Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 28/12/2006 |
Numero: | 300 |
Sommario |
Art. 1. Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro |
Art. 2. Disposizioni in materia di agricoltura e di pesca |
Art. 3. (Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia). |
Art. 3 bis. (Interventi a favore del comune di Pietrelcina). |
Art. 3 ter. (Proroga di termine in tema di prova di idoneità per la qualifica di restauratore di beni culturali). |
Art. 3 quater. (Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e dagli eventi sismici del dicembre 1990). |
Art. 3 quinquies. (Riapertura dei termini per agevolazioni finanziarie a favore di soggetti ubicati in zone colpite da calamità naturali). |
Art. 4. (Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonchè di attività produttive). |
Art. 5. (Proroga di termini in materia ambientale). |
Art. 6. (Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini) |
Art. 6 bis. (Proroga di termini per adempimenti amministrativi concernenti le province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani). |
Art. 6 ter. (Riapertura dei termini per la concessione di benefici antiracket e antiusura). |
Art. 6 quater. (Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie). |
Art. 7. (Entrata in vigore). |
§ 80.3.24 - D.L. 28 dicembre 2006, n. 300. [1]
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse [2].
(G.U. 28 dicembre 2006, n. 300)
Art. 1. Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro
1. Gli effetti dell'articolo 5 del
2. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall'articolo 6-quinquies del
3. Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del
4. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001, sono prorogate fino al 31 dicembre 2007 [5].
4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3-quinquies del
5. In attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti del predetto Ente, di cui all'articolo 14 del
6. All'articolo 3, comma 1-bis, del
6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16, comma 3, della
6-ter. Nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego, il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è prorogato al 31 dicembre 2012 per il personale già alle dipendenze dell'ente CONI, alla data del 7 luglio 2002, transitato alle dipendenze della CONI Servizi spa, ai sensi del
6-quater. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa [10].
6-quinquies. In relazione a quanto disposto dal comma 6-quater è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
6-sexies. All'articolo 1, comma 619, primo periodo, della
6-septies. Fino al 31 dicembre 2016, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del
Art. 2. Disposizioni in materia di agricoltura e di pesca [14]
1. All'articolo 96, comma 7, del
2. All'articolo 3 del
"2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati di cui all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attività, conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione" [16].
3. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
4. I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 7-bis del
5. Il termine di cui all'articolo 15, comma 2, del
5-bis. All'articolo 5, comma 1, del
5-ter. Per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del
5-quater. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, ultimo periodo, del
Art. 3. (Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia).
1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del
2. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali per l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla
3. I verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della
3-bis. L'articolo 9, comma 2, del
3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1030, lettera d), numero 1), capoverso c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differita al 1° gennaio 2008, limitatamente ai lavori e alle forniture per la manutenzione delle infrastrutture [27].
4. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1, del
4-bis. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del
Art. 3 bis. (Interventi a favore del comune di Pietrelcina). [30]
1. Gli interventi di cui all'articolo 1 della
2. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 della
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3 ter. (Proroga di termine in tema di prova di idoneità per la qualifica di restauratore di beni culturali). [31]
1. All'articolo 182, comma 1-bis, alinea, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
Art. 3 quater. (Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e dagli eventi sismici del dicembre 1990). [32]
1. Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 31 luglio 2007. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2007 e a 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale [33].
2. I termini di cui all'articolo 9, comma 17, della
Art. 3 quinquies. (Riapertura dei termini per agevolazioni finanziarie a favore di soggetti ubicati in zone colpite da calamità naturali). [35]
1. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 del
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1,
3. Si intendono inclusi tra i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1-bis del
4. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle residue risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del
Art. 4. (Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonchè di attività produttive).
1. All'articolo 29 del
"4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonchè gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.".
1-bis. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "a far tempo dal 31 marzo 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a far tempo dal 15 giugno 2007" e le parole: "l'inquadramento" sono sostituite dalle seguenti: "l'inquadramento del personale" [36].
1-ter. All'articolo 1, comma 585, lettera f), della
2. [Nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del
3. Fermo restando il divieto, per le aziende produttrici, di immettere in commercio nuovi lotti dei prodotti di cui all'articolo 1-quater del
4. All'articolo 44, comma 2, della
4-bis. All'articolo 8, comma 1, della
4-ter. All'articolo 37, comma 21-bis, del
Art. 5. (Proroga di termini in materia ambientale).
1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del
2. Il comma 1 dell'articolo 52 del
"1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.".
2-bis. Al
a) all'articolo 224, comma 2, le parole: "Entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi";
b) all'articolo 235, comma 17, primo periodo, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi";
c) all'articolo 236, comma 2, primo periodo, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi" [42].
Art. 6. (Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini)
1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2007".
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della
3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del
4. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
"6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo" [43].
4-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, del
5. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 10, della
6. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della
7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 28 febbraio 2007 [46].
7-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del
7-ter. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano non si applica la proroga di cui all'articolo 1, comma 485, della
8. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 108, della
8-bis. Il termine di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998, relativo all'attuazione dell'articolo 9, comma 5, del
8-ter. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della
8-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-ter, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero [52].
8-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della
8-sexies. Per l'anno 2007 agli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 561, della
8-septies. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2006, tra le esclusioni di cui all'articolo 1, commi 142, lettera c), e 143, lettera a), della
8-octies. All'articolo 1, comma 687, della
8-novies. L'articolo 39-bis del
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3, lettera a), le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2008";
c) al comma 3, la lettera b) è abrogata [57].
8-decies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai numeri 19 e 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del
8-undecies. Il termine di cui all'articolo 52, comma 12, della
8-duodecies. All'articolo 21, comma 10-bis, del
8-terdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-ter e 8-quinquies, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
Art. 6 bis. (Proroga di termini per adempimenti amministrativi concernenti le province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani). [62]
1. All'articolo 2, comma 2, della
2. All'articolo 3, comma 2, della
3. All'articolo 2, comma 2, della
4. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi richiamate nei medesimi commi per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso i commissari sono mantenute fino al 31 dicembre 2009 sulle contabilità stesse. Ai medesimi fini, le disponibilità finanziarie recate dalle predette leggi esistenti nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo [63].
Art. 6 ter. (Riapertura dei termini per la concessione di benefici antiracket e antiusura). [64]
1. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gravano interamente sul Fondo unificato di cui all'articolo 18-bis della
Art. 6 quater. (Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie). [65]
1. [Le disposizioni relative alla quota fissa di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano fino al 31 marzo 2007 e comunque fino all'entrata in vigore delle misure o alla stipulazione dell'accordo di cui al comma 2 del presente articolo] [66].
2. All'articolo 1, comma 796, della
"p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p), fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anzichè applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata è subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo;".
Art. 7. (Entrata in vigore).
1 Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonchè di conseguire riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro
1. Per l'anno 2007 le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, sono ricomprese per i due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della
2. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall'articolo 6-quinquies del
3. Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del
4. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001, sono prorogate fino al 31 dicembre 2007.
5. In attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti del predetto Ente, di cui all'articolo 14 del
6. All'articolo 3, comma 1-bis, del
Art. 2. Disposizioni in materia di agricoltura
1. All'articolo 23, comma 6-bis, del
2. All'articolo 2 del
«1-bis. Il termine per l'iscrizione degli operatori del settore ortofrutticolo alla banca dati nazionale di cui all'articolo 3 del
3. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
4. I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 7-bis del
5. Il termine di cui all'articolo 15, comma 2, del
Art. 3. Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia
1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del
2. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali per l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla
3. I verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della
4. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1, del
Art. 4. Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonchè di attività produttive
1. All'articolo 29 del
«4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonchè gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.».
2. Nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del
3. Fermo restando il divieto, per le aziende produttrici, di immettere in commercio nuovi lotti dei prodotti di cui all'articolo 1-quater del
4. All'articolo 44, comma 2, della
Art. 5. Proroga di termini in materia ambientale
1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del
2. Il comma 1 dell'articolo 52 del
«1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.».
Art. 6. Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini
1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2007».
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della
3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del
4. Al programma di assistenza ed integrazione sociale previsto dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
5. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 10, della
6. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della
7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 1° febbraio 2007.
8. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è emanato entro il 30 marzo 2007. In caso di mancata emanazione nel predetto termine il Fondo istituito dal medesimo comma 108 è interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della
Art. 7. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Il termine di cui al presente comma è stato differito di dodici mesi dall'art. 24 bis del
[6] Comma inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 3 del
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[12] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 15 del
[14] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[15] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[16] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Comma inserito dalla L. di conversione.
[19] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 26 del
[20] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[22] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[23] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[24] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 29 bis del
[25] La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 2009, n. 24, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[27] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[28] Comma così modificato dalla L. di conversione. Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 30 giugno 2009 dall'art. 3 del
[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[30] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[31] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[32] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[33] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 12, comma 12, del
[34] Comma così modificato dall'art. 36 bis del
[35] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[36] Comma inserito dalla L. di conversione.
[37] Comma inserito dalla L. di conversione.
[38] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[39] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[40] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[41] Comma così modificato dall'art. 15 del
[42] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[43] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[44] Comma inserito dalla L. di conversione.
[45] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[46] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[47] Comma inserito dalla L. di conversione.
[48] Comma inserito dalla L. di conversione.
[49] Comma così sostituito dalla L. di conversione. Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 30 settembre 2007 dall'art. 12 del
[50] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[51] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[52] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[53] Comma aggiunto dalla L. di conversione. Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 31 dicembre 2009 dall'art. 47 bis del
[54] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[55] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[56] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[57] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[58] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[59] Comma aggiunto dalla L. di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2019 dall'art. 1, comma 590, della
[60] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[61] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[62] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[63] Per la proroga del termine di cui al presente articolo, vedi l'art. 3 del
[64] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[65] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[66] Comma abrogato dall'art. 1 bis del