Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 24/11/2009 |
Numero: | 167 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, è convertito in legge con le [...] |
§ 57.7.587 - L. 24 novembre 2009, n. 167.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010.
(G.U. 24 novembre 2009, n. 274)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2009, N. 134
All'articolo 1:
al comma 1, capoverso 14-bis, le parole da: «non possono» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In attuazione del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
al comma 2, dopo le parole: «nell'anno scolastico 2008-2009» sono inserite le seguenti: «o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2010-2011, il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del
4-ter. La lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del
4-quater. Nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato articolo 1, comma 605, lettera c), della
4-quinquies. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso.
4-sexies. Restano validi, secondo quanto già stabilito dall'articolo 36, comma 1-bis, del
4-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005 e n. 85 del 18 novembre 2005, ai sensi dell'articolo 2 del
4-octies. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei benefìci previsti dalla
4-novies. A decorrere dallo stesso anno scolastico indicato al comma 4-octies, i dirigenti scolastici che conseguono la nomina in regione diversa da quella di residenza trasmettono la documentazione di cui al medesimo comma 4-octies all'ufficio scolastico regionale competente.
4-decies. Sulla base della certificazione di cui ai commi 4-octies e 4-novies, le autorità scolastiche, qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi a campione, richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefìci previsti dalle citate norme; questi ultimi sono svolti presso un'unità sanitaria locale diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell'articolo 4 della
4-undecies. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies.
4-duodecies. All'articolo 427, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta dell'interessato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può limitare gli effetti del riconoscimento previsti dall'articolo 3 del
4-terdecies. Al fine di favorire l'occupazione e la formazione, nonché la ricollocazione dei soggetti titolari dei contratti di cui al comma 14-bis dell'articolo 4 della
4-quaterdecies. Per i fini di cui al comma 4-terdecies, al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono abrogati;
b) all'articolo 15, comma 4, lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente:
"3) alla definizione, alla raccolta, alla comunicazione e alla diffusione dei dati che permettono la massima efficienza e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro, assicurando anche gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta e la diffusione delle informazioni presenti nei siti internet ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro".
4-quinquiesdecies. L'annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all'emanazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che in quanto vincitori o idonei siano stati assunti in servizio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-sexiesdecies. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Razionalizzazione e utilizzo delle risorse finanziarie). - 1. Al fine di garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico attraverso la razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie, le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il disposto del presente comma si applica anche a tutte le somme riscosse dalle scuole statali alla data del 31 dicembre 2009.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono annualmente individuati gli istituti scolastici interessati all'applicazione del comma 1, l'entità delle somme da trasferire al bilancio del Ministero e la loro successiva assegnazione alle scuole statali per le spese di funzionamento.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della
5. A decorrere dall'anno 2010, le risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 5, della
6. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2009, può avvalersi del disposto dell'articolo 1, comma 602, primo periodo, della
Art. 1-ter. - (Libri di testo: contenimento delle spese per le famiglie). - 1. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
Art. 1-quater. - (Anagrafe degli studenti). - 1. All'articolo 3, comma 1, del
2. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 76 del 2005 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica".
Art. 1-quinquies. - (Disposizioni sugli esami preliminari agli esami di Stato). - 1. All'articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame"».