§ 97.4.136 - L. 30 novembre 2005, n. 244.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.4 malattie
Data:30/11/2005
Numero:244


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 1 ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge


§ 97.4.136 - L. 30 novembre 2005, n. 244. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.

(G.U. 30 novembre 2005, n. 279)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 1 ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2005, N. 202

 

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: "Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali" sono inserite le seguenti: ", di seguito denominato "Centro nazionale",", le parole da: "dei Centri" fino a: "sperimentali" sono sostituite dalle seguenti: "degli Istituti zooprofilattici sperimentali con i loro Centri di referenza ed in particolare di quello per l'influenza aviaria di Padova" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006";

al comma 2, dopo la parola: "Centro" è inserita la seguente: "nazionale";

al comma 3, le parole: "di lotta ed emergenza contro le malattie animali" sono soppresse e le parole: "nonchè del" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè il";

al comma 4, nella lettera a), dopo la parola: "indire" è soppresso il segno di interpunzione: "," e le parole: "di sessanta dirigenti" sono sostituite dalle seguenti: "di un numero massimo di sessanta dirigenti"; nella lettera b), le parole: "di cinquanta operatori" sono sostituite dalle seguenti: "di un numero massimo di cinquanta operatori";

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede nell'anno 2006 e, a decorrere dal medesimo anno, è a tal fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro";

dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono valutati in euro 93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006.

5-ter. Il Ministro della salute adotta con ordinanza, ove occorra e comunque con un limite temporale non superiore a sei mesi, la sospensione parziale o totale dell'attività venatoria sull'intero territorio nazionale".

 

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (Modalità di costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico). - 1. Al fine di fronteggiare il rischio di una pandemia influenzale, all'acquisto di medicinali ed altro materiale profilattico da destinare per la prevenzione del rischio epidemico anche per i cittadini italiani residenti nelle aree di infezione, si può far fronte, su richiesta del Ministro della salute e su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. Con successivo accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di costituzione di analoghe scorte regionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico in quote pari a quelle acquisite dal Ministero della salute; tali modalità costituiscono finalità prioritarie nell'ambito dell'esercizio della funzione di prevenzione".

 

All'articolo 3, al comma 2, le parole: "è potenziato di 96 unità di personale" sono sostituite dalle seguenti: "è potenziato fino ad un numero massimo di 96 unità di personale e nel limite massimo di spesa di cui al comma 4", e, al comma 4, dopo le parole: "euro 4.500.000" è inserita la seguente: "annui".

 

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: "euro 15.200.000" è inserita la seguente: "annui";

al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole: "di profilassi internazionale" sono inserite le seguenti: "e per quelle di valutazione finalizzate alla registrazione ed all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei medicinali veterinari" e, nel secondo periodo, dopo le parole: "legge n. 311 del 2004" sono inserite le seguenti: ", e successive modificazioni,".

 

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'AGEA è autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni di euro, da destinare ad aiuti alimentari";

al comma 3, le parole: ", per l'importo di 12 milioni di euro," sono soppresse; dopo le parole: "dell'interno" sono inserite le seguenti: ", quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri," e le parole: ", nonchè mediante corrispondente riduzione di 8 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 378" sono soppresse;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il Ministro delle politiche agricole e forestali può disporre, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 3-ter, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione avicola e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole, i seguenti interventi:

a) sospensione o differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari;

b) sospensione dei pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;

c) sospensione dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a concedere contributi per l'accensione di mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi".

 


[1] L'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha abrogato l'art. 3.