetto della trasmissione delle domande di rimborso e di discarico previste dal comma 2, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria cessano di espletare gli adempimenti di loro competenza in materia di rimborso e discarico di quote inesigibili e l'intendente di finanza liquida, con apposito decreto da emanarsi entro il 30 novembre 1992, agli esattori delle imposte dirette le somme a questi ultimi dovute a titolo di rimborso per inesigibilità al netto degli sgravi provvisori già concessi ai sensi dell'articolo 93 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con
8. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 11 del
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei crediti di enti impositori diversi dallo Stato, dichiarati inesigibili dai cessati esattori delle imposte dirette.
10. L'elenco dei contribuenti indicati nelle domande di rimborso e di discarico, evidenziando coloro i quali hanno estinto il debito nei termini e con le modalità previste nel presente articolo, contenente l'ammontare delle somme dovute e versate, è reso pubblico e viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari.
Titolo III
Disposizioni per la trasparenza dei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti
Capo I
Poteri degli uffici per l'adempimento dei loro compiti e obblighi di comunicazione e allegazione
1. Al
a) nel primo comma dell'articolo 32, il primo periodo del numero 2) è sostituito dal seguente:
"invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7), o rilevate a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma.";
b) nel primo comma dell'articolo 32, il primo periodo del numero 5) è sostituito dal seguente:
"richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.";
c) nel primo comma dell'articolo 32, i numeri 7) e 8) sono sostituiti dai seguenti:
"7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati";
d) nel primo comma dell'articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"8 bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi.";
e) nel secondo comma dell'articolo 33 le parole ", nei casi e con le modalità di cui all'articolo 35 sono soppresse;
f) nel terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 33, come modificato dall'articolo 5, comma 15, del
g) nel sesto comma dell'articolo 33 il primo periodo è sostituito dai seguenti:
"Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.";
h) gli articoli 34 e 35 sono abrogati;
i) il primo comma dell'articolo 52 è sostituito dal seguente:
"Se i documenti trasmessi a norma dell'articolo 32, primo comma, numero 7), non rispondono al vero o sono incompleti si applica la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 a carico dell'azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte. La pena a carico dell'azienda o istituto di credito si applica anche nel caso di omissione dell'invio dei documenti. Si considera omesso l'invio avvenuto oltre il termine di cui all'articolo 32, ultimo comma; ove il ritardo non sia superiore a quindici giorni, la pena è ridotta della metà. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di violazioni da parte delle società ed enti di assicurazione e delle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, numero 5)".
2. Al
a) nel secondo comma dell'articolo 51, il numero 2) è sostituito dal seguente:
"2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo 52";
b) nel secondo comma dell'articolo 51, il primo periodo del numero 5) è sostituito dal seguente:
" richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.";
c) nel secondo comma dell'articolo 51, al numero 7), le parole ", nei soli casi di deroga al segreto bancario indicati dall'articolo 51-bis e con le modalità ivi previste" sono sostituite dalle seguenti: ", previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona";
d) nel secondo comma dell'articolo 51 al numero 7) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente.";
e) l'articolo 51-bis è abrogato;
f) nel primo comma dell'articolo 52, terzo periodo, le parole "per accedere nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni, che non siano anche adibiti all'esercizio di attività commerciali e agricole, e in ogni caso" sono soppresse;
g) nel primo comma dell'articolo 52 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.";
h) nel terzo comma dell'articolo 52, dopo le parole ", ripostigli e simili", sono aggiunte le seguenti: "e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale.";
i) nell'undicesimo comma dell'articolo 52, primo periodo, sono soppresse le parole: ", nei casi e con le modalità di cui all'articolo 51-bis";
l) nel primo comma, primo periodo, dell'articolo 63, come modificato dall'articolo 5, comma 14, del
3. L'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 11 della
"L'autorizzazione prevista dall'articolo 32, primo comma, numero 7), e dall'articolo 33, sesto comma, del
4. I soggetti che rilasciano le autorizzazioni previste dalle norme di cui al presente articolo, per le richieste e per gli accessi, devono impartire le opportune disposizioni per l'utilizzo riservato e corretto dei dati e delle notizie raccolti e rilevanti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sui redditi.
5. Chiunque, senza giusta causa, rivela tali dati o notizie, ovvero li impiega a profitto altrui o ad altrui danno, è punito, fatta salva l'azione disciplinare, con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, da irrogare con decreto del Ministro delle finanze, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
1. Al
a) nell'articolo 5, primo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente:
"1 bis) l'elenco nominativo dei soci di società a responsabilità limitata con l'indicazione del periodo di partecipazione se inferiore all'esercizio sociale";
b) nell'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Con il decreto previsto dal primo comma, il Ministro delle finanze può disporre, anche limitatamente ad alcune categorie o classi di soggetti, che la dichiarazione di cui all'articolo 7 o particolari elenchi nominativi in essa inclusi, vengono presentati, con le modalità e nei termini stabiliti nello stesso decreto, mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria.";
c) nell'articolo 32, primo comma, il secondo periodo del numero 3) è sostituito dai seguenti:
"Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso.";
d) nell'articolo 36 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonchè gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.";
e) nell'articolo 53 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, previsto dal quarto comma dell'articolo 36, è punita con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 da irrogare con decreto del Ministro delle finanze.";
f) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:
"Art. 69 (Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti) 1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attività di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente.
2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.
3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonchè i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire.
4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti:
a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;
b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.
5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4.
6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al
7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici".
1. All'articolo 66-bis del
a) il primo periodo del primo comma è sostituito dai seguenti:
"Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55. Sono ricompresi nell'elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante.";
b) nel secondo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Gli elenchi sono in ogni caso depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso l'ufficio che ha proceduto alla loro formazione, sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al
c) il terzo comma è abrogato;
d) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Gli stessi uffici pubblicano, inoltre, un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di quelli che li hanno ottenuti".
2. Al
a) nell'articolo 6, primo comma, lettera f), le parole "domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi della proprietà o di altri diritti reali relativamente ai possessori ed altri soggetti ivi indicati, concernenti navi ed unità da diporto soggette ad iscrizioni nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizioni e note di trascrizione al Registro aeronautico nazionale, relativamente ai possessori di aeromobili" sono sostituite dalle seguenti: "domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonchè dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizione di aeromobili nel Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro aeronautico nazionale, nonchè dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente";
b) nell'articolo 7, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:
"Le aziende e gli istituti di credito e l'Amministrazione postale nonchè le società fiduciarie e ogni altro intermediario finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o deposito o che comunque possa disporre del medesimo.";
c) nell'articolo 13, ottavo comma, dopo le parole "Se le comunicazioni previste dall'articolo 7 e dal terzo comma dell'articolo 16" sono inserite le seguenti: "nonchè dal primo e dal terzo comma dell'articolo 20";
d) nell'articolo 16, terzo comma, le parole "terzo comma dell'articolo 21", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "terzo e quarto comma dell'articolo 21";
e) il primo comma dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
"Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione.";
f) nell'articolo 20, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"I soggetti indicati nell'articolo 29 del
g) nell'articolo 21, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Gli uffici marittimi, gli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica, il Registro aeronautico nazionale e la direzione della circoscrizione dell'aeroporto competente debbono entro il 31 dicembre 1992 integrare con il codice fiscale le domande, le note di trascrizione e le dichiarazioni di cui alla lettera f) dell'articolo 6, relativamente a navi, galleggianti, unità da diporto ed aeromobili risultanti iscritti alla data del 31 dicembre 1991 nei registri da essi gestiti e che alla predetta data esplicano i loro effetti. A tal fine i soggetti interessati debbono comunicare il proprio codice fiscale ai predetti uffici entro il 30 giugno 1992. In caso di mancata comunicazione si applica la pena pecuniaria prevista all'articolo 13".
3. Al
a) nell'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 7.";
b) nell'articolo 7, comma 1, dopo le parole "per l'adempimento degli obblighi, nonchè per" sono soppresse le parole: "la richiesta e".
4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, con il massimo di elementi di riservatezza, la destinazione e le modalità delle comunicazioni da parte delle aziende ed istituti di credito e dell'Amministrazione postale nonchè delle società fiduciarie e di ogni altro intermediario finanziario dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o deposito o che comunque possa disporre del medesimo, nonchè i criteri per le relative utilizzazioni
5. Le modificazioni introdotte, con la lettera b) del comma 2 del presente articolo, all'articolo 7 del
Capo II
Interpello dell'Amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti
[1. E' istituito alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, cui è demandato il compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti.
2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute negli articoli 37, comma terzo, e 37–bis del
3. Il parere reso dal comitato ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere della prova viene posto a carico della parte che non si è uniformata al parere del comitato.
4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, nominato con decreto del Ministro delle finanze, è composto dai seguenti membri:
a) i direttori generali della direzione generale delle imposte dirette e della direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e il direttore dell'ufficio centrale per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali;
b) il comandante generale della Guardia di finanza;
c) il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari;
d) il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo;
e) due componenti del Consiglio superiore delle finanze, non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, designati dal Consiglio stesso;
f) tre esperti in materia tributaria designati dal Ministro delle finanze.
5. I membri del comitato possono farsi rappresentare da funzionari, di grado non inferiore a primo dirigente, e da ufficiali superiori; possono altresì farsi assistere da personale delle qualifiche e grado indicati che partecipano, in tal caso, alle sedute senza diritto di voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori attribuiti agli uffici finanziari.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17 della
7. Il presidente del comitato è nominato dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, tra i membri del comitato stesso.
8. Le indennità da corrispondere ai membri del comitato non appartenenti all'Amministrazione finanziaria verranno stabilite ogni triennio con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata. La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso [13].
10. [In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potrà richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. La mancata risposta da parte del comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso, equivale a silenzio-assenso] [14].
11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente.
12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire 150 milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.]
Capo III
Disposizioni per l'Amministrazione finanziaria
1. In aggiunta ai centri informativi previsti dall'articolo 2, secondo comma, del
2. Il fondo previsto dall'articolo 4, comma 6, del
3. Per la prosecuzione, nell'ambito del potenziamento del sistema informativo del Ministero delle finanze, dell'ammodernamento e dell'aggiornamento degli archivi del catasto e della nuova cartografia catastale, nonchè per l'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari del nuovo catasto edilizio urbano, indispensabile anche per consentire la misurazione delle superfici, in metri quadrati anziché in vani catastali, è autorizzata, per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 la spesa rispettivamente di lire 100 miliardi, lire 100 miliardi e lire 150 miliardi, da iscrivere, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1992.
4. Le attività di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze possono essere affidate in concessione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della
5. All'articolo 5 del
"I biglietti e gli altri titoli di ingresso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministro delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'imposta relativamente ai biglietti e agli altri titoli emessi mediante sistemi elettronici centralizzati nonchè per i relativi controlli".
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede utilizzando parzialmente il maggior gettito previsto dalla presente legge. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. A partire dal 1° gennaio 1992 è soppressa la istituzione del registro annuale dei corrispettivi previsto dall'articolo 18 del
Capo IV
Misure di razionalizzazione
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) nell'articolo 24, comma 2, le parole "né quelli dati in affitto per usi non agricoli" sono sostituite dalle seguenti: ", quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonchè quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51.";
b) nell'articolo 33, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "e le loro pertinenze".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano a partire dal periodo di imposta avente inizio successivamente a quello in corso alla data del 31 dicembre 1991. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano dal periodo di imposta in corso alla stessa data.
3. A testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con
a) nell'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 24 e dalle somme risultanti da regolare fattura, corrisposte, per la compilazione della denuncia di successione e per la liquidazione delle relative imposte, a professionisti, iscritti in albi o ruoli, sino ad un massimo di lire 2 milioni.";
b) nell'articolo 28, comma 3, le parole "registro, conforme" sono sostituite dalle seguenti: "registro o conforme";
c) nell'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il pagamento dell'imposta principale di successione deve essere eseguito entro novanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione prevista all'articolo 28, comma 1, o delle dichiarazioni integrative o modificative, presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3. Decorso tale termine senza che l'ufficio abbia liquidato l'imposta, la stessa deve essere liquidata dagli eredi e legatari su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e versata all'ufficio entra i successivi novanta giorni, unitamente all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, a modifica dell'articolo 17 del
d) nell'articolo 33, comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente:
"L'ufficio, in sede di controllo della liquidazione eseguita dal soggetto passivo d'imposta, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e nella liquidazione della imposta, e ad escludere:";
e) nell'articolo 34, comma 1, le parole "dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di versamento dell'imposta principale";
f) nell'articolo 37, comma 1, dopo la parola "principale", sono inserite le seguenti: "salvo i casi in cui la stessa sia stata pagata nei termini di cui all'articolo 33, comma 1";
g) nell'articolo 38, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora nei termini di cui all'articolo 33, comma 1, se trattasi di imposta principale, e nei termini di cui all'articolo 37, comma 1, se trattasi di imposta complementare o suppletiva, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa.";
h) nell'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 2, le parole: "nel termine previsto dall'articolo 37" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini previsti dagli articoli 33, comma 1, e 37";
2) nel comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla produzione all'ufficio dei documenti di cui al comma 7";
3) nel comma 9, le parole "dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine per il pagamento delle somme di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 31, comma 1";
i) nell'articolo 52, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La stessa sanzione si applica per l'omesso o incompleto pagamento dell'imposta liquidata dal dichiarante.";
l) nell'articolo 56, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5".
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1993. Il decreto previsto dal comma 3 dell'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con
5. La tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con
6. All'articolo 25, primo comma, lettera e), del
7. La lettera b) del quinto comma dell'articolo 25 del
"b) al 40 per cento per gli incrementi di valore dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attività agricola o forestale a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione".
8. A decorrere dal 1° gennaio 1992 il comma 1 dell'articolo 9 del
"1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonchè sul prodotto denominato" Jet Fuel JP/4", sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), F), punto 1), e H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della tabella B allegata al regio
Titolo IV
Rivalutazione di beni immobili delle imprese e disposizionI per la tassazione di talune plusvalenze da conferimenti
Capo I
Disposizioni in materia di rivalutazione di beni immobili delle imprese
1. Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività sono tenuti a rivalutare i fabbricati e le aree fabbricabili di cui all'articolo 25, acquisiti entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.
2. Non è obbligatoria la rivalutazione di cui al comma 1 per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
3. Non sono rivalutabili i fabbricati e le aree fabbricabili posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati realizzati o acquistati dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli che, alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990, si considerano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e di quelli che non costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa.
4. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere annotata nel relativo inventario. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade dopo tale data debbono effettuare la rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente alla data medesima. Per gli enti e le società che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla
1. Per il calcolo della rivalutazione:
a) i fabbricati devono essere assunti ai valori che risultano applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; pari a 50, per quelle classificate nella categoria A/10 e pari a 34 per quelle classificate nella categoria C/1; per le unità immobiliari classificate nelle categorie D ed E si assume il valore risultante dal costo, ma al netto della eventuale rivalutazione eseguita ai sensi della
1990 |
1,05 |
1989 |
1,10 |
1988 |
1,15 |
1987 |
1,20 |
1986 |
1,30 |
1985 |
1,40 |
1984 |
1,50 |
1983 |
1,60 |
1982 e precedenti |
1,70 |
b) le aree fabbricabili, individuate negli strumenti urbanistici, devono essere assunte per l'80 per cento del valore venale in comune commercio.
2. Dall'ammontare complessivo determinato ai sensi del comma 1, sono sottratti i costi dei beni fiscalmente riconosciuti al netto delle quote di ammortamento già dedotte aumentati di un miliardo di lire. La rivalutazione è costituita da almeno il 38 per cento dell'importo così determinato e deve essere imputata a ciascun bene in proporzione alla differenza tra il valore risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1 e il costo del beni prima della rivalutazione e comunque in misura non superiore al maggior valore effettivamente ad esso attribuibile.
3. Sull'importo della rivalutazione dei beni iscritti in bilancio è dovuta una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, pari al 16 per cento.
4. Gli amministratori e il collegio sindacale devono attestare nelle loro relazioni che la rivalutazione è stata effettuata nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il costo di acquisizione con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria o in base a rivalutazione economica dei beni rivalutati.
6. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente, in tre rate: la prima e la seconda nella misura del 34 per cento ciascuna, con scadenza rispettivamente entro il suindicato termine e nel quarto mese successivo; la terza nella misura del 32 per cento nell'undicesimo mese successivo al predetto termine. Qualora il contribuente abbia diritto a rimborsi di crediti di imposta sulla base di dichiarazioni relative a periodi di imposta precedenti o risultanti da quella relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, gli importi da versare devono essere utilizzati fino al 25 per cento del loro ammontare a titolo di compensazione dei predetti rimborsi a partire da quello meno recente. Il residuo importo deve essere versato con le modalità di cui al primo periodo. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.
7. Il maggior valore dei beni iscritto in bilancio a seguito della rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. A decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è state eseguita, le quote di ammortamento dei beni indicati nel comma 1 e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
8. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze, si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3, pagata per i beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.
9. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 8, i saldi attivi di rivalutazione, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 26.
10. La disposizione di cui al comma 8 non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti o società che possono effettuare, ai sensi della
11. Nel caso in cui gli enti e le società conferitari cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, prima del termine di cui al primo periodo del comma 8, beni rivalutati acquisiti ai sensi del comma 10, la differenza tra il valore di conferimento dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima della rivalutazione concorre a formare il reddito imponibile delle società od enti conferenti che hanno operato la rivalutazione; in tal caso, si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 8.
12. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificate le ipotesi di cui al comma 11, il soggetto conferitario è tenuto ad effettuare apposita comunicazione al soggetto conferente allegandone copia alla propria dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza si applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni di lire.
1. Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita ai sensi degli articoli 24 e 25 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.
3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.
5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata ai sensi dell'articolo 25.
6. Se le ipotesi indicate nel comma 3 si verificano in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti, in deroga al comma 8 dell'articolo 25, anche per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione ai beni indicati dal contribuente.
7. Le disposizioni dei commi precedenti e quelle degli articoli 24 e 25 si applicano, per i beni di cui all'articolo 25 relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
8. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultano acquisiti entro il 31 dicembre 1990 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del
1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 24 e 25 o dell'articolo 26, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale, per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.
2. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, ferme restando in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nella
Capo II
Disposizioni per la tassazione di plusvalenze da conferimenti
1. Il secondo ed il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 7 della
"L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio delle società in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli atti di conferimento perfezionati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli enti e le società beneficiari delle operazioni di ristrutturazione di cui alla legge 30 luglio 1990, n . 218, che possono eseguire la rivalutazione di cui alla
1. Le imprese familiari, ai fini della loro trasformazione in società in nome collettivo o in accomandita semplice, mediante conferimento d'azienda, possono avvalersi, fino al 30 settembre 1993, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 16, del
Titolo V
Disposizioni per la revisione del contenzioso tributario
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) competenza del giudice tributario a conoscere le controversie indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 1 del
b) previsione della facoltà di richiedere, in tutto o in parte, l'esame preventivo e la definizione da parte della commissione tributaria di primo grado del rapporto tributario con conseguente estinzione dei relativi reati in materia tributaria per i quali è ammessa l'oblazione;
c) identificazione degli atti e dei rapporti tributari dei quali il giudice tributario conosce;
d) articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi da commissioni tributarie di primo grado con sede nei capoluoghi di provincia e da commissioni tributarie di secondo grado con sede nei capoluoghi di regione, con conseguente applicazione dell'articolo 360 del codice di procedura civile e soppressione della commissione tributaria centrale; nei decreti legislativi sarà prevista l'esclusione della prova testimoniale e del giuramento nei procedimenti regolati dal presente articolo; si dovrà altresì tenere conto, per quanto riguarda le province autonome di Trento e di Bolzano, delle leggi e delle norme statutarie che le riguardano, tenendo fermi in tali province i tribunali tributari di primo e di secondo grado;
e) previsione degli organici dei giudici tributari in numero non inferiore a quello dei componenti delle commissioni tributarie previste dal
f) qualificazione professionale dei giudici tributari in modo che venga assicurata adeguata preparazione nelle discipline giuridiche o economiche acquisita anche con l'esercizio protrattosi per almeno dieci anni di attività professionali; determinazione dei requisiti soggettivi per ricoprire l'ufficio nonchè dei criteri rigorosamente obiettivi per la nomina; previsione che i presidenti, compresi quelli delle sezioni, saranno nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio, a riposo o in congedo; determinazione del regime delle incompatibilità con particolare riferimento all'esercizio di assistenza e di rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, o nelle controversie di carattere tributario; determinazione dello stato giuridico e retributivo e della durata dell'incarico che non potrà essere superiore ai nove anni nello stesso ufficio; nonchè previsione di specifiche cause di decadenza e adeguamento dell'intera nuova disciplina a quella vigente in materia di responsabilità civile. Sarà altresì previsto che i presidenti e gli altri componenti delle commissioni tributarie di primo grado, di secondo grado e della commissione tributaria centrale, ove sussistano i requisiti, possono essere nominati prioritariamente componenti delle nuove commissioni tributarie sino alla concorrenza dei posti disponibili;
g) adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile; in particolare dovrà essere altresì stabilito quanto segue:
1) previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizione e della trattazione della controversia in camera di consiglio in mancanza di tempestiva richiesta espressa dell'udienza di discussione;
2) previsione e disciplina dell'intervento e della chiamata in giudizio di soggetti che hanno interesse allo stesso in quanto, insieme al ricorrente, destinatari dell'atto impugnato o pari del rapporto tributario controverso;
3) disciplina della sospensione, dell'interruzione e dell'estinzione del processo, nonchè della decadenza dalle impugnazioni, al fine di abbreviare la pendenza del processo in relazione all'inerzia delle parti;
4) disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni con la previsione dell'impiego più largo possibile del servizio postale;
5) previsione, quale condizione di ammissibilità dell'appello dell'ufficio, dell'autorizzazione da parte del funzionario dirigente il servizio del contenzioso della direzione regionale delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio e delle dogane; saranno, inoltre, stabiliti criteri e modalità per l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia delle parti;
h) previsione di un procedimento incidentale ai fini della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato disposta mediante provvedimento motivato, con efficacia temporale limitata a non oltre la decisione di primo grado e con obbligo di fissazione della udienza entro novanta giorni;
i) disciplina dell'assistenza tecnica delle parti diverse dall'Amministrazione avanti agli organi della giustizia tributaria ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo e, nelle materie di rispettiva competenza, ad opera di altri esperti in materia tributaria iscritti in albi o ruoli o elenchi istituiti presso l'intendenza di finanza competente per territorio; previsione dell'assistenza delle parti diverse dell'amministrazione ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo, consulenti del lavoro, consulenti tributari, ovvero mediante procuratore generale o speciale nei procedimenti davanti alle Commissioni tributarie ai sensi della lettera b); regime delle spese processuali in base al principio della soccombenza; previsione della facoltà dell'Amministrazione di affidare il patrocinio all'Avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado;
l) previsione dell'esecuzione coattiva delle decisioni anche a carico dell'Amministrazione soccombente;
m) attribuzione al presidente della Commissione o della sezione della competenza a dichiarare la manifesta inammissibilità del ricorso, nonchè la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo con decreto soggetto a reclamo;
n) istituzione di un organo di presidenza della giustizia tributaria composto da tre presidenti di commissione o di sezione e da tre giudici, che scelgono il presidente dell'organo di presidenza tra i presidenti di commissione o di sezione, eletti da tutti i componenti delle nuove commissioni tributarie con voto personale, diretto e segreto, con la determinazione dei requisiti di eleggibilità, del regime delle incompatibilità e della durata della carica dei suoi componenti secondo gli analoghi principi in vigore per i componenti degli organi di autogoverno delle magistrature ordinaria e amministrativa;
o) affidamento all'organo di presidenza della giustizia tributaria di competenza deliberativa a verificare i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti elettivi ed a decidere i reclami attinenti alle relative elezioni, nonchè sul conferimento degli uffici direttivi e suoi provvedimenti di nomina, assegnazione di funzioni e decadenza e in materia disciplinare dei componenti delle nuove commissioni tributarie;
p) previsione di disposizioni in materia di responsabilità civile dei componenti delle commissioni tributarie;
q) istituzione di un contingente del personale indicato all'articolo 10 della
r) automazione dei servizi del contenzioso tributario, con utilizzazione dell'informatica con particolare riferimento alla formazione dei ruoli ed al collegamento con gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;
s) attribuzione al servizio del contenzioso, nell'ambito di ciascun dipartimento del Ministero delle finanze, della competenza a:
1) formulare, eventualmente sentita l'Avvocatura generale dello Stato, indirizzi agli uffici in tema di difesa dell'Amministrazione finanziaria, sulle questioni oggetto di controversie pendenti, di rilevante interesse o di ricorrente frequenza;
2) esaminare l'attività di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione svolta dagli uffici;
3) rilevare con criteri di sistematicità, anche avvalendosi del sistema informativo, i motivi maggiormente ricorrenti nell'accoglimento delle impugnative avverso atti di accertamento, di liquidazione d'imposta, di irrogazioni di sanzioni o avverso il ruolo ed altri provvedimenti, compreso quello di reiezione dell'istanza di rimborso, elaborando conseguentemente direttive per gli uffici nonchè formulando proposte concernenti anche modifiche legislative;
4) effettuare rilevazioni statistiche relative ai processi pendenti, a quelli definiti ed ogni altro dato ed elemento quantitativo in ordine ai provvedimenti adottati;
t) previsione di disposizioni per la richiesta della trattazione e la costituzione in giudizio con il rispetto delle norme sulla assistenza tecnica in applicazione del criterio direttivo di cui alla lettera i), innanzi alle nuove commissioni tributarie, dei ricorsi pendenti, alla data di entrata in funzione dei nuovi organi della giustizia tributaria, dinanzi alle commissioni previste dal
u) previsione che per i processi pendenti avanti alle corti d'appello alla data di emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo continuino ad applicarsi le norme vigenti alla stessa data e che la medesima disposizione si applichi anche ai processi pendenti alla stessa data davanti alla commissione tributaria centrale, semprechè sia presentata istanza di trattazione, secondo quanto previsto nella lettera t) e che in detta istanza non sia richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile; in ogni caso la commissione tributaria centrale deve trattare ad esaurimento i processi entro il 31 dicembre 1995;
v) adeguamento con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e di grazia e giustizia del numero delle sezioni, nonchè determinazione del compenso mensile spettante ai presidenti, ai presidenti di sezione e agli altri componenti degli organi giurisdizionali tributari secondo criteri uniformi che tengano conto delle funzioni e dell'attività svolta nonchè delle spese sostenute per l'intervento alle sedute dei componenti residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la commissione tributaria;
z) revisione della disciplina dell'iscrizione provvisoria a ruolo ovvero del pagamento provvisorio delle imposte accertate, coordinandola con la previsione di due gradi del giudizio.
2. I decreti legislativi di cui al presente articolo saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia il testo dei decreti legislativi alle Camere; la Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 170 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.
1. All'articolo 6, primo comma, del
"g quater) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni grado relativamente ai ricorrenti ed ai rappresentanti in giudizio, con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze".
2. Al secondo comma dell'articolo 15 del
"Il ricorso deve contenere l'indicazione del codice fiscale del ricorrente e, se del caso, del suo legale rappresentante".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al quarto comma dell'articolo 9 del
Titolo VI
Disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie
Capo I
Imposte sui redditi
1. Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonchè delle relative addizionali, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduta anteriormente al 30 novembre 1991, i contribuenti, semprechè non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate, ancorché con ritardo superiore a un mese. Tra i detti periodi di imposta sono compresi anche quelli per i quali, pur scadendo l'ordinario termine per la presentazione della dichiarazione annuale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di disposizioni che ne hanno stabilito la proroga, la dichiarazione stessa sia stata comunque presentata anteriormente alla detta data. Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nell'articolo 34 e nell'articolo 38, il maggior reddito dichiarato non può essere inferiore a lire 500.000 per ciascun periodo di imposta. Per periodo di imposta si intende l'anno solare o il diverso periodo di tempo in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.
2. Gli interessati, tra il 1° e il 30 aprile 1992 devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative relativamente alle imposte e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel comma 1. Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative sono presentate dalla società risultante dalla fusione o incorporazione, ferma restando l'autonomia delle singole società fuse o incorporate ai fini delle norme contenute nel presente capo. Le stesse disposizioni si applicano nei casi di trasformazione di cui all'articolo 73, ultimo comma, del
3. Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 gennaio 1992 con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione delle relative norme e per la presentazione delle dichiarazioni integrative nonchè le istruzioni per la compilazione di detti modelli. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del
4. Le dichiarazioni integrative producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti delle imposte in base ad esse dovute nonchè degli interessi e delle soprattasse di cui all'articolo 39, comma 6[18].
1. Ai fini della normativa di cui al presente titolo si considerano dichiarati i redditi risultanti dai certificati di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del
2. Relativamente alle dichiarazioni presentate congiuntamente dai coniugi le dichiarazioni integrative devono essere presentate separatamente da ciascun coniuge con l'indicazione degli elementi a lui riferibili. La dichiarazione integrativa presentata da uno solo dei coniugi non ha effetto nei confronti dell'altro.
3. I soggetti ai quali sono imputati pro quota i redditi delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del
4. La determinazione dell'imponibile e il calcolo delle imposte dovute devono essere effettuati in conformità alle disposizioni relative a ciascun periodo di imposta con i criteri e le modalità stabiliti nel decreto di cui al comma 3 dell'articolo 32.
5. Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nell'articolo 34 e nell'articolo 38, le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonchè le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi di impresa posseduti, possono specificare nelle dichiarazioni integrative o in appositi allegati i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse. Le quantità ed i valori così evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi con esclusione di quelli definibili ai sensi della presente legge per i quali non sia stata presentata la dichiarazione integrativa, ove non formino oggetto di accertamento o rettifica di ufficio.
6. Con riguardo agli imponibili, ai maggiori imponibili e alle minori perdite indicati nelle dichiarazioni integrative non si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 74 del
7. Sulla base delle quantità e valori evidenziati ai sensi del comma 5 del presente articolo nonchè ai sensi dell'articolo 34 i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 ovvero in quello del periodo di imposta in corso a tale data.
8. I soggetti indicati nel comma 5 che hanno presentato dichiarazioni integrative, anche per definizione automatica, possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello del periodo di imposta in corso a tale data eliminando le attività o le passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. L'iscrizione di dette variazioni non comporta emergenza di componenti attivi o passivi ai fini della determinazione del reddito di impresa né la deducibilità di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.
9. Per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 38, le disposizioni del comma 8 si applicano altresì per le iscrizioni in bilancio di attività in precedenza omesse, ma in tal caso il valore iscritto concorre alla formazione del reddito di impresa nella misura del 20 per cento. Il residuo valore deve essere accantonato in apposito fondo e concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui il fondo sia comunque utilizzato.
10. Per le imprese minori le variazioni sono consentite solo relativamente alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui agli articoli 62 del
1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente al 1° ottobre 1991, è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio diverso dall'accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del
2. Le disposizioni del comma 1 non consentono in nessun caso di effettuare un versamento di imposta, integrativo di quello corrisposto in conseguenza della dichiarazione originaria, di ammontare inferiore al 20 per cento della differenza fra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato. Nei casi di omessa dichiarazione, la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa e versata non è inferiore a quella determinata riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al 30 per cento.
3. Le rettifiche al reddito d'impresa, oggetto di contestazione, idonee ad esplicare effetti sui periodi di imposta successivi, si considerano riconosciute al fine delle imposte sul reddito per la quota loro imputabile del maggior reddito imponibile determinato ai sensi del presente articolo a condizione che risultino esplicitamente indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1991 o in corso a tale data.
4.[20].
5. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992 i giudizi si estinguono mediante ordinanza subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa. Gli uffici a seguito dell'intervenuta liquidazione definitiva comunicano i motivi di invalidità delle dichiarazioni dai quali consegue la mancata estinzione della controversia; in tali casi non si applica il disposto dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 19,
6. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 5, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 del
7. I contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative possono ottenere la proroga della sospensione della riscossione prevista dal comma 6. A tal fine debbono presentare, alla competente intendenza di finanza, entro il 15 maggio 1992[22], domanda, in carta libera, con allegata copia, anche fotostatica, della dichiarazione presentata e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione. Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la predetta domanda, la riscossione rateale delle somme iscritte a titolo provvisorio nei ruoli resi esecutivi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge riprende con la prima scadenza utile. A seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative, presentate ai sensi del presente articolo, gli uffici emettono i provvedimenti di sgravio per le iscrizioni di cui sopra relative ai periodi d'imposta cui le dichiarazioni si riferiscono.
8. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata la decisione della commissione tributaria di primo grado e penda ancora la controversia, la controversia stessa si estingue se la dichiarazione integrativa reca, rispetto alla dichiarazione originaria, un maggiore imponibile che risulti non inferiore al 20 per cento del maggiore imponibile accertato dall'ufficio e non inferiore all' 80 per cento del maggiore imponibile stabilito dalla commissione tributaria.
9. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata decisione di organi giurisdizionali di grado superiore al primo e penda ancora la controversia, la controversia stessa si estingue se la dichiarazione integrativa reca, rispetto alla dichiarazione originaria, un maggiore imponibile che risulti non inferiore al 15 per cento del maggiore imponibile accertato dall'ufficio e non inferiore al 90 per cento del maggiore imponibile stabilito dalla commissione di secondo grado o dalla commissione centrale o dalla Corte di appello.
10. Nelle ipotesi di cui ai commi 8 e 9, qualora la controversia abbia per oggetto riduzione di perdite dichiarate nei confronti dei soggetti cui le stesse rilevano ai sensi degli articoli 8 del
1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni che non prevedono applicazione di imposta, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni nei termini e nei modi previsti negli articoli da 39 a 41.
1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali fino al 30 settembre 1991 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonchè per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 20 giugno 1993, la controversia, se non risulta estinta ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa[23].
2. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 33 si applicano nell'ambito delle rettifiche analiticamente effettuate dall'ufficio per il reddito d'impresa.
3. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992 i giudizi restano sospesi, limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati, subordinatamente all'esibizione da parte del contribuente dei documenti di cui al comma 5 dell'articolo 34 [24].
4. Si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 34. L'iscrizione provvisoria nei ruoli da effettuare ai sensi dell'articolo 15 del
1. Per i periodi di imposta per i quali il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa che non comporta definizione automatica, gli uffici, nell'ambito di programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti, secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica è ammesso, per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, a condizione che l'ammontare del reddito imponibile accertabile superi quello cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa di un importo non inferiore al 50 per cento del reddito aggiunto in sede di integrazione. Se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non è inferiore al 10 per cento di quella corrispondente alla dichiarazione originaria, la maggior imposta dovuta a seguito dell'accertamento è comunque limitata alla eccedenza rispetto all'imposta corrispondente alla somma degli imponibili dichiarati aumentata della franchigia indicata nel precedente periodo. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 15 del
1. Il contribuente con la dichiarazione integrativa può richiedere, per i periodi d'imposta diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 34, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi siano definite per definizione automatica a norma del presente articolo.
2. La dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere a pena di nullità la richiesta di definizione per tutte le imposte e per tutti i periodi di imposta in relazione ai quali non sono scaduti alla data del 31 dicembre 1991 i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del
3. Salvo quanto disposto nei commi da 4 a 8, i contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo di imposta sia riconosciuta nella dichiarazione integrativa una maggiore imposta per un importo di almeno 100.000 lire per le persone fisiche e per le società semplici che producono redditi diversi da quelli di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Per le persone fisiche e per le società ed associazioni di cui all'articolo 5 del
3 bis. Per i soggetti ai quali sono imputati pro quota i redditi delle imprese familiari e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del
4. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita, rilevante agli effetti degli articoli 8 del
5. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi, deve essere versato un importo pari a lire 2.000.000 per ciascuno dei periodi stessi; per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del
6. Non può essere definita in modo automatico l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.
7. Agli effetti delle disposizioni recate dai commi da 1 a 6 la presentazione avvenuta, anche se non ne sussistevano le condizioni, del certificato di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del
8. Se le maggiorazioni indicate nel comma 2 riguardano l'imposta locale sui redditi e una delle imposte personali sui redditi, l'eventuale differenza, dovuta sino a concorrenza degli importi minimi di cui al comma 3, deve essere versata a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche. Alle medesime imposte si imputano i versamenti per gli importi di cui ai commi 4 e 5.
1. Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata, sono riscosse mediante versamento diretto con le modalità di cui all'articolo 41.
2. I versamenti delle imposte devono essere effettuati in tre rate di uguale importo nei mesi di aprile e luglio 1992 e luglio 1993. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 devono effettuare i versamenti delle imposte in ragione del 40 per cento entro il termine del 30 settembre 1992 e per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente nei mesi di gennaio e settembre 1993.
3. Al controllo delle dichiarazioni integrative ed alla conseguente liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni stesse, provvedono gli uffici delle imposte dirette e i centri di servizio con le modalità di cui all'articolo 36-bis del
4. Entro il termine di cui al comma 3, sono riscosse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le maggiori somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizioni in ruolo speciale secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli e al rimborso di somme il cui ammontare non supera lire 20.000.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche qualora successivamente alla data del 30 aprile 1992 divengano definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative. Le imposte dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 30 aprile 1992 per i periodi di imposta per i quali siano presentate dichiarazioni integrative prive dei requisiti di validità devono essere iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 3 [26].
6. Sulle somme dovute e non versate ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del
7. L'imposta locale sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, dovute a seguito delle dichiarazioni integrative, non sono deducibili ai fini del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
1. La liquidazione di cui all'articolo 39 è eseguita, per tutte le annualità di imposta incluse nella dichiarazione integrativa, dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio cui detta dichiarazione è stata presentata avvalendosi di procedure automatizzate sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze e di quelli comunicati dagli uffici presso i quali sono state o dovevano essere presentate le dichiarazioni annuali per i periodi di imposta inclusi nelle dichiarazioni integrative.
2. I centri di servizio procedono alla iscrizione a ruolo o alla esecuzione dei rimborsi emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative a norma delle disposizioni di cui al
3. Alle iscrizioni ed ai rimborsi relativi ad annualità di imposte per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa si provvede mediante determinazione di un unico importo tenendo conto dei risultati della liquidazione effettuata con riferimento a ciascuna di dette annualità.
4. Alle iscrizioni, ai rimborsi o agli sgravi relativi alle annualità di imposta per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 34 e 36, provvedono, per ciascuna annualità, sulla base delle comunicazioni degli uffici che hanno effettuato la liquidazione, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento.
1. Gli importi di cui al comma 1 dell'articolo 39 sono riscossi mediante versamento diretto con le modalità di cui al
2. Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante delega ad una azienda di credito, o distinta di versamento al concessionario della riscossione, le caratteristiche e le modalità di rilascio delle attestazioni da parte dei detti soggetti nonchè le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
1. Le sanzioni amministrative per omissione, infedeltà o incompletezza delle dichiarazioni annuali dei redditi, compresa quella prevista nell'articolo 49 del
2. Per le imposte dovute in applicazione delle disposizioni del presente Capo non sono dovuti interessi e soprattasse.
1. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente Capo sono tenuti al pagamento dei relativi contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali con il versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'8 per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del 40 per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del
2. I maggiori redditi risultanti dalle dichiarazioni integrative di cui ai precedenti articoli non rilevano ad effetti diversi da quelli previsti nel presente titolo.
3. I carichi contributivi afferenti il 1987 e anni precedenti dovuti dalle imprese agricole singole od associate per il proprio personale dipendente e dalle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche per le gestioni di propria competenza, possono essere versati, senza aggravio di interessi, tramite appositi bollettini predisposti dal Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) in venti rate trimestrali uguali e consecutive a decorrere dal 1° giugno 1992. Per avvalersi della dilazione gli interessati debbono presentare allo SCAU apposita domanda entro il 28 febbraio 1992. [28]
4. Alla regolarizzazione effettuata ai sensi del comma 3 le sanzioni civili sono applicate in misura pari agli interessi del 5 per cento annuo. La regolarizzazione estingue i reati previsti in materia di versamenti di contributi e premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative con la esclusione delle spese legali.
Capo II
Imposte indirette
1. Le controversie in materia di imposta sul valore aggiunto, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano intervenuti accertamento definitivo o pronunzia non più impugnabile, possono essere definite con il solo pagamento di un importo pari al 60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale, diminuita del 25 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione e, in ogni caso, in misura non inferiore al 20 per cento della maggiore imposta accertata; in caso di eccedenza di credito non riconosciuta ai sensi degli articoli 54 e 55 del
2. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata la decisione della commissione tributaria di primo grado e penda ancora controversia, la controversia stessa si estingue con il pagamento di un importo pari al 50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall'ufficio e, comunque, non inferiore al 70 per cento dell'imposta o della maggiore imposta determinata dalla commissione tributaria.
3. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata la decisione successiva a quella di primo grado e penda ancora controversia, la controversia stessa si estingue con il pagamento di un importo pari al 30 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall'ufficio e, comunque, non inferiore all' 80 per cento dell'imposta o della maggiore imposta determinata dalla commissione di secondo grado, dalla commissione centrale o dalla Corte d'appello.
4. Nelle ipotesi di dichiarazioni a credito, le percentuali di cui ai commi 2 e 3 devono essere applicate, nei relativi casi, alla eccedenza di credito non riconosciuta rispettivamente dall'ufficio o dalle commissioni tributarie, aumentata della eventuale imposta richiesta dall'ufficio o determinata dalle commissioni.
5. L'imposta versata ai sensi dell'articolo 60, secondo comma, del
6. La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate[30].
7. La definizione di cui ai commi da 1 a 6 si rende applicabile agli accertamenti notificati entro il 30 settembre 1991[31].
1. Per la definizione di cui all'articolo 44, l'Amministrazione finanziaria invia ai contribuenti, entro il 31 gennaio 1992, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'invito a definire le pendenze mediante il pagamento delle somme indicate, ripartite per annualità, entro il 30 aprile 1992 presso il competente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto. E' consentito al contribuente di definire le controversie relative a singole annualità d'imposta o quelle riguardanti singoli rilievi specificamente indicati in apposita istanza da presentare contestualmente al pagamento della prima o unica rata [32].
2. Qualora l'imposta da pagare superi l'importo di lire 3.000.000 il relativo versamento può essere effettuato in tre rate di uguale importo con l'applicazione degli interessi nella misura del 9 per cento annuo di cui la prima entro il 30 aprile 1992, la seconda entro il 31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993.
3. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono effettuare i versamenti della imposta rispettivamente entro il 30 settembre 1992, il 31 gennaio 1993 e il 30 settembre 1993.
4. Il mancato o insufficiente pagamento nei termini comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta e della soprattassa di cui all'articolo 44, primo comma, del
1. I contribuenti che pur avendo controversie pendenti non abbiano ricevuto entro il 20 febbraio 1992 la lettera raccomandata di cui all'articolo 45, comma 1, possono definire le controversie secondo le modalità ed i termini previsti negli articoli precedenti presentando, entro il 30 aprile 1992, istanza contenente la liquidazione dell'imposta all'ufficio competente, redatta su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1992 [33].
2. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la suddetta istanza entro il 20 agosto 1992, pagando gli importi relativi entro la stessa data.
1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni formali sull'osservanza delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, che non prevedono applicazione di imposta, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni nei termini e modi previsti negli articoli precedenti.
1. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data sono sospesi fino al 30 aprile 1992. Tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni previste negli articoli da 44 a 47 [34].
2. I giudizi si estinguono subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente delle ricevute, rilasciate dal competente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto, comprovanti l'avvenuto integrale pagamento dell'imposta dovuta, ovvero della distinta di versamento al concessionario della riscossione delle somme iscritte a ruolo.
3. Qualora il contribuente abbia definito singoli rilievi, il giudizio prosegue limitatamente a quelli non definiti.
4. L'ordinanza di estinzione è revocata a seguito dell'apposita comunicazione da parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 65.
4 bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del
1. Per ciascuno dei periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto entro il 5 marzo 1991 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati notificati avvisi di rettifica o accertamento, l'imposta sul valore aggiunto può essere definita, su richiesta del contribuente, mediante la presentazione di apposita dichiarazione integrativa. Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli per i quali, pur scadendo l'ordinario termine per la presentazione della dichiarazione annuale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di disposizioni che ne hanno stabilito la proroga, la dichiarazione stessa sia stata comunque presentata anteriormente alla detta data.
2. Restano escluse dalla definizione le dichiarazioni annuali a credito relative all'anno 1990 con richiesta di computazione dell'intera eccedenza di imposta in detrazione nell'anno successivo e in tal caso anche i periodi di imposta immediatamente precedenti per i quali è stata analogamente presenta la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza. E', comunque, ammessa la definizione qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunzi all'eventuale residuo credito.
3. La definizione di cui al comma 1 opera a condizione che venga riconosciuta una maggiore imposta determinata aumentando quella dovuta in base alle dichiarazioni annuali prodotte, ivi comprese quelle presentate per la regolarizzazione di adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, purché comportanti un maggior versamento di imposta, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo. Quando l'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero l'imposta detraibile superano gli ammontari di lire 200 milioni, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e quando superano gli ammontari di lire 300 milioni le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento.
4. Per periodo d'imposta si intende l'anno solare o, in caso di inizio o cessazione di attività, il minor periodo di tempo in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione annuale.
5. La dichiarazione integrativa deve contenere, a pena di nullità, la richiesta di definizione per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1 per i quali sia stata presentata la relativa dichiarazione annuale.
6. I contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione di cui ai commi da 1 a 5 a condizione che per ciascun periodo d'imposta sia riconosciuta nelle dichiarazioni integrative una maggiore imposta per un ammontare di almeno:
a) lire 300.000 per i soggetti con volume d'affari fino a lire 18.000.000;
b) lire 600.000 per quelli con volume d'affari superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 360.000.000;
c) lire 900.000 per gli altri soggetti.
7. I contribuenti di cui al comma 2 dell'articolo 38, per ciascun periodo d'imposta, fermo restando in ogni caso l'importo minimo previsto dal comma 6 del presente articolo, possono rideterminare l'importo determinato ai sensi del comma 3 del presente articolo moltiplicandolo per il rapporto tra la percentuale di scostamento dell'ammontare dei corrispettivi di operazioni imponibili dichiarato rispetto a quello risultante dall'applicazione dei coefficienti di cui al comma 2 dell'articolo 38 e le percentuali di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 38[36].
1. I contribuenti sono ammessi a presentare le dichiarazioni annuali omesse, comportanti un versamento d'imposta non inferiore a lire 300.000, o a rettificare, indicando la maggiore imposta dovuta ovvero il minor credito spettante, le dichiarazioni presentate ancorché con ritardo superiore ad un mese. Le detrazioni d'imposta non possono essere riconosciute in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria.
2. Nei suddetti casi non si procede alla applicazione di sanzioni e interessi di mora.
3. Qualora il contribuente si avvalga della facoltà di cui al comma 1, gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, nell'ambito dei programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli ed agli accertamenti secondo le regole ordinarie; l'accertamento in rettifica è ammesso nei casi di dichiarazione a debito, per ciascun periodo di imposta, a condizione che l'ammontare della maggiore imposta accertabile superi quello cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria eventualmente presentata e da quella integrativa di un importo non inferiore al 50 per cento dell'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa; se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa supera di almeno il 10 per cento quella indicata nell'originaria dichiarazione, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento è comunque limitata all'eccedenza rispetto agli importi cumulativamente dichiarati aumentati della relativa franchigia. Se trattasi di dichiarazione a credito, l'accertamento dell'ufficio è ammesso e la franchigia del 50 per cento opera limitatamente all'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, numero 1), del
4. Nelle ipotesi previste dal comma 3 rimangono fermi le sanzioni e gli interessi di mora relativi alla dichiarazione e al versamento limitatamente alla eccedenza dell'imposta accertata rispetto a quella cumulativamente dichiarata, aumentata della franchigia.
1. Le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 49 e 50 devono essere spedite per lettera raccomandata tra il 1° e il 30 aprile 1992 [37] all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione è l'attuale domicilio fiscale del contribuente.
2. Nei casi di fusione o incorporazione, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto risultante dalla fusione o incorporazione.
3. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la dichiarazione integrativa relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa entro il 30 settembre 1992.
4. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, in conformità ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1992. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37, commi primo e quarto, del
5. Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare:
a) l'ufficio o gli uffici ai quali ha presentato o avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni annuali relative ai detti periodi;
b) l'ammontare della maggiore imposta dovuta che riconosce per ciascun periodo di imposta;
c) gli altri dati ed elementi richiesti nel modello.
6. L'ammontare di cui alla lettera b) del comma 5 deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile 1992. Se l'ammontare stesso è superiore a lire 3.000.000, può essere versato, con l'applicazione di interessi nella misura del 9 per cento, in tre rate di uguale importo di cui la prima entro il 30 aprile 1992, la seconda entro il 31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono effettuare i versamenti dell'imposta rispettivamente entro il 30 settembre 1992, il 31 gennaio 1993 e il 30 settembre 1993 [38].
7. I versamenti devono essere eseguiti a norma dell'articolo 12 della
8. Il mancato o insufficiente pagamento nei termini comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta e della soprattassa di cui all'articolo 44, primo comma, del
9. I contribuenti che non abbiano mai presentato la dichiarazione annuale, prima di spedire la dichiarazione integrativa, devono presentare la dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del
10. Gli ammontari di cui alla lettera b) del comma 5 e quelli dei versamenti eseguiti devono essere annotati a norma dell'articolo 27, secondo comma, del
1. La definizione di cui agli articoli 44 e 49 opera anche nei casi in cui siano state emesse o utilizzate fatture per operazioni inesistenti, a condizione che: se la definizione è chiesta dal cedente o prestatore, si sia corrisposto o si corrisponda per intero la relativa imposta; se la definizione è chiesta dall'acquirente o committente, si eliminino gli effetti dell'indebita detrazione.
2. Le sanzioni amministrative previste dal
3. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta nonchè per quelle stabilite dalle disposizioni del
4. Per le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, le pene pecuniarie non si applicano qualora il minimo edittale non superi lire 40.000.
1. Le controversie di valutazione relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, alle successioni e donazioni nonchè all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, per le quali alla data del 30 settembre 1991 non sia intervenuta pronunzia, non più impugnabile, emessa dagli organi del contenzioso tributario, sono definite, su richiesta del contribuente, mediante il pagamento di un'ulteriore imposta determinata secondo i criteri previsti dall'articolo 44, comma 1, della presente legge, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte.
2. Per gli atti pubblici formati e per le scritture private autenticate entro il 31 marzo 1991, per le scritture private non autenticate formate entro la stessa data, purché tutti registrati entro il 20 aprile 1991, e per le denunzie e dichiarazioni il cui presupposto d'imposta si sia verificato entro il 31 marzo 1991 e la cui presentazione sia stata effettuata non oltre il 30 settembre 1991 ai fini delle imposte indicate nel comma 1, qualora alla data del 30 settembre 1991 non sia stato notificato avviso di accertamento, il contribuente può chiedere che l'imposta sia liquidata sulla base del valore o dell'incremento imponibile dichiarato, aumentato del 25 per cento senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie. L'incremento imponibile complessivamente assoggettato ad imposta non può comunque essere inferiore al 25 per cento del valore finale dichiarato.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si assume come valore iniziale per le successive applicazioni dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quello dichiarato aumentato della metà del maggior valore accertato dall'ufficio agli effetti dell'imposta di registro e delle successioni e donazioni, ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 2, quello dichiarato dal contribuente aumentato del 25 per cento.
4. In caso di accertamento di valore effettuato a seguito della mancata presentazione nei termini della istanza di attribuzione di rendita, ai sensi dell'articolo 12 del
5. Le altre controversie pendenti alla data del 30 settembre 1991 relative all'applicazione delle imposte di cui al comma 1, nonchè le controversie pendenti in relazione all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 8 della
6. Le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge relative all'applicazione delle imposte di cui al comma 1, il cui presupposto si sia verificato entro il 31 marzo 1991, possono essere definite, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte, a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto all'adempimento delle formalità omesse e al conseguente versamento del tributo.
7. La definizione di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si rende applicabile anche agli accertamenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono decorsi i termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria.
8. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 5, 6 e 7 deve essere presentata o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento domanda in carta semplice, in duplice esemplare, all'ufficio competente e all'organo giurisdizionale presso il quale pende ricorso, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con indicazione delle generalità e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Il mancato invio della predetta domanda in duplice esemplare all'ufficio competente e al predetto organo giurisdizionale comporta la decadenza dal diritto di usufruire della definizione. Le somme dovute debbono essere pagate a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione. Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo[40].
9. Per le controversie pendenti e le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge relative all'applicazione delle altre tasse e imposte indirette sugli affari, le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto al versamento del tributo dovuto e all'adempimento delle formalità se previste. A tali fini deve essere presentata o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio del registro apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'indicazione delle generalità e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Qualora il tributo debba essere liquidato direttamente dal contribuente la prova dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda da presentarsi al competente ufficio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; negli altri casi le somme dovute debbono essere pagate all'ufficio competente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione ovvero dalla richiesta dell'ufficio notificata a mezzo posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio indicato nella domanda stessa. La presente disposizione si applica anche alla tassa regionale automobilistica [41].
10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora [42].
11. Le domande di definizione sono irrevocabili ed esplicano efficacia nei confronti di tutti i coobbligati, anche se prodotte da un solo obbligato.
12. I giudizi in corso sono sospesi per effetto della domanda, ivi compresa quella prevista dal comma 4, e si estinguono a seguito del pagamento delle imposte dovute, ai sensi del presente articolo; dell'avvenuto pagamento l'ufficio dovrà dare comunicazione al competente organo giurisdizionale o amministrativo adito. L'ordinanza di estinzione è revocata a seguito dell'apposita comunicazione da parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 65.
12 bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
12 ter. I termini di impugnativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e quelli per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 20 giugno 1993[44].
13. Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle sanzioni ed interessi già corrisposti alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Le controversie, anche di natura amministrativa, in materia di imposta generale sull'entrata riguardanti accertamenti e/o liquidazioni dell'imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il solo pagamento dell'imposta in contestazione, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie.
1. I comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le province e le regioni, nonchè le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e, ove istituite, le aziende di promozione turistica, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora provveduto a presentare le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 1987 al 1990, e sempre che non sia stato notificato accertamento, sono esonerati dal presentarle se provvedono a versare, nei termini e con le modalità di cui al comma 6 e per ognuno degli anni per i quali la dichiarazione non sia stata presentata, una somma a titolo di definizione delle relative imposte nella misura risultante dalla tabella di cui all'allegato B alla presente legge, nonchè per le IPAB nella misura risultante dalla quarta classe demografica relativa ai comuni e per le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e le aziende di promozione turistica, nella misura risultante dalla citata tabella relativamente alla prima classe delle province. Per le unità sanitarie locali la misura corrisponde a quella prevista per i comuni che hanno una fascia demografica uguale. Gli stessi enti sono altresì esonerati dal presentare le dichiarazioni dei redditi non presentate per gli anni dal 1981 al 1986, sempre che non sia stato notificato accertamento, ove provvedano a versare, nei termini e con le modalità di cui al comma 6 e per ognuno degli anni per i quali la dichiarazione non sia stata presentata, una somma a titolo di definizione delle relative imposte in misura doppia di quella prevista dalla medesima tabella. L'esonero dalla presentazione delle dichiarazioni è comunque subordinato al fatto che vengano definiti, mediante versamento delle somme in precedenza indicate, i rapporti di imposta relativi a tutti gli anni dal 1981 al 1990 per i quali la dichiarazione non risulti ancora presentata alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stato ancora notificato accertamento.
2. Per gli anni per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata la dichiarazione ma non sia ancora stato notificato accertamento, i relativi rapporti di imposta possono essere definiti, a richiesta dell'ente, elevando del 10 per cento l'imponibile dichiarato e provvedendo a versare, nei termini e con le modalità di cui al comma 6, l'ammontare delle maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili così definiti. Nel caso di dichiarazione in perdita, i rapporti si intendono definiti con il pagamento, per ognuna delle dichiarazioni in perdita, di una somma in misura pari alla metà di quella prevista dalla citata tabella. La definizione deve comprendere tutti gli anni per i quali sia stata presentata la dichiarazione e non sia stato ancora notificato accertamento.
3. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato notificato accertamento d'ufficio o in rettifica, e questo non sia divenuto definitivo né sia stata notificata alcuna decisione delle commissioni tributarie, i relativi rapporti di imposta possono essere definiti, a richiesta dell'ente, riducendo l'imponibile o il maggior imponibile accertati, rispettivamente del 70 o del 90 per cento, a seconda che si tratti di accertamento d'ufficio o in rettifica. Nel caso di accertamento che si limiti a ridurre la perdita dichiarata, il rapporto si definisce, a richiesta dell'ente, riducendo la perdita dichiarata di un ammontare pari al 10 per cento della differenza tra perdita dichiarata e perdita accertata.
4. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già state notificate una o più decisioni delle commissioni tributarie, e queste non siano ancora divenute definitive, la controversia si estingue, a richiesta dell'ente, sulla base di quanto stabilito dall'ultima decisione, oppure sulla base degli imponibili o maggiori imponibili accertati dall'ufficio, ridotti rispettivamente del 30 o del 50 per cento, a seconda che si tratti di accertamento d'ufficio o in rettifica.
5. Le maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili o ai maggiori imponibili così definiti devono essere versate nei termini e con le modalità di cui al comma 6, computando in diminuzione gli importi iscritti a ruolo e versati ai sensi dell'articolo 15 del
6. La definizione dei rapporti di imposta ai sensi dei commi da 1 a 5 è in ogni caso subordinata alla presentazione, a pena di nullità, di apposita domanda dell'ente interessato. La domanda deve essere presentata o spedita mediante lettera raccomandata entro il 30 giugno 1992 all'ufficio delle imposte competente e ad essa devono essere allegate le attestazioni comprovanti i versamenti previsti dai commi da 1 a 5. Le domande e i versamenti devono essere effettuati mediante utilizzo di stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 marzo 1992 con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono dettate le istruzioni per la compilazione dei modelli [46].
7. In caso di definizione ai sensi dei commi da 1 a 6, non si terrà conto né degli accertamenti né delle decisioni eventualmente notificati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Per i rapporti d'imposta così definiti non si fa luogo all'applicazione di sanzioni, né all'applicazione di interessi sulle somme a tale titolo versate.
8. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 20 giugno 1993. Tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 20 giugno 1993 i giudizi si estinguono mediante ordinanza subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa. Gli uffici a seguito dell'intervenuta liquidazione definitiva comunicano i motivi di invalidità delle dichiarazioni dai quali consegue la mancata estinzione della controversia; in tali casi è revocata l'ordinanza di estinzione[47].
9. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi e per l'adempimento di tutti gli obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni, già differiti dall'articolo 9 del
10. Gli accertamenti dei redditi relativi a tutti gli anni per i quali è stato differito il termine di presentazione della dichiarazione e che non siano stati definiti ai sensi della presente legge dovranno comunque essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 1995.
11. Le somme di cui ai precedenti commi si applicano anche agli Istituti autonomi per le case popolari od agli analoghi enti comunque denominati a seguito della riorganizzazione operata dalle regioni. Ai fini dell'inquadramento nelle classi demografiche di cui alla citata tabella gli Istituti sono assimilati alle province nel cui territorio svolgono la loro attività.
1. I comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le province e le regioni, nonchè le unità sanitarie locali, le IPAB, le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e, ove istituite, le aziende di promozione turistica, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora presentato, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta compresi dal 1987 al 1990, sempre che non sia stato notificato accertamento, sono esonerati dal presentarle se provvedono a versare, per ogni periodo d'imposta, le somme indicate nella tabella di cui all'allegato B alla presente legge; per le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e le aziende di promozione turistica nella misura risultante dalla citata tabella relativamente alla prima classe delle province e per le IPAB nella misura risultante dalla quarta classe demografica relativa ai comuni. Per le unità sanitarie locali la misura corrisponde a quella prevista per i comuni che hanno una fascia demografica uguale. Le anzidette somme sono raddoppiate ai fini dell'esonero della presentazione delle dichiarazioni annuali e relative ai periodi di imposta compresi dal 1982 al 1986. L'esonero è operante solo se richiesto per tutti i periodi di imposta.
2. I rapporti relativi ai periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata la dichiarazione annuale ma non sia stato ancora notificato avviso di rettifica, possono essere definiti elevando del 10 per cento l'imposta dovuta in base alla dichiarazione. Nel caso di dichiarazione annuale a credito, i rapporti si intendono definiti con il pagamento, per ogni periodo di imposta, di una somma pari alla metà di quella prevista dalla citata tabella. La definizione è operante se richiesta per tutti i periodi di imposta.
3. Se, alla data di entrata in vigore della presente, sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica e questi non siano già divenuti definitivi né sia stata notificata alcuna decisione delle commissioni tributarie, i relativi rapporti possono essere definiti riducendo l'imposta o la maggiore imposta accertata, rispettivamente, del 70 o del 90 per cento e computando in detrazione l'imposta eventualmente già versata ai sensi dell'articolo 60, secondo comma, del
4. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già state notificate una o più decisioni delle commissioni tributarie e queste non siano ancora divenute definitive, la controversia si estingue sulla base di quanto stabilito dall'ultima decisione, oppure sulla base dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall'ufficio, ridotta rispettivamente del 30 o del 50 per cento e computando in detrazione l'imposta eventualmente già versata ai sensi dell'articolo 60, secondo comma, del
5. Le somme dovute ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 devono essere versate nei termini e con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 55.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 55.
7. Il termine del 31 dicembre 1991 previsto dall'articolo 4-bis del
8. Gli accertamenti e le rettifiche relativi a tutti i periodi d'imposta per i quali è stato differito il termine di presentazione della dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e per i quali non sia intervenuta definizione ai sensi dei commi 1 e 2 dovranno essere comunque effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 1995.
9. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche agli Istituti autonomi per le case popolari od agli analoghi enti comunque denominati a seguito della riorganizzazione operata dalle regioni. Ai fini dell'inquadramento nelle classi demografiche di cui alla citata tabella, gli Istituti sono assimilati alle province nel cui territorio svolgono la loro attività.
Capo III
Disposizioni comuni
1. Le dichiarazioni integrative di cui alla presente legge, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili. Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo e le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni non possono essere modificate dagli uffici né contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme di cui ai Capi I e II del presente titolo; in tale ipotesi gli uffici, in sede di liquidazione delle dichiarazioni integrative, devono accertare, in base agli elementi in esse contenuti, quali effetti i contribuenti abbiano inteso conseguire, tenendo anche conto del principio di conservazione degli effetti giuridici degli atti. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del
2. I termini per l'accertamento relativamente ai periodi di imposta per i quali può essere presentata dichiarazione integrativa che non siano scaduti alla data del 31 dicembre 1991, sono prorogati di due anni nei confronti dei soggetti che non hanno presentato la predetta dichiarazione. Relativamente ai tributi di cui al comma 1 dell'articolo 53 sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 1993, i termini di prescrizione e di decadenza riguardanti l'accertamento e la riscossione delle imposte complementari e suppletive diversi da quelli di cui all'articolo 19 del
3. Le disposizioni di cui all'articolo 43, terzo comma, del
4. Agli effetti degli articoli 32, 38 e 49 non si considerano omesse le dichiarazioni originarie presentate anteriormente alla data del 30 novembre 1991 con ritardo superiore ad un mese anche ad un ufficio incompetente. Sono considerate valide le dichiarazioni integrative presentate, nei termini, ad uffici territorialmente incompetenti[52].
5. Gli uffici, nell'ambito dei programmi annuali di accertamento, provvedono al controllo della completezza e della veridicità degli elementi presi a base per l'applicazione dei coefficienti presuntivi di cui all'articolo 38, comma 2, e alla riscossione dei maggiori importi dovuti e non versati. In tali ipotesi la misura delle soprattasse di cui agli articoli 39, comma 6, e 51, comma 8, è raddoppiata.
6. Nei confronti di coloro che alla data del 30 settembre 1991 hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi a condizione che venga presentata, tra il 1° ed il 30 aprile 1992, apposita istanza all'ufficio delle imposte competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa e venga effettuato il pagamento della somma di lire due milioni per ciascuno dei periodi di imposta cui le violazioni si riferiscono. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare in conformità al modello approvato con il decreto di cui all'articolo 32, comma 3. I versamenti devono essere effettuati nei termini e nei modi previsti negli articoli da 39 a 41 [53].
1. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
"1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 40 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati nell'articolo 79, nel registro dei beni ammortizzabili".
2. L'imprenditore individuale che, alla data del 31 dicembre 1991, utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può, entro il 30 aprile 1992, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1992, mediante il pagamento di una somma a titolo d'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
3. Per bene proveniente dal patrimonio personale dell'imprenditore deve intendersi il bene, di proprietà dell'imprenditore stesso, non acquistato nell'esercizio d'impresa, indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini dell'opzione prevista al comma 3 bis[55].
3 bis. La possibilità di opzione di cui al comma 2 è estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
4. Il gettito derivante dalle disposizioni del presente articolo concorre ad assicurare le maggiori entrate previste per l'anno 1992 dall'articolo 12 della
1. Gli importi dovuti sulle annualità definite ai sensi degli articoli 34, 36 e 44 saranno da computare al netto degli importi pagati o iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del
1 bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1, si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati[58].
2. Ai fini di cui al comma 1, alla dichiarazione integrativa dovrà essere allegata la fotocopia delle cartelle esattoriali, se esistenti, e delle ricevute di versamento da cui risultino le causali di versamento, ovvero l'attestazione del competente ufficio tributario relativa alle causali.
1. Al fine di agevolare l'attuazione delle norme contenute nella presente legge, l'intendente di finanza, accertate le esigenze dei dipendenti uffici finanziari, può disporre, fino al termine indicato nel comma 3 dell'articolo 39, per la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, il temporaneo distacco di personale da lui amministrato da uno ad altro degli uffici finanziari medesimi anche se di settore diverso da quello di appartenenza.
1. Il curatore del fallimento, sentito il parere del comitato dei creditori e con l'autorizzazione del giudice delegato, il commissario liquidatore ed il commissario dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, possono avvalersi delle disposizioni della presente legge. Il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro i termini previsti dalle predette disposizioni. I relativi debiti sono equiparati a quelli previsti dall'articolo 111, primo comma, numero 1), delle disposizioni approvate con
2. Possono avvalersi delle disposizioni della presente legge anche i curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti.
1. Nello stato di previsione dell'entrata sono istituiti appositi capitoli cui affluiscono le riscossioni di cui alla presente legge relative alle singole imposte.
2. Sui capitoli di cui al comma 1 affluiscono le riscossioni degli interessi e delle soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato versamento.
1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del
2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla stessa data, all'autorità giudiziaria.
3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonchè gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non è stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.
4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato anteriormente al 29 aprile 1992 all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento se la dichiarazione è stata presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento se la dichiarazione è presentata successivamente a tale data ed entro il 20 giugno 1993[61].
Capo IV
Sostituti di imposta
1. I soggetti indicati nel titolo III del
2. I soggetti di cui al comma 1, tra il 1° ed il 30 aprile 1992, devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative, relativamente agli ammontari complessivi dei vari pagamenti effettuati e ai periodi d'imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel comma 1. Nei casi di fusione e trasformazione si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 32 [62].
3. Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 gennaio 1992 con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione delle relative norme e per la presentazione delle dichiarazioni integrative nonchè le istruzioni per la compilazione dei detti modelli.
4. In caso di accertamento in rettifica o d'ufficio notificato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, se il sostituto d'imposta non accetta di corrispondere l'intero importo delle ritenute o delle maggiori ritenute accertate, la controversia prosegue per la differenza.
5. I versamenti delle ritenute dovute in base alle dichiarazioni integrative devono essere effettuati in tre rate di uguale importo nei mesi di aprile e luglio 1992 e luglio 1993. Si applicano le disposizioni dell'articolo 39, commi 2, secondo periodo, 3, 4, 5 e 6.
6. Le sanzioni amministrative previste dal titolo V del
7. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per la deducibilità delle somme o dei valori ai fini delle imposte sul reddito.
8. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 32, dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 34, dei commi 3 e 4 dell'articolo 36 e del comma 1 dell'articolo 57.
9. Relativamente alle somme e ai valori per i quali il termine di presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al 30 novembre 1991, ai fini della applicazione della normativa di cui al presente articolo si considerano validi i versamenti delle ritenute effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che venga presentata dichiarazione integrativa. Restano ferme, relativamente ai predetti versamenti, le somme pagate, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di interessi, soprattasse e pene pecuniarie. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni diverse da quelle connesse all'effettuazione delle ritenute, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni[63].
Capo V
Definizione agevolata delle controversie doganali
1. Le controversie relative ai tributi amministrati dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette pendenti presso l'Amministrazione o davanti all'autorità giudiziaria alla data di entrata in vigore della presente legge per violazioni commesse fino al 30 settembre 1991, possono, su istanza del contribuente, essere definite con il pagamento dei tributi, accertati dagli uffici impositori, ove dovuti, e del 20 per cento del minimo della relativa pena pecuniaria.
2. Le violazioni commesse fino al 30 settembre 1991 relative ai tributi di cui al comma 1, costituenti reati, suscettibili di definizione in via amministrativa, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere, ad istanza dell'interessato, estinte con il pagamento dei tributi accertati ove dovuti e del 20 per cento del minimo della sanzione pecuniaria applicabile.
3. Per le infrazioni di cui ai commi 1 e 2, non ancora accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati potranno ottenere l'estinzione, nei limiti dei fatti spontaneamente dichiarati nell'istanza.
4. Le istanze irrevocabili, di cui ai commi 1 e 2, dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il pagamento effettuato nei termini e modalità stabilite nell'apposito decreto ministeriale. L'osservanza di tali condizioni comporta l'abbandono delle indennità di mora e degli interessi e la compensazione delle spese di lite.
Capo VI
Disposizioni varie
1. Le disposizioni per la definizione agevolata delle pendenze e delle situazioni tributarie, di cui ai precedenti Capi del presente titolo non si applicano:
a) ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis, 648-ter del codice penale o per taluni dei delitti richiamati nel citato articolo 648-bis;
b) ai condannati, se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 7 del
c) alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e sottoposte ad una misura di prevenzione ai sensi della
d) alle società nelle cui attività economiche o finanziarie risultino, nella sentenza, impiegati denaro, beni o altre utilità provenienti dai reati indicati nel citato articolo 648-bis del codice penale.
2. Qualora la sentenza e il provvedimento di cui al comma 1, per fatti precedentemente commessi, divengano definitivi successivamente alla presentazione della dichiarazione integrativa o della istanza di definizione, queste rimangono prive di effetti e l'azione di accertamento può comunque essere esercitata entro il secondo anno successivo a quello in cui la sentenza e il provvedimento sono divenuti definitivi. Le somme versate, relativamente ai singoli tributi, non sono in ogni caso ripetibili.
3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 copia della sentenza definitiva di condanna o del provvedimento definitivo è trasmessa a cura della cancelleria al locale ufficio delle imposte per l'inoltro all'ufficio competente, se diverso.
1. Ai fini degli accertamenti induttivi previsti dall'articolo 2, comma 29, del
Titolo VII
Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari
1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, commessi fino al 30 settembre 1991 riferibili ai periodi di imposta che possono essere definiti secondo le disposizioni del titolo VI della presente legge.
2. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, per ciascuna imposta, l'amnistia si applica, salvo quanto previsto dal comma 3, a tutti i reati di cui al comma 1 riferibili al periodo di imposta a condizione che il contribuente o chiunque altro, avendone interesse, presenti dichiarazione integrativa per la definizione per l'intero periodo ovvero definisca il periodo stesso. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia si applica, indipendentemente dalla definizione dell'intero periodo di imposta:
a) relativamente ai reati di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 e al numero 7) dell'articolo 4 del
b) relativamente alle altre contravvenzioni, se la dichiarazione integrativa reca l'impegno a versare gli importi minimi previsti dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 38.
3. Il Presidente della Repubblica è delegato, altresì, a stabilire che, per i reati commessi dai sostituti d'imposta, l'amnistia si applica a condizione che, alla data del decreto di amnistia, le ritenute siano state versate ovvero l'importo delle ritenute non versate risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa.
4. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che nei confronti delle persone che si trovano nelle condizioni previste dal comma 6 dell'articolo 57, l'amnistia si applica altresì per ciascun periodo di imposta cui i reati si riferiscono, se è presentata l'istanza di cui allo stesso comma 6.
5. Il Presidente della Repubblica è delegato inoltre a concedere amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonchè dall'articolo 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.
1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:
a) ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale o per taluno dei delitti richiamati nel citato articolo 648-bis;
b) ai condannati, qualora ricorrano le circostanze previste dall'articolo 7 del
c) alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e sottoposte ad una misura di prevenzione ai sensi della
2. L'amnistia non si applica anche se la sentenza di condanna di cui al comma 1, per fatti anteriormente commessi, è divenuta definitiva successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di amnistia, semprechè a tale data fosse pendente il relativo processo penale.
3. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire, inoltre, che i procedimenti in corso per i reati di cui all'articolo 67 sono sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa o della istanza di cui al comma 6 dell'articolo 57 e, se queste sono state presentate, fino a quando l'ufficio finanziario non avrà comunicato al giudice, evitando ogni ritardo, gli elementi necessari per valutare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia.
4. Agli effetti della disposizione contenuta nel comma 2, se la dichiarazione integrativa è presentata da soggetti nei cui confronti, alla data del decreto di amnistia, è pendente processo penale per taluno dei reati indicati nel comma 1, i procedimenti in corso restano comunque sospesi in attesa dell'esito definitivo dei suddetti processi; a tal fine la pendenza di tali processi e la definizione degli stessi sono comunicate dalla cancelleria al locale ufficio delle imposte che ne dà notizia al giudice, senza ritardo, anche per tramite dell'ufficio competente, se diverso.
Titolo VIII
Disposizioni varie
1. Per l'anno 1992 le entrate derivanti dalle disposizioni del titolo VI della presente legge sono iscritte nell'entrata del bilancio dello Stato per una quota di lire 10.000 miliardi; il gettito eccedente tale importo sarà iscritto in bilancio in relazione alle risultanze delle dichiarazioni integrative presentate.
1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 74 del
"c) per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi, dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito, a titolo di forfettizzazione della resa: del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993; del 60 per cento per gli anni 1994 e 1995; del 50 per cento per gli anni successivi. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della
2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 sono parzialmente destinate al settore dell'editoria. In particolare, a decorrere dall'anno 1992, l'autorizzazione di spesa prevista dalla
3. Il termine del 31 dicembre 1991 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della
4. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del
"Le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terreni come rurali, destinate invece ad abitazione di persone e quindi ad uso diverso da quello indicato nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
1. All'articolo 7 della
"2 bis. L'atto di conferimento può stabilire che gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in questo caso, permangono gli effetti di neutralità e di continuità fiscali di cui ai commi precedenti. I beni ricevuti dalla società conferitaria possono essere iscritti in bilancio al lordo delle relative partite rettificative.
2 ter. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società bancaria conferitaria subentra agli effetti fiscali negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche concernenti l'azienda conferita a norma dell'articolo 1, ivi compresi gli obblighi di dichiarazione nonchè quelli di versamento degli acconti relativi sia all'imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio netto della società conferitaria, comunque determinato, conserva il regime fiscale di quello dell'ente o degli enti conferenti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
1. All'articolo 3 della
1. Per la regione Trentino-Alto Adige la commissione regionale di cui all'articolo 5, comma 6, della
1. I provvedimenti di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 18 della
1. Le prestazioni di servizi comunque afferenti lo stanziamento o il movimento di unità da diporto nei porti o approdi turistici si considerano operazioni imponibili a decorrere dal 1° gennaio 1989 e ad esse è applicabile l'aliquota del 19 per cento. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta versata, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura superiore a quella indicata nel presente articolo. Le rettifiche effettuate dagli uffici, relativamente alle prestazioni di cui al presente articolo, per periodi di imposta decorsi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge non comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative [65].
2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della
3. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento di cui al n. 37 della parte II della tabella A, allegata al
4. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 9 per cento prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, per le quali la relativa imposta è detraibile [67].
5. Non si dà luogo ad accertamenti né a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del
6. Con effetto dal 1° gennaio 1992, le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto, comunque classificate, anche se nel numero 20 della parte II della tabella A allegata al
7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della
1. Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla
1-bis. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate [69].
1-ter. Le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) svizzera, ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 1-bis [70].
1. Il direttore generale delle imposte dirette ed il direttore generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari fanno parte del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusione di cui all'articolo 21, comma 4, fino alla data di nomina, in applicazione della
2. [71]
3. [72]
1. [73]
2. [74]
3. [75]
4. [76]
5. [77]
6. [78]
7. [79]
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1992. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le prestazioni corrispondenti a quelle dei Centri si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta né è consentita la variazione di cui all'art. 26 del
8 bis. Il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da presentare negli anni 1993 e 1994 può essere apposto a condizione che la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei Centri sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale termine. Per le dichiarazioni da presentare negli anni 1993 e 1994 predisposte dai professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal Centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il Centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni[81].
9.[82].
10. [83]
11. [84]
12. [85]
13. [86]
13 bis. [87]
14. [88]
15. [89]
16. [90]
17. [91]
18. [92]
19. [93]
20. [94]
21. [95]
22. [96]
23. [97]
24. [98]
25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonchè dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, i fornitori di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al
a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
c) contributi previdenziali ed assistenziali;
d) contributi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
25-bis. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dall'anno d'imposta 2015, nonchè dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9, comma 9, del
25-ter. [Il contenuto, i termini e le modalità delle trasmissioni sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate] [101].
26. In caso di inosservanza degli obblighi relativi a tali elenchi si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del
27. E' istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il conto fiscale, la cui utilizzazione dovrà essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di partita IVA. L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge ai sensi dell'articolo 17 della
28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun contribuente dovrà risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di più stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potrà essere consentita dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di più conti intestati allo stesso contribuente.
29. Il conto fiscale è tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.
30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il competente concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di cui al comma 27 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con
31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed il competente concessionario saranno regolati secondo i seguenti criteri:
a) accreditamento delle somme incassate e consegna della relativa documentazione al competente concessionario del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento;
b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione spettante al competente concessionario ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera a), del
c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri enti interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera a) del presente comma;
d) invio periodico al competente concessionario da parte degli istituti ed aziende di credito, su supporti magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende;
e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento da parte del contribuente, si applicano nei confronti del concessionario le disposizioni di cui all'art. 104 del
32. I concessionari del servizio della riscossione devono aggiornare i conti di cui al presente articolo, entro il mese successivo, con la movimentazione dei versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha effettuato una erronea imputazione, il conto deve essere aggiornato entro i tre mesi successivi.
33. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui alle disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei limiti ed alle condizioni seguenti:
a) l'erogazione del rimborso è effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente e contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia [104];
b) il rimborso sarà erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi già erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta;
c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) del presente comma sarà erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'art. 38-bis, secondo comma, del
d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario.
34. La misura dei compensi per la erogazione dei rimborsi sarà determinata in base ai criteri fissati dall'art. 1, comma 1, lettera f), n. 7), della
35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si provvederà alla integrazione dei sistemi informativi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli uffici competenti possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi. A tal fine si procederà al collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei concessionari della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei concessionari.
36. Il comma 3-bis dell'art. 4 del
37. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i concessionari della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996.
38.
Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
39. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo, valutato in lire 1.781.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede:
a) quanto a lire 193.000 milioni, mediante utilizzo della proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento "Istituzione dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;
b) quanto a lire 1.578.000 milioni, mediante utilizzo della proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministro delle finanze per il 1991 per gli importi in corrispondenza indicati:
1) capitolo 4654 per lire 30.000 milioni;
2) capitolo 4671 per lire 56.000 milioni;
3) capitolo 4769 per lire 1.375.000 milioni;
4) capitolo 6910 per lire 95.000 milioni;
5) capitolo 6911 per lire 22.000 milioni;
c) quanto a lire 10.000 milioni, mediante utilizzo delle maggiori entrate differenziali tra versamenti e rimborsi inferiori a lire 20.000, recate dal presente articolo.
40. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Fino alla data di inizio delle attività dei nuovi uffici periferici da istituirsi per effetto della ristrutturazione del Ministero delle finanze, è istituito un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella città di Lecco; la circoscrizione di tale ufficio comprende i comuni appartenenti alla istituenda provincia di Lecco.
2. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione per l'anno 1991 ai fini delle imposte sui redditi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della
1. All'articolo 1, comma 8, del
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato A - (Art. 23, comma 5)
TARIFFA - Aliquote percentuali per scaglioni
|
|
b) Aliquote sull'eredità e sulle quote ereditarie , e sui legati e sulle donazioni |
||
Valore imponibile (scaglioni in milioni di lire) |
a) Aliquote sul valore globale netto dell'asse ereditario e delle donazioni |
Fratelli e sorelle e affini in linea retta. |
Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea collaterale fino al terzo grado |
Altri soggetti |
Otre 10 fino a 100 |
- - - - |
- - - - |
3 |
6 |
Oltre 100 fino a 250 |
- - - - |
3 |
5 |
8 |
Oltre 250 fino a 350 |
3 |
6 |
9 |
12 |
Oltre 350 fino a 500 |
7 |
10 |
13 |
18 |
Oltre 500 fino a 800 |
10 |
15 |
19 |
23 |
Oltre 800 fino a 1.500 |
15 |
20 |
24 |
28 |
Oltre 1.500 fino a 3.000 |
22 |
24 |
26 |
31 |
Oltre 3.000 |
27 |
25 |
27 |
33 |
Allegato B - (Articolo 55, comma 1)
TABELLA - COMUNI, LORO CONSORZI E COMUNITA' MONTANE
Classi demografiche |
Importo annuale (lire) |
|
0 - |
999 |
100.000 |
1.000 - |
4.999 |
200.000 |
5.000 - |
19.999 |
400.000 |
20.000 - |
59.999 |
1.000.000 |
60.000 - |
99.999 |
2.000.000 |
100.000 - |
499.999 |
5.000.000 |
oltre |
500.000 |
10.000.000 |
|
PROVINCE |
|
0 - |
399.999 |
2.500.000 |
400.000 - |
799.999 |
5.000.000 |
800.000 - |
1.199.999 |
7.500.000 |
oltre |
1.200.000 |
10.000.000 |
|
REGIONI |
|
|
|
10.000.000 |
[1] Comma così modificato dall'art. 6 del
[2] Lettera così modificata dall'art. 4 del
[3] Comma abrogato dall'art. 4 del
[4] Comma abrogato, da ultimo, dall'art. 3 del
[5] Comma abrogato dall'art. 14 della
[6] Comma abrogato dall'art. 7 del
[7] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 9 del
[8] Comma così modificato dall'art. 66 del
[9] Comma abrogato dall'art. 25 del
[10] Comma così modificato dall'art. 3 del
[11] Articolo abrogato dall'art. 7 del
[12] Comma così modificato dall'art. 7 del
[13] Comma così modificato dall'art. 16 del
[14] Comma abrogato dall'art. 16 del
[15] Comma così modificato dall'art. 4 del
[16] Comma così modificato dall'art. 4 del
[17] Il termine 30 aprile 1992 è stato differito, da ultimo, al 20 giugno 1993 dall' art. 3 del
[18] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 18 della
[19] Comma così modificato dall'art. 4 del
[20] Comma soppresso dall'art. 4 del
[21] Comma così modificato dall'art. 64 del
[22] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 1993 dall'art. 3 del
[23] Comma così modificato dall'art. 4 del
[24] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 3 del
[25] Comma aggiunto dall'art. 4 del
[26] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 3 del
[27] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 3 del
[28] Il termine 1° giugno 1992 è stato prorogato al 1° settembre 1992 dall' art. 6 del D.L. 21 luglio 1992, n. 345. Il termine 28 febbraio 1992 è stato differito al 30 aprile 1992, da ultimo,dal
[29] Comma così modificato dall'art. 4 del
[30] Comma così sostituito dall'art. 4 del
[31] Comma così modificato dall'art. 4 del
[32] Per una proroga dei termini di cui al presente comma, vedi l'art. 3 del
[33] Il termine 30 aprile 1992 di cui al presente comma è stato prorogato al 20 giugno 1993 dall'art. 3 del
[34] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 20 giugno 1993 dall'art. 3 del
[35] Comma aggiunto dall'art. 4 del
[36] Comma così modificato dall'art. 4 del
[37] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 20 giugno 1993 dall'art. 3 del
[38] Il termine 30 aprile 1992 di cui al presente comma è stato prorogato al 20 giugno 1993 dall'art. 3 del
[39] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 20 giugno 1993 dall'art. 3 del
[40] Comma così modificato dall'art. 4 del
[41] I termini di cui al presente comma sono stati prorogati al 20 giugno 1993 dall'art. 3 del
[42] Comma così sostituito dall'art. 4 del
[43] Comma aggiunto dall'art. 4 del
[44] Comma aggiunto dall'art. 4 del
[45] I termini di cui al presente articolo sono prorogati per i periodi d'imposta relativi agli anni dal 1991 al 1997 dall’art. 48 della
[46] Il termine 30 giugno 1992 è stato prorogato, da ultimo, al 30 giugno 1998 dall'art. 48 della
[47] Comma così modificato dall'art. 4 del
[48] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 3 del
[49] I termini di cui al presente articolo sono prorogati per i periodi d'imposta relativi agli anni dal 1991 al 1997 dall’art. 48 della
[50] Comma così modificato dall'art. 4 del
[51] Comma così modificato dall'art. 4 del
[52] Comma così modificato dall'art. 4 del
[53] Il termine 30 aprile 1992 di cui al presente comma è stato prorogato al 20 giugno 1993 dall'art. 3 del
[54] Il termine 30 aprile 1992 di cui al presente comma è stato prorogato al 20 giugno 1993 dall'art. 3 del
[55] Comma così modificato dall'art. 62 del
[56] Comma aggiunto dall'art. 62 del
[57] Comma così modificato dall'art. 4 del
[58] Comma aggiunto dall'art. 4 del
[59] Articolo inserito dall'art. 5 del
[60] Comma così modificato dall'art. 62 del
[61] Comma così modificato dall'art. 62 del
[62] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 20 giugno 1993 dall'art. 3 del
[63] Comma così modificato dall'art. 4 del
[64] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall'art. 2 della
[65] L’aliquota di cui al presente comma è stata elevata al 20 per cento dall'art. 1 del
[66] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 4, della
[67] L’aliquota di cui al presente comma è stata elevata al 10 per cento dall'art. 10 del
[68] L’aliquota di cui al presente comma è stata elevata, da ultimo, al 16 per cento dall'art. 10 del
[69] Comma aggiunto dall'art. 55 quinquies del
[70] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 77, della
[71] Comma abrogato dall'art. 23 del
[72] Comma abrogato dall'art. 23 del
[73] Comma modificato dall'art. 10 del
[74] Comma sostituito dall'art. 6 del
[75] Comma abrogato dall'art. 4 del
[76] Comma modificato dall'art. 10 del
[77] Comma abrogato dall'art. 4 del
[78] Comma abrogato dall'art. 4 del
[79] Comma sostituito dall'art. 6 del
[80] Comma già modificato dall'art. 62 del
[81] Comma inserito dall'art. 62 del
[82] Comma abrogato dall'art. 15 della
[83] Comma modificato dall'art. 7 bis del
[84] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e dall'art. 4 del
[85] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e dall'art. 4 del
[86] Comma abrogato dall'art. 4 del
[87] Comma inserito dall'art. 10 del
[88] Comma abrogato dall'art. 4 del
[89] Comma sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1999 e abrogato dall'art. 4 del
[90] Comma modificato dall'art. 62 del
[91] Comma sostituito dall'art. 5 del
[92] Comma abrogato dall'art. 4 del
[93] Comma abrogato dall'art. 4 del
[94] Comma abrogato dall'art. 4 del
[95] Comma abrogato dall'art. 4 del
[96] Comma sostituito dall'art. 14 della
[97] Comma sostituito dall'art. 62 del
[98] Comma abrogato dall'art. 4 del
[99] Comma sostituito dall'art. 3 del
[100] Comma inserito dall'art. 1, comma 64, della
[101] Comma inserito dall'art. 1, comma 64, della
[102] Comma già modificato dall'art. 3 del
[103] Comma modificato,da ultimo, dall'art. 24 della
[104] Lettera così sostituita dall'art. 14 del