Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 29/12/2011 |
Numero: | 216 |
Sommario |
Art. 1. Proroga termini in materia di assunzioni |
Art. 2. Proroga Commissario straordinario C.R.I. |
Art. 2 bis. Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre |
Art. 3. Proroghe in materia di verifiche sismiche |
Art. 4. Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI |
Art. 4 bis. Proroga dei termini per rimborsi elettorali |
Art. 5. Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra |
Art. 6. Proroga dei termini in materia di lavoro |
Art. 6 bis. Clausola di salvaguardia |
Art. 7. Proroghe in materia di politica estera |
Art. 8. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa |
Art. 9. Programma triennale della pesca |
Art. 9 bis. Modifiche all'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei [...] |
Art. 10. Proroga di termini in materia sanitaria |
Art. 11. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti |
Art. 11 bis. Proroga in materia di impianti funiviari |
Art. 12. Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis |
Art. 13. Proroga di termini in materia ambientale |
Art. 13 bis. Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale |
Art. 14. Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale |
Art. 14 bis. Proroga degli interventi in favore del comune di Pietrelcina |
Art. 15. Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno |
Art. 16. Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo |
Art. 17. Infrastrutture carcerarie |
Art. 18. Funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA |
Art. 18 bis. Funzionalità degli organi degli enti previdenziali soppressi |
Art. 19. Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili |
Art. 20. Conservazione di somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 per mille del gettito dell'IRPEF, nonchè conservazione di somme iscritte nel conto della [...] |
Art. 21. Proroga di termini nel settore postale |
Art. 22. Continuità degli interventi a favore delle imprese |
Art. 22 bis. Protezione accordata al diritto d'autore |
Art. 23. Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria. Modifiche all'articolo 23-bis del decreto legge n. 201 del 2011 |
Art. 24. Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazione pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato |
Art. 25. Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale |
Art. 25 bis. Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 |
Art. 26. Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica |
Art. 26 bis. Proroga delle disposizioni in favore della SVIMEZ |
Art. 27. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni |
Art. 27 bis. Consorzio laghi prealpini |
Art. 28. Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a. |
Art. 28 bis. Proroga delle disposizioni per l'incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna) |
Art. 29. Proroghe di termini in materia fiscale |
Art. 29 bis. Liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania |
Art. 29 ter. Proroga del Commissario straordinario per l'assegnazione delle quote latte ai sensi del decreto legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009 |
Art. 29 quater. Dirigenti AGEA |
Art. 30. Entrata in vigore |
§ 80.3.64 - D.L. 29 dicembre 2011, n. 216. [1]
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(G.U. 29 dicembre 2011, n. 302)
Art. 1. Proroga termini in materia di assunzioni
1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della
3. All'articolo 66, comma 13, del
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2012, compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della
4-bis. L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 30 giugno 2015. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente [5].
5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011, previste dall'articolo 29, comma 9, della
6. (Omissis) [7].
6-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del
6-ter. Con riferimento al personale soprannumerario, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, deve procedere al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del
6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis del
6-quinquies. Al fine di prorogare gli interventi di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del
Art. 2. Proroga Commissario straordinario C.R.I. [12]
1. L'incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del
Art. 2 bis. Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre [14]
1. Dal 10 luglio 2012, con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012-2013, la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre svolge necessariamente le funzioni e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 23 del
Art. 3. Proroghe in materia di verifiche sismiche
1. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5, del
Art. 4. Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI
1. All'articolo 2, comma 121, della
Art. 4 bis. Proroga dei termini per rimborsi elettorali [16]
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della
Art. 5. Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra
1. All'articolo 7, comma 1, del
Art. 6. Proroga dei termini in materia di lavoro
1. All'articolo 19 del
a) al comma 1, lettera c), le parole: «per il triennio 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni»;
b) al comma 1-ter, le parole «biennio 2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2009-2012»;
c) al comma 2, le parole: «per il biennio 2010-2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni».
2. I termini di cui all'articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del
2-bis. La scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del
2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del
2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del
2-quinquies. [Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del
2-sexies. Fino al 31 maggio 2012, in parziale deroga all'articolo 29, comma 1, lettera c), del
2-septies. All'articolo 24 del
a) al comma 14, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al
b) al comma 15, primo periodo, le parole: «in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014,» sono sostituite dalle seguenti: «in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014,» [23].
2-octies. Agli oneri derivanti dal comma 2-septies, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali [24].
2-novies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [25].
2-decies. All'articolo 2, comma 16-ter, del
2-undecies. All'articolo 7-ter del
«14-bis. Gli effetti della disposizione di cui al comma 14, primo periodo, sono prorogati con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data. I benefici in questione decadono, con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 602.000 euro per gli anni 2012 e 2013, 322.000 euro per l'anno 2014, 42.000 euro per gli anni dal 2015 al 2020 e 42.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
Art. 6 bis. Clausola di salvaguardia [28]
1. Qualora, in seguito all'inclusione dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio risultasse sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 24, comma 15, secondo periodo, del
Art. 7. Proroghe in materia di politica estera
1. All'articolo 1, comma 1, del
1-bis. All'articolo 14 del
Art. 8. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al
0a) all'articolo 1476, commi 2 e 3, le parole: «ufficiali, sottufficiali e volontari», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti» [31];
01a) all'articolo 1477, comma 3, le parole: «immediatamente rieleggibili una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «rieleggibili due sole volte» [32];
a) all'articolo 2214, comma 1, le parole: «per gli anni dal 2001 al 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2001 al 2012»;
b) all'articolo 2223, comma 1, le parole: «dal 2012» e «Fino al 2011» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dal 2013» e «Fino al 2012»;
c) all'articolo 2243, comma 1, le parole: «sino al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2015 » [33];
c-bis) all'articolo 2257, comma 1, le parole: «30 luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio 2012» [34];
c-ter) all'articolo 2257, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. I procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza devono concludersi entro il 15 luglio 2012» [35].
2. All'articolo 4, comma 9, del
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [36].
Art. 9. Programma triennale della pesca
1. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del
1-bis. In esecuzione del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura di cui al comma 1, nonchè al fine di favorire le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali e per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa dell'Unione europea, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012 per il completamento delle iniziative attuate dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
Art. 9 bis. Modifiche all'articolo 18 della
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della
2. Al comma 11 dell'articolo 18 della
Art. 10. Proroga di termini in materia sanitaria
1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole «dal 1 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dal 3 luglio 2013».
2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della
3. Al fine di consentire alle regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-duodecies del
4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del
5. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della
5-bis. Al fine di completare il processo di riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e conseguire l'adeguamento strutturale per l'ottimizzazione delle funzioni registrative, ispettive e di farmacovigilanza, nonchè per l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee, le procedure concorsuali autorizzate all'AIFA, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 6, del
5-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del
5-quater. All'onere derivante dal comma 5-ter, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
b) quanto a 2 milioni di euro, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
Art. 11. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 5, del
a) (Omissis) [47];
b) al comma 7-duodecies, le parole: «per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010, 2011 e 2012» [48].
2. All'articolo 3 comma 2, del
3. All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del
4. All'articolo 2, comma 3, del
5. Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 30 settembre 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo, all'articolo 36, comma 4, del
6-bis. Il decreto di cui all'articolo 23, comma 7, quarto periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale, è adottato entro il 31 marzo 2012 di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport [52].
6-ter. All'articolo 58, comma 4, della
6-quater. All'articolo 26, comma 1, del
6-quinquies. Al comma 7 dell'articolo 41 della
6-sexies. L'articolo 16, comma 8, del
6-septies. All'articolo 22, comma 9-bis, del
6-octies. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del
Art. 11 bis. Proroga in materia di impianti funiviari [59]
1. All'articolo 145, comma 46, della
2. Alla tabella 1 allegata al
3. Per gli impianti che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle disposizioni previgenti, e non ancora scadute, le società esercenti possono richiedere un'ulteriore concessione di proroga nel limite massimo di quattro anni in relazione a quanto disposto dal comma 1.
Art. 12. Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis
1. All'articolo 11, comma 14, del
Art. 13. Proroga di termini in materia ambientale
1. Fino al 31 dicembre 2012, ai presidenti degli Enti parco di cui alla
1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del
2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della
3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del
3-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del
4. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2 luglio 2012».
5. All'articolo 11 del
a) al comma 2-ter, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
b) al comma 5-bis, le parole: «Per gli anni 2010 e 2011», le parole: «30 settembre 2011» e le parole: «per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Per gli anni 2010, 2011 e 2012», «30 settembre 2012» e «per gli anni 2010, 2011 e 2012»;
c) al comma 5-ter, le parole: «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2010, 2011 e 2012»;
d) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:
«5-quater. Fino al 31 dicembre 2012, nella regione Campania, le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno continuare ad avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del
6. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del
7. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del
Art. 13 bis. Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale [68]
1. Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012, sono prorogate fino a tale data, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, del
Art. 14. Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4-quater, del
2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4, del
2-bis. E' differita al 1 gennaio 2013 l'applicazione dell'articolo 6 del
2-ter. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della
2-quater. I beneficiari dei diritti previsti dalla
2-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della
2-sexies. Il termine per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della
Art. 14 bis. Proroga degli interventi in favore del comune di Pietrelcina [76]
1. Il termine di cui al comma 5-bis dell'articolo 7 del
2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 500.000 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15. Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno
1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del
2. All'articolo 1, comma 6-septies, del
2-bis. E' prorogato al 31 dicembre 2013 il termine della validità della graduatoria adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 526, secondo periodo, della
3. E' prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del
3-bis. All'articolo 5-bis, comma 4, del
3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 250.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali [81].
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [82].
3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e non oltre il 31 luglio 2016, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
4. Il termine di cui all'articolo 3, secondo comma, del testo unico di cui al
5. Il termine di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del
6. All'articolo 3, comma 5, del
7. Il termine indicato nell'articolo 23, comma 9, del
8. In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al
8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 16-quater, del
Art. 16. Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo
1. Allo scopo di assicurare maggiore rapidità ed efficacia al programma di ricostruzione in Abruzzo, gli enti previdenziali proseguono per l'anno 2012 gli investimenti previsti dall'articolo 14, comma 3, del
2. Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell'ambito delle aree della ricostruzione del tessuto urbano, del settore sociale, del settore turistico ricettivo, del settore sanitario e del settore cultura, vengono individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del
Art. 17. Infrastrutture carcerarie
1. La gestione commissariale di cui all'articolo 44-bis del
2. Ferme restando le prerogative attribuite al Ministro della giustizia, al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 sono attribuiti i poteri, già esercitati dal Capo dell'amministrazione penitenziaria, di cui all'articolo 44-bis del
Art. 18. Funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA
1. Al fine di continuare a garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della
Art. 18 bis. Funzionalità degli organi degli enti previdenziali soppressi [92]
1. All'articolo 21 del
«4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del
Art. 19. Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili
1. Al
a) all'articolo 4, comma 3, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
b) all'articolo 8, comma 7, le parole: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
c) all'articolo 11, comma 3, le parole: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
d) all'articolo 11, comma 4, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
e) all'articolo 12, comma 1, le parole: «novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
f) all'articolo 14, comma 2, le parole: «entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»;
g) all'articolo 16, comma 2, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
h) all'articolo 18, comma 1, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
i) all'articolo 23, comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
l) all'articolo 25, comma 1, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012» e le parole: «a partire dal 2012» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2013» [93].
1-bis. All'articolo 6, comma 2, primo periodo, del
Art. 20. Conservazione di somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 per mille del gettito dell'IRPEF, nonchè conservazione di somme iscritte nel conto della competenza per l'anno 2011 per canoni di locazione e per la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività [95].
1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2011, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2012, tra i pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
1-bis. Il termine per l'utilizzo delle risorse già destinate all'Agenzia del demanio, quale conduttore unico ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della
1-ter. Il termine di impegnabilità delle risorse iscritte nel capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'anno 2011 per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della
1-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a 62,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 21. Proroga di termini nel settore postale
1. Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della
2. Il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 del
3. Adecorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, le tariffe per la spedizione postale individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, si applicano anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC), individuate dall'articolo 1, comma 3, del
Art. 22. Continuità degli interventi a favore delle imprese
1. Al fine di assicurare la necessaria continuità degli interventi in essere a sostegno delle imprese, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della
1-bis. Il comma 9-ter dell'articolo 40 del
1-ter. Al fine di prorogare a tutto il 2012 l'Accordo per il credito alle piccole e medie imprese sottoscritto dalle parti il 16 febbraio 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avvia un tavolo di consultazione tra il Governo, l'Associazione bancaria italiana (ABI) e le organizzazioni imprenditoriali firmatarie [104].
Art. 22 bis. Protezione accordata al diritto d'autore [105]
1. All'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al
Art. 23. Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria. Modifiche all'articolo 23-bis del
1. Il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell'articolo 19 del
1-bis. All'articolo 23-bis del
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio 2012»;
b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione» [108].
Art. 24. Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazione pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato
1. All'articolo 12, comma 13, del
Art. 25. Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale
1. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, in attuazione degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Area Euro del 9 dicembre 2011 e delle riunione dei Ministri delle finanze dell'Unione europea del 19 dicembre, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo Monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al
2. In attuazione del comma 1, la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. L'accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.
3. Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.
4. I rapporti derivanti dal predetto prestito saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
5. E' altresì autorizzata l'eventuale confluenza del suddetto prestito nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente.
6. Per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del
Art. 25 bis. Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della
1. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della
a) dopo il numero 1 è inserito il seguente: « 1-bis) 7,5 per mille per l'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011 »;
b) al numero 2), la parola: « 2011 » è sostituita dalla seguente: « 2012 ».
2. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società dovuto per l'anno 2012 si tiene conto della disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), numero 1-bis), della
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 26. Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica
1. Il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall'articolo 1, comma 17 del
Art. 26 bis. Proroga delle disposizioni in favore della SVIMEZ [113]
1. Per l'anno 2012, per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonchè di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse, il contributo dello Stato all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui all'articolo 51 della
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 27. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni
1. All'articolo 21, comma 3, del
2. All'articolo 8 della
Art. 27 bis. Consorzio laghi prealpini [115]
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, di cui all'articolo 21, comma 12, del
Art. 28. Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a.
1. Al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2012 della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a sette milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
2-bis. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assicurare, nel limite delle risorse finanziarie di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della
Art. 28 bis. Proroga delle disposizioni per l'incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna) [118]
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies, del
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 29. Proroghe di termini in materia fiscale
1. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole: «nel 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2012».
2. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 6, del
a) dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data;
b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1 gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
3. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettera a), numeri 1) e 2) e al comma 25, lettera b), dell'articolo 2 del
4. All'articolo 3, comma 12, del
5. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del
5-bis. L'abrogazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del
6. All'articolo 23, comma 23, del
6-bis. All'articolo 1, comma 1324, della
a) le parole: « e 2011 » sono sostituite dalle seguenti: «, 2011 e 2012 »;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2013» [121].
6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali [122].
7. All'articolo 42, comma 2, del
8. Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del
8-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del
8-ter. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area previsto dall'articolo 1, comma 474, della
9. Il termine del 1 gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonchè ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio [126].
10. Al primo periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della
11. I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell'articolo 14 del
11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del
11-ter. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del
12. Il termine del 31 dicembre 2011, previsto dalla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, relativo alle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera p-bis), del
12-bis. A decorrere dal 1 marzo 2012, il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito al 20 dicembre dello stesso anno e al 31 gennaio dell'anno successivo, con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per il periodo da settembre a novembre e per il mese di dicembre, nonchè al 31 agosto e al 30 novembre con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per i periodi da gennaio ad aprile e da maggio ad agosto dello stesso anno. All'onere derivante dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
13. All'articolo 24 del
a) al comma 34, le parole: «entro il 30 novembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2012»;
b) al comma 37, le parole: «entro il 30 ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2012».
14. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della
15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2011, è disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova e di quella di Livorno, nonchè nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonchè dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1 ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i Commissari delegati, avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede per il 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
15-bis. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 15 e con i medesimi termini e modalità, è altresì disposta, nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, la sospensione fino al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonchè dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012 [134].
16. All'articolo 1, comma 1, del
16-bis. Al comma 12 dell'articolo 39 del
a) all'alinea, le parole: «1 maggio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
b) alla lettera a), le parole: «30 novembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012» [135].
16-ter. Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai termini di cui all'articolo 24, comma 1, del
16-quater. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012 [137].
16-quinquies. All'articolo 1, comma 2, della
16-sexies. Il comma 204 dell'articolo 1 della
a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l'importo eccedente 8.000 euro;
b) per l'anno 2012, per l'importo eccedente 6.700 euro. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui al presente comma» [139].
16-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-sexies, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:
a) quanto a 14 milioni di euro, mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della
c) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440, e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla Tabella C allegata alla
16-octies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [141].
16-novies. Al fine di consentire la predisposizione dei bilanci tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, del
16-decies. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del
16-undecies. A decorrere dal 1 gennaio 2012, la percentuale di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della
16-duodecies. All'articolo 2 del
a) al comma 4, la parola: « 2012 » è sostituita dalla seguente: «2013»;
b) al comma 5, è abrogata la lettera a); nel medesimo comma, alla lettera b), le parole: «nel 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2013» [145].
16-terdecies. La possibilità per le imprese assicurative di valutare i titoli emessi da Stati dell'Unione europea al valore di iscrizione in bilancio, anche ai fini del calcolo della solvibilità, è prorogata fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della
a) al comma 13, dopo le parole: «i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali,» sono inserite le seguenti: «diversi dalle imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
b) i commi 14, 15, 15-bis e 15-ter sono abrogati a far data dall'esercizio 2012;
c) dopo il comma 15-ter, sono inseriti i seguenti: «15-quater. Considerata l'eccezionale e prolungata situazione di turbolenza nei mercati finanziari, le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
15-quinquies. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
15-sexies. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 15- quater e 15-quinquies, le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
15-septies. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
15-octies. L'ISVAP disciplina con regolamento modalità e condizioni di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-septies. Fermi restando gli effetti conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 15-quater e 15-sexies, l'ISVAP, ove ravvisi un possibile pregiudizio per la solvibilità dell'impresa che si avvale delle citate opzioni avuto riguardo alle caratteristiche specifiche degli impegni del portafoglio assicurativo dell'impresa stessa oppure alla struttura dei flussi di cassa attesi, può comunque attivare gli strumenti di vigilanza di cui ai titoli XIV, XV e XVI del citato codice di cui al
Art. 29 bis. Liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania [147]
1. All'articolo 21, comma 11, del
a) al primo periodo, le parole: «180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2012»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino al decorso del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI»;
c) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi».
Art. 29 ter. Proroga del Commissario straordinario per l'assegnazione delle quote latte ai sensi del
1. Il termine di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del
Art. 29 quater. Dirigenti AGEA [150]
1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per l'assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del
Art. 30. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Proroga termini in materia di assunzioni
1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della
3. All'articolo 66, comma 13, del
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005, è prorogata fino al 31 dicembre 2012. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della
5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011, previste dall'articolo 29, comma 9, della
6. I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012.
Art. 2. Proroga Commissario straordinario C.R.I.
1. L'incarico di commissario. straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del
Art. 3. Proroghe in materia di verifiche sismiche
1. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5, del
Art. 4. Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI
1. All'articolo 2, comma 121, della
Art. 5. Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra
1. All'articolo 7, comma 1, del
Art. 6. Proroga dei termini in materia di lavoro
1. All'articolo 19 del
a) al comma 1, lettera c), le parole: "per il triennio 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni";
b) al comma 1-ter, le parole "biennio 2009-2010" sono sostituite dalle seguenti: "quadriennio 2009-2012";
c) al comma 2, le parole: "per il biennio 2010-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni".
2. I termini di cui all'articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del
Art. 7. Proroghe in materia di politica estera
1. All'articolo 1, comma 1, del
Art. 8. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa
1. Al
a) all'articolo 2214, comma 1, le parole: "per gli anni dal 2001 al 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2001 al 2012";
b) all'articolo 2223, comma 1, le parole: "dal 2012" e "Fino al 2011" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:"dal 2013" e "Fino al 2012";
c) all'articolo 2243, comma 1, le parole: "sino al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2013".
2. All'articolo 4, comma 9, del
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri.
Art. 9. Programma triennale della pesca
1. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del
Art. 10. Proroga di termini in materia sanitaria
1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole "dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "dal 3 luglio 2013".
2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della
3. Al fine di consentire alle regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1 del
4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del
5. La disposizione di cui all'articolo 64 della
Art. 11. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 5, del
a) al comma 7-undecies, le parole: "1 gennaio 2012" sono sostituite dalla seguenti parole "1 gennaio 2013";
b) al comma 7-duodecies, le parole: "per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite dalla seguenti parole " per gli anni 2010, 2011 e 2012 ".
2. All'articolo 3 comma 2, del
3. All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del
4. All'articolo 2, comma 3, del
5. Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, all'articolo 36, comma 4, del
Art. 12. Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis
1. All'articolo 11, comma 14, del
Art. 13. Proroga di termini in materia ambientale
1. Fino al 31 dicembre 2012, ai Presidenti degli Enti parco di cui alla
2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della
3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del
4. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "2 luglio 2012".
5. Il termine di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del
6. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del
7. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del
Art. 14. Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4-quater, del
2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4, del
Art. 15. Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno
1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del
2. All'articolo 1, comma 6-septies, del
3. Sono prorogate, per l'anno 2012, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del
4. Il termine di cui all'articolo 3, secondo comma, del
5. Il termine di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del
6. All'articolo 3, comma 5, del
7. Il termine stabilito dall'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
8. In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2012, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Art. 16. Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo
1. Allo scopo di assicurare maggiore rapidità ed efficacia al programma di ricostruzione in Abruzzo, gli enti previdenziali proseguono per l'anno 2012 gli investimenti previsti dall'articolo 14, comma 3, del
2. Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell'ambito delle aree della ricostruzione del tessuto urbano, del settore sociale, del settore turistico ricettivo, del settore sanitario e del settore cultura, vengono individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del
Art. 17. Infrastrutture carcerarie
1. La gestione commissariale di cui all'articolo 44-bis del
2. Ferme restando le prerogative attribuite al Ministro della giustizia, al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 sono attribuiti i poteri, già esercitati dal Capo dell'amministrazione penitenziaria, di cui all'articolo 44-bis del
Art. 18. Funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA
1. Al fine di continuare a garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della
Art. 19. Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili
1. Al
a) all'articolo 4, comma 3, le parole: "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
b) all'articolo 8, comma 7, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
c) all'articolo 11, comma 3, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
d) all'articolo 11, comma 4, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
e) all'articolo 12, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
f) all'articolo 14, comma 2, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012";
g) all'articolo 16, comma 2, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
h) all'articolo 18, comma 1, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
i) all'articolo 23, comma 1, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
l) all'articolo 25, comma 1, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: " il 31 dicembre 2012"e le parole: "a partire dal 2012" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 2013".
Art. 20. Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF
1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2011, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2012, tra i pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
Art. 21. Proroga di norme nel settore postale
1. Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della
2. Il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 2
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, i gestori dei servizi postali sono autorizzati ad applicare apposite tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali con riferimento alle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e alle associazioni d'arma e combattentistiche, ferma anche per queste la necessità dell'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e con esclusione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del
Art. 22. Continuità degli interventi a favore delle imprese
1. Al fine di assicurare la necessaria continuità degli interventi in essere a sostegno delle imprese, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della
Art. 23. Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria
1. Il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell'articolo 19 del
Art. 24. Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazione pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato
1. All'articolo 12, comma 13, del
Art. 25. Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale
1. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, in attuazione degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Area Euro del 9 dicembre 2011 e delle riunione dei Ministri delle finanze dell'Unione europea del 19 dicembre, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo Monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al
2. In attuazione del comma 1, la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. L'accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
3. Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.
4. I rapporti derivanti dal predetto prestito saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
5. E' altresì autorizzata l'eventuale confluenza del suddetto prestito nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente.
6. Per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del
Art. 26. Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica
1. Il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall'articolo 1, comma 17 del
Art. 27. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni
1. All'articolo 21, comma 3, del
2. All'articolo 8 della
Art. 28. Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a.
1. Al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2012 della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a sette milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
Art. 29. Proroghe di termini in materia fiscale
1. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole: "nel 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2012".
2. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 6, del
a) dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data;
b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
3. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettera a), numeri 1) e 2) e al comma 25, lettera b), dell'articolo 2 del
4. All'articolo 3, comma 12, del
5. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del
6. All'articolo 23, comma 23, del
7. All'articolo 42, comma 2, del
8. Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del
9. Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonchè ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.
10. Al primo periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della
11. I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell'articolo 14 del
12. Il termine del 31 dicembre 2011, previsto dalla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, relativo alle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera p-bis), del
13. All'articolo 24 del
a) al comma 34, le parole: "entro il 30 novembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2012";
b) al comma 37, le parole: "entro il 30 ottobre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2012".
14. Per l'anno di imposta 2011 il termine per deliberare l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l'aumento o la diminuzione si applicano sull'aliquota di base dell'1,23 per cento e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento.
15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2011, è disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonchè dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i Commissari delegati, avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede per il 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
16. All'articolo 1, comma 1, del
Art. 30. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma già modificato dall'art. 1, comma 388, della
[3] Comma sostituito dall'art. 1 del
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione. Il termine di cui al presente comma, già fissato al 30 giugno 2013 dall'art. 1, comma 388, della
[5] Comma inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 1, comma 558, della
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 1 del
[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[12] Per la proroga del termine di cui al presente articolo, vedi l'art. 8 del
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[16] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione. Per il differimento del termine di cui al presente comma, già fissato al 30 giugno 2013 dall'art. 1, comma 388, della
[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 11 del
[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 4 bis del
[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 2 del
[22] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[23] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[24] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[27] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[28] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[30] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[31] Lettera premessa dalla L. di conversione.
[32] Lettera premessa dalla L. di conversione.
[33] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[34] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[35] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[36] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[37] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[38] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[39] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[40] Comma così modificato dalla L. di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2012 dall'art. 1 del
[41] Comma così modificato dalla L. di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2012 dall'art. 1 del
[42] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[43] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[44] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[45] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[46] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[47] Lettera soppressa dalla L. di conversione.
[48] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[49] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[50] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 12 del
[51] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 12 del
[52] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[53] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[54] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[55] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[56] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[57] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[58] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[59] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[60] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[61] Comma inserito dalla L. di conversione.
[62] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[63] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[64] Comma inserito dalla L. di conversione.
[65] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[66] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[67] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[68] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[69] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[70] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[71] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[72] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[73] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[74] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[75] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[76] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[77] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[78] Comma inserito dalla L. di conversione.
[79] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[80] Comma inserito dalla L. di conversione.
[81] Comma inserito dalla L. di conversione.
[82] Comma inserito dalla L. di conversione.
[83] Comma inserito dalla L. di conversione, sostituito dall'art. 4 del
[84] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[85] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[86] Comma così modificato dalla L. di conversione. Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 11 del
[87] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[88] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[89] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[90] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[91] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[92] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[93] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[94] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[95] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[96] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[97] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[98] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[99] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[100] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[101] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[102] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[103] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[104] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[105] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[106] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[107] Comma così modificato dalla L. di conversione. Il termine di cui al presente comma, già fissato al 30 giugno 2013 dall'art. 1, comma 388, della
[108] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[109] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[110] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[111] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[112] Comma così modificato dalla L. di conversione. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2016 dall'art. 1, comma 436, della
[113] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[114] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[115] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[116] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[117] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[118] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[119] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[120] Comma inserito dalla L. di conversione.
[121] Comma inserito dalla L. di conversione.
[122] Comma inserito dalla L. di conversione.
[123] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del
[124] Comma inserito dalla L. di conversione.
[125] Comma inserito dalla L. di conversione.
[126] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[127] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[128] Comma inserito dalla L. di conversione.
[129] Comma inserito dalla L. di conversione.
[130] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[131] Comma inserito dalla L. di conversione.
[132] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[133] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[134] Comma inserito dalla L. di conversione.
[135] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[136] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[137] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[138] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[139] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[140] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[141] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[142] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[143] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[144] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[145] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[146] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[147] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[148] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[149] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 2013 dall'art. 1, comma 392, della
[150] Articolo inserito dalla L. di conversione.