Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.4 disciplina generale |
Data: | 23/06/2014 |
Numero: | 89 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 27.4.237 - L. 23 giugno 2014, n. 89.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonchè per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.
(G.U. 23 giugno 2014, n. 143)
1. Il
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro il 15 febbraio 2016, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della citata
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, limitatamente agli stati di previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo [2].
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dai commi 2 e 3.
5. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, il Governo è delegato ad adottare, entro il 15 febbraio 2016, un decreto legislativo nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 42, comma 1, della citata
6. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 5 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva dal Governo.
7. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalità previsti dai commi 5 e 6 [4].
8. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2017, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonchè in materia di tesoreria, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 50, comma 2, della citata
9. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 8 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.
10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 8 e 9 e sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.
11. All'articolo 16 della
«1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nè un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria».
12. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «anno 2015» sono inserite le seguenti: «, nel quale saranno prioritariamente previsti interventi di natura fiscale che privilegino, con misure appropriate, il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico,»;
al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito di cui al primo periodo è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta»;
al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del
il comma 6 è soppresso.
All'articolo 4:
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al
6-ter. Per l'anno 2014 l'aliquota prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è elevata all'11,50 per cento. Una quota delle maggiori entrate di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Il comma 145 dell'articolo 1 della
"145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d'imposta, la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo d'imposta e la terza entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo d'imposta. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del
al comma 12, capoverso 148, penultimo periodo, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
«12-bis. All'articolo 18 del
"2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1º gennaio 2014. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione".
12-ter. All'articolo 3, comma 1, della
12-quater. Al comma 688 dell'articolo 1 della
All'articolo 5:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 10, comma 4, del
nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all'articolo 10 del
Al Capo II del Titolo I, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis. - (Modifiche al regime di entrate riscosse per atti di competenza del Ministero degli affari esteri). - 1. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al
"Art. 7-bis. - Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne: euro 300,00".
2. L'articolo 18 della
"Art. 18. - 1. Per il rilascio del passaporto ordinario è dovuto un contributo amministrativo di euro 73,50, oltre al costo del libretto.
2. Il contributo amministrativo è dovuto in occasione del rilascio del libretto e va corrisposto non oltre la consegna di esso all'interessato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono determinati il costo del libretto e l'aggiornamento, con cadenza biennale, del contributo di cui al comma 1.
4. All'estero la riscossione avviene in valuta locale, secondo le norme dell'ordinamento consolare, con facoltà per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento".
3. Sono abrogati:
a) il comma 6 dell'articolo 55 della
b) l'articolo 1 della tariffa annessa al
All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «conseguiti nel 2013» sono inserite le seguenti: «, specificati per ciascuna regione,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, relativamente all'anno 2013, non si applica l'articolo 2, comma 36.1, del
All'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 1 della
a) al comma 431, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni";
b) al comma 435, dopo le parole: "Per il 2014" sono inserite le seguenti: "e il 2015"».
All'articolo 8:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al
a) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonchè i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità";
b) all'articolo 29, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata";
c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamentì. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamentì. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata"»;
il comma 2 è soppresso;
al comma 3, capoverso 6-bis, dopo la parola: «sono» sono inserite le seguenti: «di tipo aperto e»:
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In sede di prima applicazione, i decreti di cui al comma 1, lettere b) e c), e al comma 3, sono adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 4:
all'alinea, le parole: «le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del
alla lettera c), le parole: «amministrazioni dello Stato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del
al comma 8:
all'alinea, le parole: «Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del
alla lettera a):
al primo periodo, dopo le parole: «presente decreto» sono inserite le seguenti: «e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del
al quinto periodo, le parole: «Le Amministrazioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del
la lettera b) è soppressa;
il comma 9 è soppresso;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Ai fini della necessaria prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive, i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di cui alla vigente normativa in materia di lavoro e difesa dell'ambiente della regione Sardegna, che costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali di prevenzione danni in attuazione di competenze e di politiche regionali, hanno carattere temporaneo e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo triennio, non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del
All'articolo 9:
al comma 1, dopo le parole: «è istituito» sono inserite le seguenti: «, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica,»;
al comma 2:
al secondo periodo, le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata»;
al terzo periodo, le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata» e le parole: «coordinato dal Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «coordinato dal Ministero»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «commi 449 e 455» sono sostituite dalle seguenti: «commi 449, 450 e 455», dopo le parole: «6 luglio 2012, n. 95,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È comunque fatta salva la possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori»;
al comma 4:
all'alinea, la parola: «6» è sostituita dalla seguente: «12»;
al capoverso 3-bis:
al primo periodo, le parole: «15 agosto 2000» sono sostituite dalle seguenti: «18 agosto 2000» e dopo le parole: «avvalendosi dei competenti uffici» sono inserite le seguenti: «anche delle province»;
al secondo periodo, le parole: «possono effettuare i propri acquisti» sono sostituite dalle seguenti: «possono acquisire beni e servizi»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al comma 1, lettera n), dell'articolo 83 del codice di cui al
al comma 6, le parole: «le regioni possono stipulare con Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze»;
al comma 7, primo periodo, le parole: «fornisce alle amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del
al comma 9, dopo le parole: «di beni e di servizi,» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 3,» e le parole: «di cui al comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2».
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: «compiti di controllo» sono sostituite dalle seguenti: «compiti di vigilanza»;
al comma 4, le parole: «Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «Osservatorio centrale di lavori, servizi e forniture dell'Autorità»;
nella rubrica, la parola: «controllo» è sostituita dalla seguente: «vigilanza».
All'articolo 11, il comma 3 è soppresso.
Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Norme in materia di rateazione). - 1. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del
a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013;
b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.
2. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1 non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
3. Il comma 13-ter dell'articolo 10 del
All'articolo 12, comma 1, le parole: «ministeriale del 5 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003,».
Al Capo I del Titolo II, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:
«Art. 12-bis. - (Canoni delle concessioni demaniali marittime). - 1. I canoni delle concessioni demaniali marittime, ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del
2. All'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "15 maggio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2014"».
All'articolo 13:
al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo»;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
All'articolo 14:
al comma 4, la parola: «sono» è sostituita dalle seguenti: «possono essere» e le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 118, comma 14, della
4-ter. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province e alle città metropolitane e ai comuni, è comunque concessa, in coerenza e secondo le modalità previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo».
All'articolo 15:
al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.A.» sono inserite le seguenti: «e sulla rete delle strade provinciali e comunali»;
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove il predetto decreto non risulti adottato, opera in ogni caso il limite sopraindicato»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La regione Lombardia può derogare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8 dell'articolo 6 del
All'articolo 16:
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'articolo 43, comma 4, della
al comma 8, le parole: «la somma di 10,7 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 21,2 milioni di euro».
Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - (Norme in materia di personale del Ministero degli affari esteri). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, al
a) all'articolo 30-bis, comma 4, il terzo periodo è soppresso;
b) dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:
"Art. 53-bis. - (Attività per la promozione dell'Italia). 1. Gli uffici all'estero svolgono attività per la promozione dell'Italia, mirate a stabilire ed intrattenere relazioni con le autorità, il corpo diplomatico e gli ambienti locali, a sviluppare iniziative e contatti di natura politica, economico-commerciale e culturale nell'interesse del sistema Paese, ad accedere a fonti di informazione e a tutelare le collettività italiane all'estero.
2. Per le attività di cui al comma 1 è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da ripartire tra gli uffici all'estero con uno o più decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonchè alla Corte dei conti.
3. La dotazione del fondo è determinata sulla base degli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, quali il ricevimento annuale per la festa della Repubblica, i ricevimenti in onore di autorità del Paese di accreditamento o di personalità in visita ufficiale, il complesso di manifestazioni o di iniziative volte a consolidare i rapporti, anche in base alle consuetudini del luogo, con gli esponenti più rilevanti della società locale e con il corpo diplomatico accreditato nella sede, nonchè tenendo conto del trattamento economico per il personale di servizio necessario al funzionamento delle residenze ufficiali.
4. Le spese per l'attuazione del presente articolo, se sostenute direttamente dal capo dell'ufficio all'estero o, su sua indicazione, da personale dipendente, sono rimborsate ai predetti, anche sulla base di costi medi forfettari determinati per ogni Paese dal Ministero degli affari esteri su proposta del capo della rappresentanza diplomatica competente";
c) all'articolo 185:
1) al comma 2, le parole: "un assegno per oneri di rappresentanza dello stesso ammontare di quello previsto per il titolare dell'ufficio, in sostituzione di quello di cui eventualmente già goda, nonchè" sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: "oltre all'assegno di rappresentanza calcolato secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 ed" sono soppresse;
3) al comma 5, le parole: "e dell'assegno per oneri di rappresentanza stabiliti per il posto assunto in reggenza" sono soppresse;
d) all'articolo 204, primo comma, le parole: "ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'articolo 171-bis" sono soppresse;
e) l'articolo 171-bis, l'articolo 185, comma 1, e l'articolo 188 sono abrogati.
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 53-bis del
3. Il contingente di cui all'articolo 152 del
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 17:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per l'anno 2014, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono ridotti, complessivamente, di euro 5.305.000»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra i vari soggetti in misura proporzionale al rispettivo onere a carico della finanza pubblica per l'anno 2013»;
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il medesimo anno 2014, il CNEL provvede entro il 15 luglio 2014 a versare all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori risorse finanziarie pari a 18.249.842 euro, anche al fine di conseguire, per l'importo di 195.000 euro, risparmi sulla gestione corrente».
All'articolo 19:
al comma 1 è premesso il seguente:
«01. All'articolo 1 della
a) il comma 13 è abrogato;
b) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico";
c) al comma 24 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico";
d) al comma 136 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico"»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al testo unico di cui al
a) all'articolo 235, comma 1, le parole: "sono rieleggibili per una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale";
b) all'articolo 235, comma 3, lettera b), dopo la parola: "volontarie" sono aggiunte le seguenti: "da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente";
c) all'articolo 241, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi"».
Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
«Art. 19-bis. - (Riduzione delle spese per il Consiglio generale degli italiani all'estero). - 1. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: "novantaquattro", "sessantacinque»" e "ventinove" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "sessantatre", "quarantatre" e "venti";
2) al comma 2, la parola: "sessantacinque" è soppressa;
3) al comma 5, la parola: "ventinove" è soppressa e le parole: "dieci", "sette" e "nove" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "sette", "quattro" e "sei";
b) all'articolo 8, comma 1, le parole: "due volte" sono sostituite dalle seguenti: "una volta";
c) all'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: "continentali e" le parole: "due volte" sono soppresse;
d) all'articolo 9:
1) al comma 1, la parola: "ventinove" è soppressa e le parole: "due membri eletti" e "tre membri" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "un membro eletto" e "un membro";
2) al comma 2, le parole: "sei nomi" e "quattro nomi" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "due nomi" e "due nomi";
3) al comma 3, le parole: "due volte" sono sostituite dalle seguenti: "una volta";
e) all'articolo 12, comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nè ai membri di cui all'articolo 4, comma 5";
f) all'articolo 15:
1) al comma 1, la parola: "sessantacinque" è soppressa;
2) al comma 3, la parola: "ventinove" è soppressa;
g) all'articolo 17, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ripartendo i membri di cui all'articolo 4, comma 2, tra i Paesi in cui sono presenti le maggiori collettività italiane, in proporzione al numero di cittadini italiani residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».
All'articolo 20:
al comma 7, le parole: «La presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Il presente articolo» e dopo le parole: «del capitale» sono aggiunte le seguenti: «e alle loro controllate, nonchè a Consip S.p.A. e agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9. Alle finalità di cui al presente articolo, la RAI S.p.A, concorre secondo quanto stabilito dall'articolo 21»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Ferme restando le modalità di determinazione dell'importo da distribuire e di versamento dello stesso previste ai commi 3 e 4, in caso di incremento del valore della produzione almeno pari al 10 per cento rispetto all'anno 2013, le società di cui al comma 1 possono realizzare gli obiettivi del presente articolo con modalità alternative, purchè tali da determinare un miglioramento del risultato operativo».
Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
«Art. 20-bis. - (Disposizioni in materia di cessioni di partecipazioni). - 1. All'articolo 3, comma 29, della
All'articolo 21:
al comma 1:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al comma 2, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
"p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f)"»;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.
3-ter. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, dei costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina è data rappresentazione in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria. Le spese per la sede di Bolzano sono assunte dalla provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di cui all'articolo 18. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano avviene mediante le risorse individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al
al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla RAI S.p.A., la Società può procedere alla cessione sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, di quote di Rai Way, garantendo la continuità del servizio erogato» e, al secondo periodo, le parole: «In caso di cessione di partecipazioni strategiche che determini la perdita del controllo,» sono soppresse;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. All'articolo 45, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al
All'articolo 22:
al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Limitatamente all'anno 2014, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonchè di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della
al comma 2, capoverso 5-bis, la parola: «eventualmente» è soppressa, le parole: «e gli altri ed in maniera tale da ottenere» sono sostituite dalle seguenti: «e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma 5-bis, primo e ultimo periodo, del
Nel Capo III del Titolo II, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:
«Art. 22-bis. - (Risorse destinate alle zone franche urbane). - 1. Per gli interventi in favore delle zone franche urbane di cui all'articolo 37, comma 1, del
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della
3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del citato
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della
All'articolo 23:
al comma 1, alinea, le parole: «entro il 31 ottobre 2014, predispone un programma di razionalizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2014 predispone, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma di razionalizzazione»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il programma di cui al comma 1 è reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di legge di stabilità per il 2015».
All'articolo 24:
al comma 2, lettera b), capoverso 222-quater, secondo periodo, dopo le parole: «i presidi territoriali di pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «e quelli destinati al soccorso pubblico»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'articolo 2-bis del
"Art. 2-bis. - (Facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione). - 1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano".
2-ter. All'articolo 1, comma 389, della
All'articolo 25:
al comma 1, le parole: «, per le amministrazioni locali di cui al comma 209» sono sostituite dalle seguenti: «per le amministrazioni locali di cui al comma 209 dell'articolo 1»;
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla
b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della
2-bis. I codici di cui al comma 2 sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola prevista all'articolo 3, comma 8, della
All'articolo 26 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2016.
1-ter. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 27:
al comma 1, capoverso Art. 7-bis:
al comma 2, sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dal 1º luglio 2014» e le parole: «, emesse a partire dal 1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Le medesime amministrazioni comunicano altresì, mediante la piattaforma elettronica, le informazioni sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre 2014, che saranno trasmesse in modalità aggregata,»;
al comma 3, dopo le parole: «7 marzo 2008,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008,»;
al comma 4, le parole: «Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di cui al comma 2»;
al comma 7, le parole: «crediti accreditati» sono sostituite dalle seguenti: «crediti registrati»;
al comma 2:
alla lettera c), le parole: «La pubblica amministrazione inadempiente di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «La pubblica amministrazione di cui al primo periodo che risulti inadempiente»;
alla lettera d), dopo le parole: «a cura dell'amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 35 del 2013».
All'articolo 28, comma 1, lettera a), dopo le parole: «lettera b)» sono inserite le seguenti: «del presente comma».
L'articolo 30 è soppresso.
All'articolo 31, comma 1, le parole: «partecipate da enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «ed enti partecipati da enti locali».
All'articolo 35:
al comma 1, le parole: «di conversione in legge» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata in vigore della legge di conversione»;
al comma 6, primo periodo, le parole: «di conversione in legge» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata in vigore della legge di conversione».
All'articolo 37:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
alla lettera b), ultimo periodo, le parole: «La pubblica amministrazione inadempiente di cui al primo periodo non può» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni di cui al primo periodo che risultino inadempienti non possono»;
al comma 3, dopo il penultimo periodo è inserito il seguente: «I crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1, già oggetto di ridefinizione possono essere acquisiti dai soggetti cui si applicano le disposizioni della
al comma 4, ultimo periodo, le parole: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 7, dopo la parola: «12-quater,», è inserita la seguente: «12-quinquies,»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«7-bis. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del
7-ter. Le verifiche di cui all'articolo 48-bis del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono effettuate dalle pubbliche amministrazioni esclusivamente all'atto della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
7-quater. L'articolo 8 e il comma 2-bis dell'articolo 9 del
L'articolo 38 è soppresso.
Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:
«Art. 38-bis. - (Semplificazione fiscale della cessione dei crediti). - 1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 maggio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della
All'articolo 39 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Agli articoli 28-quater, comma 1, e 28-quinquies, comma 1, del
All'articolo 41:
al comma 1, primo periodo, le parole: «il tempo medio dei pagamenti effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del
al comma 4, ultimo periodo, le parole: «direttiva europea» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011,» e le parole: «prorogato, a decorrere dal 2013, dall'» sono sostituite dalle seguenti: «le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'».
Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:
«Art. 41-bis. - (Misure per l'accelerazione dei pagamenti a favore delle imprese). - 1. Per consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte per gli interventi di cui alle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, ed agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2014, l'utilizzo delle risorse già disponibili sulle rispettive contabilità speciali, come individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013.
2. Le somme rimaste inutilizzate a seguito degli interventi di cui al comma 1 costituiscono economia di spesa e sono versate al pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base della disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del
All'articolo 43, comma 1, capoverso 1, le parole: «"1. I comuni» sono sostituite dalle seguenti: «"Art. 161. - (Certificazioni di bilancio). - 1. I comuni» e dopo le parole: «le province,» sono inserite le seguenti: «le città metropolitane,».
All'articolo 45:
al comma 5, lettera b), dopo le parole: «dei titoli obbligazionari regionali in circolazione» sono inserite le seguenti: «pari o»;
al comma 7, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2» e le parole: «, lettera a)» sono soppresse.
Nel Capo III del Titolo III, dopo l'articolo 45 è aggiunto il seguente:
«Art. 45-bis. - (Anticipazione di liquidità in favore di EUR Spa). - 1. All'articolo 1 della
"332. La società EUR Spa può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro il 15 luglio 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, nel limite massimo di 100 milioni di euro, finalizzata al pagamento di debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013. L'anticipazione di liquidità di cui al presente comma è concessa a valere sulla dotazione per l'anno 2014 della 'Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitarì, di cui all'articolo 1, comma 10, del
333. All'erogazione della somma di cui al comma 332 si provvede a seguito:
a) della presentazione da parte della società EUR Spa di un piano di rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi, in cui sono individuate anche idonee e congrue garanzie, verificato da un esperto indipendente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze con onere a carico della società;
b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la società EUR Spa, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora la società non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della società è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione".
2. All'articolo 6, comma 6, della
All'articolo 46, comma 7, dopo la parola: «449-bis» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 1».
All'articolo 47:
al comma 2, lettera a), le parole da: «Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi» fino alla fine della lettera sono soppresse;
al comma 3, le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;
al comma 9, lettera a), al quarto periodo, le parole: «e dalle centrali di committenza regionale di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della
al comma 10, le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».
All'articolo 48, comma 1, capoverso 14-ter, al terzo periodo, dopo le parole: «I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,».
All'articolo 50:
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), ultimo periodo, della
9-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro dell'interno, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli 1316 e 1317 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai fini dell'attuazione delle norme sul federalismo fiscale»;
al comma 10, le parole: «dal comma 8 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 6 del presente articolo»;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Per l'anno 2015 il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. Per l'anno 2014, le modalità di riparto del fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del
Dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:
«Art. 50-bis. - (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».
Alla tabella A è premessa la seguente:
«Tabella 1 (articolo 25, comma 2)
Casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla
Art. 19, comma 1, lettera a), del
Art. 19, comma 1, lettera c), del
Art. 19, comma 1, lettera d), del
Art. 19, comma 1, lettera e), del
Art. 19, comma 2, del
Art. 25 del
Sponsorizzazione pura, ovvero ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto del soggetto erogante
Prestazioni socio-sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara
Scelta del socio privato in società miste il cui apporto è limitato al solo finanziamento».
Nella tabella A, i seguenti codici sono soppressi:
«S1302 Contratti di servizio per trasporto»;
«S1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti»;
«S1310 Altri corsi di formazione».
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della
[3] Comma così modificato dall'art. 1 della
[4] Comma così modificato dall'art. 1 della
[5] Comma così modificato dall'art. 15 della