Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/05/1997 |
Numero: | 135 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...] |
§ 98.1.27107 - Legge 23 maggio 1997, n. 135.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione
(G.U. 24 maggio 1997, n. 119)
1. Il
ALLEGATO - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 1997, N. 67
All'articolo 1:
al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, da ripartire con deliberazione del CIPE, è destinata alla copertura di mutui finalizzati agli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della
al comma 2, primo periodo, le parole: "465 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "515 miliardi" e le parole: "1.465 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "1.515 miliardi";
al comma 3 sono premesse le seguenti parole: "Secondo quanto disposto dalla
All'articolo 2, al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato".
All'articolo 3:
al comma 1, secondo periodo, le parole da: "L'erogazione del contributo " fino a: "per l'anno 1997" sono sostituite dalle seguenti: "All'erogazione del contributo provvede il Ministro dell'interno con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa approvazione di una relazione presentata da parte degli enti locali al Ministero dell'interno recante gli specifici programmi di lavoro e le opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1997";
al comma 3, primo periodo, le parole: "nel limite complessivo di lire 40 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "nonché i trattamenti di integrazione salariale, in essere alla data del 25 marzo 1997, concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria di cui al
al comma 4, capoverso 21, le parole: "sessanta" e "venti" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "quaranta" e "quaranta";
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. I lavoratori impegnati per un periodo superiore ai 3 anni nei lavori socialmente utili ed in progetti di pubblica utilità ai sensi del
al comma 7, ultimo periodo, le parole: "dei Fondi di cui al comma 7 dell'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1";
al comma 8 dopo le parole: "Ministero per i beni culturali e ambientali" sono inserite le seguenti: "nonché ai funzionari delegati dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Regione siciliana";
al comma 9, primo periodo, le parole: "con priorità per" sono sostituite dalle seguenti: "destinando non meno dei due terzi del totale a";
al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, fissa criteri e modalità di concessione delle agevolazioni".
Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
"ART. 3-bis. - (Procedure relative agli ammortizzatori sociali) - 1. Al fine di accelerare le procedure relative agli ammortizzatori sociali ed in attesa della loro riforma, vengono sottoposte al comitato tecnico, di cui all'articolo 19 della
2. Il requisito di cui all'articolo 1, comma 1, della
All'articolo 6, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "interventi di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "già appaltati o affidati in concessione e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto"; al secondo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti. "di concerto con il Ministro dei lavori pubblici".
All'articolo 7:
al comma 1, lettera l), dopo le parole: "e capitoli" è inserita la seguente: "1109,"; dopo le parole: "l'evasione fiscale," sono inserite le seguenti: "ad assicurare la tempestiva attuazione delle deleghe in materia fiscale contenute nella
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8, comma 4, del
1-ter. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della
All'articolo 8:
al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: "montane" sono inserite le seguenti: ", dei consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione";
al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo la parola: "ricorso" è inserita la seguente: "anche".
All'articolo 9:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Sino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 della
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese anticipate".
All'articolo 11, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 4 del
8-bis. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa a cui si intende affidare i lavori".
L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"ART. 12. - (Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri). - 1. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al
All'articolo 13:
al comma 2, è soppresso il secondo periodo;
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei princìpi generali dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati";
dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
"7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1".
All'articolo 14:
al comma 2, le parole da: "edilizia agevolata" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "edilizia agevolata in locazione ai sensi dell'articolo 9 del
al comma 5, le parole: "quindici per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dieci per cento".
L'articolo 16 è soppresso.
All'articolo 17, al comma 1, le parole: "all'attività di gestione aeroportuale" sono sostituite dalle seguenti: "alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali, nonché all'attività di gestione aeroportuale".
All'articolo 19:
al comma 1, dopo le parole: "aventi ad oggetto" sono inserite le seguenti: "provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e";
al comma 2, le parole: ", quando accerta l'irricevibilità o l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso" sono soppresse;
al comma 3, è premessa la parola: "Tutti".
Dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:
"ART. 19-bis. - (Realizzazione e potenziamento di tratti autostradali). - 1. Per le finalità e con le modalità previste nell'articolo 2, comma 87, della
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Dopo l'articolo 20, sono inseriti i seguenti:
"ART. 20-bis. - (Funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici). - 1. Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici dagli articoli 9 e 9-bis del
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 1, del
ART. 20-ter. - (Disposizioni in materia di indennità di mobilità). - 1. Il diritto all'indennità di mobilità di cui alla
2. Senza ulteriori oneri, è erogata l'indennità spettante al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, maggiorata degli interessi maturati fino al momento dell'erogazione.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 del