Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 31/05/1999 |
Numero: | 195 |
Sommario |
Art. 1. Applicazione degli studi di settore |
Art. 2. Adeguamento alle risultanze degli studi di settore |
Art. 3. Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore |
Art. 4. Applicazione dei parametri |
§ 95.1.157 - D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195.
Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore
(G.U. 24 giugno 1999, n. 146)
Art. 1. Applicazione degli studi di settore
1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della
1-bis A partire dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all'articolo 10-bis della
2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, della citata
Art. 2. Adeguamento alle risultanze degli studi di settore
1. Per i periodi d'imposta in cui trova applicazione lo studio di settore, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nelle dichiarazioni di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al
2. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1, l'adeguamento al volume di affari risultante dalla applicazione degli studi di settore è operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito e con le modalità previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall'articolo 20 del
2-bis. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato, per i periodi d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili [5].
Art. 3. Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
1. Con i decreti di approvazione degli studi di settore sono stabiliti i termini e le modalità con cui i contribuenti comunicano all'amministrazione finanziaria i dati rilevanti ai fini dell'applicazione e della regione degli studi stessi.
Art. 4. Applicazione dei parametri
1. Nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali non risultano approvati gli studi di settore ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri individuate nei decreti di approvazione degli stessi studi di settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'articolo 3 della
2. Gli accertamenti di cui al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'adeguamento al volume di affari risultante dalla applicazione dei parametri può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del
[1] Comma così sostituito dall'art. 33 del
[2] Comma aggiunto dall'art. 23 del
[3] Comma così modificato dall'art. 1 della
[4] Comma già modificato dall'art. 1 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della