Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.4 disciplina generale |
Data: | 28/03/1997 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. Effetti sul saldo netto da finanziare e sul ricorso al mercato. |
Art. 2. Anticipo d'imposta. |
Art. 3. Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione. |
Art. 3 bis. Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. |
Art. 4. Disposizioni in materia di condono previdenziale. |
Art. 5. Disposizioni varie di contenimento. |
Art. 6. Rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro. |
Art. 7. Programma straordinario di dismissione di beni immobiliari. |
Art. 8. Cessione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche. |
Art. 9. Obblighi di versamento a carico dei concessionari della riscossione. |
Art. 9 bis. Norme in materia di entrata. |
Art. 10. Trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici. |
Art. 11. Disposizioni in materia di imposte sulle successioni, ipotecaria e catastale, nonché di imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili. |
Art. 12. Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale. |
Art. 13. Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali. |
Art. 13 bis. Norme in materia di variazioni dell'imponibile e dell'imposta in materia di IVA. |
Art. 14. Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio. |
Art. 15. Entrata in vigore. |
§ 27.4.40 - D.L. 28 marzo 1997, n. 79. [1]
Misure urgenti per il riequilibro della finanza pubblica.
(G.U. 29 marzo 1997, n. 74).
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Effetti sul saldo netto da finanziare e sul ricorso al mercato.
1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, stabiliti dalla
Capo II
Disposizioni finanziarie
Art. 2. Anticipo d'imposta.
1. [2].
2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della
3. A carico dei soggetti di cui al richiamato articolo 3, comma 211, della
Art. 3. Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione.
1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi [4].
3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o aventi causa, il trattamento di fine servizio è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e comunque non oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti gli interessi [5].
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle analoghe prestazioni erogate dall'Istituto postelegrafonici, nonché a quelle relative al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente. Nei predetti casi l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi [6].
6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti già cessati per causa diversa dal compimento dei limiti di età sono riammessi in servizio con effetto immediato qualora presentino apposita istanza entro il predetto termine e non abbiano ancora percepito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di fine servizio, comunque denominato.
Art. 3 bis. Modifiche all'articolo 1 della
1. [7].
2. [8].
3. L'ultimo periodo del comma 182 dell'articolo 1 della citata
Art. 4. Disposizioni in materia di condono previdenziale.
1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della
2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impostori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima e la seconda delle quali da versare entro il 31 maggio 1997. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 13-quinquies, del
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono applicarsi oltre che ai soggetti che abbiano presentato domanda di condono nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della
4. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi omessi relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, purché in scadenza entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti, previa presentazione della domanda entro il 31 maggio 1997, in 20 rate semestrali consecutive, di cui la prima entro il 31 maggio 1997, secondo le modalità fissate dagli enti impostori. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi del 5 per cento annuo per il periodo di differimento, secondo il criterio di cui al comma 2, ultimo periodo. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche mediante il pagamento, attualizzato al tasso del 5 per cento annuo della quota capitale dovuta sulla base delle predette 20 rate, in una unica soluzione entro il 31 maggio 1997, ovvero in tre rate scadenti il 31 maggio 1997, il 31 luglio 1997 e il 30 novembre 1997, rispettivamente nelle misure del 10 per cento, del 40 per cento e del 50 per cento del dovuto.
4 bis. Le obbligazioni sorte a titolo di somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative per obblighi contributivi nel settore agricolo relative ai periodi di cui al comma 4, soddisfatte entro la data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinte e non si dà luogo alla riscossione dei corrispondenti importi [10].
5. Possono essere corrisposti con le modalità ed i termini previsti dal comma 4 anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo rimasto insoluto.
5 bis. I datori di lavoro che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 1, comma 9, del
6. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 228, 230 e 232, della citata
6 bis. Nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'articolo 2, comma 2, del
Art. 5. Disposizioni varie di contenimento.
1. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
1 bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18 del
1 ter. [Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti eseguiti all'estero dall'Amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per tali acquisti possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia] [15].
2. Le autorizzazioni di cassa determinate per l'anno 1997 dalla
3. In sede di prima applicazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 22, della
Art. 6. Rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro.
1. Nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non abbiano ottemperato alla disposizione dell'articolo 58, comma 6, del
2. [18].
3. [19].
4. I dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi. La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in sovrannumero, riassorbisce con le successive vacanze.
5. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
Art. 7. Programma straordinario di dismissione di beni immobiliari.
1. Al fine di consentire l'immediata realizzazione di un programma straordinario di dismissione di beni immobiliari degli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1 del
a) a definire i criteri per la stima del valore commerciale del predetto programma sulla base delle valutazioni correnti di mercato, relative ad immobili aventi analoghe caratteristiche;
b) ad individuare, anche sulla base delle indicazioni allo scopo fornite dai predetti enti, i beni oggetto del predetto programma per un valore complessivo non inferiore a lire 3.000 miliardi;
c) a definire uno schema-tipo di contratto d'acquisto dei predetti beni che disciplini, tra l'altro, le modalità e i termini dei relativi pagamenti;
d) ad individuare tramite procedura competitiva il soggetto disponibile ad acquistare, a prezzi non inferiori ai rispettivi valori commerciali come sopra stimati, l'intero complesso dei beni oggetto del programma, ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, ovvero uno o più lotti di beni ricompresi in ciascun compendio. Il soggetto acquirente deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili così acquistati, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 6 del
2. Gli enti previdenziali di cui al comma 1 stipulano con il soggetto o i soggetti individuati a norma dello stesso comma il contratto di alienazione secondo il relativo schema-tipo, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta irrevocabile di acquisto da parte del soggetto o dei soggetti medesimi. In caso di infruttuoso decorso di detto termine, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario che provvede in sostituzione degli organi ordinari dell'ente.
2 bis. Entro il 31 dicembre 1997 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione sul programma straordinario di dismissione di cui al presente articolo indicando per ciascun ente previdenziale l'elenco dei beni già alienati e di quelli da alienare, i criteri utilizzati per la stima del valore commerciale, le entrate già realizzate e quelle attese e la tipologia degli acquirenti [21].
2 ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle norme vigenti, modalità, tempi e ogni altra condizione. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti, anche in relazione alle condizioni di maggiore favore rispetto alla disciplina generale sulla locazione di immobili residenziali urbani. I diritti attribuiti ai conduttori sono fatti salvi anche in caso di alienazione a uno o più intermediari. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche di effettuare la stima del valore di mercato dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle dismissioni programmate alle quali abbiano prestato attività di consulenza e non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto [22].
2 quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-ter sono alienati anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, ovvero in uno o più lotti a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza, secondo i criteri stabiliti dai programmi di cui al comma 2-ter. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario, la differenza dovuta dall'intermediario è calcolata includendo la commissione. Si applica il secondo periodo della lettera d) del comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare singolarmente; con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti. Per gli immobili ad uso residenziale la previsione di cui all'ottavo periodo si applica, per motivate ragioni, a non più del 50 per cento del valore complessivo del programma di vendita degli immobili attuato in base al presente articolo, con esclusione della commissione percentuale, in questa ipotesi non pattuita. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente [23].
2 quinquies. L'ente venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Per i beni immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della stessa legge. Sono invece alienabili, anche senza autorizzazione, i beni immobili non vincolati di proprietà degli enti previdenziali, compresi quelli la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni e per i quali non sia intervenuto un provvedimento di riconoscimento di interesse artistico e storico [24].
2 sexies. In alternativa alla realizzazione dei programmi di dismissione di cui al comma 2-ter il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può:
a) disciplinare modalità e tempi per la sottoscrizione e la vendita, da parte degli enti previdenziali, di quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della
b) definire modalità e tempi di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili di cui al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di cartolarizzazione. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto [25].
2 septies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per un valore pari almeno alla metà del valore complessivo del programma di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-quater, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies [26].
2 octies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di alienazione di immobili residenziali come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-quater, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies [27].
2 nonies. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al rendimento medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli enti non assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla giacenza determinata per l'applicazione della presente disposizione si applica il tasso d'interesse annuo fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della
Art. 8. Cessione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche.
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
1 bis. Il Ministro del tesoro, entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della procedura di cessione dei crediti di cui al presente articolo, indicando in particolare, per ogni singola amministrazione, l'entità complessiva delle cessioni dei crediti e il prezzo medio delle cessioni medesime [30].
Capo III
Disposizioni in materia fiscale
Art. 9. Obblighi di versamento a carico dei concessionari della riscossione.
1. I concessionari della riscossione, entro il 30 dicembre di ogni anno, versano il 32 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attrattive della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo [31].
2. Con decreto ministeriale, emanato annualmente, sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attrattiva del presente articolo [32].
3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel termine previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del
4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 è determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999.
Art. 9 bis. Norme in materia di entrata.
1. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di pensione di fonte estera percepiti in periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora intervenuti avvisi di accertamento definitivi, possono versare le relative imposte nella misura del 25 per cento di quanto complessivamente dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, in un'unica soluzione entro il 1° dicembre 1997, ovvero in due rate di uguale importo scadenti, rispettivamente, il 1° dicembre 1997 e il 15 marzo 1998 [33].
2. [34].
3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati gli anni di riferimento per gli adempimenti di cui al comma 121 dell'articolo 3 della
4. I soggetti indicati nell'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-
5. Alla liquidazione ed alla riscossione delle maggiori imposte e contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti dai contribuenti che hanno dichiarato un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, tenuto conto anche delle imposte versate a norma del comma 4, provvedono, ai sensi dell'articolo 36-bis del
6. Le liti fiscali, pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle Commissioni tributarie in ogni stato e grado di giudizio, possono essere definite, mediante oblazione, a domanda del ricorrente:
a) con il pagamento di una somma di L. 500.000, se la lite è d'importo fino a lire 5 milioni;
b) con il pagamento di una somma pari al 20 per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a lire 5 milioni e fino a lire 30 milioni.
7. Restano, comunque, dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.
8. Il pagamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 6 deve essere effettuato entro il 31 luglio 1997. I pagamenti sono effettuati con l'osservanza delle norme sull'autoimmunizzazione. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
9. Ai fini dei commi 6 e 7 si intende:
a) per lite fiscale, la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato, considerando comunque lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
b) per valore della lite, l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato. In caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. Il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dall'imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta sentenza di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato.
10. Il pagamento delle somme di cui al comma 6 estingue automaticamente il giudizio per cessazione della materia del contendere. In relazione alla natura oblativa la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il contribuente dà comunicazione dell'avvenuto pagamento entro quindici giorni mediante plico, senza busta, raccomandato, senza avviso di ricevimento, contenente la fotocopia dell'attestazione di versamento, al competente ufficio il quale informa la commissione tributaria della regolarità dell'oblazione, secondo le forme processuali previste dal
11. In caso di errore scusabile, il giudice tributario, con le forme provvedimento di cui all'articolo 46 del
12. Il termine del 15 dicembre 1995, di cui all'articolo 3 del
13. Sono considerati validi, ai fini della definizione dell'accertamento con adesione per gli anni precessi, i versamenti effettuati dopo il 15 dicembre 1995; agli stessi fini possono essere effettuati, entro il 31 luglio 1997, versamenti integrativi delle somme dovute e non integralmente versate alla data del 15 dicembre 1995. Sono dovuti gli interessi legali dal 15 dicembre 1995 fino alla data dell'effettivo versamento, se il versamento da effettuare a tale titolo è superiore a lire 20 mila.
14. Sulle somme non versate ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 3 del
15. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione per gli anni precessi inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare per lo stesso periodo d'imposta l'accertamento di cui all'articolo 38, commi dal quarto al settimo, del
16. La definizione non può essere effettuata se, entro il 30 aprile 1997, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 31 luglio 1997 le somme derivanti dall'accertamento parziale.
17. Sono fatti salvi gli effetti delle definizioni perfezionate alla data del 15 dicembre 1995.
18. L'intervenuta definizione da parte delle società od associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
19. Il termine del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 138, primo periodo, della
20. [35].
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano anche alle procedure di espropriazione dei beni immobili per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è in corso di espletamento la perizia dell'ufficio tecnico erariale, fermo restando l'obbligo del concessionario di dimostrare di aver proceduto alla relativa espropriazione entro il ventiquattresimo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [36].
22. Il termine previsto dall'articolo 2-nonies del
23. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 6,
Art. 10. Trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici.
1. I procedimenti di trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici, iniziatisi con le domande presentate nel vigore della
Art. 11. Disposizioni in materia di imposte sulle successioni, ipotecaria e catastale, nonché di imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.
1. [38].
1 bis. Le disposizioni di cui alla lettera e-bis) del comma 1 si applicano a decorrere dal 29 marzo 1997 [39].
2. [40].
3. In deroga a quanto stabilito dal
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle successioni aperte dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle per le quali pende, alla predetta data, il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 31 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con
5. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta dall'ufficio del registro per le dichiarazioni di successione già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Con decreto dirigenziale è approvato il modello relativo al prospetto di liquidazione e sono stabilite le modalità di versamento dei tributi di cui al presente articolo.
7. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente articolo.
Art. 12. Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d’imposta, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della
2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1, secondo modalità determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle attività di cui al comma 1 [44].
3. Con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto della specificità dei compiti e delle funzioni inerenti alle esigenze operative dell'amministrazione finanziaria, vengono individuate, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità e i criteri di conferimento delle eventuali reggenze degli uffici di livello dirigenziale non generale e definiti i relativi aspetti retributivi in conformità con la disciplina introdotta dal contratto collettivo nazionale di lavoro inerente alle medesime funzioni. Con lo stesso decreto sono altresì individuate le condizioni per il conferimento delle reggenze, per motivate esigenze funzionali, anche a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali nona e ottava, in assenza di personale di qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo.
4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 53 miliardi per l'anno 1997, in lire 77 miliardi per l'anno 1998 e in lire 92 miliardi per l'anno 1999, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dal presente decreto.
Art. 13. Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali. [45]
1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, comma primo, del codice civile è concesso un credito di imposta in misura percentuale sull'importo delle spese per l'attività di ricerca industriale e di sviluppo, ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità di cui al presente articolo [46].
2. L'agevolazione è riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista al presente comma e non è cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attività con norme dello Stato o delle regioni. Gli interessati presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonché la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta esclusivamente la disponibilità dei fondi [47].
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A decorrere dal momento nel quale è stato accertato il predetto esaurimento dei fondi non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.
3 bis. Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 5, della
4. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
a) le tipologie di spesa ammissibili;
b) l'entità e la modulazione dell'agevolazione concedibile, per tipologia di spesa e per categoria di beneficiari, tenendo anche conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea in materia di trasferimenti statali alle imprese, nonché dell'incremento delle spese di cui al comma 1 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi di imposta precedenti;
c) la definizione delle condizioni e dei criteri per l'accesso automatico all'agevolazione tramite la dichiarazione di cui al comma 2;
d) i controlli successivi sulle modalità di utilizzo
dell'agevolazione;
e) i casi di revoca delle agevolazioni e le relative modalità di restituzione.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, al fondo di cui all'art. 14 della
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 350 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione per i medesimi anni delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della
-
-
-
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13 bis. Norme in materia di variazioni dell'imponibile e dell'imposta in materia di IVA. [50]
1. Nell'articolo 26, secondo comma, del
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a tutte le procedure in corso e a quelle avviate a decorrere dalla data del 2 marzo 1997.
Art. 14. Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio.
1. Le entrate tributarie derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibro del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, ove necessario, le modalità di attuazione del presente articolo [51].
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 15. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella A
(prevista dall'art. 4, comma 2)
PIANO DI AMMORTAMENTO A RATA COSTANTE ANTICIPATA BIMESTRALE AL TASSO ANNUO SEMPLICE DEL 7% RELATIVO AD UN CAPITALE UNITARIO.
N. Rate Quota Quota Rata Debito |
capitale interesse anticipata residuo |
Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 |
1 0,039241 -- 0,039241 0,960759 |
2 0,028032 0,011209 0,039241 0,932727 |
3 0,028359 0,010882 0,039241 0,904368 |
4 0,028690 0,010551 0,039241 0,875678 |
5 0,029024 0,010217 0,039241 0,846654 |
6 0,029363 0,009878 0,039241 0,817291 |
7 0,029705 0,009536 0,039241 0,787586 |
8 0,030052 0,009189 0,039241 0,757534 |
9 0,030403 0,008838 0,039241 0,727131 |
10 0,030757 0,008484 0,039241 0,696374 |
11 0,031116 0,008125 0,039241 0,665258 |
12 0,031479 0,007762 0,039241 0,633779 |
13 0,031846 0,007395 0,039241 0,601933 |
14 0,032218 0,007023 0,039241 0,569715 |
15 0,032594 0,006647 0,039241 0,537121 |
16 0,032974 0,006267 0,039241 0,504147 |
17 0,033359 0,005882 0,039241 0,470788 |
18 0,033748 0,005493 0,039241 0,437040 |
19 0,034142 0,005099 0,039241 0,402898 |
20 0,034540 0,004701 0,039241 0,368358 |
21 0,034943 0,004298 0,039241 0,333415 |
22 0,035351 0,003890 0,039241 0,298064 |
23 0,035763 0,003478 0,039241 0,262301 |
24 0,036180 0,003061 0,039241 0,226121 |
25 0,036602 0,002639 0,039241 0,189519 |
26 0,037030 0,002211 0,039241 0,152489 |
27 0,037462 0,001779 0,039241 0,115027 |
28 0,037899 0,001342 0,039241 0,077128 |
29 0,038341 0,000900 0,039241 0,038787 |
30 0,038787 0,000454 0,039241 0,000000 |
1,000000 0,177230 1,177230 |
Tabella B
(prevista dall'art. 5, comma 2)
RIDUZIONI DI CASSA
(Omissis)
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla
[2] Comma modificato dalla
[3] Comma così modificato dalla
[4] Comma già modificato dall'art. 1 del
[5] Comma così modificato dalla
[6] Comma già modificato dalla
[7] Sostituisce il comma 181 dell'art. 1 della
[8] Modifica il comma 182 dell'art. 1 della
[9] Articolo aggiunto dalla
[10] Comma aggiunto dalla
[11] Comma aggiunto dall'art. 59 della
[12] Comma aggiunto dalla
[13] Comma già modificato dalla
[14] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[15] Comma inserito dall'art. 29 della
[16] Comma così sostituito dalla
[17] Comma così modificato dalla
[18] Aggiunge il comma 56 bis all'art. 1 della
[19] Aggiunge i commi 58 bis e 58 ter all'art. 1 della
[20] Lettera così sostituita dall'art. 59 della
[21] Comma aggiunto dalla
[22] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[23] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[24] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[25] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[26] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[27] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[28] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[29] Comma così modificato dalla
[30] Comma aggiunto dalla
[31] Comma così modificato prima dall'art. 4 del
[32] Comma così modificato prima dall'art. 4 del
[33] Il termine del 15 marzo 1998, già prorogato al 30 giugno 1998 dall'art. 38 della
[34] Aggiunge il comma 75 bis all'art. 3 della
[35] Sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 84 del
[36] Comma così modificato dall'art. 24 della
[37] Articolo aggiunto dalla
[38] Comma modificato dalla L. di conversione. Modifica gli artt. 26, 29, 30, 32, 33 e 56 del
[39] Comma aggiunto dalla
[40] Modifica gli artt. 6, 9, 13 e 14 del
[41] Comma così modificato dall'art. 8 della
[42] Il termine del 30 giugno 1997 è stato differito al 30 settembre 1997 dall'art. 1 del
[43] Comma già modificato dall'art. 27 della
[44] Comma modificato dall'art. 27 della
[45] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[46] Comma così modificato dalla
[47] Comma modificato dalla
[48] Comma aggiunto dalla
[49] Comma così modificato dalla
[50] Articolo aggiunto dalla
[51] La Corte costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2000, n. 347, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui, nel disporre che le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto ministeriale, non prevede che al relativo procedimento partecipi la Regione Siciliana.