§ 95.1.157 - D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195.
Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:31/05/1999
Numero:195


Sommario
Art. 1.  Applicazione degli studi di settore
Art. 2.  Adeguamento alle risultanze degli studi di settore
Art. 3.  Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
Art. 4.  Applicazione dei parametri


§ 95.1.157 - D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195.

Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore

(G.U. 24 giugno 1999, n. 146)

 

     Art. 1. Applicazione degli studi di settore

     1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente è fissato al 31 dicembre [1].

     1-bis A partire dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore [2].

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore degli studi.

 

          Art. 2. Adeguamento alle risultanze degli studi di settore

     1. Per i periodi d'imposta in cui trova applicazione lo studio di settore, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nelle dichiarazioni di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, a quelli derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore [3].

     2. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1, l'adeguamento al volume di affari risultante dalla applicazione degli studi di settore è operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito e con le modalità previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale [4].

     2-bis. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato, per i periodi d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili [5].

 

          Art. 3. Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

     1. Con i decreti di approvazione degli studi di settore sono stabiliti i termini e le modalità con cui i contribuenti comunicano all'amministrazione finanziaria i dati rilevanti ai fini dell'applicazione e della regione degli studi stessi.

 

          Art. 4. Applicazione dei parametri

     1. Nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali non risultano approvati gli studi di settore ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri individuate nei decreti di approvazione degli stessi studi di settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti effettuati in base a parametri, anche per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta successivi al 1997. Le medesime disposizioni si applicano per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per gli accertamenti relativi ai periodi d'imposta successivi al terzo di durata pari a dodici mesi chiuso successivamente al 30 giugno 1995. I parametri non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

     2. Gli accertamenti di cui al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'adeguamento al volume di affari risultante dalla applicazione dei parametri può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.


[1] Comma così sostituito dall'art. 33 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. Il termine del 30 settembre 2011 di cui al presente comma, già prorogato dall'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 marzo 2011.

[2] Comma aggiunto dall'art. 23 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 e così modificato dall'art. 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

[4] Comma già modificato dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 e così ulteriormente modificato dall'art. 15 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311.