Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.4 centri di assistenza fiscale |
Data: | 09/07/1997 |
Numero: | 241 |
Sommario |
Art. 1. (Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche). |
Art. 2. (Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche). |
Art. 3. (Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate). |
Art. 4. (Dichiarazione dei sostituti d'imposta). |
Art. 5. (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni). |
Art. 6. (Termini per la presentazione delle dichiarazioni). |
Art. 7. (Presentazione delle dichiarazioni). |
Art. 7 bis. (Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni). |
Art. 8. (Disposizioni in materia di dichiarazioni e di determinazione del reddito in base alle scritture contabili). |
Art. 9. (Disposizioni relative a taluni adempimenti dei sostituti d'imposta). |
Art. 10. (Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali). |
Art. 11. (Dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto). |
Art. 12. (Decorrenza). |
Art. 13. (Liquidazione delle imposte sui redditi). |
Art. 14. (Liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto). |
Art. 15. (Modifica dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi). |
Art. 16. (Decorrenza). |
Art. 17. (Oggetto). |
Art. 17 bis. (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera) |
Art. 18. (Termini di versamento). |
Art. 19. (Modalità di versamento mediante delega). |
Art. 20. (Pagamenti rateali). |
Art. 21. (Adempimenti delle banche). |
Art. 22. (Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari). |
Art. 23. (Pagamento con mezzi diversi dal contante). |
Art. 24. (Modalità di versamento). |
Art. 25. (Decorrenza e garanzie). |
Art. 26. (Sanzioni al concessionario). |
Art. 27. (Comitato di indirizzo). |
Art. 28. (Versamenti in favore di enti previdenziali). |
Art. 29. (Copertura finanziaria). |
Art. 30. (Rimborso del credito IRPEF in caso di separazione legale o divorzio). |
Art. 31. (Rimborso del credito IVA). |
Art. 32. (Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale). |
Art. 33. (Requisiti soggettivi). |
Art. 34. (Attività). |
Art. 35. (Responsabili dei centri). |
Art. 36. (Certificazione tributaria). |
Art. 37. (Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta). |
Art. 38. (Compensi). |
Art. 39. (Sanzioni). |
Art. 40. (Disposizioni di attuazione). |
§ 95.4.5 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
(G.U. 28 luglio 1997, n. 174).
Capo I
Disposizioni in materia di dichiarazioni annuali dei redditi e della imposta sul valore aggiunto
Art. 1. (Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche).
1. L'articolo 3 del
(Omissis).
Art. 2. (Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche).
1. L'articolo 5 del
(Omissis).
Art. 3. (Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate).
1. L'articolo 6 del
(Omissis).
Art. 4. (Dichiarazione dei sostituti d'imposta). [1]
Art. 5. (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni). [2]
Art. 6. (Termini per la presentazione delle dichiarazioni). [3]
Art. 7. (Presentazione delle dichiarazioni). [4]
Art. 7 bis. (Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni). [5]
1. In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere [6].
Art. 8. (Disposizioni in materia di dichiarazioni e di determinazione del reddito in base alle scritture contabili).
1. Al
a) [7]
b) nell'articolo 38, terzo comma, le parole: "e dai relativi allegati" sono soppresse;
c) nell'articolo 39, secondo comma, la lettera b) è abrogata;
d) nell'articolo 65, terzo comma, concernente la proroga dei termini pendenti alla data della morte del contribuente, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato.".
Art. 9. (Disposizioni relative a taluni adempimenti dei sostituti d'imposta).
1. [8]
2. All'articolo 78 della
(Omissis).
3. Restano ferme le disposizioni di cui alla
Art. 10. (Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali).
1. I soggetti iscritti all'INPS per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e all'INAIL devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, considerando corrisposte a titolo di acconto le somme versate in base alle vigenti disposizioni.
2. Nel
(Omissis)..
Art. 11. (Dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto).
1. Al
a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) nell'articolo 30, primo comma, relativo al termine per il versamento della differenza tra l'ammontare dell'imposta e l'ammontare delle somme già versate mensilmente, le parole: "entro il 5 marzo di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti:
(Omissis) [9];
c) nell'articolo 33, primo comma, lettera b), riguardante il termine di versamento dell'imposta da parte dei contribuenti minori, le parole "entro il 5 marzo di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo di ciascun anno"
(Omissis);
d) nell'articolo 35 bis, concernente gli obblighi degli eredi del contribuente, il primo comma è sostituito dal seguente:
(Omissis).
e) [10].
Art. 12. (Decorrenza).
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999, salvo quanto previsto nei commi seguenti.
2. La dichiarazione unificata annuale, di cui all'articolo 12 del
a) dalle persone fisiche, ai soli fini fiscali, a decorrere dall'anno 1998;
b) [11].
3. I centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati devono trasmettere le dichiarazioni in via telematica a partire dall'anno 1998, ivi comprese le dichiarazioni previste dall'articolo 78, comma 10, della
4. [13]
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi di cui al presente decreto, prevedendo l'applicazione di una maggiorazione ragguagliata allo 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento del pagamento. Con lo stesso decreto può essere stabilito che non si fa luogo alla predetta maggiorazione per un periodo non superiore ai primi venti giorni; le somme dovute in base alla dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1998, affluiscono comunque allo Stato entro il 31 marzo 1998. A partire dal 1° gennaio 2000, la misura della maggiorazione prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera b), e dal presente comma è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, con riferimento all'andamento dei tassi di mercato [14].
Capo II
Disposizioni in materia di liquidazione e di accertamento delle dichiarazioni
Art. 13. (Liquidazione delle imposte sui redditi).
1. Nel
(Omissis).
Art. 14. (Liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto).
1. Al
a) dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:
(Omissis);
b) nell'articolo 55, secondo comma, riguardante il potere di procedere ad accertamento induttivo in talune ipotesi, sono soppresse le parole: "presentata è priva di sottoscrizione e il contribuente non ha provveduto, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, alla sottoscrizione o".
Art. 15. (Modifica dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi).
1. All'articolo 43 del
a) al primo comma, riguardante il termine per l'accertamento delle dichiarazioni, le parole "entro il 31 dicembre del quinto anno successivo" sono sostituite dalle seguenti:
(Omissis);
b) al secondo comma, riguardante il termine per l'accertamento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, le parole " fino al 31 dicembre del sesto anno successivo" sono sostituite dalle seguenti:
(Omissis).
Art. 16. (Decorrenza).
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999.
Capo III
Disposizioni in materia di riscossione
Sezione I
Versamento unitario e compensazione
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge [16].
1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della
1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto [18].
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della
d bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20;
h bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con
h ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore [22];
h-quater) alle altre imposte, le tasse e le sanzioni individuate con decreto del Ministro delle finanze [23];
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative [25];
h-septies) alle tasse scolastiche [26].
2 bis. [27].
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato [28].
2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta [31].
Art. 17 bis. (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera) [32]
1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del
2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finchè perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonchè di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.
8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5.
Art. 18. (Termini di versamento).
1. Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo [33].
2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.
3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della
4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Art. 19. (Modalità di versamento mediante delega).
1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5.
2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonché l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresì l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione.
3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'articolo 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo.
4. [Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi] [35].
5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega di pagamento può essere conferita all'Ente poste italiane, secondo modalità e termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si applicano le disposizioni del presente decreto.
Art. 20. (Pagamenti rateali).
1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi del titolo llI del
2. La misura dell'interesse è pari al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale.
3. La facoltà del comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma 1.
4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese [37].
5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del
Art. 21. (Adempimenti delle banche).
1. Entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, al netto del compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi [38].
2. Entro il termine di cui al comma 1 la banca predispone ed invia telematicamente alla struttura di gestione di cui all'articolo 22 i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario.
2-bis Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, può essere stabilito che:
a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che verserà ai sensi del comma 1;
b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80% delle predette somme [39].
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità applicative nonché i criteri per i controlli relativi all'esecuzione del servizio da parte delle banche e le modalità di scambio dei dati fra gli interessati.
Art. 22. (Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari).
1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.
2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti.
3. La struttura di gestione di cui al comma 1 è individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per l'attribuzione delle somme.
4. La compensazione di cui all'articolo 17 può operare soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma 3.
Art. 23. (Pagamento con mezzi diversi dal contante).
1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.
2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
Sezione II
Disposizioni relative al periodo transitorio
Art. 24. (Modalità di versamento).
1. Fino al 31 dicembre 1998 i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata [40].
2. Le somme relative ai contributi previdenziali sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 10; le somme di cui all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della
3. I concessionari, per le somme di cui al comma 2, ricevute direttamente dai contribuenti, eseguono i medesimi versamenti sempre con le modalità stabilite dal regolamento previsto al comma 10.
4. Le distinte di versamento con le quali sono effettuati i pagamenti di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.
5. Per la riscossione dei versamenti diretti previsti dal presente articolo, riscossi direttamente o tramite delega, spetta ai concessionari la commissione prevista dall'articolo 61, comma 3, lettera a), del
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è abrogato l'articolo 5 del
7. Le disposizioni contenute nell'articolo 23 si applicano anche ai concessionari della riscossione. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante sistemi diversi dal contante.
8. Per le banche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4. La convenzione rimane in vigore per il periodo previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo e, in ogni caso, per non più di tre anni e può essere rinnovata tacitamente.
9. All'attivazione della riscossione mediante conferimento all'Ente poste italiane di delega di versamento al concessionario della riscossione, si provvederà successivamente all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 19, comma 5.
10. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
Art. 25. (Decorrenza e garanzie).
1. Il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i contribuenti a partire dal mese di maggio 1998. Sono ammessi alla compensazione [41]:
a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA;
b) dall'anno 1999 le società di persone ed equiparate ai fini fiscali, nonché i soggetti non titolari di partita IVA;
c) dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche [42].
2. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, è, fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere modificati i termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio.
4. I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo II del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con
Sezione III
Sanzioni
Art. 26. (Sanzioni al concessionario).
1. In caso di minore versamento alla tesoreria dello Stato o alla cassa regionale siciliana di Palermo delle somme riscosse dal concessionario direttamente ovvero pagate per delega alle banche si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 104 del
2. In caso di ritardato invio dei dati di cui all'articolo 21, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000.000 per ogni giorno di ritardo; la stessa sanzione si applica in caso di irregolarità che non consentano l'attribuzione delle somme agli enti destinatari.
3. I casi di reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni, eseguite nell'ambito delle attività di riscossione, costituiscono specifica causa di decadenza dalla concessione.
Sezione IV
Disposizioni varie
Art. 27. (Comitato di indirizzo).
1. Presso il Ministero delle finanze è istituito un comitato di indirizzo, controllo e valutazione dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 134, della
2. Il comitato è nominato dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; del comitato fa parte il Ministro delle finanze con funzioni di presidente.
3. Il comitato, sulla base delle risultanze gestionali del sistema introdotto, propone modifiche al presente decreto legislativo.
Art. 28. (Versamenti in favore di enti previdenziali).
1. I versamenti unitari e la compensazione previsti dal presente capo si applicano a decorrere dal 1999 anche all'INAIL, all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.
2. Con decreto emanato dalle stesse autorità ministeriali, la decorrenza di cui al comma 1 può essere modificata, tenendo conto di esigenze organizzative.
Art. 29. (Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente decreto valutati in lire 300 miliardi per il 1998, in lire 630 miliardi per l'anno 1999 e in lire 1.200 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo IV
Disposizioni in materia di rimborsi
Art. 30. (Rimborso del credito IRPEF in caso di separazione legale o divorzio).
1. In caso di separazione legale o di divorzio il rimborso del credito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante da una precedente dichiarazione congiunta, può essere attribuito, per la quota di sua competenza, a ciascun coniuge personalmente. A tal fine, il coniuge che intende avvalersi di tale disposizione deve dare comunicazione scritta all'ufficio dell'Amministrazione finanziaria al quale è stata presentata la dichiarazione congiunta, della separazione legale o del divorzio sopravvenuti.
Art. 31. (Rimborso del credito IVA).
1. All'articolo 38 bis, primo comma, del
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA FISCALE [44]
Art. 32. (Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale). [45]
1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati ''Centrì', possono essere costituiti dai seguenti soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale;
d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;
e) sostituti di cui all'articolo 23 del
f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del
Art. 33. (Requisiti soggettivi). [46]
1. I centri sono costituiti nella forma di società di capitali. L'oggetto sociale dei centri prevede lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34.
2. I centri designano uno o più responsabili dell'assistenza fiscale da individuare tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato.
3. I centri svolgono attività di assistenza fiscale previa autorizzazione del Ministero delle finanze.
1. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma l dell'articolo 32 prestano l'assistenza fiscale alle imprese. Sono escluse dall'assistenza fiscale le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale, nonché quelle alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al
2. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma l dell'articolo 32 prestano l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
3. I centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti che la richiedono e, in particolare:
a) elaborano e predispongono le dichiarazioni tributarie, nonché curano gli ulteriori adempimenti tributari;
b) redigono le scritture contabili;
c) verificano la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;
d) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
e) comunicano ai sostituti d'imposta il risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto;
f) inviano all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
Art. 35. (Responsabili dei centri). [49]
1. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente:
a) rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile;
b) assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.
2. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) e f): a) rilascia, su richiesta del contribuente, un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni unificate alla relativa documentazione; b) rilascia, a seguito della attività di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 34, un visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.
3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del
Art. 36. (Certificazione tributaria). [50]
1. I revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro che hanno esercitato la professione per almeno cinque anni possono effettuare, ai soli fini fiscali, la certificazione di cui al comma 2 nei riguardi dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, sempreché hanno tenuto le scritture contabili dei contribuenti stessi nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione.
2. La certificazione tributaria può essere rilasciata a condizione che nei confronti del medesimo contribuente siano stati altresì rilasciati il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), e, qualora siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, l'asseverazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 dell'articolo 35 e il soggetto incaricato abbia accertato l'esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali ed eseguito gli adempimenti, i controlli e le attività indicati annualmente con decreto del Ministro delle finanze.
3. Per le dichiarazioni relative a periodi di imposta per i quali è stata rilasciata una certificazione tributaria regolare:
a) non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 39, secondo comma, del
b) gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'articolo 10 della
c) in caso di ricorso contro l'atto di accertamento, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all'articolo 68, del
Art. 37. (Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta). [51]
1. I sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del parlamento europeo, e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano assistenza fiscale: a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; b) elaborano le dichiarazioni; c) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte; d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire con le modalità di cui al comma 7; e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette scelte.
2-bis. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, e consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro:
1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;
d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis, del
e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione [52].
3. I sostituti che non prestano assistenza fiscale consentono in ogni caso ai centri l'attività di raccolta degli atti e documenti necessari per l'attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 dell'articolo 34.
4. I sostituti d'imposta tengono conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri. Il debito, per saldo e acconto, o il credito risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte è rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione.
1. Per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 34, ai centri e, a decorrere dall’anno 2006, agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 78 del
2. Nessun compenso spetta ai sostituti per le attività di cui al comma 4 del predetto articolo 37. I predetti compensi non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto [55].
3. La misura dei compensi previsti nel presente articolo è adeguata ogni anno, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'Istat, rilevata nell'anno precedente.
1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:
a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al
a-bis) [se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del
a-ter) [nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, lettera a), il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi] [59].
b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione [60].
1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti [62].
3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582 [63].
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonchè quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare [64].
4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del
4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro [66].
Art. 40. (Disposizioni di attuazione). [67]
1. Il Ministro delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'articolo 34, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, i poteri divigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria;
b) le modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti è stato rilasciato il visto e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 35, ovvero è stata effettuata la certificazione ai sensi dell'articolo 36, tenendo conto, in particolare, del tipo di assistenza fiscale prestata ai predetti contribuenti anche in ordine alla tenuta delle scritture contabili;
c) la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria secondo le disposizioni del presente capo commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti;
d) ulteriori disposizioni attuative di quanto previsto nel presente capo.
[1] Articolo abrogato dall'art. 9 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 9 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 9 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 9 del
[5] Articolo aggiunto dall'art. 2 del
[6] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 616, della
[7] Lettera abrogata dall'art. 9 del
[8] Comma abrogato dall'art. 4 del
[9] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[10] Lettera abrogata dall'art. 9 del
[11] Lettera abrogata dall'art. 11 del
[12] Comma così modificato dall'art. 2 del
[13] Comma abrogato dall'art. 9 del
[14] Comma già sostituito dall'art. 2 del
[15] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 2, comma 16, del
[16] Comma già modificato dall'art. 2 del
[17] Comma inserito dall'art. 1, comma 97, della
[18] Comma inserito dall'art. 1, comma 97, della
[19] Lettera già modificata dall'art. 1 del
[20] Lettera inserita dall'art. 50 del
[21] Lettera aggiunta dall'art. 2 del
[22] Lettera aggiunta dall'art. 20 del
[23] Lettera aggiunta dall'art. 1 del
[24] Lettera aggiunta dall'art. 2 della
[25] Lettera aggiunta dall'art. 4 quater del
[26] Lettera aggiunta dall'art. 4 quater del
[27] Comma aggiunto dall'art. 2 del
[28] Comma aggiunto dall'art. 3 del
[29] Comma aggiunto dall'art. 2 del
[30] Comma aggiunto dall'art. 2 del
[31] Comma aggiunto dall'art. 2 del
[32] Articolo inserito dall'art. 4 del
[33] Comma così modificato dall'art. 2 del
[34] Comma così modificato dall'art. 2 del
[35] Comma abrogato dall'art. 32 del
[36] Comma già modificato dall'art. 2 del
[37] Comma così sostituito dall'art. 8 del
[38] Comma così modificato dall'art. 2 del
[39] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[40] Comma così modificato dall'art. 2 del
[41] Comma già modificato dall'art. 2 del
[42] Per una modifica del termine di cui alla presente lettera vedi l'art. 1 del D.P.C.M. 7 gennaio 1999.
[43] Comma già modificato dall'art. 2 del
[44] Capo aggiunto dall'art. 1 del
[45] Articolo aggiunto dall'art. 1 del
[46] Articolo aggiunto dall'art. 1 del
[47] Articolo aggiunto dall'art. 1 del
[48] Comma così modificato dall'art. 1, comma 616, della
[49] Articolo aggiunto dall'art. 1 del
[50] Articolo aggiunto dall'art. 1 del
[51] Articolo aggiunto dall'art. 1 del
[52] Comma inserito dall'art. 2 del
[53] Articolo aggiunto dall'art. 1 del
[54] Comma già modificato dall'art. 1 del decreto 1 agosto 2001, dall'art. 1, comma 333, della
[55] Comma già modificato dall'art. 1 del decreto 1 agosto 2001 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del
[56] Articolo aggiunto dall'art. 1 del
[57] Lettera così sostituita dall'art. 7 bis del
[58] Lettera inserita dall'art. 6 del
[59] Lettera inserita dall'art. 6 del
[60] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 33, della
[61] Comma inserito dall'art. 1, comma 33, della
[62] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 33, della
[63] Comma così modificato dall'art. 1, comma 33, della
[64] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 616, della
[65] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 616, della
[66] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 616, della
[67] Articolo aggiunto dall'art. 1 del