Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 05/04/1985 |
Numero: | 124 |
Sommario |
Art. 1. Fino all'entrata in vigore della legge di definizione della disciplina generale dei parchi nazionali e delle riserve di cui all'art. 83 del decreto del Presidente della [...] |
Art. 2. In deroga alle disposizioni di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 155, e al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 [...] |
§ 98.1.26270 - Legge 5 aprile 1985, n. 124.
Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
(G.U. 12 aprile 1985, n. 87)
Fino all'entrata in vigore della legge di definizione della disciplina generale dei parchi nazionali e delle riserve di cui all'art. 83 del
Per il medesimo periodo di tempo specificato nel precedente comma non sono applicabili ai contratti posti in essere ai sensi della presente legge le disposizioni contenute nell'art. 2 della
Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento.
Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio non potrà mai superare nel periodo considerato l'equivalente di 500 unità per anno.
Nella fase di prima applicazione della presente legge, per gli operai occupati, o già occupati presso la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assunti ai sensi della
Per il corrente esercizio finanziario e per il prossimo la spesa complessiva per la manodopera non potrà comunque superare quella sostenuta dalla gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'esercizio precedente.
Al personale assunto ai sensi della presente legge con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della
L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di operaio dello Stato.
In deroga alle disposizioni di cui alla
Le denunce periodiche e i versamenti contributivi sono sottoposti ai termini di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 giugno 1982. Tale disciplina si applica altresì alla denuncia degli operai a tempo indeterminato e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
Le denunce della manodopera assunta dalla gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi della