§ 42.5.70 - D.L. 7 dicembre 1993, n. 505 .
Garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in società per azioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.5 soppressione e trasformazione
Data:07/12/1993
Numero:505


Sommario
Art. 1.      1. In connessione con le operazioni di ristrutturazione e dismissione delle aziende dell'EFIM in liquidazione, il Ministero del tesoro è autorizzato a garantire l'I.R.I. S.p.a. per le [...]
Art. 2.      1. L'art. 2, comma primo, lettera m), della legge 17 maggio 1985, n. 210, si intende applicabile per i mutui ed i prestiti obbligazionari per operazioni di locazione finanziaria, nonché per i [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 42.5.70 - D.L. 7 dicembre 1993, n. 505 [1].

Garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in società per azioni.

(G.U. 9 dicembre 1993, n. 288).

 

     Art. 1.

     1. In connessione con le operazioni di ristrutturazione e dismissione delle aziende dell'EFIM in liquidazione, il Ministero del tesoro è autorizzato a garantire l'I.R.I. S.p.a. per le fideiussioni dallo stesso rilasciate nell'interesse di aziende del settore difesa dell'EFIM per l'adempimento di obbligazioni contrattuali relative all'esecuzione di forniture. La garanzia cessa di avere efficacia all'atto del trasferimento al gruppo I.R.I. delle aziende del settore difesa dell'EFIM in liquidazione.

     2. Il Ministero del tesoro è altresì autorizzato a garantire l'I.R.I. S.p.a. e l'E.N.I. S.p.a. per le fideiussioni rilasciate o da rilasciare a favore della TAV Treno Alta Velocità S.p.a. per il puntuale e corretto adempimento da parte dei consorzi, dei quali facciano parte anche aziende controllate dall'I.R.I. e dall'E.N.I., affidatari degli interventi relativi al sistema "Alta Velocità", di tutte le obbligazioni a loro carico secondo le previsioni delle relative convenzioni ed atti integrativi. La garanzia cesserà di avere efficacia a seguito del collaudo finale delle opere realizzate in base a dette convenzioni ed atti integrativi. Il Ministero del tesoro garantisce inoltre l'adempimento degli obblighi derivanti alle Ferrovie dello Stato S.p.a. ovvero alle società derivanti dalla sua scissione nei confronti della TAV S.p.a. in relazione alla concessione, realizzazione e gestione del sistema Alta Velocità [2] .

 

          Art. 2.

     1. L'art. 2, comma primo, lettera m), della legge 17 maggio 1985, n. 210, si intende applicabile per i mutui ed i prestiti obbligazionari per operazioni di locazione finanziaria, nonché per i prestiti destinati alla ristrutturazione dei finanziamenti in essere, contratti dalla "Ferrovie dello Stato S.p.a.", a condizione che gli oneri delle relative operazioni siano a carico dell'erario sulla base delle leggi vigenti [3] .

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. 1 della L. 29 gennaio 1994, n. 78.

[2] Comma già modificato dall'art. 7 del D.L. 23 maggio 1994, n. 307 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 24 maggio 2001, n. 299.

[3] Comma così modificato dall'art. 8 del D.L. 17 giugno 1996, n. 321.