Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.10 lavori pubblici |
Data: | 23/10/2008 |
Numero: | 162 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi |
Art. 1 bis. (Esigenze indifferibili). |
Art. 1 ter. (Disposizioni in materia di arbitrati). |
Art. 2. Disposizioni in materia di agricoltura, pesca professionale e autotrasporto |
Art. 2 bis. (Disposizioni relative al trasporto e alla circolazione di veicoli). |
Art. 2 ter. (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario in concessione). |
Art. 2 quater. (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284). |
Art. 2 quinquies. (Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112). |
Art. 3. Interventi in materia di protezione civile |
Art. 3 bis. (Interpretazione autentica). |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 38.10.435 - D.L. 23 ottobre 2008, n. 162. [1]
Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonchè di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.
(G.U. 23 ottobre 2008, n. 249)
Art. 1. Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi
1. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e 10.
3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni [3].
4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento [4].
6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano per i materiali da costruzione oggetto di pagamento ai sensi dell'articolo 133, comma 1-bis, del
7. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del
8. Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalità indicate all'articolo 133, comma 7, del
9. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 8, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del
10. Per i soggetti tenuti all'applicazione del
10-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 10, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite misure volte a compensare gli effetti derivanti dalla riduzione dei prezzi dei materiali da costruzione provenienti dal riciclo del legno e della plastica [7].
10-ter. Ai fini della applicazione della disciplina di cui al
10-quater. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di incentivare la progettualità delle amministrazioni aggiudicatrici:
a) all'articolo 92, comma 5, del
b) il comma 8 dell'articolo 61 del
10-quinquies. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di semplificare le procedure d'appalto per i lavori sotto soglia, all'articolo 122 del
“7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero” [10].
11. Per le finalità di cui al comma 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
11-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6, da 8 a 10 e 11 si applicano anche ai contratti di lavori affidati nei settori speciali di cui alla parte III del
Art. 1 bis. (Esigenze indifferibili). [12]
1. All'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della
Art. 1 ter. (Disposizioni in materia di arbitrati). [13]
1. I termini di cui all'articolo 15 del
Art. 2. Disposizioni in materia di agricoltura, pesca professionale e autotrasporto
1. Il comma 2 dell'articolo 9 del
«2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno al credito e agli investimenti nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui al primo periodo, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede, nel limite di 230 milioni di euro, con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, giacenti fuori della Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere versate, nell'anno 2009, entro il 15 gennaio, all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'importo di 200 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati al completamento degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al
2. Il comma 3 dell'articolo 9 del
2-bis. Per le inderogabili esigenze conseguenti all'attuazione del comma 1, nonché al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere, in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per un numero complessivo massimo fino a 68 unità, nei limiti di un importo massimo fino a 100.000 euro per l'anno 2008 e di un importo massimo a regime di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del
2-ter. Al fine di rafforzare la tutela e la competitività dei prodotti a denominazione protetta per fronteggiare la grave crisi del settore agricolo, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per la fissazione dell'importo del contributo di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria dei “produttori ed utilizzatori”, al momento della loro immissione nel sistema di controllo, sono tenuti a versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni DOP e IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della
2-quater. Al fine di fronteggiare la crisi del settore agricolo, all'articolo 9 del
a) al comma 1 è premesso il seguente:
“01. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concedibili su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli”;
b) al comma 1, le parole: “al familiare” sono soppresse;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Le società subentranti devono essere amministrate da un giovane imprenditore agricolo e devono essere prevalentemente composte da soggetti di età compresa tra i 18 e i 39 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione” [18].
Art. 2 bis. (Disposizioni relative al trasporto e alla circolazione di veicoli). [19]
1. Al codice della strada, di cui al
a) all'articolo 57, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio”;
b) all'articolo 59:
1) al comma 1, le parole: “negli articoli dal 52 al 58” sono sostituite dalle seguenti: “nel presente capo”;
2) al comma 2, lettera a), le parole: “nei suddetti articoli” sono sostituite dalle seguenti: “nel presente capo”;
c) all'articolo 98, il comma 4-bis è abrogato.
2. All'articolo 99 del
“1.bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalità.
1-ter. E' consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalità”.
Art. 2 ter. (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario in concessione). [20]
1. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione del servizio pubblico di trasporto esercitato in regime di concessione, nell'allegato A del
Art. 2 quater. (Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 6, la lettera h) del comma 1 e il comma 12 sono abrogati;
b) all'articolo 7, comma 2, nel primo periodo, le parole: “e per le sezioni regionali, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento con i Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 11” e l'ultimo periodo sono soppressi;
c) all'articolo 9, comma 2, la lettera b) è abrogata;
d) l'articolo 11 è abrogato;
e) all'articolo 12, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso.
Art. 2 quinquies. (Modifiche all'articolo 83-bis del
1. All'articolo 83-bis del
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del
b) al comma 8, le parole: “Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile” sono soppresse;
c) al comma 10, primo periodo, le parole: “l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per l'incremento dei costi del carburante sostenuto dal vettore è calcolato” sono sostituite dalle seguenti: “l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per la variazione dei costi del carburante è calcolato”;
d) al comma 11, le parole: “agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a decorrere dal 1° luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento effettuato” sono sostituite dalle seguenti: “alle variazioni intervenute nel costo del gasolio a decorrere dal 1° gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato a partire da tale data”;
e) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico”;
f) il comma 24 è abrogato.
2. Il decreto previsto dal comma 15 dell'articolo 83-bis del
3. A valere sulle risorse di cui al comma 29 dell'articolo 83-bis del
Art. 3. Interventi in materia di protezione civile
1. E' autorizzata, in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di euro per fare fronte alla realizzazione delle opere contenute nel piano del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della
a) 18,266 milioni rivenienti dalle somme relative alle delibere CIPE 22 dicembre 2006, n. 165, e 22 dicembre 2006, n. 179, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2007 e n. 118 del 23 maggio 2007, di applicazione delle sanzioni sulle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibere CIPE 36/2002 e 17/2003 [23];
b) 103,690 milioni derivanti dalle assegnazioni alla regione Sardegna ex
c) 111,044 milioni nell'ambito delle risorse destinate alla regione Sardegna dalla
2. Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai soggetti privati e, in deroga all'articolo 6, comma 1-bis, del
3. I medesimi soggetti, entro la stessa data del 16 gennaio 2009, effettuano gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni citate dalle disposizioni legislative indicate al comma 2, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. I contribuenti che, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997, hanno chiesto la sospensione della effettuazione delle ritenute alla fonte si avvalgono della definizione, effettuando direttamente il versamento dell'importo dovuto alle scadenze e con le modalità previste dal presente articolo.
4. Il mancato versamento delle somme dovute per la definizione, entro le scadenze previste dal comma 2, non determina l'inefficacia della definizione stessa. In tale caso si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del
5. I soggetti che si avvalgono della definizione tributaria comunicano, con apposito modello, da approvarsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, le modalità ed i dati relativi alla definizione. Nel medesimo provvedimento è stabilito anche il termine di presentazione del modello.
Art. 3 bis. (Interpretazione autentica). [27]
1. Il secondo periodo dell'articolo 20, comma 4, della
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonchè di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il riequilibrio dei rapporti contrattuali tra stazioni appaltanti e imprese esecutrici modificatisi a seguito dei rilevanti aumenti dei costi di alcuni materiali da costruzione, al fine di evitare il blocco della realizzazione di importanti infrastrutture per lo sviluppo del Paese, con pesanti ricadute anche di ordine occupazionale;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni di natura patrimoniale e finanziaria, entro i limiti posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, finalizzate alla promozione dello sviluppo economico con specifico riguardo al mantenimento dei livelli di competitività nei settori, in particolare, dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la realizzazione di opere connesse al «grande evento» della Presidenza italiana del G8 e per la definizione degli adempimenti tributari e contributivi per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi
1. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e 10.
3. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede l'otto per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione di cui al comma 1, impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
5. Per variazioni in aumento, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore.
6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano per i materiali da costruzione oggetto di pagamento ai sensi dell'articolo 133, comma 1-bis, del
7. Per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, precedenti all'anno 2008, già rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del
8. Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalità indicate all'articolo 133, comma 7, del
9. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 8, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del
10. Per i soggetti tenuti all'applicazione del
11. Per le finalità di cui al comma 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
Art. 2. Disposizioni in materia di agricoltura, pesca professionale e autotrasporto
1. Il comma 2 dell'articolo 9 del
«2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno di natura patrimoniale e finanziaria nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 novembre 2008. Entro il successivo 30 novembre 2008 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui sopra, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede nel limite di 230 milioni di euro con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., giacenti fuori dalla Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 200 milioni di euro, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, ed utilizzate entro il 31 dicembre 2008.».
2. Il comma 3 dell'articolo 9 del
Art. 3. Interventi in materia di protezione civile
1. E' autorizzata, in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di euro per fare fronte alla realizzazione delle opere contenute nel piano del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della
a) 18,266 milioni rivenienti dalle somme relative alle delibere CIPE 22 dicembre 2006, n. 165, e 22 dicembre 2006, n. 179, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 24 aprile 2007 e n. 118 del 23 maggio 2007, di applicazione delle sanzioni sulle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibere CIPE 36/2002 e 17/2003;
b) 103,690 milioni derivanti dalle assegnazioni alla regione Sardegna ex
c) 111,044 milioni nell'ambito delle risorse destinate alla regione Sardegna dalla
2. Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della
3. I medesimi soggetti, entro la stessa data del 16 gennaio 2009, effettuano gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni citate dalle disposizioni legislative indicate al comma 2, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. I contribuenti che, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997, hanno chiesto la sospensione della effettuazione delle ritenute alla fonte si avvalgono della definizione, effettuando direttamente il versamento dell'importo dovuto alle scadenze e con le modalità previste dal presente articolo.
4. Il mancato versamento delle somme dovute per la definizione, entro le scadenze previste dal comma 2, non determina l'inefficacia della definizione stessa. In tale caso si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del
5. I soggetti che si avvalgono della definizione tributaria comunicano, con apposito modello, da approvarsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, le modalità ed i dati relativi alla definizione. Nel medesimo provvedimento è stabilito anche il termine di presentazione del modello.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[4] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[5] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione. I termini di cui al presente comma sono stati riaperti dall'art. 1 del D.M. 2 marzo 2010.
[7] Comma inserito dalla L. di conversione.
[8] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 32 del
[9] Comma inserito dalla L. di conversione.
[10] Comma inserito dalla L. di conversione.
[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[12] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[13] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[14] Comma così modificato dall'art. 29 del
[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[19] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[20] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[21] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[22] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[23] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[24] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[26] Comma inserito dalla L. di conversione.
[27] Articolo inserito dalla L. di conversione.