§ 95.4.8 - Legge 8 maggio 1998, n. 146.
Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.4 centri di assistenza fiscale
Data:08/05/1998
Numero:146


Sommario
Art. 1.  (Dividendi distribuiti da società non residenti).
Art. 2.  (Disposizioni in materia di cessioni di beni e prestazioni di servizio ai sensi del decreto-legge n. 648 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 730 del 1976).
Art. 3.  (Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili).
Art. 4.  (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie).
Art. 5.  (Modifica alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto).
Art. 6.  (Disposizioni in materia di imposta di bollo).
Art. 7.  (Trattamento tributario su talune operazioni di credito).
Art. 8.  (Imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale).
Art. 9.  (Tasse automobilistiche).
Art. 10.  (Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento).
Art. 10 bis.  (Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore).
Art. 10 ter.  (Limiti alla possibilità per l'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti presuntivi in caso di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore).
Art. 11.  (Regime fiscale estero privilegiato).
Art. 12.  (Disposizioni in materia di centri di assistenza fiscale).
Art. 13.  (Norme interpretative del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29).
Art. 14.  (Mantenimento in bilancio di fondi).
Art. 15.  (Norme in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte).
Art. 16.  (Crediti tributari di modesta entità).
Art. 17.  (Interessi per rapporti di credito e debito relativi a tributi locali).
Art. 18.  (Efficacia della definizione dei rapporti tributari pendenti ai sensi dell'articolo 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).
Art. 19.  (Termine per la soppressione della commissione tributaria centrale).
Art. 20.  (Disposizioni in materia di notifica degli atti dell'Amministrazione finanziaria).
Art. 21.  (Disposizioni in materia di demanio).
Art. 22.  (Abrogazione di norme della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
Art. 23.  (Disposizioni in materia di locazioni degli immobili demaniali).
Art. 24.  (Trasferimento alle regioni di funzioni normative).
Art. 25.  (Disciplina tributaria della costituzione di società con contestuale conferimento di azienda).
Art. 26.  (Personale delle commissioni tributarie).
Art. 27.  (Modifica dell'articolo 218 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).
Art. 28.  (Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).
Art. 29.  (Vendita degli alloggi dello Stato ai sensi della legge 6 gennaio 1983, n. 5).
Art. 30.  (Disposizioni in materia di movimenti e partiti politici).
Art. 31.  (Disposizioni in materia di idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale).
Art. 32.  (Modifiche delle disposizioni finali e transitorie di cui al Capo VI del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e di cui al Titolo III del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).
Art. 33.  (Proroga di termini).
Art. 34.  (Abrogazione di norme).
Art. 35.  (Disposizioni in materia di personale a tempo determinato).
Art. 36.  (Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449).
Art. 37.  (Proroga della convenzione con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi).
Art. 38.  (Disposizioni in materia di redditi di pensione di fonte estera e redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera).
Art. 39.  (Entrata in vigore).


§ 95.4.8 - Legge 8 maggio 1998, n. 146.

Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.

(G.U. 14 maggio 1998, n. 110, S.O.).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, SUL VALORE

AGGIUNTO E DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

 

     Art. 1. (Dividendi distribuiti da società non residenti).

     1. All'articolo 96 bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente i dividendi distribuiti da società non residenti, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2. (Disposizioni in materia di cessioni di beni e prestazioni di servizio ai sensi del decreto-legge n. 648 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 730 del 1976).

     1. Qualora le attestazioni di cui all'articolo 40, quarto comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, siano state rilasciate in mancanza dei presupposti di cui allo stesso articolo, ferme restando le eventuali responsabilità penali, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni e di interessi ma solo al recupero dell'imposta dovuta per le cessioni di beni e prestazioni di servizio oggetto dell'agevolazione.

     2. I soggetti che hanno effettuato le cessioni di beni o le prestazioni di servizi relativi alle attestazioni di cui al comma 1 sono tenuti a corrispondere l'imposta solo all'atto del pagamento della stessa da parte del committente.

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le controversie instaurate in periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Non si fa luogo al rimborso di somme già versate a titolo definitivo per effetto di contenzioso relativo alla fattispecie di cui al presente articolo.

 

          Art. 3. (Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili).

     1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, la riscossione anche coattiva, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi sono effettuati dai comuni ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Relativamente ai termini di liquidazione e accertamento continuano ad applicarsi le disposizioni previste per le imposte erariali sui redditi.

     2. Per l'anno 1993, gli adempimenti previsti dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5 dello stesso decreto n. 504 del 1992, per i quali siano disponibili le informazioni utili alla loro identificazione catastale, sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le modalità per la trasmissione ai comuni dei dati riguardanti i predetti fabbricati, nonché di quelli concernenti le dichiarazioni presentate ed i relativi versamenti effettuati.

     3. Le somme riscosse dai comuni per effetto del comma 1 sono di spettanza dei comuni stessi per la parte corrispondente all'aliquota eccedente il tre per mille. Ai rimborsi spettanti ai contribuenti provvedono i comuni medesimi, con diritto alla restituzione a carico dello Stato della parte corrispondente all'aliquota del quattro per mille. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

 

          Art. 4. (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie).

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 18 febbraio 1997, n. 28, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti. Resta fermo in ogni caso il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [1].

 

          Art. 5. (Modifica alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto). [2]

     1. Nell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 6. (Disposizioni in materia di imposta di bollo).

     1. All'articolo 13 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1, concernente fatture, note e altri documenti similari, il primo periodo del numero 2) della colonna relativa al modo di pagamento è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) nella nota 3 ter del comma 2 bis, come modificata dall'articolo 3, comma 12, lettera a), numero 2), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     (Omissis).

     2. Ai fini delle disposizioni dell'articolo 13, comma 2 bis, della tariffa di cui al comma 1 del presente articolo, introdotto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, concernente gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, si considerano depositati presso le banche anche i titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e non materialmente detenuti dalle stesse.

     3. Nell'articolo 7, primo comma, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti esenti dall'imposta di bollo, dopo le parole: "libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze;" sono inserite le seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 7. (Trattamento tributario su talune operazioni di credito).

     1. E' abrogato il numero 4) dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie per talune operazioni di credito, con effetto per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 8. (Imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale). [3]

     1. Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, si interpretano nel senso che l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di gas naturale impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonché ai consumi di gas naturale impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a 1 KW. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già pagato.

 

          Art. 9. (Tasse automobilistiche).

     1. Nell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, dopo il trentaduesimo comma è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO,

DI RISCOSSIONE, DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E DI FUNZIONAMENTO

DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

 

          Art. 10. (Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento).

     1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con le modalità di cui al presente articolo qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi [4].

     2. [Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta. La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 7] [5].

     3. [Indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570] [6].

     3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 [7].

     3-ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. Tale attestazione è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 [8].

     4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica nei confronti dei contribuenti:

     a) che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;

     b) che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti;

     c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività [9].

     4-bis. [Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui all’articolo 10-bis, comma 2, della presente legge, qualora l’ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis dell’articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta precedente] [10].

     5. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base dei predetti studi di settore, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

     6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguenti all'applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di cui all'articolo 2 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale [11].

     7. Con decreto del Ministro delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione, prima dell'approvazione e della pubblicazione dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito alla idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono. Non è previsto alcun compenso per l'attività consultiva dei componenti della commissione.

     8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalità di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano più attività.

     9. Con i regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 del presente articolo ed al comma 125 dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996 [12].

     10. Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di cui al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ma non è dovuto il versamento della somma pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati, ivi previsto. Per il medesimo periodo di imposta, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

     11. Nell'articolo 62 bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse le parole: ", con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale investito, all'impiego di attività lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attività e ad altri elementi significativi in relazione all'attività esercitata ".

     12. L'elaborazione degli studi di settore, degli indici sintetici di affidabilità fiscale, la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento dei processi, nonché ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria possono essere affidate, in concessione, ad una società a partecipazione pubblica. Essa è costituita sotto forma di società per azioni di cui il Ministero delle finanze detiene una quota di capitale sociale non inferiore al 51 per cento. Dall'applicazione del presente comma non potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e 1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [13].

     12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, di cui al comma 12, è sentita una apposita commissione di esperti che esprime il proprio parere non vincolante in merito alla idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati. La commissione è istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, del Corpo della guardia di finanza, della SOGEI SpA, nonchè delle organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di software. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute [14].

     12-ter. La commissione consultiva di cui al comma 12-bis esprime, entro il 30 novembre 2018, un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure informatiche connesse all'introduzione della fatturazione elettronica IVA [15].

 

     Art. 10 bis. (Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore). [16]

     1. Gli studi di settore previsti all’articolo 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono soggetti a revisione, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell’ultima revisione, sentito il parere della commissione di esperti di cui all’articolo 10, comma 7. Nella fase di revisione degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.

     2. Ai fini dell’elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.

 

     Art. 10 ter. (Limiti alla possibilità per l'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti presuntivi in caso di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore). [17]

     [1. In caso di adesione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai contenuti degli inviti di cui al comma 3-bis dell'articolo 10, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo 10.

     2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica a condizione che non siano irrogabili, per l'annualità oggetto dell'invito di cui al comma precedente, le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonchè al comma 2-bis, dell'articolo 32, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.]

 

          Art. 11. (Regime fiscale estero privilegiato).

     1. Nell'articolo 76, comma 7 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole da: "in misura inferiore" a "della stessa natura" sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 12. (Disposizioni in materia di centri di assistenza fiscale).

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, le prestazioni corrispondenti a quelle rese dai centri di assistenza fiscale si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse, in quanto richieste dall'associato per ottemperare agli obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, né è consentita la variazione di cui all' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

 

          Art. 13. (Norme interpretative del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29).

     1. Le disposizioni legislative concernenti l'Amministrazione finanziaria successive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vanno intese nel senso che devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993.

 

          Art. 14. (Mantenimento in bilancio di fondi).

     1. Le disponibilità iscritte ai capitoli 1021, 1086, 1099, 3097, 3102, 3135, 3332, 3869, 7851, 7853 e 8205 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1997, ivi comprese quelle derivanti da quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, possono essere impegnate nell'esercizio 1998.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni ai capitoli di bilancio istituiti per effetto della suddivisione delle spese gravanti sui capitoli di cui al comma 1, tra i diversi centri di responsabilità.

 

          Art. 15. (Norme in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte).

     1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, le parole: "e consulenti del lavoro, iscritti negli appositi albi" sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 16. (Crediti tributari di modesta entità).

     1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, sono stabiliti, per ciascun tributo erariale o locale, gli importi fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.

     2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti gli importi dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, accertati anche in via definitiva e non pagati per i quali non si fa luogo a iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione.

 

          Art. 17. (Interessi per rapporti di credito e debito relativi a tributi locali).

     1. Le disposizioni dei commi 141, primo periodo, e 142 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardanti, rispettivamente, la misura degli interessi dovuti per la riscossione e per il rimborso delle imposte erariali e il potere del Ministro delle finanze di variare la predetta misura, si applicano anche per i tributi dei comuni e delle province.

     2. Per i tributi per i quali il saggio degli interessi è calcolato in relazione al semestre compiuto, la disposizione del comma 1, riguardante la misura degli interessi, ha effetto a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 18. (Efficacia della definizione dei rapporti tributari pendenti ai sensi dell'articolo 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

     1. Le disposizioni dell'articolo 32, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si interpretano nel senso che la definizione delle situazioni e pendenze tributarie, di cui al titolo VI della legge medesima, si intende legittimamente avvenuta, purché i contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni integrative di cui al comma 1 del citato articolo 32 e che non hanno corrisposto in tutto o in parte alle previste scadenze, anche ratealmente, le somme dovute, provvedano, alla scadenza della rata, al pagamento delle complessive somme iscritte nel ruolo speciale di cui all'articolo 39, comma 4, della predetta legge n. 413 del 1991; il pagamento è considerato valido se comunque eseguito prima dell'inizio della azione esecutiva.

     2. Qualora il pagamento non sia eseguito ai sensi del comma 1, ovvero nelle ipotesi di dichiarazioni integrative tardive o nulle, la definizione delle situazioni e pendenze tributarie è priva di effetto e l'Amministrazione finanziaria, entro il secondo anno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per l'iscrizione nel ruolo speciale delle somme dovute, può esercitare l'azione di accertamento con riferimento a tutti i periodi d'imposta indicati nella dichiarazione integrativa.

     3. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi previste dagli articoli 45, comma 4, e 51, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

 

          Art. 19. (Termine per la soppressione della commissione tributaria centrale).

     1. All'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, concernente l'insediamento delle commissioni tributarie, le parole: "con l'esaurimento dei ricorsi pendenti e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 20. (Disposizioni in materia di notifica degli atti dell'Amministrazione finanziaria).

     1. Nell'articolo 14, primo comma, primo periodo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, concernente la notificazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria a mezzo posta, dopo le parole: "al contribuente" sono inserite le seguenti:

(omissis), e dopo le parole: “a mezzo della posta" sono inserite le seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 21. (Disposizioni in materia di demanio).

     1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

     (Omissis).

     2. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, riguardante l'aumento dei canoni per l'utilizzazione di beni del demanio, nel secondo periodo, dopo le parole: "di irrigazione agricola," sono inserite le seguenti:

     (Omissis) [18].

 

          Art. 22. (Abrogazione di norme della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

     1. All'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, è abrogato il comma 13.

 

          Art. 23. (Disposizioni in materia di locazioni degli immobili demaniali).

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il rapporto di locazione avente ad oggetto gli immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici è disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

 

          Art. 24. (Trasferimento alle regioni di funzioni normative).

     1. Sono trasferite alle regioni le funzioni normative, esercitabili entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, acquisiti al patrimonio dagli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi.

     2. Le regioni provvederanno ad adeguare la normativa fissata dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, alle realtà locali.

 

          Art. 25. (Disciplina tributaria della costituzione di società con contestuale conferimento di azienda).

     1. Nel caso in cui venga costituita una società con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore individuale in applicazione del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, il conferimento stesso è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda è ridotta alla metà. Il soggetto passivo può richiedere l'applicazione, alternativamente alla predetta riduzione, di una imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili in misura pari allo 0,5 per cento del valore complessivo degli immobili al 12 dicembre 1992. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

 

          Art. 26. (Personale delle commissioni tributarie).

     1. A decorrere dal 1° aprile 1996 al personale di segreteria delle commissioni tributarie nonché al personale in servizio presso la segreteria della commissione tributaria centrale è attribuita l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221. A tale indennità si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 10 ottobre 1996, n. 525.

     2. All'onere complessivo derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in lire 10.675 milioni per l'anno 1996, in lire 14.230 milioni per l'anno 1997 e in lire 18.560 milioni per l'anno 1998 e a regime, si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli importi dei diritti di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1996, n. 525, che sono riscossi anche dalle segreterie giudiziarie dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

     3. Si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

 

          Art. 27. (Modifica dell'articolo 218 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).

     1. Nell'articolo 218 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

     (Omissis).

 

          Art. 28. (Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).

     1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     e) all'articolo 47, nel terzo comma, primo periodo, le parole: "abilita al compimento di operazioni doganali" sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     Nel terzo comma, secondo periodo, le parole: "all'espletamento delle operazioni" sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis);

     f) l'articolo 56 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE DI CARATTERE FINANZIARIO

 

          Art. 29. (Vendita degli alloggi dello Stato ai sensi della legge 6 gennaio 1983, n. 5).

     1. I prezzi di vendita degli alloggi dello Stato destinati a fronteggiare le esigenze abitative delle famiglie colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a Firenze nel 1966, di cui alla legge 6 gennaio 1983, n. 5, si intendono riferiti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 5 del 1983, senza ulteriori rivalutazioni.

 

          Art. 30. (Disposizioni in materia di movimenti e partiti politici).

     1. All'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

          Art. 31. (Disposizioni in materia di idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale).

     1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, con l'osservanza dei seguenti criteri:

     a) semplificazione e razionalizzazione del procedimento;

     b) individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi di selezione effettivamente qualificanti, rispetto alle funzioni da esercitare, con esclusione di ogni aggravio non funzionale;

     c) articolazione della selezione in forma decentrata a livello territoriale.

 

          Art. 32. (Modifiche delle disposizioni finali e transitorie di cui al Capo VI del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e di cui al Titolo III del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).

     1. Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. Nell'articolo 72 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 33. (Proroga di termini).

     1. Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'adozione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'articolo 65 del predetto decreto legislativo, è differito al 31 ottobre 1998.

 

          Art. 34. (Abrogazione di norme).

     1. E' abrogato l'articolo 2 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 495.

 

          Art. 35. (Disposizioni in materia di personale a tempo determinato).

     1. In applicazione del comma 59 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la selezione del personale da assumere, per periodi di tre mesi, avviene mediante concorso pubblico, su base territoriale regionale, intendendosi per tale anche quella della provincia autonoma di Trento, o compartimentale e consistente in una prova attitudinale costituita da una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica.

     2. Le assunzioni di personale, riferite esclusivamente a profili professionali appartenenti alla settima qualifica funzionale, avvengono nell'ambito di ogni circoscrizione territoriale, proporzionalmente ai risparmi ottenuti ai sensi del citato comma 59 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     3. La relativa graduatoria, dopo l'immissione in servizio del primo contingente, rimane aperta fino ad esaurimento e da essa, attraverso scorrimento, verranno attinti gli impiegati da assumere per i trimestri successivi, utilizzando anche gli ulteriori incrementi di risparmio verificatisi.

     3 bis. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui ai commi da 1 a 3 affluiscono al fondo unico di amministrazione del Ministero delle finanze per essere destinate, con i criteri e le modalità stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa, al miglioramento della produttività individuale e collettiva ed alla formazione e alla incentivazione della mobilità del personale. [19]

 

          Art. 36. (Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449).

     1. Nell'articolo 4, comma 15, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la parola: "inferiore" è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 37. (Proroga della convenzione con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi).

     1. All'articolo 5 ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, concernente la proroga della convenzione con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, le parole: "30 aprile 1998" sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 38. (Disposizioni in materia di redditi di pensione di fonte estera e redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera).

     1. Il termine del 15 marzo 1998 previsto dal comma 1 dell'articolo 9 bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è prorogato al 30 giugno 1998 [20]. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9 bis, che non abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1° dicembre 1997, possono provvedere al versamento delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1° dicembre 1997, in unica soluzione entro il 30 giugno 1998 [21]. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9 bis, che abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1° dicembre 1997 in misura inferiore a quanto dovuto, possono provvedere al conguaglio delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1° dicembre 1997, entro il 30 giugno 1998 [22].

     2. I soggetti che regolarizzino redditi di pensione estera antecedenti al 1996, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono usufruire, per i redditi percepiti per il 1996, anche nel caso in cui non abbiano effettuato le dichiarazioni dei redditi, delle modalità di cui all'ottavo comma dell'articolo 9 e al quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nonché delle modalità di cui al quarto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 2 dell'articolo 14 della citata legge n. 408 del 1990. La soprattassa ivi prevista nella misura del 30 per cento è ridotta al 15 per cento.

     3. Fino alla data di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la disposizione recata dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, va intesa nel senso che l'esclusione dalla base imponibile opera anche per i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato. I percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

 

          Art. 39. (Entrata in vigore).

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 bis del D.L. 12 giugno 1998, n. 181.

[3] Articolo così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26.

[4] Comma così modificato dall'art. 1, comma 23, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[5] Comma sostituito dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, con la decorrenza stabilita dal comma 410 dello stesso art. 1, L. 311/2004 e abrogato dall'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Comma abrogato dall'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, con la decorrenza ivi prevista.

[7] Comma inserito dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, con la decorrenza stabilita dal comma 410 dello stesso art. 1, L. 311/2004 e così modificato dall'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Comma inserito dall'art. 7 sexies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[9] Comma modificato dall'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, con la decorrenza ivi prevista e così sostituito dall'art. 1, comma 16, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[10] Comma inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall'art. 23 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, dall'art. 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e abrogato dall'art. 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[11] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

[12] Comma così sostituito dall'art. 21 L. 23 dicembre 1998, n. 448 con effetto a decorrere dall’1 gennaio 1999.

[13] Comma già modificato dall'art. 9 bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 929, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[14] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 929, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[15] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 929, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[16] Articolo inserito dall'art. 1, comma 13, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[17] Articolo inserito dall'art. 27 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e abrogato dall'art. 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[18] Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 24 novembre 2000, n. 340, limitatamente alle procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo uso dell'economia montana. Conseguentemente il predetto procedimento e i relativi adempimenti amministrativi sono soppressi.

[19] Comma aggiunto dall'art. 87 della L. 21 novembre 2000, n. 342.

[20] Termine prorogato al 31 maggio 1999 dall'art. 45 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[21] Termine prorogato al 31 maggio 1999 dall'art. 45 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[22] Termine prorogato al 31 maggio 1999 dall'art. 45 della L. 17 maggio 1999, n. 144.