Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.6 tutela della flora e della fauna |
Data: | 08/09/1997 |
Numero: | 357 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione. |
Art. 2. Definizioni. |
Art. 3. Zone speciali di conservazione. |
Art. 4. Misure di conservazione. |
Art. 4 bis. (Concertazione). |
Art. 5. Valutazione di incidenza. |
Art. 6. Zone di protezione speciale. |
Art. 7. (Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie). |
Art. 8. Tutela delle specie faunistiche. |
Art. 9. Tutela delle specie vegetali. |
Art. 10. Prelievi. |
Art. 11. Deroghe. |
Art. 12. (Immissioni). |
Art. 13. Informazione. |
Art. 14. Ricerca e istruzione. |
Art. 15. Sorveglianza. |
Art. 16. Procedura di modifica degli allegati. |
Art. 17. Entrata in vigore. |
§ 5.6.9 - D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
(G.U. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.).
Art. 1. Campo di applicazione.
1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla
2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
4-bis. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante del presente regolamento [1].
Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
a) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i) del presente articolo;
b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;
c) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:
1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;
2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ridotta [2];
3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea;
d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato A al presente regolamento con un asterisco [*];
e) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito «soddisfacente» quando:
1) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione;
2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella lettera i) del presente articolo;
f) habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;
g) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati B, D ed E, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:
1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale;
2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;
3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;
4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione;
h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g) del presente articolo per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziate nell'allegato B al presente regolamento con un asterisco [*];
i) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione europea. Lo stato di conservazione è considerato «soddisfacente» quando:
1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;
2) l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;
3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;
l) sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata;
m) sito di importanza comunitaria: un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000» di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione [3];
m-bis) proposto sito di importanza comunitaria (pSic): un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea [4];
n) zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato;
o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato D e nell'allegato E e qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro elemento di identificazione;
o-bis) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie [5];
o-ter) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica [6];
o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le razze domestiche da esse originate [7];
o-quinquies) autoctona: popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano [8];
o-sexies) non autoctona: popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana [9];
p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche;
q) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;
r) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale [10];
r-bis) immissione: qualsiasi azione di introduzione, reintroduzione e ripopolamento di esemplari di specie e di popolazioni non autoctone [11].
Art. 3. Zone speciali di conservazione.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000» [12].
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti [13].
3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, definisce, anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino da attuare [15].
4-bis. Al fine di garantire la funzionale attuazione della
Art. 4. Misure di conservazione.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento [17].
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete "Natura 2000", da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti [18].
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2 [19].
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione [20].
Art. 4 bis. (Concertazione). [21]
1. Qualora la Commissione europea avvii la procedura di concertazione prevista dall'articolo 5 della
2. In caso di approvazione della proposta della Commissione europea da parte del Consiglio, sull'area in questione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 5. Valutazione di incidenza. [22]
1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.
6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.
7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla
8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
Art. 6. Zone di protezione speciale. [23]
1. La rete "Natura 2000" comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della
2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1.
Art. 7. (Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie). [24]
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente rogolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1.
TUTELA DELLE SPECIE
Art. 8. Tutela delle specie faunistiche.
1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:
a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.
2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.
5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione [25].
Art. 9. Tutela delle specie vegetali.
1. Per le specie vegetali di cui all'allegato D, lettera b), al presente regolamento è fatto divieto di:
a) raccogliere collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;
b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I divieti di cui al comma 1, lettera a) e b), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.
Art. 10. Prelievi.
1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente [26].
2. Le misure di cui al comma 1 possono comportare [27]:
a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori;
b) il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni;
c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo;
d) l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione;
e) l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote;
f) la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari;
g) l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale;
h) la valutazione dell'effetto delle misure adottate.
3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare:
a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);
b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).
Art. 11. Deroghe.
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità [28]:
a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;
c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante [29];
e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato D.
2. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato D, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità, e in particolare:
a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);
b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare [30]:
a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi della loro autorizzazione;
c) le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe;
d) l'autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, i loro limiti, nonché i servizi e gli addetti all'esecuzione;
e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie autoctone sulla base dei criteri di cui al comma 1 e di uno studio che evidenzia che tale reintroduzione o ripopolamento garantisce il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2. Nelle aree protette nazionali l'autorizzazione è rilasciata dal competente ente di gestione, sentita la Regione o la provincia autonoma di appartenenza. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione delle aree protette nazionali comunicano l'autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute.
3. È vietata l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, salvo quanto previsto dal comma 4. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone per il territorio italiano quando la loro introduzione interessa porzioni di territorio esterne all'area di distribuzione naturale, secondo i criteri di cui al comma 1.
4. Su istanza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone di cui al comma 3 può essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale nè alla fauna e alla flora selvatiche locali. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero della salute, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della
5. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio del rischio che l'immissione comporta per la conservazione delle specie e degli habitat naturali, predisposto dagli enti richiedenti sulla base dei criteri di cui al comma 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove lo ritenga necessario all'esito della valutazione, non autorizza l'immissione. I risultati degli studi del rischio sono comunicati al Comitato previsto dall'articolo 20 della
Art. 13. Informazione.
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio [32].
2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un rapporto sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate [33].
Art. 14. Ricerca e istruzione.
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, anche attraverso collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Paesi dell'Unione europea. Promuove altresì programmi di ricerca per la migliore attuazione del monitoraggio [34].
2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obbiettivi prioritari, quelli relativi all'attuazione dell'articolo 5 e quelli relativi all'individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui all'articolo 3.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con le amministrazioni interessate promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla esigenza di tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente regolamento [35].
1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della
Art. 16. Procedura di modifica degli allegati.
[1. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G fanno parte integrante del presente regolamento] [37].
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità alle variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria, modifica con proprio decreto gli allegati al presente regolamento [38].
Art. 17. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato A [39]
(previsto dall'art. 1, comma 1)
TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE
Interpretazione
Orientamenti per l’interpretazione dei tipi di habitat sono forniti nel Manualed’interpretazione degli habitat
dell’Unione europea, come approvato dal comitato stabilito dall’articolo 20 (Comitato Habitat) e pubblicato dalla
Commissione europea (+).
Il codice corrisponde al codice Natura 2000.
Il segno “*” indica i tipi di habitat prioritari.
1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICHE
11. Acque marine e ambienti a marea
1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina
1120 * Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae)
1130 Estuari
1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea
1150 * Lagune costiere
1160 Grandi cale e baie poco profonde
1170 Scogliere
1180 Strutture sotto-marine causate da emissioni di gas
12. Scogliere marittime e spiagge ghiaiose
1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi
1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche
1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici
1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche
13. Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali
1310 Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose
1320 Prati di Spartina (Spartinion maritimae)
1330 Pascoli inondati atlantici (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
1340 * Pascoli inondati continentali
14. Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici
1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)
1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
(+) “Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 15/2” adottato dal Comitato Habitat il 4 ottobre 1999 e “Amendments to the “Interpretation Manual of European Union Habitats” with a view to EU enlargement” (Hab. 01/11b-rev. 1) adottato dal Comitato Habitat il 24 aprile 2002 previa consultazione scritta della Commissione europea, Direzione generale dell’Ambiente;
15. Steppe interne alofile e gipsofile
1510 * Steppe salate mediterranee (Limonietalia)
1520 * Vegetazione gipsofila iberica (Gypsophiletalia)
1530 * Steppe alofile e paludi pannoniche
16. Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale
1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale
1620 Isolotti e isole del Baltico boreale
1630 * Praterie costiere del Baltico boreale
1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale
1650 Insenature strette del Baltico boreale
2. DUNE MARITTIME E INTERNE
21. Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico
2110 Dune mobili embrionali
2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (“dune bianche”)
2130 * Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (“dune grigie”)
2140 * Dune fisse decalcificate con presenza di Empetrum nigrum
2150 * Dune fisse decalcificate atlantiche (Calluno-Ulicetea)
2160 Dune con presenza di Hippophaë rhamnoides
2170 Dune con presenza di Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)
2180 Dune boscose delle regioni atlantica, continentale e boreale
2190 Depressioni umide interdunari
21A0 Machair (* in Irlanda)
22. Dune marittime delle coste mediterranee
2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae
2220 Dune con presenza di Euphorbia terracina
2230 Dune con prati dei Malcolmietalia
2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
2250 * Dune costiere con Juniperus spp.
2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia
2270 * Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
23. Dune dell’entroterra, antiche e decalcificate
2310 Lande psammofile secche a Calluna e Genista
2320 Lande psammofile secche a Calluna e Empetrum nigrum
2330 Dune dell’entroterra con prati aperti a Corynephorus e Agrostis
2340 * Dune pannoniche dell’entroterra
3. HABITAT D’ACQUA DOLCE
31. Acque stagnanti
3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae)
3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo
occidentale con Isoetes spp.
3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-
Nanojuncetea
3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition
3160 Laghi e stagni distrofici naturali
3170 * Stagni temporanei mediterranei
3180 * Turloughs
3190 Laghetti di dolina di rocce gessose
31A0 * Formazioni transilvaniche di loto nelle sorgenti calde
32. Acque correnti — tratti di corsi d’acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e
maggiori) in cui la qualità dell’acqua non presenta alterazioni significative
3210 Fiumi naturali della Fennoscandia
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica
3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos
3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum
3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione di Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion
3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.
3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba
3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion
32A0 Cascate di travertino dei fiumi carsici nelle Alpi dinariche
4. LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI
4010 Lande umide atlantiche settentrionali a Erica tetralix
4020 * Lande umide atlantiche temperate a Erica ciliaris e Erica tetralix
4030 Lande secche europee
4040 * Lande secche costiere atlantiche a Erica vagans
4050 * Lande macaronesiche endemiche
4060 Lande alpine e boreali
4070 * Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.
4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose
40A0 * Boscaglie subcontinentali peripannoniche
40B0 Boscaglia fitta di Potentilla fruticosa del Rhodope
40C0 * Boscaglia fitta caducifoglia ponto-sarmatica
5. MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)
51. Arbusteti submediterranei e temperati
5110 Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.)
5120 Formazioni montane a Cytisus purgans
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
5140 * Formazioni a Cistus palhinhae su lande marittime
52. Matorral arborescenti mediterranei
5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp.
5220 * Matorral arborescenti di Zyziphus
5230 * Matorral arborescenti di Laurus nobilis
53. Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche
5310 Boscaglia fitta di Laurus nobilis
5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere
5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
54. Phrygane
5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (Astragalo-Plantaginetum subulatae)
5420 Phrygane di Sarcopoterium spinosum
5430 Phrygane endemiche dell’Euphorbio-Verbascion
6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI
61. Formazioni erbose naturali
6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi
6120 * Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche
6130 Formazioni erbose calaminari dei Violetalia calaminariae
6140 Formazioni erbose silicicole a Festuca eskia dei Pirenei
6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee
6160 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a Festuca indigesta
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche
6190 Formazioni erbose rupicole pannoniche (Stipo-Festucetalia pallentis)
62. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli su sustrati calcarei (Festuco-Brometalia)
(*notevole fioritura di orchidee)
6220 * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell’Europa continentale)
6240 * Formazioni erbose sub-pannoniche
6250 * Steppe pannoniche su loess
6260 * Steppe pannoniche sabbiose
6270 * Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie
6280 * Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane
62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)
62B0 * Formazioni erbose serpentinofile di Cipro
62C0 * Steppe ponto-sarmatiche
62D0 Formazioni erbose acidofile oro-moesiane
63. Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (dehesas)
6310 Dehesas con Quercus spp. sempreverde
64. Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi (Molinion caeruleae)
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile
6440 Praterie alluvionali inondabili dello Cnidion dubii
6450 Praterie alluvionali nord-boreali
6460 Formazioni erbose di torbiera dei Troodos
65. Formazioni erbose mesofile
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
6520 Praterie montane da fieno
6530 * Praterie arborate fennoscandiche
6540 Formazioni erbose submediterranee del Molinio-Hordeion secalini
7. TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE
71. Torbiere acide di sfagni
7110 * Torbiere alte attive
7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale
7130 Torbiere di copertura (* per le torbiere attive soltanto)
7140 Torbiere di transizione e instabili
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion
7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche
72. Paludi basse calcaree
7210 * Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)
7230 Torbiere basse alcaline
7240 * Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae
73. Torbiere boreali
7310 * Torbiere di Aapa
7320 * Torbiere di Palsa
8. HABITAT ROCCIOSI E GROTTE
81. Ghiaioni
8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)
8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale
8150 Ghiaioni dell’Europa centrale silicei delle regioni alte
8160 * Ghiaioni dell’Europa centrale calcarei di collina e montagna
82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii
8240 * Pavimenti calcarei
83. Altri habitat rocciosi
8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
8320 Campi di lava e cavità naturali
8330 Grotte marine sommerse o semisommerse
8340 Ghiacciai permanenti
9. FORESTE
Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), comprese le macchie
sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla
presenza di specie d’interesse comunitario
90. Foreste dell’Europa boreale
9010 * Taïga occidentale
9020 * Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus o Ulmus)
ricche di epifite
9030 * Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superficie emergenti costiere
9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con Betula pubescens ssp. czerepanovii
9050 Foreste fennoscandiche di Picea abies ricche di piante erbacee
9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali
9070 Pascoli arborati fennoscandici
9080 * Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia
91. Foreste dell’Europa temperata
9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum
9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)
9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum
9140 Faggeti subalpini dell’Europa centrale con Acer e Rumex arifolius
9150 Faggeti calcicoli dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion
9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli
9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum
9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur
91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con Ilex e Blechnum
91B0 Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia
91C0 * Foreste caledoniane
91D0 * Torbiere boscose
91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)
91G0 * Boschi pannonici di Quercus petraea e Carpinus betulus
91H0 * Boschi pannonici di Quercus pubescens
91I0 * Boschi steppici euro-siberiani di Quercus spp.
91J0 * Boschi di Taxus baccata delle isole Britanniche
91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)
91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
91M0 Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile
91N0 * Boscaglia fitta delle dune pannoniche interne (Junipero-Populetum albae)
91P0 Foreste di abete della Santa Croce (Abietetum polonicum)
91Q0 Foreste calcicole dei Carpazi occidentali di Pinus sylvestris
91R0 Foreste di pino silvestre delle dolomiti dinariche (Genisto januensis-Pinetum)
91S0 * Faggeti della regione del Mar Nero occidentale
91T0 Foreste di pino silvestre a licheni dell’Europa centrale
91U0 Foreste di pino della steppa sarmatica
91V0 Faggeti dacici (Symphyto-Fagion)
91W0 Faggeti della Moesia
91X0 * Faggeti della Dobrogea
91Y0 Querceti di rovere della Dacia
91Z0 Boschi di tiglio argenteo della Moesia
91AA * Boschi orientali di quercia bianca
91BA Foreste di abete bianco della Moesia
91CA Foreste di pino silvestre del massiccio balcanico e del Rhodope
92. Foreste mediterranee caducifoglie
9210 * Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
9220 * Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis
9230 Querceti galizioportoghesi a Quercus robur e Quercus pyrenaica
9240 Querceti iberici a Quercus faginea e Quercus canariensis
9250 Querceti a Quercus trojana
9260 Boschi di Castanea sativa
9270 Faggeti ellenici con Abies borisii-regis
9280 Boschi di Quercus frainetto
9290 Foreste di Cupressus (Acero-Cupression)
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a Rhododendron ponticum, Salix e altre specie
92C0 Boschi di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)
92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)
93. Foreste sclerofille mediterranee
9310 Foreste egee di Quercus brachyphylla
9320 Foreste di Olea e Ceratonia
9330 Foreste di Quercus suber
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
9350 Foreste di Quercus macrolepis
9360 * Laurisilve macaronesiche (Laurus, Ocotea)
9370 * Palmeti di Phoenix
9380 Foreste di Ilex aquifolium
9390 * Boscaglie e vegetazione forestale bassa con Quercus alnifolia
93A0 Foreste con Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)
94. Foreste di conifere delle montagne temperate
9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)
9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra
9430 Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata (* su substrato gessoso o calcareo)
95. Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche
9510 * Foreste sud-appenniniche di Abies alba
9520 Foreste di Abies pinsapo
9530 * Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici
9540 * Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
9550 Pinete endemiche delle Canarie
9560 * Foreste endemiche di Juniperus spp.
9570 * Foreste di Tetraclinis articulata
9580 * Boschi mediterranei di Taxus baccata
9590 * Foreste di Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)
95A0 Pinete alte oro-mediterranee
Allegato C
(previsto dall'art. 16, comma 1)
CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI AD ESSERE INDIVIDUATI QUALI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE
FASE 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato A e per ciascuna specie dell'allegato B (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie).
A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato A:
a) Grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito;
b) Superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale;
c) Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino;
d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.
B. Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato B:
a) Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale;
b) Grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino;
c) Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie;
d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.
C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato A o B ad essi relativi.
D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritari che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B.
FASE 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali.
1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria.
2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B e/o alla coerenza di «Natura 2000», terrà conto dei seguenti criteri:
a) il valore relativo del sito a livello nazionale;
b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato B, nonchè la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della Comunità;
c) la superficie totale del sito;
d) il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato A e di specie dell'allegato B presenti sul sito;
e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione.
Allegato E [42]
(previsto dall'art. 1, comma 1)
Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione
Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:
- con il nome della specie o della sottospecie oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.
L'abbreviazione "spp". dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.
a) ANIMALI
VERTEBRATI
MAMMIFERI
RODENTIA
Castoridae
Castor fiber (popolazioni finlandesi, svedesi, lettoni, lituane, estoni e polacche)
Cricetidae
Cricetus cricetus (popolazioni ungheresi)
CARNIVORA
Canidae
Canis aureus
Canis lupus (popolazioni spagnole a nord del Duero, popolazioni greche a nord del 39° parallelo, popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della
Mustelidae
Martes martes
Mustela putorius
Felidae
Lynx lynx (popolazione estone)
Phocidae
Tutte le specie non menzionate nell'allegato D
Viverridae
Genetta genetta
Herpestes ichneumon
DUPLICIDENTATA
Leporidae
Lepus timidus
ARTIODACTYLA
Bovidae
Capra ibex
Capra pyrenaica (tranne Capra pyrenaica pyrenaica)
Rupicapra rupicapra (tranne Rupicapra rupicapra balcanica, Rupicapra rupicapra ornata e Rupicapra rupicapra tatrica)
ANFIBI
ANURA
Ranidae
Rana esculenta
Rana perezi
Rana ridibunda
Rana temporaria
PESCI
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
Lampetra fluviatilis
Lethenteron zanandrai
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Tutte le specie non menzionate nell'allegato D
CLUPEIFORMES
Clupeidae
Alosa spp.
SALMONIFORMES
Salmonidae
Thymallus thymallus
Coregonus spp. (tranne Coregonus oxyrhynchus - popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)
Hucho hucho
Salmo salar (soltanto in acque dolci)
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Aspius aspius
Barbus spp.
Pelecus cultratus
Rutilus friesii meidingeri
Rutilus pigus
SILURIFORMES
Siluridae
Silurus aristotelis
PERCIFORMES
Percidae
Gymnocephalus schraetzer
Zingel zingel
INVERTEBRATI
COELENTERATA
CNIDARIA
Corallium rubrum
MOLLUSCA
GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA
Helix pomatia
BIVALVIA - UNIONOIDA
Margaritiferidae
Margaritifera margaritifera
Unionidae
Microcondylaea compressa
Unio elongatulus
ANNELIDA
HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE
Hirudinidae
Hirudo medicinalis
ARTHROPODA
CRUSTACEA - DECAPODA
Astacidae
Astacus astacus
Austropotamobius pallipes
Austropotamobius torrentium
Scyllaridae
Scyllarides latus
INSECTA - LEPIDOPTERA
Saturniidae
Graellsia isabellae
b) VEGETALI
ALGAE
RHODOPHYTA
CORALLINACEAE
Lithothamnium coralloides Crouan frat.
Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin
LICHENES
CLADONIACEAE
Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain.
BRYOPHYTA
MUSCI
LEUCOBRYACEAE
Leucobryum glaucum (Hedw.) AAngstr.
SPHAGNACEAE
Sphagnum L. spp. (except Sphagnum pylaisii Brid.)
PTERIDOPHYTA
Lycopodium spp.
ANGIOSPERMAE
AMARYLLIDACEAE
Galanthus nivalis L.
Narcissus bulbocodium L.
Narcissus juncifolius Lagasca
COMPOSITAE
Arnica montana L.
Artemisia eriantha Tem
Artemisia genipi Weber
Doronicum plantagineum L. subsp. tournefortii (Rouy) P. Cout.
Leuzea rhaponticoides Graells
CRUCIFERAE
Alyssum pintadasilvae Dudley.
Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. graccilima (Samp.) Franco
Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp.
Herminii (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet
GENTIANACEAE
Gentiana lutea L.
IRIDACEAE
Iris lusitanica Ker-Gawler
LABIATAE
Teucrium salviastrum Schreber subsp. salviastrum Schreber
LEGUMINOSAE
Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. transmontana Franco
Ulex densus Welw. ex Webb.
LILIACEAE
Lilium rubrum Lmk
Ruscus aculeatus L.
PLUMBAGINACEAE
Armeria sampaio (Bernis) Nieto Feliner
ROSACEAE
Rubus genevieri Boreau subsp. herminii (Samp.) P. Cout.
SCROPHULARIACEAE
Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes
Euphrasia mendonçae Samp.
Scrophularia grandiflora DC. subsp. grandiflora DC.
Scrophularia berminii Hoffmanns & Link
Scrophularia sublyrata Brot.
Allegato F
(previsto dall'art. 10, comma 3 lettera a))
METODI E MEZZI DI CATTURA E DI UCCISIONE NONCHÈ MODALITÀ DI TRASPORTO VIETATI
a) Mezzi non selettivi
MAMMIFERI
- Animali ciechi o mutilati utilizzati come esche viventi
- Magnetofoni
- Dispositivi elettrici o elettronici in grado di uccidere o di stordire
- Fonti luminose artificiali
- Specchi e altri mezzi accecanti
- Mezzi di illuminazione di bersagli
- Dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche
- Esplosivi
- Reti non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Balestre
- Veleni ed esche avvelenate o anestetizzanti
- Uso di gas o di fumo
- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente
più di due cartucce
PESCI
- Veleno
- Esplosivi
b) Modalità di trasporto
- Aeromobili
- Veicoli a motore in movimento
Allegato G
(previsto dall'art. 5, comma 4)
CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI
1. Caratteristiche dei piani e progetti
Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:
- alle tipologie delle azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o àmbito di riferimento;
- alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
- all'uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- all'inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate..
2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale :
Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando:
- componenti abiotiche;
- componenti biotiche;
- connessioni ecologiche.
Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER [*].
[*] Progetto CORINE LAND COVER: si tratta di un progetto che fa parte del programma comunitario CORINE, il sistema informativo creato allo scopo di coordinare a livello europeo le attività di rilevamento, archiviazione, elaborazione e gestione di dati territoriali relativi allo stato dell'ambiente. Tale progetto ha previsto la redazione, per tutto il territorio nazionale, di una carta della copertura del suolo in scala 1: 100.000.
[1] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[2] Numero così modificato dall’art. 2 del
[3] Lettera così modificata dall'art. 2 del
[4] Lettera inserita dall'art. 2 del
[5] Lettera inserita dall'art. 2 del
[6] Lettera inserita dall'art. 2 del
[7] Lettera inserita dall'art. 2 del
[8] Lettera inserita dall'art. 2 del
[9] Lettera inserita dall'art. 2 del
[10] Lettera così sostituita dall'art. 2 del
[11] Lettera inserita dall'art. 1 del
[12] Comma così modificato dall'art. 3 del
[13] Comma così modificato dall'art. 3 del
[14] Comma così modificato dall'art. 3 del
[15] Comma così modificato dall'art. 3 del
[16] Comma aggiunto dall'art. 3 del
[17] Comma così modificato dall'art. 4 del
[18] Comma così modificato dall'art. 4 del
[19] Comma aggiunto dall'art. 4 del
[20] Comma così sostituito dall'art. 4 del
[21] Articolo inserito dall'art. 5 del
[22] Articolo così sostituito dall'art. 6 del
[23] Articolo così sostituito dall'art. 7 del
[24] Articolo così sostituito dall'art. 8 del
[25] Comma così modificato dall'art. 9 del
[26] Comma così sostituito dall'art. 10 del
[27] Alinea così modificato dall'art. 10 del
[28] Alinea così modificato dall'art. 11 del
[29] Lettera così modificata dall'art. 11 del
[30] Alinea così modificato dall'art. 11 del
[31] Articolo già sostituito dall'art. 12 del
[32] Comma così modificato dall'art. 13 del
[33] Comma così modificato dall'art. 13 del
[34] Comma così modificato dall'art. 14 del
[35] Comma così modificato dall'art. 14 del
[36] Articolo così sostituito dall'art. 15 del
[37] Comma soppresso dall'art. 16 del
[38] L’originario comma 2 è stato così sostituito dall’attuale comma 1 per effetto dell’art. 16 del
[39] Allegato già sostituito dal D.M. 20 gennaio 1999, dall'art. 1 del D.M. 11 giugno 2007 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.M. 31 luglio 2013.
[40] Allegato già sostituito dal D.M. 20 gennaio 1999, dall'art. 1 del D.M. 11 giugno 2007 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.M. 31 luglio 2013.
[41] Allegato già sostituito dall'art. 1 del D.M. 11 giugno 2007 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.M. 31 luglio 2013.
[42] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.M. 11 giugno 2007.