Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 19/07/1993 |
Numero: | 237 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...] |
§ 98.1.26816 - Legge 19 luglio 1993, n. 237.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia.
(G.U. 19 luglio 1993, n. 167)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 1, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato. A tal fine è stanziata la somma di lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993 per un periodo di dieci anni. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1993, 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno.
1-ter. Per il consolidamento delle passività onerose delle cooperative e dei loro consorzi operanti nel settore agricolo, derivanti da operazioni creditizie poste in essere al 31 dicembre 1992, può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, su mutui ad ammortamento quindicennale. I mutui agevolati di cui al presente comma sono considerati a tutti gli effetti operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della
All'art. 2:
al comma 2, al capoverso, primo periodo, le parole: "o ad operatori aventi sede in Italia e autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese," sono sostituite dalle seguenti: "nonchè ad enti creditizi e società finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 7 del
al comma 3, le parole: "
al comma 5, al capoverso, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"a) per le aree di cui all'obiettivo n. 1 del
b) per le aree di cui all'obiettivo n. 2 del citato regolamento (CEE) n. 2052/88: 55 per cento del tasso di riferimento come definito alla lettera a);
c) per le rimanenti zone: 65 per cento del tasso di riferimento come definito alla lettera a)";
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 della
6-ter. Per il medesimo anno 1993 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede ad assegnare le risorse in base alle esigenze di finanziamento";
dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
"8-bis. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, di cui agli articoli 29e30 della
8-ter. L'iscrizione nella sezione di cui al comma 8-bis non abilita ad effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari";
il comma 11 è sostituito dai seguenti:
"11. Per consentire l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 5 dell'art. 36 della
11-bis. Le proposte di cui al comma 11 devono essere inviate alla regione territorialmente competente la quale, in applicazione dei princìpi di cui alla
11-ter. Entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 11-bis, e comunque entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 11, la regione, tenendo conto delle osservazioni pervenute, esprime il proprio parere vincolante; trascorsi tali termini senza che la regione si sia espressa, le proposte si intendono accolte";
il comma 14 è sostituito dal seguente:
"14. L'art. 8 della
"Art. 8. - 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'art. 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività economico-produttive, sono assegnati alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno, ed un contributo speciale di lire 50 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'esercizio 1992, lire 10 miliardi per l'esercizio 1993 e lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995, in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Belluno. Per tali ultime finalità è altresì autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995; al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993"";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"17-bis. Alle aziende agricole colpite da calamità naturali, per almeno tre annate agrarie, nel periodo 1980-1992, sono erogate le provvidenze di cui al
All'art. 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Le disposizioni previste dai commi nono e decimo dell'art. 9 del
All'art. 5:
al comma 1, dopo le parole: "della GEPI S.p.a.," sono inserite le seguenti: "cui il Governo deve provvedere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,";
al comma 5, dopo le parole: "Commissione CEE" sono inserite le seguenti: "nonchè alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari".
Dopo l'art. 5, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Rifinanziamento di interventi in campo economico). - 1. Per le finalità previste dal
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
3. Al Fondo speciale di reindustrializzazione di cui all'art. 7 del
4. Le disponibilità di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento delle iniziative relative al programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.) di cui all'art. 5 del
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6. Per consentire il proseguimento del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro".
All'art. 6:
il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni maggiormente interessate e avvalendosi anche dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, istituito dall'art. 8 della
dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8-bis. Per accedere ai contributi di cui al comma 8 possono essere conclusi accordi di programma tra soggetti pubblici e privati operanti nelle aree individuate ai sensi del comma 7 e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che dovranno tra l'altro prevedere:
a) l'utilizzo coordinato delle risorse finanziarie pubbliche e private nonchè di quelle eventualmente provenienti dalla Comunità economica europea;
b) l'individuazione, ai sensi dell'art. 6 della
c) i tempi di attuazione degli interventi previsti;
d) le modalità di controllo e di verifica dell'attuazione dell'accordo".
All'art. 7, al comma 1, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5".
All'art. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. E' abrogata la lettera b) del comma 4 dell'art. 5 del
1-ter. Sono soppressi l'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 5 e l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 8 del
All'art. 11:
al comma 5, la parola: "Versilia" è sostituita dalla seguente: "Toscana"; e dopo le parole: "il Ministero della marina mercantile concederà" sono inserite le seguenti: ", sentite le regioni interessate,";
al comma 7, dopo le parole: "gruppo Finmare" sono inserite le seguenti: ", da presentare entro il 31 luglio 1993,"; dopo le parole: "Ministri della marina mercantile e del tesoro" sono inserite le seguenti: ", sentite le competenti Commissioni parlamentari,"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "oltre che dell'indispensabile funzione per l'economia nazionale dei traffici internazionali di linea".
L'art. 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Pacchetti turistici per stranieri). - 1. Al fine di promuovere il turismo verso l'Italia nel triennio 1993-1995, sono attivate le seguenti misure agevolative:
a) soccorso stradale prestato dall'Automobile Club d'Italia (ACI) a favore dei turisti stranieri e degli italiani residenti all'estero che giungono in Italia con motocicli o autovetture con targa di registro estera, ad esclusione dei veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano. La stessa agevolazione è concessa ai turisti stranieri e agli italiani residenti all'estero che giungono in Italia negli aeroporti intercontinentali e visitano il Paese con la formula "Fly and Drive";
b) tessera di ingresso ai musei dello Stato;
c) assistenza turistica per i turisti stranieri che si trovino, in Italia, in situazioni di emergenza che richiedono un intervento immediato.
2. Le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono definite nelle convenzioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche di intesa con altre amministrazioni interessate, è autorizzata a stipulare con l'ACI e con altri enti pubblici o privati.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, e comprensivo dell'onere relativo alla utilizzazione di pacchetti turistici da parte di cittadini stranieri sino al 31 dicembre 1992, da ripartire nel triennio 1993-1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo e dello spettacolo.
4. Per le finalità di cui al
Dopo l'art. 12, è inserito il seguente:
"Art. 12-bis – (Provvedimenti urgenti per la promozione degli investimenti nel settore del turismo). - 1. Il Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi dell'art. 7 della
2. I finanziamenti di progetti a carattere nazionale disposti condecreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 4 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 1989, ai sensi degli articoli 1 e 2 del
3. Le disponibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e sono destinate alla concessione del contributo in conto capitale, di cui all'art. 1, comma 5, lettera a), del
4. Entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati, ai sensi del comma 3, ripresentano domanda di ammissione al finanziamento. La domanda è accompagnata da una relazione illustrativa degli aggiornamenti e delle modifiche eventualmente apportati rispetto al progetto originale, che non debbono comportare sostanziali modificazioni della progettazione delle caratteristiche degli interventi stessi, e dalla struttura dei costi.
5. Non sono ammessi al finanziamento i progetti che alla data di ripresentazione della domanda siano già stati realizzati per una quota superiore al 30 per cento dei costi.
6. L'ammissione al finanziamento è disposta, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri in base alle priorità ed ai criteri previsti dalla normativa di cui al comma 7 del presente articolo, tenuto conto dell'interesse sociale alla realizzazione dell'opera anche in relazione alle aree di cui all'art. 1, comma 1, del