Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.4 centri di assistenza fiscale |
Data: | 08/05/1998 |
Numero: | 146 |
Sommario |
Art. 1. (Dividendi distribuiti da società non residenti). |
Art. 2. (Disposizioni in materia di cessioni di beni e prestazioni di servizio ai sensi del decreto-legge n. 648 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 730 del 1976). |
Art. 3. (Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili). |
Art. 4. (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie). |
Art. 5. (Modifica alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto). |
Art. 6. (Disposizioni in materia di imposta di bollo). |
Art. 7. (Trattamento tributario su talune operazioni di credito). |
Art. 8. (Imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale). |
Art. 9. (Tasse automobilistiche). |
Art. 10. (Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento). |
Art. 10 bis. (Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore). |
Art. 10 ter. (Limiti alla possibilità per l'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti presuntivi in caso di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore). |
Art. 11. (Regime fiscale estero privilegiato). |
Art. 12. (Disposizioni in materia di centri di assistenza fiscale). |
Art. 13. (Norme interpretative del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29). |
Art. 14. (Mantenimento in bilancio di fondi). |
Art. 15. (Norme in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte). |
Art. 16. (Crediti tributari di modesta entità). |
Art. 17. (Interessi per rapporti di credito e debito relativi a tributi locali). |
Art. 18. (Efficacia della definizione dei rapporti tributari pendenti ai sensi dell'articolo 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413). |
Art. 19. (Termine per la soppressione della commissione tributaria centrale). |
Art. 20. (Disposizioni in materia di notifica degli atti dell'Amministrazione finanziaria). |
Art. 21. (Disposizioni in materia di demanio). |
Art. 22. (Abrogazione di norme della legge 27 dicembre 1997, n. 449). |
Art. 23. (Disposizioni in materia di locazioni degli immobili demaniali). |
Art. 24. (Trasferimento alle regioni di funzioni normative). |
Art. 25. (Disciplina tributaria della costituzione di società con contestuale conferimento di azienda). |
Art. 26. (Personale delle commissioni tributarie). |
Art. 27. (Modifica dell'articolo 218 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale). |
Art. 28. (Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale). |
Art. 29. (Vendita degli alloggi dello Stato ai sensi della legge 6 gennaio 1983, n. 5). |
Art. 30. (Disposizioni in materia di movimenti e partiti politici). |
Art. 31. (Disposizioni in materia di idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale). |
Art. 32. (Modifiche delle disposizioni finali e transitorie di cui al Capo VI del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e di cui al Titolo III del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546). |
Art. 33. (Proroga di termini). |
Art. 34. (Abrogazione di norme). |
Art. 35. (Disposizioni in materia di personale a tempo determinato). |
Art. 36. (Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449). |
Art. 37. (Proroga della convenzione con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi). |
Art. 38. (Disposizioni in materia di redditi di pensione di fonte estera e redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera). |
Art. 39. (Entrata in vigore). |
§ 95.4.8 - Legge 8 maggio 1998, n. 146.
Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.
(G.U. 14 maggio 1998, n. 110, S.O.).
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, SUL VALORE
AGGIUNTO E DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
Art. 1. (Dividendi distribuiti da società non residenti).
1. All'articolo 96 bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
(Omissis).
Art. 2. (Disposizioni in materia di cessioni di beni e prestazioni di servizio ai sensi del
1. Qualora le attestazioni di cui all'articolo 40, quarto comma, del
2. I soggetti che hanno effettuato le cessioni di beni o le prestazioni di servizi relativi alle attestazioni di cui al comma 1 sono tenuti a corrispondere l'imposta solo all'atto del pagamento della stessa da parte del committente.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le controversie instaurate in periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Non si fa luogo al rimborso di somme già versate a titolo definitivo per effetto di contenzioso relativo alla fattispecie di cui al presente articolo.
Art. 3. (Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili).
1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, la riscossione anche coattiva, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi sono effettuati dai comuni ai sensi del
2. Per l'anno 1993, gli adempimenti previsti dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11 del
3. Le somme riscosse dai comuni per effetto del comma 1 sono di spettanza dei comuni stessi per la parte corrispondente all'aliquota eccedente il tre per mille. Ai rimborsi spettanti ai contribuenti provvedono i comuni medesimi, con diritto alla restituzione a carico dello Stato della parte corrispondente all'aliquota del quattro per mille. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Art. 4. (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della
Art. 5. (Modifica alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto). [2]
1. Nell'articolo 74, quarto comma, del
(Omissis).
Art. 6. (Disposizioni in materia di imposta di bollo).
1. All'articolo 13 della tariffa annessa al
a) nel comma 1, concernente fatture, note e altri documenti similari, il primo periodo del numero 2) della colonna relativa al modo di pagamento è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) nella nota 3 ter del comma 2 bis, come modificata dall'articolo 3, comma 12, lettera a), numero 2), del
(Omissis).
2. Ai fini delle disposizioni dell'articolo 13, comma 2 bis, della tariffa di cui al comma 1 del presente articolo, introdotto dall'articolo 8, comma 1, del
3. Nell'articolo 7, primo comma, della tabella annessa al
(Omissis).
Art. 7. (Trattamento tributario su talune operazioni di credito).
1. E' abrogato il numero 4) dell'articolo 16 del
Art. 8. (Imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale). [3]
1. Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 10 del
Art. 9. (Tasse automobilistiche).
1. Nell'articolo 5 del
(Omissis).
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO,
DI RISCOSSIONE, DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E DI FUNZIONAMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Art. 10. (Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento).
1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del
2. [Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta. La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 7] [5].
3. [Indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del
3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del
3-ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. Tale attestazione è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al
4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica nei confronti dei contribuenti:
a) che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
b) che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti;
c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività [9].
4-bis. [Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del
5. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base dei predetti studi di settore, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguenti all'applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di cui all'articolo 2 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, di cui al
7. Con decreto del Ministro delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione, prima dell'approvazione e della pubblicazione dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito alla idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono. Non è previsto alcun compenso per l'attività consultiva dei componenti della commissione.
8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalità di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano più attività.
9. Con i regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della
10. Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di cui al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del
11. Nell'articolo 62 bis, comma 1, secondo periodo, del
12. L'elaborazione degli studi di settore, degli indici sintetici di affidabilità fiscale, la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento dei processi, nonché ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria possono essere affidate, in concessione, ad una società a partecipazione pubblica. Essa è costituita sotto forma di società per azioni di cui il Ministero delle finanze detiene una quota di capitale sociale non inferiore al 51 per cento. Dall'applicazione del presente comma non potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e 1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [13].
12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, di cui al comma 12, è sentita una apposita commissione di esperti che esprime il proprio parere non vincolante in merito alla idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati. La commissione è istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, del Corpo della guardia di finanza, della SOGEI SpA, nonchè delle organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di software. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute [14].
12-ter. La commissione consultiva di cui al comma 12-bis esprime, entro il 30 novembre 2018, un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure informatiche connesse all'introduzione della fatturazione elettronica IVA [15].
Art. 10 bis. (Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore). [16]
1. Gli studi di settore previsti all’articolo 62- bis del
2. Ai fini dell’elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.
Art. 10 ter. (Limiti alla possibilità per l'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti presuntivi in caso di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore). [17]
[1. In caso di adesione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis del
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica a condizione che non siano irrogabili, per l'annualità oggetto dell'invito di cui al comma precedente, le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente degli articoli 1 e 5 del
Art. 11. (Regime fiscale estero privilegiato).
1. Nell'articolo 76, comma 7 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
(Omissis).
Art. 12. (Disposizioni in materia di centri di assistenza fiscale).
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, le prestazioni corrispondenti a quelle rese dai centri di assistenza fiscale si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse, in quanto richieste dall'associato per ottemperare agli obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, né è consentita la variazione di cui all' articolo 26 del
Art. 13. (Norme interpretative del
1. Le disposizioni legislative concernenti l'Amministrazione finanziaria successive al
Art. 14. (Mantenimento in bilancio di fondi).
1. Le disponibilità iscritte ai capitoli 1021, 1086, 1099, 3097, 3102, 3135, 3332, 3869, 7851, 7853 e 8205 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1997, ivi comprese quelle derivanti da quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), del
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni ai capitoli di bilancio istituiti per effetto della suddivisione delle spese gravanti sui capitoli di cui al comma 1, tra i diversi centri di responsabilità.
Art. 15. (Norme in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte).
1. Nell'articolo 1, comma 1, della
(Omissis).
Art. 16. (Crediti tributari di modesta entità).
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
Art. 17. (Interessi per rapporti di credito e debito relativi a tributi locali).
1. Le disposizioni dei commi 141, primo periodo, e 142 dell'articolo 3 della
2. Per i tributi per i quali il saggio degli interessi è calcolato in relazione al semestre compiuto, la disposizione del comma 1, riguardante la misura degli interessi, ha effetto a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18. (Efficacia della definizione dei rapporti tributari pendenti ai sensi dell'articolo 32 della
1. Le disposizioni dell'articolo 32, comma 4, della
2. Qualora il pagamento non sia eseguito ai sensi del comma 1, ovvero nelle ipotesi di dichiarazioni integrative tardive o nulle, la definizione delle situazioni e pendenze tributarie è priva di effetto e l'Amministrazione finanziaria, entro il secondo anno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'articolo 39, comma 3, della
3. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi previste dagli articoli 45, comma 4, e 51, comma 8, della
Art. 19. (Termine per la soppressione della commissione tributaria centrale).
1. All'articolo 42, comma 3, del
(Omissis).
Art. 20. (Disposizioni in materia di notifica degli atti dell'Amministrazione finanziaria).
1. Nell'articolo 14, primo comma, primo periodo, della
(omissis), e dopo le parole: “a mezzo della posta" sono inserite le seguenti:
(Omissis).
Art. 21. (Disposizioni in materia di demanio).
1. All'articolo 20 del
(Omissis).
2. All'articolo 12, comma 5, del
(Omissis) [18].
Art. 22. (Abrogazione di norme della
1. All'articolo 49 della
Art. 23. (Disposizioni in materia di locazioni degli immobili demaniali).
1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il rapporto di locazione avente ad oggetto gli immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici è disciplinato dalla
Art. 24. (Trasferimento alle regioni di funzioni normative).
1. Sono trasferite alle regioni le funzioni normative, esercitabili entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della
2. Le regioni provvederanno ad adeguare la normativa fissata dagli articoli 9, 10 e 11 della
Art. 25. (Disciplina tributaria della costituzione di società con contestuale conferimento di azienda).
1. Nel caso in cui venga costituita una società con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore individuale in applicazione del
Art. 26. (Personale delle commissioni tributarie).
1. A decorrere dal 1° aprile 1996 al personale di segreteria delle commissioni tributarie nonché al personale in servizio presso la segreteria della commissione tributaria centrale è attribuita l'indennità prevista dalla
2. All'onere complessivo derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in lire 10.675 milioni per l'anno 1996, in lire 14.230 milioni per l'anno 1997 e in lire 18.560 milioni per l'anno 1998 e a regime, si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli importi dei diritti di cui all'articolo 3 della
3. Si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 33 del
Art. 27. (Modifica dell'articolo 218 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).
1. Nell'articolo 218 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
(Omissis).
Art. 28. (Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
a) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
e) all'articolo 47, nel terzo comma, primo periodo, le parole: "abilita al compimento di operazioni doganali" sono sostituite dalle seguenti:
(Omissis).
Nel terzo comma, secondo periodo, le parole: "all'espletamento delle operazioni" sono sostituite dalle seguenti:
(Omissis);
f) l'articolo 56 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
CAPO III
DISPOSIZIONI VARIE DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 29. (Vendita degli alloggi dello Stato ai sensi della
1. I prezzi di vendita degli alloggi dello Stato destinati a fronteggiare le esigenze abitative delle famiglie colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a Firenze nel 1966, di cui alla
Art. 30. (Disposizioni in materia di movimenti e partiti politici).
1. All'articolo 4 della
(Omissis).
Art. 31. (Disposizioni in materia di idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale).
1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
a) semplificazione e razionalizzazione del procedimento;
b) individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi di selezione effettivamente qualificanti, rispetto alle funzioni da esercitare, con esclusione di ogni aggravio non funzionale;
c) articolazione della selezione in forma decentrata a livello territoriale.
Art. 32. (Modifiche delle disposizioni finali e transitorie di cui al Capo VI del
1. Dopo l'articolo 44 del
(Omissis).
2. Nell'articolo 72 del
(Omissis).
Art. 33. (Proroga di termini).
1. Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all'articolo 79, comma 2, del
Art. 34. (Abrogazione di norme).
1. E' abrogato l'articolo 2 del
Art. 35. (Disposizioni in materia di personale a tempo determinato).
1. In applicazione del comma 59 dell'articolo 1 della
2. Le assunzioni di personale, riferite esclusivamente a profili professionali appartenenti alla settima qualifica funzionale, avvengono nell'ambito di ogni circoscrizione territoriale, proporzionalmente ai risparmi ottenuti ai sensi del citato comma 59 dell'articolo 1 della
3. La relativa graduatoria, dopo l'immissione in servizio del primo contingente, rimane aperta fino ad esaurimento e da essa, attraverso scorrimento, verranno attinti gli impiegati da assumere per i trimestri successivi, utilizzando anche gli ulteriori incrementi di risparmio verificatisi.
3 bis. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui ai commi da 1 a 3 affluiscono al fondo unico di amministrazione del Ministero delle finanze per essere destinate, con i criteri e le modalità stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa, al miglioramento della produttività individuale e collettiva ed alla formazione e alla incentivazione della mobilità del personale. [19]
Art. 36. (Modifica alla
1. Nell'articolo 4, comma 15, secondo periodo, della
(Omissis).
Art. 37. (Proroga della convenzione con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi).
1. All'articolo 5 ter del
(Omissis).
Art. 38. (Disposizioni in materia di redditi di pensione di fonte estera e redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera).
1. Il termine del 15 marzo 1998 previsto dal comma 1 dell'articolo 9 bis del
2. I soggetti che regolarizzino redditi di pensione estera antecedenti al 1996, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 bis del
3. Fino alla data di cui al comma 2 dell'articolo 5 del
Art. 39. (Entrata in vigore).
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma così modificato dall'art. 4 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 bis del
[3] Articolo così modificato dall'art. 3 del
[4] Comma così modificato dall'art. 1, comma 23, della
[5] Comma sostituito dall'art. 1 della
[6] Comma abrogato dall'art. 37 del
[7] Comma inserito dall'art. 1 della
[8] Comma inserito dall'art. 7 sexies del
[9] Comma modificato dall'art. 37 del
[10] Comma inserito dall'art. 1, comma 17, della
[11] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[12] Comma così sostituito dall'art. 21 L. 23 dicembre 1998, n. 448 con effetto a decorrere dall’1 gennaio 1999.
[13] Comma già modificato dall'art. 9 bis del
[14] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 929, della
[15] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 929, della
[16] Articolo inserito dall'art. 1, comma 13, della
[17] Articolo inserito dall'art. 27 del
[18] Comma abrogato dall'art. 1, comma 3,
[19] Comma aggiunto dall'art. 87 della
[20] Termine prorogato al 31 maggio 1999 dall'art. 45 della
[21] Termine prorogato al 31 maggio 1999 dall'art. 45 della
[22] Termine prorogato al 31 maggio 1999 dall'art. 45 della