§ 27.3.54 – L. 27 ottobre 1993, n. 432.
Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.3 debito pubblico
Data:27/10/1993
Numero:432


Sommario
Art. 1.  Regolazione delle vendite di attività e beni dello Stato.
Art. 2.  Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Art. 3.  Conferimenti al Fondo.
Art. 4.  Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato.
Art. 5.  Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo.


§ 27.3.54 – L. 27 ottobre 1993, n. 432.

Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

(G.U. 2 novembre 1993, n. 257).

 

     Art. 1. Regolazione delle vendite di attività e beni dello Stato.

     1. Il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti, può essere corrisposto dagli acquirenti anche in titoli di Stato.

     2. Il Ministro del tesoro stabilisce, con proprio decreto, le categorie di titoli di Stato di cui al comma 1 e le modalità di computo degli stessi ai fini della loro corrispondenza al prezzo dovuto.

 

          Art. 2. Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

     1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di seguito denominato "Fondo". Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione [1].

     2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto [2]:

     a) dal Direttore generale del tesoro, che lo presiede;

     b) dal Ragioniere generale dello Stato;

     c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze;

     d) dal Direttore generale del territorio del Ministero delle finanze.

     3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo [3].

 

          Art. 3. Conferimenti al Fondo.

     1. Sono conferiti al Fondo:

     a) i titoli di Stato di cui all'art. 1, comma 1;

     b) gli altri proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato [4];

     c) [5];

     d) [6];

     e) il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi;

     f) le eventuali assegnazioni da parte del Ministero del tesoro;

     g) i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;

     h) i proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione;

     h bis) l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539 [7].

     2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo [8].

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4. Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato. [9]

     1. I conferimenti di cui all'art. 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995 [10].

     2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati. Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 e successive modificazioni.

     3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.

     4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.

 

          Art. 5. Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo.

     1. I titoli di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non possono essere incassati e devono essere consegnati alla Direzione generale del tesoro che provvede al loro annullamento.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6.

[2] Alinea così sostituito dall'art. 1 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6.

[3] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 56 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[5] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6.

[6] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6.

[10] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.