Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 06/10/2005 |
Numero: | 216 |
Sommario |
Art. 1. Riorganizzazione dei compiti nei settori delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva |
Art. 2. Riorganizzazione dei compiti nei settori del commissariato militare e dei servizi generali |
Art. 3. Modalità di attuazione |
§ 80.9.612 - D.Lgs. 6 ottobre 2005, n. 216. [1]
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186.
(G.U. 25 ottobre 2005, n. 249)
Art. 1. Riorganizzazione dei compiti nei settori delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva
1. E' istituita la Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva. Ad essa sono trasferiti i compiti in materia di pensioni, di equo indennizzo e di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio riguardanti il personale militare, attribuiti alla Direzione generale per il personale militare dall'articolo 4, comma 2, del
2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari.
Art. 2. Riorganizzazione dei compiti nei settori del commissariato militare e dei servizi generali [2]
[1. Sono istituite la Direzione generale di commissariato e la Direzione generale dei servizi generali con compiti, rispettivamente, di cui all'articolo 25 e all'articolo 32 del
2. Contestualmente all'istituzione delle direzioni generali di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale di commissariato e dei servizi generali, di cui all'articolo 15 del
3. Ai fini del presente articolo, per assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, agli oneri derivanti dall'istituzione di una nuova posizione dirigenziale generale si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del
Art. 3. Modalità di attuazione [3]
[1. Le strutture ordinative e le competenze delle unità dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali di cui agli articoli 1 e 2, sono stabilite con le modalità di cui all'articolo 17 del
[1] Abrogato dall'art. 17 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 897, della
[3] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 897, della